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D.Lgs. 4/12/92 n. 476 Compatibilità elettromagnetica

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992 n. 476

Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 70 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante
delega al Governo per l'attuazione della direttiva 89/336/CEE
del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilità elettromagnetica, modificata dalla direttiva
92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle
politiche comunitarie, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia e del tesoro.
Emana il seguente decreto legislativo:



1. Definizioni. -- 1. Ai fini del presente decreto legislativo
si intendono per:
a) apparecchi : tutti i dispositivi elettrici ed
elettronici, nonché le apparecchiature, i sistemi e gli impianti
contenenti componenti elettrici o elettronici;
b) disturbi elettromagnetici : i fenomeni elettromagnetici
che possono alterare il funzionamento di un dispositivo, di
un'apparecchiatura o di un sistema;
c) immunità : l'idoneità di un dispositivo, di
un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare in presenza di
disturbi elettromagnetici senza pregiudizio per le sue
prestazioni;
d) compatibilità elettromagnetica : l'idoneità di un
dispositivo, di un'apparecchiatura o di un sistema a funzionare
nel proprio ambiente elettromagnetico in modo soddisfacente
senza introdurre disturbi elettromagnetici inaccettabili per
tutto ciò che si trova in tale ambiente;
e) organismo competente : ogni organismo rispondente ai
criteri di cui all'allegato 2, riconosciuto capace di rilasciare
una relazione tecnica o un certificato per gli apparecchi di cui
alla lettera a);
f) attestato di esame CE del tipo : il documento in cui un
organismo notificato attesta che il tipo di apparecchio
esaminato è conforme ai requisiti del presente decreto;
g) organismo notificato : organismo riconosciuto dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, rispondente ai
criteri di cui all'allegato 2, abilitato a rilasciare attestati
di esame CE del tipo per gli apparecchi di cui alla lettera h)
notificato alla Commissione delle comunità europee ed agli altri
Stati membri;
h) apparecchi radiotrasmittenti : apparecchiature radio i
cui trasmettitori, ivi compresi i dispositivi ausiliari,
emettono o diffondono onde elettromagnetiche per le
radiocomunicazioni;
i) radioamatore : persona, debitamente autorizzata, che si
interessa di radiotecnica a titolo puramente personale e senza
scopo di lucro, che partecipa al servizio di radiocomunicazione
detto d'amatore avente per oggetto l'istruzione individuale,
l'intercomunicazione e gli studi tecnici;
l) costruttore o fabbricante : il responsabile della
progettazione e della produzione di un apparecchio di cui alla
lettera a), oppure chi realizza un nuovo apparecchio con altri
apparecchi di cui alla stessa lettera a), oppure ancora colui
che modifica, trasforma, amplia o adegua un dato apparecchio,
oppure chi appone il proprio marchio su apparecchi costruiti da
terzi.



2. Campo di applicazione. -- 1. Il presente decreto si applica
agli apparecchi che possono creare emissioni elettromagnetiche o
il cui funzionamento può essere alterato da disturbi
elettromagnetici presenti nell'ambiente. Esso fissa i requisiti
di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica
nonché le relative modalità di controllo.
2. Gli apparecchi costruiti per usi militari non rientrano nel
campo di applicazione del presente decreto, a meno che siano
disponibili in commercio.
3. Gli apparecchi radio utilizzati da radioamatori non
rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, a meno
che siano disponibili in commercio.
4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano o
cessano di essere applicate a quegli apparecchi i cui requisiti
di protezione in materia di compatibilità elettromagnetica siano
stabiliti da norme di attuazione di specifiche direttive
comunitarie.



3. Requisiti per l'immissione in commercio o in servizio. -- 1.
Gli apparecchi possono essere immessi nel mercato o in servizio
soltanto se essi soddisfano i requisiti fissati dal presente
decreto legislativo, quando sono installati ed opportunamente
mantenuti nonché utilizzati conformemente alla loro
destinazione.



4. Requisiti di protezione. -- 1. Gli apparecchi debbono essere
costruiti in modo tale che:
a) i disturbi elettromagnetici da essi generati siano
limitati ad un livello che permetta agli apparecchi radio e di
telecomunicazione ed agli altri apparecchi di funzionare in modo
conforme alla loro destinazione;
b) essi abbiano un adeguato livello di immunità intrinseca
contro i disturbi elettromagnetici che permetta loro di
funzionare in modo conforme alla loro destinazione.
2. I principali requisiti di protezione sono indicati
nell'allegato 3.



5. Misure speciali. -- 1. Le disposizioni del presente decreto
non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorità
competenti di cui all'art. 9, delle seguenti misure speciali:
a) misure concernenti l'entrata in servizio e
l'utilizzazione dell'apparecchio, adottate per un luogo
particolare, per rimediare ad un problema di compatibilità
elettromagnetica già esistente o prevedibile;
b) misure concernenti l'installazione dell'apparecchio,
adottate per proteggere le reti pubbliche di telecomunicazioni o
le stazioni riceventi o trasmittenti utilizzate per motivi di
sicurezza.
2. Le autorità competenti notificano alla Commissione delle
Comunità europee ed agli altri Stati membri le misure speciali
di cui al comma 1.



