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DECRETO 29 ottobre 1999.
GU111199
Modificazioni al decreto ministeriale 13 ottobre 1994 concernente
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di
G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 m3 e/o in
recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg".
IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577;
Visto il proprio decreto 13 ottobre 1994 contenente l'approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in
serbatoi fissi di capacità superiore a 5 m3 e/o in
recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg;
Rilevata la necessità di adeguare il decreto ministeriale in
premessa tenendo conto delle innovazioni tecnologiche registrate nel
settore delle misure di protezione passiva dei serbatoi fuori terra
di G.P.L.;
Sentito il parere del comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi di cui all'art. 10 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189;
Decreta:
Art. 1.
1. Dopo il punto 5.3.7 dell'allegato al decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato del 13 ottobre 1994, citato in premessa,
è aggiunto il seguente: "5.3.8 In alternativa alla coibentazione di
cui al precedente punto 5.3.1, i serbatoi possono essere protetti con
un sistema interno costituito da strutture cellulari di alluminio in
grado di trasferire rapidamente e continuamente il calore dalle
pareti al liquido, consentendo così la fuoriuscita totale del gas e
mantenendo la temperatura delle pareti al di sotto di quella di
collasso".
Art. 2.
1. Al fine del riconoscimento dell'equivalenza nei riguardi della
sicurezza antincendio dei sistemi di protezione di cui al precedente
articolo, il produttore presenta apposita istanza diretta al
Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e
dei servizi antincendi, corredata della documentazione di cui al
successivo comma 3.
2. L'istanza e la documentazione di cui al precedente comma 1 sono
in lingua italiana.
3. La documentazione tecnica contiene almeno:
a) la descrizione del funzionamento del sistema e dei materiali
utilizzati;
b) uno o più rapporti di prova del sistema;
c) le specifiche tecniche relative alla posa in opera ed alla
bonifica del sistema;
d) le specifiche tecniche relative agli accertamenti da compiere
periodicamente per verificare che il sistema mantenga la propria
configurazione ed efficacia nel tempo secondo le istruzioni contenute
in apposito manuale predisposto dal produttore.
4. I rapporti di prova di cui al precedente comma 3, lettera b),
sono rilasciati dal centro studi esperienze antincendio, oppure da
laboratori autorizzati ai sensi del decreto del Ministero
dell'interno 26 marzo 1985, oppure da laboratori riconosciuti dalle
competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea o degli
Stati firmatari dell'accordo SEE.
Roma, 29 ottobre 1999
Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO
Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI
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