DECRETO 26 giugno 1998, n. 308.
GU260898
Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/27/CE in materia di limitazione
del rumore prodotto da escavatori idraulici, a funi, apripista e pale caricatrici.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'AMBIENTE, DELLA SANITA' E DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 16 aprile 1987 n. 183, concernente il coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, di attuazione delle direttive
86/662/CEE e 89/514/CEE in materia di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori
idraulici e a funi, apripista e pale caricatrici, ed in particolare l'articolo 8, che
prevede l'adeguamento al progresso tecnico delle disposizioni del decreto stesso e dei
suoi allegati, mediante l'emanazione di apposito decreto interministeriale, in conformità
a specifiche prescrizioni della Comunità europea;
Vista la direttiva 95/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995;
Considerato che la direttiva 95/27/CE, tenuto conto del progresso tecnologico intervenuto,
reca modifiche alla direttiva 86/662/CEE in ordine ai livelli sonori ammissibili e che
pertanto si rende necessario apportare le seguenti modificazioni ed integrazioni al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 33/98 espresso nell'adunanza della Sezione
consultiva per gli atti normativa del 9 marzo 1998;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 15095-F3F/3
del 12 maggio 1998.
ADOTTA
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, le parole "certificazione
CEE" sono sostituite, in tutto il testo, dalle seguenti: "attestati di
certificazione CE".
Art. 2.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, sono
aggiunte, in fine, dopo la parola "pubblici" le seguenti parole: ", a
condizione che la loro potenza installata sia inferiore a 500 Kw".
Art. 3.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, sono apportate le
seguenti modifiche ed integrazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli organismi autorizzati rilasciano l'attestato di certificazione CE ad ogni
tipo di macchina di movimento-terra di cui all'articolo 2 alle seguenti condizioni:
a) fino al 29 dicembre 1996 compreso, qualora il livello di potenza acustica del rumore
propagato nell'ambiente atmosferico, misurato alle condizioni di funzionamento dinamico
reale di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE; modificata dalla direttiva
81/1051/CEE e completata dell'allegato I della direttiva 86/662/CEE, non superi il livello
ammissibile LWA in dB(A)/1 pW, in funzione della potenza netta installata P in
kW, come indicato nella tabella seguente:
Livello di potenza acustica
Potenza netta installata in KW ammissibile LAW in dB(A) pW
- -
P <_ 70 106
70 < P <_ 160 108
160 < P <_ 350
a) escavatori idraulici e a 112
funi
b) altre macchine per 113
movimento terra
P > 350 118
b) a decorrere dal 30 dicembre 1996 e fino al 29 dicembre 2001 compreso, qualora il
livello di potenza acustica del rumore propagato nell'ambiente atmosferico misurato alle
condizioni di funzionamento dinamico reale di cui all'allegato II della direttiva non
superi il livello di potenza acustica ammissibile LWA in dB(A)/1 pW, in
funzione della potenza netta installata P in kW con valore arrotondato alla cifra intera
più vicina, qui indicata:
1) cingolati (salvo escavatori): LWA = 87 + 11 log P;
2) apripista caricatori, caricatori-escavatori gommati: LWA 85 + 11 log P;
3) escavatori: LWA = 83 + 11 log P.
Queste formule si intendono valide soltanto per valori superiori al livello minimo di
potenza acustica per i tre tipi di macchine che compaiono nella tabella in basso.
Questi livelli minimi di potenza acustica corrispondono ai valori minimi della potenza
netta installata per ciascun tipo di macchina. Per valori di potenza netta installata
inferiore a questi valori, i livelli di potenza acustica ammissibili sono dati dal livello
minimo indicato nella tabella (vedi allegato VII).
Livello minimo di potenza
Tipi di macchina acustica in dB(A)/1 pW
- -
Cingolati (salvo escavatori) 107
Apripista, caricatori,
caricatori-escavatori gommati 104
Escavatori 96
c) a partire dal 30 dicembre 2001 qualora il livello di potenza acustica del rumore
propagato nell'ambiente atmosferico misurato alle condizioni di funzionamento dinamico
reale di cui all'allegato I della direttiva 79/113/CEE, modificata dalla direttiva
81/1051/CEE e completata dall'allegato II della presente direttiva, non superi il livello
di potenza acustica ammissibile LWA in dB(A)/1 pW, in funzione della potenza
netta installata P in kW con valore arrotondato alla cifra intera più vicina, qui
indicata:
1) cingolati (salvo escavatori): LWA = 84 + 11 log P;
2) apripista caricatori, caricatori-escavatori gommati: LWA = 82 + 11 log P;
3) escavatori: LWA = 80 + 11 log P.
Queste formule si intendono valide soltanto per valori superiori al livello minimo di
potenza acustica per i tre tipi di macchine che compaiono nella tabella in basso.
Questi livelli minimi di potenza acustica corrispondono ai valori minimi della potenza
netta installata per ciascun tipo di macchina. Per valori di potenza netta installata
inferiore a questi valori, i livelli di potenza acustica ammissibili sono dati dal livello
minimo indicato nella tabella (vedi allegato VII).
