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DECRETO 10 novembre 1999. IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 6 e l'allegato D; Vista la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico; Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopra citata; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai nuovi frigoriferi, scomparti per cibi surgelati, congelatori e loro combinazioni di uso domestico, alimentati dalla rete elettrica, definiti all'allegato I e denominati di seguito "elettrodomestici di refrigerazione". 2. Sono esclusi gli elettrodomestici che possono anche essere alimentati con altre fonti energetiche, in particolare con accumulatori, e gli elettrodomestici di refrigerazione di uso domestico funzionanti secondo il principio di assorbimento nonché quelli fabbricati in esemplare unico secondo specifiche tecniche particolari. Art. 2. Prescrizioni 1. Gli elettrodomestici di refrigerazione oggetto del presente decreto possono essere immessi sul mercato soltanto se il consumo elettrico dell'apparecchio in questione è inferiore o uguale al consumo di energia elettrica massimo consentito per la sua categoria, calcolato secondo le procedure definite nell'allegato I. 2. Il fabbricante di elettrodomestici di refrigerazione disciplinati dal presente decreto, il suo mandatario stabilito nell'Unione europea o la persona responsabile della commercializzazione di tali apparecchi, assicura che ciascun elettrodomestico immesso sul mercato sia conforme al requisito di cui al comma 1. Art. 3. Marcatura di conformità CE 1. Allorchè gli elettrodomestici di refrigerazione sono immessi sul mercato, essi devono recare la marcatura "CE", che attesta la conformità dell'apparecchio a tutte le disposizioni del presente decreto. Essa figura nell'allegato III ed è apposta in maniera visibile, leggibile e indelebile sull'elettrodomestico di refrigerazione e, se del caso, sull'imballaggio. 2. Nel caso di elettrodomestici di refrigerazione disciplinati anche da altre disposizioni, relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura "CE", questa può essere apposta solo se gli apparecchi sono conformi alle norme del presente decreto e delle altre disposizioni. 3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, che si avvale della facoltà di scegliere un diverso regime da applicare durante il periodo transitorio stabilito da eventuali disposizioni comunitarie, deve indicare espressamente nella documentazione che accompagna gli elettrodomestici di refrigerazione, le disposizioni comunitarie cui si è uniformato. 4. Le procedure di valutazione della conformità e gli obblighi relativi alla marcatura "CE" degli elettrodomestici di refrigerazione sono stabiliti nell'allegato II. 5. E' vietato apporre, sugli elettrodomestici di refrigerazione, marcature che possano indurre in errore i terzi sul significato e la presentazione tipografica della marcatura "CE". Altre marcature possono essere apposte sugli elettrodomestici, sull'imballaggio. sulle istruzioni per l'uso o su altri documenti a condizione che la marcatura "CE" resti visibile e leggibile. Art. 4. Autorità competente 1. L'autorità competente per l'attuazione del presente decreto è il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 2. Per l'espletamento dei compiti di verifica e controllo sull'applicazione del presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato si può avvalere, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato nonchè delle autorità pubbliche locali competenti per materia. Art. 5. Funzioni dell'autorità competente Verifiche e controlli 1. L'autorità competente di cui all'art. 4 svolge le seguenti funzioni: a) controlla gli elettrodomestici di refrigerazione immessi sul mercato per verificarne la rispondenza ai requisiti di cui al presente decreto; b) promuove presso la Commissione europea le iniziative per l'accertamento del difetto di conformità degli elettrodomestici di refrigerazione ai requisiti del presente decreto; c) nel caso di marcatura CE apposta illegittimamente, obbliga il fabbricante od il suo mandatario autorizzato stabilito nella Comunità, o comunque la persona responsabile dell'immissione dell'elettrodomestico di refrigerazione sul mercato comunitario, a rendere il prodotto conforme ed a porre fine alla violazione, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato del prodotto in questione oppure garantire che esso sia ritirato dal mercato. 2. Al fine di verificare la conformità degli elettrodomestici di refrigerazione alle prescrizioni del presente provvedimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha facoltà di disporre verifiche e controlli; per le attività di verifica tecnica può avvalersi, oltre che dei propri laboratori, anche dell'ENEA, Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, o di altri organismi individuati con specifico decreto. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le disposizioni vigenti. 3. Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, relativamente ai prodotti immessi nel mercato comunitario, possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il costruttore e i depositi sussidiari del costruttore, nonchè presso i grossisti, gli importatori e i commercianti. A tal fine è consentito alle persone incaricate: a) l'accesso ai luoghi di magazzinaggio dei prodotti; b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) il prelievo temporaneo di campioni per l'esecuzione di esami e prove. 4. I risultati delle verifiche e dei controlli sono comunicati all'interessato entro il termine di novanta giorni dal prelievo degli elettrodomestici di refrigerazione. 5. Ferma restando l'adozione dei provvedimenti previsti al comma 1, lettera c), i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti di cui al presente decreto. I campioni per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarità, sono restituiti entro novanta giorni dal prelievo. Art. 6. Notifiche 1. Ogni provvedimento adottato ai sensi del presente decreto che comporti restrizioni all'immissione sul mercato di elettrodomestici di refrigerazione è motivato ed è notificato entro il termine di sessanta giorni ai soggetti interessati che sono contestualmente informati dei ricorsi giurisdizionali possibili e dei termini entro i quali detti ricorsi debbono essere promossi. 2. Ogni provvedimento adottato ai sensi del presente decreto che comporti restrizioni all'immissione sul mercato di elettrodomestici di refrigerazione è comunicato tempestivamente alla Commissione europea. Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 1999 Il Ministro: BERSANI ALLEGATO I parte a parte b ALLEGATO II ALLEGATO III |