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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE DECRETO 12 novembre 1999. Modifiche all’allegato XI del
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,concernente:«Modifiche ed integrazioni al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n 626, recante attuazione di direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro». IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA’ E IL MINISTRO
DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO Visto l’art. 28, comma 1, 1ettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede
1’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato per 1’attuazione delle direttive che modificano
modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive gia
recepite nell’ordinamento nazionale; Viste le direttive 95/30/CE,
97/59/CE e 97/65/CE recanti adeguamenti al pregresso tecnico della direttiva
90/679/CEE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i
rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavo,
attuata con il titolo VIII del decreto legislativo I9 settembre 1996, n. 626, e
successive modifiche (settima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE); Considerato che, per ragioni di
economia di provvedimenti e in relazione all’analogia dei contenuti e delle
esigenze da soddisfare, si ritiene opportuno recepire in un unico decreto le
suddette direttive; Sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del
lavoro; Vista la legge 14 gennaio 1994,
n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti; Decreta: Art. l. L’allegato XI del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242, i sostituito dall’allegato del presente decreto di cui
fa parte integrante. Il presente decreto sarà
trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 1999 p. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale CARON Allegato XI ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna. Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull’uomo. In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o di allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all’art. 95.
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l’uomo, l’elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso riferimento possono aver effetti sul salute dell’uomo. Quando un’ intero genere è menzionato nell’elenco degli agenti biologici, è implicita che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.
Tali indicazioni sono: A: possibili effetti allergici; Allegato parte 1 |