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DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 298.
GU270899
Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 93/103/CE del Consiglio del 23 novembre 1993,
riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il
lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997), ed in
particolare gli articoli 1 e 51, nonchè gli allegati A e B;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 157;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 158;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991,
n. 435;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 14 maggio 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, per le politiche agricole, dei
trasporti e della navigazione e della sanità;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto legislativo fissa prescrizioni minime di
tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi
da pesca quali definite all'articolo 2.
2. Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modifiche ed integrazioni, del decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 271, nonchè della vigente legislazione in materia
di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al
settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche
contenute nel presente decreto legislativo.
Art. 2.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si
intendono per:
a) nave da pesca: ogni imbarcazione battente bandiera di uno Stato
membro dell'Unione europea o registrata sotto la piena giurisdizione
di uno Stato membro, impiegata per fini commerciali per la cattura, o
per la cattura e la lavorazione, del pesce o di altre risorse vive
del mare;
b) nave da pesca nuova: ogni nave da pesca la cui lunghezza fra le
perpendicolari è superiore o uguale a quindici metri, per la quale,
alla data di entrata in vigore del presente decreto:
1) è stato concluso un contratto di costruzione o di importante
trasformazione;
oppure
2) in mancanza di un contratto di costruzione, è stata effettuata
la posa della chiglia, ovvero è stata effettuata una costruzione
identificabile con una nave particolare, ovvero è iniziato il
montaggio, con l'impiego di almeno 50 tonnellate o l'1% della massa
stimata di tutti i materiali di struttura, se quest'ultimo valore è
inferiore;
c) nave da pesca esistente: ogni nave da pesca la cui lunghezza fra
le perpendicolari è superiore o uguale a diciotto metri e che non è
una nave da pesca nuova;
d) nave: ogni nave da pesca nuova od esistente;
e) lavoratore marittimo: qualsiasi persona che svolga un'attività
professionale a bordo di una nave, nonchè i tirocinanti e gli
apprendisti, ad esclusione del personale a terra che effettua lavori
a bordo di una nave all'ormeggio e dei piloti portuali;
f) armatore: il proprietario registrato di una nave. Se la nave è
stata noleggiata a scafo nudo o è gestita interamente o parzialmente
da una persona fisica o giuridica diversa dal proprietario registrato
in base ad un contratto di gestione, si considera armatore
rispettivamente il noleggiatore a scafo nudo o la persona fisica o
giuridica che gestisce la nave;
g) comandante: la persona cui è affidato il comando della nave.
Art. 3.
Obblighi dell'armatore
1. L'armatore, fatta salva la responsabilità del comandante ai
sensi della legislazione vigente e tenendo conto delle condizioni
meteorologiche prevedibili, nonchè delle caratteristiche tecniche
operative della nave, assicura che la stessa venga impiegata senza
compromettere la sicurezza e la salute dei lavoratori.
2. In particolare, l'armatore:
a) assicura la manutenzione tecnica delle navi, degli impianti e
dei dispositivi, in particolare di quelli indicati agli allegati I e
II e l'eliminazione dei difetti riscontrati;
b) adotta misure organizzative intese a garantire la regolare
pulizia delle navi e del complesso degli impianti e dei dispositivi
per mantenere condizioni adeguate di igiene;
c) tiene a bordo delle navi mezzi di salvataggio e di sopravvivenza
appropriati, in buono stato di funzionamento e in quantità
sufficiente per i lavoratori;
d) osserva le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
riguardanti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza di cui
all'allegato III;
e) osserva, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, titolo IV, e successive modifiche ed
integrazioni, le specifiche in materia di dispositivi di protezione
individuali di cui all'allegato IV;
f) fornisce al comandante i mezzi necessari per conformarsi agli
obblighi contenuti nel presente decreto legislativo;
g) dispone che gli eventi verificatisi durante la navigazione e che
hanno o che possono avere effetto sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori a bordo siano oggetto di un resoconto dettagliato da
trasmettere all'autorità marittima del primo porto di approdo e
siano accuratamente e circostanziatamente registrati per iscritto;
h) assicura che anche nei confronti dei lavoratori non marittimi
presenti a bordo, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, si applichino le disposizioni previste per i lavoratori
marittimi.
Art. 4.
Requisiti di sicurezza e di salute
1. Le navi da pesca nuove e quelle oggetto di riparazioni, ovvero
trasformazioni, ovvero modifiche di grande portata devono soddisfare
alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato
I a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari
vigenti, le navi da pesca esistenti devono essere adeguate alle
prescrizioni di sicurezza e di salute di cui all'allegato II entro il
23 novembre 2002.
Art. 5.
Informazione dei lavoratori
1. Le informazioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni, e dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27
luglio 1999, n. 271, che i lavoratori devono ricevere a bordo della
nave da pesca sulla quale sono imbarcati devono essere comprensibili
per tutti i lavoratori.
