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DECRETO 7 ottobre 1998.
Modalità di applicazione della etichettatura energetica a lavatrici, asciugabiancheria e
lavasciuga ad uso domestico.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, che fa obbligo ai costruttori di
apparecchi di riscaldamento o domestici e, qualora si tratti di apparecchi prodotti
all'estero, agli importatori o ai rivenditori, ciascuno per la parte loro spettante, di
munire gli apparecchi stessi di etichetta inerente all'informazione sul consumo di energia
secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, in conformità alle direttive comunitarie;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare
l'art. 6 e l'allegato D;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, concernente:
«Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE concernente le
informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici»;
Viste le direttive 96/89/CE della commissione del 17 dicembre 1996, che modifica la
direttiva 95/12/CE della commissione del 23 maggio 1995, 95/13/CE della commissione del 23
maggio 1995, 96/60/CE della commissione del 19 settembre 1996, le quali stabiliscono
modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura
indicante il consumo di energia rispettivamente delle lavatrici, delle asciugabiancheria e
delle lavasciuga biancheria ad uso domestico;
Rìtenuto di dover procedere al recepimento delle disposizioni comunitarie sopra citate;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1998, recante «Modalità di applicazione della
etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e relative combinazioni»;
Considerata l'opportunità di uniformare le procedure di informazione relative ai diversi
elettrodomestici;
Decreta:
Titolo I
APPARECCHI PER LAVAGGIO E ASCIUGATURA BIANCHERIA
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle lavatrici, alle asciugabiancheria ed alle
lavasciuga biancheria ad uso domestico alimentate dalla rete elettrica.
2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
gli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia;
le lavatrici senza centrifuga;
le lavatrici con compartimenti separati per il lavaggio e la centrifugazione, per esempio
a vasche gemelle.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente decreto le informazioni riportate
in targa ai fini della sicurezza degli apparecchi di cui al comma 1.
Art. 2.
Norme tecniche di riferimento
1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto sono misurati in base a norme
armonizzate i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee, e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di
riferimento delle norme nazionali di recepimento.
2. I dati relativi al rumore sono misurati in conformità a quanto previsto dal decreto
legislativo n. 134 del 27 gennaio 1992, che recepisce la direttiva 86/594/CEE, e dai
successivi decreti di applicazione.
Art. 3.
Definizioni
1. I termini «distributore», «fornitore», «scheda», «altre risorse essenziali» e
«informazioni complementari» sono usati nel presente decreto nel significato stabilito
al comma 1, art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107.
Art. 4.
Documentazione tecnica
1. La documentazione tecnica che il fornitore deve approntare deve indicare, al fine di
consentire la valutazione dell'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla
scheda:
a) il nome e l'indirizzo del fornitore;
b) una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente;
c) informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali
caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente
sul consumo di energia;
d) i risultati delle prove di misura significative effettuate in base alle norme indicate
nell'art. 2;
e) le eventuali istruzioni per l'uso.
Art. 5.
Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate
1. L'etichetta da apporre sugli apparecchi ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107 deve essere redatta in lingua italiana e
conforme al modello di cui all'allegato I-a, I-b o I-c, a seconda che si tratti di
lavatrice, asciugabiancheria o lavasciuga biancheria. L'etichetta deve essere apposta in
modo da essere chiaramente visibile sull'esterno della parte anteriore o superiore
dell'apparecchio domestico esposto al pubblico.
2. Tutti i fornitori che immettono sul mercato gli apparecchi domestici di cui all'art. 1
sono tenuti a fornire altresì le etichette conformi al presente decreto, nonché una
scheda informativa relativa al prodotto, redatta in lingua italiana, rispondente alle
indicazioni dell'allegato II-a, II-b o II-c, a seconda che si tratti di lavatrice,
asciugabiancheria o lavasciuga biancheria. Tale scheda informativa deve essere inserita in
tutti gli opuscoli ed i cataloghi relativi agli apparecchi o, qualora gli stessi non siano
resi disponibili dal fornitore, deve essere acclusa al materiale informativo corredato
agli apparecchi. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle informazioni contenute
nelle etichette e nelle schede da essi fornite.