6. Presunzione di conformità. -- 1. Si presumono conformi ai
requisiti di protezione di cui all'art. 4 gli apparecchi che
soddisfano:
a) le norme nazionali che traspongono le corrispondenti
norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i riferimenti di
tali norme nazionali sono, a loro volta, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ad iniziativa delle
autorità competenti di cui all'art. 9;
b) oppure, quando non esistono norme armonizzate, le norme
nazionali degli Stati membri i cui riferimenti sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i riferimenti
di tali norme sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ad iniziativa delle autorità di cui alla
lettera a).
2. In assenza delle norme di cui al comma 1, oppure qualora il
fabbricante non abbia applicato, in tutto o in parte, dette
norme, gli apparecchi sono considerati conformi ai requisiti di
protezione di cui all'art. 4 se ciò è documentato con uno degli
attestati di cui all'art. 7, comma 6.
3. Le autorità competenti, se ritengono che le norme
armonizzate citate al comma 1, lettera a), non soddisfano
pienamente i requisiti di protezione, adiscono il comitato
permanente di cui all'art. 3 della legge 21 giugno 1986, n. 317.



7. Dichiarazione e marcatura CE di conformità. -- 1. Nel caso
di apparecchi per cui il fabbricante ha applicato le norme di
cui all'art. 6, comma 1, la conformità degli apparecchi stessi
alle disposizioni del presente decreto è attestata da una
dichiarazione CE di conformità rilasciata dal fabbricante o dal
suo mandatario stabilito nella comunità europea. La
dichiarazione deve essere tenuta a disposizione delle autorità
competenti di cui all'art. 9 durante i dieci anni successivi
all'immissione nel mercato dell'ultimo esemplare
dell'apparecchio in questione.
2. Nel caso in cui né il fabbricante, né il suo mandatario
sono stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere la
dichiarazione CE di conformità ricade su chiunque introduca
l'apparecchio nel mercato. Questi è responsabile della
rispondenza dell'apparecchio ai requisiti di protezione.
3. I dati identificativi del fabbricante o del suo mandatario
con sede in ambito CEE o del responsabile dell'immissione degli
apparecchi elettrici ed elettronici nel mercato CEE debbono
accompagnare ciascun esemplare in commercio
dell'apparecchiatura.
4. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella comunità
appone la marcatura CE di conformità sull'apparecchio ovvero
sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso o sul tagliando di
garanzia.
5. Le disposizioni relative alla dichiarazione CE ed alla
marcatura CE sono riportate nell'allegato 1.
6. Nel caso di apparecchi per cui il fabbricante non ha
applicato, in tutto o in parte, le norme di cui all'art. 6,
comma 1, o in assenza di norme al momento dell'introduzione nel
mercato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità tiene a disposizione delle autorità competenti una
documentazione tecnica di costruzione. Essa descrive
l'apparecchio, illustra le modalità attuate per garantire la
conformità dell'apparecchio ai requisiti di protezione e include
una relazione tecnica o un certificato ottenuti da un organismo
competente che ne attesti la rispondenza.
7. Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario sono
stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere la documentazione
tecnica ricade su chiunque introduca l'apparecchio nel mercato.
8. Il fascicolo deve essere tenuto a disposizione delle
autorità competenti di cui all'art. 9 durante i dieci anni
successivi all'immissione nel mercato dell'ultimo esemplare
dell'apparecchio in questione.
9. La conformità degli apparecchi di cui al comma 6 a quanto
descritto nella documentazione tecnica è attestata secondo la
stessa procedura prevista per gli apparecchi di cui al comma 1.
10. Gli apparecchi e gli impianti prodotti nei laboratori,
officine e locali del costruttore, per suo uso esclusivo, pur
dovendo rispettare i requisiti di protezione, non richiedono
alcun attestato di conformità CE ed alcun contrassegno.
11. Nel caso di impianti e reti, gli apparecchi e i sistemi
componenti richiedono un attestato di conformità CE e devono
essere conformi alle condizioni di installazione fissate dal
costruttore degli apparecchi e dei sistemi stessi, in modo da
assicurare il funzionamento appropriato della installazione.



8. Esame CE del tipo per gli apparecchi radio-trasmittenti. --
1. La conformità al presente decreto degli apparecchi
radiotrasmittenti deve essere attestata conformemente alla
procedura di cui all'art. 7, comma 1, dopo che il fabbricante o
il suo mandatario stabilito nella Comunità abbia ottenuto un
attestato di esame CE del tipo rilasciato da uno degli organismi
notificati della Comunità.



