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DETERMINAZIONE 30 gennaio 2003. Carenze del piano di
sicurezza e coordinamento. (Determinazione n. 2/2003).
(GU n. 33 del 10-2-2003)
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
IL CONSIGLIO
Premesso:
E' pervenuta a questa Autorità una richiesta di parere
formulata
dall'ANIEM, e relativa alla salute e sicurezza dei
lavoratori. E'
stato chiesto se, in caso di previsione parziale e
sottostima dei
costi delle misure di sicurezza, possa
configurarsi l'ipotesi di
carenza progettuale, suscettibile di integrazioni in corso d'opera.
Stante il carattere generale della problematica in questione, si e'
ritenuto di chiedere il contributo dei
firmatari dei Protocolli
d'intesa con questa Autorità, i quali, anche in sede di
audizione
del 15 gennaio 2003, hanno formulato le proprie valutazioni, ovvero
hanno rassegnato successive apposite memorie.
Ritenuto in diritto.
In relazione alla fattispecie, deve in primo luogo
evidenziarsi,
che l'eventuale carenza del Piano di sicurezza e coordinamento, non
e' riconducibile a nessuna delle ipotesi legittimanti l'adozione di
una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera
d) della legge n. 109/1994.
Tale articolo, infatti, al comma 5-bis, contiene
un'elencazione
chiara e tassativa delle fattispecie ricomprese
nell'ipotesi di
errore o omissione progettuale, e tra
queste risulta assente
l'enunciazione delle carenze al piano di sicurezza e coordinamento.
Si rileva, peraltro, come il
citato comma 5-bis chiarisce
espressamente che la definizione ivi contenuta di errori od omissioni
progettuali e' dettata "ai fini del presente articolo", ossia ai fini
dell'ammissione delle varianti in corso d'opera. In considerazione di
ciò, la lettera d), comma 1, dell'art. 25 non colpisce
l'errore o
l'omissione del progettista in sé, ma solo quegli errori o
quelle
omissioni che siano tali da pregiudicare, in tutto o in
parte, la
realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione. Stante la
specifica finalità della disciplina sopra richiamata,
non sembra
possibile ritenerla applicabile, ne'
per analogia ne' per
interpretazione estensiva, alla prospettata ipotesi di un
piano di
sicurezza che risulti deficitario dal punto di vista tecnico.
La suddetta ipotesi, sembra invece riconducibile alla disposizione
di cui al comma 3 del suddetto art. 25, nella parte in cui stabilisce
che sono "... ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione,
le varianti, in aumento o
in diminuzione, finalizzate al
miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità,
sempreché non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate
da obiettive
esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a
tali varianti non può superare il 5
per cento dell'importo
originario del contratto e deve trovare
copertura nella somma
stanziata per l'esecuzione dell'opera".
Le ragioni che inducono a ritenere
ammissibile la suddetta
ricostruzione sono quelle di seguito riportate.
In primo luogo, deve richiamarsi l'art. 12, comma 1,
del decreto
legislativo n. 494/1996 il quale definisce analiticamente i contenuti
del Piano di sicurezza e di coordinamento; quest'ultimo,
infatti,
deve contenere in particolare: l'individuazione,
l'analisi e la
valutazione dei rischi e le conseguenti procedure
esecutive, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata
dei lavori, il rispetto delle norme per
la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la
stima
dei relativi costi.
In secondo luogo, si evidenzia che l'art. 31, commi 1-bis e
2-bis
della legge n. 109/1994 e successive modificazioni, stabilisce che le
imprese appaltatrici, sia prima dell'inizio dei lavori, sia durante
lo svolgimento degli stessi, possono presentare al coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (figura
disciplinata
dal decreto legislativo n. 494/1996), proposte di
modificazioni o
integrazioni al piano di sicurezza e
coordinamento; e' quanto
previsto, altresì, dal comma 5,
dell'art. 12, del decreto
legislativo n. 494/1996, in base al quale "l'impresa che si aggiudica
i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di
poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla
base della
propria esperienza". Infine, si richiama l'art. 127, comma 2, lettera
b) del decreto del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, che
include tra le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
l'adeguamento dei piani di sicurezza e del relativo
fascicolo, in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle
eventuali modifiche
intervenute.
In merito alle suddette norme, si osserva che le stesse riguardano
i meri assestamenti o correttivi resi necessari per meglio adeguare,
con aspetti di dettaglio, il piano di sicurezza e coordinamento alla
realtà specifica di cantiere, e dai quali non derivano
ulteriori
oneri a carico dell'appaltatore, oltre a
quelli preventivamente
stimati. Ciò anche in considerazione del fatto che le disposizioni
richiamate sembrano fare riferimento
a modificazioni non
quantificabili economicamente e destinate, quindi, a non
incidere
"ulteriormente" sui costi di sicurezza stimati.
Peraltro, il suddetto assunto e' avvalorato dal comma 5, dell'art.
12 del decreto legislativo n. 494/1996, nella parte in cui stabilisce
che "in nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti".
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che per "carenza" del
piano
di sicurezza e coordinamento, debbano intendersi, non
già i meri
assestamenti o correttivi, sopra
illustrati, ma solo ed
esclusivamente i "nuovi apprestamenti", ovvero le "ulteriori" misure
di sicurezza, non contemplati nel relativo piano, ma che il direttore
dei lavori ed il responsabile del procedimento ritengono necessari,
per propria valutazione o su segnalazione dell'appaltatore, al fine
di risolvere situazioni di pericolosità non previste ad
origine, e
che dovranno essere effettivamente realizzati dall'appaltatore.