Art. 6.
Formazione dei lavoratori
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 38 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni, e dell'articolo 27, commi 2, 3, 4 e 5,
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, l'armatore deve
garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in
particolare:
a) per quanto riguarda la sicurezza e la salute a bordo delle navi,
con particolare riferimento alla lotta antincendio e all'impiego di
mezzi di salvataggio e di sopravvivenza, in conformità al decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 474;
b) per quanto attiene il pronto soccorso e l'assistenza medica a
bordo ai sensi della normativa vigente;
c) in relazione all'impiego delle apparecchiature utilizzate e
delle attrezzature di trazione, nonchè ai differenti metodi di
segnalazione specie di quella gestuale.
2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, da adottarsi entro il 31 marzo 2000, sono definiti la durata
ed i contenuti minimi della formazione di cui al comma 1, lettera c).
Art. 7.
Formazione del comandante della nave da pesca
1. L'armatore assicura che il comandante riceva una formazione
approfondita riguardante in particolare:
a) la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro a
bordo e le misure da prendere in caso di infortuni;
b) la stabilità della nave ed il mantenimento della stabilità
stessa in tutte le condizioni prevedibili di carico e all'atto delle
operazioni di pesca;
c) la navigazione e le comunicazioni via radio, comprese le
procedure.
Art. 8.
Vigilanza
1. La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è svolta ai
sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
271.
Art. 9.
Sanzioni
1. L'armatore è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione
degli articoli 3, comma 2, lettere a), c), d), e) ed f), 4 e 7.
2. L'armatore ed il comandante sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, comma
2, lettera h), e 6;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 3,
comma 2, lettera b), e 5.
3. L'armatore ed il comandante sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per
la violazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b).
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in
vigore sei mesi dopo la data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 17 agosto 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio
dei Ministri
LETTA, Ministro per le politiche
comunitarie
SALVI, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
DINI, Ministro degli affari esteri
DILIBERTO, Ministro di grazia e
giustizia
AMATO, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
DE CASTRO, Ministro per le
politiche agricole
TREU, Ministro dei trasporti e
della navigazione
BINDI, Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
ALLEGATO 1
PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA
E DI SALUTE PER LE NAVI DA PESCA NUOVE
(art. 3, comma 2, lettera a) e art. 4, comma 1)
OSSERVAZIONE PRELIMINARE
Gli obblighi previsti dai presenti allegati sono di applicazione
ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o
dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da
pesca nuova.
1. Navigabilità e stabilità.
1.1. La nave deve essere mantenuta in buone condizioni di
navigabilità e dotata di attrezzature appropriate alla sua
destinazione ed al suo impiego.
1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilità della nave
devono essere disponibili a bordo e accessibili al personale di
guardia.
1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e conservare una
stabilità sufficiente nelle condizioni operative previste.
Il comandante deve prendere le misure precauzionali necessarie per
conservare l'adeguata stabilità della nave.
Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative alla stabilità
della nave.
2. Impianto meccanico ed elettrico.
2.1. L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in
modo da non costituire pericolo e garantire:
la protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi
elettrici;
il buon funzionamento di tutte le apparecchiature necessarie per
mantenere la nave in condizioni operative e di abitabilità normali
senza dover fare ricorso ad una fonte di energia elettrica di
emergenza;
il funzionamento, nei vari casi di emergenza, delle apparecchiature
elettriche essenziali per la sicurezza.
2.2. Deve essere prevista una fonte di energia elettrica di
emergenza.
Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte aperto, al
di fuori della sala macchine ed essere progettata in modo da
assicurare, in caso di incendio o altro guasto dell'impianto
elettrico principale, il funzionamento simultaneo, per almeno tre
ore:
del sistema di comunicazione interno, dei rilevatori antincendio e
dei segnali necessari in caso di emergenza;
delle luci di navigazione e dell'illuminazione di emergenza;
del sistema di radiocomunicazione;
della pompa elettrica antincendio di emergenza, se disponibile
sulla nave.
Se la fonte di energia elettrica di emergenza è costituita da una
batteria di accumulatori, in caso di guasto dell'impianto elettrico
principale, la batteria di accumulatori deve essere collegata
automaticamente al pannello di distribuzione di energia elettrica di
emergenza e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre
ore dei servizi indicati al secondo comma, primo, secondo e terzo
trattino.
Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il pannello di
emergenza dovrebbero, per quanto possibile, essere installati in
maniera che non si trovino esposti simultaneamente all'acqua o al
fuoco.
2.3. I pannelli di comando devono recare indicazioni chiare; le
scatole dei fusibili e il supporto dei fusibili devono essere
periodicamente controllati per accertare che la taratura dei fusibiIi
utilizzati sia corretta.
2.4. Gli scompartimenti che ospitano le batterie di accumulatori
per l'elettricità devono essere adeguatamente aerati.
