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DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. 614.
GU061296
Attuazione della direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso
il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva
93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'art.
51 recante delega al Governo a recepire le direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE
per le parti in cui modificano ed integrano la direttiva 91/263/CEE in materia di
apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di attuazione della direttiva
91/263/CEE;
Visto il decreto legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge
29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del ministero;
Riconosciuta l'opportunità di riordinare, con normativa organica, la materia già
disciplinata dal decreto legislativo n. 519 del 1992, tenendo altresì conto delle
osservazioni formulate dalla Commissione delle Comunità europee in merito al decreto
legislativo citato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre
1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono per:
a) organismo notificato , un organismo, stabilito nella Unione europea, iscritto in un
elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, designato per una o
più delle seguenti funzioni:
1) certificazione e controllo delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni e delle
stazioni satellitari per trasmissione o trasmissione e ricezione non destinate al
collegamento alla rete pubblica;
2) certificazione e sorveglianza dei sistemi di qualità aziendale;
b) <<requisiti essenziali , quei requisiti che si riferiscono:
1) alla sicurezza dell'utilizzatore, nella misura in cui tale requisito non è già
contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791;
2) alla sicurezza degli operatori delle reti pubbliche di telecomunicazioni, nella misura
in cui tale requisito non è già contemplato dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791;
3) alla compatibilità elettromagnetica, nella misura in cui essi riguardano
l'apparecchiatura terminale in modo specifico,
4) alla protezione della rete pubblica di telecomunicazioni da danni;
5) alla utilizzazione efficace dello spettro delle radio-frequenze, inclusa la
utilizzazione efficace delle risorse orbitali e la soppressione di dannose interferenze
tra i sistemi di comunicazione con base spaziale, i sistemi di comunicazione con base
terrestre ed altri sistemi tecnici nell'ipotesi di stazioni terrestri di comunicazioni via
satellite per trasmissione o per trasmissione e ricezione;
6) all'interfunzionamento delle apparecchiature terminali con le apparecchiature della
rete pubblica di telecomunicazioni al fine di realizzare, modificare, tassare, mantenere e
interrompere collegamenti reali o virtuali;
7) all'interfunzionamento tra apparecchiature terminali attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni, nei casi giustificati, definiti in sede comunitaria;
c) rete pubblica di telecomunicazioni , l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che
permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante
fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;
d) apparecchiatura terminale , di seguito indicata con la parola terminale>>,
un'apparecchiatura di telecomunicazioni destinata ad essere collegata mediante un sistema
cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di
telecomunicazioni, vale a dire:
1) essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di
telecomunicazioni,
2) o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata
direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il
trattamento o la ricezione di informazioni;
e) <<apparecchiatura>>, un'apparecchiatura di telecomunicazioni suscettibile
di essere collegata alla rete pubblica ma non destinata a tale impiego;
f) <<apparecchiatura delle stazioni terrestri di comunicazione via
satellite>>, destinata o non destinata ad essere collegata alla rete pubblica di
telecomunicazioni, di seguito denominata stazione satellitare , apparecchiatura idonea
alla sola trasmissione, oppure alla trasmissione e alla ricezione, oppure alla sola
ricezione di segnali di radiocomunicazione via satellite o con altri sistemi con base
spaziale, escludendo però le apparecchiature delle stazioni terrestri di comunicazione
via satellite espressamente costruite e destinate ad essere utilizzate come parte della
rete pubblica di telecomunicazioni;
g) collegamento terrestre con la rete pubblica di telecomunicazioni , qualsiasi
collegamento alla rete pubblica di telecomunicazioni che non comprenda un segmento
spaziale in tale collegamento;
h) interfaccia terrestre>>, quella parte della apparecchiatura di cui alla lettera
f) che si interconnette con la rete pubblica di telecomunicazioni;
i) <<specifica tecnica , la specificazione che figura in un documento che definisce
le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni,
la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per
quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio,
la marcatura e l'etichettatura;
l) norma tecnica>>, la specifica tecnica adottata da un organismo normativo
riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è
obbligatoria;
m) regola tecnica comune , la regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali o
europee, valida nei paesi della Unione europea e contenente solo i requisiti essenziali,
la cui osservanza è obbligatoria;
n) approvazione amministrativa , l'atto relativo alla idoneità di un'apparecchiatura
terminale ad essere connessa alla rete pubblica di telecomunicazioni.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo si applica:
a) ai terminali di cui all'art. 1, comma 1, lettera d);
b) alle apparecchiature di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e);
c) alle interfacce terrestri di cui all'art. 1, comma 1, lettera h).
2. Nei casi di cui al comma 1 la certificazione di conformità ai requisiti essenziali,
quando richiesta, viene rilasciata sulla base di regole tecniche comuni e di norme
armonizzate i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee. I riferimenti delle corrispondenti regole tecniche nazionali, individuati con
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. E' fatta salva la disposizione di cui all'art. 8, comma 1,
lettera c).
