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D. 14 ottobre 1999. Nuova colorazione delle bombole destinate a contenere gas per uso medicale elencati nella Farmacopea ufficiale italiana.

DECRETO 14 ottobre 1999. Nuova colorazione delle bombole destinate a contenere gas per uso medicale elencati nella Farmacopea ufficiale italiana.

GU281099

Nuova colorazione delle bombole destinate a contenere gas per uso medicale elencati nella Farmacopea ufficiale italiana.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il Nuovo codice della strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo, relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 1996, relativo all'attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 1997, relativo all'attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione dell'Unione europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 355 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE modificando ed integrando taluni contenuti dei predetti allegati A e B della medesima direttiva 94/55/CE;

Visto l'art. 229 del citato Nuovo codice della strada, che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in data 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai recipienti di capacità fino a 1.000 litri destinati al trasporto su strada, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti in data 3 gennaio 1990 con il quale sono state prescritte specifiche misure per l'identificazione delle bombole di gas per uso medicinale, e in particolare la colorazione verde RAL 6018 per la parte cilindrica delle bombole di ossigeno e protossido di azoto medicinale;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 gennaio 1999 con il quale sono state disposte nuove colorazioni delle ogive delle bombole, conformi alla norma armonizzata europea UNI EN 1089-3;

Visto il decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1990 con cui sono state inserite, nella Farmacopea ufficiale per i gas per uso medico, "anidride carbonica", "azoto protossido" e "ossigeno" alla voce "conservazione" prescrizioni sulla colorazione e identificazione delle bombole per i gas suddetti in accordo con il sopracitato decreto 3 gennaio 1990 del Ministro dei trasporti;

Constatato che secondo la norma armonizzata europea UNI EN 1089-3 il colore dell'ogiva verde RAL 6018 è destinato ad essere utilizzato per l'identificazione delle bombole di gas asfissianti;

Ravvisata l'opportunità di estendere la colorazione del corpo che identifica le bombole per uso medicinale a tutti i gas utilizzati per tale scopo;

Ravvisata l'opportunità di utilizzare per il corpo cilindrico dei gas medicinali un colore diverso dal verde RAL 6018;

Ravvisata altresì l'opportunità di uniformare la colorazione del corpo cilindrico delle bombole per gas medicinali alla prassi prevalente in Europa;

Preso atto del nulla osta espresso dalla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale italiana nella riunione del 4 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.
Colorazione delle bombole per uso medicale

1. Al fine di consentire una facile identificazione di tutte le bombole destinate a contenere i gas medicinali elencati nella Farmacopea ufficiale italiana, la parte cilindrica di tali bombole deve essere verniciata di bianco (riferimento RAL 9010), ferma restando la colorazione distintiva delle ogive prescritta dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 7 gennaio 1999.

2. Fatto salvo quanto indicato nel decreto del Ministro dei trasporti in data 2 maggio 1991, tra la valvola e la ghiera di tutte le bombole destinate a contenere gas medicinali deve essere inserito un disco in acciaio inossidabile recante la punzonatura "Per uso medico", l'indicazione del numero di partita IVA o codice fiscale del proprietario delle bombole e avente le altre caratteristiche descritte nel disegno allegato al decreto del Ministro dei trasporti in data 3 gennaio 1990.

3. E' fatto assoluto divieto di utilizzare la colorazione bianca della parte cilindrica per bombole destinate a contenere gas per uso diverso da quello medicinale.

Art. 2.
Abrogazioni

1. Sono abrogate le disposizioni dell'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti 3 gennaio 1990.

Art. 3.
Disposizioni transitorie

1. Nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, ed all'art. 2 è facoltativa per le bombole sottoposte a collaudo in tale periodo, o, per bombole costruite secondo direttive CE, a "messa in uso in Italia".

2. Tutte le altre bombole in circolazione in Italia dovranno essere adeguate, a cura dei proprietari, alle disposizioni, di cui all'art. 1, all'atto della prima revisione periodica, e, in ogni caso, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 ottobre 1999

Il Ministro: TREU