2.5. I sistemi elettronici di assistenza alla navigazione devono
essere controllati frequentemente e sottoposti a manutenzione.
2.6. Tutte le attrezzature impiegate per il sollevamento devono
essere controllate e provate periodicamente.
2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento, di trazione e
delle attrezzature ad essi affini devono essere mantenute in buono
stato di funzionamento.
2.8. Gli impianti di refrigerazione ed i sistemi ad aria compressa
eventualmente installati a bordo devono essere sottoposti a
manutenzione e controllati periodicamente.
2.9. Gli apparecchi per la cottura e quelli per uso domestico che
funzionano con gas pesanti devono essere impiegati solo in locali ben
aerati; occorre evitare accuratamente le concentrazioni pericolose di
gas.
I cilindri metallici che contengono gas infiammabili e altri gas
pericolosi devono riportare una indicazione chiara del loro contenuto
e devono essere ubicati in coperta.
Tutte le valvole, i regolatori della pressione e le tubazioni di
collegamento a detti cilindri devono essere protetti contro i
guasti.
3. Impianto di radiocomunicazione.
Gli impianti di radiocomunicazione devono permettere di entrare in
collegamento in qualsiasi momento con almeno una stazione costiera o
terrestre costiera, tenuto conto delle normali condizioni di
propagazione delle onde radioelettriche.
4. Vie e uscite di sicurezza.
4.1. Le vie e le uscite che possono essere utilizzate come vie e
uscite di sicurezza non devono mai essere ostruite, devono essere
facilmente accessibili e condurre il più direttamente possibile in
coperta o in area sicura e da qui ai dispositivi di salvataggio in
modo che i lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni di
massima sicurezza i posti di lavoro o gli alloggi.
4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza
devono dipendere dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni
del posto di lavoro e di alloggio e dal numero massimo di persone che
possono trovarvisi.
In caso di emergenza le uscite che possono essere utilizzate come
uscite di sicurezza e che sono chiuse devono poter essere aperte
facilmente ed immediatamente da qualunque lavoratore o da squadre di
salvataggio.
4.3. La tenuta alle intemperie e all'acqua delle porte di emergenza
e delle altre uscite di sicurezza deve essere adeguata all'ubicazione
e alla funzione specifica.
Le porte di emergenza e le altre uscite di sicurezza devono avere
una capacità di resistenza al fuoco pari a quella delle pareti.
4.4. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere indicate da
segnali in conformità della normativa vigente.
I segnali devono essere apposti nei punti appropriati ed essere
fatti per durare.
4.5. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di
sicurezza che richiedono illuminazione devono essere dotati di luci
di emergenza di sufficiente intensità per i casi di guasto
all'illuminazione.
5. Rilevazione incendio e lotta antincendio.
5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave,
dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e
chimiche delle sostanze presenti e del numero massimo di persone che
possono trovarsi a bordo, gli alloggi, i posti di lavoro chiusi,
compresa la sala macchine nonchè la stiva per il pesce eventualmente
necessaria, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature
antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme
antincendio.
5.2. Le attrezzature antincendio devono essere sempre tenute nei
luoghi appositi, devono essere mantenute in condizione di funzionare
e devono essere immediatamente accessibili.
I lavoratori devono sapere dove si trovano le attrezzature
antincendio, come funzionano e come si usano.
La presenza degli estintori e delle altre attrezzature portatili
antincendio deve essere verificata prima dell'approntamento della
nave.
5.3. Le attrezzature antincendio azionate manualmente devono essere
facilmente accessibili e di facile uso e devono essere indicate
mediante segnali in conformità della normativa vigente.
Questi segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed
essere fatti per durare.
5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo allarme devono
essere regolarmente provati e sottoposti a manutenzione.
5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere effettuate
regolarmente.
6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi.
Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia sufficiente
aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli
sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Se viene usato un sistema di aerazione meccanico, esso deve essere
sottoposto a manutenzione.
7. Temperatura dei locali.
7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata
all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei
metodi di lavoro applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori
e delle condizioni meteorologiche esistenti o che possono esistere
nella regione in cui opera la nave.
7.2. La temperatura degli alloggi, dei servizi igienici, delle
mense e dei locali di pronto soccorso, ove esistano deve essere
conforme alla destinazione specifica di questi locali.
8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro.
8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di una
illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi di
illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza
mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o la
navigazione delle altre navi.
8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale,
scale a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale che il
tipo di illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio
per i lavoratori e non ostacoli la navigazione della nave.
8.3. Nei posti di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente
esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione artificiale
si deve prevedere una illuminazione di emergenza di intensità
adeguata.
8.4. L'illuminazione di emergenza deve essere mantenuta in buone
condizioni di funzionamento e deve essere controllata
periodicamente.
