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DECRETO 16 settembre 1998.
GU171098
Attuazione della direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
settembre 1997 che modifica, per quanto riguarda la velocitą massima per costruzione dei
trattori agricoli o forestali a ruote, le direttive 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE,
74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE,
77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE,
86/415/CEE e 89/173/CEE del Consiglio.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro
attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza
del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste nel frattempo divenuto Ministro per le politiche agricole, a decentrare in materia
di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto
comunitario;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle
Comunitą europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977;
Vista la direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 1997
che aumenta la velocitą massima per costruzione dei trattori agricoli o forestali a ruote
da 30 a 40 km/h al fine di adeguare il campo di applicazione del sistema europeo di
omologazione dei veicoli stessi alla realtą produttiva;
Decreta:
Art. 1.
L'espressione «30 km/h» contenuta nelle sottoelencate direttive CEE, recepite in Italia
con gli atti normativi di fianco indicati, č sostituita con l'espressione «40 km/h»:
direttiva 74/150/CEE recepita con la legge 8 agosto 1977, n. 572, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1977;
direttiva 74/151/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980,
n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 21 marzo 1980;
direttive 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE,
76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, recepite con decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio 1981;
direttive 79/532/CEE e 79/533/CEE recepite con decreto del Presidente della Repubblica 18
marzo 1983, n. 296, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169
del 22 giugno 1983;
direttiva 80/720/CEE recepita con decreto ministeriale 8 gennaio 1987, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1987;
direttive 86/297/CEE e 86/415/CEE recepite con decreto ministeriale 18 maggio 1989,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1989;
direttiva 89/173/CEE recepita con decreto ministeriale 5 agosto 1991, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 1992.
Art. 2.
Le norme contenute nel presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sarą pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 1998
(Seguono le firme)
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