3. I terminali e le apparecchiature devono soddisfare ai requisiti essenziali loro propri.
4. All'atto della prima immissione nel mercato comunitario, il costruttore, il mandatario
o il fornitore stabilito nella Unione europea deve indicare la destinazione delle
apparecchiature con dichiarazione conforme all'allegato 10 diretta ad un organismo
notificato dell'Unione europea. Ogni apparecchiatura deve essere dotata di copia della
dichiarazione.
5. Le apparecchiature che si avvalgono di un sistema di radiocomunicazioni si ritengono,
in ogni caso, destinate al collegamento con la rete pubblica, con l'esclusione delle
stazioni satellitari di sola ricezione.
6. Le apparecchiature per la sola ricezione di radiodiffusione sonora e televisiva sono
escluse dalla disciplina del presente decreto legislativo.
7. Con provvedimento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono designati o revocati
gli organismi notificati di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a). Fino all'emanazione
di detto provvedimento, le funzioni di organismo notificato per la certificazione ed il
controllo dei terminali sono svolte dalla direzione generale per le concessioni e le
autorizzazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
8. Il presente decreto legislativo non si applica alle apparecchiature realizzate per usi
militari, salvo che esse siano disponibili in commercio. Nel caso in cui le suddette
apparecchiature debbano essere collegate alla rete pubblica di telecomunicazioni, il
Ministero della difesa verifica preliminarmente il rispetto dei requisiti essenziali che
ne assicurano la compatibilità.
Art. 3.
Normativa relativa alla sicurezza elettrica
1. I requisiti essenziali relativi alla sicurezza elettrica previsti dalla legge 18
ottobre 1977, n. 791, si presumono verificati se il terminale è munito di marcatura o di
attestato di conformità rilasciato dagli organismi competenti definiti nella citata legge
ovvero della dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.
2. I requisiti essenziali relativi alla sicurezza elettrica previsti da norme diverse da
quelle dettate dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, si presumono verificati secondo le
modalità di cui al comma 1.
3. Le norme europee armonizzate trasposte in norme nazionali, relative ai requisiti di
sicurezza elettrica dei terminali non previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, sono
recepite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; i riferimenti delle norme
nazionali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 4.
Apparecchiature
1. Le apparecchiature con la marcatura di cui all'allegato 6, le stazioni satellitari di
sola ricezione non destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di
telecomunicazioni dotate della sola sigla CE e le stazioni satellitari per trasmissione o
trasmissione e ricezione non destinate al collegamento alla rete pubblica dotate della
sigla CE seguita dal numero di identificazione di un organismo notificato, di cui
all'allegato 7, sono considerate conformi ai requisiti essenziali loro applicabili; esse
possono essere commercializzate ma non connesse alla rete pubblica.
2. Il costruttore, il mandatario o il fornitore stabilito nella Unione europea, se non
dimostra di aver già adempiuto all'obbligo di cui all'art. 2, comma 4, è tenuto ad
attestare una sola volta, dietro richiesta della direzione generale per le concessioni e
le autorizzazioni, che l'apparecchiatura corrisponde alla destinazione dichiarata, tenuto
conto delle sue caratteristiche tecniche, della sua funzionalità e del segmento di
mercato per il quale è stata prevista.
3. Il costruttore, il mandatario o il fornitore di cui al comma 2 deve essere iscritto
alla camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura o organismo equivalente
nella Unione europea.
4. Il fabbricante, ove si tratta di stazioni satellitari di sola ricezione non destinate
alla connessione in rete, appone la marcatura costituita dalla sola sigla CE. Il
fabbricante, ove si tratta di stazioni satellitari trasmittenti o riceventi e trasmittenti
non destinate alla connessione in rete, appone la marcatura di cui all'allegato 7,
costituita dalla sigla CE seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato
a seguito della valutazione di conformità effettuata sulla base di quanto previsto negli
allegati 1, 2, 3 e 4. Il fabbricante o il fornitore, stabilito nell'Unione europea e
responsabile dell'immissione nel mercato comunitario, appone sulle altre apparecchiature
la marcatura di cui all'allegato 6. Le apparecchiature devono essere inoltre identificate
dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto o del numero di matricola,
del nome del costruttore o del fornitore.
5. La visibilità e la leggibilità della marcatura CE non può essere limitata da altro
marchio.
Art. 5.
T e r m i n a l i
1. I terminali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), con marcatura conforme a quella
dell'allegato 8, dotati di approvazione amministrativa per la connessione alla rete
pubblica rilasciata da un organismo notificato di uno Stato membro, sono considerati
conformi ai requisiti essenziali e possono essere commercializzati ed impiegati in Italia.
2. Il costruttore, il mandatario o il fornitore deve essere iscritto alla Camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura o organismo equivalente nella Unione
europea.
3. I terminali di cui al comma 1, che non rientrano nella previsione di cui all'art. 5 del
decreto ministeriale 23 maggio 1992, n. 314, debbono essere collegati alla rete da un
installatore autorizzato dalla direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni
ai sensi dell'art. 5 dell'allegato n. 13 al predetto decreto ministeriale n. 314/1992.
4. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di disporre verifiche
tecniche al fine di accertare che il terminale sia debitamente installato, mantenuto in
efficienza ed utilizzato conformemente alla sua destinazione.
5. La marcatura di cui all'allegato B deve essere apposta dal fabbricante o dal mandatario
stabilito nella Unione europea. Ogni terminale deve essere identificato dal fabbricante
mediante l'indicazione del modello, del lotto o del numero di matricola e del nome del
costruttore.
6. La visibilità e la leggibilità della marcatura, di cui all'allegato 8, non può
essere limitata da altro marchio.
7. Ogni terminale dotato di marcatura CE apposta ai sensi del presente decreto legislativo
si presume conforme anche ai requisiti richiesti da provvedimenti attuativi di altre
direttive comunitarie che prevedono l'apposizione della marcatura CE.
Art. 6.
M a r c a t u r a
1. Qualora le apparecchiature ed i terminali sono oggetto di altri provvedimenti che
prevedono la marcatura CE di conformità, l'apposizione della marcatura CE indica anche la
presunta conformità alle disposizioni di questi altri provvedimenti. Tuttavia, nel caso
in cui uno o più dei suddetti provvedimenti lasciano al fabbricante la facoltà di
scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CEE indica
soltanto la conformità ai provvedimenti applicati dal fabbricante. In tal caso, i
documenti, le avvertenze od i fogli di istruzione che accompagnano le apparecchiature ed i
terminali debbono indicare chiaramente i riferimenti alle direttive applicate ed alla
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
Art. 7.
Accreditamento dei laboratori di prova
1. La direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi accredita i
laboratori di prova sentita una commissione tecnica consultiva nominata dalla stessa
direzione, di cui sono chiamati a far parte almeno un rappresentante del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un rappresentante per ciascuno degli
organismi di normazione italiani.
2. Per l'accreditamento si applica la procedura di cui all'allegato 5.
3. I laboratori di prova accreditati dalla direzione generale per la regolamentazione e la
qualità dei servizi verificano la conformità dei terminali delle apparecchiature nonché
degli apparati e dei sistemi della rete pubblica di telecomunicazioni alle regole tecniche
comuni, alle norme tecniche europee, alle norme armonizzate ed alle regole e norme
tecniche nazionali.
Art. 8.
Valutazione della conformità
1. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia l'approvazione
amministrativa al costruttore o al mandatario, stabilito nella Unione europea, sulla base:
a) del certificato di esame CE del tipo di cui all'allegato 1, corredato da una
dichiarazione del costruttore di conformità dei prodotti al tipo, di cui all'allegato 2,
o dall'approvazione del sistema qualità di produzione, di cui all'allegato 3;
b) del certificato relativo al sistema di assicurazione della qualità completa per una
determinata categoria di prodotti secondo le modalità descritte nell'allegato 4;
c) in alternativa al certificato di cui alla lettera a), della dichiarazione del
costruttore di conformità, di cui all'allegato 9 limitatamente alle stazioni satellitari
di sola ricezione destinate al collegamento terrestre con la rete pubblica di
telecomunicazioni per quanto riguarda le parti diverse dall'interfaccia terrestre.
2. Per quanto attiene alla valutazione della compatibilità elettromagnetica, si
applicano:
a) ai terminali radiotrasmittenti, le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), nel
caso in cui sono in vigore requisiti specifici;
b) agli altri terminali ed alle apparecchiature, le norme di cui al decreto legislativo 12
novembre 1996, n. 615.
3. I terminali, già forniti del certificato di esame CE del tipo, qualora subiscono
modifiche tali da influire sulla conformità ai requisiti essenziali o sulle modalità
d'uso prescritte inizialmente, devono essere sottoposti ad un nuovo esame; la relativa
certificazione viene rilasciata sotto forma di complemento al certificato originale di
esame CE del tipo. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia,
a domanda, l'inerente approvazione amministrativa.
4. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, il richiedente l'approvazione amministrativa per un terminale secondo le
modalità di cui al comma 1 è tenuto al versamento di una somma:
a) di lire seicentomila nel caso previsto dalla lettera a), a titolo di contributo per le
spese amministrative riguardanti l'istruttoria ed il rilascio dell'approvazione;
b) di lire centomila nei casi previsti dalle lettere b) e c), a titolo di contributo per
le spese amministrative riguardanti il rilascio dell'approvazione.
5. Le somme di cui al comma 4 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e, fino
all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
il loro versamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
a) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato competente territorialmente;
b) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 9.
Lingua
1. La domanda e la corrispondenza relative alle procedure di cui al presente decreto
devono essere redatte in lingua italiana ovvero in lingua inglese o francese.
Art 10.
Pubblicità
1. Gli organismi notificati ed i laboratori accreditati stabiliscono i prezzi per le
singole prestazioni offerte e li rendono pubblici.
Art. 11.
