DECRETO 29 novembre 2002

Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di distribuzione

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IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 luglio 1931, n. 773;
  Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;
  Visto il proprio decreto 31 luglio 1934 e successive modificazioni,
recante  norme  di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento e
l'impiego  o  la  vendita  di  oli  minerali e per il trasporto degli
stessi;
  Vista  la  legge  27 marzo  1969,  n. 121, in merito all'impiego di
contenitori   fissi  e  mobili  non  metallici  per  la  lavorazione,
l'immagazzinamento   ed  il  trasporto  degli  oli  minerali  e  loro
derivati;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577,    recante    l'approvazione    del    regolamento   concernente
l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendio;
  Visto  l'art.  18,  comma  1,  lettera  f),  e l'art. 107, comma 1,
lettera f) n. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  l'art.  14, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300;
  Ritenuto  necessario  apportare  miglioramenti alla sicurezza degli
impianti   di  distribuzione  carburanti  liquidi  per  autotrazione,
attraverso l'impiego di serbatoi interrati aventi specifici requisiti
tecnici;
  Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi   di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 577/1982;
  Sentito il Ministro delle attivita' produttive;
  Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del
18 aprile 2002;
  Espletata  la  procedura  di informazione, ai sensi della direttiva
98/34/CE che codifica la procedura di cui alla direttiva 83/189/CE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                    Scopo - Campo di applicazione
  1.  Le  disposizioni  del presente decreto stabiliscono i requisiti
tecnici   per  la  costruzione,  l'installazione  e  l'esercizio  dei
serbatoi  interrati  destinati  allo stoccaggio di carburanti liquidi
per autotrazione presso gli impianti di distribuzione.
Art. 2.
Requisiti di progettazione, costruzione ed installazione dei serbatoi
  l.  I  serbatoi  interrati  debbono essere progettati, costruiti ed
installati   nel   rispetto  della  vigente  normativa,  in  modo  da
assicurare:
    a) il    mantenimento    dell'integrita'    strutturale   durante
l'esercizio;
    b) il contenimento ed il rilevamento delle perdite;
    c) la possibilita' di eseguire i controlli previsti.
  2. I serbatoi interrati sono:
    a) a  doppia  parete  e  con  sistema di monitoraggio in continuo
dell'intercapedine.
  Le  pareti  dei serbatoi possono essere entrambe metalliche, con la
parete  esterna  rivestita  di  materiale  anticorrosione;  la parete
interna  metallica  e  la  parete  esterna  in  altro  materiale  non
metallico,  purche'  idoneo  a garantire la tenuta dell'intercapedine
tra le pareti; entrambe le pareti in materiale non metallico, purche'
resistenti  alle sollecitazioni meccaniche ed a1le corrosioni; parete
interna  non  metallica ed esterna in metallo, rivestita in materiale
anticorrosione;
    b) a  parete  singola  metallica  od  in  materiale non metallico
all'interno  di  una cassa di contenimento in calcestruzzo, rivestita
internamente   con  materiale  impermeabile  e  con  monitoraggio  in
continuo delle perdite. La cassa di contenimento puo' contenere uno o
piu' serbatoi senza setti di separazione tra gli stessi.
  3.  Le  tubazioni interrate di connessione tra serbatoi interrati e
con   le   apparecchiature   erogatrici  di  carburanti,  progettate,
costruite  ed installate nel rispetto di quanto previsto nel comma l,
possono essere di materiale non metallico.
  4.  Per la prevenzione ed il contenimento delle perdite, i serbatoi
devono essere dotati di:
    a) un  dispositivo  di  sovrappieno  del  liquido  che  eviti  la
fuoriuscita  del prodotto in caso di eccessivo riempimento per errata
operazione di carico;
    b) una  incamiciatura  o  sistema  equivalente  per  le tubazioni
interrate  funzionanti in pressione, al fine di garantire il recupero
di eventuali perdite.
  5. La capacita' massima dei singoli serbatoi interrati e' stabilita
in  50  m3.  I  serbatoi  possono  essere compartimentati e contenere
prodotti diversi nei vari compartimenti.
  6.  Con riferimento al monitoraggio in continuo dell'intercapedine,
di  cui  al  precedente  comma  2, e' ammessa la centralizzazione dei
sistemi,  purche'  sia  consentito il controllo dei singoli serbatoi.
Nel  caso di serbatoio compartimentato, ai sensi del precedente comma
5,  e' ammesso il controllo dell'intercapedine mediante unico sensore
ove  questo  sia  idoneo  alla  segnalazione  di  ognuno dei prodotti
detenuti.
  7.  Su  ciascun  serbatoio  deve  essere  installata,  in posizione
visibile, apposita targa di identificazione che deve indicare:
    a) il nome e l'indirizzo del costruttore;
    b) l'anno di costruzione;
    c) la capacita', lo spessore ed il materiale del serbatoio;
    d) la pressione di progetto del serbatoi e dell'intercapedine.
Art. 3.
                  Conduzione dei serbatoi interrati
  1.  Nella  conduzione  dei serbatoi interrati sono attuate tutte le
procedure  di  buone  gestione  che  assicurino  la  prevenzione  dei
rilasci, dei traboccamenti e degli sversamenti del contenuto.
  2. Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una verifica
di funzionalita' dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il
rilevamento delle perdite secondo quanto previsto nel successivo art.
4 o in mancanza secondo le indicazioni fornite dal costruttore.
Art. 4.
       Norme tecniche di riferimento da applicare ai serbatoi
  1.  I  serbatoi  legalmente fabbricati o commercializzati nei Paesi
membri  dell'Unione  europea  o da uno dei Paesi contraenti l'accordo
SEE,  sulla  base  di  norme  armonizzate  ovvero  di  norme o regole
tecniche  nazionali  di  detti  Stati  che permettono di garantire un
livello di protezione ai fini della sicurezza antincendio equivalente
a  quello  perseguito dalla presente regolamentazione, possono essere
commercializzati  per  essere  impiegati  nel  campo  di applicazione
disciplinato dal presente decreto.
  2.  Al  fine  di  dimostrare l'equivalenza del livello di sicurezza
previsto dalla norma di riferimento a quello richiesto dalla presente
regolamentazione, gli interessati presentano domanda, corredata della
documentazione  necessaria  all'esame  redatta  in  lingua  italiana,
diretta  al  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  dei vigili del
fuoco,  del  soccorso  pubblico e della difesa civile, che la esamina
tempestivamente   e   comunica  al  richiedente  l'esito  dell'esame,
motivando l'eventuale diniego.
Art. 5.
                         Disposizioni finali
  1.   Il  presente  decreto  sostituisce  il  decreto  del  Ministro
dell'interno  17 giugno  1987,  n.  280,  e  modifica  il decreto del
Ministro  dell'interno  31 luglio  1934  ed il decreto ministeriale 1
luglio 1972.
  2. Il presente decreto si applica alle nuove installazioni.
  3.  Sono fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome.
    Roma, 29 novembre 2002