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DECRETO LEGISLATIVO 3 febbraio 1997, n. 52.
GU110397
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed
etichettatura delle sostanze pericolose.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 38 e l'articolo 3,
lettera f);
Vista la direttiva 92/32/CEE, del Consiglio del 30 aprile 1992, recante settima modifica
della direttiva 67/54/CEE, del Consiglio del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative relative alla
classificazione, all'imballaggio e alla etichettatura delle sostanze pericolose;
Vista la direttiva 91/410/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1991, recante quattordicesimo
adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE;
Vista la legge 29 maggio 1976, n. 256;
Vista la direttiva 93/67/CEE, della Commissione del 20 luglio 1993, che stabilisce i
principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze
notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE;
Vista la direttiva 93/90/CEE, della Commissione del 29 ottobre 1993, relativa all'elenco
delle sostanze di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva
67/548/CEE;
Vista la direttiva 93/105/CE, della Commissione del 25 novembre 1993, che stabilisce
l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli
tecnici di cui all'articolo 12 della settima modifica della direttiva 67/548/CEE;
Vista la direttiva 96/56/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996,
che modifica la direttiva 67/548/CEE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio
1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, relativamente alle sostanze di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a) e c), anche se contenute in preparati:
a) la notifica;
b) la valutazione dei rischi che le sostanze notificate possono presentare per l'uomo e
per l'ambiente;
c) la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose per
l'uomo e per l'ambiente.
2. Le norme del presente decreto non si applicano alle sostanze ed ai preparati seguenti
che, allo stato finito, sono destinati all'utilizzatore finale:
a) specialità medicinali ad uso umano o ad uso veterinario;
b) prodotti cosmetici;
c) miscele di sostanze in forma di rifiuti;
d) prodotti alimentari;
e) alimenti per animali;
f) antiparassitari;
g) sostanze radioattive;
h) altre sostanze o preparati per i quali esistono procedure comunitarie di notifica o di
approvazione sulla base di requisiti equivalenti a quelli stabiliti dal presente decreto.
Essi sono elencati in allegato A; con decreto del Ministro della sanità si provvede ad
integrare tale allegato in conformità alle integrazioni disposte in sede comunitaria.
3. Il presente decreto non si applica altresì:
a) al trasporto delle sostanze e preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via
fluviale, marittima o aerea;
b) alle sostanze e preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non siano
oggetto di trattamento o trasformazione.
4. Le norme del presente decreto si applicano, limitatamente alle operazioni di cui al
comma 1, lettera c), anche in caso di passaggio delle sostanze pericolose da una ad altra
unità produttiva della stessa impresa, ferma restando l'applicazione delle ulteriori
prescrizioni, per l'utilizzazione di dette sostanze e preparati da parte dei lavoratori
subordinati che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto,
sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro, può stabilire ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti
mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per
mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivati dal procedimento impiegato,
ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle
sostanze e senza modificare la loro composizione;
b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze;
c) polimero: una sostanza composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o più
tipi di unità monomeriche che comprenda una maggioranza ponderale semplice di molecole
contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un'altra
unità monomerica o altro reagente e sia costituita da meno di una maggioranza ponderale
semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Tali molecole debbono essere
distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano
principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Nel contesto di
tale definizione per "unità monomerica" si intende la forma sottoposta a
reazione di un monomero in un polimero;
d) notifica: gli atti, con le informazioni richieste, presentati, all'unità di notifica
di cui all'articolo 27 o all'autorità competente di altro Stato membro dell'Unione
europea, dal notificante quale definito alla lettera i);
e) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e, in ogni caso,
l'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea;
f) ricerca e sviluppo scientifici: la sperimentazione scientifica o le analisi o le
ricerche chimiche effettuate in condizioni controllate, comprese la determinazione delle
proprietà intrinseche, degli effetti e dell'efficacia, nonchè le ricerche scientifiche
relative allo sviluppo del prodotto;
g) ricerca e sviluppo di processo: ogni ulteriore sviluppo di una sostanza nel corso del
quale i settori di applicazione della sostanza stessa vengono controllati utilizzando
impianti pilota o prove di produzione;
h) EINECS (Inventario Europeo delle Sostanze Commerciali Esistenti): l'inventario europeo
delle sostanze commerciali esistenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre
1981;
i) notificante: la persona che presenta la notifica di cui al punto d), che può essere:
1) per le sostanze fabbricate nell'Unione europea, il fabbricante che immette sul mercato
una sostanza in quanto tale o incorporata in un preparato;
2) per le sostanze fabbricate fuori dell'Unione europea, la persona stabilita nell'Unione
europea che sia responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di una sostanza, in
quanto tale o incorporata in un preparato, o la persona stabilita nella comunità, che,
allo scopo di presentare una notifica per una determinata sostanza immessa sul mercato
comunitario, in quanto tale o incorporata in un preparato, é designata dal fabbricante
come suo unico rappresentante.
2. Ai sensi del presente decreto sono considerati pericolosi le sostanze ed i preparati:
a) esplosivi: le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche
senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con
rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano
rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento;
b) comburenti: le sostanze ed i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto
se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;
c) estremamente infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con il punto di
infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze ed i
preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente sono infiammabili a contatto con
l'aria;
d) facilmente infiammabili:
1) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza
apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi;
2) le sostanze ed i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve
contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche
dopo il distacco della sorgente di accensione;
3) le sostanze ed i preparati liquidi il cui punto d'infiammabilità é molto basso;
4) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas
estremamente infiammabili in quantità pericolose;
e) infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità;
f) molto tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o
assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, possono essere letali oppure provocare
lesioni acute o croniche;
g) tossici: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o
assorbimento cutaneo, in piccole quantità, possono essere letali oppure provocare lesioni
acute o croniche;
h) nocivi: le sostanze ed i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o
assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;
i) corrosivi: le sostanze ed i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono
esercitare su di essi un'azione distruttiva;
l) irritanti: le sostanze ed i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto,
prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;
m) sensibilizzanti: le sostanze ed i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo,
possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva
esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche;
n) cancerogeni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento
cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza;
o) mutageni: le sostanze ed i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento
cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;
p) tossici per il ciclo riproduttivo: le sostanze ed i preparati che, per inalazione,
ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti
nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacita
riproduttive maschili o femminili;
q) pericolosi per l'ambiente: le sostanze ed i preparati che, qualora si diffondano
nell'ambiente, presentano o possono presentare rischi immediati differiti per una o più
delle componenti ambientali.
CAPO II
SOSTANZE PERICOLOSE
Art. 3.
Determinazione e valutazione delle proprietà delle sostanze
1. Le prove relative ai prodotti chimici da realizzarsi ai sensi del presente decreto sono
effettuate, di norma, conformemente ai metodi definiti nell'allegato V; in particolare, la
determinazione delle proprietà fisicochimiche delle sostanze é effettuata conformemente
ai metodi previsti dall'allegato V, parte A; la determinazione della loro tossicità é
effettuata conformemente ai metodi di cui all'allegato V, parte B, e quella della loro
ecotossicità secondo i metodi prescritti nell'allegato V, parte C.
2. Le prove di laboratori di cui al comma 1 devono essere eseguite in conformità dei
principi in materia di protezione degli animali previsti dal decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 116, nonchè dei principi previsti dal decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 120, in materia di buone prassi di laboratorio.
3. Il rischio reale o potenziale per l'uomo e per l'ambiente deve essere valutato sulla
base dei principi contenuti nel capo IV.
Art. 4.
Classificazione
1. Le sostanze sono classificate in base alle loro proprietà intrinseche, secondo le
categorie di cui all'articolo 2, comma 2; nella classificazione delle sostanze si tiene
conto delle impurezze qualora le loro concentrazioni superino i limiti di cui al comma 3 o
quelli previsti per i preparati pericolosi.
2. La classificazione e l'etichettatura delle sostanze si effettuano secondo i criteri
indicati nell'allegato VI.
3. Per le sostanze elencate nell'allegato I, devono essere utilizzate la classificazione e
l'etichettatura armonizzate ivi indicate; per determinate sostanze pericolose sono
riportati anche i limiti di concentrazione ed eventuali altri parametri atti ad
identificare il rischio per la salute umana o per l'ambiente dei preparati contenenti le
suddette sostanze o sostanze che contengano come impurezze altre sostanze pericolose.
4. L'inserimento di altre sostanze all'allegato I ed eventuali altre modifiche possono
avvenire soltanto a seguito di procedura comunitaria.
Art. 5.
Obblighi generali
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 5, le sostanze in quanto tali o
contenute in preparati, possono essere immesse sul mercato soltanto se sono state
rispettate le disposizioni relative alle schede informative in materia di sicurezza di cui
all'articolo 25 e se le sostanze stesse:
a) sono state notificate all'unità di notifica ai sensi degli articoli 7 e seguenti;
b) sono state imballate ed etichettate conformemente agli articoli 19, 20, 21 e 22,
nonchè ai criteri di cui all'allegato VI ed ai risultati delle prove previste dagli
allegati VII e VIII, salvo se trattasi di preparati per i quali altre normative prevedono
disposizioni specifiche.
2. Possono altresì essere immesse sul mercato italiano le sostanze in quanto tali o
contenute in preparati che sono state legittimamente notificate e immesse sul mercato in
altro Stato membro dell'Unione europea conformemente alle disposizioni comunitarie.
Art. 6.
Obbligo di ricerca
1. I fabbricanti, gli importatori e i distributori di sostanze pericolose che non figurano
ancora nell'allegato I, ma sono incluse nell'EINECS, sono obbligati ad effettuare idonee
ricerche per conoscere i dati pertinenti ed accessibili esistenti per quanto riguarda le
proprietà di tali sostanze.
2. In base alle informazioni acquisite ai sensi del comma 1, gli stessi soggetti devono
imballare nonchè etichettare provvisoriamente tali sostanze conformemente a quanto
stabilito dagli articoli 19, 20, 21 e 22, nonchè dai criteri di cui all'allegato VI.
3. Qualora per determinate sostanze iscritte nell'EINECS siano stati ottenuti dati
mediante prove effettuate con metodi diversi da quelli definiti nell'allegato V, e sorgano
dubbi sulla classificazione provvisoria adottata dal notificante o dal distributore, fatto
salvo quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 32, il Ministero
della sanità convoca una conferenza di servizi cui partecipano i Ministeri interessati
all'attuazione del presente decreto, per valutare se i dati sono adeguati per procedere
alla classificazione ed etichettatura ovvero se sono necessarie nuove prove da effettuarsi
conformemente ai metodi definiti dall'allegato V; tale valutazione tiene anche conto
dell'esigenza di ridurre al minimo le prove sugli animali vertebrati.
Art. 7.