Mutuo riconoscimento
1. I terminali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), che hanno ottenuto l'approvazione
per la loro connessione alla rete pubblica da parte di un organismo notificato di un altro
Stato membro della Unione europea e che sono dotati della marcatura CE, indicata
nell'allegato 8, le stazioni satellitari di sola ricezione non destinate al collegamento
con la rete pubblica di telecomunicazioni con sigla CE e le stazioni satellitari per
trasmissione, trasmissione e ricezione non destinate al collegamento alla rete pubblica
dotate della sigla CE seguita dal numero di identificazione di un organismo notificato
possono essere immessi nel mercato italiano e posti in servizio quando sono debitamente
installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione.
Art. 12.
Sorveglianza e controllo
1. E' facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni disporre controlli e
sorveglianza sulla commercializzazione nonché sulla utilizzazione dei terminali e delle
apparecchiature in caso di perturbazione in atto alla rete o al servizio o a danno della
rete pubblica. Restano ferme, quanto alle competenze in materia di vigilanza, le
disposizioni vigenti.
2. I controlli di cui al comma 1 possono essere effettuati mediante prelievo a campione di
un numero non superiore a cinque esemplari di terminali e di apparecchiature presso il
costruttore, i depositi sussidiari del costruttore, i grossisti, gli importatori, i
dettaglianti e, ove occorra, presso gli utilizzatori. A tal fine devono essere consentiti:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e di prove.
3. I controlli tecnici e le prove sono effettuati con l'impiego delle strutture tecniche
esistenti.
4. I risultati dei controlli e delle prove debbono essere comunicati ai soggetti
interessati entro il termine di novanta giorni dal prelievo dei terminali e delle
apparecchiature.
5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento delle spese per l'esecuzione
delle prove qualora sia stato accertato il mancato rispetto dei requisiti essenziali. I
campioni, per i quali, invece, non sono state rilevate irregolarità, sono restituiti
entro novanta giorni dal prelievo.
Art. 13.
Provvedimenti cautelari
1. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, se ritiene che le regole
e le norme tecniche eccedono o non assicurano i requisiti essenziali, di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b), promuove presso il competente organismo della Commissione europea la
procedura volta ad ottenere la revisione delle stesse regole e norme tecniche.
2. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, se constata che i
terminali e le stazioni satellitari muniti della prevista marcatura non soddisfano ai
requisiti essenziali che li riguardano, informa la Commissione europea delle misure
adottate.
3. Qualora sia accertato che i terminali e le apparecchiature:
a) non sono utilizzati conformemente alla loro destinazione rispetto alla rete pubblica;
b) ovvero non vengono utilizzati in modo conforme alla funzione cui sono destinati;
c) ovvero ancora perturbano il funzionamento della rete pubblica o dei servizi di
telecomunicazioni, la direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni intima
all'utilizzatore di eliminare, entro il termine di trenta giorni, le irregolarità.
4. In caso di inottemperanza la direzione predetta, ove si tratta di terminali, dispone la
sospensione della erogazione del servizio per un periodo da trenta giorni a tre mesi. In
presenza di recidiva, dispone l'interruzione dell'erogazione del servizio stesso.
5. L'interruzione della erogazione del servizio è disposta altresì nei confronti
dell'utilizzatore di terminali sprovvisti dell'approvazione amministrativa di cui all'art.
1, comma 1, lettera n).
6. Qualora è stato accertato che un terminale non soddisfa ai requisiti di conformità la
direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni revoca l'approvazione
amministrativa di cui all'art. 8 e ritira il relativo certificato.
Art. 14.
Sanzioni
1. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce
in qualunque forma ovvero installa terminali ed apparecchiature non conformi ai requisiti
essenziali è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
otto milioni a lire quarantotto milioni e del pagamento di una somma da lire quarantamila
a lire duecentoquarantamila per ciascun terminale o apparecchiatura. Alla stessa sanzione,
fatto salvo quanto disposto dal comma 7, è assoggettato chiunque apporta modifiche ai
terminali ed alle apparecchiature dotati della prescritta marcatura che comportano mancata
conformità ai requisiti essenziali. In ogni caso la sanzione amministrativa non può
superare la somma complessiva di lire duecento milioni.
2. Chiunque immette nel mercato, commercializza all'ingrosso o al dettaglio, distribuisce
in qualunque forma ovvero installa terminali ed apparecchiature conformi ai requisiti
essenziali, ma privi della marcatura di cui agli allegati 6, 7 o 8 ovvero della sola sigla
CE e delle indicazioni di cui all'art. 4, comma 4, ovvero ancora senza il corredo della
dichiarazione di cui all'art. 2, comma 4, è assoggettato alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni e del pagamento
di una somma da lire ventimila a lire centoventimila per ciascun terminale od
apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma
complessiva di lire duecento milioni.
3. Chiunque connette alla rete pubblica di telecomunicazioni un'apparecchiatura dotata
della marcatura prevista dagli allegati 6 e 7 e corredata della dichiarazione del
costruttore o del fornitore di non destinazione a tale collegamento è assoggettato alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici
milioni.
4. Chiunque appone marchi che possono confondersi con le marcature di cui agli allegati 6,
7 o 8 ovvero con la sola sigla CE, ovvero ne limitano la visibilità e la leggibilità, è
assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a
lire dodici milioni.
