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DECRETO 20 ottobre 1998.
GU061198
Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 e successive modificazioni in
merito all'approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento,
l'impiego o la vendita di oli minerali e per il trasporto degli stessi;
Vista la legge 2 marzo 1969, n. 121, in merito all'impiego di contenitori fissi e mobili
non metallici per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego ed il trasporto degli oli
minerali e loro derivati;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in particolare, ai sensi dell'art. 1, il compito
del Ministero dell'ambiente di assicurare in un quadro organico la promozione, la
conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi
fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la difesa delle
risorse naturali dall'inquinamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sui rischi di
incidenti rilevanti ed in particolare, ai sensi dell'art. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, di attuazione
della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Visto il decreto dei Ministero dell'interno del 13 ottobre 1994 pubblicato nel supplemento
ordinano n. 142 alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994;
Ritenuta necessaria ed urgente l'azione di prevenzione di incidenti originati da serbatoi
interrati destinati allo stoccaggio di sostanze e preparati liquidi per usi commerciali o
ai fini della produzione industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del
suolo e delle acque superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio
delle sostanze e preparati contenuti nei citati serbatoi;
Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 1992, n. 132, in merito alle sostanze o
preparati pericolosi per l'ambiente;
Sentita la conferenza di servizi di cui alla legge del 19 maggio 1997, n. 137, art. 1,
comma 7, in data 25 luglio 1997;
Sentito il comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella
seduta del 14 ottobre 1997;
Espletata la procedura di informazione di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, di
attuazione della direttiva n. 83/189/CEE;
Tenuto conto delle osservazioni effettuate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 8,
paragrafo 2, della direttiva n. 83/189/CEE.
Decreta:
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Principi generali
1. Le disposizioni del presente provvedimento stabiliscono i requisiti tecnici per la
costruzione, l'installazione e l'esercizio di serbatoi interrati destinati allo stoccaggio
di sostanze o preparati liquidi per usi commerciali e/o ai fini della produzione
industriale, a salvaguardia e prevenzione dell'inquinamento del suolo e delle acque
superficiali e sotterranee che potrebbe essere causato dal rilascio delle sostanze o
preparati contenuti, nei citati serbatoi.
2. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio.
Art. 2.
Definizioni
Ai sensi delle disposizioni del presente decreto si intendono per:
a) serbatoio interrato: contenitore di stoccaggio situato sotto il piano campagna di cui
non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
b) sostanza: ogni sostanza appartenente ai gruppi e alle famiglie di sostanze liquide in
condizioni standard riportati negli elenchi in allegato al decreto legislativo n. 132 del
27 gennaio 1992, e relativi preparati liquidi;
c) perdita di sostanza: qualsiasi evento di spillamento, trafilamento, emissione,
sversamento, traboccamento o percolamento che si verifica, per qualsiasi causa, dal
contenitore primario del serbatoio.
Art. 3.
Campo di applicazione
1. I principi generali di cui all'art. 1, comma 1, e le disposizioni del presente decreto
si applicano ai serbatoi interrati, aventi capacità uguale o maggiore di un metro cubo,
contenenti le sostanze e i preparati liquidi appartenenti alle categorie e gruppi di
sostanze di cui alla lettera b) dell'art. 2, con esclusione di quelli del comma 2 del
presente articolo.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i serbatoi interrati utilizzati:
a) nelle zone militari, se altrimenti regolati;
b) per l'alimentazione degli impianti di produzione di calore, se con volume totale non
superiore a 15 metri cubi;
c) per stoccaggio di gas di petrolio liquefatto;
d) per stoccaggio di carburanti per aviazione su aree demaniali in sedimi aeroportuali;
e) per stoccaggio di prodotti liquidi, in serbatoi esistenti e completamente rivestiti in
camicia di cemento armato o malte cementizie, di capacità superiore a 100 m3, purché sia
garantita nel tempo la tenuta dei serbatoi stessi.
