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DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997, n.22.
GU150297
Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire nell'ordinamento
interno le direttive dell'Unione europea e che, per effetto degli articoli 10 e 11 della
Costituzione, le norme contenute in dette direttive, se di applicazione incondizionata,
prevalgono nei settori di competenza, sempre nel rispetto dei principi fondamentali
dell'ordinamento e dei diritti inalienabili della persona umana garantiti dalla
Costituzione;
Viste le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che costituiscono un sistema compiuto di
disciplina del settore dei rifiuti, al quale è necessario fare riferimento per rinvenire
le linee di intervento cui il legislatore nazionale è comunque tenuto ad adeguarsi nel
recepimento delle direttive stesse;
Visto l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1994, n.146, recante delega al Governo per
l'attuazione delle direttive 91/156/CEE, del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la
direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del Consiglio del 12 dicembre
1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla direttiva 94/31/CE, del
Consiglio del 27 giugno 1994;
Visti gli articoli 2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n.146;
Visto l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1996, n.52, recante delega al Governo per
l'attuazione della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 1994, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio;
Visti gli articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n.52;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
20 settembre 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre
1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità,
dei trasporti e della navigazione, delle risorse agricole, alimentari e forestali,
dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali, degli affari
esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
In applicazione degli articoli 76 e 87 della Costituzione;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
GESTIONE DEI RIFIUTI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ART.1
Campo d'applicazione
1. Il presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o
complementari, conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di
direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
2. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal presente decreto
nel rispetto delle disposizioni in esso contenute, che costituiscono principi fondamentali
della legislazione statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, della Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme di riforma
economico-sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
aventi competenza esclusiva in materia, le quali provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ART.2
Finalità
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata
dal presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli
efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in
particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla
normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione,
nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi
dell'ordinamento nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le regioni e gli
enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni
che seguono, adottano ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e
contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.
ART.3
Prevenzione della produzione di rifiuti
1. Le autorità competenti adottano, ciascun nell'ambito delle proprie attribuzioni,
iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della
produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore
risparmio di risorse naturali;
b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del
ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori,
nonché lo sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione
dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del
prodotto medesimo;
c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da
non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso
od il loro smaltimento, ad incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei
rifiuti ed i rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute
nei rifiuti destinati ad essere recuperati o smaltiti;
e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze
tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla
riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
ART.4
Recupero dei rifiuti
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la
riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che
prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato
dei materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o con altro mezzo per produrre
energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono essere considerati
preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire ed incrementare le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di
recupero le autorità competenti ed i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei
prodotti, ecobilanci, informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con i
soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di
prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire procedure
semplificate ed il ricorso a strumenti economici.
ART.5
Smaltimento dei rifiuti
1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e
costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti
potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata
di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a
disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in
ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al
fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o
della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione
dell'ambiente e della salute pubblica.
4. A partire dal 1 gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di
incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione è
accompagnato da recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere
calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite
norme tecniche.
5. Dal 1 gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni
diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o
internazionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali
nuovi accordi regionali potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno
1990, n.142, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico-economica di
raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richieda.
6. Dal 1 gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti
individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di
riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui
all'allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il
Presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può autorizzare lo
smaltimento in discarica nel rispetto di apposite prescrizioni tecniche e delle norme
vigenti in materia.
ART.6
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha
effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato
la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso
il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti
di smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il
loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni
merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinati al riutilizzo, al
riciclaggio ed al recupero di materia prima;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti
infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono
le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito
preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonché le attività di
recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R
13 dell'allegato C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta,
nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
1-i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore al 2,5 ppm né
policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
2-il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 metri cubi, ovvero
i rifiuti stessi devono essere trasportati con cadenza almeno bimestrale;
3-il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri cubi, ovvero i
rifiuti stessi devono essere trasportati con cadenza trimestrale;
4-il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle
relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che
disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5-devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei
rifiuti pericolosi;
6-deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa
contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto
dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della
fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante
trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a
garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con
apposite norme tecniche;
q) composto da rifiuti: enti prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica
dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne
contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a
definirne i gradi di qualità.
ART.7
Classificazione
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di
pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) il rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da luoghi e locali adibiti ad uso
di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da
quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai
sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o
sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e
lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali ;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti , i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D.
ART. 8
Esclusioni
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi
emessi nell'atmosfera, nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di
legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso
di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali
non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti,
individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della legge
19 ottobre 1984, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni.
Agli insediamenti che producono fertilizzanti anche con l'impiego di scarti si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 33;
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso.
2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di
conduzione dei fondi rustici comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia
dei prodotti vegetali eduli;
b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente
da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o
caritatevoli, senza fini di lucro;
c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.
3. Le attività di recupero di cui all'allegato C effettuate nel medesimo luogo di
produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro
mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono
escluse dal campo di applicazione del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto ai applicano agli scarti dell'industria alimentare
destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da
specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.
ART. 9
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi
1. E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi
con rifiuti non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro
o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'articolo
28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ed al fine di
rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 51, comma 5, chiunque
viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione
dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per
soddisfare le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.
ART. 10
Oneri dei produttori e dei detentori
1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che
consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le
operazioni individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o
del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta
dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 16 del presente
decreto.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è
esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o
di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui
all'articolo 15 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla
data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto
termine abbia provveduto a dare comunicazione alla regione della mancata ricezione del
formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei
mesi.
ART. 11
Catasto dei rifiuti
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23
agosto 1988, n. 400, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei
rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e successive
modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo e costantemente
aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse attività di gestione, sulla
base del sistema di raccolta dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge
25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei
rifiuti istituito con decisione della Commissione delle comunità europee del 20 dicembre
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il Catasto è articolato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia
Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province
autonome presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la
protezione dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la
Regione.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di
rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le
operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che
producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi
derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'articolo 7, comma 3,
lettere c) e d), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste dalla
legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti
prodotti, recuperati e smaltiti. Sono esonerati da tale obbligo, limitatamente alla
produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all'articolo
2083 del codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori
di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione è
effettuata dal gestore del servizio.
4. I comuni, o loro consorzi o comunità montane ovvero aziende speciali con finalità di
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità
previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno
precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni
svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le
attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo
49;
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle Province autonome del Catasto provvedono
all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30
giorni dal ricevimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n.
70, delle informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le
tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e
smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la
pubblicità.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti in materia.
7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai commi 1 e 2 non deve comportare oneri
ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
ART. 12
Registri di carico e scarico
1. I soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di
carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio del registro, su cui devono
annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche
qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale
al Catasto.
2. Il registro tenuto degli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di
smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e
di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di
raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la
detenzione dei rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei
rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine
dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non
pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della
tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di
categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati
previsti con cadenza mensile.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di
controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e
degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
ART. 13
Ordinanze contingibili e urgenti
1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale,
sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed
urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa
altrimenti provvedere, il Presidente della giunta regionale o il Presidente della
provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze,
ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano
conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente. Dette ordinanze sono
comunicate al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della sanità entro tre giorni
dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente
della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la
raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In
caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente
diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e in
caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative
necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono
adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con
specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di due volte.
Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il
Ministro dell'ambiente può adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze
di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di
gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente alla
Commissione dell'Unione Europea.
ART. 14
Divieto di abbandono
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o
liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola
i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero
o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il
proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai
quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso
il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme
anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad
amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma
3 sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti
della persona stessa.
ART. 15
Trasporto dei rifiuti
1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione
dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario .
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro
esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal
trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre,
controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e
due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del
formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed
etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani
effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
ART. 16
Spedizioni transfrontaliere
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal regolamento CEE n.
259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento CEE n. 259/93, gli accordi
in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la
Repubblica Italiana. Alle importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti
dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, della sanità, del tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel
rispetto delle norme del regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare
per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 27 del regolamento;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi dell'articolo 33,
paragrafo 1, del regolamento;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti prodotti negli Stati di cui al
comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni e le province
autonome;
b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente;
c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente.
5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui all'articolo 38 del
regolamento CEE n. 259/93 al Ministero dell'ambiente, per il successivo inoltro alla
Commissione dell'Unione Europea.
ART. 17
Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e
delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale
dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al
comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei
limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti
dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data immediata notifica al Comune, alla Provincia ed alla, Regione
territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale,
della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento
del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere
data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla Regione territorialmente competenti
degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di
inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio
sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla
individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla
Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni
istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai
limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile
dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla
Regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti
entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne da
comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni
del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le
garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se
l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio
di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione
può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite
specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il
rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti
neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili,
l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza
volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni
temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli
strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area
medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta
dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese,
i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti della legislazione vigente per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione
del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c),
è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per
territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal
Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale
anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le
Regioni possono istituire appositi fondi di rotazione nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve
essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale
delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale
immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo
comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei
diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero
degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che
individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di
inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione
dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve
procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito
progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento
dell'avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 8.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati
al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che
precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intese con la Regione
territorialmente competente.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al
comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono
definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali.
CAPO II
COMPETENZE
ART. 18
Competenze dello Stato
1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del presente
decreto;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione integrata dei
rifiuti, nonché l'individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari,
anche al fine di ridurne la movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e limitare, anche
mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui beni immessi al consumo, la
produzione dei rifiuti, nonché per ridurre la pericolosità degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più elevato impatto
ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di smaltimento o particolari
possibilità di recupero sia per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la
quantità complessiva dei rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio, il recupero e
l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta,
della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per favorire il
riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato
dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte della Pubblica
Amministrazione e dei soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani regionali di cui
all'articolo 22, ed il coordinamento dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta
differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione dei criteri generali e degli standard di bonifica dei siti inquinati,
nonché la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica che, in
relazione al rilievo dell'impatto sull'ambiente connesso all'estensione dell'area
interessata, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse
nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e
di specifiche tipologie di rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l'
applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei prodotti di amianto e
dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche chimiche,
fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche
utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per l'assimilazione , ai
fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di identificazione di cui
all'articolo 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e
l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e finanziarie per
l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto Nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del formulario di cui
all'articolo 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni tecniche,
ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in discarica;
m) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'articolo 12 e la definizione
delle modalità di tenuta dello stesso, nonché l'individuazione degli eventuali documenti
sostitutivi del registro stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'articolo 44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di utilizzo del
prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare riferimento all'utilizzo
agronomico come fertilizzante, ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n. 748, e
successive modifiche e integrazione, del prodotto di qualità ottenuto mediante
compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le funzioni di cui al
comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme regolamentari e
tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria del commercio e dell'artigianato e della sanità, nonché , quando le
predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di concerto,
rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e dei
trasporti e dalla navigazione
ART. 19
Competenze delle regioni
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa
vigente e dal presente decreto:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei
piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della
separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e
animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree
inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche
pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei
rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento
CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la
gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di
bonifica e di messa in sicurezza, nonché l'individuazione delle tipologie di progetti non
soggetti ad autorizzazione;
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle
attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento
dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli
stessi;
m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli
articoli 31, 32 e 33;
n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree
non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche degli
organismi individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei
rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime,
incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle
discariche.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni emanano
norme affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota
di carta riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.