5. Chiunque cede a terzi, senza il consenso del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni - direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, un
certificato di esame CE del tipo è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire un milione a lire sei milioni.
6. Chiunque promuove pubblicità per terminali ed apparecchiature che non rispettano le
prescrizioni del presente decreto legislativo è assoggettato alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
7. Chiunque determina le situazioni di cui all'art. 13 comma 3, ovvero acquista o utilizza
terminali ed apparecchiature privi della marcatura di cui agli allegati 6, 7 e 8 o della
sola sigla CE ovvero apporta per uso personale modifiche ad apparecchiature e terminali
dotati della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti
essenziali è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
cinquantamila a lire trecentomila.
8. La violazione dell'art. 5, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria:
a) da lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'utente;
b) da lire cinque milioni a lire trenta milioni per l'installatore.
9. Sono assoggettati a sequestro i terminali e le apparecchiature che sono immessi nel
mercato e che risultano:
a) non conformi ai requisiti essenziali;
b) privi della marcatura di cui agli allegati 6, 7 o 8 ovvero della sola sigla CE;
c) privi, all'origine, della dichiarazione di cui all'art. 2, comma 4, ancorché dotati
della marcatura di cui all'allegato 6;
d) provvisti di marcature che possono confondersi con la marcatura CE, ovvero che possono
limitarne la visibilità e la leggibilità.
10. I terminali e le apparecchiature sono confiscati qualora, nei sei mesi successivi alla
esecuzione del sequestro, non si è provveduto alla regolarizzazione delle situazioni
indicate nel comma 8 ovvero al ritiro dal mercato dei terminali e delle apparecchiature
medesimi.
Art. 15.
Comitato ACTE
1. I rappresentanti dello Stato italiano in seno al Comitato di approvazione dei terminali
(ACTE), previsto nell'art. 13 della direttiva del Consiglio 91/263/CEE del 29 aprile 1991,
sono nominati dal Ministro degli affari esteri su designazione, rispettivamente, del
Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
2. I rappresentanti hanno facoltà di farsi assistere da esperti scelti in relazione agli
argomenti specifici da trattare.
Art. 16.
Abrogazione
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo
29 dicembre 1992, n. 519.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 novembre 1996
(Seguono le firme)
ALLEGATO 1
[(art. 4, comma 4; art. 8, comma 1, lettera a)]
DOMANDA DI CERTIFICATO
1. La domanda del certificato di esame CE del tipo deve essere presentata alla direzione
generale per le concessioni e le autorizzazioni dal costruttore del terminale o dal suo
rappresentante autorizzato stabilito nella Unione europea.
2. La domanda di esame CE del tipo deve comprendere:
a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede del richiedente;
b) una dichiarazione che la stessa domanda non è stata presentata ad altro organismo
notificato;
c) una descrizione generale del prodotto unitamente ad una o più fotografie utili ad
identificarlo ed un manuale d'uso;
d) i disegni di progettazione e fabbricazione, nonché gli elenchi delle sottounità e gli
schemi dei circuiti;
e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e
le modalità di funzionamento del prodotto;
f) l'elenco della normativa di riferimento, applicata in tutto o in parte e, quando
necessario la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali.
3. Le informazioni fornite sono controllate in base alla documentazione presentata oppure
nel luogo di fabbricazione del terminale; in tale seconda evenienza le spese relative al
controllo sono a carico del richiedente.
4. Il richiedente, entro trenta giorni, è informato per iscritto dell'avvenuto
ricevimento della domanda e, se del caso, è invitato a produrre eventuali documenti
mancanti entro un termine prestabilito.
5. Completata la documentazione, la direzione generale per le concessioni e le
autorizzazioni, entro quindici giorni, invita il richiedente a consegnare uno o più
esemplari rappresentativi del terminale ad uno dei laboratori accreditati agli effetti
delle prove, qualora queste non siano già state effettuate da altro laboratorio
accreditato.
6. Il certificato di esame CE del tipo viene rilasciato al richiedente sulla base del
rapporto di prova, accompagnato dalla attestazione di conformità alle regole tecniche
comuni ed alle norme armonizzate da parte di un laboratorio accreditato qualora non
emergono punti di mancata conformità ad uno o più requisiti essenziali.
7. Il certificato di esame CE del tipo indica la durata di validità che non può essere
superiore a dieci anni.
8. La domanda di rinnovo di un certificato di esame CE del tipo deve essere presentata
almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validità del certificato stesso.
In caso di accoglimento della domanda, viene data comunicazione al richiedente del
rinnovo; in caso contrario, viene data comunicazione del rifiuto con l'indicazione dei
motivi.
9. Il certificato di esame CE del tipo è rilasciato al richiedente il quale non può
cederlo o trasferirlo a terzi senza il consenso della direzione generale per le
concessioni e le autorizzazioni.
ALLEGATO 2
(art. 4, comma 4; art. 8, comma 1, lettera a))
CONFORMITÀ DEI PRODOTTI AL TIPO
1. Il fabbricante è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché il processo
di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti al tipo descritto nel certificato di
esame CE del tipo ed ai requisiti ad essi applicabili.