9. Pavimenti, pareti e soffitti.
9.1. I locali accessibili ai lavoratori devono essere
antisdrucciolevoli o essere dotati di altri dispositivi contro la
caduta ed essere esenti da ostacoli per quanto possibile.
9.2. I locali comprendenti posti di lavoro devono disporre di un
isolamento acustico e termico sufficiente, tenuto conto del tipo di
mansioni e dell'attività fisica dei lavoratori.
9.3. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei
locali devono essere tali da poter essere pulite o deterse per
ottenere condizioni adeguate di igiene.
10. Porte.
10.1. Le porte devono sempre potersi aprire dall'interno senza un
dispositivo particolare.
Esse devono potersi aprire da entrambi i lati quando i posti di
lavoro sono in uso.
10.2. Le porte, e in particolare le porte scorrevoli quando non se
ne possa fare a meno, devono funzionare nel modo più sicuro
possibile per i lavoratori, specialmente in condizioni di cattivo
tempo e di mare agitato.
11. Vie di circolazione - Zone di pericolo.
11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e in generale
tutte le vie di circolazione devono essere dotate di battagliole,
corrimano guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza
dei lavoratori nello svolgimento delle loro attività a bordo.
11.2. Qualora sussista il rischio che il lavoratore cada attraverso
un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si deve prevedere,
per quanto possibile, un'adeguata protezione.
Allorchè detta protezione è assicurata da una battagliola, questa
deve avere una altezza di almeno un metro.
11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra del ponte ai
fini del loro impiego o manutenzione devono essere tali da garantire
la sicurezza dei lavoratori.
Parapetti o dispositivi similari di protezione di altezza adeguata
devono essere previsti per prevenire cadute.
11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per evitare le cadute
fuori bordo devono essere mantenuti efficienti.
Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili devono essere
previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque.
11.5. Su pescherecci per traino poppiero dotati di rampe, la parte
superiore di queste ultime deve essere equipaggiata con una porta o
un altro dispositivo della stessa altezza delle impavesate, o altri
dispositivi adiacenti, che impediscano l'accesso per proteggere i
pescatori dal rischio di cadere nella rampa.
Questa porta o altro dispositivo deve essere di facile apertura e
chiusura, preferibilmente con telecomando, deve essere aperta
soltanto per salpare ed issare a bordo la rete.
12. Struttura dei posti di lavoro.
12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e, per quanto
possibile, protette contro il moto del mare e devono fornire
un'adeguata protezione ai lavoratori contro le cadute a bordo o fuori
bordo.
Le aree di lavorazione del pesce saranno sufficientemente spaziose
sia in termini di altezza che di superficie.
12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine, il comando dei
motori deve essere effettuato in un locale separato, isolato
acusticamente e termicamente da detta sala e accessibile senza
attraversare la sala stessa.
Il ponte di comando è considerato un locale conforme ai requisiti
previsti nel primo comma.
12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono essere
installati in un area sufficientemente ampia per consentire ai
manovratori di operare senza ostacoli.
I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti di congegni
di sicurezza adeguati per i casi di emergenza, compresi congegni di
arresto di emergenza.
12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione deve avere un
campo di visione adeguato su tali dispositivi e sui lavoratori
all'opera.
Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati dal ponte,
il manovratore deve avere anche in questo caso una visione libera sui
lavoratori all'opera, sia direttamente, sia tramite un altro mezzo
adeguato.
12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro deve essere impiegato un
sistema di comunicazione affidabile.
12.6. Durante l'attività di pesca o quando altri lavori sono
svolti in coperta deve essere sempre mantenuta un'attenta vigilanza e
l'equipaggio deve essere avvertito del pericolo imminente di ondate
in arrivo.
12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili
dell'attrezzatura deve essere ridotto al minimo prevedendo
dispositivi di protezione.
12.8. Devono essere installati dispositivi per il controllo delle
masse in movimento, particolarmente sui pescherecci per traino
poppiero:
dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti,
dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della
rete.
13. Alloggi.
13.1. L'ubicazione, la struttura, l'isolamento acustico e termico e
le dotazioni degli alloggi per i lavoratori e se del caso dei locali
di servizio e delle relative vie di accesso devono essere tali da
garantire adeguata protezione contro le intemperie e il moto del
mare, contro le vibrazioni, il rumore, nonchè contro esalazioni da
altri locali che possano disturbare i lavoratori durante il loro
periodo di riposo.
Se la struttura, le dimensioni e/o lo scopo della nave lo
consentono, gli alloggi per i lavoratori devono essere ubicati in
modo da ridurre al minimo gli effetti di movimenti e accelerazioni.
Adeguate misure devono essere adottate per quanto possibile per la
protezione dei non fumatori contro il disagio provocato dal fumo di
tabacco.
13.2. Gli alloggi per i lavoratori devono essere correttamente
ventilati per garantire un costante rifornimento di aria pulita e per
prevenire la condensa.
