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DECRETO 23 dicembre 1997.
GU310198
Recepimento della decisione adottata dalla Commissione delle Comunità europee in data 17
ottobre 1996 recante attuazione dell'art. 2 della direttiva 77/311/CEE del consiglio
relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a
ruote.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18
maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro
attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 106 del nuovo codice della strada che ai commi 5 e 7 stabilisce la competenza
del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste nel frattempo divenuto Ministro per le politiche agricole, a decretare in materia
di norme costruttive e funzionali delle macchine agricole ispirandosi al diritto
comunitario;
Vista la legge 8 agosto 1977, n. 572, recante le norme di attuazione delle direttive delle
Comunità europee concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 231 del 25 agosto 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, di recepimento
della direttiva 77/311/CEE del Consiglio, relativo alla omologazione dei tipi di trattori
agricoli o forestali a ruote per quanto riguarda il livello sonoro all'orecchio del
conducente, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16
maggio 1981;
Vista la decisione adottata dalla Commissione in data 17 ottobre 1996 recante attuazione
dell'art. 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro
all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote;
Decreta:
Art. 1.
1. Le prescrizioni del presente decreto si applicano: alla omologazione dei trattori
agricoli o forestali a ruote indicati nella legge 8 agosto 1977, n. 572.
2. Il periodo transitorio di cui all'art. 1, capoversi 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, scade il 1 ottobre 1999.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 1997
(Firme)
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