2. Ricevuto il certificato di esame CE del tipo, il richiedente è tenuto a compilare la
dichiarazione di cui al modello A, di seguito riprodotto, e ad inviarla ad un organismo
notificato di sua scelta il quale provvede al controllo, su un adeguato campione, della
conformità dei prodotti al tipo esaminato.
3. Il richiedente deve conservare copia della dichiarazione di conformità dei prodotti al
tipo per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
4. Un organismo notificato scelto dal fabbricante svolge o fa svolgere, dietro compenso,
le prove sui campioni a intervalli casuali. L'organismo, o il soggetto da questo
incaricato, preleva un adeguato campione della produzione finale e su di esso effettua le
prove per verificare la conformità dei prodotti ai requisiti fissati dal presente
decreto. Qualora uno o più esemplari dei prodotti esaminati non risultassero conformi,
l'organismo notificato assume le iniziative del caso nell'ambito delle disposizioni
previste dal presente decreto.
ALLEGATO 3
(art. 4, comma 4; art. 8, comma 1, lettera a))
GARANZIA DELLA QUALITA' DI PRODUZIONE
1. La procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica al fabbricante che mette in opera un
sistema di garanzia della qualità approvato per la produzione.
2. Il fabbricante, una volta ricevuto il certificato di esame CE del tipo, è tenuto a
compilare la dichiarazione di cui al modello A, di seguito riprodotto, ed a presentare ad
un organismo notificato di sua scelta la domanda di approvazione del suo sistema di
garanzia della qualità di produzione, secondo le pertinenti norme UNI EN ISO 9000.
3. Le modalità di ottenimento e mantenimento della approvazione di cui al comma 2 sono
stabilite dall'organismo notificato per la valutazione dei sistemi qualità aziendale.
4. L'organismo notificato, scelto dal fabbricante è tenuto a controllare nel tempo la
conformità dei prodotti al tipo esaminato.
5. Il fabbricante, che abbia ottenuto l'approvazione per il suo sistema di garanzia della
qualità di produzione, deve chiedere alla direzione generale per le concessioni e le
autorizzazioni l'approvazione amministrativa, ove si tratta di terminali.
MODELLO A
(allegati 2 e 3)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DEI PRODOTTI AL TIPO
(da inviare all'organismo notificato prescelto)
Il sottoscritto ........................................................................
(nome del costruttore)
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
(indirizzo)
in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo ..............................
n. ...................., dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
(descrizione dettagliata del prodotto incluso il nome, il tipo o il modello)
è conforme:
a) all'esemplare descritto nel certificato CE del tipo n. ............
b) alle seguenti regole tecniche comuni e/o norme ......................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................
data
.........................................
(timbro e firma)
ALLEGATO 4
[(art. 4, comma 4; art. 8, comma 1, lettera b)]
GARANZIA DELLA QUALITÀ COMPLETA
1. Il fabbricante deve presentare domanda di certificazione del sistema di garanzia della
qualità completa della sua azienda, stabilita nell'ambito della Unione europea, secondo
le pertinenti norme UNI EN ISO 9000, ad un organismo notificato per la valutazione dei
sistemi qualità aziendale.
2. Le modalità di ottenimento e mantenimento della certificazione di cui al comma 1 sono
stabilite dall'organismo notificato scelto.
3. Ai fini del rilascio della approvazione amministrativa per il collegamento di terminali
alla rete pubblica, il fabbricante o l'organismo notificato, prescelto per la
certificazione del sistema qualità completa dell'azienda, presentano alla direzione
generale per le concessioni e le autorizzazioni:
a) copia della certificazione di cui al comma 1;
b) copia del manuale di utente, comprensivo di fotografie o disegni del terminale;
c) dichiarazione di conformità, per ciascun tipo di terminale, alle regole tecniche
comuni e/o alle norme.
4. La direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni rilascia, dopo l'esame
della documentazione, l'approvazione amministrativa, ove si tratta di terminali.
ALLEGATO 5
(art. 7, comma 2)
PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DI PROVA
Art. 1.
Condizioni generali
1. I laboratori di prova non possono dipendere direttamente dall'organizzazione del
costruttore, devono essere liberi da influenze esterne, possedere un'adeguata capacità
per quanto attiene alla competenza ed alle attrezzature ed essere forniti di tutte le
apparecchiature di misura per l'esecuzione delle prove.
2. Il rilascio del certificato di accreditamento dà al laboratorio, accreditato secondo
la presente procedura, la possibilità di eseguire prove i cui risultati sono riconosciuti
nell'ambito della Unione europea.
3. L'istruttoria relativa all'accreditamento dei laboratori viene svolta con l'impegno di
riservatezza verso terzi.
Art. 2.
Presentazione della domanda
1. La domanda di accreditamento può essere presentata solo da un organismo pubblico o da
una ditta iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che
intende svolgere nel territorio nazionale prove su terminali, su apparecchiature o su
sistemi di rete per telecomunicazioni.