Art. 4.
Funzioni di indirizzo
1. Il Ministero dell'ambiente, in conformità ai pareri della conferenza di servizi di cui
all'art. 1 della legge n. 137/1997:
a) svolge funzioni di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle attività connesse
con l'applicazione del presente decreto;
b) elabora e propone le linee guida relative all'applicazione delle tecnologie di
contenimento e rilevamento dei rilasci dei serbatoi interrati.
2. L'ANPA, avvalendosi delle ARPA o di altro organismo individuato transitoriamente dalla
regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, realizza e
gestisce un sistema informativo nazionale che raccoglie i dati del censimento e della
registrazione dei serbatoi interrati e delle sostanze o preparati in essi contenute, anche
al fine di tenere informate le autorità competenti nello svolgimento dei controlli e
delle ispezioni di propria competenza.
Art. 5.
Autorità competenti e procedure autorizzative
1. Per il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni, relative ai depositi di oli
minerali, ove siano presenti anche serbatoi interrati, le competenze sono dei prefetti, e
le procedure quelle di cui alla legge 7 maggio 1965, n. 460, e del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui alla legge 8 febbraio 1984, n.
367, e successivi provvedimenti, e le procedure quelle previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.
2. Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni per impianti di distribuzione di
carburanti sulla viabilità ordinaria e sulla rete autostradale, ove siano installati
serbatoi interrati, oltre che alle norme di cui al comma 1, per quanto applicabili, con
riferimento alla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e relativo regolamento di esecuzione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, le
competenze sono, rispettivamente, della regione e delle amministrazioni centrali ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989. Per l'esercizio di impianti di
distribuzione carburanti ad uso privato, destinati al prelevamento del carburante
occorrente agli automezzi delle imprese, restano salve le competenze previste dalla legge
27 maggio 1993, n. 162.
3. Per il rilascio delle autorizzazioni relative agli altri serbatoi interrati conformi al
presente decreto, esclusi quelli del comma 1 e 2, il nulla-osta all'esercizio e la licenza
di agibilità sono rilasciati, ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successivi provvedimenti del sindaco del comune interessato su parere delle ARPA o di
altro organismo individuato transitoriamente dalla regione competente per territorio, ove
l'ARPA non fosse ancora costituita, e dei vigili del fuoco, se di pertinenza.
4. La procedura di rilascio di nulla-osta o licenza prevista per i serbatoi interrati di
cui al comma 3, è fissata dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato
dal comma 10 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione degli
impianti e dei depositi soggetti a controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
DISPOSIZIONI PER NUOVI SERBATOI INTERRATI
Art. 6.
Installazione ed uso di nuovi serbatoi interrati
1. Dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto che intende installare un
nuovo serbatoio interrato o un impianto comprendente nuovi serbatoi interrati destinati
allo stoccaggio di sostanze di cui all'art. 3, comma 1, per usi commerciali e/o ai fini
della produzione industriale trasmette all'amministrazione competente i moduli di
registrazione di cui all'allegato B del presente decreto.
2. Per i serbatoi interrati installati in impianti soggetti ad obblighi di notifica o di
dichiarazione di cui agli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17
maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni, il contenuto della
domanda di installazione di nuovi serbatoi interrati, di cui al comma 1, deve essere
riportato nel relativo rapporto di sicurezza o nella dichiarazione.
3. Le autorità competenti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 5, provvederanno per i nuovi
serbatoi a fornire direttamente all'ARPA competente per territorio o altro organismo
individuato transitoriamente dalla regione, ove l'ARPA non fosse ancora costituita, i
moduli di registrazione riportati nell'allegato B del presente decreto.
Art. 7.
Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione di nuovi serbatoi
1. I nuovi serbatoi interrati debbono essere progettati, costruiti ed installati, nel
rispetto delle norme vigenti, in modo tale da assicurare comunque:
a) il mantenimento dell'integrità strutturale durante l'esercizio;
b) il contenimento e il rilevamento delle perdite;
c) la possibilità di eseguire i controlli previsti.
