DECRETO 30 ottobre 2002, n.275

Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio e sulle apparecchiature terminali di telecomunicazione.

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IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto  il  decreto-legge  12  giugno  2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   3 agosto   2001,   n.  317,  recante
modificazioni  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo e dei Ministeri;
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, che ha recepito
la  direttiva  1999/5/CE  riguardante  le  apparecchiature  radio, le
apparecchiature   terminali  di  telecomunicazione  ed  il  reciproco
riconoscimento della loro conformitą;
  Considerato   che   l'articolo  9,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo  n.  269  del 2001 demanda ad un regolamento del Ministro
delle  comunicazioni  il  compito  di  disciplinare  le procedure dei
controlli  circa  l'immissione  sul  mercato  e la messa in esercizio
delle apparecchiature di telecomunicazione;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito   il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.  1067/2002,  reso
nell'adunanza  della  sezione  consultiva  per gli atti normativi del
giorno 11 aprile 2002;
  Considerato  che il testo del provvedimento e' stato allineato alle
considerazioni  ed  alle  osservazioni  formulate  dal massimo organo
consultivo;
  Ritenuto  che  le  operazioni di sequestro sono di competenza degli
ispettorati  territoriali  del  Ministero delle comunicazioni e degli
organi  di  polizia  ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
di  cui  all'articolo  17,  comma  3,  della  legge  n. 400 del 1988,
effettuata con nota GM/131904/4556/DL/FC del 28 agosto 2002;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t ą