ART. 20
Competenze delle province
1. In attuazione dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province
competono, in particolare:
a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello
smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi
conseguenti;
c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso
l'accertamento delle violazioni del presente decreto;
d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure
semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento
di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato, e
delle previsioni di cui all'articolo 22, comma 3, lettera d), sentiti i comuni, delle zone
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani,
con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla
localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui
agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
g) l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e
assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'articolo
23.
2. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le province
possono avvalersi anche delle strutture di cui all'articolo 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517, con le modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi individuati al
sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono altresì avvalersi di
organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali
stipulano apposite convenzioni.
4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi
di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono
attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli
addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della
normativa vigente.
5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei Carabinieri è
autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento
delle funzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le
altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.
6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province sottopongono ad adeguati
controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti,
curando, in particolare, i controlli sulle attività sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta
ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la
destinazione dei rifiuti.
ART. 21
Competenze dei comuni
1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati
allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n.
142, e dell'articolo 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel
rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in
particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della
gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti
urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e
promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani
pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all' articolo 7, comma 2,
lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto
dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando
standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al
recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti
urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi
dell'articolo 18, comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini
della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade
ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
3. E', inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti
inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono avvalere della
collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e
delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non
assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le informazioni
sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti
che rientrino nell'accordo di programma di cui all'articolo 22, comma 11, ed alle
attività di recupero dei rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
CAPO III
PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
ART.22
Piani regionali
1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle
finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri stabiliti dal
presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando
adeguata pubblicità della massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 25
della legge 7 agosto 1990, n.241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei
volumi e della pericolosità dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle
discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui
all'articolo 23, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema
industriale;
c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la
gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, per
l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno
degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 23, nonché ad assicurare lo
smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di
favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo,
il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello
smaltimento dei rifiuti urbani.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di
competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree
inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorità degli interventi;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli
inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino
prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti
urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria per
accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La regione approva o adegua il piano entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il
Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un
congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i
provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.
9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano
regionale nei termini e con le modalità stabiliti, il Ministro dell'ambiente diffida le
autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso
inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva,
tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel
piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere alla reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al
servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e
recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi
urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con
la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e
l'esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero
di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta
differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da
rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.
ART.23
Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti territoriali
ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali
ottimali le Province assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono
piani di gestione dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle
prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti urbani, le Province
possono autorizzare gestioni anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti
territoriali sia superata la frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1, entro il termine
perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano la gestione
dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme, anche
obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, come integrata dall'articolo 12
della legge 23 dicembre 1992, n.498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano, ai sensi della legge 8
giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra
gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di
cooperazione sia attuata per gli effetti dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990,
n.142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile
del coordinamento, gli adempimenti ed i termini previsti per l'assicurazione delle
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142. Dette
convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per
l'assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di controllo,
nonché gli altri elementi indicati all'articolo 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
n.142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni e le province autonome
provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
ART.24
Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata un raccolta differenziata
dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre
1995, n.549, è determinato anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1.
ART.25
Accordi e contratti di programma, incentivi
1. Ai fini dell'attuazione dei principi e degli obiettivi stabiliti dal presente decreto,
il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, può stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti
pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di
categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:
a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei
flussi dei rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo dei processi produttivi e
di tecnologie pulite idonee a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro
pericolosità, e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di
beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e
strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e
messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti ed i
rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo,
riciclaggio e recupero dei rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di
produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei
rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali
recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con le
imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria
per:
a) promuovere e favorire l'utilizzo di sistemi di eco-label e di eco-audit;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità
ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima, anche mediante
procedure semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali devono
comunque garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali qualora riguardino attività collegate alla produzione agricola.
4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n.305,
individua le risorse finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni
legislative di finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1
e 2, e fissa le modalità di stipula dei medesimi.
ART.26
Osservatorio nazionale sui rifiuti
1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo,
con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della
pericolosità dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della
gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela
della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente,
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L'Osservatorio
svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici
obiettivi d'azione, nonché alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro
di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 42
e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 42 qualora il
Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda nei termini previsti;
e) verifica l'attuazione del Programma Generale di cui all'articolo 42 ed il
raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'articolo 49, comma 5, e lo trasmette per
l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
h) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione al Ministro dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto da sette membri,
scelti tra persone esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanità;
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri
dell'Osservatorio è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della Sanità, da emanarsi entro sei di mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di
funzionamento dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio e della
segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso
di inflazione, provvede il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 con un
contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato
Nazionale Imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con
decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono
subordinate alle entrate.
CAPO IV
AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI
ART. 27
Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di
rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per
territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica
prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene
pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto
ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la
comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui
al comma 3
resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche
ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina
un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i
responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali
interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente
l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le
esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità
ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli organismi
individuati ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base
delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il progetto e autorizza la
realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni
effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e
comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed
indifferibilità dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497, e del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al
comma 9 dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come modificato dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in
caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di
varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali
gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di
autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
all'articolo 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di
recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione
dell'impianto.
ART. 28
Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero
1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato
dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della
relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 2, ed
in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle
attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti, ed alle
conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei
rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di
quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE
del Consiglio del 8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del
Consiglio del 16 dicembre 1394, e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e
ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneità del soggetto richiedente,
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente
catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è
rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione,
deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'
autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non
risultino conformi all'autorizzazione di cui all'articolo 27, ovvero non siano soddisfatte
le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle
operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo
massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a
rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo
effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all' articolo 6, comma 1, lettera m), che
è soggetto unicamente agli adempimenti dettati con riferimento al registro di carico e
scarico di cui all'articolo 12 ed al divieto di miscelazione di cui all'articolo 9. Per il
deposito temporaneo in stabilimenti localizzati nelle isole minori i termini di cui ai
punti 2 e 3, della lettera m), comma 1, dell'articolo 6, sono elevati ad un anno.
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico , trasbordo,
deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche
disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni
di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere
ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 16 sul trasporto transfrontaliero di
rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione
volumetrica, sono autorizzati in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede
legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza.
Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale
l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve
comunicare alla regione nel cui territorio ai trova il sito prescelto le specifiche
dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al
comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché
l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative
oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della
stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute
pubblica.
ART. 29
Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione
1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione
alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora
siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo
deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da
innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prave.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di un anno, salvo proroga che può
essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque
superare i due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e
autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al
Ministro dell'ambiente, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della ricerca scientifica. La
garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e pericolose dal punto
di vista sanitario l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria del commercio e dell'artigianato,
della sanità e della ricerca scientifica.
ART. 30
Imprese sottoposte ad iscrizione
1. L' Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti istituito
ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato
Albo, ed è articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero
dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I componenti del Comitato
nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da 15 membri
esperti nella materia nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di
vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanità;
d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalle Regioni;
f) uno dell'Unione italiana delle Camere di Commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente da
emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio camerale all'uopo
designato, con funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della giunta regionale con
funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province designato
dall'Unione Regionale delle Province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di
rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, anche se da esse
prodotti, nonché le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di
bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di
gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione
di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte
all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce
l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e
di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione
degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di revoca, di
decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonché l' accettazione delle garanzie
finanziarie, sono deliberati dalla sezione regionale dell' Albo della regione ove ha sede
legale l'interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal
Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione e del Tesoro, da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite
le attribuzioni e le modalità organizzative dell'Albo, nonché i requisiti, i termini ,
le modalità ed i diritti di iscrizione, le modalità e gli importi delle garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore
dello Stato dalle imprese di cui al comma 4, in conformità ai
seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di semplificare le
procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza con la finalità
di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per garantire l'efficienza
operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i diritti annuali
d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare,
rispettivamente, il Comitato nazionale e le Sezioni regionali dell'Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 1 del decreto
legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 441. L'iscrizione all' Albo è deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996, n.
575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande d'iscrizione
presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
di cui all'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed
integrazioni e delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per
l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di cui
all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi di gestione
dei rifiuti, è garantito dal comune. L' iscrizione all'Albo è effettuata sulla base di
apposita comunicazione di inizio di attività del comune alla sezione regionale dell'Albo
territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte nell'interesse del
comune medesimo o dei consorzi ai quali il Comune stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell' Albo gli interessati possono
promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al
Comitato azionale dell' Albo.
12. Alla segreteria dell' Albo è destinato personale comandato da amministrazioni dello
Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro del Tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali si
provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali
d'iscrizione , secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 20
dicembre 1993 e successive modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle
domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.
15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a
cura delle amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia
dell'iscrizione all'Albo o a quella della decisione definitiva sul provvedimento di
diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i provvedimenti di diffida, di
variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto
dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 33, ed effettivamente avviati al
riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma
6 e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio di attività alla sezione
regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere rinnovata ogni due
anni e deve essere corredata da una relazione dalla quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai
requisiti stabiliti dell'albo per il trasporto dei rifiuti;
d) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 ai applicano le disposizioni di cui all'articolo
21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
CAPO V
PROCEDURE SEMPLIFICATE
ART. 31
Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle
procedure semplificate
1. Le procedure semplificate devono comunque garantire elevato livello di protezione
ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attività che
danno vita ai fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme , che fissano
i tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività di
smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione
degli stessi e le attività di recupero di cui all'allegato C sono sottoposte alle
procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede
all'aggiornamento delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e devono garantire che i tipi o le
quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da
non costituire un pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio
all'ambiente. In particolare per accedere alle procedure semplificate le attività di
trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti
condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali individuati per
frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti
di incenerimento dei rifiuti dalle le direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio del 8
giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16
dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24.
