MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 novembre 1999.

Modifiche all’allegato XI del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,concernente:«Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA’ E IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO

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Visto l’art. 28, comma 1, 1ettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, il quale prevede 1’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità ed il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato per 1’attuazione delle direttive che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive gia recepite nell’ordinamento nazionale;

Viste le direttive 95/30/CE, 97/59/CE e 97/65/CE recanti adeguamenti al pregresso tecnico della direttiva 90/679/CEE del Consiglio, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavo, attuata con il titolo VIII del decreto legislativo I9 settembre 1996, n. 626, e successive modifiche (settima direttiva particolare ai sensi dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);

Considerato che, per ragioni di economia di provvedimenti e in relazione all’analogia dei contenuti e delle esigenze da soddisfare, si ritiene opportuno recepire in un unico decreto le suddette direttive;

Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. l.

L’allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, i sostituito dall’allegato del presente decreto di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1999

p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale CARON
Il Ministro della sanità
BINDI
Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato
BERSANI

Allegato XI

 

 

ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

  1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.

I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.

Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull’uomo.

In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

  1. La classificazione degli agenti biologici si basa sull’effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.

Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o di allattamento, fattori dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all’art. 95.

  1. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nei gruppi 2,3,4 dell’elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l’uomo, l’elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso riferimento possono aver effetti sul salute dell’uomo.

Quando un’ intero genere è menzionato nell’elenco degli agenti biologici, è implicita che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

  1. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
  2. Tutti i virus che sono già stati isolati nell’uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che non possano provocate malattie nell’uomo.
  3. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed indicati con doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’aria. Nel caso di particolari attività comportanti l’utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell’allegato XII ed ai punti 2,3,5 dell’allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per agenti del gruppo 2.
  4. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo dei parassita che possono essere infettivi per l’uomo.
  5. L’elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare al meno 10 anni l’elenco dei lavoratori che hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.

Tali indicazioni sono:

A: possibili effetti allergici;
D: l’elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti deve essere conservato per almeno 10 anni dalla cessazione dell’ultima attività comportante rischio di esposizione;
T: produzione di tossine:
V: vaccino efficace disponibile.

Allegato

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