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DECRETO 10 settembre 1998, n. 381.
GU031198
Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili
con la salute umana.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
D'INTESA CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), il quale
dispone, tra l'altro, che il Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero della
sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa i tetti di
radiofrequenze compatibili con la salute umana, tenendo anche conto delle norme
comunitarie;
Visto il parere favorevole dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente;
Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità nel quale, pur condividendosi
l'esigenza di una politica cautelativa che individui obiettivi di qualità anche al di là
dell'adozione di limiti di esposizione mirati alla tutela degli effetti acuti, sono state
manifestate perplessità, in considerazione dell'attuale stato di conoscenza scientifica,
nei riguardi dell'adozione di misure più restrittive specifiche per l'esposizione a campi
modulati in ampiezza;
Ritenuta la necessità di riservare misure più cautelative perlomeno nei casi in cui si
possono verificare esposizioni a campi elettromagnetici per tempi prolungati, da parte di
recettori sensibili non esposti per ragioni professionali;
Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome nella seduta del 7 maggio 1998, con il quale si esprime
parere favorevole allo schema di decreto, subordinandolo all'accoglimento di due proposte
di modifica, rispettivamente all'articolo 4, comma 2, ed all'articolo 5, comma 1;
Ritenuto di non accogliere la proposta di emendamento all'articolo 4, comma 2, in quanto
renderebbe meno certa e sicura la tutela della popolazione per effetti a lungo termine
conseguenti ad esposizione prolungata;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, del 10 settembre 1998, n. prot. UL/98/16640;
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto fissano i valori limite di esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento ed all'esercizio dei
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di
frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz.
2. I limiti di esposizione di cui al predetto decreto, non si applicano ai lavoratori
esposti per ragioni professionali.
Art. 2.
Definizioni ed unità di misura
1. Le definizioni delle grandezze fisiche citate nel decreto e le corrispondenti unità di
misura sono riportate in allegato A che, unitamente agli allegati B e C, è parte
integrante del presente decreto.
Art. 3.
Limiti di esposizione
1. Nel caso di esposizione al campo elettromagnetico i livelli dei campi elettrici,
magnetici e della densità di potenza, mediati su un'area equivalente alla sezione
verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti, non devono superare i
valori di tabella 1.
TABELLA 1
LIMITI DI ESPOSIZIONE PER LA POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
Valore efficace Valore efficace Densità di potenza
di intensità di campo di intensità di campo dell'onda piana
Frequenza f elettrico E magnetico H equivalente
(MHz) (V/m) (A/m) (W/m2)
0,1 - 3 60 0,2 -
> 3 - 3000 20 0,05 1
> 3000 - 300000 40 0,1 4
2. Nel caso di campi elettromagnetici generati da più sorgenti, la somma dei relativi
contributi normalizzati, difiniti in allegato B, deve essere minore dell'unità.
Art. 4.
Misure di cautela ed obiettivi di qualità
1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 3, la progettazione e la realizzazione dei
sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di
frequenza compresa fra 100 kHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve
avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile,
compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di
minimizzare l'esposizione della popolazione.
2. Per i fini di cui al precedente comma 1, in corrispondenza di edifici adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i seguenti valori,
indipendentemente dalla frequenza, mediati su un'area equivalente alla sezione verticale
del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti: 6 V/m per il campo elettrico,
0,016 A/m per il campo magnetico intesi come valori efficati e, per frequenze comprese tra
3 Mhz e 300 GHz, 0,10 W/m2 per la densità di potenza dell'onda piana
equivalente.
3. Nell'ambito delle proprie competenze, fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome disciplinano
l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione al fine di garantire il
rispetto dei limiti di cui al precedente articolo 3 e dei valori di cui al precedente
comma, il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità, nonché le attività di
controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente, anche in collaborazione con
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per quanto attiene all'identificazione
degli impianti e delle frequenze loro assegnate.
Art. 5.
Risanamenti
1. Nelle zone abitative o sedi di attività lavorativa per lavoratori non
professionalmente esposti o nelle zone comunque accessibili alla popolazione ove sono
superati i limiti fissati al precedente articolo 3 e all'articolo 4, comma 2, devono
essere attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti. Le modalità ed
i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento sono prescritte dalle regioni e
province autonome, secondo la regolamentazione di cui al precedente articolo 4, comma 3.
2. La riduzione a conformità da svolgere nell'ambito dell'attività di risanamento deve
essere effettuata in accordo a quanto riportato nell'allegato C.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 settembre 1998
(Seguono le firme)
ALLEGATO A
ALLEGATO B
MODALITA' ED ESECUZIONE DELLE MISURE E DELLE VALUTAZIONI
Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 e dei valori di cui
all'articolo 4, comma 2, le intensità dei campi elettromagnetici possono essere
determinate mediante calcoli o mediante misure.
Le misure sono comunque necessarie ogni volta che i calcoli facciano prevedere valori di
campo elettrico o magnetico che superano 1/2 dei limiti suddetti.
In caso di discordanza fra valore calcolato e valore misurato, è acquisito il valore
misurato.
Le misure dei valori dei campi elettromagnetici devono essere eseguite secondo le norme
C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica,
emesse in materia dagli organismi internazionali, oppure indicate da Enti ed Associazioni
anche stranieri, di riconosciuta competenza.
Valori normalizzati delle misure
In presenza di più sorgenti, il limite complessivo di esposizione è 1, da ottenere come
sommi dei contributi normalizzati delle singole sorgenti: tali contributi sono determinati
dividendo il quadrato del valore misurato del campo elettrico oppure del campo magnetico
per il quadrato del valore limite corrispondente oppure, per le frequenze comprese fra 3
MHz e 300 GHz, dividendo la densità di potenza per il corrispondente valore limite. La
procedura da seguire per la riduzione a conformità è descritta nell'Allegato C.
ALLEGATO C
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