|
| |
DECRETO 10 novembre 1999.
GU251199
Concentrazione massima ammissibile per il parametro Vanadio nelle acque
destinate al consumo umano.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
Rilevato che nell'allegato I del predetto decreto viene riportato
il parametro Vanadio ma non viene fissata alcuna concentrazione
massima ammissibile, analogamente a quanto figura nella direttiva
80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano;
Ritenuto che, in attesa dei risultati di ulteriori studi, per
motivi precauzionali, occorre stabilire una Concentrazione massima
ammissibile per il parametro Vanadio;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Esperito quanto previsto dalla direttiva 98/34/CE che codifica la
procedura di notifica, delle regole tecniche, indicata nella
direttiva 83/189/CEE;
Decreta:
Art. 1.
1. Nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 236, al parametro 54 Vanadio nella colonna
"Concentrazione massima ammissibile" viene inserito il valore di "50"
e nella colonna "Osservazioni" viene depennata l'espressione "Per
memoria".
Il presente decreto entra in vigore quattro mesi dalla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 1999
Il Ministro della sanità
BINDI
Il Ministro dell'ambiente
RONCHI
|