Notifica completa
1. Il notificante di una sostanza é tenuto a presentare, all'unità di notifica di cui
all'articolo 27, una notifica comprendente:
a) un fascicolo tecnico contenente le informazioni necessarie ed i dati disponibili per
valutare i rischi prevedibili, immediati o differiti, che la sostanza può presentare per
l'uomo e per l'ambiente; il fascicolo deve contenere almeno le informazioni ed i risultati
degli studi di cui all'allegato VII, parte A, nonchè la descrizione dettagliata e
completa degli studi effettuati e dei metodi utilizzati o l'indicazione dei loro
riferimenti bibliografici;
b) una dichiarazione riguardante gli effetti negativi della sostanza, in relazione ai
diversi impieghi prevedibili;
c) la proposta di classificazione e di etichettatura della sostanza ai sensi del presente
decreto;
d) la proposta di scheda informativa in materia di sicurezza, di cui all'articolo 25,
solamente per le sostanze pericolose;
e) l'eventuale dichiarazione del fabbricante che abbia sede fuori dell'Unione europea che
lo designi, ai fini della notifica, come unico suo rappresentante nell'Unione europea;
f) l'eventuale motivata richiesta di non applicare, per giustificati motivi, alla notifica
le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, per un periodo non superiore ad un anno a
decorrere dalla data della stessa notifica.
2. Oltre alle informazioni di cui sopra, il notificante può fornire all'unità di
notifica una propria valutazione del rischio reale o potenziale per l'uomo e per
l'ambiente secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.
3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 14, il notificante di una sostanza già
notificata é tenuto ad informare l'unità di notifica quando:
a) il quantitativo della sostanza immesso sul mercato raggiunge 10 tonnellate all'anno per
fabbricante o 50 tonnellate complessive per fabbricante;
b) il quantitativo della sostanza immesso sul mercato raggiunge 100 tonnellate all'anno
per fabbricante o 500 tonnellate complessive per fabbricante;
c) il quantitativo della sostanza immesso sul mercato raggiunge 1000 tonnellate all'anno
per fabbricante o 5000 tonnellate complessive per fabbricante.
4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), l'unità di notifica può esigere che talune o
tutte le prove o studi complementari di cui al livello I dell'allegato VIII siano
realizzati entro il termine da essa stabilito.
5. Nei caso di cui al comma 3, lettera b), l'unità di notifica esige che siano
realizzati, entro il termine da essa stabilito, le prove e gli studi complementari di cui
al livello I dell'allegato VIII; il notificante tuttavia può dimostrare che una
determinata prova o un determinato studio non é appropriato o che sarebbe preferibile una
prova o uno studio scientifico alternativo.
6. Nel caso di cui al comma 3, lettera c), l'unità di notifica stabilisce un programma di
prove o di studi secondo le modalità di cui al livello 2 dell'allegato VIII, che il
notificante deve realizzare entro il termine stabilito.
7. Il notificante deve trasmettere all'unità di notifica i risultati degli studi
effettuati, sia quando le prove complementari vengano realizzate volontariamente da parte
dello stesso notificante, che quando vengano realizzate ai sensi dei commi 4, 5 e 6.
Art. 8.
Notifica semplificata
1. Il notificante che intenda immettere sul mercato una sostanza in quantitativi inferiori
ad una tonnellata all'anno per fabbricante é tenuto a presentare, all'unità di notifica,
una notifica comprendente:
a) un fascicolo tecnico contenente le informazioni necessarie e i dati utili disponibili
per valutare i rischi prevedibili, immediati o differiti, che la sostanza può presentare
per l'uomo e per l'ambiente; il fascicolo deve contenere almeno le informazioni ed i
risultati degli studi di cui all'allegato VII, parte B;
b) una descrizione dettagliata e completa degli studi realizzati e dei metodi utilizzati o
dei loro riferimenti bibliografici, qualora richiesto dall'unità di notifica;
c) le altre informazioni di cui all'articolo 7, comma 1.
2. Il notificante può limitarsi a fornire le informazioni di cui all'allegato VII, parte
C, per il fascicolo tecnico delle sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori a
100 kg all'anno per fabbricante, fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, comma 1.
3. Il notificante, qualora abbia presentato un fascicolo semplificato di notifica ai sensi
del comma 2, fornisce all'unità di notifica, prima che i quantitativi della sostanza
immessa sul mercato raggiungano cento chilogrammi all'anno per fabbricante o prima che i
quantitativi complessivi immessi sul mercato raggiungano i cinquecento chilogrammi per
fabbricante, le informazioni complementari necessarie per completare il fascicolo tecnico
conformemente all'allegato VII, parte B.
4. Il notificante, qualora abbia presentato un fascicolo semplificato di notifica ai sensi
del comma 1, presenta all'unità di notifica, prima che il quantitativo della sostanza
immessa sul mercato raggiunga una tonnellata all'anno per fabbricante o prima che i
quantitativi complessivi immessi sul mercato raggiungano le cinque tonnellate per
fabbricante, una notifica completa conformemente al disposto dell'articolo 7.
5. Le sostanze notificate ai sensi dei commi 1 e 2 debbono essere imballate ed etichettate
provvisoriamente secondo quanto prescritto dagli articoli 19, 20, 21 e 22; nel caso in
cui, in base ai dati disponibili, non sia possibile procedere compiutamente
all'etichettatura secondo quanto stabilito agli articoli 20, 21 e 22, l'etichetta deve
contenere, oltre alle informazioni ottenute con le prove già realizzate, l'avvertenza
"Attenzione: sostanza non ancora completamente sottoposta a test".
Art. 9.
Sostanze già notificate
1. Per le sostanze già notificate il notificante é dispensato dal fornire le
informazioni prescritte agli articoli 7 e 8 per i fascicoli tecnici di cui agli allegati
VII, parte A, VII, parte B, VII, parte C, o VII, parte D, eccettuati i punti 1 e 2 degli
allegati stessi, limitatamente alle informazioni trasmesse da almeno dieci anni.
Art. 10.
Immissione sul mercato delle sostanze notificate
1. In mancanza di indicazioni contrarie da parte dell'unità di notifica, le sostanze che
sono state oggetto di una notifica conformemente all'articolo 7, comma 1, possono essere
immesse sul mercato non prima che siano trascorsi sessanta giorni dalla data in cui
l'unità di notifica ha ricevuto un fascicolo conforme alle disposizioni del presente
decreto. Qualora, invece, l'unità di notifica ritenga il fascicolo non conforme al
presente decreto e lo comunichi al notificante come previsto dall'articolo 16, comma 5, la
sostanza non può essere immessa sul mercato prima che siano trascorsi sessanta giorni
dalla data in cui l'unità di notifica ha ricevuto gli elementi che rendono la notifica
conforme al presente decreto.
2. In mancanza di indicazioni contrarie da parte dell'unità di notifica, sostanze che
sono state oggetto di una notifica ai sensi dell'articolo 8, comma 1 o comma 2, possono
essere immesse sul mercato non prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data in cui
l'unità di notifica ha ricevuto un fascicolo conforme alle disposizioni del presente
decreto. Qualora, invece, l'unità di notifica ritenga il fascicolo non conforme al
presente decreto e lo comunichi al notificante, come previsto dall'articolo 16, comma 7,
la sostanza può essere immessa sul mercato non prima che siano trascorsi trenta giorni
dalla data in cui l'unità di notifica ha ricevuto gli elementi che rendono la notifica
conforme al presente decreto; tuttavia, se l'unità di notifica comunica al notificante,
ai sensi dell'articolo 16, comma 7, che l'integrazione rende la notifica conforme al
presente decreto, la sostanza può essere immessa sul mercato quindici giorni dopo che
l'unità di notifica ha ricevuto le informazioni supplementari.
Art. 11.
Quantitativi per sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea
1. Qualora, per sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea, esista più di una notifica
per una sostanza prodotta dallo stesso fabbricante, il quantitativo annuo e cumulativo
immesso sul mercato comunitario é determinato dalla Commissione europea e dall'unità di
notifica sulla base delle informazioni presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 1,
dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 14. L'obbligo di effettuare prove supplementari
ai sensi dell'articolo 7, commi 4, 5 e 6, ricade su ciascuno dei notificanti.
Art. 12.
Polimeri
1. La notifica dei polimeri oltre ad essere conforme alle disposizioni di cui agli
articoli 7, comma 1 e 8, comma 1, deve rispettare le disposizioni specifiche indicate
nell'allegato VII, parte D.
Art. 13.
Deroghe
1. Le disposizioni degli articoli 7, 8, 14 e 15 non si applicano alle seguenti sostanze:
a) sostanze che figurano nell'EINECS;
b) additivi e sostanze impiegati esclusivamente negli alimenti per animali;
c) sostanze impiegate come additivi nei prodotti alimentari e sostanze utilizzate
esclusivamente come aromi nei prodotti alimentari;
d) ingredienti attivi utilizzati esclusivamente per le specialità medicinali ad uso umano
ed a uso veterinario, con esclusione dei prodotti chimici intermedi;
e) sostanze utilizzate esclusivamente per altre categorie di prodotti per le quali
esistono procedure comunitarie di notifica o di omologazione e per le quali le
prescrizioni relative alle informazioni da presentare sono uguali a quelle previste dal
presente decreto.
2. In deroga agli articoli 7 e 8, si considerano notificate ai sensi del presente decreto
allorchè siano soddisfatte le relative condizioni, le seguenti sostanze:
a) i polimeri, a condizione che contengano, in forma legata, una sostanza non inclusa
nell'EINECS in misura inferiore al 2 per cento;
b) le sostanze immesse sul mercato in quantitativi inferiori a dieci chilogrammi all'anno
per fabbricante a condizione che il fabbricante o l'importatore fornisca all'unità di
notifica le informazioni previste nell'allegato VII, parte C, punti 1 e 2;
c) le sostanze immesse sul mercato in quantitativi non superiori ai cento chilogrammi
all'anno per fabbricante a condizione che siano destinate esclusivamente ad attività,
effettuate in condizioni controllate, di ricerca e di sviluppo scientifici;
d) le sostanze immesse sul mercato e destinate all'attività di ricerca e di sviluppo
finalizzati al processo con un numero limitato di clienti registrati ed in quantitativi
esigui, corrispondenti alle esigenze della ricerca e dello sviluppo finalizzati al
processo, per il periodo di tempo e alle condizioni di cui al comma 5.
3. Il notificante che si avvale della deroga di cui al comma 2, lettera c), deve tenere un
registro relativo all'identità della sostanza, ai dati utilizzati per l'etichettatura ed
alle quantità, nonchè un elenco dei clienti.
4. Le informazioni di cui al comma 3 devono essere presentate su richiesta all'autorità
di vigilanza e all'unità di notifica.