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico
dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme e delle condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in
primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui all'allegato II del regolamento
CEE n. 259/93, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e
l'effettuazione dei controlli periodici, l' interessato è tenuto a versare alla provincia
un diritto di iscrizione annuale determinato in relazione alla natura dell'attività con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle
prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dal D.P.R. 24
maggio 1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti
industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di operazioni di
recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta comunque
sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1992, n. 300, e successive modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresì, le
disposizioni di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
ART. 32
Autosmaltimento
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, le attività di smaltimento di
rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono
essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla
provincia territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in
particolare:
a) il tipo, la quantità, e le caratteristiche dei rifiuti da
smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli
impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualità delle emissioni nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione
di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di
inizio di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche
specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle
procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme
tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo
che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i
suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque,
in caso di modifica sostanziale delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 le attività di
autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di rifiuti.
ART.33
Operazioni di recupero
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche
adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, l'esercizio delle operazioni di
recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione
di inizio di attività alla provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a ciascun tipo di
attività, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1. le quantità massime impiegabili;
2. la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le
condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina
prevista dal presente articolo;
3. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o alle quantità
dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1. le quantità massime impiegabili;
2. provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3. le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e
di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4. altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed alle quantità
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi
siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e
metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le riprese che effettuano la comunicazione
di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di
inizio attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di combustione nel quale i
rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio
ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare
alla normativa vigente dette attività e i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso
di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque
non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero
dei rifiuti elencate rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente
5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n.126 alla Gazzetta Ufficiale 10
settembre 1994, n.212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio
1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n.24,
nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed
efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce, limitatamente alle
variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati,
l'autorizzazione di cui all'articolo 15, lettera a) del DPR 24 maggio 1988, n.203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano alle attività di
recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attività di recupero e di riciclaggio di materia prima e distribuzione di
composti di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere combustibile da rifiuto
effettuate nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche norme tecniche
adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in particolare la composizione
merceologica e le caratteristiche qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della
lettera p) dell'articolo 6.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui all'articolo 31,
comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti
nonché fatta salva l'osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e
ambientali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministro dell'ambiente, determina modalità, condizioni e misure relative alla
concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni legislative all'utilizzazione
dei rifiuti come combustibile per produrre energia elettrica, tenuto anche conto del
prevalente interesse pubblico al recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti
urbani sottoposti a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di
combustibili da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai sensi del comma 1
che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C sono
sottoposti unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12, e 15,
nonché alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente le norme
ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed
oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1
sono comunicate alla Commissione dell'Unione Europea tre mesi prima della loro entrata in
vigore.
TITOLO II
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI
ART.34
Ambito di applicazione
1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di
tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire
l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza ai
sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
1994.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi
sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego,
utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei
domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli imballaggi, quali quelli
relativi alla sicurezza, alla protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati,
nonché le vigenti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti dal presente titolo non si
applicano agli imballaggi utilizzati per un determinato prodotto prima del 30 giugno 1996.
5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del presente titolo è consentita l'immissione sul mercato di imballaggi
fabbricati prima di tale data e conformi alle norme vigenti.
ART.35
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a
contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a
consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o
all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere
usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da
costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il
consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da
costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di
vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al
consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di
vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da
facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure
di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto,
esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella
definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della
produzione;
f) gestione dei rifiuti di imballaggi: le attività di gestione di cui all'articolo 6 ,
comma 1 , lettera b);
g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di
tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle
materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia
degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché
in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della
gestione
post-consumo;
h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per
poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni
è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato
concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che
consentano il riempimento imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa
rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per
la loro funzione originaria o per altri fini , compreso il riciclaggio organico e ad
esclusione del recupero di energia;
l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti operazioni previste
dall'allegato C al presente decreto;
m) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo
per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con
recupero di calore;
n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico
(biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti
biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici
stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può
essere considerato una forma di riciclaggio organico;
o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al presente decreto;
p) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i
trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i
commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto
pubblico;
q) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e
gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;
r) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di
imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni;
s) pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e gli enti che
gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi
urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142, o loro concessionari;
t) consumatore: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi,
articoli o merci imballate;
u) accordo volontario : accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e
i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che
disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui
all'articolo 37.
ART.36
Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio
1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai
seguenti principi generali:
a) incentivazioni e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della
pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso
iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario,
volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e
l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi
riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta
differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per
incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale
attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi.
2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici conformemente
al principio " chi inquina paga " nonché la cooperazione degli stessi secondo
il principio della " responsabilità condivisa ", l'attività di gestione dei
rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che il costo
della raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia
sostenuto dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione delle quantità di imballaggi
immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la raccolta
differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti istituzionali ed economici;
c) informazione degli utenti degli imballaggi, ed in particolare dei consumatori;
d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti
di imballaggio in raccolta differenziata da parte del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 2 riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il ruolo dei sistemi di cui alla lettera a) nel processo di riutilizzazione, di
recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di
imballaggio.
4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione Europea, con
decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato, sono adottate le misure tecniche che dovessero risultare necessarie
nell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, con particolare riferimento agli
imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli
imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano interessati aspetti sanitari il
predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della sanità.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità
stabilite dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il
riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta
informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla
definizione del sistema di identificazione europeo si applica, agli imballaggi per i
liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura.
ART.37
Obiettivi di recupero e di riciclaggio
1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 36, i produttori e gli utilizzatori
debbono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di
imballaggi fissati nell'allegato E ed i relativi obiettivi intermedi.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di
recupero, a partire dal 1 gennaio 1998, i produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i
soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio
comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.70, i
dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativi al
quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul
mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei
rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; tali dati
sono trasmessi all'ANPA ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 25 gennaio 1994,
n.70. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai consorzi di cui all'articolo
40 per i soggetti che hanno aderito agli stessi, e dalle associazioni di categoria per gli
utilizzatori.
3. Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio non siano
raggiunti entro trenta giorni dalle scadenze previste, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di natura
economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate al mancato
raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato alle entrate del bilancio
dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad apposito
capitolo del Ministero dell'ambiente. Dette somme saranno utilizzate per promuovere la
prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di
imballaggio nell'ambito del Programma Triennale dell'Ambiente.
4. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggi generati sul
territorio nazionale, nonché a tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto
degli scarti, e sono adottati ed aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e del
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
5. Il Ministro dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato notificano alla Commissione dell'Unione Europea, ai sensi e secondo le
modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CEE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle
disposizioni del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i
progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
ART.38
Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e gli
utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e
degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il
gestore del servizio medesimo. A tal fine i produttori e gli utilizzatori costituiscono il
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della
ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari su superfici private, nonché all'obbligo del ritiro, su indicazione del
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di imballaggio
conferiti dal servizio pubblico, i produttori, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni del presente titolo, possono:
a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti di imballaggio;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'articolo 40;
c) mettere in atto un sistema cauzionale.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli
imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari
nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso
concordato.
5. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'articolo 40 devono dimostrare
all'Osservatorio di cui all'articolo 26, entro novanta giorni dal termine di cui al comma
3, di:
a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul
mercato;
b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la
riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti di imballaggio;
c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue
relative possibilità;
6. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'articolo 40 devono inoltre
elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 un
proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del
programma generale di cui all'articolo 42.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto, i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui
all'articolo 40, sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'articolo
26 una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati
conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono
essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le
eventuali proposte di adeguamento della normativa.
8. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a
partecipare ai consorzi di cui all'articolo 40, fatti salvi l'obbligo di corrispondere i
contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 54.
9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e
terziari;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
10. La restituzione di imballaggi usati o dei rifiuti di imballaggio, ivi compreso il
conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per
il consumatore.
ART.39
Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione
1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata
in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di
imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In
particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale,
tenuto conto del contesto geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che
privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il
coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. Nel caso in cui la Pubblica amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 le attività di raccolta differenziata
direttamente sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.
ART. 40
Consorzi
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare le ripresa degli imballaggi usati, la raccolta
dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, ed il ritiro, su
indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41, dei rifiuti di
imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i
produttori che non provvedono ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere a) e c),
costituiscono un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.
2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e sono
retti da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi sono costituiti dai
proventi delle attività e dai contributi dei soggetti partecipanti.
4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette all'Osservatorio di cui all'articolo 26 un
proprio Programma Specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del
programma generale di cui all'articolo 42.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in
vigore dei presente decreto, i Consorzi trasmettono al Consorzio Nazionale Imballaggi di
cui all'articolo 41 l'elenco degli associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva
del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti
di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il
raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della
normativa.
ART. 41
Consorzio Nazionale Imballaggi
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per
garantire il necessario raccordo con l'attività di raccolta differenziata effettuata
delle Pubbliche Amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma
paritaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del
presente titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI.
2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate,
gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la
raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di
smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati
di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei
rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli
articoli 38, comma 6, e 40, comma 5, il Programma generale per la prevenzione e la
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali per favorire il
riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'articolo 40;
f) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i Consorzi e gli
altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione
ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata,
del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al
servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla
tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle
quantità di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di
materiale.
3. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l'ANCI al
fine di garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra
produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo
stabilisce:
a) l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare
ai comuni, determinati sulla base della tariffa di cui all'articolo 49 secondo criteri di
efficienza, di efficacia ed economicità di gestione del
servizio medesimo;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle
attività di riciclaggio e di recupero;
4. L'accordo di programma di cui al comma 3 è trasmesso all'osservatorio nazionale sui
rifiuti di cui all'articolo 26, che può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni
entro i successivi sessanta giorni.
5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 2, lettera h), sono esclusi dal
calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
6. Il CONAI è retto da uno statuto approvato con decreto Ministro dell'ambiente e del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede
ai mezzi finanziari necessari per la sua attività con i proventi delle attività e con i
contributi dei consorziati.
7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un
rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
previsti dall'articolo 9-quater, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, cessano di funzionare all'atto
della costituzione del consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e
negli obblighi dei consorzi obbligatori di cui all'articolo 9-quater, del decreto legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.