2. Il richiedente deve inoltrare la domanda, in carta bollata, alla direzione generale per
la regolamentazione e la qualità dei servizi (viale America, 201, 00144 Roma) contenente
le seguenti indicazioni:
a) nome o ragione sociale del richiedente;
b) indirizzo o sede del richiedente;
c) nome del laboratorio candidato;
d) sede del laboratorio;
e) regole tecniche comuni, norme tecniche europee, norme armonizzate, regole e norme
tecniche nazionali cui fa riferimento il laboratorio;
f) nome del responsabile dei rapporti con la predetta direzione generale;
g) nome del sostituto del responsabile dei rapporti con la medesima direzione;
h) dichiarazione di impegno a sostenere le spese relative all'accreditamento del
laboratorio (fase istruttoria, visite tecniche, rilascio del certificato di
accreditamento);
i) elenco degli allegati;
l) firma del richiedente.
3. Per ogni laboratorio, anche se appartenente alla stessa organizzazione, è presentata
una domanda distinta.
4. Il richiedente deve allegare alla domanda:
a) un attestato concernente la qualità ove la richiesta provenga da un organismo
pubblico;
b) un certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura qualora si configuri come ditta;
c) una polizza di assicurazione per responsabilità civile con massimale non inferiore a
tre miliardi di lire per rischi derivanti dall'esercizio di valutazione tecnica; detta
polizza non è prodotta nel caso in cui il richiedente è un organismo pubblico;
d) una dichiarazione attestante l'indipendenza del laboratorio dalle linee di produzione,
di gestione o di vendita nell'ipotesi che il laboratorio stesso sia inserito in una di
tali linee;
e) due copie del manuale della qualità, redatto secondo le norme UNI-CEI EN 45001 e
secondo la guida UNI-CEI 70012, contenenti, rispettivamente, i requisiti minimi a cui deve
soddisfare un laboratorio di prova e le linee guida per la compilazione del manuale della
qualità.
Art. 3.
Istruttoria della domanda
1. Dopo aver ricevuto la domanda ed averla registrata su un apposito repertorio in ordine
cronologico, la direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi
provvede entro trenta giorni all'esame della documentazione presentata verificando
l'esistenza dei requisiti generali prescritti.
2. In caso di esito positivo la direzione generale per la regolamentazione e la qualità
dei servizi formalizza con il laboratorio richiedente l'impegno del pagamento delle spese
relative al rilascio dell'accreditamento. L'esito negativo dell'esame della domanda di cui
al comma 1 è comunicato al richiedente con le relative motivazioni.
3. La direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi conferisce
l'incarico di esaminare il manuale della qualità e di effettuare le visite tecniche entro
sessanta giorni ad ispettori scelti tra quelli designati e registrati in un apposito albo
tenuto presso la direzione stessa.
4. Se l'esame del manuale della qualità ha esito negativo, gli ispettori, sulla base
delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla direzione generale il rapporto di
esame per la sospensione dell'istruttoria di accreditamento.
5. La direzione generale comunica tale risultato al laboratorio fissando modalità e
termini per il perfezionamento del manuale stesso.
6. Se l'esame del manuale della qualità ha esito positivo, la direzione generale provvede
ad organizzare le visite tecniche presso la sede del laboratorio. Gli ispettori, sulla
base delle risultanze emerse, provvedono ad inoltrare alla predetta direzione il rapporto
con le proprie valutazioni e raccomandazioni.
7. Detto rapporto è sottoposto all'esame della direzione generale che lo inoltra per il
prescritto parere alla commissione tecnica consultiva di cui all'art. 7 del presente
decreto legislativo.
Art. 4.
Rilascio dell'accreditamento
1. La commissione esprime il proprio parere alla direzione generale entro trenta giorni
dall'invio del rapporto di valutazione.
2. La commissione ha facoltà di richiedere agli ispettori supplementi di indagini ai fini
del completamento dell'istruttoria di valutazione.
3. La direzione generale, nel termine di trenta giorni successivi all'acquisizione del
parere, rilascia al laboratorio richiedente il certificato di accreditamento che ha una
validità, rinnovabile, di tre anni.
Art. 5.
Sorveglianza dell'accreditamento
1. La direzione generale dispone le visite tecniche di sorveglianza dei laboratori, in
ordine al mantenimento dei requisiti di accreditamento almeno una volta l'anno.
Art. 6.
Rinnovo dell'accreditamento
1. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il laboratorio di prova accreditato deve
presentare alla Direzione generale per la regolamentazione e la qualità dei servizi, con
almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del certificato una domanda di rinnovo
dell'accreditamento con l'integrazione della documentazione di cui all'art. 2, qualora
siano intervenute variazioni rispetto alla documentazione già presentata.
2. La direzione generale, esaminata la domanda, dispone una visita tecnica al fine di
verificare il mantenimento dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le modalità
di cui all'art. 3, comma 3.
3. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è positivo, la direzione
generale rilascia, entro trenta giorni dalla data di ricezione del rapporto stesso, un
nuovo certificato di accreditamento.
4. Nel caso in cui il rapporto di valutazione degli ispettori è negativo, la direzione
generale procede ai sensi dell'art. 7.
Art. 7.
