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DECRETO 20 maggio 1999. Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo
dei livelli di inquinamento
acustico in prossimità degli aeroporti nonchè criteri per la
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento
acustico
GU240999
Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo
dei livelli di inquinamento
acustico in prossimità degli aeroporti nonchè criteri per la
classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento
acustico
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 3, comma 1, lettera m), punti 2 e 4, della legge 26
ottobre 1995, n. 447, recante legge-quadro sull'inquinamento acustico;
Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto 31 ottobre 1997
recante metodologia di misura del rumore aeroportuale;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente con cui viene
costituita la commissione di cui all'art. 4, comma 3, del decreto
ministeriale 31 ottobre 1997; considerato gli esiti dei lavori della
commissione sopra richiamata;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera m), punti 2 e 4, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, il presente decreto stabilisce:
i criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il
controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli
aeroporti;
i criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al
livello di inquinamento acustico.
Art. 2.
Caratteristiche dei sistemi di monitoraggio
1. Fermo restando quanto stabilito nel decreto 31 ottobre 1997,
allegato B, i sistemi di monitoraggio devono:
a) monitorare le singole operazioni di decollo ed atterraggio al
fine del rispetto delle procedure antirumore definite dalle
commissioni di cui all'art. 5 del decreto 31 ottobre 1997, secondo i
criteri stabiliti dalla commissione di cui all'art. 4, comma 1,
lettera a), del decreto 31 ottobre 1997;
b) registrare in continuo i dati di ogni singolo evento ed
effettuare il calcolo degli indici di inquinamento da rumore secondo
quanto indicato nell'allegato A del decreto 31 ottobre 1997;
c) essere predisposti per recepire e gestire le eventuali lamentele
da parte dei cittadini.
Art. 3.
Composizione dei sistemi di monitoraggio
1. I sistemi di monitoraggio devono essere composti da:
a) un numero di stazioni periferiche di rilevamento dei livelli
sonori prodotti, idoneo a monitorare l'intorno aeroportuale così
come definito dall'art. 2, punto 7, del decreto 31 ottobre 1997;
b) una o più stazioni microclimatiche idonee a correlare gli
eventi sonori con i dati meteoclimatici, ai fini dell'accertamento
del rispetto della metodologia di misura del rumore aeroportuale, di
cui al punto 7, allegato B, del decreto 31 ottobre 1997;
c) un centro di elaborazione dati in grado di:
raccogliere i dati registrati in ogni stazione periferica di
rilevamento ed elaborarli in modo da ricavare i parametri necessari
per il calcolo dell'indice Lva di cui all'allegato A del decreto 31
ottobre 1997;
eseguire in maniera automatica la correlazione tra i parametri del
rumore ed i dati del velivolo che lo ha provocato, mediante
l'acquisizione delle informazioni dal centro di assistenza al volo,
ai sensi del decreto 31 ottobre 1997, art. 6, comma 5, oppure
desumibili, in assenza di tali informazioni, dai sistemi informatici
del gestore aeroportuale;
registrare su supporto informatico i dati raccolti;
segnalare per ogni postazione di misura, il superamento dei valori
limite di rumore stabiliti per ogni tipologia di velivolo, secondo il
disposto dell'art. 5, comma 2, del decreto 31 ottobre 1997, ai fini
del rispetto delle procedure antirumore;
fornire, fra i risultati delle elaborazioni eseguite, le curve di
isolivello sull'intorno aeroportuale per gli scopi di cui all'art. 6,
del decreto 31 ottobre 1997.
Art. 4.
Caratteristiche delle stazioni di monitoraggio
1. Le stazioni di monitoraggio sono costituite da:
il terminale di rilevamento;
l'hardware e il software aggiuntivi, necessari per il funzionamento
del terminale di rilevamento.
2. Il terminale di rilevamento è dotato di unità di alimentazione
tampone in grado di:
consentire, in assenza di alimentazione di rete, un'autonomia di
almeno 24 ore;
funzionare in maniera completamente automatica.
3. Il terminale di rilevamento deve inoltre essere provvisto di un
idoneo dispositivo di controllo della taratura del microfono, la cui
attivazione dovrà avvenire automaticamente ad intervalli programmati
oppure su richiesta dell'operatore.
4. L'hardware ed il software devono essere tali da fornire rapporti
orari, rapporti di eventi e di calibrazioni ed effettuare la
trasmissione dei dati dall'unità logica della stazione di
monitoraggio all'elaboratore centrale.
Art. 5.
Ubicazione delle stazioni di monitoraggio
1. Le stazioni di monitoraggio devono essere ubicate all'interno
delle aree da controllare, situate nell'intorno aeroportuale nella
posizione più vicina alle proiezioni al suolo delle rotte
avvicinamento e di allontanamento dei velivoli.
