|
| |
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 359.
GU191099
Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE
relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre 1995 che
modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo
51, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva
95/63/CE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, e successive modifiche e integrazioni, recante norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche e integrazioni, e in particolare il titolo III
che reca disposizioni di attuazione della direttiva 89/655/CEE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 29 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, degli affari esteri e per la funzione
pubblica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Il presente decreto reca modifiche e integrazioni al titolo III
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e all'articolo 184
del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
in attuazione della direttiva 95/63/CE del Consiglio del 5 dicembre
1995.
Art. 2.
1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, il
datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè durante l'uso
delle attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui
ai commi 4-bis e 4-ter.".
2. All'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto
conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in
relazione all'uso progettato dell'attrezzatura.".
3. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 626 del
1994, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente:
"c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli
utilizzatori e per le altre persone, assicurando in particolare
sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e gli elementi
fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze
utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in modo
sicuro.".
4. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il
comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
"4-bis. Il datore di lavoro provvede affinchè nell'uso di
attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi sia
assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per
attrezzature di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i
lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature
di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che,
qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona
esecuzione dei lavori, essi subiscano danno da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili
mosse meccanicamente avvenga esclusivamente su posti sicuri,
predisposti a tale fine, e che, se si devono effettuare lavori
durante lo spostamento, la velocità dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a
combustione, siano utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora
sia assicurata una quantità sufficiente di aria senza rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinchè nell'uso di
attrezzature di lavoro destinate a sollevare carichi sia assicurato
che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei
carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di
aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonchè tenendo conto del
modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più
accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per
consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora
esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori di sollevamento
siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o
deteriorati;
b) allorchè due o più attrezzature di lavoro che servono al
sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un
luogo di lavoro in modo che i loro raggi di azione si intersecano,
siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i
carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un
lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni
possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, in modo
che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente
progettate nonchè adeguatamente controllate ed eseguite al fine di
tutelare la sicurezza dei lavoratori; in particolare, per un carico
da sollevare simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che
servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e
applicata una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento
degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati non possano trattenere i carichi in caso di
interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, siano
prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai
rischi relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza
sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia
precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima
sicurezza;
f) allorchè le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto
tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo
così i lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di
attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione
per i lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente,
provvede affinchè le attrezzature di cui all'allegato XIV siano
sottoposte a verifiche di prima installazione o di successiva
installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito
denominate "verifiche", al fine di assicurarne l'installazione
corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater
sono tenuti a disposizione dell'autorità di vigilanza competente per
un periodo di cinque anni dall'ultima registrazione o fino alla messa
fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento
attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le
attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate.".
Art. 3.
1. All'articolo 36, del decreto legislativo n. 626 del 1994, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
" 2. Le modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono
il regime giuridico corrispondente a quello in base al quale
l'attrezzatura è stata costruita e messa in servizio.".
2. All'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 626 del
1994, le parole "può stabilire" sono sostituite dalla parola
"stabilisce".
3. All'articolo 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato
XV, entro il 30 giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel
predetto allegato, già messe a disposizione dei lavoratori alla data
del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di attuazione di
direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere
costruttivo, allorchè esiste per l'attrezzatura di lavoro
considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis
non vengono adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative
che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite
all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle
disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le
condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle
modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore,
non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1,
comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.".
Art. 4.
1. L'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone ). - 1. Il sollevamento
di persone è effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e
accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il
sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a
condizione che siano state prese adeguate misure in materia di
sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che
prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la
registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a
bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi,
il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori
sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il
posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per
assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.".
Art. 5.
1. All'articolo 37 del decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i
lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle
attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti
nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate
direttamente, nonchè sui cambiamenti di tali attrezzature.".
Art. 6.
1. All'articolo 89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n.
626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le seguenti:
"4-bis, 4-ter, 4-quater.";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole: "36,
comma 8-ter".
