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D.L. 10 luglio 1995, n. 274. Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti.

DECRETO-LEGGE 10 luglio 1995, n. 274.

Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da
cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un
processo di combustione, nonche' in materia di smaltimento dei rifiuti.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di riutilizzo in un ciclo di produzione o in
un ciclo di combustione dei residui derivanti dai cicli di produzione
e di consumo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 luglio 1995;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di grazia e
giustizia, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e
forestali e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. In attesa della completa attuazione delle direttive 91/156/CEE e
91/689/CEE, ed in particolare in attesa che la Commissione
dell'Unione europea stabilisca in maniera puntuale i criteri che
caratterizzano la nozione di rifiuto quale definita all'articolo 2,
comma 1, lettera a), il presente decreto disciplina le attivita'
finalizzate al riutilizzo dei residui derivanti dai cicli di
produzione o di consumo.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: le sostanze comprese nell'allegato 1 e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che
non presentino alcuna delle seguenti caratteristiche:
1) siano prodotte intenzionalmente ed abbiano un mercato;
2) abbiano una qualificazione merceologica riconosciuta
ufficialmente, o comunque ulteriori possibilita' di utilizzo non
vietate dalla legge, ed abbiano un mercato;
3) siano utilizzabili per i loro scopi originari;
b) residuo: sostanza o materiale residuale derivante da un
processo di produzione o di consumo suscettibile di essere avviato a
riutilizzo;
c) residui pericolosi: i residui che:
1) contengano le sostanze di cui all'allegato al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in
concentrazioni superiori a quelle limite previste dal punto 1.2 del
testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre
1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del
medesimo decreto;
2) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del testo allegato
alla delibera in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale
di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, salvo che il soggetto obbligato dimostri che
i residui non sono classificabili "tossici e nocivi" ai sensi del
numero 1);
3) provengano da contenitori contrassegnati con i simboli "T" e/o
"F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui al decreto del Ministro
della sanita' in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, o
comunque utilizzati per sostanze pericolose;
d) raccolta: operazione di cernita e/o raggruppamento dei
residui;
e) trasporto: operazione di movimentazione dei residui destinati
al riutilizzo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio,
trattamento e/o riutilizzo;
f) stoccaggio: deposito temporaneo dei residui destinati ad
attivita' finalizzate al riutilizzo, escluso quello effettuato presso
l'insediamento dove sono stati prodotti;
g) trattamento: operazione destinata a consentire il riutilizzo
di un residuo, escluse le operazioni eseguite presso l'insediamento
produttivo dove le sostanze o i materiali sono prodotti;
h) riutilizzo: operazioni consistenti nell'impiego dei residui
derivanti dai cicli di produzione o di consumo per l'ottenimento di
prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
i) materia prima corrispondente: la materia prima o la fonte di
energia la cui utilizzazione viene sostituita in tutto o in parte da
un residuo di un ciclo di produzione o di consumo;
l) luogo di produzione: uno o piu' edifici o installazioni
collegate tra loro all'interno di un'area determinata in cui si
svolgono attivita' di produzione.
Art. 3.
Esclusioni
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attivita' finalizzate al riutilizzo come materia prima di
un residuo di produzione effettuate nell'ambito del luogo dove il
residuo e' prodotto, che si considerano parte integrante della
produzione;
b) alle attivita' di riutilizzo di residui di origine vegetale e
animale, anche derivanti da processi di lavorazione e trasformazione
agro-alimentare o agro-industriale, oggetto di specifiche norme di
carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico che
disciplinano la materia;
c) ai semi lavorati non costituenti residui di produzione o di
consumo;
d) ai materiali litoidi o vegetali utilizzati nelle normali
pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, comprese le
terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali
eduli;
e) alle attivita' di raccolta di residui destinati al riutilizzo,
effettuate da associazioni, organizzazioni od istituzioni, che
operano anche ai fini ambientali, caritatevoli e comunque senza fini
di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla
circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 69
del 21 marzo 1985;
f) ai residui delle lavorazioni agricole in generale e derivati
da processi di lavorazione meccanici, fisici, chimico-fisici e di
trasformazione dei prodotti agricoli;
g) ai residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle
cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati
nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle
strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14
agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto della
vigente normativa.
2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le
attivita' di riutilizzo di residui che danno origine ai
fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle
modalita' di impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748, e
successive modifiche ed integrazioni. All'articolo 8, comma 2,
secondo capoverso, della legge n. 748 del 1984, come modificato
dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993,
n. 161, le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il
Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'ambiente e della sanita'". All'articolo 8, comma 3, ultimo
capoverso, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: "di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e
il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". All'articolo 9,
comma quinto, della medesima legge n. 748 del 1984, le parole: "di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e
il Ministro della sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente e della sanita'". Per gli
insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di
residui deve essere effettuata comunicazione alla regione competente.
3. Sono altresi' esclusi dal campo di applicazione del presente
decreto i materiali quotati con precise specifiche merceologiche in
borse merci o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sotto la
vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, individuati nell'elenco di cui all'allegato 1 al
decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre
1994.
4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute dell'uomo e degli
animali, dell'ambiente e del recupero ambientale e della normativa
comunitaria, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con
i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali,
vengono apportate modifiche ed integrazioni all'allegato 1 al decreto
del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre
1994.
5. Ai fini del comma 3, le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione comunicano entro
il 31 dicembre di ogni anno i nuovi materiali quotati, con
l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.
6. Le modifiche e/o le integrazioni di cui al comma 4 diventano
operative a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ivi
previsto.
Art. 4.
Raccolta e trasporto interni
1. Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta o trasporto
anche marittimo, di residui individuati ai sensi dell'art. 5
destinati al riutilizzo deve, su carta libera, darne comunicazione al
Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, annualmente, e comunque trenta
giorni prima dell'inizio dell'attivita', indicando la quantita', la
natura, l'origine, la destinazione, la frequenza media della
raccolta, la tipologia del mezzo di trasporto dei residui; il
Comitato redige l'elenco degli operatori che hanno effettuato le
comunicazioni ai sensi del presente decreto. La mancata comunicazione
nei termini previsti comporta il divieto di effettuare le suddette
operazioni di raccolta e trasporto.
2. Agli oneri per la tenuta dell'elenco di cui al comma 1 si
provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale,
pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti l'attivita'.
3. Durante il trasporto i residui di cui al presente articolo sono
identificati dal documento di accompagnamento dei beni viaggianti di
cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1978, n. 627, dal quale, opportunamente integrato, devono
risultare i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore o detentore;
b) origine, composizione e quantita' del residuo;
c) destinazione con l'indicazione delle operazioni di
trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui e' soggetto il
residuo;
d) data e percorso del trasporto;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
4. I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le garanzie
finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441.
5. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la raccolta e il
trasporto:
a) delle frazioni merceologiche dei residui provenienti da
raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di nettezza urbana,
dalle associazioni che operano a fini ambientali, caritatevoli o
comunque senza fini di lucro, ovvero da soggetti non dotati di sede
fissa di cui alla circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19
marzo 1985, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985;
b) dei residui inerti purche' privi di amianto o di altre
sostanze tossiche o nocive in concentrazioni tali da costituire, in
base alla vigente normativa, un pericolo per la salute o per
l'ambiente, destinati ad essere riutilizzati per ripristino
ambientale, formazione di rilevati e sottofondi stradali e per
produzione di leganti e di materiale da costruzione in generale;
c) delle frazioni merceologiche derivanti da raccolte finalizzate
previste da norme statali o regionali in attuazione dei piani di
gestione;
d) degli scarti delle lavorazioni agro-meccaniche, compresi
quelli del verde pubblico o privato, nonche' degli scarti delle
lavorazioni agro-industriali provenienti dalle piccole e medie
imprese.
6. Le somme derivanti dai diritti di iscrizione di cui al comma 2,
nonche' all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 15, comma 5, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva
riassegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi
capitoli di spesa.
Art. 5.
Attivita' di riutilizzo sottoposte a comunicazione
1. Chiunque intende effettuare sul territorio nazionale il
trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei residui di cui agli
allegati 2 e 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre
1994, pubblicato sul supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta
Ufficiale n. 212 del 10 settembre 1994, e di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1995, n. 24, ad
eccezione delle categorie di cui ai punti 21 e 22 dell'allegato 1 al
medesimo decreto, e' tenuto a darne annualmente comunicazione, su
carta libera, alla sezione regionale dell'albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti ed alla regione,
alla provincia autonoma o alla provincia delegata, territorialmente
competente. La comunicazione e' corredata da una relazione, nella
quale sono indicati provenienza, tipi, quantita' e caratteristiche
dei residui da trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di
produzione o di combustione nel quale i residui stessi sono destinati
ad essere riutilizzati, nonche' le caratteristiche merceologiche dei
prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La regione, la
provincia autonoma o la provincia delegata puo' chiedere ulteriori
dati ed informazioni per verificare il rispetto delle norme vigenti
sulla tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti la
mancanza dei presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, puo'
vietare la prosecuzione dell'attivita' ed impone la rimozione degli
effetti gia' prodotti. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', verranno stabilite le norme
tecniche per la regolamentazione delle attivita' finalizzate al
riutilizzo ai fini della produzione di energia dei residui bituminosi
derivanti da processi di lavorazione del greggio (TAR) e dei residui
allo stato solido derivanti dal processo di cokificazione di frazioni
pesanti petrolifere (Coke di petrolio).
2. Le sezioni regionali territorialmente competenti dell'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimenti dei rifiuti
redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuata la
comunicazione ai sensi del presente decreto.
3. Agli oneri per la tenuta degli elenchi di cui al comma 1 si
provvede con le entrate derivanti dal diritto di iscrizione annuale,
pari a lire cinquantamila a carico delle ditte esercenti le
attivita'.
4. Nel rispetto delle norme a tutela della salute e dell'ambiente e
della normativa comunitaria, con particolare riferimento alle
disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita',
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse
agricole, alimentari e forestali, vengono apportate modifiche ed
integrazioni agli allegati di cui al comma 1.
5. Le attivita' di riutilizzo dei residui non tossici e nocivi sono
sottoposte alle procedure agevolate previste dal presente articolo
qualora:
a) siano definite per ciascun tipo di attivita' le norme generali
che fissano i tipi dei residui nonche' le condizioni alle quali le
attivita' sono sottoposte alla disciplina del presente articolo;
b) siano definite in relazione ai tipi di residui ed ai metodi di
trattamento o riutilizzo le prescrizioni necessarie per assicurare
che i residui stessi siano riutilizzati senza pericolo per la salute
dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizi all'ambiente.
6. Le attivita' di riutilizzo dei residui tossici o nocivi o
pericolosi sono sottoposte alle procedure agevolate previste dal
presente articolo qualora:
a) siano definite le norme generali che fissano i tipi di
residui;
b) sia indicato per ogni tipo di residuo il valore limite di
sostanze pericolose contenute ed i valori limite di emissione;
c) siano individuati i tipi di attivita' e le condizioni alle
quali l'attivita' e' sottoposta alla disciplina del presente
articolo;
d) siano definite, in relazione ai tipi e alle quantita' di
sostanze pericolose contenute nei residui ed ai metodi di riutilizzo,
le prescrizioni necessarie per assicurare che i residui stessi siano
riutilizzati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente.
Art. 6.
Misure di sicurezza e procedure amministrative
1. Alle attivita' di trasporto, stoccaggio, trattamento e
riutilizzo dei residui di cui all'articolo 5, nonche' ai mezzi, agli
impianti e alle apparecchiature utilizzati per lo svolgimento di
dette attivita', si applicano, in relazione alle caratteristiche
chimico-fisiche dei residui e ai fattori di rischio che essi
eventualmente presentano, le norme di sicurezza vigenti ed
applicabili e le procedure di autorizzazione e di controllo ad altri
fini previste dalla normativa vigente, con riferimento alle materie
prime corrispondenti o a quelle presenti nel residuo, in particolare
in materia di sicurezza dei trasporti, di igiene e sicurezza del
lavoro, di prevenzione degli incendi e di altri rischi connessi
all'esercizio delle attivita' industriali, di emissioni in atmosfera
e di scarichi idrici.
2. Per i residui individuati nell'elenco di cui all'articolo 5,