  1.  Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalitą
dell'attivitą  di  sorveglianza e di controllo da espletare ai sensi
dell'articolo  9 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, detto
in prosieguo "decreto".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              -  Il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n.  217,  reca:
          "Modificazioni  al  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n.
          300,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
          di  organizzazione del Governo", e convertito in legge, con
          modificazioni,  dall'art.  1  della legge 3 agosto 2001, n.
          317.
              -  Si riporta l'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio
          2001,   n.   269,   recante:  "Attuazione  della  direttiva
          1999/5/CE   riguardante   le   apparecchiature   radio,  le
          apparecchiature   terminali   di  telecomunicazione  ed  il
          reciproco    riconoscimento   della   loro   conformitą.",
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario  della  Gazzetta
          Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156:
              "Art.  9  (Sorveglianza  del  mercato  -  laboratori di
          prova).   -   1.   Il  Ministero  delle  comunicazioni,  in
          collaborazione con gli organi di Polizia di cui all'art. 1,
          commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, provvede
          ad  accertare  la  conformitą  dei  prodotti  immessi  sul
          mercato  e  di quelli messi in esercizio a quanto stabilito
          dal   presente   decreto   anche  mediante  prelievo  delle
          apparecchiature  presso  i  costruttori, gli importatori, i
          grossisti,  i distributori ed i dettaglianti nonche' presso
          gli   utilizzatori   delle   apparecchiature   medesime.  I
          controlli  sono  effettuati  secondo le modalitą stabilite
          con  regolamento da adottare con decreto del Ministro delle
          comunicazioni  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              2.  Le  prove  tecniche aventi lo scopo di accertare la
          rispondenza degli apparecchi ai requisiti essenziali di cui
          all'art.  3, alle norme armonizzate di cui all'art. 5, alle
          norme  nazionali di cui all'art. 4 ed alle altre specifiche
          tecniche  utilizzate dal costruttore sono effettuate presso
          i  laboratori dell'Istituto superiore delle comunicazioni e
          delle   tecnologie   dell'informazione   (ISCTI)  o  presso
          laboratori  privati accreditati; se non esistono laboratori
          accreditati  allo  scopo, le prove sono effettuate sotto la
          responsabilitą di un organismo notificato.
              3.  Con  riferimento  al  comma  2  il  Ministero delle
          comunicazioni  accredita  laboratori  di  prova sentita una
          commissione   tecnico-consultiva,  nominata  dal  Ministero
          stesso,  di  cui  sono  chiamati  a  far  parte  almeno  un
          rappresentante  del Ministero dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli
          organismi  di  normazione  italiani.  I laboratori di prova
          accreditati   effettuano  le  prove  di  conformitą  degli
          apparati   alle   norme   per   le   quali  hanno  ricevuto
          l'accreditamento.  Con  regolamento da adottare con decreto
          del  Ministro  delle  comunicazioni  ai sensi dell'art. 17,
          comma   3,   della   legge   23 agosto  1988,  n.  400,  e'
          disciplinata  la procedura di rilascio dell'accreditamento,
          dell'effettuazione   della   sorveglianza   e  del  rinnovo
          dell'accreditamento stesso.
              4.  I  laboratori  di  prova  accreditati  non  possono
          dipendere  direttamente dall'organizzazione del costruttore
          o di un operatore di rete di telecomunicazioni ovvero di un
          fornitore  di  servizi  di telecomunicazioni; devono essere
          liberi   da   influenze   esterne,   possedere  un'adeguata
          capacitą  per  quanto  attiene  alla  competenza  ed  alle
          attrezzature  ed essere forniti di tutte le apparecchiature
          di  misura  per  l'esecuzione  delle  prove.  L'istruttoria
          relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con
          l'impegno di riservatezza verso terzi.
              5.   L'accreditamento   puo'   essere   sospeso   dalla
          competente   Direzione   generale   del   Ministero   delle
          comunicazioni,  sentita  la  commissione  tecnica di cui al
          comma  3,  per  un  periodo massimo di sei mesi nel caso di
          inosservanza   da   parte  del  laboratorio  degli  impegni
          assunti.   L'accreditamento  e'  revocato  dalla  direzione
          stessa, sentita la commissione:
                a)  nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con
          le  modalitą  e  nei  tempi  indicati,  a quanto stabilito
          nell'atto di sospensione;
                b) nel  caso  in  cui  sono  venuti  meno i requisiti
          accertati al momento del rilascio dell'accreditamento.
              6.  Ai  fini  dell'accreditamento, della sorveglianza e
          del   rinnovo   si  applicano  le  quote  di  suirrogazione
          stabilite   per  le  prestazioni  rese  a  terzi  ai  sensi
          dell'art. 19 del testo unico delle disposizioni legislative
          in  materia  postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          29 marzo 1973, n. 156.
              7.  Se  il Ministero delle comunicazioni accerta che un
          apparecchio  non  e'  conforme  ai  requisiti  indicati nel
          presente decreto, esso adotta i provvedimenti necessari per
          ritirare  detto  apparecchio  dal  mercato  o dal servizio,
          proibirne l'immissione sul mercato o la messa in servizio o
          limitarne la libera circolazione.
              8.   Il  Ministero  delle  comunicazioni,  in  caso  di
          adozione  di  provvedimenti  di cui al comma 7, li notifica
          immediatamente   alla  Commissione  europea  indicandone  i
          motivi  e  precisando,  in  particolare, se i provvedimenti
          siano da collegare:
                a) ad  una  non  corretta  applicazione  delle  norme
          armonizzate di cui all'art. 5, comma 1;
                b)  a carenze delle norme armonizzate di cui all'art.
          5, comma 1;
                c) al  mancato rispetto dei requisiti di cui all'art.
          3,  laddove l'apparecchio non soddisfi le norme armonizzate
          di cui all'art. 5, comma 1.
              9.  Fatte  salve  le disposizioni di cui all'art. 6, il
          Ministero  delle  comunicazioni  puo', a norma del Trattato
          istitutivo  della  Comunitą  europea,  reso  esecutivo con
          legge  14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni
          e,  in  particolare,  degli  articoli  28  e  30,  adottare
          provvedimenti  appropriati allo scopo di vietare o limitare
          l'immissione  sul  suo  mercato ovvero di esigere il ritiro
          dal  suo  mercato di apparecchiature radio, inclusi tipi di
          apparecchiature  radio che hanno causato o che il Ministero
          presume   ragionevolmente   causino  interferenze  dannose,
          comprese interferenze con i servizi esistenti o programmati
          sulle bande di frequenze attribuite in sede nazionale.
              10.  Il  Ministero  delle  comunicazioni,  in  caso  di
          adozione   di   misure  di  cui  al  comma  9,  ne  informa
          immediatamente  la  Commissione  europea  specificandone le
          ragioni.
              11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e
          9  sono  a carico del fabbricante, del suo mandatario o del
          responsabile dell'immissione sul mercato degli apparecchi.
              12. Nei casi di cui ai commi 8 e 10, il Ministero delle
          comunicazioni adotta provvedimenti definitivi conformemente
          alle  conclusioni comunicate dalla Commissione europea dopo
          le consultazioni comunitarie espletate dalla stessa".
              -  Il  testo  dell'art.  17,  commi  3 e 4, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivitą
          di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri" e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autoritą   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessitą di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
              -  La  legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
          al sistema penale".
          Nota all'art. 1:
              -  Per  l'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001,
          n.  269,  recante:  "Attuazione  della  direttiva 1999/5/CE
          riguardante  le  apparecchiature  radio, le apparecchiature
          terminali    di    telecomunicazione    ed   il   reciproco
          riconoscimento  della loro conformitą" si vedano note alle
          premesse.
 
