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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 115
GU200495
Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare
l'art. 43, recante la delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29 giugno 1992 relativa
alla sicurezza generale dei prodotti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 marzo 1995;
Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche
dell'Unione europea e del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e della sanità;
Emana il seguente decreto legislativo:
1. Obiettivi e ambito di applicazione. -- 1. Le disposizioni
del presente decreto sono intese a garantire che i prodotti
immessi sul mercato siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano laddove
non esistono, nella normativa vigente, disposizioni specifiche
sulla sicurezza dei prodotti; in particolare:
a) se una normativa specifica disciplina gli obblighi di
sicurezza di un prodotto, gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano
a tale prodotto;
b) se una normativa specifica disciplina solo taluni
requisiti di sicurezza o categoria di rischio di un prodotto, le
disposizioni del presente decreto si applicano solo per gli
aspetti non disciplinati.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
prodotti di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
2. Definizioni. -- 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) prodotto: il prodotto nuovo, di seconda mano o rimesso a
nuovo destinato al consumatore o suscettibile di essere
utilizzato dal consumatore, ceduto a titolo oneroso o a titolo
gratuito nell'ambito di un'attività commerciale; tuttavia le
disposizioni del presente decreto non si applicano al prodotto
di seconda mano ceduto come pezzo d'antiquariato o come prodotto
da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione,
purché il cedente ne informi per iscritto il cessionario;
b) prodotto sicuro: il prodotto che, in condizioni di uso
normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non
presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi
compatibili con l'impiego del prodotto o considerati accettabili
nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e
della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, dei
seguenti elementi:
1) caratteristiche del prodotto, in particolare
composizione, imballaggio, modalità di assemblaggio e di
manutenzione;
2) effetto del prodotto su altri prodotti, quando è
ragionevolmente prevedibile il loro uso congiunto;
3) presentazione del prodotto, etichettatura, eventuali
istruzioni per l'uso, eliminazione nonché qualsiasi altra
indicazione o informazione fornita dal produttore;
4) categorie di consumatori che si trovano in condizioni
di maggiore rischio nell'utilizzazione del prodotto, con
particolare riguardo ai minorenni;
c) prodotto pericoloso: il prodotto che non risponde alla
definizione di prodotto sicuro ai sensi della lettera b); la
possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore a
quello della normativa vigente o di procurarsi altri prodotti
che presentano un rischio minore non costituisce un motivo
sufficiente per considerare un prodotto pericoloso ;
d) produttore:
1) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità
europea e qualsiasi altra persona individuabile come tale
mediante l'apposizione sul prodotto del nome, del marchio o di
altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
2) il rappresentante con sede nella Comunità europea,
quando il fabbricante ha sede in un Paese terzo, o, in mancanza,
l'importatore del prodotto;
3) gli altri operatori professionali della catena di
commercializzazione, quando la loro attività può incidere sulle
caratteristiche di sicurezza del prodotto;
e) distributore: l'operatore professionale della catena di
commercializzazione la cui attività non incide sulle
caratteristiche di sicurezza del prodotto.
3. Obblighi del produttore e del distributore. -- 1. Il
produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni
utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti
dall'uso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto,
se non sono immediatamente percettibili senza adeguate
avvertenze.
3. Oltre quanto previsto al comma 2, il produttore deve
adottare misure adeguate in relazione alle caratteristiche del
prodotto per consentire l'individuazione dei pericoli connessi
al suo uso, come la marcatura del prodotto o della partita di
prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione
singolarmente o per lotti, le verifiche mediante campionamento,
l'esame dei reclami presentati e l'informazione dei distributori
in merito ai risultati dei controlli.
4. Il produttore, il quale accerta che un prodotto non è
sicuro deve prendere tutte le iniziative necessarie per
garantire l'immissione e la presenza sul mercato di prodotti
sicuri, ivi compreso, ove necessario e con spese a proprio
carico, il ritiro del prodotto dal mercato; l'esito dei
controlli svolti deve essere comunicato al distributore qualora
siano necessari adempimenti da parte di quest'ultimo ai sensi
del comma 5.
5. Il distributore deve agire con diligenza nell'esercizio
della sua attività per garantire l'immissione sul mercato di
prodotti sicuri; in particolare, è tenuto:
a) a non distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe
dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in
suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto
immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i
rischi derivanti dall'uso del prodotto al produttore, alle
autorità competenti e collaborando alle azioni intraprese per
evitare tali rischi.
6. Il produttore e il distributore sono tenuti a consentire i
controlli, conformemente alle modalità previste e ad assicurare
agli incaricati la necessaria assistenza per l'esercizio delle
loro funzioni, anche impartendo opportune istruzioni ai propri
dipendenti.
4. Presunzione e valutazione di sicurezza. -- 1. In mancanza di
specifiche disposizioni comunitarie si presume sicuro il
prodotto conforme alla normativa vigente nello Stato membro in
cui il prodotto stesso è commercializzato.
2. In assenza della normativa specifica di cui al comma 1, la
sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali
non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono,
alle specifiche tecniche comunitarie.
3. In assenza delle norme o specifiche tecniche di cui al
comma 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme
nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione,
ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel
settore interessato ovvero a metodologie di controllo innovative
nonché al livello di sicurezza che i consumatori possono
ragionevolmente aspettarsi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le
autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare
l'immissione sul mercato o chiedere il ritiro dal mercato del
prodotto, se questo si rivela comunque pericoloso per la salute
e la sicurezza del consumatore.
5. Procedure di consultazione e coordinamento. -- 1. I
Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
della sanità, del lavoro e della previdenza sociale,
dell'interno, delle finanze e dei trasporti, competenti per i
controlli di cui all'art. 6, provvedono, nell'ambito delle
ordinarie disponibilità di bilancio, alla realizzazione di un
sistema di scambio rapido di informazioni attraverso un adeguato
supporto informativo in conformità alle prescrizioni stabilite
in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la
diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti
dall'art. 6 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi
fra i competenti uffici dei Ministeri di cui al comma 1 da
convocare almeno due volte l'anno presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati
raccolti ed elaborati nell'ambito del sistema comunitario di
informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare
osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della
distribuzione nonché le associazioni di tutela degli interessi
dei consumatori e degli utenti operanti a livello nazionale,
secondo le modalità definite dalla conferenza medesima.
6. Controlli. -- 1. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma
1, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti
immessi sul mercato siano sicuri; l'elenco delle
amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i
relativi aggiornamenti sono comunicati alla Commissione europea
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
su indicazione della amministrazione competente.
2. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al comma 1,
le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, possono anche
avvalersi di laboratori di prova esterni purché accreditati
almeno secondo le norme della serie UNI EN 45000.
3. Le amministrazioni di cui all'art. 5, comma 1, provvedono,
in misura proporzionale alla gravità del rischio, a:
a) disporre, anche dopo che un prodotto sia stato immesso
sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue
caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dell'utilizzo o
del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli
stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i
magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
b) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti
interessate;
c) prelevare campioni di un prodotto o di una linea di
prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la
rispondenza ai criteri di cui all'art. 4, redigendone processo
verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;
d) sottoporre l'immissione del prodotto sul mercato a
condizioni preventive in modo da renderlo sicuro e disporre
l'apposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che
esso può presentare;
e) disporre che le persone che potrebbero essere esposte al
rischio derivante da un prodotto siano avvertite tempestivamente
ed in una forma adeguata, di tale rischio, anche mediante la
pubblicazione di avvisi specifici;
f) vietare, durante il tempo necessario allo svolgimento dei
controlli e comunque per un periodo non superiore a sessanta
giorni, di fornire, proporre di fornire o esporre un prodotto o
un lotto di un prodotto, qualora vi siano indizi precisi e
concordanti di un rischio imminente per la salute e l'incolumità
pubblica; la durata della sospensione deve essere precisata nel
provvedimento;
g) vietare l'immissione sul mercato di un prodotto o di un
lotto di prodotti pericolosi adottando i provvedimenti necessari
a garantire l'osservanza del divieto;
h) disporre, entro un termine perentorio, l'adeguamento del
prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli
obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto, qualora non
vi sia un rischio imminente per la salute e l'incolumità
pubblica;
i) ordinare, a cura del produttore o comunque con spese a
suo carico, il ritiro dal mercato e, ove necessario, la
distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei casi
in cui non sia stato effettuato l'adeguamento richiesto ai sensi
del presente articolo, oppure sia accertata la mancanza di
conformità alle norme che fissano i criteri di sicurezza
indicati all'art. 4, oppure sia accertata, nonostante tale
conformità, la pericolosità del prodotto e sussista un grave ed
immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare,
rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della
prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto a fini
commerciali, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare
alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal
prodotto stesso.