Negli alloggi per i lavoratori deve essere prevista un'adeguata
illuminazione con:
illuminazione normale generale adeguata,
illuminazione generale soffusa per evitare disagio ai lavoratori
che riposano,
illuminazione locale in ciascuna cuccetta.
13.3. La cucina e la mensa eventuali devono avere dimensioni
adeguate, con appropriata illuminazione e ventilazione e deve essere
facile mantenerle pulite.
Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di
conservazione per mantenere gli alimenti a bassa temperatura.
14. Impianti sanitari.
14.1. Sulle navi che dispongono di alloggi per l'equipaggio, devono
essere debitamente equipaggiati e installati docce con acqua corrente
calda e fredda, lavabi e gabinetti ed i locali rispettivi devono
essere opportunamente aerati.
14.2. Ciascun lavoratore deve disporre di un posto in cui sistemare
gli effetti personali.
15. Pronto soccorso.
Tutte le navi devono essere dotate di materiale di pronto soccorso
in conformità dei requisiti dell'allegato II della direttiva
92/29/CEE , del decreto del Ministero della sanità, di concerto con
il Ministero della marina mercantile del 25 maggio 1988, n. 279,
concernente i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di
cui devono essere provviste le navi, e del decreto del Ministero
della sanità, di concerto con i Ministeri dei trasporti e della
pubblica istruzione, del 25 agosto 1998, riguardante la
certificazione della gente di mare in materia di pronto soccorso
sanitario e di assistenza medica a bordo delle navi.
16. Scale e passerelle d'imbarco.
Deve essere disponibile una scala di imbarco, una passerella di
imbarco o un altro dispositivo analogo che offra un accesso adeguato
e sicuro a bordo della nave.
17. Rumore.
Si devono prendere le opportune misure tecniche affinchè il
livello sonoro sui luoghi di lavoro e negli alloggi sia ridotto al
minimo, tenuto conto della stazza della nave.
ALLEGATO II
PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA
E DI SALUTE PER LE NAVI DA PESCA ESISTENTI
(art. 3, comma 2, lettera a) e art. 4, comma 2)
OSSERVAZIONE PRELIMINARE
Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione,
nella misura consentite dalle caratteristiche del luogo di lavoro o
dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da
pesca esistente.
1. Navigabilità e stabilità.
1.1. La nave deve essere mantenuta in buone condizioni di
navigabilità e dotata di attrezzature appropriate alla sua
destinazione ed al suo impiego.
1.2. Le informazioni sulle caratteristiche di stabilità della
nave, se esistono, devono essere disponibili a bordo e accessibili al
personale di guardia.
1.3. Ogni nave che non sia in avaria deve avere e conservare una
stabilità sufficiente nelle condizioni operative previste.
Il comandante deve prendere le misure precauzionali necessarie per
conservare l'adeguata stabilità della nave.
Vanno rigorosamente seguite le istruzioni relative alla stabilità
della nave.
2. Impianto meccanico ed elettrico.
2.1. L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in
modo da non costituire pericolo e garantire:
la protezione dell'equipaggio e della nave contro i rischi
elettrici;
il buon funzionamento di tutte le attrezzature necessarie per
mantenere la nave in condizioni operative e di abitabilità normali
senza dover fare ricorso ad una fonte di energia elettrica di
emergenza;
il funzionamento degli apparecchi elettrici essenziali per la
sicurezza nelle possibili situazioni di emergenza.
2.2. Deve essere prevista una fonte di energia elettrica di
emergenza.
Essa deve essere sistemata, tranne nelle navi con ponte aperto, a
di fuori della sala macchine ed essere progettata in modo da
assicurare, in caso di incendio o altro guasto dell'impianto
elettrico principale, il funzionamento simultaneo, per almeno tre
ore:
del sistema di comunicazione interno, dei rilevatori antincendio e
dei segnali necessari in caso di emergenza;
delle luci di navigazione e dell'illuminazione di emergenza;
del sistema di radiocomunicazione;
della pompa elettrica antincendio di emergenza, se disponibile
sulla nave.
Se la fonte di energia elettrica di emergenza è costituita da una
batteria di accumulatori, in caso di guasto dell'impianto elettrico
principale, la batteria di accumulatori deve essere collegata
automaticamente al pannello di distribuzione di energia elettrica di
emergenza e deve garantire l'alimentazione senza interruzioni per tre
ore dei servizi indicati al secondo comma, primo, secondo e terzo
trattino.
Il pannello di distribuzione di energia elettrica ed il pannello di
emergenza dovrebbero, per quanto possibile, essere installati in
maniera che non si trovino esposti simultaneamente all'acqua o al
fuoco.
2.3. I pannelli di comando devono recare indicazioni chiare; le
scatole dei massimi fusibili e il supporto dei fusibili devono essere
periodicamente controllati per accertare che la taratura dei fusibili
utilizzati sia corretta.