Art. 2.
                            Accertamenti

  1.  Gli  accertamenti riguardano l'immissione sul mercato, la messa
in servizio e la libera circolazione degli apparecchi.
  2. Per l'espletamento degli accertamenti sono da controllare:
    a) per  i  prodotti  immessi  sul  mercato,  presso  venditori  e
distributori:
      1)   la  presenza  sull'apparecchio  e  sull'imballaggio  della
marcatura  CE  e,  nei  casi  per  i  quali  e' previsto l'intervento
dell'organismo  notificato,  il  numero dell'organismo stesso nonche'
l'eventuale identificazione della categoria dell'apparecchio;
      2)  la  presenza  di  marcature  che possono confondersi con la
marcatura  CE  ovvero  che  possono  limitarne  la  visibilitą  e la
leggibilitą;
      3)  la  presenza  di  una sintetica dichiarazione, nelle lingue
dell'Unione  europea,  di conformitą ai requisiti essenziali e della
documentazione  informativa  per l'utilizzatore circa la destinazione
d'uso del prodotto;
      4) che non si tratti di un tipo di apparecchio che si trova sul
mercato nonostante gli accertamenti del Ministero delle comunicazioni
circa la non conformitą dell'apparecchio stesso al decreto;
    b) per i prodotti immessi sul mercato, presso il fabbricante o il
suo  mandatario  stabilito in Italia o presso la persona responsabile
dell'immissione  del  prodotto  sul  mercato,  a  seconda del tipo di
apparato   e   della   procedura  adottata  dal  fabbricante  per  la
valutazione della conformitą:
      1) quanto previsto alla lettera a);
      2)  la  presenza  ed  il  contenuto della dichiarazione e della
documentazione di cui agli allegati II, III, IV e V al decreto;
      3)   il   rispetto   delle   disposizioni  del  decreto  e,  in
particolare,  di  quelle  concernenti  i  requisiti  essenziali delle
apparecchiature;
      4)  l'esistenza della notifica, ai sensi dell'articolo 6, comma
4, del decreto, nei casi previsti;
    c) per i prodotti installati od in uso:
      1.1)   la   rispondenza  alla  normativa  vigente  in  caso  di
apparecchi  la  cui  valutazione  della conformitą ed immissione sul
mercato sono avvenute prima dell'8 aprile 2000;
      1.2)  la  rispondenza  della valutazione della conformitą alla
direttiva   1999/5/CE  e  quella  dell'immissione  sul  mercato  alla
normativa  precedente  ovvero  alla  direttiva  stessa,  nel  caso di
apparecchi  la  cui  valutazione  della conformitą ed immissione sul
mercato sono avvenute fra l'8 aprile 2000 e l'8 aprile 2001;
      1.3) la rispondenza della valutazione della conformitą e della
immissione  sul  mercato  alla direttiva 1999/5/CE o al decreto, dopo
l'8 aprile 2001;
    2)  in  caso  di  utilizzo  di  apparecchi  in  conformitą  alla
normativa vigente:
      2.1)  rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3
del decreto;
      2.2)   corretta   installazione   e   manutenzione  secondo  le
indicazioni del costruttore;
      2.3) utilizzo del prodotto secondo i fini previsti;
      2.4)   eventuale   esistenza   di  un  regime  di  licenza,  di
concessione   o  di  altro  vincolo  cui  l'apparecchio  puo'  essere
soggetto.
   Nota all'art. 2:
              -  Si  riporta il testo degli allegati II, III, IV, e V
          del  decreto  legislativo  9 maggio  2001, n. 269, recante:
          "Attuazione   della   direttiva  1999/5/CE  riguardante  le
          apparecchiature  radio,  le  apparecchiature  terminali  di
          telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
          conformitą".

                                                         "Allegato II
                                                (v. art. 11, comma 3)

          Procedura  di  valutazione  della conformitą (controllo di
          fabbricazione interno).
              1.  Il presente modulo descrive la procedura con cui il
          fabbricante  o  il  suo  mandatario  stabilito  nell'Unione
          europea  si  accerta e dichiara che i prodotti in questione
          soddisfano  i requisiti ad essi applicabili. Il fabbricante
          o   il  suo  mandatario  stabilito  nell'Unione  appone  la
          marcatura  CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione
          scritta di conformitą.
              2.  Il fabbricante predispone la documentazione tecnica
          descritta  al  punto  4; il fabbricante o il suo mandatario
          stabilito  nell'Unione  europea tiene tale documentazione a
          disposizione   delle   autoritą  nazionali  competenti  di
          qualsiasi  Stato membro, a fini ispettivi, per almeno dieci
          anni  dalla  data  di  fabbricazione  dell'ultima serie del
          prodotto.
              3.  Nel  caso  in  cui  ne'  il  fabbricante ne' il suo
          mandatario  siano  stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo
          di  tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe
          alla   persona   che   immette   il  prodotto  nel  mercato
          comunitario.
              4.  La  documentazione  tecnica, di cui ai punti 2 e 3,
          deve  consentire di valutare la conformitą del prodotto ai
          requisiti   del  presente  decreto;  deve  comprendere  gli
          aspetti  relativi  al  progetto,  alla  fabbricazione ed al
          funzionamento del prodotto, e in particolare:
                a) la descrizione generale del prodotto;
                b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonche'
          gli schemi di componenti, sottounitą, circuiti, eccetera;
                c)  le  descrizioni  e  le spiegazioni necessarie per
          comprendere  i  disegni e gli schemi di cui alla lettera b)
          ed il funzionamento del prodotto;
                d)  un  elenco  delle  norme  di  cui  all'art. 5 del
          presente decreto, applicate interamente o in parte, nonche'
          la  descrizione  e  la spiegazione delle soluzioni adottate
          per  soddisfare  i  requisiti  essenziali di cui all'art. 3
          qualora  le  norme  di  cui  all'art.  5  non  siano  state
          applicate o non esistano;
                e) i   risultati   dei  calcoli  di  progetto  e  dei
          controlli svolti;
                f) le relazioni sulle prove effettuate.
              5.  Il  fabbricante  o  il  suo  mandatario conserva la
          dichiarazione  di  conformitą e la relativa documentazione
          tecnica.
              6.  Il  fabbricante  adotta  tutte le misure necessarie
          affinche'   il  processo  di  fabbricazione  garantisca  la
          conformitą dei prodotti alla documentazione tecnica di cui
          al  punto 2 e ai requisiti del presente decreto che ad essi
          si applicano".