comma 1, e per gli ulteriori residui inseriti in detto elenco in sede
di periodico aggiornamento, ove per particolari caratteristiche del
residuo considerato o per il tipo di riutilizzo previsto, non
risultino applicabili le norme di sicurezza e di tutela
igienico-sanitaria ed ambientale previste in via generale, vengono
definiti gli specifici requisiti di sicurezza ed i valori limite,
anche di emissione, da rispettare nell'esercizio delle attivita' di
trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo.
3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui ai commi 1
e 2, l'impresa e' tenuta ad applicare le norme tecniche previste
dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, ovvero tossici e
nocivi, per le corrispondenti attivita' previste dall'articolo 3 o in
relazione alle caratteristiche del residuo.
4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, destinati al
riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello stabilimento di
produzione degli stessi, non puo' comunque superare i centottanta
giorni salvo motivata proroga da parte della competente regione e
salve le prescrizioni tecniche imposte dalla regione per il periodo
di deroga a tutela dell'ambiente e della salute.
5. I residui pericolosi i quali non sono indicati nell'allegato 3
al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato
sul supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 212 del
10 settembre 1994, o per i quali, se indicati, non sono previsti i
limiti di sostanze pericolose contenute e i limiti di emissione, fino
a che non sono presi in carico dai soggetti che ne effettuano la
trasformazione e li rendono commerciabili, debbono essere movimentati
e trattati nel rispetto delle vigenti leggi sui rifiuti
tossico-nocivi.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sono individuati gli impianti di produzione di energia elettrica e
quelli di riscaldamento e/o climatizzazione che utilizzano come fonte
di energia i residui di cui all'articolo 5 e che, in relazione alla
quantita' e alla qualita' delle emissioni prodotte ed alle
caratteristiche qualitative e quantitative dei residui utilizzati,
sono ricompresi nelle attivita' ad inquinamento atmosferico poco
significativo ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli impianti di generazione
elettrica che non rientrano nelle attivita' ad inquinamento poco
significativo la comunicazione di cui all'articolo 5 e' compresa
nella istanza di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale
la regione deve esprimersi nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla relativa richiesta. Resta comunque esclusa l'applicazione
dell'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei
residui come fonti di energia derivino variazioni qualitative delle
emessioni inquinanti dell'impianto.
Art. 7.
Movimenti trasfrontalieri
1. L'importazione e l'esportazione dei residui destinati al
riutilizzo sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del
Consiglio del 1 febbraio 1993.
2. Ai fini dell'applicazione del regolamento CEE n. 259/93 del
Consiglio del 1 febbraio 1993, i residui importati ai sensi del comma
1, in conformita' a quanto previsto dal regolamento medesimo, devono
essere destinati allo stoccaggio e trattamento, anche se effettuati
in conto terzi, e al riutilizzo unicamente in impianti autorizzati ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, ovvero ai sensi dell'articolo 5.
3. Le imprese e gli stabilimenti che utilizzano i materiali di cui
allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212
del 10 settembre 1994, oggetto d'importazione ed individuati dalle
voci del sistema doganale indicate nell'allegato II del regolamento
CEE n. 259/93, presentano requisiti equivalenti agli adempimenti
richiesti dall'articolo 1, comma 3, lettera b), primo trattino, del
predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano trasmesso alle
regioni territorialmente competenti una dichiarazione, resa ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la provenienza, i
tipi, le quantita' e le caratteristiche merceologiche dei materiali
da utilizzare, nonche' lo stabilimento nel quale i materiali stessi
sono destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti
predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre scritture
contabili obbligatorie, la quantita', la qualita' e l'origine dei
materiali utilizzati e sono sottoposti ai controlli previsti dalla
normativa vigente.
4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2, comma 1,
individuati dalle voci del sistema doganale riportate nell'allegato
II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano, ove non sottoposta a
specifica disciplina, le disposizioni del comma 3.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione determina, con
proprio decreto, i criteri per il calcolo degli importi minimi della
garanzia finanziaria da prestare per le esportazioni dei residui
riutilizzabili e dei rifiuti, in conformita' alle disposizioni di cui
all'articolo 27 del regolamento CEE n. 259/93.
6. Ai sensi e per gli effetti del regolamento CEE n. 259/93 del
Consiglio del 1 febbraio 1993, le autorita' competenti di spedizione
e di destinazione dei trasporti transfrontalieri sono individuate
nelle regioni o province autonome in cui sono stoccati o dove sono
diretti le sostanze o i materiali di cui agli allegati II, III e IV
del regolamento medesimo. L'autorita' di transito e' individuata nel
Ministero dell'ambiente.
Art. 8.
Autorizzazioni
1. Le operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei
residui derivanti da cicli di produzione o di consumo non individuati
ai sensi dell'articolo 5 sono sottoposte al regime autorizzatorio e
giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, ed al decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203.
2. Restano altresi' sottoposte al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed
integrazioni, le attivita' relative ai residui derivanti da cicli di
produzione e consumo che non siano finalizzate al riutilizzo.
Art. 9.
Registri di carico e scarico
1. I soggetti che effettuano attivita' di produzione, stoccaggio,
importazione, esportazione, trattamento e riutilizzo dei residui
sottoposti al regime di cui all'articolo 5, per ciascuna tipologia di
residui devono annotare con cadenza almeno quindicinale, secondo le
rispettive operazioni effettuate, su appositi registri numerati e
vidimati inizialmente dall'ufficio del registro, le seguenti
informazioni:
a) la quantita' (peso o volume, se necessario correlati alla
percentuale di umidita');
b) la qualita' (principali caratteristiche
chimichefisiche-merceologiche, con la precisazione se trattasi di
residuo tossico e nocivo);
c) la provenienza (identificazione dell'impianto e dell'attivita'
produttiva specifica);
d) la frequenza della raccolta;
e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo
e in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto utilizzato,
ovvero il numero di immatricolazione del bene mobile registrato;
f) le date di carico e scarico;
g) il modo di trattamento e di riutilizzo.
2. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e
scarico i produttori e i riutilizzatori dei residui di cui
all'articolo 4, comma 5.
3. I registri di cui al comma 1 possono essere sostituiti, purche'
vidimati inizialmente ed integrati con gli elementi in esso previsti,
da:
a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
b) registri IVA di acquisto e vendita;
c) scrittura ausiliare di magazzino di cui all'articolo 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni;
d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da
disposizioni di legge se vidimati inizialmente ed integrati ai sensi
del comma 1.
4. I registri devono essere messi a disposizione dell'autorita' di
controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.
5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla
data dell'ultima registrazione.
6. I piccoli imprenditori possono adempiere all'obbligo della
tenuta dei registri di carico e scarico dei residui destinati al
riutilizzo anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o
loro societa' di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti
con cadenza mensile.
Art. 10.
Obbligo di informazione
1. I soggetti di cui all'articolo 9 sottoposti all'obbligo di
tenuta dei registri di carico e scarico, o il loro legale
rappresentante o delegato risultante da atto scritto, in attesa della
definizione del modello unico di dichiarazione di cui alla legge 25
gennaio 1994, n. 70, comunicano annualmente alla regione o alla
provincia delegata, entro il 28 febbraio di ogni anno a partire da
quello successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto, i dati relativi alle caratteristiche qualitative e
quantitative dei residui prodotti, trattati o utilizzati, con la
precisazione se trattasi di residuo tossico e nocivo, desunti dai
registri di carico e scarico. Alla comunicazione va allegata copia
della ricevuta del versamento del diritto di segreteria di cui agli
articoli 4, comma 2, e 5, comma 3, nonche' copia della comunicazione
di cui agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 1, ed eventuali
aggiornamenti della medesima.
2. Le regioni o le province delegate entro il 31 dicembre di ogni
anno trasmettono le informazioni ottenute attraverso le comunicazioni
di cui al comma 1 al Ministero dell'ambiente, all'ANPA ed alle
rispettive agenzie regionali per l'ambiente, ai fini della
valutazione ed elaborazione statistica dei dati, che possono
avvalersi della collaborazione dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura in accordo con il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 11.
Controlli
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e salvo che la legge regionale o delle province autonome di
Trento e di Bolzano non dispongano diversamente, i controlli sulle
operazioni di raccolta, di trasporto, di stoccaggio, di trattamento e
di riutilizzo, previste nel presente decreto, sono esercitati dalle
province, che si avvalgono, per gli aspetti tecnici, dei competenti
servizi tecnici.
2. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare
ispezioni, verifiche, prelievi di campioni all'interno dello
stabilimento, impianto e impresa che produca o che svolga le
operazioni di cui al comma 1.
Art. 12.
Sanzioni e causa di non punibilita'
1. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel
presente decreto, relative a residui individuati, non osserva gli
obblighi stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 3, dall'articolo 5,
comma 1, dall'articolo 6, comma 1, dall'articolo 9 e dall'articolo
10, comma 1, e' punito con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci
milioni. Nel caso le predette violazioni riguardino residui
pericolosi, il massimo della ammenda e' aumentato a lire trenta
milioni.
2. Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste nel
presente decreto, relative a residui individuati non osserva le
prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, ovvero quelle di
cui all'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre
1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
212 del 10 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e'
punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire dieci milioni. Le predette sanzioni sono raddoppiate
nel caso in cui la non osservanza delle prescrizioni riguardi residui
pericolosi. In caso di superamento dei valori limite di emissione,
ovvero dei valori limite di qualita' dell'aria, nonche' di riutilizzo
in cicli di combustione di residui non conformi alle prescrizioni di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente 29 settembre 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 1994, e
successive modifiche ed integrazioni, si applicano le sanzioni
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
n. 203.
3. Chiunque effettua operazioni di traffico illecito delle sostanze
o dei materiali elencati negli allegati II, III e IV del regolamento
CEE n. 259/93, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento medesimo, e'
punito con l'ammenda da lire diecimilioni a lire trentamilioni. Se il
fatto illecito riguarda il trasporto di materiali o sostanze non
corrispondenti a quelle indicate nella notifica, si applica la pena
dell'arresto da 3 mesi a 2 anni. Alla condanna consegue la confisca
del mezzo di trasporto utilizzato.
4. Non e' punibile chiunque, fino al 7 gennaio 1995, ha commesso un
fatto previsto come reato dal decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni,
nell'esercizio di attivita' qualificate come operazioni di raccolta e
trasporto, stoccaggio, trattamento o pretrattamento, recupero o
riutilizzo di residui nei modi e nei casi previsti ed in conformita'
alle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente in data 26
gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6
febbraio 1990, ovvero di norme regionali.
5. Non e' altresi' punibile chi, alla data del 7 gennaio 1995,
abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e
nocivi nel rispetto delle prescrizioni tecniche e di sicurezza di cui
all'articolo 14, comma 1.
6. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, non
si applicano nella parte in cui disciplinano, anche agli effetti
sanzionatori, le attivita' che il presente decreto disciplina e
qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui. Si applicano le
sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, qualora i residui non siano destinati in modo
effettivo ed oggettivo al riutilizzo.
Art. 13.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogati gli articoli 2 e 5 del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475.
Art. 14.
Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi
1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei registri
di carico e scarico di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, lo stoccaggio provvisorio
dei rifiuti tossici e nocivi, o qualificati pericolosi, non deve
essere autorizzato ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera d), e
16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello stesso luogo dove i
rifiuti sono prodotti;
b) i rifiuti stoccati non devono contenere
policlorodibenzodiossine,policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili in
quantita' superiori a 25 ppm;
c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve superare mai 10
metri cubi;
d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con cadenza almeno
semestrale; la cadenza puo' essere almeno annuale solo se il
quantitativo massimo e' inferiore a 2 metri cubi;
e) deve essere data comunicazione dello stoccaggio dei rifiuti
alla regione almeno trenta giorni prima dell'inizio dello stoccaggio
stesso;
f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato nel rispetto
delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in
essi contenute, per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche
previste dalla delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre
1984, del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.
2. La comunicazione di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere
corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, nonche'
il rispetto della normativa tecnica vigente di cui alla lettera f)
del comma 1 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle
condizioni richieste; le aziende gia' in possesso dell'autorizzazione
di cui agli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono tenute
alla presentazione della suddetta dichiarazione alla scadenza
dell'autorizzazione stessa.
3. Chiunque effettua lo stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi o
qualificati pericolosi nei limiti ed alle condizioni di cui ai commi
1 e 2 e' escluso dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti previsto
dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
Art. 15.
Semplificazioni delle attivita' di smaltimento
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro
della sanita', stabilisce, con proprio decreto, le condizioni per la
realizzazione e l'esercizio di impianti di autosmaltimento di rifiuti
non tossici e non nocivi, o comunque non qualificati come pericolosi,
nei luoghi stessi di produzione per i quali non e' richiesta
l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, stabilendo a tal fine,
per ciascun tipo di attivita', i tipi e le quantita' di rifiuti, le
condizioni di esercizio e le emissioni nell'ambiente. Le disposizioni
del presente comma non si applicano per le discariche.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Decorso tale termine provvede il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
3. Chiunque effettui o intenda effettuare sul territorio nazionale
le attivita' di autosmaltimento di cui al comma 1, e' tenuto a dare
in carta libera e senza alcun onere finanziario, comunicazione alla
regione, alla provincia autonoma ovvero alla provincia delegata
territorialmente competente ed alla sezione regionale dell'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
territorialmente competenti, almeno sessanta giorni prima dell'inizio
dell'attivita', corredandola con una relazione dalla quale risulti il
ciclo dal quale provengono i rifiuti, il tipo, la quantita', le
caratteristiche dei rifiuti da autosmaltire, nonche' le
caratteristiche dell'impianto di smaltimento, le condizioni di
esercizio e le emissioni nell'ambiente. La regione puo' chiedere
ulteriori dati e informazioni per assicurare il rispetto delle norme
vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente e, qualora accerti
la mancanza dei presupposti o dei requisiti dalla stessa richiesti,
puo' vietare l'avvio o la prosecuzione delle attivita' e imporre la
rimozione degli effetti gia' prodotti. Si applicano comunque le norme
tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla
normativa vigente per le attivita' industriali.
4. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti territorialmente competenti
redigono l'elenco degli operatori che hanno effettuato la
comunicazione di cui al comma 3.
5. I soggetti e le imprese di cui al comma 3 corrispondono all'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441,
un diritto di segreteria annuale, pari a lire centomila. Il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianatoe il Ministro del tesoro, stabilisce, con
proprio decreto, le modalita' di riscossione, di versamento e di
aggiornamento di tale somma.
6. Le imprese che effettuano l'autosmaltimento dei rifiuti sono
escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale delle imprese
esercenti i servizi di smaltimento dei rifiuti previsto dall'articolo
10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
7. I soggetti o le imprese che svolgono attivita' commerciali o di
intermediazione relativamente alle attivita' di raccolta, trasporto e
smaltimento di rifiuti per conto terzi devono essere iscritti in una
sezione speciale dell'Albo nazionale delle imprese esercenti i
servizi di smaltimento dei rifiuti; le modalita', i requisiti e i
diritti per l'iscrizione sono stabiliti, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
8. Al fine di favorire l'elaborazione dei piani di organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
la realizzazione di impianti di smaltimento efficaci, le regioni
adottano prioritariamente il criterio della riduzione all'origine
della produzione dei rifiuti e della riutilizzazione dei rifiuti
mediante produzione, con idonei interventi di preselezione e di
pretrattamento, di combustibile da rifiuti, impiegabile senza
pericoli per la salute e per l'ambiente. Gli impianti di
termocombustione devono essere progettati in modo da ottenere il
massimo recupero energetico possibile.
9. Fermi restando gli obiettivi di cui al decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, i piani di organizzazione di cui all'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
prevedono che i volumi di rifiuti da smaltire siano classificati in
base alla componente combustibile e a quella non combustibile.
10. Le regioni favoriscono la realizzazione di idonei sistemi per
la preventiva separazione della frazione combustibile da quella non
combustibile in modo che si produca combustibile da rifiuti con
idonee caratteristiche e con qualita' tali da non costituire pericolo
per la salute e per l'ambiente.
11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sulla base di una stima dei quantitativi di rifiuti
affluenti alle discariche, che possano essere utilizzabili dal
sistema produttivo, promuove accordi di programma con i soggetti
utilizzatori e con le regioni. Le regioni ridefiniscono, nei
successivi centottanta giorni, i piani di smaltimento dei rifiuti
sulla base degli accordi di programma.
Art. 16.
Modifiche di disposizioni autorizzative
1. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, vengono
prorogate anche in data successiva al 1 giugno 1994 dalle stesse
amministrazioni che le hanno rilasciate. Tali proroghe dovranno avere
durata sino alla pronuncia positiva o negativa di iscrizione all'Albo
nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
da parte del Comitato nazionale dello stesso. Le variazioni delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono effettuate dalle stesse
amministrazioni che le hanno rilasciate. I provvedimenti di diffida,
di sospensione o di revoca vengono emanati dalle amministrazioni che
hanno rilasciato le autorizzazioni.
2. E' differito al 1 giugno 1995, limitatamente a quanto disposto
dall'articolo 11, comma 3, il termine di cui all'articolo 12, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412.
3. L'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi
di smaltimento rifiuti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n. 441, e' deliberata, a decorrere dal trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma
5, dalle sezioni regionali, in attuazione della normativa vigente e
delle direttive emesse dal Comitato nazionale del predetto Albo.
Avverso il provvedimento di reiezione della domanda l'interessato
puo' proporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento stesso, ricorso amministrativo al Comitato nazionale.
4. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
407, non si applica alle domande di iscrizione all'Albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, della sanita' e
dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presentre decreto, sono ridefinite le modalita'
organizzative e di funzionamento dell'Albo nazionale previste dal
decreto del Ministro dell'ambiente 21 giugno 1991, n. 324, e
successive modificazioni.
Art. 17.
Disposizioni in tema di tasse
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
1. All'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Le disposizioni modificative, apportate nel 1994 ai
regolamenti di cui al comma 2, sono immediatamente applicabili, ad
eccezione di quelle previste in attuazione degli articoli 59, comma
2, secondo periodo, 66, commi 3, 4, 5 e 6, 72, commi 2, 3 e 4, 64,
comma 2, secondo periodo, e 66, commi 1 e 2, che hanno decorrenza dal
1 gennaio 1996.";
b) al comma 4 e' aggiunto infine il seguente periodo: "Le tariffe
per il 1995 sono deliberate in base ai previgenti criteri di
commisurazione ed il predetto potere di riequilibrio tariffario e'
esteso fino al 31 ottobre 1995.";
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
" 5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui
all'articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e'
dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti
in regime di privativa comunale un importo non inferiore al cinque
per cento a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi
urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale
eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione e' computata
in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
" 6. In sede di prima applicazione della nuova disciplina, le
denunce originarie e di variazione, di cui all'articolo 70, sono
presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente, entro il 30
settembre 1994 e il 20 gennaio 1995 senza l'indicazione delle aree
scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed
aree assoggettabili a tassa, nonche' delle parti comuni del
condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile e dei locali in
multiproprieta' di uso comune. Le denunce integrative o modificative,
anche di quelle gia' prodotte in base al precedente ordinamento del
tributo, nonche' l'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 63, sono
presentati entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla
modifica degli elementi imponibili, delle riduzioni tariffarie e
delle nuove agevolazioni richieste, a decorrere dall'anno 1996.".
2. Le richieste di detassazione o di riduzione di cui al comma 6
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito
dalla lettera d) del comma 1, sono presentate entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto ed hanno effetto dall'anno 1995.
3. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"5-bis. Fino alla data di entrata in vigore della normativa di
riordino della materia, i rifiuti di cui all'articolo 39, comma 1,
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, provenienti da attivita' svolte
su una superficie operativa complessiva non superiore a 200 metri
quadrati continuano ad essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini
del conferimento al servizio pubblico e dell'applicazione della
relativa tassa.
5-ter. Per le superifici superiori a quelle previste nel comma 5-
bis gli operatori economici non sono tenuti al conferimento al
servizio pubblico ed alla corresponsione della relativa tassa, a
condizione che presentino annualmente al comune, nei termini
ordinari, apposita dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a
proprie spese ai sensi della normativa vigente. Ferme le sanzioni
previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso
di accertato illegittimo conferimento al servizio pubblico si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 76, oltre al pagamento
della tassa dovuta.
5-quater. Per l'anno 1995, la denuncia relativa alle superfici di
cui al comma 5-bis e le dichiarazioni o, in mancanza, le denunce
relative alle superfici di cui al comma 5-ter, sono presentate entro
il 15 ottobre 1995.".
4. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e'
dovuta la tassa per le superfici di cui ai commi 5-bis e 5-ter
dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
introdotti dal comma 3, qualora l'operatore fornisca idonea
documentazione sull'effettivo smaltimento a proprie spese dei
relativi rifiuti.
5. I comuni che deliberano le riduzioni di cui all'articolo 66,
commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
devono assicurare, limitatamente all'anno 1995, un tasso di copertura
del costo del servizio non inferiore a quello previsto per l'anno
1994, senza apportare aumenti, compensativi delle riduzioni, che
eccedano il venti per cento rispetto alla tassa dovuta.
Art. 18.
Disposizioni transitorie
1. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli articoli 4,
comma 1, e 5, comma 1, sono valide le comunicazioni gia' presentate
alla data di entrata in vigore del presente decreto che contengano
tutti gli elementi richiesti dal decreto stesso.
2. Le attivita' avviate o mantenute in esercizio nel rispetto delle
norme dei decreti-legge 9 novembre 1993, n. 443, 7 gennaio 1994, n.
12, 10 marzo 1994, n. 169, 6 maggio 1994, n. 279, 8 luglio 1994, n.
438, 7 settembre 1994, n. 530, 7 novembre 1994, n. 619, 7 gennaio
1995, n. 3, e 9 marzo 1995, n. 66, ovvero delle disposizioni adottate
dalle regioni in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, e che, per effetto del presente decreto ovvero
della loro diversa catalogazione negli elenchi di cui all'articolo 5,
risultino sottoposte ad un diverso regime amministrativo, possono
essere mantenute in esercizio qualora i soggetti che le esercitano
provvedano, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla
presentazione, a seconda dei casi, della prescritta comunicazione o
dell'istanza di autorizzazione, sulla quale l'autorita' competente si
pronuncia entro i successivi centoventi giorni.
Art. 19.
Conservazione di somme nel bilancio dello Stato
1. Le somme disponibili in conto residui per l'anno 1994 sul
capitolo 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
sul capitolo 7911 dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non impegnate entro
il medesimo anno possono esserlo nell'anno successivo. Per i residui
dei capitoli 2556, 7603, 8001 e 8002 dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente non operano, fino al 31 dicembre 1995, le
disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Le disponibilita' dei seguenti capitoli dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno
1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni, possono
esserlo nell'anno 1995: 1032 e 6387 in conto competenza, 6393 in
conto competenza e residui, 7731 in conto residui.
3. Le somme trasferite negli anni 1991 e 1992 ai segretari generali
delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale a valere sui capitoli
7748 e 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.
4. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri per l'esercizio finanziario 1994, ai sensi della legge
4 ottobre 1994, n. 579, non impegnate alla data del 31 dicembre 1994
possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1995.
Art. 20.
Disposizioni finali e finanziarie
1. E' differito al 31 ottobre 1995 il termine di cui all'articolo 1
del decreto-legge 11 gennaio 1994, n. 17, convertito dalla legge 17
febbraio 1994, n. 150, per la proroga del comando del personale
dipendente dagli enti pubblici trasformati in societa' di diritto
privato, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli
articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
nonche' dalle societa' da essi controllate, con oneri a totale carico
degli enti o societa' di appartenenza.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto il Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, definisce, con proprio decreto, i moduli da
utilizzare per le comunicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 15, ed ai
successivi aggiornamenti, ai fini dell'acquisizione della rilevazione
e della elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri omogenei ed
uniformi.
3. Per le finalita' previste dall'articolo 10 della legge 7 agosto
1990, n. 253, il Ministero dell'ambiente e' autorizzato ad utilizzare
nell'anno 1995, con le modalita' di cui al comma 2 del medesimo
articolo, un contingente di personale nel limite massimo di trenta
unita'. Al relativo onere, valutato in lire 298 milioni, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8,
comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' prorogato al 31
dicembre 1996.
5. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17,
commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' prorogato al 31
dicembre 1996.
6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili,
dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e dal
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, si prescinde, rispettivamente,
dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter del citato
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, e dalle tipologie
impiantistiche ivi indicate.
7. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
493, dopo le parole: "a comuni, province e comunita' montane" sono
inserite le seguenti: "e consorzi tra i comuni".
8. All'articolo 8, comma 2, della legge 28 agosto 1989, n. 305,
dopo le parole: "Liri-Garigliano e Volturno" sono inserite le
seguenti: ", nonche' per gli interventi urgenti nei bacini
interregionali e regionali dei fiumi che versano nei mari Ionio e
Tirreno".
Art. 21.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 10 luglio 1995