2.4. Gli scompartimenti che ospitano gli accumulatori per
l'elettricità devono essere adeguatamente aerati.
2.5. I sistemi elettronici di assistenza alla navigazione devono
essere controllati frequentemente e sottoposti a manutenzione.
2.6. Tutte le attrezzature impiegate per il sollevamento devono
essere controllate e provate periodicamente.
2.7. Tutte le parti dei dispositivi di sollevamento, di trazione e
delle attrezzature ad essi affini devono essere mantenute in buono
stato di funzionamento.
2.8. Gli impianti di refrigerazione ed i sistemi ad aria compressa
eventualmente installati a bordo devono essere sottoposti a
manutenzione e controllati periodicamente.
2.9. Gli apparecchi per la cottura e quelli per uso domestico che
funzionano con gas pesanti devono essere impiegati solo in locali ben
aerati; occorro evitare accuratamente le concentrazioni pericolose di
gas.
I cilindri metallici che contengono gas infiammabili e altri gas
pericolosi devono riportare una indicazione chiara del loro contenuto
e devono essere ubicati in coperta.
Tutte le valvole, i regolatori della pressione e le tubazioni di
collegamento a detti cilindri devono essere protetti contro i
guasti.
3. Impianto di radiocomunicazione.
Gli impianti di radiocomunicazione devono permettere di entrare in
collegamento in qualsiasi momento con almeno una stazione costiera o
terrestre costiera, tenuto conto delle normali condizioni di
propagazione delle onde radioelettriche.
4. Vie e uscite di sicurezza.
4.1. Le vie e le uscite che possono essere utilizzate come vie e
uscite di sicurezza non devono mai essere ostruite, devono essere
facilmente accessibili e condurre il più direttamente possibile in
coperta o in area sicura e da qui ai dispositivi di salvataggio, in
modo che i lavoratori possano evacuare rapidamente e in condizioni di
massima sicurezza i posti di lavoro o gli alloggi.
4.2. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle
uscite che possono essere utilizzate come vie e uscite di sicurezza
devono dipendere dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni
del posto di lavoro e di alloggio e dal numero massimo di persone che
possono trovarsi a bordo.
Le uscite che possono essere utilizzate come uscite di sicurezza e
che sono chiuse devono poter essere aperte facilmente ed
immediatamente in caso di emergenza da qualunque lavoratore o da
squadre di salvataggio.
4.3. Le vie e le uscite di sicurezza devono essere indicate da
segnali in conformità della normativa vigente.
I segnali devono essere apposti nei punti appropriati ed essere
fatti per durare.
4.4. Le vie di emergenza, i mezzi di evacuazione e le uscite di
sicurezza che richiedono illuminazione devono essere dotati di luci
di emergenza di sufficiente intensità per i casi di guasto
all'illuminazione.
5. Rilevazione incendio e lotta antincendio.
5.1. A seconda delle dimensioni e dell'impiego della nave,
dell'attrezzatura che essa contiene, delle proprietà fisiche e
chimiche delle sostanze presenti e del numero massimo di persone che
possono trovarsi a bordo, gli alloggi, i posti di lavoro chiusi,
compresa la sala macchine nonchè la stiva per il pesce eventualmente
necessaria, devono essere equipaggiati con adeguate attrezzature
antincendio e, se necessario, con sistemi di rilevamento e di allarme
antincendio.
5.2. Le attrezzature antincendio devono essere sempre tenute nei
luoghi appositi, devono essere mantenute in condizione di funzionare
e devono essere immediatamente accessibili.
I lavoratori devono sapere dove si trovano le attrezzature
antincendio, come funzionano e come si usano.
La presenza degli estintori e delle altre attrezzature portatili
antincendio deve essere verificata prima dell'approntamento della
nave.
5.3. Le attrezzature antincendio azionate manualmente devono essere
facilmente accessibili e di facile uso e devono essere indicate
mediante segnali in conformità della normativa vigente.
Questi segnali devono essere apposti in luoghi appropriati ed
essere fatti per durare.
5.4. I sistemi di rilevazione incendio e di relativo allarme devono
essere regolarmente trovati e sottoposti a manutenzione.
5.5. Le esercitazioni antincendio devono essere effettuate
regolarmente.
6. Aerazione dei posti di lavoro chiusi.
Nei posti di lavoro chiusi si deve garantire che vi sia sufficiente
aria pulita, tenuto conto dei metodi di lavoro impiegati e degli
sforzi fisici imposti ai lavoratori.
Se viene usato un sistema di aerazione meccanico, esso deve essere
sottoposto a manutenzione.
7. Temperatura dei locali.
7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata
all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei
metodi di lavoro applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori
e delle condizioni meteorologiche esistenti o che possono esistere
nella regione in cui opera la nave.