                                                        "Allegato III
                                                (v. art. 11, comma 4)

          Procedura  di  valutazione  della conformitą (controllo di
          fabbricazione   interno,   comprendente   prove  specifiche
          dell'apparato).
              Il   presente  allegato  corrisponde  all'allegato  II,
          completato dai seguenti requisiti supplementari:
                1)  per  ciascun tipo di apparecchio sono effettuate,
          ad  opera  del  fabbricante  o  su mandato dello stesso, le
          prove   radio   essenziali.  L'individuazione  delle  prove
          considerate essenziali e' fatta sotto la responsabilitą di
          un  organismo  notificato scelto dal fabbricante, salvo che
          le prove siano definite dalle norme armonizzate;
                2)    l'organismo    notificato   tiene   in   debita
          considerazione     le     decisioni    precedenti,    prese
          congiuntamente dagli organismi notificati;
                3)  il  fabbricante  o  il  suo  mandatario stabilito
          nell'Unione   europea   o   la   persona  responsabile  per
          l'immissione  sul  mercato dell'apparecchio dichiara che le
          prove  sono state effettuate e che l'apparecchio soddisfa i
          requisiti   essenziali;   nel   corso   del   processo   di
          fabbricazione  egli  appone  il  numero  di identificazione
          dell'organismo  notificato se esso e' stato coinvolto nella
          procedura".

                                                         "Allegato IV
                                                (v. art. 21, comma 5)

          Procedura   di  valutazione  della  conformitą  (fascicolo
          tecnico di fabbricazione).
              Il  presente  allegato  corrisponde  all'allegato  III,
          completato dai seguenti requisiti supplementari:
                1)  la  documentazione  tecnica  descritta al punto 4
          dell'allegato  II  e  la  dichiarazione di conformitą alle
          prove    radio   essenziali   di   cui   all'allegato   III
          costituiscono un fascicolo tecnico di fabbricazione;
                2)   il  fabbricante,  il  suo  mandatario  stabilito
          nell'Unione    europea    o    la    persona   responsabile
          dell'immissione  sul  mercato dell'apparecchio sottopone il
          fascicolo  a  uno  o piu' organismi notificati; ciascuno di
          tali organismi notificati deve essere informato degli altri
          organismi che hanno ricevuto il fascicolo;
                3)  l'organismo notificato esamina il fascicolo e, se
          ritiene  che  non  sia stato adeguatamente dimostrato che i
          requisiti  del  presente  decreto  siano stati soddisfatti,
          puo' dare un parere al fabbricante, al suo rappresentante o
          alla  persona  responsabile  per  l'immissione  sul mercato
          dell'apparecchio   e   ne   informa   gli  altri  organismi
          notificati  che hanno ricevuto il fascicolo; tale parere e'
          emesso   entro   quattro   settimane  dalla  ricezione  del
          fascicolo da parte dell'organismo notificato; l'apparecchio
          puo'  essere immesso sul mercato dalla data della ricezione
          del  parere  o  trascorso  un periodo di quattro settimane,
          fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  6,  comma  4,  e
          dall'art. 9, comma 9, del presente decreto;
                4)   il  fabbricante,  il  suo  mandatario  stabilito
          nell'Unione   europea   o   la   persona  responsabile  per
          l'immissione   sul   mercato   dell'apparecchio   tiene  il
          fascicolo   a   disposizione   delle   autoritą  nazionali
          competenti di qualsiasi Stato membro, a fini ispettivi, per
          almeno  dieci  anni dalla data di fabbricazione dell'ultima
          serie di apparecchi".

