DECRETO 15 ottobre 1998.
GU251198
Recepimento della direttiva 97/60/CEE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione
impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, riguardante l'attuazione della
direttiva 88/344/CEE in materia di solventi di estrazione impiegati nella preparazione dei
prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Visto in particolare l'art. 7 del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, il quale
prevede che «con decreto del Ministro della sanità è data attuazione, ai sensi
dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, alle direttive delle Comunità europee
per le parti in cui modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine
tecnico relative al presente decreto»;
Visto il regolamento 8 luglio 1994, n. 557, di recepimento della direttiva 92/115/CEE, che
modifica la direttiva 88/344/CEE;
Visto il regolamento 14 marzo 1996, n. 243, di recepimento della direttiva 94/92 che
modifica la direttiva 88/344/CEE;
Vista la direttiva 97/60/CE che modifica la direttiva 88/344/CEE per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi di estrazione impiegati nella
preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti;
Rìtenuto dì dover provvedere al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva
97/60/CE sopra indicata;
Decreta:
Art. 1.
1. All'allegato I del decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 64, come modificato
dall'art. 1 dei decreti 8 luglio 1994, n. 557 e 14 marzo 1996, n. 243, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nella parte I, concernente «Solventi da utilizzare rispettando le corrette prassi di
fabbricazione per tutti gli usi», è soppressa la sostanza «acetato di butile»;
b) nella parte II, concernente «Solventi di estrazione e loro condizioni di impiego», le
condizioni d'impiego ed i relativi limiti massimi dei residui concernenti l'esano, sono
sostituiti dai seguenti:
Condizioni di impiego Limiti massimi dei residui
Nome (descrizione sommaria nei prodotti alimentari
dell'estrazione) o nei loro ingredienti
Esano (*) Produzione o frazionamento 1 mg/kg nel grasso o olio o
di grassi e oli e nel burro di cacao
produzione di burro di cacao
Preparazione di prodotti a 10 mg/kg nei prodotti
base di protezione sgrassate alimentari contenenti il
e di farine sgrassate prodotto a base di proteine
sgrassate e le farine
sgrassate
30 mg/kg nei prodotti
sgrassati di soia venduti al
consumatore finale
Preparazione di germi di 5 mg/kg nei germi di cereali
cereali sgrassati sgrassati
(*) Il testo della nota in calce resta invariato.
c) nella parte III, concernente «Solventi di estrazione e condizioni d'utilizzazione»,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) è soppressa la sostanza «1-metil-propan-1-olo» e la relativa quantità massima di
residuo;
2) è aggiunto, in fine, la sostanza «1,1,1,2-tetrafluoroetano» con la seguente
quantità massima di residuo: 0,02 mg/kg.
Art. 2.
1. E' vietata la produzione e commercializzazione dei prodotti non conformi alle
disposizioni del presente decreto a decorrere dal 27 aprile 1999.
2. I prodotti immessi in commercio o etichettati prima della data di cui al comma 1
possono essere commercializzati sino allo smaltimento delle scorte.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 1998
(Seguono le firme)