CIRCOLARE 29 maggio 1997, n. GM 103058/4207 DL.

GU120697

Applicazione del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, in materia di compatibilità elettromagnetica.

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Vista la circolare del 16 gennaio 1996 in materia di compatibilità elettromagnetica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1996;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE, dalla direttiva 93/68/CEE e dalla direttiva 93/97/CEE;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Considerate le linee guida elaborate dalla Commissione europea relativamente all'applicazione della anzidetta direttiva 89/336 e delle successive sulla compatibilità elettromagnetica;

Tenuto conto che l'applicazione della circolare del 16 gennaio 1996 ha determinato perplessità circa la disciplina dei "prodotti pronti all'uso";

Tenuto conto che l'applicazione del decreto legislativo n. 615/1996 ha dato luogo a problemi interpretativi con riguardo all'art. 7, comma 5, relativo all'apposizione della marcatura CE, all'art. 10, comma 3, concernente i luoghi presso i quali possono essere effettuati i controlli, ed all'art. 11, comma 2, e comma 7, lettera c), riguardante le sanzioni correlate agli illeciti;

Viste le numerose richieste di chiarimento sulle anzidette disposizioni pervenute da parte delle associazioni di categoria dei costruttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Considerata la necessità di fornire alle autorità preposte alla sorveglianza del mercato indicazioni precise circa gli ambiti delle funzione di controllo e di evitare turbative del mercato;

Si precisa quanto segue:

1) la marcatura CE di conformità, di cui al comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, deve essere apposta sull'apparecchio o, se ciò non è possibile, sulle istruzioni per l'uso ovvero sul tagliando di garanzia ovvero sull'imballaggio;

2) le verifiche ed i controlli di cui al comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, non riguardano i prodotti in fase di produzione ma quelli immessi nel mercato e destinati ai Paesi dell'Unione europea e possono essere svolti, per ciò che attiene ai costruttori ed agli importatori, nei reparti o nelle aree di spedizione ove i prodotti sono pronti ed imballati per i destinatari;

3) fermo restando quanto esplicitato al punto 2, l'accesso ai luoghi di fabbricazione, di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 10 del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, riguarda i casi in cui non sono previsti appositi reparti di immagazzinamento e deve avere per oggetto soltanto le aree di spedizione associate ai luoghi di fabbricazione;

4) la dichiarazione CE di conformità predisposta dal fabbricante o dal suo mandatario, come stabilito dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, deve essere tenuta a disposizione delle autorità competenti e non deve accompagnare i singoli prodotti; di conseguenza, le sanzioni previste dall'art. 11 si applicano qualora le autorità competenti accertino la mancanza della dichiarazione di conformità presso il costruttore o il mandatario;

5) gli apparati pronti all'uso, ossia quelli che non necessitano di apposita installazione e per i quali non è possibile determinare il momento della prima utilizzazione, privi della marcatura CE, immessi in commercio al dettaglio ovvero posti a disposizione dell'utilizzatore finale entro la data del 31 dicembre 1995 e conformi alle norme italiane sulla compatibilità elettromagnetica in vigore alla data del 30 giugno 1992, possono essere commercializzati senza una scadenza definita.

(Seguono le firme)