                                                          "Allegato V
                                                         (v. art. 11)

          Procedura  di valutazione della conformitą (garanzia della
          qualitą totale).
              1.  La  garanzia  della qualitą totale e' la procedura
          con  cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al
          punto  2  accerta  e  dichiara  che i prodotti in questione
          soddisfano   i  requisiti  del  presente  decreto  ad  essi
          applicabili.  Il  fabbricante  appone  la  marcatura di cui
          all'art.  13,  comma  1,  del  presente  decreto su ciascun
          prodotto e redige una dichiarazione di conformitą.
              2. Il fabbricante applica un sistema qualitą approvato
          per  la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale
          e  il  collaudo  del prodotto secondo quanto specificato al
          punto  3  ed e' soggetto alla sorveglianza come indicato al
          punto 4.
              3. Sistema qualitą.
              3.1.   Il   fabbricante   presenta   una   domanda   di
          certificazione  del  suo sistema di garanzia della qualitą
          totale   ad   un  organismo  notificato.  Le  modalitą  di
          ottenimento  e  di  mantenimento  della certificazione sono
          stabilite dall'organismo notificato scelto.
              La domanda deve contenere:
                a)  tutte  le  informazioni  utili sulla categoria di
          prodotti prevista;
                b) la documentazione relativa al sistema qualitą.
              3.2.  Il sistema qualitą deve garantire la conformitą
          dei  prodotti  ai  requisiti  del  presente decreto ad essi
          applicabili. Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni
          adottati  dal fabbricante devono essere documentati in modo
          sistematico  e  ordinato sotto forma di misure, procedure e
          istruzioni   scritte.  Questa  documentazione  relativa  al
          sistema   qualitą   deve  permettere  una  interpretazione
          uniforme   delle  misure  e  delle  procedure  nonche'  dei
          programmi,   schemi,  manuali  e  rapporti  riguardanti  la
          qualitą.    Detta   documentazione   deve   includere   in
          particolare un'adeguata descrizione:
                a) degli   obiettivi  di  qualitą,  della  struttura
          organizzativa, delle responsabilitą di gestione in materia
          di progettazione e di qualitą dei prodotti;
                b) delle  specifiche  tecniche,  incluse  le  norme e
          regolamentazioni tecniche armonizzate nonche' l'indicazione
          delle prove che si intende applicare e, qualora non vengano
          applicate  pienamente  le norme di cui all'art. 5, comma 1,
          del   presente  decreto,  dei  mezzi  che  sono  utilizzati
          affinche'   i  requisiti  essenziali  del  decreto  che  si
          applicano ai prodotti siano rispettati;
                c) delle  tecniche  di  controllo e di verifica della
          progettazione,  dei processi e degli interventi sistematici
          che   sono   applicati   alla  progettazione  dei  prodotti
          appartenenti alla categoria in questione;
                d) delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di
          controllo  della  qualitą  e  di  garanzia  qualitą,  dei
          processi   e   degli   interventi   sistematici   che  sono
          effettuati;
                e) degli  esami  e  delle  prove  che sono effettuati
          prima,  durante  e  dopo la fabbricazione con l'indicazione
          della frequenza con cui si intende effettuarli nonche', ove
          opportuno, dei risultati delle prove effettuate prima della
          produzione;
                f) dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per
          le  prove  e  gli  esami  sono  conformi  ai  requisiti per
          l'esecuzione delle prove necessarie;
                h)  della  documentazione  in  materia  di  qualitą,
          costituita  dai  rapporti ispettivi e dai dati sulle prove,
          dalle tarature, dalle qualifiche del personale, eccetera;
                i)  dei  mezzi  di  controllo  dell'ottenimento della
          qualitą   richiesta  in  materia  di  progettazione  e  di
          prodotto   nonche'   dell'efficacia  di  funzionamento  del
          sistema qualitą.
              3.3.  L'organismo notificato valuta il sistema qualitą
          per  determinare  se  soddisfa  i requisiti di cui al punto
          3.2.  Esso  presume  la  conformitą  a  tali requisiti dei
          sistemi  qualitą  che  soddisfano  la corrispondente norma
          armonizzata.  L'organismo  notificato valuta in particolare
          se  il sistema controllo qualitą garantisce la conformitą
          dei  prodotti  ai  requisiti del presente decreto alla luce
          della  pertinente  documentazione fornita a norma dei punti
          3.1  e  3.2,  inclusi, se del caso, i risultati delle prove
          fornite dal fabbricante.
              Nel  gruppo  incaricato  della  valutazione deve essere
          presente  almeno  un  esperto  nella  tecnologia produttiva
          oggetto della valutazione. La procedura di valutazione deve
          comprendere una visita agli impianti del fabbricante.
              La   decisone   viene  notificata  al  fabbricante.  La
          notifica  deve  contenere  le  conclusioni  dell'esame e la
          motivazione circostanziata della decisione.
              3.4.   Il  fabbricante  si  impegna  a  soddisfare  gli
          obblighi derivanti dal sistema qualitą approvato ed a fare
          in   modo   che  esso  rimanga  adeguato  ed  efficace.  Il
          fabbricante   o   il   suo   mandatario  tengono  informato
          l'organismo notificato che ha approvato il sistema qualitą
          di qualsiasi modifica del sistema.
              L'organismo  notificato  valuta le modifiche proposte e
          decide   se  il  sistema  qualitą  modificato  continua  a
          soddisfare  i  requisiti  di  cui  al  punto  3.2  o  se e'
          necessaria  una seconda valutazione. L'organismo notificato
          comunica  la sua decisione al fabbricante. La notifica deve
          contenere   le  conclusioni  dell'esame  e  la  motivazione
          circostanziata della decisione.
              4.    Sorveglianza    CE   sotto   la   responsabilitą
          dell'organismo notificato.
              4.1.  La sorveglianza deve garantire che il fabbricante
          soddisfi  tutti gli obblighi derivanti dal sistema qualitą
          approvato.
              4.2.   Il  fabbricante  deve  consentire  all'organismo
          notificato  di  accedere  a  fini  ispettivi  ai  locali di
          progettazione,  fabbricazione, ispezione, prova e deposito,
          fornendo   tutte   le   necessarie   informazioni   ed   in
          particolare:
                la documentazione relativa al sistema qualitą;
                la  documentazione  in  materia  di qualitą prevista
          dalla sezione "progettazione" del sistema qualitą, cioe' i
          risultati di analisi, calcoli, prove, eccetera;
                la  documentazione  in  materia  di qualitą prevista
          dalla sezione "fabbricazione" del sistema qualitą, cioe' i
          rapporti  ispettivi  e  i dati sulle prove, le tarature, le
          qualifiche del personale, eccetera.
              4.3.   L'organismo   notificato  svolge  ad  intervalli
          regolari   verifiche   ispettive  per  assicurarsi  che  il
          fabbricante  mantenga  ed  utilizzi  il  sistema qualitą e
          fornisce   al   fabbricante  un  rapporto  sulle  verifiche
          effettuate.
              4.4.   L'organismo  notificato  puo'  anche  effettuare
          visite  senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o
          facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove
          atte  a  verificare  il  corretto funzionamento del sistema
          qualitą.  Esso  fornisce  al fabbricante un rapporto sulla
          visita  e,  se  vi  e' stata prova, un rapporto sulla prova
          stessa.
              5.  Il  fabbricante,  per almeno dieci anni a decorrere
          dalla data di fabbricazione dell'ultima serie del prodotto,
          tiene a disposizione delle autoritą nazionali:
                a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);
                b) le modifiche di cui al punto 3.4;
                c) le   decisioni   ed   i   rapporti  dell'organismo
          notificato di cui al punto 3.4 ed ai punti 4.3 e 4.4.
              6. Ogni organismo notificato mette a disposizione degli
          altri   organismi   notificati  le  opportune  informazioni
          riguardanti  le approvazioni di sistemi qualitą rilasciate
          o   ritirate,   compresi   i  riferimenti  ai  prodotti  in
          questione".
              - Si riporta l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo
          9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva
          1999/5/CE   riguardante   le   apparecchiature   radio,  le
          apparecchiature   terminali   di  telecomunicazione  ed  il
          reciproco riconoscimento della loro conformitą":
              "4.  Nel  caso di un'apparecchiatura radio che utilizzi
          bande  di  frequenza la cui applicazione non e' armonizzata
          nell'Unione  europea,  il  fabbricante  o il suo mandatario
          stabilito  nell'Unione  europea  o  la persona responsabile
          dell'immissione  sul mercato dell'apparecchiatura notifica,
          almeno  quattro  settimane  prima, la propria intenzione di
          immettere  l'apparecchiatura sul mercato al Ministero delle
          comunicazioni,   utilizzando   il   modello   definito  dal
          Ministero  stesso.  La notifica fornisce informazioni circa
          le    caratteristiche    radio   dell'apparecchiatura   con
          particolare  riferimento  alle  bande  di  frequenze,  alla
          spaziatura  tra  i  canali,  al tipo di modulazione ed alla
          potenza  RF  emessa  e  riporta il numero d'identificazione
          dell'organismo  notificato  interessato di cui all'art. 12.
          Il  Ministero delle comunicazioni comunica al fabbricante o
          al  suo  mandatario  stabilito  nell'Unione  europea o alla
          persona    responsabile    dell'immissione    sul   mercato
          dell'apparecchiatura   eventuali   divieti   o  limitazioni
          motivati e ne informa la Commissione europea.".
Art. 3.
                         Attivitą ispettiva

