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DECRETO LEGISLATIVO 27 luglio 1999, n. 271.
GU090899
Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della
legge 31 dicembre 1998, n. 485.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 485, concernente delega al Governo in
materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo;
Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1045, inerente le condizioni di igiene ed
abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali;
Vista la legge 2 agosto 1952, n. 1305, inerente la ratifica ed esecuzione
delle convenzioni internazionali del lavoro n. 68 sul servizio di
alimentazione a bordo delle navi e n. 69 concernente il diploma di capacità
professionale dei cuochi di bordo;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 157, inerente la ratifica ed esecuzione
delle convenzioni internazionali del lavoro n. 109 relativa alla durata del
lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio, n. 134 sulla prevenzione
degli infortuni della gente di mare e n.139 sulla prevenzione ed il
controllo dei rischi professionali causati da sostanze ed agenti
cancerogeni;
Vista la Convenzione di Londra sulla salvaguardia della vita umana in mare
di cui alla legge 23 maggio 1980, n.313, e successivi emendamenti di seguito
denominata Convenzione Solas;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 158, inerente la ratifica ed esecuzione
delle convenzioni internazionali del lavoro n. 92 e n. 133 sugli alloggi
dell'equipaggio a bordo delle navi;
Vista la legge 10 aprile 1981, n. 159, inerente la ratifica ed esecuzione
della convenzione internazionale del lavoro n.147 relativa alle norme minime
di sicurezza da osservare sulle navi mercantili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435,
concernente regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita
umana in mare;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, inerente attuazione
di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, inerente attuazione
della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEe
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a
cielo aperto o sotterranee;
Vista la preliminare determinazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 28 maggio 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del 23
luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto ha lo scopo di adeguare la vigente normativa sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, alle particolari
esigenze dei servizi espletati su tutte le navi o unità indicate
all'articolo 2, in modo da:
a) assicurare, in materia di sicurezza del lavoro, la tutela della salute e
la prevenzione dagli infortuni e dalle malattie professionali;
b) determinare gli obblighi e le responsabilità specifiche da parte di
armatori, marittimi ed altre persone interessate in relazione alla
valutazione dei rischi a bordo delle navi;
c) fissare, in materia di igiene del lavoro, i criteri relativi alle
condizioni di igiene ed abitabilità degli alloggi degli equipaggi;
d) definire i criteri relativi al l'organizzazione del sistema di
prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro a bordo ed all'impiego dei
dispositivi di protezione individuale;
e) definire la durata dell'orario di lavoro e del periodo di riposo del
personale marittimo;
f) dettare le misure di sicurezza in presenza di particolari condizioni di
rischio;
g) assicurare l'informazione e la formazione degli equipaggi;
h) prevedere i criteri per il rilascio delle certificazioni e attestazioni
dell'avvenuta formazione.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le norme del presente decreto si applicano ai lavoratori marittimi
imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove ed esistenti,
adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonchè alle navi o unità
mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità
veloci e alle piattaforme mobili.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) nave : qualsiasi costruzione adibita per fini commerciali, al trasporto
marittimo di merci o passeggeri, alla pesca o qualsiasi altro fine di natura
commerciale;
b) nave nuova: qualsiasi nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si
trovava ad un equivalente stadio di costruzione, alla data di entrata in
vigore del presente decreto o successivamente ad esso;
c) nave esistente: qualsiasi nave che non sia nuova;
d) unità veloci: unità così come definite alla regola 1 del capitolo X
della Convenzione internazionale SOLAS ed a cui si applica il Codice
internazionale per le unità veloci (International Code of Safety for High
Speed - HSC Code);