Sospensione e revoca dell'accreditamento
1. L'accreditamento può essere sospeso dalla direzione generale, sentita la commissione,
per un periodo massimo di sei mesi nel caso di inosservanza da parte del laboratorio degli
impegni assunti.
2. L'accreditamento è revocato dalla direzione stessa, sentita la commissione:
a) nel caso in cui il laboratorio non ottempera, con le modalità e nei tempi indicati, a
quanto stabilito nell'atto di sospensione;
b) nel caso in cui sono venuti meno i requisiti giuridici accertati al momento del
rilascio dell'accreditamento.
3. Gli atti di sospensione o revoca devono essere comunicati al laboratorio interessato.
Art. 8.
Corrispettivi
1. Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996,
n. 52, ai fini dell'accreditamento, della sorveglianza e del rinnovo si applicano le quote
di surrogazione stabilite per le prestazioni rese a terzi ai sensi dell'art. 19 del codice
postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156.
ALLEGATO 6
(art. 4, comma 1)
MARCATURA DA APPORRE SULLE APPARECCHIATURE DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1
ALLEGATO 7
(art. 4, comma 1)
MARCATURA CE DA APPORRE SULLE STAZIONI SATELLITARI PER TRASMISSIONE O TRASMISSIONE E
RICEZIONE NON DESTINATE AL COLLEGAMENTO ALLA RETE PUBBLICA, DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1.
Iniziali <<CE>> Numero di identificazione dell'organismo notificato
ALLEGATO 8
(art. 5, comma 1)
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ DA APPORRE SUI TERMINALI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1
Iniziali <<CE>> Numero di identificazione Simbolo che
dell'organismo notificato dichiara l'idoneità
del terminale ad essere
connesso alla rete
pubblica di
telecomunicazioni
ALLEGATO 9
(art. 8, comma 1, lett. c))
PROCEDURA DI CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
1. La procedura di cui ai commi 2 e 3 si applica al fabbricante che mette in opera un
sistema di controllo interno della produzione. Tale procedura è ammessa per:
a) le stazioni satellitari di sola ricezione non destinate al collegamento con la rete
pubblica di telecomunicazione;
b) le stazioni satellitari di sola ricezione destinate al collegamento con la rete
pubblica di telecomunicazioni limitatamente alle parti diverse dall'interfaccia terrestre.
2. Il fabbricante deve compilare la dichiarazione di conformità di cui al modello B di
seguito riprodotto.
3. Il fabbricante deve predisporre la documentazione tecnica di cui al comma 4. Tale
documentazione, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuta a
disposizione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nella Unione europea per almeno dieci anni dall'ultima data di
fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui il fabbricante ed il mandatario non siano
stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione
incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto nel mercato comunitario.
4. La documentazione tecnica di cui al comma 3 deve permettere di valutare la conformità
dei prodotti rispetto ai requisiti del presente decreto legislativo e deve comprendere:
a) una descrizione generale del prodotto;
b) i disegni di progettazione e di fabbricazione e gli elenchi dei componenti dei circuiti
e delle sottounità;
c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli
elenchi di cui alla lettera b) e del funzionamento del prodotto;
d) un elenco delle norme applicate in tutto o in parte; in mancanza di tali norme, devono
essere riportati il fascicolo tecnico di fabbricazione nonché le descrizioni delle
soluzioni adottate per soddisfare i requisiti del presente decreto legislativo;
e) i risultati dei calcoli di progettazione e degli esami eseguiti;
f) i rapporti sulle prove effettuate.
5. Il fabbricante è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie affinché il processo
di fabbricazione assicuri la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica di cui
al comma 3 ed ai requisiti ad essi applicabili.
ALLEGATO 9
Modello B
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Il sottoscritto ................................................................
(nome del costruttore)
................................................................................
................................................................................
(indirizzo)
in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo ......................
........................... n. .................................................
dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto ................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
(descrizione dettagliata del prodotto, inclusi il nome, il tipo o il modello)
è conforme:
a) alla documentazione tecnica ad esso relativa;
b) alle seguenti regole tecniche comuni e/o norme
................................................................................
................................................................................
................................................................................
....................
data
...............................
timbro e firma
ALLEGATO 10
(art. 2, comma 4)
DICHIARAZIONE DI DESTINAZIONE
Il sottoscritto ..................................................................
(ragione sociale del costruttore/fornitore)
con sede .........................................................................
(indirizzo)
tel .......................telex .....................fax ........................
iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
italiana di ............................con n. ................................(*)
d i c h i a r a
sotto la propria responsabilità che l'apparecchiatura
..................................................................................
(descrizione dettagliata del prodotto, inclusi nome, tipo, modello)
non è destinata ad essere collegata alla rete pubblica di telecomunicazione e, pertanto,
l'eventuale connessione costituisce violazione della norma nazionale.
Attesta, inoltre, con la stessa dichiarazione non è stata depositata presso altro
organismo notificato dell'Unione europea.
..........................
(luogo e data)
...............................
(timbro e firma)
(*) Oppure indicare altro organismo equivalente del Paese del richiedente, laddove
esistente.
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