  1. L'attivitą ispettiva per gli accertamenti di cui all'articolo 2
e'  svolta  dal  competente  ufficio  del  segretariato  generale del
Ministero  delle comunicazioni e dai corrispondenti uffici costituiti
presso  gli  ispettorati territoriali del Ministero stesso. L'ufficio
centrale  provvede  al  coordinamento dell'intera attivitą, fornisce
direttive  agli  uffici  periferici,  effettua  visite in presenza di
situazioni  particolari,  riceve  copia della documentazione inerente
agli  accertamenti svolti, che trasmette, se del caso, alla direzione
generale  per  la  regolamentazione e la qualitą dei servizi ai fini
dei provvedimenti di competenza della medesima previsti dall'articolo
9 del decreto.
  2.  Il  segretariato  generale  prende  gli opportuni accordi con i
competenti  organi  di  polizia  allo  scopo  di  porre  in essere le
iniziative  di  cooperazione  volte  al conseguimento delle finalitą
stabilite dal decreto e di definire una programmazione dell'attivitą
di accertamento sull'intero territorio nazionale.
  3.  Gli  ispettorati  territoriali,  sulla  base  delle indicazioni
fornite  dall'ufficio  centrale,  coordinano  la loro attivitą con i
competenti   organi   di   polizia   previa   adeguata  e  concordata
programmazione  a  livello  locale, tenuto conto dell'allocazione dei
rispettivi uffici e della disponibilitą delle relative risorse umane
e materiali.
  4.   Le   operazioni  di  controllo  possono  essere  svolte  dagli
ispettorati  territoriali  e  dagli  organi  locali  di  polizia  sia
separatamente che congiuntamente.
Nota all'art. 3:
              -  Per  l'art. 9 del decreto legislativo 9 maggio 2001,
          n.  269,  recante:  "Attuazione  della  direttiva 1999/5/CE
          riguardante  le  apparecchiature  radio, le apparecchiature
          terminali    di    telecomunicazione    ed   il   reciproco
          riconoscimento  della loro conformitą" si vedano note alle
          premesse.