5. La deroga di cui al comma 2, lettera d), é valida per un anno, prorogabile in
circostanze eccezionali per non più di un'ulteriore anno su richiesta motivata
dell'interessato, a condizione che il fabbricante o l'importatore comunichi all'unità di
notifica la loro identità, i dati utilizzati per l'etichettatura, i quantitativi, la
giustificazione dei quantitativi, l'elenco dei clienti ed il programma di ricerca e di
sviluppo finalizzati al processo e si conformi alle eventuali disposizioni impartite dalla
stessa unità di notifica; tali disposizioni possono prevedere informazioni comunque non
eccedenti quelle previste dall'articolo 8.
6. Il notificante che si avvale della deroga di cui al comma 2, lettera d), é tenuto a
garantire che la sostanza o il preparato in cui la sostanza é incorporata venga
manipolato esclusivamente dal personale dei clienti in condizioni controllate e che non
siano mai messi a disposizione del pubblico, nè in quanto tali, nè in un preparato. Allo
scadere della deroga il notificante é tenuto a notificare le sostanze che hanno
beneficiato della deroga di cui al comma 5.
7. L'unità notifica, ove reputi che possa sussistere un rischio inaccettabile per l'uomo
e per l'ambiente, può estendere la restrizione di cui al comma 6 a qualsiasi prodotto
contenente la nuova sostanza e fabbricato nel corso di una attività di ricerca e di
sviluppo finalizzati al processo.
8. Le sostanze di cui al comma 2 devono essere imballate nonchè etichettate
provvisoriamente dal fabbricante stesso o dal suo rappresentante secondo quanto prescritto
dagli articoli 19, 20, 21 e 22 nonchè dai criteri di cui all'allegato VI; nel caso in cui
non sia possibile etichettare tali sostanze conformemente agli articoli 20, 21 e 22, non
essendo disponibili tutti i risultati delle prove di cui all'allegato VII, parte A,
l'etichetta deve recare, oltre alle informazioni ottenute con le prove già realizzate, la
seguente avvertenza: "Attenzione: sostanza non ancora completamente sottoposta a
test".
9. Nel caso in cui una delle sostanze di cui al comma 2 risulti, sulla base delle
conoscenze disponibili, molto tossica, tossica, cancerogena, tossica per il ciclo
riproduttivo o mutagena, il notificante deve comunicare all'unità di notifica tutte le
informazioni di cui all'allegato VII, parte A, punti 2.3, 2.4 e 2.5 e fornire, ove
disponibili, i dati relativi alla tossicità acuta.
Art. 14.
Aggiornamento delle informazioni
1. Il notificante di una sostanza già notificata conformemente all'articolo 7, comma 1, o
all'articolo 8, comma 1, é tenuto ad informare per iscritto l'unità di notifica:
a) dei cambiamenti nei quantitativi annui e in quelli complessivi che ha immesso sul
mercato o, nel caso di una sostanza fabbricata fuori dell'Unione europea per la quale il
notificante é stato designato come unico rappresentante, che egli o altri hanno immesso
sul mercato comunitario;
b) delle nuove conoscenze circa gli effetti della sostanza sull'uomo e sull'ambiente che
egli abbia acquisito o avrebbe potuto acquisire;
c) dei nuovi impieghi per i quali la sostanza viene immessa sul mercato e di cui il
notificante abbia acquisito o avrebbe potuto acquisire conoscenza;
d) di ogni modifica nella composizione della sostanza, ai sensi del punto 1.3 degli
allegati VII, parte A, VII, parte B o VII, parte C;
e) di ogni cambiamento della sua qualifica di fabbricante o di importatore.
2. L'importatore di una sostanza prodotta da un fabbricante stabilito fuori dell'Unione
europea, che importi detta sostanza nell'ambito di una notifica presentata in precedenza
da un rappresentante unico, é tenuto ad accertarsi che il rappresentante unico disponga
di informazioni aggiornate sui quantitativi della sostanza da lui immessi sul mercato
comunitario.
3. L'immissione in commercio della sostanza in assenza dell'aggiornamento di cui al
presente articolo é considerata immissione in commercio di sostanza non notificata.
Art. 15.
Notifiche successive - Norme intese ad evitare la ripetizione di esperimenti su animali
vertebrati
1. Per le sostanze già notificate ai sensi dell'articolo 7, comma 1, o dell'articolo 8,
comma 1, l'unità di notifica accetta che il notificante successivo della stessa sostanza
faccia riferimento, per quanto concerne i punti 3, 4 e 5 dell'allegato VII, parte A, e
dell'allegato VII, parte B, nonchè i punti 3 e 4 dell'allegato VII, parte C, ai risultati
degli esperimenti o degli studi comunicati dal primo notificante, purché il notificante
successivo dimostri che la sostanza in questione corrisponde a quella notificata in
precedenza, anche per quanto riguarda il grado di purezza e la natura delle impurezze; il
riferimento ai risultati delle prove o degli studi comunicati dal primo notificante é
consentito soltanto con l'accordo scritto di quest'ultimo.
2. Prima di effettuare esperimenti su animali vertebrati ai fini della presentazione della
notifica di cui all'articolo 7, comma 1, o all'articolo 8, comma 1, i notificanti
successivi, fatto salvo quanto previsto al comma 1, debbono chiedere all'unità di
notifica le seguenti informazioni:
a) se la sostanza che intendono notificare abbia già formato oggetto di notifica;
b) il nome e l'indirizzo del primo notificante.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 il notificante deve dichiarare che intende immettere
la sostanza sul mercato e specificarne i relativi quantitativi.
4. L'unità di notifica fornisce al notificante successivo il nome e l'indirizzo del primo
notificante e trasmette al primo notificante il nome e indirizzo del notificante
successivo solo se concorrono le seguenti condizioni:
a) il notificante successivo ha comprovato la sua intenzione di immettere la sostanza sul
mercato nei quantitativi indicati;
b) la sostanza ha già formato oggetto di notifica;
c) il primo notificante non ha chiesto nè ha ottenuto una deroga temporanea alle
disposizioni del presente articolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f).
5. Il primo notificante ed il notificante successivo si adoperano per raggiungere un
accordo sullo scambio di informazioni, per evitare la ripetizione degli esperimenti su
animali vertebrati.
6. I notificanti di una stessa sostanza che hanno concordato di scambiarsi le informazioni
relative all'allegato VII, parte A, ai sensi dei commi precedenti si adoperano inoltre per
raggiungere un accordo sullo scambio delle informazioni desunte dalle prove su animali
vertebrati da effettuarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 4, 5 e 6.
7. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono disciplinate, per i casi di mancato accordo tra le parti
interessate, le modalità della messa in comune delle informazioni di cui ai commi 5 e 6 e
la procedura di utilizzazione delle stesse, assicurando un ragionevole equilibrio fra gli
interessi delle parti.
Art. 16.
Valutazione del fascicolo notificato
1. L'unità di notifica, nell'ambito dell'esame di conformità della documentazione
pervenuta per la notifica di nuove sostanze, può, qualora sia necessario per valutare i
rischi di una determinata sostanza, chiedere informazioni complementari, prove
supplementari o prove di verifica e di conferma che abbiano per oggetto le sostanze o i
relativi prodotti di trasformazione; in particolare le informazioni di cui all'allegato
VIII possono essere richieste prima del raggiungimento delle quantità previste
dall'articolo 7, comma 3.
2. L'unità di notifica, oltre a quanto previsto al comma 1, può:
a) chiedere il prelievo dei campioni necessari a scopi di controllo secondo le modalità
di cui all'articolo 28;
b) chiedere al notificante di fornire le quantità della sostanza notificata che essa
ritiene necessaria ai fini delle prove di verifica;
c) chiedere l'adozione di misure appropriate in materia di sicurezza di impiego, in
mancanza di disposizioni comunitarie.
3. Per le sostanze notificate conformemente all'articolo 7, comma 1, ed all'articolo 8,
commi 1 e 2, l'unità di notifica effettua una valutazione dei rischi secondo i principi
di cui al capo IV, ed indica eventuali raccomandazioni sul metodo più appropriato per le
prove relative ad una determinata sostanza e le misure da adottare per ridurre i rischi,
per l'uomo e per l'ambiente, connessi con la commercializzazione della sostanza.
4. La valutazione di cui al comma 3 viene aggiornata in base alle informazioni
supplementari fornite ai sensi del presente articolo o dell'articolo 7, commi 4, 5 e 6,
dell'articolo 8, comma 3, e dell'articolo 14, comma 1.
5. Per le notifiche presentate ai sensi dell'articolo 7, l'unità di notifica, entro il
termine di sessanta giorni dal ricevimento, comunica per iscritto al notificante se la
notifica é stata riconosciuta conforme o non conforme al presente decreto.
6. Nel caso in cui il fascicolo sia stato accettato, in quanto ritenuto conforme, l'unità
di notifica comunica al notificante anche il numero ufficiale che é stato attribuito alla
notifica; in caso contrario, la stessa unità di notifica comunica al notificante quali
ulteriori informazioni siano necessarie per rendere il fascicolo conforme al presente
decreto.
7. Per le notifiche presentate ai sensi dell'articolo 8, l'unità di notifica, entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della notifica, decide se il fascicolo é
conforme al presente decreto e, in caso negativo, comunica al notificante quali ulteriori
informazioni siano necessarie per renderlo conforme; quando il fascicolo é ritenuto
conforme, l'unità di notifica comunica al notificante, entro trenta giorni dal
ricevimento del fascicolo o delle informazioni supplementari, il numero ufficiale che é
stato attribuito alla notifica.
8. Per le sostanze fabbricate fuori dall'Unione europea per le quali é stata presentata
più di una notifica per una sostanza prodotta dallo stesso fabbricante, l'unità di
notifica, d'intesa con le altre autorità competenti e con la Commissione europea,
effettua il calcolo del quantitativo annuo e di quello complessivo immesso sul mercato
comunitario; nel caso in cui vengano raggiunti i quantitativi massimi indicati
nell'articolo 7, comma 3, l'unità di notifica informa il notificante della identità
degli altri notificanti ed avvisa tutti i notificanti circa le loro responsabilità
collettive di cui all'articolo 11.
9. L'unità di notifica, ricevuti i fascicoli di notifica di cui all'articolo 7, comma 1,
ed all'articolo 8, comma 1, le informazioni sulle prove complementari effettuate in
conformità dell'articolo 7, commi 4, 5 e 6, e dell'articolo 8, commi 3 e 4, ovvero le
informazioni successive presentate in applicazione dell'articolo 14, trasmette alla
Commissione europea copia del fascicolo o delle informazioni successive oppure il relativo
riassunto.
10. Per quanto concerne le informazioni complementari di cui al comma 1, l'unità di
notifica comunica alla Commissione europea le prove scelte, le motivazioni di tale scelta,
i risultati ed eventualmente la valutazione degli stessi. Per quanto riguarda le
informazioni ricevute a norma dell'articolo 14, l'unità di notifica trasmette alla
Commissione europea gli elementi che presentano interesse comune per la Commissione stessa
e per le altre autorità competenti.
