Circolare Ministeriale 18 Dicembre 1998

Ministero dell’Interno Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi
Servizio Tecnico Centrale Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

Prot. n. P1610/4112 sott. 53

Roma, 18 dicembre 1998

LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Ambiente 20 ottobre 1998 – Requisiti tecnici per la costruzione, I’installazione e I’esercizio di serbatoi interrati – Chiarimenti ai fini della prevenzione incendi.

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Sulla G.U. n. 260 del 6 novembre 1998 e stato pubblicato il Decreto Ministeriale 20 ottobre 1998, che stabilisce i requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e/o ai fini della produzione industriale a salvaguardia e prevenzione dell’inquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee. Sulla base dei requisiti previsti dall’art. 7 del decreto, la capacita massima dei nuovi serbatoi interrati viene stabilita in: a) 50 mc per serbatoi contenenti sostanze o preparati liquidi classificati come infiammabili, compresi i carburanti per autotrazione; b) 100 mc per serbatoi contenenti sostanze o preparati liquidi classificati come non infiammabili. Ciò premesso al fine di dirimere dubbi interpretativi nell’espletamento dell’attività di prevenzione incendi, poiché ricadono nell’ambito di applicazione del decreto citato i serbatoi interrati degli impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscela per autotrazione ad uso pubblico e privato, di cui al punto 18 dell’allegato al D.M. 16 febbraio 1982, si chiarisce che il disposto dell’articolo 7, comma 7, lettera a) del D.M. 20 ottobre 1998, costituisce modifica al Decreto del Ministro dell’Interno 17 giugno 1987 per quanto attiene le capacita massime dei serbatoi, ferma restando l’osservanza di tutte le specifiche disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Si chiarisce altresì che i serbatoi interrati a servizio di impianti di produzione calore ricadenti nella disciplina del D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970 e della Circolare del Ministero dell’Interno n. 73 del 29 luglio 1971 non ricadono nel campo di applicazione del decreto in oggetto.

(L’Ispettore Generale Capo)