          

 
Art. 4.
                 Modalitą dell'attivitą ispettiva

  1.  L'attivitą  di  cui  all'articolo 3, ove necessario, e' svolta
attraverso  l'espletamento  di accertamenti tecnici e la compilazione
di relazioni tecniche, anche di natura interlocutoria.
  2.  Gli  apparecchi in servizio sono disalimentati e suggellati, se
lasciati  in  custodia  al  soggetto  ispezionato,  nei  casi  in cui
procurino  o  possano procurare danni alle reti di telecomunicazione,
interferenze  ad altri servizi tutelati ovvero pericoli per la salute
delle persone.
  3.  I  rappresentanti  del  Ministero  delle  comunicazioni  e  dei
competenti  organi  di  polizia  prelevano  il  numero  di apparecchi
ritenuto necessario per le verifiche tecniche presso:
    a) il  fabbricante  o  il  suo  mandatario  stabilito in Italia o
presso  la  persona  responsabile  dell'immissione  del  prodotto sul
mercato;
    b) i distributori ed i venditori;
    c) gli utilizzatori.
  4.  Al sequestro dell'apparecchio, di cui all'articolo 10, comma 8,
del  decreto,  possono  provvedere  sia gli organi di polizia che gli
ispettorati  territoriali. Nel primo caso l'apparecchio e' consegnato
al competente organo territoriale del Ministero delle comunicazioni.
  5.  Il  responsabile  dell'immissione  sul mercato puo' decidere il
ritiro dell'apparecchio dal mercato per evitare le verifiche tecniche
e l'eventuale accollo delle relative spese.
  6.  Il  responsabile  della  visita  ispettiva, al rientro in sede,
consegna  l'originale  del  verbale all'ufficio di appartenenza per i
successivi adempimenti.
  7.  Nel caso in cui il verbale sia redatto da organi di polizia, il
documento  e'  trasmesso  sollecitamente all'ispettorato territoriale
competente del Ministero delle comunicazioni per il seguito.
  8. I provvedimenti di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto sono
di  competenza  della direzione generale di cui all'articolo 3, comma
1,  che  procede dopo aver sentito la commissione consultiva prevista
dall'articolo 14 del decreto. La medesima direzione e' competente per
quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 9 del decreto.
  9.  Per  quanto  non  previsto dal presente decreto si applicano le
disposizioni dettate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 4:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma 8, del
          decreto   legislativo   9 maggio  2001,  n.  269,  recante:
          "Attuazione   della   direttiva  1999/5/CE  riguardante  le
          apparecchiature  radio,  le  apparecchiature  terminali  di
          telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
          conformitą":
              "8. Sono assoggettati a sequestro gli apparecchi di cui
          all'art.  2,  comma 1, che sono immessi sul mercato o messi
          in esercizio e che risultano:
                a) non   conformi  ai  requisiti  essenziali  di  cui
          all'art. 3;
                b) privi    della    marcatura   CE,   ivi   compreso
          l'identificatore  di  categoria ove stabilito, o del numero
          dell'organismo notificato, laddove richiesto;
                c) non corredati dalla dichiarazione di conformitą;
                d) provvisti di marcature che possano confondersi con
          la marcatura CE ovvero che possano limitarne la visibilitą
          o la leggibilitą.
              9. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi
          successivi   alla  esecuzione  del  sequestro,  non  si  e'
          proceduto  alla  regolarizzazione delle situazioni indicate
          nel  comma  8 ovvero al ritiro dal mercato degli apparecchi
          medesimi.".
              -  Per  l'art.  9, commi 7 e 8, del decreto legislativo
          9 maggio 2001, n. 269, recante: "Attuazione della direttiva
          1999/5/CE   riguardante   le   apparecchiature   radio,  le
          apparecchiature   terminali   di  telecomunicazione  ed  il
          reciproco  riconoscimento della loro conformitą" si vedano
          note alle premesse.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  9 maggio  2001,  n.  269, recante: "Attuazione
          della  direttiva  1999/5/CE  riguardante le apparecchiature
          radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed
          il reciproco riconoscimento della loro conformitą":
              "Art.  14  (Composizione).  -  1.  Il  Ministero  delle
          comunicazioni,   a  mezzo  di  provvedimento  dirigenziale,
          istituisce  una  commissione  consultiva  nazionale  con il
          compito di fornire pareri in ordine alla applicazione delle
          disposizioni  di cui al presente decreto. La commissione e'
          costituita da funzionari dei Ministeri delle comunicazioni,
          dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato  e
          dell'interno".
              -  Per la legge 2 novembre 1981, n. 689, si vedano note
          alle premesse.