Solo in tal senso può ammettersi l'ipotesi
di una carenza del
piano di sicurezza e coordinamento, dalla quale derivino dei
costi
ulteriori rispetto a quelli preventivati per la sicurezza.
Al fine di stabilire il modo in cui simili ulteriori somme
devono
essere inserite nella contabilità dei lavori, deve preliminarmente
richiamarsi la determinazione n. 2/2001 di questa Autorità,
dalla
quale si evince che la stima complessiva delle spese di sicurezza si
compone di due parti, una parte compresa nel prezzo unitario
delle
singole lavorazioni ed una parte di spese c.d. speciali non incluse
nei prezzi, la cui somma rappresenta il costo della
sicurezza non
soggetto a ribasso. Entrambe le spese devono essere determinate dal
progettista. Nel caso degli oneri inclusi nei prezzi, il progettista
determina analiticamente la quota di detti oneri. Nel caso di oneri
c.d. speciali, il progettista procede ad un computo
metrico degli
stessi. La somma degli oneri di sicurezza
"speciali" e di quelli
inclusi nei prezzi, porta alla determinazione delle spese complessive
della sicurezza SCS e, di conseguenza, anche di IS (incidenza media
della sicurezza).
In merito a quanto sopra, si precisa in primo luogo che
mentre la
parte delle spese di sicurezza relativa alle singole lavorazioni e'
ancorata direttamente all'esecuzione dell'opera, quella
afferente
agli oneri c.d. speciali
può subire delle variazioni;
conseguentemente, e' in quest'ultima che possono
ricondursi delle
spese complessive della sicurezza SCS e, di conseguenza, anche di IS
(incidenza media della sicurezza).
In merito a quanto sopra, si precisa in primo luogo che
mentre la
parte delle spese di sicurezza relativa alle singole lavorazioni e'
ancorata direttamente all'esecuzione dell'opera, quella
afferente
agli oneri c.d. speciali
può subire delle variazioni;
conseguentemente, e' in quest'ultima che possono
ricondursi le
"ulteriori spese" necessarie per far fronte ai "nuovi apprestamenti"
dovuti alla carenza del piano di sicurezza e coordinamento, mediante
aggiornamento del relativo computo metrico.
Il metodo attraverso il quale conseguire una simile variazione, e'
quello di cui all'art. 136 del decreto
del Presidente della
Repubblica n. 554/1999, il quale disciplina
la determinazione e
l'approvazione dei nuovi prezzi, prevedendo peraltro che gli stessi
vengano determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e
l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento;
ove
comportino maggiori spese rispetto alle somme previste
nel quadro
economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta
del responsabile del procedimento prima di
essere ammessi nella
contabilità dei lavori.
Peraltro, si osserva come l'eccezione relativa
alla carenza de qua,
dovrebbe essere sollevata dall'appaltatore nel momento
in cui, ai
sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 494/1996,
lo stesso redige il piano operativo di sicurezza, e comunque
prima
dell'accettazione del piano di sicurezza e
coordinamento. E' in
questo momento, infatti, che sicuramente possono rilevarsi le carenze
"sostanziali" del piano di sicurezza e
coordinamento predisposto
dalla stazione appaltante.
Deve, infine, rilevarsi che sarà onere
del responsabile del
procedimento, il quale e' altresì tenuto
alla validazione del
progetto esecutivo ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999, valutare se le carenze
"sostanziali"
del piano di sicurezza e
coordinamento siano riconducibili
all'ipotesi di "errore progettuale", ovvero se ritenga che le stesse
potevano essere previste dal progettista, in fase di
progettazione
esecutiva.
Una simile valutazione assume carattere rilevante, atteso che solo
nel primo caso, per la copertura dei
relativi oneri aggiuntivi,
sarebbe legittimato il ricorso all'apposita polizza del progettista
(deliberazione n. 181/2002), con la precisazione che nel caso in cui
l'errore sia commesso da un progettista
interno, non essendo
quest'ultimo assicurato anche per una simile
eventualità, allo
stesso potranno applicarsi le
sole norme in materia di
responsabilità professionale.
Dalle considerazioni svolte, segue che:
il piano di sicurezza e coordinamento può
considerarsi carente
solo ed esclusivamente per quanto riguarda i "nuovi apprestamenti",
ovvero le ulteriori misure di sicurezza, non contemplati nel relativo
piano;
le spese necessarie per far fronte ai "nuovi apprestamenti",
sono
riconducibili ai c.d. oneri speciali, di cui si compongono le spese
complessive della sicurezza, previo aggiornamento
del relativo
computo metrico, ed i relativi prezzi possono individuarsi mediante
ricorso alla procedura di cui all'art. 136 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 554/1999;
e' onere del responsabile del
procedimento, valutare se le
carenze "sostanziali" del piano di sicurezza e coordinamento
siano
riconducibili all'ipotesi di "errore progettuale",
ovvero se le
stesse potevano essere previste dal
progettista in fase di
progettazione esecutiva.
Roma, 30 gennaio 2003
Il presidente: Garri
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