2. I nuovi serbatoi interrati devono essere:
a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio in continuo dell'intercapedine. Le pareti
dei serbatoi possono essere:
entrambe metalliche, con la parete esterna rivestita di materiale anticorrosione;
la parete interna metallica e la parete esterna in altro materiale non metallico, purché
idoneo a garantire la tenuta dell'intercapedine tra le pareti;
entrambe le pareti in materiali non metallici, resistenti a sollecitazioni meccaniche ed
alle corrosioni;
parete interna in materiale non metallico ed esterna in metallo, rivestita in materiale
anticorrosione;
b) a parete singola metallica o in materiale plastico all'interno di una cassa di
contenimento in calcestruzzo, rivestita internamente con materiale impermeabile e con
monitoraggio in continuo delle perdite. La cassa di contenimento può contenere uno o più
serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.
3. I serbatoi legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri
dell'Unione e/o originari degli Stati firmatari dell'Accordo sullo spazio economico
europeo (Accordo SEE), sulla base di norme armonizzate o di norme o di regole tecniche
internazionali riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per
essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto.
4. Le tubazioni di connessione con detti nuovi serbatoi possono essere di materiale non
metallico.
5. Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i nuovi serbatoi dovranno essere
dotati di:
a) un dispositivo di sovrappieno del liquido che eviti la fuoriuscita del prodotto in caso
di eccessivo riempimento per errata operazione di scarico;
b) una incamiciatura o sistema equivalente per le tubazioni interrate funzionanti in
pressione, al fine di garantire il recupero di eventuali perdite.
6. Con riferimento al monitoraggio in continuo, di cui al precedente comma 2, è ammessa
la centralizzazione dei sistemi, purché sia consentito il controllo dei singoli serbatoi.
Nel caso di serbatoio compartimentato ai sensi del successivo comma 7, lettera a), è
ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore ove questo sia idoneo alla
segnalazione di ognuna delle sostanze detenute.
7. La capacità massima dei nuovi serbatoi interrati, è stabilita come segue:
a) in 50 m3 per i serbatoi di punti vendita interrati contenente sostanze o preparati
liquidi classificati come infiammabili, inclusi i carburanti per autotrazione; i serbatoi
possono essere compartimentati e contenere prodotti diversi nei vari compartimenti;
b) in 100 m3 per i serbatoi per usi commerciali contenenti sostanze o preparati liquidi
molto tossici o tossici, non classificati come infiammabili.
8. La targa di identificazione del serbatoio deve indicare:
a) il nome e l'indirizzo del costruttore;
b) l'anno di costruzione;
c) la capacità, lo spessore ed il materiale del serbatoio;
d) la pressione di progetto del serbatoio e dell'intercapedine.
Art. 8.
Conduzione dei serbatoi interrati
1. La conduzione dei serbatoi interrati debbono essere attuate tutte le procedure di buona
gestione che assicurino la prevenzione dei rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti
del contenuto.
2. Il conduttore dei serbatoi dovrà tenere un libretto aggiornato contenente: l'anno di
installazione, il nome del titolare della concessione o, in caso di cambiamento, dei
successivi titolari, i controlli periodici di funzionalità, le prove di tenuta, le
eventuali modifiche apportate, nonché la registrazione di eventuali anomalie o incidenti
occorsi sui serbatoi.
3. Il conduttore del serbatoio dovrà provvedere annualmente ad una verifica di
funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle
perdite.
Art. 9.
Dismissione dei serbatoi interrati
1. All'atto della dismissione, i serbatoi interrati saranno svuotati e bonificati. Tale
messa in sicurezza dovrà essere garantita fino alla rimozione e smaltimento, da
effettuarsi secondo le normative vigenti.