2. All'articolo 90, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
626 del 1994, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: "35, commi 1, 2, 4" sono aggiunte le seguenti:
"4-bis, 4-ter, 4-quater,";
b) prima della parola: "38" sono inserite le seguenti parole: "36,
comma 8-ter".
Art. 7.
1. Al decreto legislativo n. 626 del 1994, sono aggiunti, in fine,
i seguenti allegati:
" a) Allegato XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a
verifica:
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere
> 50 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento di portata > 200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza
dei piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili;
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d'acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua
calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e
disciolti.
b) Allegato XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle
attrezzature di lavoro specifiche.
0. Osservazione preliminare.
Le disposizioni del presente allegato si applicano allorchè
esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio
corrispondente.
Ai fini del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature
in esercizio, esse non richiedono necessariamente l'adozione delle
stesse misure corrispondenti ai requisiti essenziali applicabili alle
attrezzature di lavoro nuove.
1. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o non semoventi.
1.1. Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di
trasmissione d'energia accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro
mobile e suoi accessori e traini possa provocare rischi specifici,
l'attrezzatura di lavoro deve essere attrezzata o sistemata in modo
tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione
d'energia.
Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà
essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze
pregiudizievoli per i lavoratori.
1.2. Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra
attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi
strisciando al suolo, si devono prevedere possibilità di fissaggio.
1.3. Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a
bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i
rischi derivanti da un ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
a) mediante una struttura di protezione che impedisca
all'attrezzatura di ribaltarsi di più di un quarto di giro,
b) ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio
sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo
qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste strutture di protezione possono essere integrate
all'attrezzatura di lavoro.
Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se
l'attrezzatura di lavoro è stabilizzata durante tutto il periodo
d'uso, oppure se l'attrezzatura di lavoro è concepita in modo da
escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in
caso di ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura
di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione
del lavoratore o dei lavoratori trasportati.
1.4. I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più
lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne
i rischi di ribaltamento, ad esempio:
a) installando una cabina per il conducente;
b) mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del
carrello elevatore;
c) mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in
caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente
tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i
lavoratori a bordo;
d) mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i
lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati
da parti del carrello stesso.
1.5. Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento
può comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti
condizioni:
a) esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la
messa in moto non autorizzata;
b) esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano
di ridurre al minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in
caso di movimento simultaneo di più attrezzature di lavoro
circolanti su rotaia;
c) esse devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza
l'impongano, di un dispositivo di emergenza con comandi facilmente
accessibili o automatici che ne consenta la frenatura e l'arresto in
caso di guasto del dispositivo di frenatura principale;
d) quando il campo di visione diretto del conducente è
insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate
di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilità;
e) le attrezzature di lavoro per le quali è previsto un uso
notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di
illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente
sicurezza ai lavoratori;
f) le attrezzature di lavoro che comportano, di per sè o a causa
dei loro carichi o traini, un rischio di incendio suscettibile di
mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati
dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino
già ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui
esse sono usate;
g) le attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali
devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni
normali possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei
lavoratori devono essere dotate di dispositivi di protezione contro
tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per
controllare il rischio di urto.
2. Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al
sollevamento di carichi.
2.1. Gli accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in
modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di
un'utilizzazione sicura.
Se l'attrezzatura di lavoro non è destinata al sollevamento di
persone, una segnalazione in tal senso dovrà esservi apposta in modo
visibile onde non ingenerare alcuna possibilità di confusione.
2.2. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone
devono essere di natura tale:
a) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di
intrappolamento oppure di urto dell'utilizzatore, in particolare i
rischi dovuti a collisione accidentale;
b) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente
nell'abitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere
liberati.".
Art. 8.
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 4 agosto 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
LETTA, Ministro per le politiche
comunitarie
SALVI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
BINDI, Ministro della sanità
BERSANI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
DILIBERTO, Ministro di grazia e
giustizia
AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica
DINI, Ministro degli affari esteri
PIAZZA, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
|