Google
cerca su:
Web www.sviluppo.com
D. 29 ottobre 1999. Modificazioni al decreto ministeriale 13 ottobre 1994 concernente "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg".

DECRETO 29 ottobre 1999.

GU111199

Modificazioni al decreto ministeriale 13 ottobre 1994 concernente "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg".

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il proprio decreto 13 ottobre 1994 contenente l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg;

Rilevata la necessità di adeguare il decreto ministeriale in premessa tenendo conto delle innovazioni tecnologiche registrate nel settore delle misure di protezione passiva dei serbatoi fuori terra di G.P.L.;

Sentito il parere del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE che codifica la procedura di notifica 83/189;

Decreta:

Art. 1.

1. Dopo il punto 5.3.7 dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 ottobre 1994, citato in premessa, è aggiunto il seguente: "5.3.8 In alternativa alla coibentazione di cui al precedente punto 5.3.1, i serbatoi possono essere protetti con un sistema interno costituito da strutture cellulari di alluminio in grado di trasferire rapidamente e continuamente il calore dalle pareti al liquido, consentendo così la fuoriuscita totale del gas e mantenendo la temperatura delle pareti al di sotto di quella di collasso".

Art. 2.

1. Al fine del riconoscimento dell'equivalenza nei riguardi della sicurezza antincendio dei sistemi di protezione di cui al precedente articolo, il produttore presenta apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, corredata della documentazione di cui al successivo comma 3.

2. L'istanza e la documentazione di cui al precedente comma 1 sono in lingua italiana.

3. La documentazione tecnica contiene almeno:

a) la descrizione del funzionamento del sistema e dei materiali utilizzati;

b) uno o più rapporti di prova del sistema;

c) le specifiche tecniche relative alla posa in opera ed alla bonifica del sistema;

d) le specifiche tecniche relative agli accertamenti da compiere periodicamente per verificare che il sistema mantenga la propria configurazione ed efficacia nel tempo secondo le istruzioni contenute in apposito manuale predisposto dal produttore.

4. I rapporti di prova di cui al precedente comma 3, lettera b), sono rilasciati dal centro studi esperienze antincendio, oppure da laboratori autorizzati ai sensi del decreto del Ministero dell'interno 26 marzo 1985, oppure da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità degli Stati membri dell'Unione europea o degli Stati firmatari dell'accordo SEE.

Roma, 29 ottobre 1999

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI