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D.Lgs. 2 gennaio 1997 n. 10. Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 10.

GU300197

Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai
dispositivi di protezione individuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 3 e 48 della legge 9 febbraio 1996, n. 52, recanti
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE del Consiglio
del 22 luglio 1993, per la parte in cui modifica la direttiva 89/686/CEE, in
materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi di protezione individuale;

Viste le direttive 93/95/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993 e 96/58/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996, recanti
modifiche alla predetta direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, recante attuazione
della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi
di protezione individuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Marcatura CE

1. Nel testo del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, le parole:
"marchio CE" e "marchio di conformità CE" sono sostituite dalle seguenti:
"marcatura CE".

Art. 2.
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, dopo il
comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

" 5. I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma
2 si presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell'allegato
II.".

Art. 3.
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è
sostituito dal seguente:

"Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza) - 1. I DPI non possono essere
immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali
di sicurezza specificati nell'allegato II.

2. Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI
muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo rappresentante
stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a
richiesta, la documentazione di cui all'articolo 11, nonché, relativamente
ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione di cui
all'articolo 7.

3. E' consentita l'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti
della marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI,
purché tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il buon
funzionamento del DPI.

4. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe
manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di DPI che non sono
conformi alle disposizioni del presente decreto, purché un apposito cartello
apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformità degli stessi
e l'impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal
fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario.
Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza
adeguate per assicurare la protezione delle persone.".

Art. 4.
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;

b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da
prodotti per la pulizia;".

2. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
è soppressa la lettera h).

Art. 5.
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma
1 è sostituito dal seguente:

"1. Prima di procedere alla produzione di DPI di seconda o di terza
categoria, il fabbricante o il rappresentante stabilito nel territorio
comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato di certificazione CE di
cui all'articolo 7.".

Art. 6.
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma
8 è sostituito dal seguente:

"8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite
il Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e agli
altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1,
indicandone i compiti specifici. Il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell'elenco degli organismi e dei relativi aggiornamenti
pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla
Commissione europea.".

Art. 7.
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è
sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Dichiarazione di conformità CE) - 1. Il fabbricante o il suo
rappresentante stabilito nel territorio comunitario, prima di iniziare la
commercializzazione, effettua una dichiarazione di conformità CE da allegare
alla documentazione tecnica del modello, secondo le indicazioni riportate
nell'allegato VI, con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti
sono conformi alle disposizioni del presente decreto, e appone sul DPI la
marcatura CE di cui all'articolo 12.".

Art. 8.
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. L'articolo 12 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è
sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Marcatura CE) - 1. La marcatura CE, il cui modello è riportato
nell'allegato IV, è costituita dalla sigla CE.

2. In caso di intervento di un organismo notificato nella fase di controllo
della produzione, come previsto dall'articolo 10, viene aggiunto il suo
numero di identificazione.

3. La marcatura CE deve essere apposta su ogni DPI in modo visibile,
leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI.
Tuttavia, se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto,
la marcatura CE può essere apposta sull'imballaggio.

4. E' vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i
terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI
o sul suo imballaggio può essere apposto ogni altro marchio purché questo
non limiti la visibilità o la leggibilità della marcatura CE.".

Art. 9.
Nuove disposizioni in materia di marcatura CE

1. Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis (Disposizioni comuni per la marcatura CE) - 1. Qualora i DPI
siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi e che
prevedano l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che il DPI
si presume conforme a tali norme. Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un
periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano
soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti,
nelle avvertenze o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare i DPI,
sono riportati i riferimenti alle norme comunitarie applicate.

2. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché
le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia
devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.

3. Gli organismi di cui all'articolo 6 trasmettono al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale le approvazioni rilasciate e le loro revoche nonché
l'indicazione delle domande respinte.

4. In caso di diniego della certificazione da parte degli organismi cui
all'articolo 6, l'interessato può rivolgersi alle amministrazioni vigilanti
che, entro sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone l'esito alle
parti, con conseguente addebito delle spese.".

Art. 10.
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma
7 è sostituito dai seguenti:

"7. Qualora si constati che apparecchi o dispositivi circolano senza essere
stati legittimamente muniti della marcatura CE o della dichiarazione di
conformità o ne sono privi, o risultano difformi dai dispositivi sottoposti
all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato assegna al fabbricante o al suo rappresentante stabilito
nel territorio comunitario o al responsabile della commercializzazione un
termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per la
regolarizzazione o il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il predetto
termine, lo stesso Ministero vieta la ulteriore commercializzazione del
prodotto ed adotta tutte le misure necessarie per garantirne il ritiro dal
mercato.

8. I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adeguatamente
motivati e notificati ai destinatari, unitamente all'indicazione dei mezzi
di ricorso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.

9. Gli oneri relativi ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono a
carico del produttore, del suo rappresentante stabilito nel territorio
comunitario e del responsabile della commercializzazione del DPI.".

Art. 11.
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, il comma
5 è sostituito dal seguente:

"5. Chi non osserva i provvedimenti legalmente adottati di cui ai commi 4 e
7 dell'articolo 13 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni.".

2. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è
inserito il seguente:

"Art. 14-bis (Adeguamento degli allegati alle norme comunitarie) - 1. Con
regolamento adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono adottate le modifiche agli allegati al presente decreto necessarie
in attuazione di nuove direttive comunitarie, in materia di DPI".

Art. 12.
Modifiche agli allegati del decreto legislativo n. 475 del 1992

1. All'allegato I del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, dopo il
punto 4, è aggiunto il seguente:

"5. Caschi e visiere per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre
ruote.".

2. All'allegato II del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, al punto
1.4, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti:

"h) se del caso, i riferimenti delle direttive applicate conformemente
all'articolo 12-bis, comma 1;

i) nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che
intervengono nella fase di certificazione dei DPI.".

3. L'allegato IV del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è
sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IV
Marcatura di conformità' CE e iscrizioni

- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali 'CE' secondo il
simbolo grafico che segue:


- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere
rispettate le proporzioni indicate per il simbolo grafico graduato di cui
sopra.

- I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la
stessa dimensione verticale che non può essere inferiore a 5 mm. Nel caso di
DPI di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.".

4. All'allegato V, il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'organismo, non pubblico, deve essere assicurato in materia di
responsabilità civile.".

Art. 13.
Norme di rinvio

1. Ai fini delle procedure previste dall'articolo 5 del decreto legislativo
4 dicembre 1992, n. 475, così come modificato dal presente decreto, si
applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1997

(Seguono le firme)