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* DECRETO 23 settembre 1999.
GU231099
Istituzione della commissione centrale di coordinamento dell'attività
ispettiva e di controllo degli
adempimenti fiscali, contributivi e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale
è stato devoluto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
il compito di assumere l'iniziativa delle attività in materia
ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, da
coordinare con il Ministero delle finanze, l'INPS e l'INAIL;
Visto che ai sensi dell'art. 79 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, tale attività dev'essere svolta attraverso la predisposizione
di appositi programmi mirati;
Visto l'art. 79, primo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
che prevede che tale attività va raccordata, ai fini della sicurezza
e dell'igiene nei luoghi di lavoro, con le aziende sanitarie locali
tramite i comitati di coordinamento istituiti dalle regioni ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre
1997;
Vista la necessità di assicurare la migliore funzionalità ed
efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla concreta
attuazione degli obiettivi di cui alla citata legge e per approntare
mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi in materia
fiscale e contributiva;
Ritenuta la necessità di procedere alla istituzione di una
commissione centrale di coordinamento per la repressione
dell'evasione contributiva e fiscale, composta da rappresentanti
delle amministrazioni ed enti sopra richiamati, avente sede presso il
Ministero del lavoro;
Decreta:
Art. 1.
E' istituita la commissione centrale di coordinamento dell'attività
ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali, contributivi e di
sicurezza nei luoghi di lavoro, presieduta dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato da lui
delegato.
Art. 2.
La commissione è composta dai seguenti membri:
per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
direttore generale degli affari generali e del personale;
direttore generale dei rapporti di lavoro;
direttore generale della previdenza e assistenza;
capo del servizio centrale per il coordinamento degli ispettorati
del lavoro;
comandante del comando carabinieri ispettorato del lavoro;
per il Ministero delle finanze:
segretario generale;
direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;
direttore generale del Dipartimento delle entrate;
comandante generale della Guardia di finanza;
per l'INPS:
direttore generale dell'Istituto nazionale per la previdenza
sociale;
per l'INAIL:
direttore generale dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul
lavoro;
per le AA.SS.LL.:
coordinatore tecnico interregionale per la prevenzione.
Per determinate specifiche problematiche, riguardanti le competenze
di altri istituti previdenziali e assistenziali, la commissione
potrà essere di volta in volta integrata dai direttori generali dei
predetti istituti per le rispettive competenze. Ogni componente
potrà farsi rappresentare da un proprio delegato.
La commissione si riunisce presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ed i compiti di segreteria sono svolti da
funzionari del Servizio centrale per il coordinamento degli
ispettorati del lavoro.
Art. 3.
La commissione centrale di coordinamento della vigilanza ha il
compito di:
svolgere attività di indirizzo e coordinamento attraverso
l'individuazione di una linea interpretativa uniforme in materia di
legislazione lavoristica, sociale e fiscale direttamente connessa con
l'attività di vigilanza, effettuando studi, ricerche e ogni altro
compito attinente il fenomeno dell'evasione contributiva e fiscale;
predisporre criteri generali di programmazione della vigilanza
privilegiando l'indicazione degli obiettivi da conseguire in tema di
lotta all'evasione contributiva e fiscale e al lavoro nero da
realizzarsi anche mediante gruppi ispettivi integrati;
acquisire ed analizzare i dati forniti dal Sistema statistico
nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, al comitato di cui all'art. 78 della legge
n. 448/1998;
individuazione delle aree territoriali ovvero dei settori di
attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche
sulla base delle attività di analisi e di coordinamento espletate
dal citato comitato di cui all'art. 78 della legge n. 448/1998,
nonchè delle attività espletate dalle commissioni regionali e
provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo;
predisporre specifiche iniziative formative comuni del personale
addetto alla vigilanza in questione.
Art. 4.
La commissione centrale può costituire comitati ristretti con il
compito di predisporre documenti di lavoro, di sintesi e di proposta
sugli aspetti tecnici degli argomenti da sottoporre all'esame della
commissione stessa e di formulare, sulla base dei criteri e degli
orientamenti di carattere generale fissati dalla commissione, ipotesi
di soluzione su questioni anche di interesse locale.
Art. 5.
Per la partecipazione dei membri del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ai lavori del comitato, non sono previsti oneri a
carico dell'amministrazione stessa; per la partecipazione degli altri
membri, gli eventuali oneri sono posti a carico delle rispettive
amministrazioni di appartenenza.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 1999
Il Ministro: SALVI
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