11. L'unità di notifica trasmette alla Commissione europea, non appena possibile, la
valutazione dei rischi di cui al comma 1, o una sintesi della stessa.
Art. 17.
Riservatezza delle informazioni
1. Nel caso in cui il notificante ritiene che la diffusione delle informazioni potrebbe
danneggiarlo sul piano industriale o commerciale, può specificare quali delle
informazioni di cui agli articoli 7, 8 e 14 richiedano un trattamento riservato ed esigano
pertanto che sia mantenuto il segreto nei confronti di altre persone che non siano le
autorità competenti e la Commissione europea. In tal caso debbono essere fornite le
relative giustificazioni.
2. Il segreto industriale e commerciale per quanto riguarda le notifiche e le informazioni
trasmesse in applicazione dell'articolo 7, commi 1 e 2, nonchè dell'articolo 8, commi 1,
2 e 3, non può essere applicato:
a) alla denominazione commerciale della sostanza;
b) al nome del fabbricante e del notificante;
c) ai dati fisico-chimici della sostanza previsti dall'allegato VII;
d) ai possibili mezzi per rendere innocua la sostanza;
e) alla sintesi dei risultati, delle prove tossicologiche ed ecotossicologiche;
f) al grado di purezza della sostanza ed all'identità delle impurezze o degli additivi
che sono pericolosi, qualora tali dati siano indispensabili ai fini della classificazione
e dell'etichettatura ed ai fini dell'inserimento della sostanza nell'allegato I;
g) ai metodi ed alle precauzioni raccomandati di cui al punto 2.3 ed alle misure di
emergenza di cui ai punti 2.4 e 2.5 delle parti A, B e C dell'allegato VII;
h) alle informazioni contenute nella scheda informativa in materia di sicurezza;
i) ai metodi analitici che consentono di individuare la sostanza pericolosa una volta
immessa nell'ambiente e di determinare l'esposizione umana diretta alla stessa sostanza,
nel caso di sostanze dell'allegato I.
3. Il notificante, nel caso in cui renda successivamente pubbliche le informazioni prima
riservate, deve informarne l'unità di notifica.
4. L'unità di notifica sulla base delle indicazioni ricevute:
a) decide quali informazioni sono protette dal segreto industriale e commerciale,
conformemente ai commi 1, 2 e 3; tali informazioni devono essere mantenute segrete ed
essere comunicate alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione
europea;
b) può stabilire che siano indicate soltanto con la denominazione commerciale, per un
periodo massimo di tre anni, le sostanze notificate comprese nell'elenco di cui
all'articolo 18 e non classificate pericolose; tuttavia, se ritiene che la pubblicazione
della denominazione chimica prevista dalla nomenclatura IUPAC (Unione Internazionale di
Chimica Pura ed Applicata) possa rivelare informazioni in merito allo sfruttamento
commerciale o alla fabbricazione della sostanza, può disporre che la stessa venga
registrata con la sola denominazione commerciale per un periodo superiore a tre anni.
5. L'unità di notifica può richiedere alla Commissione europea che le sostanze
pericolose siano riportate nell'elenco di cui all'articolo 18 con la sola denominazione
commerciale sino al loro inserimento nell'allegato I.
6. Le informazioni riservate comunicate all'unità di notifica dalle autorità competenti
degli altri Stati membri sono mantenute segrete.
7. Tutte le informazioni riservate possono essere comunicate alle persone direttamente
coinvolte in procedimenti amministrativi o giudiziari, comportanti sanzioni, avviati con
l'obiettivo di controllare le sostanze immesse sul mercato nonchè alle persone che devono
prendere parte o essere ascoltate nell'ambito dell'esercizio dei poteri di informazione,
vigilanza e controllo del Parlamento.
Art. 18.
Elenco delle sostanze
1. Il Ministero della sanità cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell'elenco delle sostanze notificate, complete del numero CE,
compilato dalla Commissione europea.
Art. 19.
Imballaggio
1. L'imballaggio delle sostanze pericolose deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) l'imballaggio deve essere progettato e realizzato in modo tale da impedire qualsiasi
fuoriuscita del contenuto, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni che
prescrivono speciali dispositivi di sicurezza;
b) i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non devono essere
suscettibili di deteriorarsi a causa del contenuto, nè poter formare con questo composti
pericolosi;
c) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono essere solide e robuste, in
modo da escludere qualsiasi allentamento e sopportare in maniera affidabile le normali
sollecitazioni della manipolazione;
d) il recipiente munito di un sistema di chiusura che può essere riapplicato deve essere
progettato in modo che l'imballaggio possa essere richiuso ripetutamente senza fuoriuscita
del contenuto;
e) qualsiasi recipiente, di qualsiasi capacità, che contenga sostanze vendute o
disponibili al dettaglio e sia etichettato come "molto tossico", o
"tossico" o "corrosivo" ai sensi del presente decreto, deve essere
dotato di una chiusura di sicurezza per la protezione dei bambini e recare un'indicazione
di pericolo avvertibile al tatto;
f) qualsiasi recipiente, di qualsiasi capacità, che contenga sostanze vendute o
disponibili al dettaglio e sia etichettato come "nocivo", "estremamente
infiammabile" o "facilmente infiammabile" ai sensi del presente decreto
deve recare un'indicazione di pericolo avvertibile al tatto.
2. Le specifiche tecniche relative ai dispositivi ed ai sistemi di sicurezza di cui al
comma 1, lettere e) e f), sono indicate nell'allegato IX.
Art. 20.
Etichettatura
1. L'etichettatura delle sostanze pericolose deve recare in caratteri leggibili e
indelebili:
a) la denominazione della sostanza conforme a una delle denominazioni riportate
nell'allegato I. Se la sostanza non figura nell'allegato I, la denominazione deve basarsi
su una nomenclatura internazionalmente riconosciuta;
b) il nome e l'indirizzo completo nonchè il numero di telefono del responsabile
dell'immissione sul mercato stabilito all'interno dell'Unione europea, che può essere il
fabbricante, l'importatore o il distributore;
c) i simboli di pericolo, se previsti, e l'indicazione di pericolo che comporta l'impiego
della sostanza. I simboli e le indicazioni di pericolo devono essere conformi all'allegato
II ed essere stampati in nero su fondo giallo-arancione. I simboli e le indicazioni di
pericolo da usare per ciascuna sostanza sono quelli riportati nell'allegato I. Alle
sostanze pericolose non ancora contenute nell'allegato I, i simboli e le indicazioni di
pericolo sono assegnati in base alle norme dell'allegato VI. Quando ad una sostanza sono
assegnati più simboli, salvo disposizioni contrarie riportate in allegato I, l'obbligo di
apporre il simbolo T rende facoltativi i simboli X e C, l'obbligo di apporre il simbolo C
rende facoltativo il simbolo X, l'obbligo di apporre il simbolo E rende facoltativi i
simboli F e O;
d) le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dai pericoli dell'uso della
sostanza, dette "frasi R". Esse devono essere formulate secondo le modalità
dell'allegato III. Quelle da usare per ciascuna sostanza sono riportate nell'allegato I.
Per le sostanze pericolose non ancora contenute nell'allegato I, le "frasi R" da
usare sono assegnate in base alle norme dell'allegato VI;
e) le frasi tipo concernenti consigli di prudenza relativi all'uso della sostanza, dette
"frasi S". Esse devono essere formulate secondo le modalità dell'allegato IV.
Quelle da usare per ciascuna sostanza sono riportate nell'allegato I. Per le sostanze
pericolose non ancora contenute nell'allegato I, le "frasi S" da usare sono
assegnate in base alle norme dell'allegato VI;
f) il numero CE, se assegnato, desunto dall'EINECS o dall'elenco di cui all'articolo 18;
g) l'indicazione "Etichetta CE" per le sostanze contenute nell'allegato I.
2. Per le sostanze irritanti, facilmente infiammabili, infiammabili o comburenti, non é
necessaria l'indicazione delle relative "frasi R" e "frasi S" se il
contenuto dell'imballaggio non supera i 125 millilitri. Lo stesso vale per le sostanze
nocive che, in imballaggi di pari contenuto, non sono vendute al consumatore.
3. Indicazioni quali "non tossico", "non nocivo" o qualsiasi altra
analoga non devono figurare sull'etichetta o sull'imballaggio delle sostanze che rientrano
nell'ambito del presente decreto.
Art. 21.
Attuazione delle norme di etichettatura
1. Se le diciture di cui all'articolo 20 figurano su un'etichetta, questa deve essere
solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura
orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. Le dimensioni e le
caratteristiche delle etichette debbono corrispondere alle prescrizioni di cui alla
Tabella A.
2. L'etichetta non é necessaria quando l'imballaggio stesso reca, ben visibili, le
indicazioni richieste, secondo le modalità di cui al comma 1.
3. Il colore e la presentazione dell'etichetta o dell'imballaggio, nel caso di cui al
comma 2, devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo col suo
fondo.
4. Le informazioni da apporre sull'etichetta, conformemente all'articolo 20, devono
risaltare sullo sfondo e la loro dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per
consentire un'agevole lettura. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente
stabilisce, in conformità alla normativa comunitaria, le disposizioni specifiche
riguardanti la presentazione ed il formato delle informazioni di cui al presente comma.
5. Le indicazioni di cui all'articolo 20 devono essere in lingua italiana; qualora siano
redatte in più lingue, quelle in lingua italiana non devono essere di caratteri inferiori
a quelli delle altre lingue.
6. I requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto si considerano soddisfatti:
a) se si tratta di imballaggi esterni che racchiudono uno o più imballaggi interni,
quando l'imballaggio esterno é provvisto di un'etichettatura conforme ai regolamenti
internazionali relativi al trasporto delle merci pericolose e l'imballaggio o gli
imballaggi interni sono provvisti di un'etichettatura conforme al presente decreto;
b) se si tratta di un imballaggio unico, quando l'imballaggio é provvisto di
un'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle merci
pericolose ed all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) e, per tipi
particolari di imballaggio, quali le bombole mobili per i gas, conforme alle disposizioni
dell'allegato VI.
Art. 22.
Deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio
1. Gli articoli 19, 20 e 21 non si applicano alle munizioni ed agli esplosivi immessi sul
mercato allo scopo di produrre esplosioni o effetti pirotecnici, per i quali restano ferme
le disposizioni vigenti in materia, nè fino al 30 aprile 1997, al propano ed al gas di
petrolio liquefatto.