(Seguono le firme)

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 2, comma 1)
Elenco dei rifiuti conformemente all'articolo 1 a) della direttiva
75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti
(CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI)
Nota introduttiva
1. L'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il
termine "rifiuti" nel modo seguente: "qualsiasi sostanza od
oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato 1 e
di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi".
2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che la
Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18,
prepari un elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di
cui all'allegato 1. Tale elenco e' noto piu' comunemente come
Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i
rifiuti, siano essi destinati allo smaltimento o al recupero.
3. Il catalogo europeo dei rifiuti e' un elenco armonizzato, non
esaustivo, di rifiuti e sara' pertanto oggetto di periodica
revisione e, se necessario, di modifiche, conformemente alla
procedura del comitato.
Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non e' in tutte le
circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la
definizione di rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della
direttiva a meno che si applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo 1
lettera b) di detta direttiva.
5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una
terminologia comune per tutta la Comunita' allo scopo di
migliorare tutte le attivita' connesse alla gestione dei rifiuti.
A questo riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe
diventare il riferimento di base del programma comunitario di
statistiche sui rifiuti lanciato con la risoluzione del
Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla
gestione dei rifiuti (1).
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi
scientifici e tecnici, in conformita' della procedura di cui
all'articolo 18 della direttiva.
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre
essere inserito nel contesto a cui si riferisce.
8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di "rifiuti
pericolosi" disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva
91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, sui rifiuti
pericolosi (2).
____________________

                                                   

(1) GU n. C 122 del 18.5.1990, pag. 2.                                  

(2) GU n. L 377 del 31.12.1991, pag. 20.                                

01 00 00    Rifiuti  derivanti  dalla prospezione, l'estrazione, il     

          trattamento  e  l'ulteriore  lavorazione  di   minerali   e   

          materiali di cava                                             

02 00 00     Rifiuti  provenienti  da  produzione,  trattamento  e      

          preparazione  di  alimenti  in  agricoltura,   orticoltura,   

          caccia, pesca ed acquicoltura                                 

03 00 00   Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di    

          carta, polpa, cartone, pannelli e mobili                      

04 00 00  Rifiuti della produzione conciaria e tessile                  

05 00 00  Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione  del   

          gas naturale e trattamento pirolitico del carbone             

06 00 00  Rifiuti da processi chimici inorganici                        

07 00 00  Rifiuti da processi chimici organici                          

08 00 00    Rifiuti  da  produzione, formulazione, fornitura ed uso     

          (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati),   

          sigillanti, e inchiostri per stampa                           

09 00 00  Rifiuti dell'industria fotografica                            

10 00 00  Rifiuti inorganici provenienti da processi termici            

11 00 00   Rifiuti  inorganici  contenenti  metalli  provenienti  dal   

          trattamento  e  ricopertura di metalli; idrometallurgia non   

          ferrosa                                                       

12 00 00  Rifiuti di lavorazione e  di  trattamento  superficiale  di   

          metalli, e plastica                                           

13 00 00  Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00    

          00)                                                           

14 00 00   Rifiuti di sostanze  organiche  utilizzate  come  solventi   

          (tranne 07 00 00 e 08 00 00)                                  

15 00 00    Imballaggi,  assorbenti, stracci, materiali filtranti e     

          indumenti protettivi (non specificati altrimenti)             

16 00 00  Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo               

17 00 00    Rifiuti  di  costruzioni  e  demolizioni  (compresa  la     

          costruzione di strade)                                        

18 00 00   Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti    

          di cucina e di ristorazione che non  derivino  direttamente   

          da luoghi di cura)                                            

19 00 00    Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di     

          trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua)   

20 00 00    Rifiuti  solidi  urbani  ed  assimilabili  da  commercio,   

          industria  ed  istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta   

          differenziata                                                 

01 00 00   RIFIUTI  DERIVANTI  DALLA  PROSPEZIONE,  L'ESTRAZIONE,  IL   

          TRATTAMENTO   E   L'ULTERIORE  LAVORAZIONE  DI  MINERALI  E   

          MATERIALI DI CAVA                                             

01 01 00  rifiuti di estrazione di minerali                             

01 01 01  rifiuti di estrazione di minerali metalliferi                 

01 01 02  rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi             

01 02 00  rifiuti derivanti dal trattamento di minerali                 

01 02 01  rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi     

01 02 02    rifiuti  derivanti  dal  trattamento  di  minerali  non     

          metalliferi                                                   

01 03 00  rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici   

          di minerali metalliferi                                       

01 03 01  colle                                                         

01 03 02  polveri e rifiuti polverosi                                   

01 03 03  funghi rossi dalla produzione di allumina                     

01 03 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

01 04 00  rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici   

          di minerali non metalliferi                                   

01 04 01  ghiaia e rocce triturate di scarto                            

01 04 02  sabbia e argilla di scarto                                    

01 04 03  polveri e rifiuti polverosi                                   

01 04 04  rifiuti della produzione di potassa e salgemma                

01 04 05  rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali   

01 04 06  rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra              

01 04 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

01 05 00  fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione       

01 05 01  fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio          

01 05 02  fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite            

01 05 03  fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri           

01 05 04  fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci     

01 05 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

02 00 00     RIFIUTI  PROVENIENTI  DA  PRODUZIONE,  TRATTAMENTO  E      

          PREPARAZIONE  DI  ALIMENTI  IN  AGRICOLTURA,   ORTICOLTURA,   

          CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA                                 

02 01 00  rifiuti delle produzioni primarie                             

02 01 01  fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia                    

02 01 02  scarti animali                                                

02 01 03  scarti vegetali                                               

02 01 04  rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)                      