2. La dismissione e le modalità di messa in sicurezza dei serbatoi interrati che cessano
di essere operativi dovrà essere notificata entro 60 giorni dalla data di dismissione
alla amministrazione competente e all'ARPA o altro organismo individuato transitoriamente
dalla regione competente per territorio, ove l'ARPA non fosse ancora costituita.
DISPOSIZIONI PER SERBATOI INTERRATI ESISTENTI
Art. 10.
Registrazione dei serbatoi interrati esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto
1. Ogni serbatoio interrato, esistente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, deve essere adeguato alle disposizioni di questo decreto nei tempi e nei modi
indicati nel seguente art. 11, ad esclusione dei serbatoi fuori uso svuotati e bonificati,
per i quali esiste il solo obbligo di registrazione di cui al comma 2.
2. Entro il termine ultimo di 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i
titolari di concessione o autorizzazione dovranno provvedere alla registrazione dei
serbatoi interrati in loro possesso a tale data, inclusi quelli non più operativi,
utilizzando il modulo di registrazione riportato nell'allegato A del presente decreto, ed
inviandolo all'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente competente
per territorio ovvero, ove questa non fosse costituita, all'organismo individuato
transitoriamente dalla regione di cui all'art. 4, comma 2, aggiornandolo ogni qualvolta
intervengono modifiche.
3. Ai fini della programmazione e ottimizzazione delle attività di adeguamento dei
serbatoi interrati esistenti o per la loro sostituzione, conformemente al presente
decreto, si applica l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il quale le società
concessionarie possono stipulare accordi infraprocedimentali di tutela ambientale con i
Ministeri dell'industria, del commercio e artigianato, dell'ambiente e dell'interno.
Art. 11.
Controlli ed interventi sui serbatoi interrati esistenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto
1. I serbatoi interrati già installati prima del 1973 o in data non documentata e ancora
funzionanti e non dotati di sistemi di rilevamento delle perdite in continuo, che vengano
risanati, previa verifica dell'integrità strutturale, entro il termine massimo di 5 anni,
attraverso la realizzazione di una delle seguenti operazioni di risanamento:
a) applicazione di un rivestimento anticorrosione sulle pareti interne del serbatoio in
materiale che sia compatibile con il liquido contenuto, con uno spessore minimo di 2,5 mm;
b) installazione di un sistema di protezione catodica;
c) realizzazione di una cassa di contenimento in calcestruzzo rivestita internamente con
materiale impermeabile e con monitoraggio in continuo delle perdite;
d) inserimento all'interno del serbatoio di una parete in materiale composito compatibile
con il liquido contenuto;
possono essere mantenuti in esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità della
garanzia e comunque oltre il decimo anno dalla data del risanamento. All'atto della
verifica di integrità strutturale, con eventuale giudizio di recuperabilità, e
dell'operazione di risanamento e relativo collaudo, il responsabile della ditta esecutrice
dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità alle norme tecniche di riferimento
relative alle operazioni di risanamento indicate nel successivo art. 12 del presente
decreto.
1-bis. Inoltre, l'esercente è tenuto a seguire le procedure previste ai sensi dell'art.
17 del decreto legislativo n. 22/1997, qualora siano accertati inquinamenti causati dal
rilascio delle sostanze contenute nel serbatoio stesso nel terreno circostante e
sottostante il serbatoio.
2. Alla scadenza del quinto anno i serbatoi di cui al comma 1 non risanati debbono essere
messi fuori servizio e bonificati.
3. I serbatoi installati dal 1973 in poi e non dotati di sistemi di rilevamento delle
perdite in continuo possono essere mantenuti in esercizio per trenta anni dalla data di
installazione.
4. I serbatoi di cui al comma 3 che vengano risanati, previa verifica dell'integrità
strutturale attraverso la realizzazione di una delle operazioni di cui al comma 1, possono
essere mantenuti in esercizio per un ulteriore periodo pari alla validità della garanzia
e comunque non oltre il decimo anno dalla data di risanamento.