3. Il distributore è tenuto a rendere facilmente consultabili al pubblico, nonché
disponibili a richiesta, le schede informative di cui al comma 2 e, qualora l'apparecchio
sia esposto al pubblico, ad apporre l'etichetta come previsto al comma 1.
4. Quando l'offerta di vendita o di locazione avviene in forma tale da non consentire di
prendere visione dell'apparecchio, è obbligo del proponente rendere contestualmente note
al potenziale acquirente tutte le informazioni di cui all'allegato III-a, III-b o III-c, a
seconda che si tratti di lavatrice, asciugabiancheria o lavasciuga biancheria.
5. La classe di efficienza energetica, di efficacia di lavaggio e di asciugatura di ogni
apparecchio, indicate sull'etichetta o sulla scheda, devono essere conformi all'allegato
IV-a, IV-b o IV-c, a seconda che si tratti di lavatrice, asciugabiancheria o lavasciuga
biancheria.
6. Ai sensi dell'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, decorsi sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, è vietata la vendita al pubblico degli
apparecchi di cui all'art. 1 per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile
l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica conforme al presente
decreto. Il presente comma non si applica agli apparecchi usati ed agli apparecchi nuovi
la cui produzione sia cessata prima del 1º aprile 1996, se lavatrici o asciugabiancheria,
o prima del 1º agosto 1997 se lavasciuga biancheria. La data di cessazione della
produzione deve risultare da specifica dichiarazione del fornitore, disponibile presso il
distributore.
Art. 6.
Vigilanza e controllo
1. Per l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo sull'applicazione del presente
decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale dei
propri uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato nonché
delle autorità pubbliche locali competenti per materia; per le attività di verifica
tecnica sulla veridicità del contenuto delle etichette può avvalersi, oltre che dei
propri laboratori, anche dell'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente,
o di altri organismi individuati con specifico decreto.
2. Gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono gli organi
competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Titolo II
APPARECCHI PER LA REFRIGERAZIONE DI ALIMENTI
Art. 7.
Scheda informativa
1. I commi 2 e 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1998, recante modalità di
applicazione della etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e
relative combinazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«2. Tutti i fornitori che immettono sul mercato gli apparecchi domestici di cui all'art.
1, sono tenuti a fornire altresì le etichette conformi al presente decreto, nonché una
scheda informativa relativa al prodotto, redatta in lingua italiana, rispondente alle
indicazioni dell'allegato II. Tale scheda informativa deve essere inserita in tutti gli
opuscoli ed i cataloghi relativi agli apparecchi o, qualora gli stessi non siano resi
disponibili dal fornitore, deve essere acclusa al materiale informativo corredato agli
apparecchi. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle informazioni contenute
nelle etichette e nelle schede da essi fornite.
3. Il distributore è tenuto a rendere facilmente consultabili al pubblico, nonché
disponibili a richiesta, le schede informative di cui al comma 2 e, qualora un apparecchio
sia esposto, ad apporre l'etichetta come previsto al comma 1».
Art. 8.
Divieto di vendita
1. Il comma 6 dell'art. 4 del decreto ministeriale 2 aprile 1998, recante modalità di
applicazione della etichettatura energetica a frigoriferi domestici, congelatori e
relative combinazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Ai sensi dell'art. 23 della legge 29 maggio 1982, n. 308, decorsi sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, è vietata la vendita al pubblico degli
apparecchi di cui all'art. 1 per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile
l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica conforme al presente
decreto. Il presente comma non si applica agli apparecchi usati ed agli apparecchi nuovi
la cui produzione è cessata alla data del 31 dicembre 1994. La data di cessazione della
produzione deve risultare da specifica dichiarazione del fornitore, disponibile presso il
distributore».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 ottobre 1998
(Seguono le firme)
ALLEGATI
(omissis))
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