02 01 05  rifiuti agrochimici                                           

02 01 06  feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),    

          effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito       

02 01 07  rifiuti derivanti dalla silvicoltura                          

02 01 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

02 02 00   rifiuti della preparazione e  del  trattamento  di  carne,   

          pesce ed altri alimenti di originale animale                  

02 02 01  fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia                    

02 02 02  scarti animali                                                

02 02 03  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione      

02 02 04  fanghi dal trattamento sul posto di effluenti                 

02 02 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

02 03 00    rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta,     

          vegetali, cereali, oli alimentari, cacao, caffe',  tabacco;   

          della  produzione di conserve alimentari; della lavorazione   

          del tabacco                                                   

02 03 01   fanghi  derivanti  da  operazioni  di  lavaggio,  pulizia,   

          sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti      

02 03 02  rifiuti dall'impiego di conservanti                           

02 03 03  rifiuti da separazione con solventi                           

02 03 04  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione      

02 03 05  fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti              

02 03 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

02 04 00  rifiuti della raffinazione dello zucchero                     

02 04 01   terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle    

          barbabietole                                                  

02 04 02  carbonato di calcio fuori specifica                           

02 04 03  fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti              

02 04 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

02 05 00  rifiuti dell'industria lattiero-casearia                      

02 05 01  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione      

02 05 02  fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti              

02 05 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

02 06 00  rifiuti della pasta e della panificazione                     

02 06 01  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione      

02 06 02  rifiuti dall'impiego di conservanti                           

02 06 03  fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti              

02 06 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

02 07 00    rifiuti  dalla  produzione  di  bevande  alcoliche  ed      

          analcoliche (tranne caffe', te' e cacao)                      

02 07 01  rifiuti da operazioni di lavaggio,  pulizia  e  macinazione   

          della materia prima                                           

02 07 02  rifiuti della distillazione di bevande alcoliche              

02 07 03  rifiuti da trattamenti chimici                                

02 07 04  scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione      

02 07 05  fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti              

02 07 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

03 00 00   RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI    

          CARTA, POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI                      

03 01 00  rifiuti della lavorazione del legno e della  produzione  di   

          pannelli e mobili                                             

03 01 01  scarti di corteccia e sughero                                 

03 01 02  segatura                                                      

03 01 03    scarti  di  rasatura,  taglio,  impiallacciatura, legno     

          deteriorato                                                   

03 01 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

03 02 00  rifiuti dei trattamenti conservativi del legno                

03 02 01    prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legno     

          contenenti composti organici non alogenati                    

03 02 02    prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legno     

          contenenti composti organici clorurati                        

03 02 03    prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legno     

          contenenti composti organo-metallici                          

03 02 04    prodotti  per  i  trattamenti  conservativi  del  legno     

          contenenti composti inorganici                                

03 03 00   rifiuti della produzione e  della  lavorazione  di  carta,   

          polpa e cartone                                               

03 03 01  corteccia                                                     

03 03 02  fecce e fanghi (recupero dei bagni di mecerazione)            

03 03 03  fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e   

          cloro                                                         

03 03 04  fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca              

03 05 05    fanghi  derivanti  da processi di deinchiostrazione nel     

          riciclaggio della carta                                       

03 03 06  fibra e fanghi di carta                                       

03 03 07  scarti del riciclaggio della carta e del cartone              

03 03 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

04 00 00  RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE                  

04 01 00  rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle          

04 01 01  carniccio e frammenti di calce                                

04 01 02  rifiuti di calcinazione                                       

04 01 03   bagni di sgrassatura esauriti  contenenti  solventi  senza   

          fase liquida                                                  

04 01 04  liquido di concia contenente cromo                            

04 01 05  liquido di concia non contenente cromo                        

04 01 06  fanghi contenenti cromo                                       

04 01 07  fanghi non contenenti cromo                                   

04 01 08    cuoio  conciato,  scarti,  cascami, ritagli, polveri di     

          lucidatura contenenti cromo                                   

04 01 09   cascami e  ritagli  da  operazioni  di  confezionamento  e   

          finitura                                                      

04 01 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

04 02 00  rifiuti dell'industria tessile                                

04 02 01   rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose    

          naturali, principalmente di origine vegetale                  

04 02 02  rifiuti da fibre tessili grezze principalmente  di  origine   

          animale                                                       

04 02 03  rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali    

          o sintetiche                                                  

04 02 04  rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della  filatura   

          e della tessitura                                             

04 02 05  rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine   

          vegetale                                                      

04 02 06  rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine   

          animale                                                       

04 02 07     rifiuti  da  fibre  tessili  lavorate  principalmente      

          artificiali o sintetiche                                      

04 02 08  rifiuti da fibre tessili lavorate miste                       

04 02 09    rifiuti  da  materiali  compositi  (fibre   impregnate,     

          elastomeri, plastomeri)                                       

04 02 10   materiale organico proveniente da prodotti naturali (es.     

          grasso, cera)                                                 

04 02 11   rifiuti contenenti composti  alogenati  da  operazioni  di   

          confezionamento e finitura                                    

04 02 12  rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di    

          confezionamento e finitura                                    

04 02 13  tinture e pigmenti                                            

04 02 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

05 00 00  RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO  PURIFICAZIONE  DEL   

          GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE             

05 01 00  residui oleosi e rifiuti solidi                               

05 01 01  fanghi da trattamento sul posto degli effluenti               

05 01 02  fanghi da processi di dissalazione                            

05 01 03  morchie e fondi di serbatoi                                   

05 01 04  fanghi acidi da processi di alchilazione                      

05 01 05  perdite di olio                                               

05 01 06    fanghi  da  impianti,  apparecchiature  e operazioni di     

          manutenzione                                                  

05 01 07  catrami acidi                                                 

05 01 08  altri catrami                                                 

05 01 09  rifiuti non specificati altrimenti                            

05 02 00  residui non oleosi e rifiuti solidi                           

05 02 01  fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie             

05 02 02  rifiuti da torri di raffreddamento                            

05 02 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

05 03 00  catalizzatori esauriti                                        

05 03 01  catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi            

05 03 02  altri catalizzatori esauriti                                  

05 04 00  filtri di argilla esauriti                                    

05 04 01  filtri di argilla esauriti                                    

05 05 00  rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio           

05 05 01  rifiuti contenenti zolfo                                      

05 05 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

05 06 00  rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone                

05 06 01  catrami acidi                                                 

05 06 02  asfalto                                                       

05 06 03  altri catrami                                                 

05 06 04  rifiuti da torri di raffreddamento                            

05 06 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

05 07 00  rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale        

05 07 01  fanghi contenenti mercurio                                    

05 07 02  rifiuti contenenti zolfo                                      

05 07 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

05 08 00  rifiuti dalla rigenerazione dell'olio                         

05 08 01  filtri di argilla esauriti                                    

05 08 02  catrami acidi                                                 

05 08 03  altri catrami                                                 

05 08 04  rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio         

05 08 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

06 00 00  RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI                        

06 01 00  soluzioni acide di scarto                                     

06 01 01  acido solforoso e solforico                                   

06 01 02  acido cloridrico                                              

06 01 03  acido fluoridrico                                             

06 01 04  acido fosforoso e fosforico                                   

06 01 05  acido nitroso e nitrico                                       

06 01 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

06 02 00  soluzioni alcaline                                            

06 02 01  idrossido di calcio                                           

06 02 02  soda (idrossido di sodio)                                     

06 02 03  ammoniaca                                                     

06 02 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

06 03 00  sali e loro soluzioni                                         

06 03 01  carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03)                        

06 03 02  soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri        

06 03 03  sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri             

06 03 04    soluzioni  saline contenenti cloruri, fluoruri   ed altri   

          alogenuri                                                     

06 03 05   sali solidi contenenti cloruri,  fluoruri  ed  altri  sali   

          solidi di alogenati                                           

06 03 06  soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati   

06 03 07  fosfati e sali solidi collegati                               

06 03 08  soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati      

06 03 09  sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)                 

06 03 10  sali solidi contenenti ammonio                                

06 03 11  sali e soluzioni contenenti cianuri                           

06 03 12  sali e soluzioni contenenti composti organici                 

06 03 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

06 04 00  rifiuti contenenti metalli                                    

06 04 01  ossidi metallici                                              

06 04 02  sali metallici (tranne 06 03 00)                              

06 04 03  rifiuti contenenti arsenico                                   

06 04 04  rifiuti contenenti mercurio                                   

06 04 05  rifiuti contenenti altri metalli pesanti                      

06 04 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

06 05 00  fanghi da trattamento sul posto degli effluenti               

06 05 01  fanghi da trattamento sul posto degli effluenti               

06 06 00    rifiuti  da  processi chimici dello zolfo (produzione e     

          trasformazione) e da processi di desolforazione               

06 06 01  rifiuti contenenti zolfo                                      

06 06 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

06 07 00  rifiuti da processi chimici degli alogeni                     

06 07 01  rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici          

06 07 02  carbone attivo dalla produzione di cloro                      

06 07 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

06 08 00   rifiuti dalla produzione di  silicio  e  di derivati del     

          silicio                                                       

06 08 01    rifiuti  dalla  produzione di silicio e di derivati del     

          silicio                                                       

06 09 00  rifiuti da processi chimici del fosforo                       

06 09 01  fosfogesso                                                    

06 09 02  scorie contenenti fosforo                                     

06 09 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

06 10 00   rifiuti da processi chimici  dell'azoto e  produzione di     

          fertilizzanti                                                 

06 10 01    rifiuti  da processi chimici dell'azoto e produzione di     

          fertilizzanti                                                 

06 11 00    rifiuti  dalla  produzione  di  pigmenti  inorganici ed     

          opacificanti                                                  

06 11 01  gesso dalla produzione di biossido di titanio                 

06 11 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

06 12 00  rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori   

06 12 01  catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi            

06 12 02  altri catalizzatori esauriti                                  

06 13 00  rifiuti da altri processi chimici inorganici                  

06 13 01    pesticidi,  biocidi ed agenti conservativi del   legno di   

          natura inorganica                                             

06 13 02  carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)                     