Livello minimo di potenza
Tipi di macchina acustica in dB(A)/1 pW
- -
Cingolati (salvo escavatori) 104
Apripista, caricatori,
caricatori-escavatori gommati 101
Escavatori 93";
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Il valore della potenza netta installata, il livello di potenza acustica
misurato ed il livello di potenza acustica ammissibile devono essere arrotondati alla
cifra intera più vicina. Per valori inferiori a 0,5 si utilizza la cifra intera
inferiore, per valori superiori o uguali a 0,5 si utilizza la cifra intera superiore.
4-ter. Gli attestati di certificazione CE rilasciati a norma del comma 4, lettera a),
cessano di essere validi dopo il 29 dicembre 1998. Gli attestati di certificazione CE
rilasciati a norma del comma 4, lettere b) e c), sono validi per cinque anni. Questo
periodo di validità può essere prolungato di cinque anni a condizione che la domanda sia
inoltrata nei dodici mesi che precedono la scadenza del primo periodo quinquennale e che
gli attestati di certificazione CE siano rilasciati per macchine per movimento-terra che
rispettano i livelli di potenza acustica ammissibili validi al momento della scadenza del
primo termine di validità dell'attestato di certificazione CE. I certificati rilasciati a
norma delle disposizioni sui livelli di potenza acustica di cui al comma 4, lettera b),
cessano di essere validi solo dopo il 29 dicembre 2002.
4-quater. L'organismo autorizzato compila per ogni tipo di macchina per movimento terra
che certifica, tutte le rubriche della scheda il cui modello figura nell'allegato VIII.
4-quinquies. Per ogni macchina per movimento terra, costruita conformemente al tipo per il
quale è stata rilasciata una certificazione CE, il costruttore completa il certificato di
conformità il cui modello figura nell'allegato IX e vi precisa il valore della potenza
netta installata e il regime di rotazione corrispondente.";
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La domanda di attestato di certificazione CE per un tipo di macchina per
movimento-terra per quanto concerne i livelli sonori ammissibili deve essere presentata
dal fabbricante o dal suo mandatario e deve essere corredata da una scheda informativa
conforme al modello riportato nell'allegato IV. Per ogni tipo di macchina per
movimento-terra conforme alle norme l'organismo autorizzato rilascia un attestato di
certificazione CE.".
Art. 4.
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 135, dopo l'allegato VI sono aggiunti
seguenti allegati:
"ALLEGATO VII
GRAFICO DELLA CURVA DEL LIVELLO DI POTENZA ACUSTICA AMMISSIBILE IN FUNZIONE DELLA POTENZA
NETTA INSTALLATA, IN CONFORMITA' DELL'ARTICOLO 4, COMMA 4, LETTERE B) E C).

ALLEGATO VIII
MODELLO DI ATTESTATO DI OMOLOGAZIONE CEE O DI CERTIFICAZIONE CEE DI UN TIPO DI
ATTREZZATURA, APPARECCHIATURA, IMPIANTO O MACCHINA PER CANTIERE O LORO ELEMENTO.
Indicazione dell'amministrazione competente/dell'organismo autorizzato (1):
Attestato di omologazione CE/certificazione CE (1);
Numero di omologazione CE/certificazione (1);
1) genere, tipo e marchio di fabbrica o commerciale;
2) nome e indirizzo del fabbricante;
3) nome e indirizzo del detentore dell'attestato;
4) presentato all'omologazione CE/alla certificazione (1) in data;
5) attestato rilasciato in virtù della seguente prescrizione;
6) laboratorio di prova;
7) data e numero del verbale del laboratorio;
8) data di omologazione CE/certificazione CE (1);
9) si allegano al presente attestato i seguenti documenti che recano il numero
dell'omologazione CE/della certificazione CE (1) sopra indicato:
10) eventuali informazioni complementari:
Fatto a ............. il ...............
(Firma)
_____
(1) Cancellare la dicitura inutile.
ALLEGATO IX
CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE DI UNA ATTREZZATURA, APPARECCHIATURA, IMPIANTO, O MACCHINA
PER CANTIERE O LORO ELEMENTO AD UN TIPO OMOLOGATO O CERTIFICATO.
Il sottoscritto (cognome e nome) attesta che l'attrezzatura - l'apparecchiatura -
l'impianto - la macchina per cantiere - l'elemento (1):
1) genere;
2) marca;
3) tipo;
4) numero di serie del tipo di attrezzatura;
5) numero di serie del tipo di telaio stradale, se diverso da quello dell'attrezzatura;
6) anno di fabbricazione;
costruito conformemente
al tipo omologato (ai tipi omologati) (in caso di omologazione CE) (1);
al tipo certificato (ai tipi certificati) (in caso di certificazione CE) (1);
come indicato nella tabella seguente:
Direttive particolari * In caso di omologazione CE (1) * N. * Data * Stato membro * In
caso di certificazione CE (1) * N. * Data * Organismo autorizzato*".
Art. 5.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 giugno 1998
(Firme)