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DECRETO 10 dicembre 2002 Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli
autoveicoli e rimorchi per uso speciale ufficio.
(GU n. 300 del 23-12-2002)
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti terrestri
e
per i sistemi informativi e statistici
Visto il nuovo codice della
strada approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, così come modificato dal decreto del
Presidente
della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610;
Visto l'art. 54, comma 1, lettera g) e l'art. 56, comma 2, lettera
d) del nuovo codice della strada che definiscono rispettivamente le
categorie degli autoveicoli e dei rimorchi ad uso speciale, nonché
l'art. 203, comma 2, lettera e) e l'art. 204, comma 2, lettera
o)
del regolamento di esecuzione dello stesso codice;
Considerata l'esigenza di
disciplinare l'ammissione alla
circolazione degli autoveicoli e dei rimorchi per uso
ufficio, in
armonia con le nuove disposizioni recate in materia dalle pertinenti
direttive comunitarie ed in particolare dalla
direttiva quadro
2001/116/CE;
Decreta:
Art. 1. Classificazione degli autoveicoli
e dei rimorchi per uso ufficio
Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso
ufficio rientrano nelle
categorie dei veicoli definite all'art. 54, comma 1, lettera
g) ed
all'art. 56, comma 2, lettera d) del nuovo codice della strada, quali
veicoli per uso speciale caratterizzati da particolari attrezzature
funzionali con la destinazione del veicolo.
Art. 2.
Rispondenza a norme generali
Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso ufficio, in
relazione alla
loro morfologia e massa, debbono risultare
conformi alle norme
applicabili, alla data di
presentazione delle richieste di
omologazione del tipo o di accertamento dei requisiti di
idoneità
alla circolazione, ai veicoli delle categorie internazionali N ed O,
di cui all'art. 47 del nuovo codice della strada.
Art. 3. Caratteristiche costruttive specifiche
Gli autoveicoli ed i rimorchi per uso
ufficio debbono inoltre
rispondere alle caratteristiche previste nell'allegato
tecnico al
presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.
Roma, 10 dicembre 2002
Il capo del Dipartimento: Fumero
Allegato tecnico
1. Caratteristiche generali.
1.1. Gli autoveicoli debbono essere dotati di non più di due
posti, escluso il conducente, posizionati su un'unica fila di sedili,
non essendo ammesso il trasporto di persone nell'ambiente destinato
ad ufficio.
1.2. I veicoli debbono inoltre essere dotati:
di almeno una porta posizionata sulla fiancata destra o sulla
parte posteriore (con l'esclusione delle porte di accesso alla
cabina, per autoveicoli), nonché di almeno una finestra apribile
posizionata su una fiancata o sulla parte posteriore del veicolo
stesso. Il vano porta deve avere una larghezza minima di 500 mm; il
vano finestra deve avere una superficie non inferiore a 0,40 m2;
di attrezzature ed arredi permanentemente installati
nell'ambiente destinato ad ufficio, funzionali con la destinazione
del veicolo.
1.3. L'altezza interna dell'ambiente destinata ad ufficio deve
essere non inferiore a 1800 mm.
2. Accessori.
2.1. L'impianto elettrico, asservito alle apparecchiature
posizionate nell'ambiente destinato ad ufficio, deve essere
realizzato con adeguate protezioni e deve essere certificato
dall'allestitore ai sensi del decreto legislativo n. 626/1994.
2.2. I materiali di rivestimento presenti nell'ambiente destinati
ad ufficio debbono essere ignifughi o autoestinguenti e devono essere
certificati da apposita dichiarazione rilasciata dall'allestitore.
2.3. I veicoli debbono essere muniti di estintore.
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