2. Quando gli imballaggi sono di dimensione ridotta o sono altrimenti inadatti per
consentire un'etichettatura conforme alle dimensioni ed alle modalità applicative di cui
agli articoli 20 e 21, commi 1 e 2, l'etichetta può essere realizzata in dimensioni
ridotte; la superficie dell'etichetta non può comunque essere inferiore a 10 centimetri
quadrati ed il simbolo deve misurare almeno un centimetro quadrato.
3. Nel caso in cui risulti materialmente impossibile effettuare un'etichettatura conforme
alle modalità applicative di cui al comma 2, il Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le
caratteristiche cui deve corrispondere l'etichetta.
4. Il Ministro della sanità stabilisce altresì, con le stesse modalità, in deroga agli
articoli 20 e 21, i casi in cui gli imballaggi delle sostanze che non sono esplosive,
molto tossiche o tossiche, possono non essere etichettati o possono essere etichettati in
modo diverso quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun
pericolo sia per le persone che manipolano tali sostanze che per terzi.
Art. 23.
Pubblicità
1. E' vietata la pubblicità delle sostanze che appartengono ad una o più delle categorie
previste all'articolo 2, comma 2, qualora la pubblicità stessa non indichi la categoria o
le categorie di appartenenza della sostanza.
Art. 24.
Tariffe per la notifica
1. Le spese relative all'espletamento dell'istruttoria per la verifica delle notifiche di
cui agli articoli 7 e 8 sono poste a carico dei notificanti.
2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate ed
aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività di cui agli articoli 7 e 8,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi e del valore economico delle prestazioni
effettuate, nonchè le modalità di riscossione delle tariffe medesime.
3. I proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 8 sono versati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreti del Ministro
del tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. Una parte di
detti proventi é destinata ai controlli di cui all'articolo 28 e la parte rimanente
versata al bilancio dell'istituto superiore di sanità, per il funzionamento dei servizi
preposti all'espletamento delle attività di cui agli articoli 7 e 8.
Art. 25.
Scheda informativa in materia di sicurezza
1. Per consentire agli utilizzatori professionali di prendere le misure necessarie per la
protezione dell'ambiente, nonchè della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, il
fabbricante, l'importatore o il distributore che immette sul mercato una sostanza
pericolosa deve fornire gratuitamente, su supporto cartaceo o per via elettronica, al
destinatario della sostanza stessa, una scheda informativa in materia di sicurezza in
occasione o anteriormente alla prima fornitura; egli é tenuto altresì a trasmettere, ove
sia venuto a conoscenza di ogni nuova informazione al riguardo, una scheda aggiornata.
2. La scheda di cui al comma 1 deve essere redatta in lingua italiana, nell'osservanza
delle disposizioni da adottarsi con decreto del Ministro della sanità entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto, in conformità alle direttive
comunitarie; la scheda deve riportare, come prima informazione, la data di compilazione e
dell'eventuale aggiornamento.
CAPO III
MISURE PROCEDURALI E ORGANIZZATIVE
Art. 26.
Commissione consultiva
1. Presso il Ministero della sanità é istituita una commissione consultiva composta dai
seguenti membri o dai loro sostituti:
a) il dirigente generale del dipartimento prevenzione del Ministero della sanità che la
presiede;
b) un rappresentante del Ministero della sanità esperto di problematiche concernenti la
classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze pericolose;
c) un rappresentante dell'unità di notifica;
d) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
cui uno esperto di problematiche di produzione industriale ed uno esperto di problematiche
di tutela dei consumatori;
e) due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno esperto di problematiche di
pubblica sicurezza ed uno di problematiche di protezione civile e sicurezza antincendi;
f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esperto di
problematiche inerenti la sicurezza nell'ambiente di lavoro;
g) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno esperto in problematiche sui
rischi per l'ambiente ed uno esperto di problematiche sulla tutela del suolo;
h) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica esperto di problematiche connesse con la ricerca scientifica;
i) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali esperto
in problematiche di produzione agricola.
2. Per lo svolgimento dei lavori, la commissione può organizzarsi in sottogruppi ed
avvalersi dell'opera di enti o di istituti pubblici di ricerca e di esperti secondo la
legislazione vigente.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero della sanità.
4. I componenti la commissione durano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati.
5. La commissione consultiva:
a) esprime pareri su problematiche inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi nonchè
su quelle in discussione in sede comunitaria ed internazionale;
b) esprime pareri sulle eventuali richieste specifiche sottopostele dall'unità di
notifica;
c) esprime pareri sulle richieste specifiche sottopostele dal Ministero della sanità
anche a seguito di richieste avanzate dai notificanti in relazione alle decisioni assunte
dall'unità di notifica;
d) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta del parere del Consiglio superiore di
sanità, della Commissione consultiva tossicologica nazionale o di altro ente o istituto
di ricerca pubblico.
6. Con regolamento interno, da emanarsi con decreto del Ministro della sanità entro tre
mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono disciplinate le modalità
procedurali ed organizzative della commissione.
7. La commissione di cui al comma 1 sostituisce quella prevista all'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927.
Art. 27.
Unità di notifica
1. Presso l'Istituto superiore di sanità é istituita, nell'ambito della dotazione
organica esistente e delle ordinarie risorse di bilancio, l'unità di notifica che, per
l'espletamento dei compiti relativi alla notifica di nuove sostanze, si avvale, di volta
in volta, di esperti dell'Istituto superiore di sanità in materia di tossicologia,
mutagenesi, cancerogenesi, tossicità per la riproduzione, proprietà fisicochimiche,
proprietà ecotossicologiche e inventario nazionale delle sostanze chimiche, nonchè,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato, di rappresentanti dei Ministeri della
sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.
2. L'unità di notifica:
a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7 e 8;
b) esprime parere sulle proposte di classificazione ed etichettatura, nonchè sulle
proposte di raccomandazioni per la sicurezza di impiego delle sostanze notificate;
c) agisce come autorità competente nazionale per il sistema comunitario di notifica delle
nuove sostanze chimiche;
d) promuove, ove lo ritenga necessario, per il tramite del Ministero della sanità, la
richiesta del parere della commissione consultiva di cui all'articolo 26;
e) informa, almeno semestralmente, dell'attività svolta, la commissione consultiva di cui
all'articolo 26.
Art. 28.
Controlli
1. Al fine dell'accertamento dell'osservanza delle norme del presente decreto,
l'immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose sono soggette
alla vigilanza degli uffici competenti, in base alle vigenti disposizioni, delle
amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali; a tal fine il relativo
personale può procedere in qualunque momento ad ispezioni presso luoghi di produzione,
deposito e vendita, richiedere dati, informazioni e documenti, prelevare campioni in
numero massimo di tre a titolo gratuito, sigillati all'atto del prelievo, e ciascuno in
quantità sufficiente per una analisi completa.
2. Nei casi di constatata infrazione alle norme del presente decreto, il Ministero della
sanità, in ambito nazionale, e i competenti uffici delle regioni e degli enti locali,
nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, dispongono il divieto di
commercializzazione ed il sequestro in via amministrativa delle merci a cura e comunque a
spese del trasgressore, adottando le necessarie prescrizioni per il loro ritiro e la loro
custodia, garantendo la sicurezza degli operatori, della popolazione e dell'ambiente. I
provvedimenti adottati dalle regioni e dagli enti locali sono portati tempestivamente a
conoscenza del Ministero della sanità, che procede ai necessari accertamenti ai fini
dell'eventuale estensione delle misure all'intero territorio nazionale.
3. In caso di immediato o grave pericolo per la salute o la sicurezza, le autorità di cui
al comma 2 possono immediatamente adottare le misure provvisorie necessarie, ivi incluso
il divieto di commercializzazione e il ritiro dal mercato.
4. Le misure di cui ai comma 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui l'interessato non
consenta agli uffici di cui al comma 1 la tempestiva acquisizione dei campioni e dei
documenti di cui allo stesso comma.
5. Su richiesta della ditta interessata, il Ministero della sanità può consentire
l'adeguamento del prodotto alle disposizioni del presente decreto ai fini del successivo
dissequestro.
6. I soggetti che, ai sensi del comma 1, effettuano ispezioni e prelievi di campioni
nell'esercizio delle funzioni loro demandate, sono tenuti agli obblighi di riservatezza
relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alle norme vigenti.
Art. 29.
Esami e analisi di campioni
1. Gli esami e le analisi dei campioni prelevati dalle autorità locali sono eseguiti dai
laboratori competenti per territorio.
2. Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dal
presente decreto, il direttore del laboratorio trasmette immediata denuncia all'autorità
competente, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi.
Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica
all'esercente presso cui é stato fatto il prelievo i risultati dell'analisi. Analoga
comunicazione é fatta al fabbricante, all'importatore o al distributore nel caso che il
prelievo riguardi campioni in confezioni originali; entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione gli interessati possono presentare alla autorità che ha
disposto il prelievo istanza di revisione di analisi.
3. Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro i
termini fissati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. L'Istituto superiore di sanità avverte, con congruo anticipo, l'interessato, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del giorno, dell'ora e del luogo in cui
avranno inizio le operazioni di revisione; l'interessato ha diritto di farsi assistere,
nelle dette operazioni, dal suo difensore o da un consulente tecnico.
5. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione e nel caso che
l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, l'autorità competente trasmette
denuncia alla autorità giudiziaria e ne informa il Ministero della sanità.
6. Gli esami e le analisi dei campioni prelevati dalle autorità centrali sono eseguiti
dall'Istituto superiore di sanità, il quale trasmette il proprio parere, corredato dai
risultati e con l'indicazione delle eventuali misure ritenute opportune, al Ministero
della sanità, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. In caso di immediato o grave pericolo per la salute o la sicurezza, le autorità di cui
all'articolo 28, comma 2, possono immediatamente adottare le misure provvisorie
necessarie, ivi incluso il divieto di commercializzazione e l'ordine di ritiro dal
mercato; ai fini dell'eventuale revoca di tali misure si applica la procedura di cui ai
commi 3 e 4.
CAPO IV
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE
Art. 30.
