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DECRETO 13 ottobre 1998.
GU031198
Nuove prescrizioni riguardanti l'altezza minima dal suolo dei serbatoi degli autoveicoli
alimentati a gas naturale compresso e a gas di petrolio liquefatto (GPL).
IL DIRIGENTE GENERALE
DIRETTORE DELLA IV DIREZIONE CENTRALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
Visto l'art. 227, commi 1 e 2, del regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo
codice della strada approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1996, n. 495, in base al quale il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione
generale della M.C.T.C., ha facoltà di stabilire prescrizioni tecniche nell'ambito delle
caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli indicate nell'appendice V del Titolo
III dello stesso decreto;
Vista la sopracitata appendice V, che alla lettera F, alinea 1), indica «gli
equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in pressione o gassosi»;
Visto l'art. 47, comma 2, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, nella versione modificata con decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360, che introduce nell'ordinamento la classificazione dei veicoli basata sulle
categorie internazionali;
Considerato che gli equipaggiamenti speciali dei veicoli alimentati con combustibili in
pressione o gassosi, in virtù dell'art. 232, comma 3, del nuovo codice della strada sono
disciplinati dagli articoli dal 341 al 351 del regolamento di esecuzione del codice della
strada del 1959 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n.
420;
Considerato che le prescrizioni dall'art. 344 del regolamento di esecuzione del codice
della strada del 1959 in materia di altezza minima dal suolo dei serbatoi appaiono oggi
anacronistiche, incompatibili con le caratteristiche strutturali delle moderne autovetture
e dei veicoli di piccole dimensioni e, considerando lo stato della attuale rete viaria,
notevolmente migliorata rispetto alle condizioni in cui versava ai tempi della emanazione
del codice della strada del 1959, non giustificate tecnicamente;
Considerato altresì che la sopracitata incompatibilità rendendo oggi impossibile la
omologazione nazionale di veicoli equipaggiati all'origine con impianti di alimentazione a
metano e GPL, contrasta con la volontà più volte affermata dal Governo di incrementare
l'uso di carburanti alternativi quali metano e GPL per le loro caratteristiche ecologiche;
Decreta:
Art. 1.
1. La prescrizione riguardante l'altezza minima dal suolo dei serbatoi per metano e dei
serbatoi per GPL disposti sotto la carrozzeria, stabilita all'art. 344 al comma 2 del
regolamento di esecuzione del codice della strada del 1959 è sostituita dalla seguente:
«sotto il pavimento della carrozzeria, collegati direttamente alla struttura del veicolo
purché essi risultino ad una altezza minima dal suolo non inferiore a:
a) mm 200 per i veicoli delle categorie internazionali M2, M3, N2 ed N3;
b) mm 155 per i veicoli delle categorie internazionali M1, N1, L4 ed L5,
e protetti da apposite lamiere».
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 ottobre 1998
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