2. Al fine di caratterizzare in maniera completa il singolo evento
prodotto dalla attività aerea e raccogliere ulteriori dati su di
esso ai sensi dell'art. 1, punto b, alcune stazioni di monitoraggio
possono essere posizionate in accordo con quanto richiesto dalle
normative internazionali ICAO, annesso 16, volume 1.
3. La scelta del luogo deve essere preceduta da una analisi del
livello di rumore di origine aeronautica e del livello residuo per la
corretta individuazione del singolo evento. La stazione di
monitoraggio è correttamente ubicata se la differenza tra il valore
LAFmax dell'evento ed il livello sonoro equivalente del rumore
residuo, calcolato nei 10 minuti di massimo rumore, è superiore a 20
dB.
Art. 6.
Controllo del singolo evento
1. Il livello sonoro associato al singolo movimento di aeromobili
è quello definito nel decreto ministeriale 31 ottobre 1997, allegato
A, punto 6: esso è individuato con le modalità di cui al decreto
ministeriale 31 ottobre 1997, allegato B, punto 3. L'evento rumore
sarà considerato di origine aeronautica a seguito di correlazione
con le tracce radar oppure, in assenza di quest'ultime, con i dati
forniti dai sistemi informatici del gestore aeroportuale.
2. Fermo restando quanto stabilito nel decreto 31 ottobre 1997, per
tutti gli eventi riconducibili ad attività aeroportuali così come
definiti nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, art. 3, comma 1,
lettera m), punto 3, ogni stazione di monitoraggio dovrà rendere
disponibili le seguenti informazioni:
a) ubicazione della postazione di rilevamento;
b) data ed ora dell'evento;
c) durata dell'evento;
d) SEL dell'evento;
e) LAFmax dell'evento.
3. Dalla registrazione in continuo del rumore effettuato dalle
stazioni di monitoraggio, il sistema deve essere in grado di
calcolare il rumore ambientale in assenza di quello prodotto
dall'attività aeronautica.
4. Il software applicativo del sistema di monitoraggio, nel caso di
disponibilità delle tracce radar, deve correlare gli eventi rumore
con le traiettorie degli aerei, registrando i dati identificativi
dell'aereo e la traiettoria del medesimo ed evidenziando qualsiasi
deviazione dai corridoi assegnati riscontrabile nella traiettoria di
volo.
5. Il sistema di monitoraggio, sulla base dei dati raccolti deve
essere in grado di calcolare gli indici LVA nel periodo prescelto e
presentare graficamente le curve di isolivello che caratterizzano
l'interno aeroportuale. Ai fini del calcolo dell'indice LVA notturno
occorre tenere presente che, nello stesso giorno, il periodo notturno
si articola in due sottoperiodi: dalle 00.00 alle 06.00 e dalle 23.00
alle 24.00.
6. Il metodo di calcolo per le curve di isolivello acustico è
quello riportato nei documenti ICAO Annesso 16 e nelle circolari
205/AN/1725 ed ECAC.CEAC Doc. n. 29 e successive modificazioni e
integrazioni.
Art. 7.
Classificazione degli aeroporti
in relazione al livello di inquinamento acustico
1. La classificazione degli aeroporti viene effettuata in funzione:
a) dell'estensione dell'intorno aeroportuale, così come definito
dall'art. 2, punto 7, del decreto 31 ottobre 1997, misurata in ettari
(ha), con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
b) dell'estensione delle zone "A", "B" e "C", di cui al decreto 31
ottobre 1997, art. 6, individuate mediante le relative curve di
isolivello acustico di indice Lva, misurate in ettari (ha), con
arrotondamento alla seconda cifra decimale ed escludendo le parti
delle predette zone che ricadono sul mare o sui laghi.
c) dell'estensione delle aree residenziali Ar, Br, Cr ricadenti in
ciascuna delle predette zone "A", "B" e "C";
d) della densità abitativa territoriale intesa come numero di
abitanti per ettaro residenti in dato territorio.
2. I parametri Ar, Br e Cr devono essere corretti in funzione della
densità abitativa mediante i coefficienti moltiplicativi riportati
in tabella 1:
TABELLA 1
_________________________________________________________
Area residenziale Densità abitativa Coefficiente
(abitanti/ha) correttivo
_________________________________________________________
estensiva 10-150 k = 1.1
semiestensiva 150-250 k = 1.2
intensiva > 250 k = 1.3
3. Sulla base dell'estensione delle zone A, B e C, e delle aree
residenziali Arc, Brc e Crc ottenute dalle aree residenziali Ar, Br e
Cr a seguito dell'applicazione dei coefficienti moltiplicativi, si
definiscono i tre indici numerici:
Ia = Arc x A, Ib = Brc x B, Ic = Crc x C
4. Gli indici di cui al precedente punto 3, caratterizzano gli
aeroporti dal punto di vista dell'inquinamento acustico.