Definizioni ai fini della valutazione del rischio
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) identificazione del pericolo: l'identificazione degli effetti dannosi che una
determinata sostanza può causare per la sua natura intrinseca;
b) valutazione del rapporto tra dose o concentrazione e risposta o effetto: la valutazione
del rapporto tra la dose o il livello di esposizione ad una data sostanza e l'incidenza e
la gravità del suo effetto;
c) valutazione dell'esposizione: la determinazione delle emissioni, vie e velocità di
spostamento di una data sostanza e della sua trasformazione o degradazione al fine di
stimare la concentrazione o la dose alla quale la popolazione o i comparti ambientali sono
o possono essere esposti;
d) caratterizzazione del rischio: la stima dell'incidenza e della gravità degli effetti
dannosi che possono manifestarsi in una popolazione o in un comparto ambientale dovuti ad
una esposizione effettiva o prevista ad una determinata sostanza; essa può comprendere la
stima del rischio, vale a dire la quantificazione di questa probabilità;
e) raccomandazione per la riduzione del rischio: la raccomandazione delle misure che
possono ridurre i rischi per l'uomo e per l'ambiente in rapporto alla commercializzazione
della sostanza in questione; dette raccomandazioni possono includere:
1) modifiche della classificazione, dell'imballaggio o dell'etichettatura della sostanza
proposta nella notifica;
2) modifiche della scheda di dati di sicurezza proposta nella notifica;
3) modifiche proposte dal notificante nel fascicolo tecnico allegato alla notifica, dei
metodi raccomandati e delle precauzioni o delle misure di emergenza indicati ai punti 2.3,
2.4 e 2.5 degli allegati VII, parte A, VII, parte B, o VII, parte C;
4) una raccomandazione alle autorità di controllo competenti di considerare misure
opportune per la protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i rischi individuati.
Art. 31.
Principi della valutazione del rischio
1. La valutazione del rischio comporta l'identificazione del pericolo e, se del caso, la
valutazione del rapporto tra dose o concentrazione e risposta o effetto, la valutazione
dell'esposizione e la caratterizzazione del rischio. In linea generale tale valutazione si
svolge secondo le procedure stabilite negli articoli 32 e 33.
2. Fatto salvo il comma 1, in caso di effetti particolari, quali la riduzione della fascia
di ozono, ai quali non possono applicarsi le procedure previste negli articoli 32 e 33, la
connessa valutazione dei rischi si effettua caso per caso e l'unità di notifica descrive
e motiva in maniera circostanziata tale valutazione nella relazione scritta che essa
presenta alla Commissione secondo il disposto dell'articolo 35.
3. Nella valutazione dell'esposizione, l'unità di notifica tiene conto delle popolazioni
e dei comparti ambientali la cui esposizione alla sostanza é ragionevolmente prevedibile
alla luce delle informazioni disponibili sulla sostanza in questione, in particolare
prendendo in considerazione elementi quali la conservazione, la formulazione in un
preparato e altre forme di lavorazione, l'utilizzazione e l'eliminazione o il riciclaggio
della sostanza stessa.
4. Nella formulazione delle raccomandazioni per la riduzione del rischio di una data
sostanza, l'unità di notifica tiene conto dell'eventualità che la riduzione
dell'esposizione di una data categoria della popolazione o di un determinato comparto
ambientale possa comportare l'aumento dell'esposizione di un'altra categoria di
popolazione e di altri comparti ambientali.
Art. 32.
Valutazione del rischio relativo alla salute umana
1. Per ciascuna sostanza notificata, l'unità di notifica procede ad una valutazione del
rischio relativo alla salute umana, la cui prima fase consiste nell'identificazione del
pericolo e comprende almeno l'individuazione delle proprietà e degli effetti dannosi
potenziali specificati nelle tabelle B, parte A, e C, parte A. Dopo aver identificato il
pericolo, l'unità di notifica procede secondo i principi stabiliti nelle tabelle B, parte
B, e C, parte B:
a) alla eventuale valutazione del rapporto tra dose o concentrazione e risposta o effetto;
b) alla valutazione dell'esposizione per tutte le categorie di popolazioni potenzialmente
esposte alla sostanza in questione, quali i lavoratori, i consumatori e l'uomo esposto
indirettamente attraverso l'ambiente;
c) alla caratterizzazione del rischio.
Art. 33.
Valutazione del rischio relativo all'ambiente
1. Per ciascuna sostanza notificata, l'unità di notifica procede ad una valutazione del
rischio sugli effetti della sostanza per l'ambiente, la cui prima fase consiste
nell'identificazione del pericolo. Dopo aver identificato il pericolo, l'unità di
notifica procede in accordo con le linee-guida specificate nella tabella D:
a) alla valutazione del rapporto tra dose o concentrazione e risposa o effetto;
b) alla valutazione dell'esposizione per i comparti ambientali potenzialmente esposti alla
sostanza quali l'ambiente acquatico, il suolo e l'aria;
c) alla caratterizzazione del rischio.
Art. 34.
Conclusioni della valutazione del rischio
1. Dopo aver svolto la valutazione del rischio secondo il disposto degli articoli 32 e 33
e conformemente alle disposizioni delle tabelle B, C e D, l'unità di notifica determina,
secondo quanto stabilito alla tabella E, se:
a) la sostanza non presenta allo stato un rischio e non deve essere riesaminata finchè
non siano disponibili nuove informazioni;
b) la sostanza presenta un rischio; in tal caso l'unità di notifica decide quali sono le
informazioni supplementari necessarie per il riesame della valutazione e rinvia la
richiesta di tali informazioni fino a quando le quantità della sostanza in questione
immesse sul mercato non raggiungano i limiti indicati negli articoli 7, comma 3, e 8,
commi 3 e 4;
c) la sostanza presenta un rischio ed é necessario chiedere immediatamente informazioni
supplementari;
d) la sostanza presenta un rischio e l'unità di notifica formula immediatamente le
necessarie raccomandazioni per una riduzione del rischio.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), l'unità di notifica informa delle
conclusioni il notificante, assegnandogli un termine per presentare eventuali osservazioni
e fornire informazioni supplementari; le informazioni ricevute entro il termine assegnato
sono valutate prima della trasmissione della valutazione del rischio alla Commissione
europea.
3. Si procede ad una nuova valutazione del rischio quando l'unità di notifica riceve
ulteriori informazioni complementari dal notificante o da altra fonte.
Art. 35.
Relazione da inviare alla Commissione europea
1. Svolti gli adempimenti di cui agli articoli 32, 33 e 34, l'unità di notifica invia
alla Commissione europea una relazione contenente le informazioni previste nella tabella F
nonchè tutti gli aggiornamenti della relazione conseguenti ad eventuali riesami della
valutazione.
2. L'unita di notifica trasmette al notificante, su sua richiesta, l'eventuale nuova
valutazione del rischio conseguente all'espletamento della procedura comunitaria connessa
alla notifica.
CAPO V
APPARATO SANZIONATORIO
Art. 36.
Sanzioni
1. Chiunque immette nel mercato le sostanze pericolose di cui al presente decreto in
violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli
articoli 19, 20, 21 e 22 nonchè in violazione delle disposizioni sulla classificazione é
punito con l'ammenda da lire duecentomila a lire dieci milioni.
2. Nei casi di maggiore gravità si applica anche la pena dell'arresto fino a sei mesi.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante al dettaglio che
pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo sostanze pericolose in confezioni
originali, semprechè non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non
presenti segni di alterazione.
4. La effettuazione di una notifica non conforme alle disposizioni di cui agli articoli 7,
8, 9, 10, 11, 12 e 15 é punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. Alla stessa pena sono assoggettati coloro che violano le
disposizioni sulla pubblicità, di cui all'articolo 23, o sulla scheda informativa, di cui
all'articolo 25, o sulla valutazione del rischio di cui all'articolo 34.
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 37.
Adempimenti successivi
1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro il 30 aprile 1997, si
provvede al recepimento delle direttive 91/632/CEE, 92/37/CEE, 92/69/CEE, 93/21/CEE,
93/72/CEE, 93/101/CE e 94/69/CE, della Commissione, rispettivamente del 28 ottobre 1991,
del 30 aprile 1992, del 31 luglio 1992, del 27 aprile 1993, del 1 settembre 1993, del 1
novembre 1993, e del 19 dicembre 1994 e alla pubblicazione integrale degli allegati da I a
IX.
2. Con decreto del Ministro della sanità, previa comunicazione al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro dell'ambiente, si provvede
al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati; il decreto é
emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con
il Ministro dell'ambiente ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali
per il proprio recepimento.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, salvo che sia diversamente indicato dalle direttive
che con essi si recepiscono, concedono sei mesi per lo smaltimento delle sostanze
pericolose già immesse sul mercato alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, non conformi, nell'imballaggio e nell'etichettatura,
alle disposizioni dei decreti medesimi.
Art. 38.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, e
quelle di cui al D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927, e al D.P.R. 20 febbraio 1988, n. 141,
non si applicano alle sostanze di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Le disposizioni concernenti le schede dei dati di sicurezza di cui all'articolo 25
entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
3. E' consentita fino al 31 dicembre 2000 l'immissione sul mercato di sostanze la cui
etichetta reca il: "numero CEE" e la dicitura: "etichettatura CEE".
4. Sono abrogati gli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24
novembre 1981, n. 927 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 febbraio 1997
(Seguono le firme)
TABELLA A (articolo 21)
Dimensioni e caratteristiche delle etichette
Capacità Formato in millimetri (mm)
dell'imballaggio se possibile
- Inferiore o pari a 3 litri almeno 52 X 74
- Superiore a 3 litri e
inferiore o pari a 50 litri almeno 74 X 105
- Superiore a 50 litri e
inferiore o pari a 500 litri almeno 105 X 148
- Superiore a 500 litri almeno 148 X 210
Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare
almeno 1 centimetro quadrato.
L'etichetta deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene
direttamente la sostanza.
Le etichette dei suddetti formati sono destinate esclusivamente a contenere le
informazioni richieste dal presente decreto ed eventualmente indicazioni complementari in
materia di igiene o sicurezza.
TABELLA B (Articolo 32)
Valutazione del rischio: Salute umana (tossicità)
PARTE A
La valutazione del rischio svolta in conformità dell'articolo 32 deve tener conto dei
seguenti effetti tossici potenziali e delle categorie di popolazione potenzialmente
esposte.
EFFETTI
1) Tossicità acuta
2) Irritazione
3) Corrosività
4) Sensibilizzazione
5) Tossicità per dose ripetuta
6) Mutagenicità
7) Cancerogenicità
8) Tossicità riproduttività
CATEGORIE DI POPOLAZIONI
1) Lavoratori
2) Consumatori
3) Uomo esposto indirettamente attraverso l'ambiente
PARTE B
1. IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO
1.1 Qualora sia stato eseguito il saggio appropriato per l'identificazione del pericolo in
merito ad un dato effetto potenziale della sostanza, e qualora i risultati del saggio non
abbiano condotto alla sua classificazione non è necessario procedere alla
caratterizzazione del rischio per l'effetto in questione, a meno che non sussistano altri
validi motivi di preoccupazione, per esempio, risultati positivi dei saggi in vitro di
mutagenicità.