5. Prove di tenuta:
a) i serbatoi di cui al comma 1 installati prima del 1963 o in data sconosciuta ed in
attesa di risanamento o di dismissione devono essere sottoposti a prova di tenuta entro il
secondo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e poi annualmente fino
al momento del risanamento o della dismissione;
b) i serbatoi di cui al comma 1 installati dal 1963 al 1978 debbono essere sottoposti a
prova di tenuta entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
poi ogni due anni fino al momento del risanamento o della dismissione;
c) i serbatoi a parete singola installati successivamente al 1978 dovranno essere
sottoposti a prova di tenuta biennale a partire dal 25º anno di età fino al momento dei
risanamento o della dismissione;
d) i serbatoi risanati debbono essere sottoposti a prova di tenuta dopo cinque anni dal
risanamento e, successivamente, ogni tre anni.
6. Ad ogni serbatoio sottoposto ad intervento di risanamento va stabilmente fissata in
posizione ben visibile nel pozzetto di ispezione una targhetta che indichi:
estremi di identificazione della ditta esecutrice;
data dell'intervento;
data scadenza garanzia (periodo di garanzia non inferiore a quella di prolungamento del
mantenimento).
7. Per le prove di tenuta debbono essere adottati metodi in grado di rilevare una perdita
nei serbatoi uguale o minore di quattrocento cm3 per ora (con una probabilità di
rilevamento pari o maggiore al 95%). Le prove devono essere effettuate da personale
qualificato. I risultati delle prove devono essere annotate sul libretto del serbatoio. In
caso di esito negativo della prova, deve essere data notifica immediata alle autorità
competenti.
8. Norma transitoria:
a) i serbatoi di cui ai commi 1 e 3 già risanati alla data di entrata in vigore del
presente decreto possono essere mantenuti in esercizio fino alla data di scadenza della
garanzia, e comunque non oltre il decimo anno dalla data del risanamento previa esecuzione
delle prove di tenuta come da comma 5, lettera d);
b) i serbatoi a doppia parete in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto debbono essere dotati di un sistema fisso di monitoraggio dell'intercapedine entro
un periodo di dieci anni dall'entrata in vigore del presente decreto;
c) i serbatoi a doppia parete possono essere mantenuti in esercizio per un tempo
indefinito purché venga sempre mantenuto attivo il controllo dell'intercapedine.
9. Nel caso di installazione di un nuovo serbatoio interrato conforme alle disposizioni
previste nel presente provvedimento, in sostituzione di un serbatoio interrato esistente,
si procede secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni, con esclusione degli impianti e dei depositi soggetti a
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
10. Per i serbatoi interrati esistenti restano salvi l'art. 8, commi 1 e 2, e l'art. 9,
riferiti ai nuovi serbatoi interrati e, ove applicabile, l'art. 8, comma 3.
DISPOSIZIONI TECNICHE
Art. 12.
Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi
1. Oltre agli adempimenti di cui alla legislazione vigente, le norme tecniche di
riferimento da applicare alla progettazione, costruzione, installazione, conduzione e
manutenzione, nonché controlli ed interventi, dei serbatoi interrati debbono essere
quelle emanate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, o in
mancanza quelle praticabili di riconosciuta validità a livello europeo o internazionale.
2. I materiali di fabbricazione dei contenitori per gli oli minerali, ai sensi di quanto
disposto dall'art. 2 della legge 27 marzo 1969, n. 121, devono rispondere ai requisiti di
cui alle norme tecniche del precedente comma 1.
3. I sistemi di monitoraggio in continuo per il rilevamento delle perdite debbono essere
basati sull'uso di sensori di pressione e/o depressione o di fluidi, selezionati tra
quelli di uso corrente.
4. I sistemi di protezione catodica debbono essere rispondenti alle norme di cui al
decreto del Ministero dell'interno 13 ottobre 1994, relativo ai depositi di GPL.
Roma, 20 ottobre 1998
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