475, ed in particolare nella titolarità del patrimonio esistente alla data del 31
dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai Consorzi fino al
loro scioglimento. Tali patrimoni dei diversi Consorzi obbligatori saranno destinati ai
costi della raccolta differenziata della relativa tipologia di materiale.
10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di cui al comma 1, e fino
alla costituzione dello stesso, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato nominano d'intesa un commissario ad acta per lo
svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.
ART. 42
Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 5, e
40, comma 5, il CONAI elabora un Programma generale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole
tipologie di materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili
rispetto alla quantità di imballaggi non riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di imballaggi riutilizzabili
rispetto alla quantità di imballaggi non riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso
di sopportare più tragitti o rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente
prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio da recuperare
ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della stessa
scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di
imballaggio, con un minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla
lettera a);
c) le necessarie integrazioni con il Piano nazionale per la gestione dei rifiuti.
3. Il Programma generale è trasmesso per il parere all'Osservatorio sui rifiuti di cui
all'articolo 26 ed è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI.
Con la medesima procedura si provvede alle eventuali modificazioni ed integrazioni del
programma.
4. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto entro il termine di
centoventi giorni dalla costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'articolo 41, e, successivamente, dall'inizio del quinquennio di riferimento, lo stesso
è elaborato in via sostitutiva dall'Osservatorio di cui all'articolo 26. In tal caso gli
obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai sensi della direttiva
94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e successive
modifiche ed integrazioni.
5. I piani regionali di cui all'articolo 22 sono integrati con un apposito capitolo
relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle
disposizioni del programma di cui ai commi 1 e 2.
ART. 43
Divieti
1. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati,
ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei
rifiuti di imballaggio.
2. A decorrere dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta
dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali
imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono
essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia
stata attivata.
3. A decorrere dal 1 gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi
rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in
conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e dall'Allegato F al presente
decreto. Fino al 1 gennaio 1998 gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono
comunque essere conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento
sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, ovvero, in mancanza
delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai predetti
requisiti.
4. E' vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione
degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione
di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato sono determinate, in conformità alle decisioni dell'Unione Europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano
ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e
controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c).
TITOLO III
GESTIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI RIFIUTI
ART.44
Beni durevoli
1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono
essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di
tipologia equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che
gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di
raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui
al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, ed i
soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e
lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui agli articoli 3 e 4;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale;
c) il recupero ed il riciclaggio dei materiali costituenti i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il
servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori, i
produttori, gli importatori ed i distributori, e le loro associazioni di categoria,
possono altresì stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell'articolo 25,
comma 2.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso si
manifestino particolari necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente
relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente
articolo al termine della loro vita operativa, può essere introdotto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un sistema di
cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di
vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, è svincolata all'atto
della restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai
centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un rivenditore
contestualmente all'acquisto di un beni durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti
a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente all'acquisto, provvedano alla
restituzione al rivenditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino
l'avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma
1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle
disposizioni del presente articolo, sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrice e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.
ART.45
Rifiuti sanitari
1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi
per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non
superiori a duecento litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni,
alle predette condizioni.
2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la
sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei
rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante termodistruzione presso
impianti autorizzati ai sensi del presente decreto. Qualora il numero degli impianti per
lo smaltimento mediante termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente
della Regione, d'intesa con il Ministro della sanità e il Ministro dell'ambiente, può
autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica controllata
previa sterilizzazione.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
sentita la Conferenza tra lo Stato le Regioni e le Provincie autonome, sono:
a) definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione, trasporto,
recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
b) individuati i rifiuti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera f);
c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani nonché le eventuali
ulteriori categorie di rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento.
5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della
struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative di cui
agli articoli 27 e 28. In tal caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione
di avvenuta sterilizzazione.
ART.46
Veicoli a motore
1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello
stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la
demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli
articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da
parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì
consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna
successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per
acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e
quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile,
sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure
determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano al proprietario
del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data
della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del
proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo, nonché l'assunzione da parte
del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale
dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico
registro Automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA) avviene a cura del
titolare del centro di raccolta o del concessionario o del titolare della succursale senza
oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla
responsabilità civile, penale e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
7. consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei
veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei
veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti
alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
122, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste
dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese
esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dei trasporti e della navigazione emana le norme tecniche relative alle caratteristiche
degli impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione
delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
ART.47
Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali
esausti
1. istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei
grassi vegetali e animali esausti, al quale è attribuita la personalità giuridica di
diritto privato.
2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato da uno statuto approvato con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Consorzio:
a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo
degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo
smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia
possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di
migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio,
trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del
presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese
partecipanti.
5. Partecipano al Consorzio:
a) le imprese che producono o importano oli e grassi vegetali e animali per uso
alimentare;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;
c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la raccolta, il
trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti.
6. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base al rapporto tra la
capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente
sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione
del Consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo delle stesse
imprese e aziende consorziate, agli obblighi di raccolta , trasporto, stoccaggio,
trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal
presente decreto, il Consorzio può nei limiti e nei modi determinati dallo Statuto,
stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi
medesimi.
9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) da contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli importatori di oli e
grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno, determinati
annualmente, per garantire l'equilibrio di gestione del Consorzio, con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
10. Il Consorzio deve trasmettere annualmente al Ministro dell'ambiente e al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo e consuntivo entro
sessanta giorni dalla loro approvazione, unitariamente ad una relazione tecnica
sull'attività complessiva sviluppata dallo stesso Consorzio e dai singoli consorziati.
11. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al
comma 2, chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e
animali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a
soggetti incaricati del Consorzio.
12. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al
Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli
stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di
smaltimento.
ART.48
Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene
1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento è
istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli
imballaggi di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d).
2. Al Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la
raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;
b) le imprese che riciclano e ricuperano rifiuti di beni in polietilene.
3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base
di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e
di recupero. A tal fine il Consorzio:
a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni
in polietilene;
e) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;
d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei
materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non
sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle
disposizioni contro l'inquinamento.
4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio può ricorrere a forme di
deposito cauzionale.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:
a) dai proventi delle attività svolte dal consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
6. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del
presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti
partecipanti.
7. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di
riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi può stabilire un
contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture
emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di materia prima per forniture da
destinate alla produzione di beni di polietilene per il mercato interno.
8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed è
retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato.
9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 8,
chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene é
obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati
dal consorzio.
TITOLO IV
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
ART. 49
Istituzione della tariffa
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del Capo XVIII
del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato con Regio Decreto
14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall' articolo 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, é soppressa a decorrere dal 1
gennaio 1999.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di
qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso
pubblico, sono coperti dai Comuni mediante l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca
locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali
medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali
del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai
relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'Industria del Commercio e
dell'Artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le
componenti dei costi e determinare
la tariffa di riferimento.
6. La tariffa di riferimento é articolata per fasce di utenza e territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa
nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari derivanti
dall'applicazione del presente decreto.
8. La tariffa é determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario
degli interventi relativi al servizio.
9. La tariffa é applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del
relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le utenze domestiche
e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione
della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori
e degli utilizzatori. E' altresì assicurata la gradualità degli adeguamenti derivanti
dalla applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli obiettivi di
miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di
inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti effettuati dai
comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio.
13. La tariffa é riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa é applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità
di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante
attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti
stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere effettuata con
l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
16. In via sperimentale i Comuni possono attivare il sistema tariffario anche prima del
termine di cui al comma 1.
17. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
TITOLO V
SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
SANZIONI
ART. 50
ABBANDONO DI RIFIUTI
1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2 e
44, comma 1 abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o
sotterranee é punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a
lire unmilioneduecentomila.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 14, comma 3, o
non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3, e 17, comma 2, é punito con la
pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o
con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il
beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla
esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non eseguiti.
ART. 51
ATTIVITA' DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,
commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in mancanza della prescritta
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e
33 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire cinque milioni
a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l' ammenda da lire cinque milioni
a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di
enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i propri rifiuti ovvero li
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui
all'articolo 14, commi 1 e 2, ovvero effettuano attività di gestione dei propri rifiuti
senza le prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27,
28, 29, 30, 31, 32 e 33.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da
lire dieci milioni a lire cento milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai
sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale consegue la confisca dell'area
sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato
dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza
delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di
inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 9, effettua attività non
consentite di miscelazione di rifiuti ovvero non procede alla separazione dei rifiuti
miscelati è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti
sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 45, è punito
con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinque milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.
ART.52
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari
1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e
scarico di cui all'articolo 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se il registro è relativo a
rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni
a lire centottanta milioni, nonché la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile
dell'infrazione e dall'amministratore.
3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto formulario di cui
all'articolo 15 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si
applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un
certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto.
4. Se le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma
contengono tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per
legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecento mila a lire tre
milioni. La stessa pena si applica nei casi di mancata conservazione o di mancato invio
alle autorità competenti dei registri di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, o del
formulario di cui all'articolo 15.
ART.53
Traffico illecito di rifiuti
1. Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati II, III e IV del
Regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1 febbraio 1993 in modo tale da integrare il
traffico illecito, così come definito dall'articolo 26 del medesimo Regolamento, è
punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con
l'arresto sino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizioni di rifiuti
pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del Codice di
Procedura Penale, per le contravvenzioni relative al traffico illecito di cui al comma 1 o
al trasporto illecito di cui agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la
confisca del mezzo di trasporto.
ART.54
Imballaggi
1. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un proprio sistema per
l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, comma 3, e non aderiscono ai consorzi
di cui all'articolo 40 né adottano un proprio sistema cauzionale sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La
stessa pena si applica agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo
38, comma 4.
2. La violazione dei divieti di cui all'articolo 43, commi 1 e 4, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
3. La violazione del divieto di cui all'articolo 43, comma 3, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
ART.55
Competenza e giurisdizione
1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente
normativa provvede la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad
eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali è competente il
Comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzioni relative alle sanzioni amministrative di cui al comma
1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre
1981, n.689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di
proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART.56
Abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) la legge 20 marzo 1941, n.366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915;
c) il decreto legge 9 settembre 1988, n.397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n.475, ad eccezione degli articoli 7, 9 e 9-quinquies;
d) il decreto legge 31 agosto 1987, n.361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1987, n.441, ad eccezione degli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e
14, comma 1;
e) il decreto legge 14 dicembre 1988, n.527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
febbraio 1988, n.45;
f) l'articolo 29-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n.331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427, e successive modificazioni.
2. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400,
adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo scherma alle Camere,
apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili con il
presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento medesimo.
ART.57
Disposizioni transitorie
1. Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo
smaltimento dei rifiuti restano in vigore fino all'adozione delle specifiche norme
adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti
tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
2. Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite già conferite dalle
regioni alle province in attuazione della legge 8 giugno 1990, n.142.
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n.915, restano valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il
termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Regioni
provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la gestione dei rifiuti sulla
base della nuova classificazione degli stessi.
5. Le attività che in base alle leggi statali e regionali vigenti risultano escluse dal
regime dei rifiuti, ivi compreso l'utilizzo dei materiali e delle sostanze individuati
nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel
Supplemento ordinario n.126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n.212, devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla data di entrata in
in vigore del decreto stesso.
6. Fermo restando il termine di cui all'articolo 33, comma 6, per la prosecuzione delle
operazioni di recupero dei rifiuti compresi nell'allegato 3 al decreto del Ministro
dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nella Supplemento ordinario n.126 alla Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 1994, n.212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 gennaio 1995, n.24, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto e che risultino conformi alle norme tecniche adottate ai sensi degli articoli 31 e
33, gli interessati sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'articolo 33,
comma 1, entro trenta giorni dall'emanazione delle predette norme tecniche; in tal caso
l'esercizio dell'attività può essere continuato senza attendere il decorso di novanta
giorni dalla comunicazione.
ART.58
Disposizioni finali
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera g), della
legge 29 settembre 1964, n.847, sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti
destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. All'articolo 8, comma 2, secondo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n.748, come
modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n.161, le
parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". All'articolo 8, comma 3, ultimo
capoverso della legge 19 ottobre 1984, n.748, le parole: "di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni
statali e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e
della sanità". All'articolo 9, comma 5, della medesima legge 19 ottobre 1984, n.748,
le parole: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della
sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità".
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri o minori
entrate a carico dello Stato.
4. Il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi di
cui all'articolo 9-quinquies del decreto legge 9 settembre 1988, n.397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n.475, ha personalità giuridica di diritto
privato.
5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n.95, ha personalità giuridica di diritto privato.
6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, del decreto legge 31
agosto 1987, n.361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.441, si
prescinde dalle specificazioni di cui agli articoli 1, 1-bis e 1-ter e dalle tipologie
impiantistiche ivi indicate.
7. Le disposizioni del Titolo II del presente decreto entrano in vigore dal 1 maggio 1997.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 febbraio 1997
(Seguono le firme)
ALLEGATO "A"
(Previsto dall'art.6, comma 1, lettera a))
1-CATEGORIE DI RIFIUTI
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
Q2 Prodotti fuori norma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque altro incidente,
compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc. contaminati in seguito all'incidente in
questione
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie (ad esempio
residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio, contenitori, ecc.)
Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, ecc.)
Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati, solventi
contaminati, sali da rinverdimento esauriti, ecc.)
Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, ecc.)
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio di gas, polveri
di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o di fresatura,
ecc.)
Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie prime (ad
esempio residui provenienti da attività minerarie o petrolifere, ecc.)
Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è giuridicamente vietata
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli messi fra gli
scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai negozi, dalle officine, ecc.)
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di riattamento di
terreni
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate
2- CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI
Nota introduttiva
1. L'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine " rifiuti
" nel modo seguente: " qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie
riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo
di disfarsi ".
2. Il secondo capoverso dell'articolo 1 lettera a) stabilisce che la Commissione,
conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, prepari un elenco dei rifiuti che
rientrano nelle categorie di cui all'allegato I. Tale elenco è noto più comunemente come
Catalogo europeo dei rifiuti (CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati
allo smaltimento o al recupero.
3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non esaustivo, di rifiuti e
sarà pertanto oggetto di periodica revisione e, se necessario, di modifiche,
conformemente alla procedura del comitato.
Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le circostanze un rifiuto,
ma solo quando esso soddisfa la definizione di rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della direttiva a meno che
si applichi ad essi l'articolo 2 paragrafo 1 lettera b) di detta direttiva.
5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una terminologia comune
per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte le attività connesse alla gestione
dei rifiuti. A questo riguardo, il catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il
riferimento di base del programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la
risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla gestione dei
rifiuti.
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici e tecnici, in
conformità della procedura di cui all'articolo 18 della direttiva.
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere inserito nel
contesto a cui si riferisce.
8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di " rifiuti pericolosi
" disposto dall'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del
12 dicembre 1991, sui rifiuti pericolosi.
INDICE
01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore
lavorazione di minerali e materiali di cava
02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in
agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquicoltura
03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone,
pannelli e mobili
04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile
05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e
trattamento pirolitico del carbone
06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici
07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici
08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti
(pitture, vernici e smalti vetrati ), sigillanti e inchiostri per stampa
09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica
10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura
di metalli; idro metallurgia non ferrosa
12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli e plastica
13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00 )
14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00
00)
15 00 00 Imballaggi, assorbenti: stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non
specificati altrimenti)
16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo
17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade)
18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti di cucina e di
ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)
19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue
fuori sito e industrie dell'acqua
20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni
inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
01 00 00 RIFIUTI DERIVANTI DALLA PROSPEZIONE, L'ESTRAZIONE, IL TRATTAMENTO E L'ULTERIORE
LAVORAZIONE DI MINERALI E MATERIALI DI CAVA
01 01 00 rifiuti di estrazione di minerali
01 01 01 rifiuti di estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
01 02 00 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali
01 02 01 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi
01 02 02 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalliferi
01 03 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali
metalliferi
01 03 01 colle
01 03 02 polveri e rifiuti polverosi
01 03 03 funghi rossi dalla produzione di allumina
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici di minerali non
metalliferi
01 04 01 ghiaia e rocce triturate di scarto
01 04 02 sabbia e argilla di scarto
01 04 03 polveri e rifiuti polverorsi
01 04 04 rifiuti della produzione di potassa e salgemma
01 04 05 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
01 04 06 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05 00 funghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 01 funghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
01 05 02 funghi di perforazione e rifiuti contenenti barite
01 05 03 funghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
01 05 04 funghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 00 00 RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI IN
AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED ACQUICOLTURA
02 01 00 rifiuti delle produzioni primarie
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti animali
02 01 03 scarti vegetali
02 01 04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
02 01 05 rifiuti agrochimici
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti
separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di
origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, vegetali, cereali, oli
alimentari, cacao, caffè, tabacco; della produzione di conserve alimentari; della
lavorazione del tabacco
02 03 01 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione
e separazione di componenti
02 03 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti da separazione con solventi
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 00 rifiuti della raffinazione dello zucchero
02 04 01 terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 00 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 00 rifiuti della pasta e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 00 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè
e cacao)
02 07 01 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 00 00 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA, POLPA, CARTONE,
PANNELLI E MOBILI
03 01 00 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 02 segatura
03 01 03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno deteriorato
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02 00 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici
non alogenati
03 02 02 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici
clorurati
03 02 03 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti
organo-metallici
03 02 04 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici
03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone
03 03 01 corteccia
03 03 02 fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
03 03 03 fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e cloro
03 03 04 fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
03 03 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 06 fibra e fanghi di carta
03 03 07 scarti del riciclaggio della carta e del cartone
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 00 00 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE
04 01 00 rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi contenenti cromo
04 01 07 fanghi non contenenti cromo
04 01 08 cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura contenenti cromo
04 01 09 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento per finitura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 00 rifiuti dell'industria tessile
04 02 01 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose naturali,
principalmente di origine vegetale
04 02 02 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
04 02 03 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali o sintetiche
04 02 04 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura e della tessitura
04 02 05 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine vegetale
04 02 06 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine animale
04 02 07 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificiali o sintetiche
04 02 08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste
04 02 09 rifiuti da materiali composti (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (es. grasso, cera)
04 02 11 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento e finitura
04 02 12 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di completamento e
finitura
04 02 13 tinture e pigmenti
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 00 00 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E
TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01 00 residui oleosi e rifiuti solidi
05 01 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
05 01 02 fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 morchie e fondi di serbatoio
05 01 04 fanghi acidi da processi di alchilazione
05 01 05 perdite di olio
05 01 06 fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manutenzione
05 01 07 catrami acidi
05 01 08 altri catrami
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 02 00 residui non oleosi e rifiuti solidi
05 02 01 fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie
05 02 02 rifiuti da torri di raffreddamento
05 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 03 00 catalizzatori esauriti
05 03 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
05 03 02 altri catalizzatori esauriti
05 04 00 filtri di argilla esauriti
05 04 01 filtri di argilla esauriti
05 05 00 rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio
05 05 01 rifiuti contenenti zolfo
05 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 06 00 rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01 catrami acidi
05 06 02 asfalto
05 06 03 altri catrami
05 06 04 rifiuti da torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 00 rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale
05 07 01 fanghi contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 08 00 rifiuti dalla rigenerazione dell'olio
05 08 01 filtri di argilla esauriti
05 08 02 catrami acidi
05 08 03 altri catrami
05 08 04 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
05 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 00 00 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01 00 soluzioni acide di scarto
06 01 01 acido solforoso e solforico
06 01 02 acido cloridrico
06 01 03 acido fluoridrico
06 01 04 acido fosforoso e fosforico
06 01 05 acido nitroso e nitrico
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 00 soluzioni alcaline
06 02 01 idrossido di calcio
06 02 02 soda (idrossido di sodio)
06 02 03 ammoniaca
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 00 sali e loro soluzioni
06 03 01 carbonati (tranne 020402 e 191003)
06 03 02 soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 03 sali soliti contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 04 soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alogenuri
06 03 05 sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali solidi di alogenati
06 03 06 soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati
06 03 07 fosfati e sali soliti collegati
06 03 08 soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati
06 03 09 sali soliti contenenti nitruri (nitrometalli)
06 03 10 sali soliti contenenti ammonio
06 03 11 sali e soluzioni contenenti cianuri
06 03 12 sali e soluzioni contenenti composti organici
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 00 rifiuti contenenti metalli