06 13 03  nerofumo di gas                                               

06 13 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

07 00 00  RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI                          

07 01 00   rifiuti da  produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso   

          (PFFU) di prodotti chimici organici di base                   

07 01 01  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri                  

07 01 02  fanghi da trattamento sul posto  degli effluenti              

07 01 03  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque   

          madri                                                         

07 01 04    altri solventi organici, soluzioni di lavaggio   ed acque   

          madri                                                         

07 01 05  catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi            

07 01 06  altri catalizzatori esauriti                                  

07 01 07  fondi di distillazione e residui di reazione alogenati        

07 01 08  altri fondi di distillazione e residui di reazione            

07 01 09  residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da    

          composti organici alogenati                                   

07 01 10  altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti            

07 01 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

07 02 00   rifiuti da PFFU di plastiche,  gomme  sintetiche  e  fibre   

          artificiali                                                   

07 02 01  soluzioni di lavaggio e acque madri                           

07 02 02  fanghi da trattamento sul posto  degli effluenti              

07 02 03  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque   

          madri                                                         

07 02 04    altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque     

          madri                                                         

07 02 05  catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi            

07 02 06  altri catalizzatori esauriti                                  

07 02 07  fondi di distillazione e residui di reazione alogenati        

07 02 08  altri fondi di distillazione e residui di reazione            

07 02 09  residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati  da   

          composti organici alogenati                                   

07 02 10  altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti             

07 02 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

07 03 00  rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 06   

          11 00)                                                        

07 03 01  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri                  

07 03 02  fanghi da trattamento sul posto  di effluenti                 

07 03 03  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque   

          madri                                                         

07 03 04  altri solventi organici, soluzioni  di  lavaggio  ed  acque   

          madri                                                         

07 03 05  catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi            

07 03 06  altri catalizzatori esauriti                                  

07 03 07  fondi di distillazione e residui di reazione alogenati        

07 03 08  altri fondi di distillazione e residui di reazione            

07 03 09  residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da    

          composti organici alogenati                                   

07 03 10  altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti             

07 03 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

07 04 00  rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)       

07 04 01  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri                  

07 04 02  fanghi da trattamento sul posto di effluenti                  

07 04 03  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque   

          madri                                                         

07 04 04  altri solventi organici, soluzioni  di  lavaggio  ed  acque   

          madri                                                         

07 04 05  catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi            

07 04 06  altri catalizzatori esauriti                                  

07 04 07  fondi di distillazione e residui di reazione alogenati        

07 04 08  altri fondi di distillazione e residui di reazione            

07 04 09  residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da    

          composti organici alogenati                                   

07 04 10  altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti             

07 04 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

07 05 00  rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici                      

07 05 01  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri                  

07 05 02  fanghi da trattamento sul posto di effluenti                  

07 05 03  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque   

          madri                                                         

07 05 04  altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed   

          acque madri                                                   

07 05 05  catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi            

07 05 06  altri catalizzatori esauriti                                  

07 05 07  fondi di distillazione e residui di reazione alogenati        

07 05 08  altri fondi di distillazione e residui di reazione            

07 05 09  residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati  da   

          composti organici alogenati                                   

07 05 10  altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti             

07 05 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

07 06 00    rifiuti  da  PFFU  di cere, grassi, saponi, detergenti,     

          disinfettanti e cosmetici                                     

07 06 01  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri                  

07 06 02  fanghi da trattamento sul posto di effluenti                  

07 06 03  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque   

          madri                                                         

07 06 04  altri solventi organici, soluzioni  di  lavaggio  ed  acque   

          madri                                                         

07 06 05  catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi            

07 06 06  altri catalizzatori esauriti                                  

07 06 07  fondi di distillazione e residui di reazione alogenati        

07 06 08  altri fondi di distillazione e residui di reazione            

07 06 09  residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da    

          composti organici alogenati                                   

07 06 10  altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti             

07 06 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

07 07 00  rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine  e  prodotti   

          chimici non specificati altrimenti                            

07 07 01  soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri                  

07 07 02  fanghi da trattamento sul posto di effluenti                  

07 07 03  solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque   

          madri                                                         

07 07 04    altri solventi organici, soluzioni di lavaggio   ed acque   

          madri                                                         

07 07 05  catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi            

07 07 06  altri catalizzatori esauriti                                  

07 07 07  fondi di distillazione e residui di reazione alogenati        

07 07 08  altri fondi di distillazione e residui di reazione            

07 07 09  residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati  da   

          composti organici alogenati                                   

07 07 10  altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti             

07 07 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

08 00 00    RIFIUTI  DA  PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA  ED  USO   

          (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI),   

          SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA                            

08 01 00  rifiuti da PFFU di pitture e vernici                          

08 01 01  pitture e vernici di scarto  contenenti  solventi  organici   

          alogenati                                                     

08 01 02   pitture e vernici di scarto contenenti solventi   organici   

          non alogenati                                                 

08 01 03  pitture e vernici di scarto a base acquosa                    

08 01 04  pitture in polvere                                            

08 01 05  pitture e vernici indurite                                    

08 01 06    fanghi  derivanti  da  operazioni  di   scrostatura   e     

          sverniciatura contenenti solventi alogenati                   

08 01 07    fanghi  provenienti  da  operazioni  di  scrostatura  e     

          sverniciatura non contenenti solventi alogenati               

08 01 08  fanghi di pitture o vernici a base acquosa                    

08 01 09  rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01  05  e   

          08 01 06)                                                     

08 01 10  sospensioni acquose contenenti pitture o vernici              

08 01 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

08 02 00   rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali     

          ceramici)                                                     

08 02 01  polveri di scarto di rivestimento                             

08 02 02  fanghi acquosi contenenti materiali ceramici                  

08 02 03  sospensioni acquose contenenti materiali ceramici             

08 02 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

08 03 00  rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa                      

08 03 01  inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati            

08 03 02  inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati        

08 03 03  inchiostri di scarto a base acquosa                           

08 03 04  inchiostro essiccato                                          

08 03 05  fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati            

08 03 06  fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati        

08 03 07  fanghi acquosi contenenti inchiostro                          

08 03 08  soluzioni acquose contenenti inchiostro                       

08 03 09  toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)              

08 03 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

08 04 00   rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi  prodotti   

          impermeabilizzanti)                                           

08 04 01   adesivi  e  sigillanti    di  scarto  contenenti  solventi   

          alogenati                                                     

08 04 02    adesivi  e sigillanti di scarto non contenenti   solventi   

          alogenati                                                     

08 04 03  adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa                 

08 04 04  adesivi e sigillanti induriti                                 

08 04 05    fanghi  di  adesivi  e  sigillanti  contenenti   solventi   

          alogenati                                                     

08 04 06    fanghi  di adesivi e sigillanti non contenenti   solventi   

          alogenati                                                     

08 04 07  fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa                 

08 04 08  soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti             

08 04 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

09 00 00  RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA                            

09 01 00  rifiuti dell'industria fotografica                            

09 01 01  soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa              

09 01 02  soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa        

09 01 03  soluzioni di sviluppo a base solvente                         

09 01 04  soluzioni di fissaggio                                        

09 01 05  soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore             

09 01 06  rifiuti contenenti argento dal  trattamento  sul  posto  di   

          rifiuti fotografici                                           

09 01 07    carta  e  pellicole per fotografia contenenti  argento  o   

          composti dell'argento                                         

09 01 08  carta e pellicole per fotografia non contenenti  argento  o   

          composti dell'argento                                         

09 01 09  macchine fotografiche usa e getta con batterie                

09 01 10  macchine fotografiche usa e getta senza batterie              

09 01 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

10 00 00  RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI            

10 01 00    rifiuti  di centrali termiche ed altri impianti   termici   

          (eccetto 19 00 00)                                            

10 01 01  ceneri pesanti                                                

10 01 02  ceneri leggere                                                

10 01 03  ceneri leggere e torba                                        

10 01 04  ceneri leggere di olio                                        

10 01 05   rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei    

          processi di desolforazione dei fumi                           

10 01 06  altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi       

10 01 07  fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei  processi   

          di desolforazione dei fumi                                    

10 01 08  altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi               

10 01 09  acido solforico                                               

10 01 10  catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione    

10 01 11  fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia               

10 01 12  rivestimenti e refrattari inutilizzabili                      

10 01 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

10 02 00  rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio               

10 02 01  rifiuti della trasformazione delle scorie                     

10 02 02  scorie non trasformate                                        

10 02 03  rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi             

10 02 04  fanghi derivanti dal trattamento dei fumi                     

10 02 05  altri fanghi                                                  

10 02 06  rivestimenti e refrattari inutilizzabili                      

10 02 99  altri rifiuti non specificati altrimenti                      

10 03 00  rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio              

10 03 01    catrami  ed  altri  rifiuti  contenenti  carbone  dalla     

          produzione degli anodi                                        

10 03 02  frammenti di anodi                                            

10 03 03  scorie                                                        

10 03 04  scorie bianche e incrostazioni di prima fusione               

10 03 05  polvere di allumina                                           

10 03 06    suole  di  carbone  usate  e  materiali  incombustibili     

          dell'elettrolisi                                              

10 03 07  rivestimenti di carbone usati                                 

10 03 08  scorie saline di seconda fusione                              

10 03 09  scorie nere di seconda fusione                                

10 03 10  rifiuti dal trattamento di scorie saline                      

10 03 11  polveri di gas effluenti da camino                            

10 03 12    altri  polveri  e  particolato  (inclusa  la polvere di     

          macinazione)                                                  

10 03 13  rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi             

10 03 14  fanghi derivanti dal trattamento dei fumi                     

10 03 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

10 04 00  rifiuti della metallurgia termica del piombo                  

10 04 01  scorie (di prima e seconda fusione)                           

10 04 02  incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)               

10 04 03  arsenato di calcio                                            

10 04 04  polveri di gas effluenti da camino                            

10 04 05  altri polveri e particolato                                   

10 04 06  rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi                 

10 04 07  fanghi derivanti dal trattamento fumi                         

10 04 08  rivestimenti e refrattari inutilizzabili                      

10 04 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

10 05 00  rifiuti della metallurgia termica dello zinco                 

10 05 01  scorie (di prima e seconda fusione)                           

10 05 02  incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)               

10 05 03  polveri di gas effluenti da camino                            

10 05 04  altri polveri e particolato                                   

10 05 05  rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi                 

10 05 06  fanghi derivanti dal trattamento fumi                         

10 05 07  rivestimenti e refrattari inutilizzabili                      

10 05 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

10 06 00  rifiuti della metallurgia termica del rame                    

10 06 01  scorie (prima e seconda fusione)                              