7.2. La temperatura degli alloggi dei servizi igienici, delle mense
e dei locali di pronto soccorso, ove esistono, deve essere conforme
alla destinazione specifica di questi locali.
8. Illuminazione naturale e artificiale dei posti di lavoro.
8.1. I posti di lavoro devono disporre per quanto possibile di una
illuminazione naturale sufficiente e essere dotati di dispositivi di
illuminazione artificiale adeguata alle condizioni di pesca senza
mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o la
navigazione delle altre navi.
8.2. Gli impianti di illuminazione dei posti di lavoro, scale,
scale a pioli e corridoi devono essere installati in modo tale che il
tipo di illuminazione previsto non presenti un rischio di infortunio
per lavoratori e non ostacoli la navigazione della nave.
8.3. Nei posti di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente
esposti a pericoli nel caso di guasto all'illuminazione artificiale
si deve prevedere una illuminazione di emergenza di intensità
adeguata.
8.4. L'illuminazione di emergenza deve essere mantenuta in buone
condizioni di funzionamento e deve essere controllata
periodicamente.
9. Pavimenti, pareti e soffitti.
9.1. I locali accessibili ai lavoratori devono essere
antisdrucciolevoli o essere dotati di altri dispositivi contro la
caduta ed essere esenti da ostacoli per quanto possibile.
9.2. I locali comprendenti posti di lavoro devono disporre, per
quanto possibile, di un isolamento acustico e termico sufficiente,
tenuto conto del tipo di mansione e dell'attività fisica dei
lavoratori.
9.3 Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei
locali devono essere tali da poter essere pulite o deterse per
ottenere condizioni adeguate d'igiene.
10. Porte.
10.1. Le porte devono sempre potersi aprire dall'interno senza un
dispositivo particolare. Esse devono potersi aprire da entrambi i
lati quando i posti di lavoro sono in uso.
10.2. Le porte, e in particolare le ponte scorrevoli, quando non se
ne possa fare a meno, devono funzionare nel modo più sicuro
possibile per i lavoratori, specialmente in condizioni di cattivo
tempo e di mare agitato.
11. Vie di circolazione - Zone di pericolo.
11.1. Corridoi, cofani, la parte esterna della tuga e in generale
tutte le vie di circolazione devono essere dotate di battagliole,
corrimano, guardacorpo o altri dispositivi per garantire la sicurezza
dei lavoratori nello svolgimento delle loro attività a bordo.
11.2. Qualora sussista il rischio che il lavoratore cada attraverso
un boccaporto del ponte o da un ponte all'altro, si deve prevedere,
per quanto possibile, un'adeguata protezione.
11.3. Gli accessi agli impianti previsti al di sopra del ponte ai
fini del loro impiego o manutenzione devono essere tali da garantire
la sicurezza dei lavoratori.
Parapetti o dispositivi similari di protezione di altezza adeguata
devono essere previsti per prevenire cadute.
11.4. Le impavesate o altri mezzi previsti per evitare le cadute
fuori bordo devono essere mantenuti efficienti.
Dei parapetti di scarico o altri dispositivi simili devono essere
previsti nell'impavesata per un rapido scolo delle acque.
11.5. Su pescherecci per traino poppiero dotati di rampe, la parte
superiore di queste ultime deve essere equipaggiata con una porta o
un altro dispositivo della stessa altezza delle impavesate, o altri
dispositivi adiacenti, che impediscano l'accesso per proteggere i
pescatori dal rischio di cadere nella rampa.
Questa porta o altro dispositivo deve essere di facile apertura e
chiusura, deve essere aperta soltanto per salpare ed issare a bordo
la rete.
12. Struttura dei posti di lavoro.
12.1. Le aree di lavoro devono essere tenute sgombre e, per quanto
possibile, protette contro il moto del mare e devono fornire
un'adeguata protezione ai lavoratori contro le cadute a bordo o fuori
bordo.
Le aree di lavorazione del pesce saranno sufficientemente spaziose
sia in termini di altezza che di superficie.
12.2. Quando viene effettuato dalla sala macchine, il comando dei
motori deve essere effettuato in un locale separato, isolato
acusticamente e termicamente da detta sala e accessibile senza
attraversare la sala stessa.
Il ponte di comando è considerato un locale conforme ai requisiti
previsti nel primo capoverso.
12.3. I comandi dei dispositivi di trazione devono essere
installati in un'area sufficientemente ampia per consentire ai
manovratori di operare senza ostacoli.
I dispositivi di trazione devono inoltre essere muniti di congegni
di sicurezza adeguati per i casi di emergenza, compresi congegni di
arresto di emergenza.
12.4. Il manovratore dei dispositivi di trazione deve avere un
campo di visione adeguato su tali dispositivi e sui lavoratori
all'opera.