1.2 Qualora non sia ancora stato eseguito il saggio appropriato per l'identificazione del
pericolo in merito ad un dato effetto potenziale la caratterizzazione del rischio in
merito a tale effetto non é necessaria a meno che non sussistano altri validi motivi di
preoccupazione, per esempio, considerazioni relative all'esposizione o indicazioni di
tossicità potenziale basata sulla relazione struttura attività
2. VALUTAZIONE DEL RAPPORTO TRA DOSE O CONCENTRAZIONE E RISPOSTA O EFFETTO.
2.1. Per la valutazione della tossicità a dose ripetuta e della tossicità riproduttiva
occorre valutare il rapporto dose-risposta e, se possibile, determinare il NOAEL (no
observed-adverse-effect-level). Se non é possibile determinare il NOAEL occorre
determinare la dose/concentrazione più bassa correlata con effetto dannoso, cioè il
LOAEL (lowest-observed-adverse-effect-level).
2.2. Per le prove di tossicità acuta, corrosività e irritazione non é generalmente
possibile determinare il NOAEL o il LOAEL basandosi sui risultati delle prove svolte in
base al presente decreto. Per la tossicità acuta occorre determinare la DL 50 o la CL 50
oppure, qualora si ricorra alla procedura a dose fissa, la dose discriminante. Per gli
altri effetti sarà sufficiente determinare se la sostanza in questione ha la capacità
intrinseca di causare tale effetto.
2.3. Per le prove di mutagenicità e cancerogenicità è sufficiente determinare se la
sostanza in questione ha la capacità intrinseca di causare tali effetti. Tuttavia,
qualora sia dimostrato che una determinata sostanza identificata come cancerogena non è
genotossica, sarà opportuno determinare il NOAEL o LOAEL secondo quanto disposto al punto
2.1.
2 4. Per le prove di sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie, nella misura in
cui non vi è un consenso sulla possibilità di individuare una dose/concentrazione al di
sotto della quale gli effetti dannosi non dovrebbero manifestarsi in un soggetto già
sensibilizzato ad una data sostanza, sarà sufficiente determinare se la sostanza in
questione ha la capacità intrinseca di causare tali effetti.
3. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
3.1 Occorre eseguire una valutazione dell'esposizione per ciascuna categoria di
popolazione potenzialmente esposta alla sostanza in questione (lavoratori, consumatori e
uomo esposto indirettamente attraverso l'ambiente). Tale valutazione deve mirare ad una
stima quantitativa o qualitativa della dose/concentrazione della sostanza alla quale può
essere esposta una determinata popolazione. Detta stima deve tener conto delle variazioni
spaziali e temporali del modello di esposizione.
3.2. La valutazione dell'esposizione deve basarsi sulle informazioni contenute nel
fascicolo tecnico trasmesso secondo il disposto della parte 2 degli allegati VII, parte A,
VII, parte B o VII, parte C, e su ogni altra informazione rilevante eventualmente
disponibile. Per tale valutazione si deve tenere conto dei seguenti elementi:
i) dati di esposizione misurati in maniera adeguata;
ii) quantità di sostanza immessa sul mercato;
iii) forma di commercializzazione o di utilizzazione della sostanza (es: in quanto tale
oppure in quanto componente di un preparato);
iv) categorie di utilizzazione e grado di confinamento;
v) eventualmente dati relativi alla lavorazione;
vi) proprietà fisico-chimiche della sostanza incluse, ove necessario, le proprietà
conferitele dal processo di lavorazione (es.: formazione di aerosol);
vii) vie probabili di esposizione e potenziale assorbimento;
viii) frequenza e durata dell'esposizione;
ix) tipo e dimensione delle popolazioni specifiche esposte, qualora tale informazione sia
disponibile.
3.3. Qualora per la stima dei livelli di esposizione si ricorra ai metodi predittivi, si
darà preferenza ai dati rilevanti di monitoraggio derivati da sostanze caratterizzate da
un uso e un modello di esposizione analoghi.
3.4. Qualora la sostanza in questione sia contenuta in un preparato, l'esame
dell'esposizione alla sostanza nel preparato è necessario solo se quest'ultimo é
classificato sulla base delle proprietà tossicologiche della sostanza in questione, ai
sensi della normativa sui preparati pericolosi a meno che non vi siano motivi di
preoccupazione.
4. CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO
4.1. Qualora sia stato identificato un NOAEL o LOAEL, la caratterizzazione del rischio
relativa a ciascuno degli effetti in questione deve comprendere un raffronto del NOAEL o
LOAEL con la stima della dose/concentrazione alla quale la popolazione sarà esposta. Se
è disponibile una stima quantitativa dell'esposizione, si dovrà determinare un rapporto
livello di esposizione/NOAEL o LOAEL. Basandosi sul raffronto tra la stima quantitativa o
qualitativa dell'esposizione e il NOAEL o LOAEL l'Unità di notifica decide quale
conclusione, tra le quattro previste all'articolo 34, sia di applicazione.
4.2. Se, per uno o più degli effetti indicati in Tabella 1, parte A, il NOAEL o LOAEL non
è stato determinato, la caratterizzazione del rischio relativa ad ognuno di tali effetti
deve comprendere una valutazione, basata sulle informazioni quantitative e/o qualitative
relative all'esposizione della popolazione in esame, della probabilità che l'effetto in
questione si verifichi (1). Dopo aver proceduto alla valutazione, l'Unità di notifica
decide quale conclusione, tra le quattro previste all'articolo 34, sia di applicazione.
4.3. Nel decidere quale conclusione applicare tra le quattro previste all'articolo 34,
l'Unità di notifica tiene conto tra l'altro dei seguenti elementi:
i) l'incertezza derivante, tra gli altri fattori, dalla variabilità dei dati sperimentali
e della variazione intra e interspecie;
ii) la natura e la gravità dell'effetto;
iii) la categoria di popolazione alla quale si applica l'informazione quantitativa o
qualitativa sull'esposizione.
_________________________
(1) Qualora in assenza di NOAEL, o LOAEL, risulti comunque dalle prove svolte un rapporto
tra dose/concentrazione e gravità dell'effetto dannoso, oppure qualora, nell'ambito di un
metodo di prova che comporta il ricorso ad un'unica dose o concentrazione, sia possibile
valutare la gravità relativa all'effetto, occorre tener conto anche di tali informazioni
nella valutazione della probabilità che si verifichi l'effetto.
_________________________
5. INTEGRAZIONE
5.1. In base al disposto dell'articolo 32, comma 1, si può procedere ad una
caratterizzazione del rischio rispetto a più di un effetto dannoso potenziale o più di
una categoria di popolazione. In tal caso l'unità di notifica deve determinare quale
conclusione applicare a ciascun effetto tra la quattro previste all'articolo 34. Dopo aver
completato la valutazione del rischio, l'Unità di notifica riesamina le diverse
conclusioni ed elabora ma conclusione integrata relativa alla tossicità complessiva della
sostanza in questione.
TABELLA C (Articolo 32)
Valutazione del rischio: salute umana
(proprietà fisico-chimiche)
PARTE A
La valutazione del rischio svolta in base all'articolo 32 deve tener conto degli effetti
dannosi potenziali che possono manifestarsi nelle seguenti categorie di popolazioni
potenzialmente esposte a sostanze che hanno le seguenti proprietà:
PROPRIETA'
1. Esplosività
2. Infiammabilità
3. Potere ossidante
CATEGORIE DI POPOLAZIONI
1. Lavoratori
2. Consumatori
3. Uomo esposto indirettamente tramite l'ambiente
PARTE B
1. IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO
1.1 Qualora sia stato eseguito il saggio di identificazione del pericolo per una
determinata proprietà, e qualora i risultati del saggio non abbiano condotto alla
classificazione della sostanza (articolo 34, comma 1, lettera a)), non è necessaria la
caratterizzazione del rischio per quella determinata proprietà, a meno che non sussistano
altri validi motivi di preoccupazione.
1.2. Qualora non sia ancora stato eseguito il saggio di identificazione del pericolo per
una determinata proprietà, la caratterizzazione del rischio per quella determinata
proprietà non é necessaria, a meno che non esistano altri validi motivi di
preoccupazione.
2. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
2.1. Qualora si debba procedere alla caratterizzazione del rischio in virtù dell'articolo
32, occorre stabilire unicamente le condizioni di utilizzazione ragionevolmente
prevedibili in base alle informazioni sulla sostanza contenute nel fascicolo tecnico di
cui alla parte 2 degli allegati VII, parte A, VII, parte B e VII, parte C.
3. CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO
3.1. La caratterizzazione del rischio comprende una valutazione della probabilità che un
effetto dannoso possa verificarsi nelle condizioni di utilizzazione ragionevolmente
prevedibili. Se da tale valutazione risulta che non si verificheranno effetti dannosi, é
generalmente d'applicazione la conclusione prevista dall'articolo 34, comma 1, lettera a).
Se da tale valutazione risulta invece che si verificherà un effetto dannoso si applica in
linea generale la conclusione di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d).
4. INTEGRAZIONE
4.1. Se vi sono diverse raccomandazioni di riduzione del rischio riguardanti diversi
effetti per la popolazione, occorre riesaminarle dopo aver completato la valutazione del
rischio e l'Unità di notifica deve elaborare delle raccomandazioni integrate.
TABELLA D
(Articolo 33)
Valutazione del rischio: Ambiente
1. IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO
1.1. Nel caso di sostanze non classificate come pericolose per l'ambiente, spetta
all'Unità di notifica valutare se sussistano validi motivi per svolgere una
caratterizzazione del rischio esaminando in particolare i seguenti aspetti:
i) indicazioni di un potenziale di bioaccumulazione;
il) andamento della curva tossicità/tempo nelle prove di ecotossicità;
iii) indicazioni di altri effetti dannosi sulla base di studi di tossicità, per esempio
classificazione quale sostanza mutagena, tossica o molto tossica o nociva con la frase di
rischio R40 ("Possibilità di effetti irreversibili") oppure R48 ("Pericolo
di seri danni per la salute causati da esposizione prolungata");
iv) dati su sostanze strutturalmente analoghe.
1.2. Qualora l'Unità di notifica ritenga che sussistono validi motivi per svolgere una
caratterizzazione del rischio di una sostanza non classificata pericolosa per l'ambiente e
per la quale i dati relativi agli effetti sugli organismi sono insufficienti, essa
procede, ove necessario, secondo il disposto dell'articolo 34, comma 1, lettere b) o c).
Valutazione del rapporto dose o concentrazione e risposta o effetto.
2.1. In questo caso si deve prevedere la concentrazione della sostanza sotto la quale non
sono previsti effetti dannosi per il comparto ambientale a rischio. Questa concentrazione
é considerata la prevedibile concentrazione senza effetti (PNEC, predicted no-effect
concentration).
2.2. La PNEC é determinata in base alle informazioni contenute nel fascicolo di notifica
riguardanti gli effetti sugli organismi, come descritto nel punto 5 dell'allegato VII,
parte A, o VII, parte B, e in base agli studi di ecotossicità descritti nell'allegato
VIII (livelli 1 e 2).