10 06 02  incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)               

10 06 03  polveri di gas effluenti da camino                            

10 06 04  altri polveri e particolato                                   

10 06 05  rifiuti della raffinazione elettrolitica                      

10 06 06  rifiuti dei trattamenti a umido dei fumi                      

10 06 07  rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi                      

10 06 08  rivestimenti e refrattari inutilizzabili                      

10 06 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

10 07 00  rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino   

10 07 01  scorie (di prima e seconda fusione)                           

10 07 02  incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)               

10 07 03  rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi                 

10 07 04  altre polveri e particolato                                   

10 07 05  fanghi derivati dal trattamento fumi                          

10 07 06  rivestimenti e refrattari inutilizzabili                      

10 07 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

10 08 00  rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi            

10 08 01  scorie (prima e seconda fusione)                              

10 08 02  incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)               

10 08 03  polveri dai gas effluenti dai camini                          

10 08 04  altri polveri e particolato                                   

10 08 05  rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi                 

10 08 06  fanghi derivanti dal trattamento fumi                         

10 08 07  rivestimenti e refrattari inutilizzabili                      

10 08 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

10 09 00  rifiuti della fusione di materiali ferrosi                    

10 09 01  forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate      

10 09 02  forme contenenti leganti organici utilizzate                  

10 09 03  scorie di fusione                                             

10 09 04  polveri di fornace                                            

10 09 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

10 10 00  rifiuti della fusione di materiali non ferrosi                

10 10 01  forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate      

10 10 02  forme contenenti leganti organici utilizzate                  

10 10 03  scorie di fusione                                             

10 10 04  polveri di fornace                                            

10 10 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

10 11 00    rifiuti della fabbricazione del vetro e  di  prodotti  di   

          vetro                                                         

10 11 01   miscela di preparazione scartata  prima  del  processo  di   

          vetro                                                         

10 11 02  vetro di scarto                                               

10 11 03  materiali di scarto a base di vetro                           

10 11 04  polveri dai gas effluenti da camino                           

10 11 05  altri polveri e particolato                                   

10 11 06  rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi                 

10 11 07  fanghi derivanti dal trattamento fumi                         

10 11 08  rivestimenti e refrattari inutilizzabili                      

10 11 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

10 12 00   rifiuti  della  fabbricazione  di  prodotti  di  ceramica,   

          mattoni, mattonelle e materiali da costruzione                

10 12 01  miscela di preparazione scartata prima del processo termico   

10 12 02  polveri dai gas effluenti da camino                           

10 12 03  altri polveri e particolato                                   

10 12 04  rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi                 

10 12 05  fanghi derivanti dal trattamento fumi                         

10 12 06  stampi inutilizzabili                                         

10 12 07  rivestimenti e refrattari inutilizzabili                      

10 12 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

10 13 00    rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e   gesso e   

          manufatti con questi materiali                                

10 13 01  miscela di preparazione scartata prima del processo termico   

10 13 02  rifiuti della fabbricazione di amianto cemento                

10 13 03  rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in   

          cemento                                                       

10 13 04  rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare     

10 13 05  rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi                 

10 13 06  altri polveri e particolato                                   

10 13 07  fanghi derivanti dal trattamento fumi                         

10 13 08  rivestimenti e refrattari inutilizzabili                      

10 13 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

11 00 00   RIFIUTI  INORGANICI  CONTENENTI  METALLI  PROVENIENTI  DAL   

          TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI;  IDROMETALLURGIA  NON   

          FERROSA                                                       

11 01 00   rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura  di   

          metalli  (ad  esempio,   processi   galvanici,   zincatura,   

          decapaggio,   incisione,   fosfatazione,   sgrassaggio  con   

          alcali)                                                       

11 01 01  soluzioni alcaline da cianuri  contenenti  metalli  pesanti   

          tranne cromo                                                  

11 01 02    soluzioni  alcaline  da  cianuri non contenenti   metalli   

          pesanti                                                       

11 01 03  rifiuti contenenti cromo da non cianuri                       

11 01 04  rifiuti non contenenti cromo e cianuri                        

11 01 05  soluzioni acide di decapaggio                                 

11 01 06  acidi non specificati altrimenti                              

11 01 07  alcali non specificati altrimenti                             

11 01 08  fanghi di fosfatazione                                        

11 02 00  rifiuti e fanghi da processi  idrometallurgici  di  metalli   

          non ferrosi                                                   

11 02 01  rifiuti da processi idrometallurgici dei rame                 

11 02 02  rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco ( compresi   

          jarosite, goethite)                                           

11 02 03    rifiuti  della  produzione  di   anodi   per     processi   

          elettrolitici acquosi                                         

11 02 04  fanghi non specificati altrimenti                             

11 03 00  rifiuti e fanghi da processi di tempra                        

11 03 01  rifiuti contenenti cianuri                                    

11 03 02  altri rifiuti                                                 

11 04 00  altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati   

          altrimenti                                                    

11 04 01  altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati   

          altrimenti                                                    

12 00 00    RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO  SUPERFICIALE  DI   

          METALLI E PLASTICA                                            

12 01 00  rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura,  stampaggio,   

          trafilatura,  smussamento, perforazione, taglio, troncatura   

          e limatura)                                                   

12 01 01  limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi                

12 01 02  altre particelle di metalli ferrosi                           

12 01 03  limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi            

12 01 04  altre particelle di metalli non ferrosi                       

12 01 05  particelle di plastica                                        

12 01 06    oli  esauriti  per  macchinari  contenenti  alogeni  (non   

          emulsionati)                                                  

12 01 07    oli esauriti per macchinari non contenenti  alogeni  (non   

          emulsionati)                                                  

12 01 08  emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni           

12 01 09  emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni       

12 01 10  oli sintetici per macchinari                                  

12 01 11  fanghi di lavorazione                                         

12 01 12  grassi e cere esauriti                                        

12 01 13  rifiuti di saldatura                                          

12 01 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

12 02 00  rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura,   

          frantumazione, rettificazione, lappatura, lucidatura)         

12 02 01  polvere per sabbiatura esausta                                

12 02 02  fanghi da rettifica, affilatura e lappatura                   

12 02 03  fanghi di lucidatura                                          

12 02 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

12 03 00   rifiuti di processi  di  sgrassatura  ad  acqua  e  vapore   

          (tranne 11 00 00)                                             

12 03 01  soluzioni acquose di lavaggio                                 

12 03 02  rifiuti di sgrassatura a vapore                               

13 00 00  OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00  E 12 00   

          00)                                                           

13 01 00  oli esauriti da circuiti idraulici e freni                    

13 01 01  oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT               

13 01 02  altri oli per circuiti (non emulsioni) contenenti  composti   

          organici clorurati                                            

13 01 03    altri  oli  per circuiti (non emulsioni)  non  contenenti   

          composti organici clorurati                                   

13 01 04  emulsioni contenenti composti organici clorurati              

13 01 05  emulsioni non contenenti composti organici clorurati          

13 01 06   oli per circuiti idraulici a  formulazione  esclusivamente   

          minerale                                                      

13 01 07  altri oli per circuiti idraulici                              

13 01 08  oli per freni                                                 

13 02 00  oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi            

13 02 01    oli  esauriti  da  motore,  trasmissioni  ed   ingranaggi   

          contenenti composti organici clorurati                        

13 02 02    oli  esauriti da motori, trasmissioni ed  ingranaggi  non   

          contenenti composti organici clorurati                        

13 02 03  altri oli da motori, trasmissioni ed ingranaggi               

13 03 00  oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed  altri   

          liquidi                                                       

13 03 01  oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti  ed altri   

          liquidi contenenti PCB e PCT                                  

13 03 02  altri oli isolanti e di trasmissione  di  calore  ed  altri   

          liquidi contenenti composti organici clorurati                

13 03 03   oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri  liquidi   

          non contenenti composti organici clorurati                    

13 03 04    oli  isolanti  e  termoconduttori  ed  altri  liquidi   a   

          formulazione sintetica                                        

13 03 05  oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale        

13 04 00  oli di cala                                                   

13 04 01  oli di cala da navigazione interna                            

13 04 02  oli di cala derivanti dalle fognature dei moli                

13 04 03  oli di cala da altre navigazioni                              

13 05 00  prodotti di separazione olio/acqua                            

13 05 01  solidi di separazione olio/acqua                              

13 05 02  fanghi di separazione olio/acqua                              

13 05 03  fanghi da collettori                                          

13 05 04  fanghi o emulsioni da dissalatori                             

13 05 05  altre emulsioni                                               

13 06 00  altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti               

13 06 01  altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti               

14 00 00    RIFIUTI  DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME   SOLVENTI   

          TRANNE 07 00 00 e 08 00 00)                                   

14 01 00   rifiuti  di  sgrassaggio  di  metalli  e  manutenzione  di   

          apparecchiatura                                               

14 01 01  clorofluorocarburi (CFC)                                      

14 01 02  altri solventi alogenati e miscele solventi                   

14 01 03  altri solventi e miscele solventi                             

14 01 04  miscele acquose contenenti solventi alogenati                 

14 01 05  miscele acquose non contenenti solventi alogenati             

14 01 06  fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati         

14 01 07  fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati     

14 02 00  rifiuti dalla pulizia di tessuti                              

14 02 01  solventi alogenati e miscele di solventi                      

14 02 02    miscele  di  solventi o liquidi organici  non  contenenti   

          solventi alogenati                                            

14 02 03  fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati         

14 02 04  fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi             

14 03 00  rifiuti dell'industria elettronica                            

14 03 01  clorofluorocarburi (CFC)                                      

14 03 02  altri solventi alogenati                                      

14 03 03    solventi  o miscele di solventi non contenenti   solventi   

          alogenati                                                     

14 03 04  fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati         

14 03 05  fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi             

14 04 00  rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol      

14 04 01  clorofluorocarburi (CFC)                                      

14 04 02  altri solventi alogenati e miscele di solventi                

14 04 03  altri solventi o miscele di solventi                          

14 04 04  fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati         

14 04 05  fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi             

14 05 00  rifiuti da recupero di solventi  e  refrigeranti  (fondi  d   

          distillazione)                                                

14 05 01  clorofluorocarburi (CFC)                                      

14 05 02  altri solventi alogenati e miscele di solventi                

14 05 03  altri solventi e miscele di solventi                          

14 05 04  fanghi contenenti solventi alogenati                          

14 05 05  fanghi contenenti altri solventi                              

15 00 00   IMBALLAGGI,  ASSORBENTI;  STRACCI,  MATERIALI  FILTRANTI E   

          INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)             

