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DECRETO 16 novembre 1999.
GU231199
Modificazione al decreto ministeriale 12 aprile 1996 recante: "Approvazione
della regolamentazione
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'esercizio di impianti termici
alimentati da combustibili gassosi".
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per
l'organizzazione dei servizi antincendi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante l'approvazione del regolamento concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 661, recante il regolamento per l'attuazione della direttiva
90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas;
Visto il proprio decreto 12 aprile 1996 recante: "Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio di impianti termici alimentati da
combustibili gassosi";
Considerato che il CEN - Comitato europeo di normalizzazione, ha
emanato nel gennaio 1998 la norma armonizzata EN 621 "Non domestic
gasfired forced convection air heaters for space heating not
exceeding a net heat input of 300 kW, without a fan to assist
transportation of combustion air and/or combustion products", emanata
in conformità alla direttiva 89/396/CEE e relativa ai generatori di
aria calda a tiraggio naturale di portata termica non superiore a 300
kW per uso non domestico, nella quale non è richiesta la dotazione
di dispositivi antireflusso nei generatori oggetto della norma
stessa;
Rilevata la necessità di sopprimere la prescrizione presente nel
punto 4.5.2.1 del citato decreto ministeriale che, nel prevedere per
i generatori termici una dotazione aggiuntiva non prevista da una
norma armonizzata, costituisce una violazione del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 661 del 1996;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CEE che codifica la procedura 83/189;
Decreta:
Articolo unico
Nel decreto ministeriale 12 aprile 1996 citato in premessa, al
punto 4.5.2.1 sono soppresse le parole: "I generatori con bruciatore
atmosferico a tiraggio naturale devono essere provvisti di un
dispositivo antireflusso dei prodotti combustione".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 1999
Il Ministro: RUSSO JERVOLINO
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