9. Designazione delle autorità competenti degli organismi
competenti e degli organismi notificati. -- 1. Le autorità
competenti per l'attuazione del presente decreto secondo i
compiti di cui all'art. 10 sono:
a) il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per
gli apparecchi di telecomunicazioni e per tutti quelli che per
il loro funzionamento fanno uso dello spettro delle
radiofrequenze;
b) il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per i rimanenti apparecchi.
2. Sono abilitati a rilasciare una relazione tecnica o un
certificato per gli apparecchi di cui all'art. 7, comma 6, gli
organismi indicati nel decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni del 1 settembre 1980, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 28
ottobre 1980.
3. Con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, possono essere riconosciuti
competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica
organismi di cui all'art. 1, lettera e).
4. Ai fini del presente decreto, l'ispettorato generale delle
telecomunicazioni è abilitato a rilasciare attestati di esame CE
del tipo per gli apparecchi radiotrasmittenti. L'attestato è
rilasciato entro novanta giorni dalla data di ricevimento dei
risultati delle prove di conformità effettuate presso laboratori
designati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
5. Con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, possono essere riconosciuti
competenti nel settore della compatibilità elettromagnetica per
gli apparecchi radiotrasmittenti, organismi di cui all'art. 1,
lettera g).
6. Se vengono meno i requisiti di cui all'allegato 2, i
riconoscimenti di cui ai commi 3 e 5 sono revocati.



10. Funzioni delle autorità competenti. - Vigilanza. -- 1. Le
autorità di cui all'art. 9, nell'ambito delle rispettive
competenze, hanno i seguenti compiti:
a) controllare gli apparecchi messi in commercio per
verificarne la rispondenza ai requisiti di protezione di cui
all'art. 4;
b) individuare e risolvere situazioni di incompatibilità
elettromagnetica, in particolare nei casi di radiodisturbi.
2. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi alle
prescrizioni del presente decreto, il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, hanno facoltà di disporre
verifiche e controlli.
3. Le verifiche e i controlli di cui al comma 2, possono
essere effettuati anche con metodo a campione, presso il
costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti,
gli importatori, i commercianti e presso gli utilizzatori. A tal
fine debbono essere consentiti alle persone incaricate:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di
immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie
all'accertamento;
c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e
prove.
4. I risultati delle verifiche e dei controlli debbono essere
comunicati al responsabile entro il termine di sessanta giorni
dal prelievo degli apparecchi.
5. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al pagamento delle
spese per l'esecuzione delle prove. I campioni, per i quali sia
stato rilevato il rispetto dei requisiti di protezione, sono
restituiti entro sessanta giorni dal prelievo.
6. Ferme le attribuzioni di cui all'art. 9, le autorità
competenti cooperano nell'attuazione delle verifiche e dei
controlli suddetti avvalendosi delle strutture tecniche
esistenti.
7. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, può con propri decreti affidare, senza
concessione di esclusiva, attività di verifica a taluni
istituti, enti o laboratori, purché dotati di comprovate
capacità tecniche e di adeguate attrezzature; con i decreti sono
stabiliti limiti e modalità operative e può essere determinata
la durata dell'affidamento.



11. Sanzioni. -- 1. Sono assoggettati a sequestro nei modi
previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, gli
apparecchi di cui all'art. 2, comma 1:
a) non conformi ai requisiti di protezione, ancorché immessi
nel mercato con il corredo dell'attestazione prevista dagli
articoli 7 ed 8;
b) immessi nel mercato senza la predetta attestazione.
2. Gli apparecchi sono confiscati qualora, nei sei mesi
successivi all'esecuzione del sequestro non sia stato proceduto
a regolarizzazione in conformità agli articoli 7 ed 8, ovvero al
loro ritiro dal mercato.
3. Chiunque immette nel mercato apparecchi non conformi ai
requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire
novanta milioni.
4. Chiunque immette nel mercato senza il corredo
dell'attestazione prevista dagli articoli 7 ed 8 apparecchi
conformi ai requisiti di protezione è assoggettato alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.
5. Chiunque commercializza, sia all'ingrosso sia al dettaglio
e chiunque installa apparecchi per i quali non sia stata messa
l'attestazione di cui al comma quattro, è assoggettato alla
sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire
diciotto milioni.
6. Chiunque acquista o utilizza apparecchi privi della
attestazione di cui al comma 4, è assoggettato alla sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire
trecentomila. Alla stessa sanzione soggiace chiunque ometta la
comunicazione di cui all'art. 5.
7. Si applica in quanto compatibili le disposizioni di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
8. Le autorità competenti di cui all'art. 9, comma 1,
promuovono presso la Commissione delle Comunità europee le
iniziative necessarie per l'accertamento del difetto di
conformità degli apparecchi alle norme specificate nell'art. 6
in materia di compatibilità elettromagnetica.



12. Modifica dei termini dei procedimenti. - 1. I termini dei
procedimenti disciplinati dal presente decreto possono essere
modificati con decreto delle autorità competenti di cui all'art.
1.



13. Termine di validità di normative tecniche. -- 1. I decreti
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del 13 aprile 1989, pubblicati nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
132 dell'8 giugno 1989, che hanno recepito le direttive
76/889/CEE e 76/890/CEE, rimangono in vigore fino al 31 dicembre
1995.



14. Disposizioni transitorie e finali. -- 1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Fino al 31 dicembre 1995, è autorizzata l'immissione sul
mercato o la messa in servizio degli apparecchi sprovvisti di
marcatura CEE, conformi alle norme italiane in materia di
compatibilità elettromagnetica in vigore alla data del 30 giugno
1992.
(Gli allegati sono omessi)