06 04 01 ossidi metallici
06 04 02 sali metallici (tranne 060300)
06 04 03 rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 00 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 05 01fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 06 00 rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e trasformazione) e da
processi di desolforazione
06 06 01 rifiuti contenenti zolfo
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 07 00 rifiuti da processi chimici degli alogeni
06 07 01 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
06 07 02 carbone attivo dalla produzione di cloro
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 00 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 08 01 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del silicio
06 09 00 rifiuti da processi chimici del fosforo
06 09 01 fosfogesso
06 09 02 scorie contenenti fosforo
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 10 00 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
06 10 01 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fertilizzanti
06 11 00 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti
06 11 01 gesso dalla produzione di biossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 12 00 rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori
06 12 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
06 12 02 altri catalizzatori esauriti
06 13 00 rifiuti da altri processi chimici inorganici
06 13 01 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
06 13 02 carbone attivo esaurito (tranne 060702)
06 13 03 nerofumo di gas
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 00 00 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01 00 rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di prodotti chimici
organici di base
07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 01 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 01 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 01 06 altri catalizzatori esauriti
07 01 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 01 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 01 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici
alogenati
07 01 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 00 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 01 soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 02 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 02 06 altri catalizzatori esauriti
07 02 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 02 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 02 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici
alogenati
07 02 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 00 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne 061100)
07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 03 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 03 06 altri catalizzatori esauriti
07 03 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 03 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 03 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici
alogenati
07 03 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 00 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 020105)
07 04 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 04 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 04 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 04 06 altri catalizzatori esauriti
07 04 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 04 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 04 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici
alogenati
07 04 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 00 rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici
07 05 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 05 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 05 04 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 05 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 05 06 altri catalizzatori esauriti
07 05 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 05 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 05 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici
alogenati
07 05 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 06 00 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 06 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 06 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 06 06 altri catalizzatori esauriti
07 06 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 06 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 06 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici
alogenati
07 06 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 00 rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti chimici non specificati
altrimenti
07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 07 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 07 06 altri catalizzatori esauriti
07 07 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 07 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 07 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti organici
alogenati
07 07 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 00 00 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI
(PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01 00 rifiuti da PFFU di pitture e vernici
08 01 01 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
08 01 02 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
08 01 03 pitture e vernici di scarto a base acquosa
08 01 04 pitture in polvere
08 01 05 pitture e vernici indurite
08 01 06 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti solventi
alogenati
08 01 07 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non contenenti
solventi alogenati
08 01 08 fanghi di pitture o vernici a base acquosa
08 01 09 rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 080105 e 080106)
08 01 10 sospensioni acquose contenenti pitture o vernici
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 00 rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 00 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa
08 03 01 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
08 03 02 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
08 03 03 inchiostri di scarto a base acquosa
08 03 04 inchiostro essiccato
08 03 05 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
08 03 06 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 soluzioni acquose contenenti inchiostro
08 03 09 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 00 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti impermeabilizzanti)
08 04 01 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
08 04 02 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
08 04 03 adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa
08 04 04 adesivi e sigillanti induriti
08 04 05 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
08 04 06 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
08 04 07 fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa
08 04 08 soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
09 00 00 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01 00 rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02 soluzioni di sviluppo per lastre offser a base acquosa
09 01 03 soluzioni di sviluppo a base solvente
09 01 04 soluzioni di fissaggio
09 01 05 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
09 01 06 rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 09 macchine fotografiche usa e getta con batterie
09 01 10 macchine fotografiche usa e getta senza batterie
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 00 00 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
10 01 00 rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 190000)
10 01 01 ceneri pesanti
10 01 02 ceneri leggere
10 01 03 ceneri leggere e torda
10 01 04 ceneri leggere di olio
10 01 05 rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi di
desolforazione dei fumi
10 01 06 altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 07 fanghi derivanti da operazioni a base di calcio nei processi di desolforazione
dei fumi
10 01 08 altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 09 acido solforico
10 01 10 catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione
10 01 11 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia
10 01 12 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01 rifiuti della trasformazione delle scorie
10 02 02 scorie non trasformate
10 02 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 04 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 05 altri fanghi
10 02 06 rivestimenti e refrattara inutilizzabili
10 02 99 altri rifiuti non specificati altrimenti
10 03 00 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 01 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 03 scorie
10 03 04 scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
10 03 05 polvere di allumina
10 03 06 suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'elettrolisi
10 03 07 rivestimenti di carbone usati
10 03 08 scorie saline di seconda fusione
10 03 09 scorie nere di seconda fusione
10 03 10 rifiuti dal trattamento di scorie saline
10 03 11 polveri di gas effluenti da camino
10 03 12 altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macinazione)
10 03 13 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 03 14 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 00 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 04 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 04 03 arsenato di calcio
10 04 04 polveri dai gas effluenti da camino
10 04 05 altre polveri e particolato
10 04 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 04 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 04 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 00 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 05 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 05 03 polveri dai gas effluenti da camino
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 05 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 05 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06 01 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 02 scorie (prima e seconda fusione)
10 06 03 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 06 04 polveri dai gas effluenti da camino
10 06 05 altre polveri e particolato
10 06 06 rifiuti della raffinazione elettrolitica
10 06 07 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
10 06 08 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
10 06 09 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 00 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 07 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 07 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi di derivanti dal trattamento fumi
10 07 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 00 rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi
10 08 01 scorie (prima e seconda fusione)
10 08 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 08 03 polveri dai gas effluenti dai camini
10 08 04 altre polveri e particolato
10 08 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 08 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 08 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 00 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 09 02 forme contenenti leganti organici inutilizzate
10 09 03 scorie di fusione
10 09 04 polveri di fornace
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 10 02 forme contenenti leganti organici inutilizzate
10 10 03 scorie di fusione
10 10 04 polveri di fornace
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 00 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 01 miscela di preparazione scartata prima del processo di vetro
10 11 02 vetro di scarto
10 11 03 materiali di scarto a base di vetro
10 11 04 polveri dai gas effluenti da camino
10 11 05 altre polveri e particolato
10 11 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 11 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 11 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 00 rifiuti della fabbricazione dei prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e
materiali da costruzione
10 12 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 12 02 polveri dai gas effluenti da camino
10 12 03 altre polveri e particolato
10 12 04 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 12 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 12 06 stampi inutilizzabili
10 12 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 00 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti con questi
materiali
10 13 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 13 02 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
10 13 03 rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in cemento
10 13 04 rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare
10 13 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 13 06 altre polveri e particolato
10 13 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 13 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 00 00 RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA
DI METALLI: IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01 00 rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento di ricopertura dei metalli (ad esempio,
processi galvanici, zincatura, decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con
alcali)
11 01 01 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
11 01 02 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
11 01 03 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
11 01 04 rifiuti non contenenti cromo e cianuri
11 01 05 soluzioni acide di decapaggio
11 01 06 acidi non specificati altrimenti
11 01 07 alcali non specificati altrimenti
11 01 08 fanghi di fosfatazione
11 02 00 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli non ferrosi
11 02 01 rifiuti da processi idrometallurgici del rame
11 02 02 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi
11 02 04 fanghi non specificati altrimenti
11 03 00 rifiuti e fanghi da processi di tempra
11 03 01 rifiuti contenenti cianuri
11 03 02 altri rifiuti
11 04 00 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
11 04 01 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati altrimenti
12 00 00 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01 00 rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio, trafilatura,
smussamento, perforazione, taglio, troncatura e limatura)
12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi
12 01 02 altre particelle di metalli ferrosi
12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04 altre particelle di metalli non ferrosi
12 01 05 particelle di plastica
12 01 06 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
12 01 07 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
12 01 08 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
12 01 09 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
12 01 10 oli sintetici per macchinari
12 01 11 fanghi di lavorazione
12 01 12 grassi e cere esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura, frantumazione,
rettificazione, lappatura, lucidatura)
12 02 01 polvere per sabbiatura esausta
12 02 02 fanghi da rettifica, affilatura, e lappatura
12 02 03 fanghi di lucidatura
12 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11 00 00)
12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 rifiuti di sgrassatura a vapore
13 00 00 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)
13 01 00 oli esauriti da circuiti idraulici e freni
13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
13 01 02 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici
clorurati
13 01 03 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti organici
clorurati
13 01 04 emulsioni contenenti composti organici clorurati
13 01 05 emulsioni non contenenti composti organici clorurati
13 01 06 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
13 01 07 altri oli per circuiti idraulici
13 01 08 oli per freni
13 02 00 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi
13 02 01 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici
clorurati
13 02 02 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti
organici clorurati
13 02 03 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
13 03 00 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi
13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti PCB
e PCT
13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti
composti organici clorurati
13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti composti
organici clorurati
13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
13 04 00 oli di cala
13 04 01 oli di cala da navigazione interna
13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03 oli di cala da altre navigazioni
13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01 solidi di separazione olio/a cura
13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua
13 05 03 fanghi da collettori
13 05 04 fanghi o emulsioni da dissalatori
13 05 05 altre emulsioni
13 06 00 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
13 06 01 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
14 00 00 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 e 08 00
00)
14 01 00 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura
14 01 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 01 02 altri solventi alogenati e miscele solventi
14 01 03 altri solventi e miscele solventi
14 01 04 miscele acquose contenenti solventi alogenati
14 01 05 miscele acquose non contenenti solventi alogenati
14 01 06 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 01 07 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
14 02 00 rifiuti dalla pulizia di tessuti
14 02 01 solventi alogenati e miscele di solventi
14 02 02 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
14 02 03 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 02 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 03 00 rifiuti dell'industria elettronica
14 03 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 03 02 altri solventi alogenati
14 03 03 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
14 03 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 03 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 04 00 rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
14 04 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 04 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 04 03 altri solventi o miscele di solventi
14 04 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 04 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 05 00 rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di distillazione)
14 05 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 05 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 05 03 altri solventi o miscele di solventi
14 05 04 fanghi contenenti solventi alogenati
14 05 05 fanghi contenenti altri solventi
15 00 00 IMBALLAGGI, ASSORBENTI: STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON
SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01 00 imballaggi
15 01 01 carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi in metallo
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in più materiali
15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
15 02 01 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi
16 00 00 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
16 01 00 veicoli fuori uso
16 01 01 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in veicoli
16 01 02 altri catalizzatori sostituiti in veicoli
16 01 03 pneumatici usati
16 01 04 veicoli inutilizzabili
16 01 05 parti leggere provenute dalla demolizione dei veicoli
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 00 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso
16 02 01 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
16 02 02 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: circuiti stampati)
16 02 03 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
16 02 04 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
16 02 05 altre apparecchiature fuori uso
16 02 06 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
16 02 07 rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di convertitori in plastica
16 02 08 rifiuti della demolizione dei veicoli
16 03 00 prodotti fuori specifica
16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici
16 03 02 prodotti fuori specifica organici
16 04 00 rifiuti esplosivi di scarto
16 04 01 munizioni di scarto
16 04 02 fuochi artificiali di scarto
16 04 03 altri rifiuti esplosivi di scarto
16 05 00 gas e sostanze chimiche in contenitori
16 05 01 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione, contenitori LPG e
contenitori per aersol industriali (compresi gli balon)
16 05 02 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es. sostanze chimiche di
laboratorio non specificate altrimenti, polveri estinguenti
16 05 03 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. sostanze chimiche di
laboratorio non specificate altrimenti
16 06 00 batterie ed accumulatori
16 06 01 accumulatori al piombo
16 06 02 accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03 pile a secco al mercurio
16 06 04 pile alcaline
16 06 05 altre pile ed accumulatori
16 06 06 elettroliti da pile e accumulatori
16 07 00 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio (tranne 05 00 00 e
12 00 00)
16 07 01 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
16 07 02 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
16 07 03 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
16 07 04 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti
chimici
16 07 05 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
16 07 06 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
16 07 07 rifiuti solidi dalla pulizia di stive di navi
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
17 00 00 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in gesso
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramica
17 01 04 materiali da costruzione a base di gesso
17 01 05 materiali da costruzione a base di amianto
17 02 00 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 03 00 asfalto, catrame e prodotti catramosi
17 03 01 asfalto contenente catrame
17 03 02 asfalto (non contenente catrame)
17 03 03 catrame e prodotti catramosi
17 04 00 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 08 cavi
17 05 00 terra e materiali di dragaggio
17 05 01 terra e rocce
17 05 02 terra di dragaggio
17 06 00 materiale isolante
17 06 01 materiali isolanti contenenti amianto
17 06 02 altri materiali isolanti
17 07 00 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
17 07 01 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
18 00 00 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI
RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
18 01 00 rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie negli uomini
18 01 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le sostanze per la
conservazione del sangue
18 01 03 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in
funzione della prevenzione di infezioni
18 01 04 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in
funzione della prevenzione di infezioni (es. abbigliamento, contenitori ed indumenti
monouso)
18 01 05 sostanze chimiche e medicinali di scarto
18 02 00 rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli
animali
18 02 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 02 02 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in
funzione della prevenzione di infezioni
18 02 03 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precauzioni particolari in
funzione della prevenzione di infezioni
18 02 04 sostanze chimiche e medicinali di scarto
19 00 00 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
19 01 00 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed assimilabili da
commercio, industrie ed istituzioni
19 01 01 ceneri pesanti e scorie
19 01 02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
19 01 03 ceneri leggere
19 01 04 polveri di caldaia
19 01 05 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
19 01 06 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
19 01 07 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
19 01 08 rifiuti di pirolisi
19 01 09 catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli Nox
19 01 10 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 00 rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti industriali (ad
esempio decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
19 02 01 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione
dei metalli
19 02 02 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
19 03 00 rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 01 rifiuti stabilizzati/solidificati con legami idraulici
19 03 02 rifiuti stabilizzati/solidificati con legami organici
19 03 03 rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici
19 04 00 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
19 04 03 fase solita non vetrificata
19 04 04 rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 00 rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 frazione non composta di rifiuti urbani e simili
19 05 02 frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
19 05 03 composti fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 00 rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 01 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
19 06 02 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vegetali
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 00 percolato di discarica
19 07 01 percolato di discariche
19 08 00 rifiuti da impianto di trattamento delle acque reflue non specificati altrimenti
19 08 01 mondiglia
19 08 02 rifiuti di dissabbiamento (filtrazione acque)
19 08 03 grassi ed oli da separatori olio/acqua
19 08 04 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
19 08 05 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06 resine di scambio ionico sature od esauste
19 08 07 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 00 rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per uso commerciale
19 09 01 rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
19 09 02 fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
19 09 03 fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine di scambio ionico sature od esauste
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
20 00 00 RIFIUTI SOLITI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI
INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 00 raccolta differenziata
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 03 plastica (piccole dimensioni)
20 01 04 altri tipi di plastica
20 01 05 metallo (piccole dimensioni, es. lattine)
20 01 06 altri tipi di metallo
20 01 07 legno
20 01 08 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per
frittura e rifiuti di mense e ristoranti)
20 01 09 oli e grassi
20 01 10 abiti
20 01 11 prodotti tessili
20 01 12 vernici, inchiostri, adesivi
20 01 13 solventi
20 01 14 acidi
20 01 15 rifiuti alcalini
20 01 16 detergenti
20 01 17 prodotti fotochimici
20 01 18 medicinali
20 01 19 pesticidi
20 01 20 batterie e pile
20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 22 aerosol
20 01 23 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
20 01 24 apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
20 02 00 rifiuti di giardini e parti (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti compostabili
20 02 02 terreno e rocce
20 02 03 altri rifiuti non compostabili
20 03 00 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani misti
20 03 02 rifiuti di mercati
20 03 03 residui di pulizia delle strade
20 03 04 fanghi di serbatoi settici
20 03 05 veicoli fuori uso
ALLEGATO "B"
(Previsto dall'art.5, comma 6)
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono
nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo
per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio
all'ambiente:
D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi
nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole
saline o faglie geologiche naturali)
D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune,
ecc.)
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni
separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a
composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei
punti da D1 a D12
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia
origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti
da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (ad es. di contenitori in una miniera, ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a
D13
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
ALLEGATO "C"
(Previsto dall'art.6, comma 1, lettera h))
OPERAZIONI DI RECUPERO
NB: Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella
pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere ricuperati senza pericolo per
la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio
all'ambiente.
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le
operazioni di compostaggio ed altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti
da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti).
ALLEGATO " D "
(previsto dall'art. 7, comma 4)
Rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE
Introduzione
1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti dal codice a sei
cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due cifre e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto siano da
considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente soltanto quando venga
soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della direttiva
75/442/CEE, purché non si applichi l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della direttiva
91/689/CEE, purché non si applichi l'articolo 1, paragrafo 5 della direttiva.
4. Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva 91/689/CEE,
i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo uno Stato membro presentino
una o più caratteristiche indicate
nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi casi saranno
notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista della modifica dell'elenco
conformemente all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.
ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI
Codice CER Designazione
02 RIFIUTI PROVENIENTI DA PRODUZIONE, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE
DI ALIMENTI IN AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, CACCIA, PESCA ED
ACQUICOLTURA
02 01 RIFIUTI DELLE PRODUZIONI PRIMARIE
02 01 05 rifiuti agrochimici
03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI CARTA,
POLPA, CARTONE, PANNELLI E MOBILI
03 02 RIFIUTI DEI TRATTAMENTI CONSERVATIVI DEL LEGNO
03 02 01 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti
organici non alogenati
03 02 02 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti
organici clorurati
03 02 03 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti
organo-metallici
03 02 04 prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti
inorganici
04 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE CONCIARIA E TESSILE 04 01 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA DELLA LAVORAZIONE DELLA PELLE
04 01 03 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida
04 02 RIFIUTI DELL' INDUSTRIA TESSILE
04 02 11 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di confezionamento
e finitura
05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS
NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 01 RESIDUI OLEOSI E RIFIUTI SOLIDI
05 01 03 morchie e fondi di serbatoio
05 01 04 fanghi acidi da processi di alchilazione
05 01 05 perdite di olio
05 01 07 catrami acidi
05 01 08 altri catrami
05 04 FILTRI DI ARGILLA ESURITI
05 04 01 filtri di argilla esauriti
05 06 RIFIUTI DAL TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE
05 06 01 catrami acidi
05 06 01 altri catrami
05 07 RIFIUTI DAL PROCESSO DI PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE
05 07 01 fanghi contenenti mercurio
05 08 RIFIUTI DALLA RIGENERAZIONE DELL'OLIO
05 08 01 filtri di argilla esauriti
05 08 02 catrami acidi
05 08 03 altri catrami
05 08 04 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
06 00 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 01 SOLUZIONI ACIDE DI SCARTO
06 01 01 acido solforoso e solforico
06 01 02 acido cloridrico
06 01 03 acido fluoridrico
06 01 04 acido fosforoso e fosforico
06 01 05 acido nitroso e nitrico
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 SOLUZIONI ALCALINE
06 02 01 idrossido di calcio
06 02 02 soda
06 02 03 ammoniaca
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 SALI E LORO SOLUZIONI
06 03 11 sali e soluzioni contenenti cianuri
06 04 RIFIUTI CONTENENTI METALLI
06 04 02 sali metallici (tranne 060300)
06 04 03 rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI DEGLI ALOGENI
06 07 01 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
06 07 02 carbone attivo dalla produzione di cloro
06 13 RIFIUTI DA ALTRI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 13 01 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di natura inorganica
06 13 02 carbone attivo esaurito (tranne 060702)
07 RIFIUTI DA PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 01 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI
PRODOTTI CHIMICI ORGANICI DI BASE
07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 01 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 01 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 01 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 01 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti
organici alogenati
07 01 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 02 RIFIUTI DA PFFU DI PLASTICHE, GOMME SINTETICHE E FIBRE ARTIFICIALI
07 02 01 soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 02 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 02 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 02 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti
organici alogenati
07 02 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 03 RIFIUTI DA PFFU DI COLORANTI E PIGMENTI ORGANICI (TRANNE 06 11 00)
07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 03 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 03 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 03 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti
organici alogenati
07 03 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 04 RIFIUTI DA PFFU DI PESTICIDI ORGANICI (TRANNE 02 01 05)
07 04 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 04 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 04 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 04 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 04 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti
organici alogenati
07 04 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 05 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI FARMACEUTICI
07 05 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 05 04 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 05 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 05 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 05 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti
organici alogenati
07 05 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 06 RIFIUTI DA PFFU DI CERE, GRASSI, SAPONI, DETERGENTI, DISINFETTANTI
E COSMETICI
07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 06 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 06 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 06 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 06 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti
organici alogenati
07 06 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 07 RIFIUTI DA PFFU DI PRODOTTI DELLA CHIMICA FINE E PRODOTTI CHIMICI
NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque madri
07 07 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri
07 07 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 07 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 07 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da composti
organici alogenati
07 07 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
08 RIFIUTI DA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI
RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), SIGILLANTI E
INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01 RIFUITI DA PFFU DI PITTURE E VERNICI
08 01 01 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici alogenati
08 01 02 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici non alogenati
08 01 06 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverniciatura contenenti
solventi alogenati
08 01 07 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverniciatura non
contenenti solventi alogenati
08 03 RIFIUTI DA PFFU DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03 01 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
08 03 02 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
08 03 05 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
08 03 06 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
08 04 RIFIUTI DA PFFU DI ADESIVI E SIGILLANTI (INCLUSI PRODOTTI
IMPERMEABILIZZANTI)
08 04 01 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alogenati
08 04 02 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alogenati
08 04 05 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alogenati
08 04 06 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alogenati
09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01 01 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02 soluzioni di sviluppo per lastre offser a base acquosa
09 01 03 soluzioni di sviluppo a base solvente
09 01 04 soluzioni di fissaggio
09 01 05 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
09 01 06 rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di rifiuti fotografici
10 RIFIUTI INORGANICI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI
10 01 RIFIUTI DI CENTRALI TERMICHE ED ALTRI IMPIANTI TERMICI (ECCETTO 19 00 00)
10 01 04 ceneri leggere di olio
10 01 09 acido solforico
10 03 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELL'ALLUMINIO
10 03 01 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzione degli anodi
10 03 03 scorie
10 03 04 scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
10 03 07 rivestimenti di carbone usati
10 03 08 scorie saline di seconda fusione
10 03 09 scorie nere di seconda fusione
10 03 10 rifiuti dal trattamento di scorie saline
10 04 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL PIOMBO
10 04 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 04 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 04 03 arsenato di calcio
10 04 04 polveri dai gas effluenti da camino
10 04 05 altre polveri e particolato
10 04 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 04 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 05 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DELLO ZINCO
10 05 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 05 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 05 03 polveri dai gas effluenti da camino
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 05 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 06 RIFIUTI DELLA METALLURGIA TERMICA DEL RAME
10 06 03 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 06 05 altre polveri e particolato
10 06 06 rifiuti della raffinazione elettrolitica
10 06 07 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
11 RIFIUTI INORGANICI CONTENENTI METALLI PROVENIENTI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA
DI METALLI: IDROMETALLURGIA NON FERROSA
11 01 RIFIUTI LIQUIDI E FANGHI DAL TRATTAMENTO E RICOPERTURA DI METALLI (AD ESEMPIO,
PROCESSI GALVANICI, ZINCATURA, DECAPAGGIO, INCISIONE, FOSFATAZIONE, SGRASSAGGIO CON
ALCALI)
11 01 01 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti tranne cromo
11 01 02 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pesanti
11 01 03 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
11 01 05 soluzioni acide di decapaggio
11 01 06 acidi non specificati altrimenti
11 01 07 alcali non specificati altrimenti
11 01 08 fanghi di fosfatazione
11 02 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI IDROMETALLURGICI DI METALLI NON FERROSI
11 02 02 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi jarosite, goethite)
11 03 RIFIUTI E FANGHI DA PROCESSI DI TEMPRA
11 03 01 rifiuti contenenti cianuri
11 03 02 altri rifiuti
12 RIFIUTI DI LAVORAZIONE E DI TRATTAMENTO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01 RIFIUTI DI LAVORAZIONE (FORGIATURA, SALDATURA, STAMPAGGIO, TRAFILATURA, SMUSSAMENTO,
PERFORAZIONE, TAGLIO, TRONCATURA E LIMATURA)
12 01 06 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emulsionati)
12 01 07 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non emulsionati)
12 01 08 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
12 01 09 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
12 01 10 oli sintetici per macchinari
12 01 11 fanghi di lavorazione
12 01 12 grassi e cere esauriti
12 03 RIFIUTI DI PROCESSI DI SGRASSATURA AD ACQUA E VAPORE (TRANNE 11 00 00)
12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 rifiuti di sgrassatura a vapore
13 OLI ESAURITI (TRANNE GLI OLI COMMESTIBILI 05 00 00 E 12 00 00)
13 01 OLI ESAURITI DA CIRCUITI IDRAULICI E FRENI
13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
13 01 02 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti composti organici
clorurati
13 01 03 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non contenenti composti
organici clorurati
13 01 04 emulsioni contenenti composti organici clorurati
13 01 05 emulsioni non contenenti composti organici clorurati
13 01 06 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente minerale
13 01 07 altri oli per circuiti idraulici
13 01 08 oli per freni
13 02 OLI ESAURITI DA MOTORI, TRASMISSIONI ED INGRANAGGI
13 02 01 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi contenenti composti organici
clorurati
13 02 02 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non contenenti composti
organici clorurati
13 02 03 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
13 03 OLI ISOLANTI E DI TRASMISSIONE DI CALORE ESAURITI ED ALTRI LIQUIDI
13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri liquidi contenenti
PCB e PCT
13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi contenenti
composti organici clorurati
13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi non contenenti
composti organici clorurati
13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formulazione sintetica
13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
13 04 OLI DI CALA
13 04 01 oli di cala da navigazione interna
13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03 oli di cala da altre navigazioni
13 05 PRODOTTI DI SEPARAZIONE OLIO/ACQUA
13 05 01 solidi di separazione olio/a cura
13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua
13 05 03 fanghi da collettori
13 05 04 fanghi o emulsioni da dissalatori
13 05 05 altre emulsioni
13 06 ALTRI RIFIUTI OLEOSI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
13 06 01 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
14 RIFIUTI DI SOSTANZE ORGANICHE UTILIZZATE COME SOLVENTI (TRANNE 07 00 00 e
08 00 00)
14 01 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di apparecchiatura
14 01 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 01 02 altri solventi alogenati e miscele solventi
14 01 03 altri solventi e miscele solventi
14 01 04 miscele acquose contenenti solventi alogenati
14 01 05 miscele acquose non contenenti solventi alogenati
14 01 06 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 01 07 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
14 02 RIFIUTI DALLA PULIZIA DI TESSUTI
14 02 01 solventi alogenati e miscele di solventi
14 02 02 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti solventi alogenati
14 02 03 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 02 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 03 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA ELETTRONICA
14 03 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 03 02 altri solventi alogenati
14 03 03 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alogenati
14 03 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 03 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 04 RIFIUTI REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA/AEROSOL
14 04 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 04 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 04 03 altri solventi o miscele di solventi
14 04 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 04 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 05 RIFIUTI DA RECUPERO DI SOLVENTI E REFRIGERANTI (fondi di distillazione)
14 05 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 05 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 05 03 altri solventi o miscele di solventi
14 05 04 fanghi contenenti solventi alogenati
14 05 05 fanghi contenenti altri solventi
16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NEL CATALOGO
16 02 APPARECCHIATURE O PARTI DI APPARECCHIATURE FUORI USO
16 02 01 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
16 04 RIFIUTI ESPLOSIVI DI SCARTO
16 04 01 munizioni di scarto
16 04 02 fuochi artificiali di scarto
16 04 03 altri rifiuti esplosivi di scarto
16 06 BATTERIE ED ACCUMULATORI
16 06 01 accumulatori al piombo
16 06 02 accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03 pile a secco al mercurio
16 06 06 elettroliti da pile e accumulatori
16 07 RIFIUTI DELLA PULIZIA DI SERBATOI PER TRASPORTO E STOCCAGGIO (TRANNE
05 00 00 E 12 00 00)
16 07 01 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti prodotti chimici
16 07 02 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
16 07 03 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti oli
16 07 04 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne contenenti prodotti
chimici
16 07 05 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti prodotti chimici
16 07 06 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti oli
17 RIFIUTI DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI (COMPRESA LA COSTRUZIONE DI STRADE)
17 06 MATERIALE ISOLANTE
17 06 01 materiali isolanti contenenti amianto
18 RIFIUTI DI RICERCA MEDICA E VETERINARIA (TRANNE I RIFIUTI DI CUCINA E DI
RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA LUOGHI DI CURA)
18 01 RIFIUTI DA MATERNITA', DIAGNOSI E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI UOMINI
18 01 03 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari
in funzione della prevenzione di infezioni
18 02 RIFIUTI DELLA RICERCA, DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE
NEGLI ANIMALI
18 02 02 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari
in funzione della prevenzione di infezioni
18 02 04 sostanze chimiche e medicinali di scarto
19 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE
REFLUE FUORI SITO E INDUSTRIE DELL'ACQUA
19 01 RIFIUTI DA INCENERIMENTO O PIROLISI DI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILABILI DA
COMMERCIO, INDUSTRIE ED ISTITUZIONI
19 01 03 ceneri leggere
19 01 04 polveri di caldaia
19 01 05 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trattamento dei fumi
19 01 06 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
19 01 07 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
19 01 10 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
19 02 RIFIUTI DA TRATTAMENTI CHIMICO/FISICI SPECIFICI DI RIFIUTI INDUSTRIALI (AD
ESEMPIO DECROMATAZIONE, DECIANIZZAZIONE, NEUTRALIZZAZIONE)
19 02 01 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trattamento di precipitazione
dei metalli
19 04 RIFIUTI VETRIFICATI E RIFIUTI DI VETRIFICAZIONE
19 04 02 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
19 04 03 fase solita non vetrificata
19 08 RIFIUTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
19 08 03 grassi ed oli da separatori olio/acqua
19 08 06 resine di scambio ionico sature od esauste
19 08 07 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
20 RIFIUTI SOLITI URBANI ED ASSIMILABILI DA COMMERCIO, INDUSTRIA ED ISTITUZIONI
INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01 12 vernici, inchiostri, adesivi
20 01 13 solventi
20 01 17 prodotti fotochimici
20 01 19 pesticidi
20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
ALLEGATO "E"
(Previsto dall'art. 37, comma 1)
OBIETTIVI DI RECUPERO E DI RICICLAGGIO
entro 5 anni

ALLEGATO "F"
(Previsto dall'art.43, comma 3)
REQUISITI ESSENZIALI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E LA RIUTILIZZABILITÀ E LA
RECUPERABILITÀ (IN PARTICOLARE LA RICICLABILITÀ) DEGLI IMBALLAGGI
1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi
-Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo
necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto
per il prodotto imballato quanto per il consumatore.
-Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il
reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l'impatto
sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei
rifiuti di imballaggio sono smaltiti.
-Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre
sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di
qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro
presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o
i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o
interrati.
2. Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio
I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
-le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono consentire una serie
di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
-possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di
salute e di sicurezza dei lavoratori;
-osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l'imballaggio non
è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.
3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale
L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una
determinata percentuale in peso dei materiali usati, nella fabbricazione di prodotti
commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione
di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce
l'imballaggio.
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia
I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore
calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico;
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost
I rifiuti di imballaggio trattati per produrre composti devono essere sufficientemente
biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività
di compostaggio in cui sono introdotti.
d) Imballaggi biodegradabili
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una
decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del
compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.
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