15 01 00  imballaggi                                                    

15 01 01  carta e cartone                                               

15 01 02  imballaggi in plastica                                        

15 01 03  imballaggi in legno                                           

15 01 04  imballaggi in metallo                                         

15 01 05  imballaggi compositi                                          

15 01 06  imballaggi in piu' materiali                                  

15 02 00    assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci,    indumenti   

          protettivi                                                    

15 02 01    assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci,    indumenti   

          protettivi                                                    

16 00 00  RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO               

16 01 00  veicoli fuori uso                                             

16 01 01    catalizzatori contenenti metalli preziosi  sostituiti  in   

          veicoli                                                       

16 01 02  altri catalizzatori sostituiti in veicoli                     

16 01 03  pneumatici usati                                              

16 01 04  veicoli inutilizzabili                                        

16 01 05  parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli          

16 01 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

16 02 00  apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso          

16 02 01  trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT             

16 02 02    altro  materiale  elettronico  fuori  uso  (per  esempio:   

          circuiti stampati)                                            

16 02 03  apparecchiature contenenti clorofluorocarburi                 

16 02 04  apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre         

16 02 05  altre apparecchiature fuori uso                               

16 02 06  rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto    

16 02 07    rifiuti  derivanti  dall'industria per la produzione di     

          convertitori in plastica                                      

16 02 08  rifiuti della demolizione dei veicoli                         

16 03 00  prodotti fuori specifica                                      

16 03 01  prodotti fuori specifica inorganici                           

16 03 02  prodotti fuori specifica organici                             

16 04 00  rifiuti esplosivi di scarto                                   

16 04 01  munizioni di scarto                                           

16 04 02  fuochi artificiali di scarto                                  

16 04 03  altri rifiuti esplosivi di scarto                             

16 05 00  gas e sostanze chimiche in contenitori                        

16 05 01   gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione,     

          contenitori  LPG  e  contenitori  per  aerosol  industriali   

          (compresi gli halon)                                          

16 05 02   altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es.    

          sostanze   chimiche   di   laboratorio   non    specificate   

          altrimenti, polveri estinguenti                               

16 05 03    altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es.     

          sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti   

16 06 00  batterie ed accumulatori                                      

16 06 01  accumulatori al piombo                                        

16 06 02  accumulatori al nichel-cadmio                                 

16 06 03  pile a secco al mercurio                                      

16 06 04  pile alcaline                                                 

16 06 05  altre pile ed accumulatori                                    

16 06 06  elettroliti da pile e accumulatori                            

16 07 00    rifiuti  della  pulizia  di  serbatoi  per  trasporto  e    

          stoccaggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)                       

16 07 01    rifiuti  della  pulizia  di cisterne di navi contenenti     

          prodotti chimici                                              

16 07 02  rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli      

16 07 03  rifiuti della pulizia di vagoni  cisterne  ed  autocisterne   

          contenenti oli                                                

16 07 04   rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne     

          contenenti prodotti chimici                                   

16 07 05  rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio  contenenti   

          prodotti chimici                                              

16 07 06  rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti    

          oli                                                           

16 07 07  rifiuti solidi della pulizia di stive di navi                 

16 07 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

17 00 00    RIFIUTI  DI  COSTRUZIONI  E  DEMOLIZIONI  (COMPRESA  LA     

          COSTRUZIONE DI STRADE)                                        

17 01 00    cemento,  mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in     

          gesso                                                         

17 01 01  cemento                                                       

17 01 02  mattoni                                                       

17 01 03  mattonelle e ceramica                                         

17 01 04  materiali da costruzione a base di gesso                      

17 01 05  materiali da costruzione a base di amianto                    

17 02 00  legno, vetro e plastica                                       

17 02 01  legno                                                         

17 02 02  vetro                                                         

17 02 03  plastica                                                      

17 03 00  asfalto, catrame e prodotti catramosi                         

17 03 01  asfalto contenente catrame                                    

17 03 02  asfalto (non contenente catrame)                              

17 03 03  catrame e prodotti catramosi                                  

17 04 00  metalli (incluse le loro leghe)                               

17 04 01  rame, bronzo, ottone                                          

17 04 02  alluminio                                                     

17 04 03  piombo                                                        

17 04 04  zinco                                                         

17 04 05  ferro e acciaio                                               

17 04 06  stagno                                                        

17 04 07  metalli misti                                                 

17 04 08  cavi                                                          

17 05 00  terra e materiali di dragaggio                                

17 05 01  terra e rocce                                                 

17 05 02  terra di dragaggio                                            

17 06 00  materiale isolante                                            

17 06 01  materiali isolanti contenenti amianto                         

17 06 02  altri materiali isolanti                                      

17 07 00  rifiuti misti di costruzioni e demolizioni                    

17 07 01  rifiuti misti di costruzioni e demolizioni                    

18 00 00   RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI    

          DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON  DERIVINO  DIRETTAMENTE   

          DA LUOGHI DI CURA)                                            

18 01 00    rifiuti  da  maternita',  diagnosi  e prevenzione delle     

          malattie negli uomini                                         

18 01 01  oggetti da taglio (bisturi, rasoi)                            

18 01 02  parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il  plasma   

          e le sostanze per la conservazione del sangue                 

18 01 03    altri  rifiuti  la  cui raccolta e smaltimento richiede     

          precauzioni particolari in funzione  della  prevenzione  di   

          infezioni                                                     

18 01 04    rifiuti  la  cui  raccolta  e  smaltimento non richiede     

          precauzioni particolari in funzione  della  prevenzione  di   

          infezioni  (es.  abbigliamento,  contenitori  ed  indumenti   

          monouso)                                                      

18 01 05  sostanze chimiche e medicinali di scarto                      

18 02 00  rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e  prevenzione   

          delle malattie negli animali                                  

18 02 01  oggetti da taglio (bisturi, rasoi)                            

18 02 02    altri  rifiuti  la  cui raccolta e smaltimento richiede     

          precauzioni particolari in funzione  della  prevenzione  di   

          infezioni                                                     

18 02 03    rifiuti  la  cui  raccolta  e  smaltimento non richiede     

          precauzioni particolari in funzione  della  prevenzione  di   

          infezioni                                                     

18 02 04  sostanze chimiche di scarto                                   

19 00 00    RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI     

          TRATTAMENTO ACQUE REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA    

19 01 00  rifiuti da incenerimento o pirolisi di  rifiuti  urbani  ed   

          assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni           

19 01 01  ceneri pesanti e scorie                                       

19 01 02  materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti               

19 01 03  ceneri leggere                                                

19 01 04  polveri di caldaia                                            

19 01 05    residui  di  filtrazione  prodotti  dagli  impianti  di     

          trattamento dei fumi                                          

19 01 06  acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue    

19 01 07  rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi                 

19 01 08  rifiuti di pirolisi                                           

19 01 09  catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli   

          Nox                                                           

19 01 10  carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi              

19 01 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

19 02 00  rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti    

          industriali (ad  esempio  decromatazione,  decianizzazione,   

          neutralizzazione)                                             

19 02 01    fanghi  di  idrossidi  di  metalli  ed  altri fanghi da     

          trattamento di precipitazione dei metalli                     

19 02 02  miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale                   

19 03 00  rifiuti stabilizzati/solidificati                             

19 03 01  rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici       

19 03 02  rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici        

19 03 03  rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici                

19 04 00  rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione               

19 04 01  rifiuti vetrificati                                           

19 04 02  ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi       

19 04 03  fase solida non vetrificata                                   

19 04 04  rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati           

19 05 00  rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi            

19 05 01  frazione non composta di rifiuti urbani e simili              

19 05 02  frazione non composta di rifiuti animali e vegetali           

19 05 03  composti fuori specifica                                      

19 05 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

19 06 00  rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti                

19 06 01  fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili   

19 06 02   fanghi da trattamento  anaerobico  di  rifiuti  animali  e   

          vegetali                                                      

19 06 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

19 07 00  percolato di discarica                                        

19 07 01  percolato di discariche                                       

19 08 00   rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non    

          specificati altrimenti                                        

19 08 01  mondiglia                                                     

19 08 02  rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)                 

19 08 03  grassi ed oli da separatori olio/acqua                        

19 08 04  fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali         

19 08 05  fanghi dal trattamento delle acque reflue urbane              

19 08 06  resine di scambio ionico sature od esauste                    

19 08 07  soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a  scambio   

          ionico                                                        

19 08 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

19 09 00   rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per    

          uso commerciale                                               

19 09 01  rifiuti di filtrazioni primarie e screenings                  

19 09 02  fanghi di impianti di chiarificazione delle acque             

19 09 03  fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque            

19 09 04  carbone attivo esaurito                                       

19 09 05  resine di scambio ionico sature od esauste                    

19 09 06  soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a  scambio   

          ionico                                                        

19 09 99  rifiuti non specificati altrimenti                            

20 00 00    RIFIUTI  SOLIDI  URBANI  ED  ASSIMILABILI DA COMMERCIO,     

          INDUSTRIA ED ISTITUZIONI INCLUSI I RIFIUTI  DELLA  RACCOLTA   

          DIFFERENZIATA                                                 

20 01 00  raccolta differenziata                                        

20 01 01  carta e cartone                                               

20 01 02  vetro                                                         

20 01 03  plastica (piccole dimensioni)                                 

20 01 04  altri tipi di plastica                                        

20 01 05  metallo (piccole dimensioni, es. lattine)                     

20 01 06  altri tipi di metallo                                         

20 01 07  legno                                                         

20 01 08  rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio   

          (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)   

20 01 09  oli e grassi                                                  

20 01 10  abiti                                                         

20 01 11  prodotti tessili                                              

20 01 12  vernici, inchiostri, adesivi                                  

20 01 13  solventi                                                      

20 01 14  acidi                                                         

20 01 15  rifiuti alcalini                                              

20 01 16  detergenti                                                    

20 01 17  prodotti fotochimici                                          

20 01 18  medicinali                                                    

20 01 19  pesticidi                                                     

20 01 20  batterie e pile                                               

20 01 21  tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio        

20 01 22  aerosol                                                       

20 01 23  apparecchiature contenenti clorofluorocarburi                 

20 01 24  apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)            

20 02 00  rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti   

          da cimiteri)                                                  

20 02 01  rifiuti compostabili                                          

20 02 02  terreno e rocce                                               

20 02 03  altri rifiuti non compostabili                                

20 03 00  altri rifiuti urbani                                          

20 03 01  rifiuti urbani misti                                          

20 03 02  rifiuti di mercati                                            

20 03 03  residui di pulizia delle strade                               

20 03 04  fanghi di serbatoi settici                                    

20 03 05  veicoli fuori uso