2.3. Per il calcolo della PNEC si applica un fattore di valutazione ai valori risultanti
dai saggi sugli organismi, per esempio LD 50 (dose letale media), CL 50 (concentrazione
letale media), CE 50 (concentrazione efficace media), CI 50 (concentrazione che porta ad
una inibizione del 50% di un dato parametro, per esempio la crescita), NOEL(C) (NOEL
concentrazione) oppure LOEL(C) (LOEL concentrazione).
2.4. Il fattore di valutazione esprime il grado di incertezza nell'estrapolazione dei dati
sperimentali su un limitato numero di specie all'ambiente reale. Per tale motivo, quanto
più sono ampi i dati e quanto più lunga è la durata delle prove, tanto più piccolo
sarà il grado di incertezza e la dimensione del fattore di valutazione (2).
_______________
(2) Ad un valore di CL(E) 50 derivato dai risultati delle prove di tossicità acuta è
generalmente applicato un fattore di valutazione di 1000; tuttavia tale fattore può
essere ridotto alla luce di altre informazioni pertinenti. Si applica un fattore di
valutazione più basso ad un NOEC derivato dai risultati di prova di tossicità cronica.
_______________
3. VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE
3.1. La valutazione dell'esposizione deve elaborare una previsione della concentrazione
della sostanza che si può eventualmente ritrovare nell'ambiente.
Tale concentrazione è detta la concentrazione ambientale prevista (PEC). In alcuni casi
non è tuttavia possibile definire il PEC e occorre procedere ad una stima qualitativa
dell'esposizione.
3.2. Occorre determinare la PEC, o in sua mancanza svolgere la stima qualitativa
dell'esposizione, solo per i comparti ambientali per i quali sono ragionevolmente
prevedibili emissioni, discariche, eliminazione o distribuzione.
3.3. Per il calcolo della PEC o per la stima qualitativa dell'esposizione ci si basa sulle
informazioni contenute nel fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, VII, parte
B, VII, parte C o all'allegato VIII compresi, ove necessario, i seguenti elementi:
i) dati di esposizione opportunamente misurati;
ii) quantità della sostanza commercializzata;
iii) forma di commercializzazione o di utilizzazione della sostanza (es.: tale quale
oppure come componente di un preparato);
iv) categorie di utilizzazione e grado di contenimento;
v) dati di lavorazione, ove necessaria;
vi) proprietà fisico-chimiche della sostanza, in particolare punto di fusione, punto di
ebollizione, pressione di vapore, tensione superficiale, solubilità in acqua,
coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua;
vii) vie probabili di passaggio ai comparti ambientali e potenziali di
assorbimento/desorbimento e di degradazione;
viii) frequenza e durata dell'esposizione.
3.4. La PEC o la stima qualitativa dell'esposizione delle sostanze commercializzate in
quantità inferiori a 10 tonnellate/anno (o cumulativamente 50 tonnellate) è normalmente
determinata per l'ambiente locale generico nel quale può verificarsi un'emissione della
sostanza.
4. CARATTERIZZAZIONE DEL RISCHIO
4.1. Per un dato comparto ambientale la caratterizzazione del rischio comprende, per
quanto possibile, un raffronto della PEC con la PNEC, in modo da poter calcolare il
rapporto PEC/PNEC. Se il rapporto PEC/PNEC è inferiore o uguale a 1, si applica la
conclusione di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a). Se il rapporto è superiore a 1,
l'Unità di notifica deve decidere, sulla base della misura di tale rapporto e di altri
fattori pentinenti, per esempio quelli elencati ai punti 1.1(i)-1.1(iv), quale sia la
conclusione applicabile tra quelle di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c) o d).
4.2. Qualora non sia stato possibile calcolare il rapporto PEC/PNEC, la caratterizzazione
del rischio deve comprendere una valutazione qualitativa della probabilità che si
verifichi un dato effetto nelle condizioni previste di esposizione. Dopo aver svolto tale
valutazione e tenendo conto di altri fattori pertinenti, quali quelli elencati al punto
1.1, l'Unità di notifica decide quale delle quatto conclusioni dell'articolo 34, comma 1,
sia d'applicazione.
5. INTEGRAZIONE
5.1. Secondo il disposto dell'articolo 33, la caratterizzazione del rischio può
riguardare più di un comparto ambientale. In questo caso l'Unità di notifica deve
decidere quale delle quattro conclusioni di cui all'articolo 34 applicare a ciascun
comparto. Dopo aver completato la valutazione del rischio, l'Unità di notifica deve
riesaminare le diverse conclusioni ed elaborare una conclusione integrata che tenga conto
di tutti gli effetti di quella data sostanza per l'ambiente.
TABELLA E (Articolo 34)
Integrazione generale delle conclusioni
1. L'Unità di notifica provvede a riesaminare complessivamente, le conclusioni elaborate
secondo il punto 5.1 della tabella B, parte B, il punto 4.1 della tabella C, parte B, e il
punto, 5.1 della tabella D, e ad integrarle successivante tenendo conto della totalità
dei rischi identificati nella valutazione del rischio.
2. L'Unità di notifica deve giustificare eventuali richieste di informazioni
complementari, oppure raccomandazioni di riduzione del rischio. In questo caso essa deve
tener conto dell'articolo 31, comma 4.
TABELLA F (Articolo 35)
Informazioni contenute nel sommario della valutazione del rischio.
1. La relazione scritta presentata alla Commissione ai sensi dell'articolo 35 dove
contenere i seguenti elementi:
i) un sommario generale delle conclusioni elaborate secondo l'articolo 34 e la tabella E;
ii) se alla sostanza in questione, in relazione agli effetti dannosi potenziali per
diverse categorie di popolazione e comparti ambientali, si applica la conclusione di cui
all'articolo 34, comma 1, lettera a), una dichiarazione che, in base alle informazioni
disponibili, la sostanza non desta preoccupazioni immediate e che non è necessario un
nuovo esame fino a quando il notificante non presenti nuove informazioni in virtù degli
articoli 7, 8 o 14;
iii) se, in relazione ad uno o più effetti dannosi potenziali per diverse categorie di
popolazione e comparti ambientali si applica la conclusione di cui all'articolo 34, comma
1, lettere b) o c), una descrizione e giustificazione delle informazioni complementari
richieste;
iv) se in relazione ad uno o più effetti dannosi potenziali per diverse categorie di
popolazione e comparti ambientali si applica la conclusione di cui all'articolo 34, comma
1, lettera d), una descrizione e giustificazione delle raccomandazioni di riduzione del
rischio;
v) se è stata avviata un'azione in virtù dell'articolo 34, comma 2, un sommario delle
osservazioni del notificante in merito alle proposte dell'Unità di notifica e un sommario
di tutte le informazioni complementari pervenute.
2. Se la caratterizzazione del rischio ha comportato l'uso dei rapporti di
esposizione-effetto descritti al punto 4 della tabella B, parte B, al punto 4 della
tabella D, o l'uso dei fattori di valutazione descritti al punto 2 della tabella D,
occorre indicare tali rapporti e fattori.
ALLEGATO A (articolo 1)
Atti legislativi comunitari relativi alle categorie di prodotti per le quali esistono
procedure comunitarie di notifica o di omologazione e per le quali le prescrizioni
relative alle informazioni da presentare per le categorie di sostanze identificate sono
equivalenti a quelle previste dalla Direttiva 67/548/CEE
1. Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in
commercio di prodotti fitosanitari: sostanze soggette alla procedura di valutazione
prevista dall'articolo 6 di tale direttiva (G.U.C.E. n. L 230 del 19.8.1991, pag. 1),
recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995 (S.O. n. 60).
ALLEGATO I (Articolo 4)
Elenco delle sostanze pericolose.
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 37,
comma 1, si fa riferimento all'allegato I al decreto del Ministro della sanità 16
febbraio 1993, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1993.
ALLEGATO II (Articolo 20)
Simboli e indicazioni di rischio delle sostanze e preparati pericolosi

ALLEGATO III (Articolo 20)
Elenco delle frasi di rischio
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 37,
comma 1, si fa riferimento all'allegato III al decreto del Ministro della sanitá 16
febbraio 1993, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubbliga italiana n. 116 del 20 maggio 1993.
ALLEGATO IV (Articolo 20)
Elenco dei consigli di prudenza.
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 37,
comma 1, si fa riferimento all'allegato IV al decreto del Ministro della sanità 16
febbraio 1993, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1993.
ALLEGATO V (Articolo 3)
Metodi per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, della tossicità e
dell'ecotossicità.
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 37,
comma 1, si fa riferimento all'allegato V al decreto del Ministro della sanità 3 dicembre
1985, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 305 del 30 dicembre 1985, come integrato, da ultimo, dall'allegato II al
decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1989, pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 1990.
ALLEGATO VI (Articolo 4)
Criteri generali di classificazione e di etichettatura delle sostanze pericolose
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 37,
comma 1, si fa riferimento all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1988, n. 141.
ALLEGATO VII (Art. 5)
(omissis)
ALLEGATO VIII (Articolo 5)
(omissis, in caso di necessità inviare un messaggio)
ALLEGATO IX (Articolo 19)
Parte A
Disposizioni relative alle chiusure di sicurezza per la protezione dei bambini
1. Imballaggi richiudibili
Le chiusure di sicurezza per bambini utilizzate per imballaggi richiudibili devono
rispondere alla ISO 8317 (edizione 1 luglio 1989) che riguarda "Imballaggi di
sicurezza per i bambini - Requisiti e metodi di prova degli imballaggi richiudibili "
adottata dall'Organizzazione internazionale per la Standardizzazione (ISO).
2. Imballaggi non richiudibili (p.m.)
3. Osservazioni
1. La conformità con la norma suddetta può essere attestata unicamente dai laboratori
che soddisfano le norme europee EN serie 45 000.
2. Casi particolari
Se appare evidente che un imballaggio é sufficientemente sicuro per i bambini, in quanto
essi non possono avere accesso al suo contenuto senza l'aiuto di un utensile, il saggio
può non essere effettuato.
In tutti gli altri casi, e quando vi sono sufficienti ragioni per dubitare dell'efficacia
di una chiusura di sicurezza per bambini adottata, l'autorità nazionale può chiedere al
responsabile dell'immissione sul mercato di fornirle un attestato rilasciato da un
laboratorio di saggio di cui al punto 1 precedente, nel quale si certifica:
- che il tipo di chiusura é tale da non richiedere saggi secondo la norma ISO
sopraindicata; oppure
- che la chiusura in questione, sottoposta ai saggi previsti dalla norma ISO
sopraindicata, é conforme alle prescrizioni imposte.
Parte B
Dispositivi che permettono di rilevare i pericoli al tatto.
Le specifiche tecniche relative ai dispositivi che consentono di rilevare i pericoli al
tatto devono essere conformi alla norma EN 272 (edizione 20 agosto 1989), relativa
all'avvertimento tattile di un pericolo.
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