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Circolare Ministeriale 18 Dicembre 1998 Ministero dellInterno Direzione Generale
della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi Prot. n. P1610/4112 sott. 53 Roma, 18 dicembre 1998 LETTERA CIRCOLARE OGGETTO: Decreto del Ministro dellAmbiente 20 ottobre 1998 Requisiti tecnici per la costruzione, Iinstallazione e Iesercizio di serbatoi interrati Chiarimenti ai fini della prevenzione incendi. Sulla G.U. n. 260 del 6 novembre 1998 e stato pubblicato il Decreto Ministeriale 20 ottobre 1998, che stabilisce i requisiti tecnici per la costruzione, linstallazione e lesercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e/o ai fini della produzione industriale a salvaguardia e prevenzione dellinquinamento del suolo e delle acque superficiali e sotterranee. Sulla base dei requisiti previsti dallart. 7 del decreto, la capacita massima dei nuovi serbatoi interrati viene stabilita in: a) 50 mc per serbatoi contenenti sostanze o preparati liquidi classificati come infiammabili, compresi i carburanti per autotrazione; b) 100 mc per serbatoi contenenti sostanze o preparati liquidi classificati come non infiammabili. Ciò premesso al fine di dirimere dubbi interpretativi nellespletamento dellattività di prevenzione incendi, poiché ricadono nellambito di applicazione del decreto citato i serbatoi interrati degli impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscela per autotrazione ad uso pubblico e privato, di cui al punto 18 dellallegato al D.M. 16 febbraio 1982, si chiarisce che il disposto dellarticolo 7, comma 7, lettera a) del D.M. 20 ottobre 1998, costituisce modifica al Decreto del Ministro dellInterno 17 giugno 1987 per quanto attiene le capacita massime dei serbatoi, ferma restando losservanza di tutte le specifiche disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Si chiarisce altresì che i serbatoi interrati a servizio di impianti di produzione calore ricadenti nella disciplina del D.P.R. n. 1391 del 22 dicembre 1970 e della Circolare del Ministero dellInterno n. 73 del 29 luglio 1971 non ricadono nel campo di applicazione del decreto in oggetto. (LIspettore Generale Capo) |