5. Il produttore procede all'adeguamento del prodotto, ove
richiesto, e agevola le operazioni di ritiro, anche mediante
avvisi ovvero comunicazioni ai detentori, ove individuabili.
6. Per armonizzare l'attività di controllo con quella attuata
per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono
disciplinati dalla normativa antincendio, con decreto del
Ministro dell'interno si provvederà, nell'ambito delle dotazioni
organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, al riordino del centro studi ed esperienze
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per l'espletamento
delle attività di normazione, certificazione e controllo dei
prodotti in materia di sicurezza dall'incendio.
7. Il Ministero della sanità, ai fini degli adempimenti
comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e
dal presente decreto, si avvale anche dei propri uffici di
sanità marittima, aerea e di confine terrestre nell'ambito delle
dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico
del bilancio dello Stato.
8. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente,
i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le
informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal
segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia
necessaria alla tutela della salute e dell'incolumità pubblica.
7. Disposizioni procedurali. -- 1. Il provvedimento, che limita
l'immissione sul mercato di un determinato prodotto o ne dispone
il ritiro, deve essere adeguatamente motivato e comunicato agli
interessati entro tre giorni dalla data di adozione, con
l'indicazione del termine e della autorità cui è possibile
ricorrere.
2. Fatti salvi i casi di grave ed immediato pericolo per la
pubblica incolumità, prima dell'adozione delle misure di cui
all'art. 6, comma 3, agli interessati deve essere consentito di
partecipare alle fasi del procedimento amministrativo ed agli
accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli
articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in
particolare, gli interessati possono presentare alla autorità
competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte
anche in seguito all'emanazione del provvedimento, quando non
hanno partecipato al procedimento.
8. Notificazione e scambio di informazioni. -- 1. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato notifica alla
Commissione europea i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3,
lettere d), e), f), g) e h), fatta salva l'eventuale normativa
comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.
2. La notifica di cui al comma 1 non è necessaria quando il
provvedimento adottato riguarda un rischio limitato al
territorio nazionale.
3. I provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, lettere d), e),
f), g) e h), adottati senza gli adempimenti di cui all'art. 7,
comma 2, nei casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica
incolumità allo scopo di impedire, limitare o sottoporre a
particolari condizioni l'eventuale commercializzazione o l'uso
di un prodotto o di un lotto di prodotti, devono essere
comunicati immediatamente al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato che ne informa tempestivamente la
Commissione europea.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato comunica tempestivamente alle amministrazioni
competenti le informazioni tenendo conto dell'allegato alla
direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992.
5. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni che adottano i provvedimenti, devono darne
immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato; analoga comunicazione deve essere
data a cura delle cancellerie delle preture, dei tribunali e
delle corti di appello ovvero delle segreterie giudiziarie
istituite presso le corti di appello relativamente ai
provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere
definitivo, emanati dagli organi giudiziari nell'ambito degli
interventi di competenza.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato comunica immediatamente all'amministrazione
competente le misure stabilite dalla Commissione europea in
ordine alla commercializzazione del prodotto ai fini della loro
esecuzione da effettuarsi entro e non oltre dieci giorni dalla
comunicazione.
7. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato comunica tempestivamente le convocazioni delle
riunioni del comitato d'urgenza previsto nell'allegato alla
direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992 alle amministrazioni
di cui all'art. 5, comma 1, che trasmettono le eventuali
informazioni e provvedono all'eventuale designazione di esperti
per la partecipazione al comitato stesso.
9. Responsabilità del produttore. -- 1. Sono fatte salve le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 224.
10. Sanzioni. -- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi
ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma
dell'art. 6, comma 3, lettere d), f), g) e h), è punito con la
pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
2. Il produttore o il distributore che omette di fornire agli
organi di controllo le informazioni richieste a norma dell'art.
6, comma 3, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
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