5. Le azioni di risanamento acustico all'art. 10, comma 5, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono rivolte alla riduzione del valore
degli indici Ib e Ic.
6. Le commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 31
ottobre 1997, definiscono gli indici Ia, Ib ed Ic, relativi
all'aeroporto di competenza. Tale dato, reso pubblico ai sensi della
normativa vigente, è trasmesso, unitamente alla documentazione di
supporto, al Ministero dell'ambiente servizio IAR ed all'Ente
nazionale dell'aviazione civile.
Art. 8.
Costituzione di commissione
1. E' ricostituita la commissione di cui all'art. 4, comma 1, del
decreto ministeriale 31 ottobre 1997, incaricata di predisporre
criteri generali per la definizione:
a) di procedure antirumore in tutte le attività aeroportuali come
definite all'art. 3, comma 1, lettera m), punto 3), della legge 26
ottobre 1995, n. 447;
b) delle zone di rispetto per le aree e le attività aeroportuali e
dei criteri per regolare l'attività urbanistica nelle zone di
rispetto.
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta dal presidente
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile dott. Alfredo Roma ed è
composta, su designazione dei rispettivi enti di appartenenza da:
dott. Giuseppe Biondi (Ministero dell'ambiente);
ing. Franceso Saverio Della Porta (ENAC);
ing. Fabio Nicolai (ENAC);
dott. Alberto Di Lolli (ENAV);
ing. Salvatore Curcuruto (ANPA);
dott. Godwin A. Miceli (IBAR);
avv. Dario Maffeo (Assoaeroporti).
3. L'insediamento della commissione di cui al comma precedente
avviene su convocazione del presidente entro quindici giorni dalla
pubblicazione del presente decreto.
4. La commissione di cui al comma 1, conclude i suoi lavori entro
dieci giorni dal suo insediamento.
5. Entro trenta giorni dal termine dei lavori della commissione di
cui ai commi precedenti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile
istituisce, per ogni aeroporto aperto al traffico civile, le
commissioni di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 31
ottobre 1997, integrate da un rappresentante designato dal Ministero
dell'ambiente.
Art. 9.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 20 maggio 1999
p. Il Ministro dell'ambiente
CALZOLAIO
p. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione
DANESE
ALLEGATO A
Esempio di calcolo dell'indice di classificazione degli aeroporti
in relazione al livello di inquinamento acustico.
Se la zona A è di 1420 ettari, il valore A è (1420/100) e quindi
uguale a 14,2.
Se nella zona A sono presenti 150 ettari residenziali, il valore di
Ar è (150/100) e quindi Ar = 1,5.
Se i 150 ettari residenziali della zona A sono suddivisi in 50 ha
estensivi e 100 ha intensivi, il parametro dell'indice Ar sarà
corretto come segue:
Arc = (0.5 x 1.1) + (1.0 x 1.3) = 1.85
Pertanto in questo caso per la zona A l'indice Ia sarà:
Ia = 14.2 x 1.85 = 26.27
Se la zona B è di 900 ettari, il valore di B è (900/100) e quindi
uguale a 9.
Se nella zona B sono presenti 80 ettari residenziali, il valore di
Br è (80/100) e quindi Br = 0,8.
Se gli 80 ettari residenziali della zona B sono suddivisi in 20 ha
estensivi e 60 ha intensivi, il parametro dell'indice Br sarà
corretto come segue:
Brc = (0.2 x 1.1) + (0.6 x 1.3) = 1.00
Pertanto in questo caso per la zona B l'indice sarà:
Ib = 9.0 x 1.00 = 9.0
Se la zona C è di 200 ettari, il valore di C è (200/100) e quindi
uguale a 2.
Se nella zona C sono presenti 30 ettari residenziali, il valore di
Cr è (30/100) e quindi Cr = 0,3.
Se i 30 ettari residenziali della zona B sono suddivisi in 10 ha
estensivi e 20 ha semiestensivi, il parametro dell'indice Cr sarà
corretto come segue:
Arc = (0.1 x 1.1) + (0.2 x 1.2) = 0.35
Ic = 2.0 x 0.35 = 0.7
I tre indici di inquinamento sono:
Ia = 26.27;
Ib = 9.0;
Ic = 0.7.
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