DECRETO 10 dicembre 2002 Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli e rimorchi per uso speciale ufficio.

 (GU n. 300 del 23-12-2002)

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          IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
                      per i trasporti terrestri
              e per i sistemi informativi e statistici

  Visto   il   nuovo   codice  della  strada  approvato  con  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
  Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della  strada,  approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16  dicembre  1992,  così come modificato dal decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;
  Visto  l'art. 54, comma 1, lettera g) e l'art. 56, comma 2, lettera
d) del  nuovo  codice della strada che definiscono rispettivamente le
categorie  degli  autoveicoli e dei rimorchi ad uso speciale, nonché
l'art.  203,  comma  2, lettera e) e l'art. 204, comma 2, lettera o)
del regolamento di esecuzione dello stesso codice;
  Considerata    l'esigenza   di   disciplinare   l'ammissione   alla
circolazione  degli  autoveicoli  e  dei rimorchi per uso ufficio, in
armonia  con le nuove disposizioni recate in materia dalle pertinenti
direttive  comunitarie  ed  in  particolare  dalla  direttiva  quadro
2001/116/CE;
                              Decreta:
              Art. 1. Classificazione degli autoveicoli
                   e dei rimorchi per uso ufficio
  Gli  autoveicoli  ed  i  rimorchi  per  uso ufficio rientrano nelle
categorie  dei  veicoli  definite all'art. 54, comma 1, lettera g) ed
all'art. 56, comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada, quali
veicoli  per  uso speciale caratterizzati da particolari attrezzature
funzionali con la destinazione del veicolo.
 

Art. 2.
                    Rispondenza a norme generali
  Gli  autoveicoli  ed  i rimorchi per uso ufficio, in relazione alla
loro  morfologia  e  massa,  debbono  risultare  conformi  alle norme
applicabili,   alla   data   di   presentazione  delle  richieste  di
omologazione  del  tipo  o di accertamento dei requisiti di idoneità
alla  circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali N ed O,
di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.
 

Art. 3. Caratteristiche costruttive specifiche
  Gli  autoveicoli  ed  i  rimorchi  per  uso ufficio debbono inoltre
rispondere  alle  caratteristiche  previste  nell'allegato tecnico al
presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.
    Roma, 10 dicembre 2002
                                     Il capo del Dipartimento: Fumero
 

 
Allegato tecnico
    1. Caratteristiche generali.
    1.1.  Gli  autoveicoli  debbono  essere dotati di non più di due
posti, escluso il conducente, posizionati su un'unica fila di sedili,
non  essendo  ammesso il trasporto di persone nell'ambiente destinato
ad ufficio.
    1.2. I veicoli debbono inoltre essere dotati:
      di  almeno  una porta posizionata sulla fiancata destra o sulla
parte  posteriore  (con  l'esclusione  delle  porte  di  accesso alla
cabina,  per  autoveicoli),  nonché  di almeno una finestra apribile
posizionata  su  una  fiancata  o  sulla parte posteriore del veicolo
stesso.  Il  vano porta deve avere una larghezza minima di 500 mm; il
vano finestra deve avere una superficie non inferiore a 0,40 m2;
      di    attrezzature   ed   arredi   permanentemente   installati
nell'ambiente  destinato  ad  ufficio, funzionali con la destinazione
del veicolo.
    1.3.  L'altezza  interna  dell'ambiente destinata ad ufficio deve
essere non inferiore a 1800 mm.
    2. Accessori.
    2.1.   L'impianto   elettrico,   asservito  alle  apparecchiature
posizionate   nell'ambiente   destinato   ad   ufficio,  deve  essere
realizzato   con   adeguate  protezioni  e  deve  essere  certificato
dall'allestitore ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994.
    2.2. I materiali di rivestimento presenti nell'ambiente destinati
ad ufficio debbono essere ignifughi o autoestinguenti e devono essere
certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore.
    2.3. I veicoli debbono essere muniti di estintore.