Se i comandi dei dispositivi di trazione sono manovrati dal ponte,
il manovratore deve avere anche in questo caso una visione libera sui
lavoratori all'opera, sia direttamente, sia tramite un altro mezzo
adeguato.
12.5. Fra il ponte e la coperta di lavoro deve essere impiegato un
sistema di comunicazione affidabile.
12.6. Durante l'attività di pesca o quando altri lavori sono
svolti in coperta deve essere sempre mantenuta un'attenta vigilanza e
l'equipaggio deve essere avvertito del pericolo imminente di ondate
in arrivo.
12.7. Il tratto non protetto di funi e cavi e degli elementi mobili
dell'attrezzatura deve essere ridotto al minimo prevedendo
dispositivi di protezione.
12.8. Devono essere installati dispositivi per il controllo delle
masse in movimento, particolarmente sui pescherecci per traino
poppiero:
dispositivi di blocco dei bozzelli divergenti;
dispositivi per il controllo delle oscillazioni del sacco della
rete.
13. Alloggi.
13.1. Gli eventuali alloggi dei lavoratori devono essere
strutturati in modo tale che al rumore, le vibrazioni, gli effetti di
movimenti e accelerazioni nonchè le esalazioni da altri locali siano
ridotti al minimo.
Negli alloggi deve essere prevista un'adeguata illuminazione.
13.2. La cucina e la mensa eventuali devono avere dimensioni
adeguate, con appropriata illuminazione e ventilazione e deve essere
facile mantenerle pulite.
Devono essere previsti frigoriferi o altre attrezzature di
conservazione per mantenere gli alimenti a bassa temperatura.
14. Impianti sanitari.
14.1. Sulle navi che dispongono di alloggi per l'equipaggio, devono
essere installati lavabi, gabinetti e, se possibile, una doccia e i
rispettivi locali devono essere debitamente aerati.
15. Pronto soccorso.
Tutte le navi devono essere dotate di materiale di pronto soccorso
in conformità dei requisiti della vigente normativa.
16. Scale e passerelle d'imbarco.
Deve essere disponibile una scala d'imbarco, una passerella di
imbarco o un altro dispositivo analogo che offra un accesso adeguato
e sicuro a bordo della nave.
ALLEGATO III
PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE
RIGUARDANTI I DISPOSITIVI DI SALVATAGGIO
DI SOPRAVVIVENZA
(art. 3, comma 2, lettera d)
OSSERVAZIONE PRELIMINARE
Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione
ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o
dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da
pesca.
1. Le navi da pesca devono disporre di adeguati dispositivi di
salvataggio e di sopravvivenza, comprese le attrezzature adeguate per
recuperare i lavoratori caduti in mare, nonchè di dispositivi di
salvataggio radio, segnatamente di un radiofaro per la localizzazione
dei sinistri, munito di un dispositivo a sganciamento idrostatico,
tenuto conto del numero di persone a bordo e dell'area in cui la nave
svolge la sua attività.
2. Tutti i dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza devono
trovarsi al posto previsto, essere mantenuti in buono stato di
funzionamento ed essere disponibili per un'utilizzazione immediata.
Essi devono essere controllati prima che la nave lasci il porto e
durante il viaggio.
3. I dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza sono soggetti a
ispezione a intervalli regolari.
4. Tutti i lavoratori devono essere debitamente addestrati e
istruiti in previsione di qualsiasi emergenza.
5. Se la lunghezza della nave è superiore a 45 m o se l'equipaggio
comporta cinque o più lavoratori, deve essere fornito a ciascun
lavoratore un elenco con chiare istruzioni da seguire in caso di
emergenza.
6. Ogni mese devono essere effettuate, in porto e/o in mare,
adunate dei lavoratori a scopo di esercitazioni di salvataggio. Tali
esercitazioni devono garantire che i lavoratori comprendano in modo
esauriente le operazioni da svolgere per l'impiego e il maneggiamento
dei dispositivi di salvataggio e di sopravvivenza e siano addestrati
in tali operazioni.
I lavoratori devono essere addestrati nel montaggio e nell'impiego
dell'apparecchiatura radiofonica portatile, se esiste a bordo.
ALLEGATO IV
PRESCRIZIONI MINIME DI SICUREZZA E DI SALUTE RIGUARDANTI LE
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (art. 3, comma 2, lettera e)
OSSERVAZIONE PRELIMINARE
Gli obblighi previsti dal presente allegato sono di applicazione
ogniqualvolta lo richiedano le caratteristiche del luogo di lavoro o
dell'attività, le condizioni o un rischio a bordo di una nave da
pesca.
1. Qualora non fosse possibile escludere o limitare in modo
sufficiente i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
mediante i mezzi collettivi o tecnici di protezione, essi devono
essere dotati di attrezzature di protezione individuale.
2. Le attrezzature di protezione individuale portate come indumenti
o sopra un indumento devono essere di colore vivace ben contrastante
con l'ambiente marino e ben visibili.
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