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D. 15 ottobre 1998. Recepimento della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

DECRETO 15 ottobre 1998.

GU251198

Recepimento della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Visto in particolare l'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, il quale prevede che «con decreto del Ministro della sanità è data attuazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico relative al presente decreto»;

Visto il regolamento 8 luglio 1994, n. 557, di recepimento della direttiva 92/115/CEE, che modifica la direttiva 88/344/CEE;

Visto il regolamento 14 marzo 1996, n. 243, di recepimento della direttiva 94/92 che modifica la direttiva 88/344/CEE;

Vista la direttiva 97/60/CE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;

Rìtenuto dì dover provvedere al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 97/60/CE sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, come modificato dall'art. 1 dei decreti 8 luglio 1994, n. 557 e 14 marzo 1996, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte I, concernente «Solventi da utilizzare rispettando le corrette prassi di fabbricazione per tutti gli usi», è soppressa la sostanza «acetato di butile»;

b) nella parte II, concernente «Solventi di estrazione e loro condizioni di impiego», le condizioni d'impiego ed i relativi limiti massimi dei residui concernenti l'esano, sono sostituiti dai seguenti:

             Condizioni di impiego          Limiti massimi dei residui

Nome         (descrizione sommaria           nei prodotti alimentari

                dell'estrazione)             o nei loro ingredienti


Esano (*) Produzione o frazionamento       1 mg/kg nel grasso o olio o

          di grassi e oli e                    nel burro di cacao

          produzione di burro di cacao


          Preparazione di prodotti a       10 mg/kg nei prodotti

          base di protezione sgrassate     alimentari contenenti il

          e di farine sgrassate            prodotto a base di proteine

                                           sgrassate e le farine

                                           sgrassate


                                           30 mg/kg nei prodotti

                                           sgrassati di soia venduti al

                                           consumatore finale


          Preparazione di germi di         5 mg/kg nei germi di cereali

          cereali sgrassati                sgrassati

(*) Il testo della nota in calce resta invariato.

c) nella parte III, concernente «Solventi di estrazione e condizioni d'utilizzazione», sono apportate le seguenti modificazioni:

1) è soppressa la sostanza «1-metil-propan-1-olo» e la relativa quantità massima di residuo;

2) è aggiunto, in fine, la sostanza «1,1,1,2-tetrafluoroetano» con la seguente quantità massima di residuo: 0,02 mg/kg.

Art. 2.

1. E' vietata la produzione e commercializzazione dei prodotti non conformi alle disposizioni del presente decreto a decorrere dal 27 aprile 1999.

2. I prodotti immessi in commercio o etichettati prima della data di cui al comma 1 possono essere commercializzati sino allo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1998

(Seguono le firme)