Art. 5.
                          Prove di verifica

  1.  Le  prove  di  verifica  possono essere effettuate direttamente
dagli ispettorati territoriali se tecnicamente attrezzati allo scopo;
le  prove  di  verifica,  che  richiedono  l'intervento di laboratori
accreditati, sono autorizzate dall'ufficio centrale del Ministero.
  2.  Qualora ai fini della verifica si debba provvedere al trasporto
dell'apparecchio  prelevato,  esso avviene utilizzando gli imballaggi
originali ovvero in contenitori opportunamente sigillati.
  3.  Il  fabbricante  o  il suo mandatario stabilito nella Comunitą
europea  o  la  persona responsabile dell'immissione del prodotto sul
mercato  e'  invitato  a  presenziare  alle  prove  di  verifica e ad
esaminare in contraddittorio i risultati delle prove stesse.
  4. Se l'ufficio centrale del Ministero ritiene necessarie ulteriori
prove  tecniche,  rispetto a quelle gią espletate dagli ispettorati,
queste    sono   effettuate   presso   il   laboratorio   accreditato
dell'Istituto   superiore  delle  comunicazioni  e  delle  tecnologie
dell'informazione  (ISCTI)  o presso i laboratori privati accreditati
per  la  materia  trattata,  escludendo  i laboratori per i quali sia
configurabile una situazione di conflitto di interessi.
  5.   Al   termine  dell'attivitą  e'  redatto  un  rapporto  sulle
verifiche. Qualora non vengano rilevate difformitą rispetto a quanto
previsto    dal   decreto,   le   apparecchiature   sono   restituite
sollecitamente  agli  interessati  e,  comunque,  entro il termine di
novanta  giorni  da  quello  del  prelievo.  Qualora  siano  rilevate
difformitą  sono adottati i provvedimenti del caso ed il fabbricante
o  il  suo  mandatario stabilito nella Comunitą europea o la persona
responsabile  dell'immissione  del  prodotto sul mercato e' tenuto al
rimborso   delle   spese  connesse  all'esecuzione  delle  prove,  al
trasporto,   al   deposito   e   ad   ogni   altro   onere  sostenuto
dall'amministrazione,  ferma  restando  l'applicazione delle sanzioni
previste.
  6.  L'ufficio  centrale  del Ministero organizza una banca dati con
l'elenco   di  tutte  le  apparecchiature  controllate  e  di  quelle
riconosciute  non  rispondenti  ai  requisiti prescritti dal decreto;
alla  base dati sono collegati gli uffici periferici del Ministero ed
i competenti organi di polizia.
Art. 6.
                              Documento

  1.  I  componenti  dell'ufficio  centrale e degli uffici periferici
incaricati  dell'attivitą' ispettiva, di cui al presente regolamento,
sono  muniti  di  apposito documento di riconoscimento rilasciato dal
Ministero delle comunicazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarą inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 30 ottobre 2002
                                                Il Ministro: Gasparri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2002

  Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle attivitą produttive,
registro   n. 3 Comunicazioni, foglio n. 255