e) piattaforme mobili: destinate al servizio di perforazione del fondo
marino per la ricerca e lo sfruttamento del fondo stesso e del relativo
sottosuolo;
f) regime di sospensione temporanea di bandiera: il periodo di tempo nel
quale, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 14
giugno 1989, n. 234, la nave o unità mercantile è autorizzata a dismettere
temporaneamente la bandiera;
g) Ministero: il Ministero dei trasporti e della navigazione Dipartimento
della navigazione marittima ed interna - Unità di gestione del trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne;
h) Autorità marittima: organo periferico del Ministero dei trasporti e
della navigazione e, all'estero, le autorità consolari;
i) organi di vigilanza: l'Autorità marittima, le Aziende Unità sanitarie
locali e gli Uffici di sanità marittima;
l) armatore: il responsabile dell'esercizio dell'impresa di navigazione, sia
o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro
con l'equipaggio;
m) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli indicati
all'articolo 2, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242;
n) lavoratore marittimo: qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che
svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una
nave o unità mercantile o di una nave da pesca ;
o) personale adibito a servizi generali e complementari: personale imbarcato
a bordo non facente parte nè dell'equipaggio nè dei passeggeri e non
impiegato per i servizi di bordo;
p) ambiente di lavoro: tutti i locali presenti a bordo di una unità
mercantile o da pesca frequentati dal lavoratore marittimo;
q) locali di lavoro: sono tutti i locali di bordo, chiusi o all'aperto, in
cui i lavoratori marittimi esplicano normalmente la propria attività
lavorativa a bordo e nei quali sono presenti macchinari di propulsione,
caldaie, apparati ausiliari, generatori e macchinari elettrici, apparati di
controllo o comando, locali destinati al carico, depositi, officine;
r) locali di servizio: si intendono gli spazi usati per le cucine e locali
annessi, i locali destinati ai presidi sanitari (ospedale di bordo, cabina
isolamento), ripostigli e locali deposito;
s) locali alloggio: comprendono le cabine, i locali mensa, i locali di
ritrovo, i locali adibiti ai servizi igienici, i locali destinati agli
uffici.
Art. 4
Esclusioni
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle:
a) navi o unità appartenenti alle Amministrazioni militari, doganali, di
polizia ed al Corpo dei vigili del fuoco, o da essi direttamente esercitate,
ai servizi di protezione civile ed alle navi adibite al trasporto di truppe,
ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
b) navi da diporto che non sono impiegate in attività di traffico
commerciale ;
c) navi in cui la vela costituisce il principale mezzo di propulsione, anche
se dotate di motore ausiliario.
Art. 5
Misure generali di tutela
1. A bordo di tutte le navi o unità di cui all'articolo 2 - ai fini della
prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro dei marittimi - sono
attuate le seguenti misure di tutela:
a) valutazione delle situazioni di rischio per la salute e la sicurezza,
connesse all'esercizio dell'attività lavorativa a bordo;
b) eliminazione dei rischi derivanti dall'impiego di materiali nocivi alla
salute del lavoratore, mediante sostituzioni da realizzare conformemente
alle tecnologie disponibili nel settore della progettazione e costruzione
navale, e, qualora ciò non fosse possibile, riduzione al minimo del loro
impiego a bordo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione delle attività di prevenzione in stretta relazione con la
gestione tecnico-operativa dell'unità navale, anche al fine di limitare al
minimo il numero di lavoratori marittimi che sono, o possono essere, esposti
al rischio;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella progettazione e costruzione dei
locali di lavoro, nella scelta delle attrezzature di lavoro e nella
definizione delle metodologie di lavoro, anche al fine di limitare i fattori
di fatica;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
h) misure di protezione collettiva ed individuale;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici a bordo delle
navi;
l) predisposizione di un programma di controllo sanitario dei lavoratori in
funzione dei rischi specifici individuati nella valutazione di cui alla
lettera a);
m) allontanamento del lavoratore marittimo dall'esposizione a rischio per
motivi sanitari inerenti la sua persona;
n) idonee misure igieniche;
o) misure di emergenza in caso di operazioni di soccorso, antincendio,
abbandono nave e di pericolo grave ed immediato;
p) impiego di idonea segnaletica di sicurezza;
q) corretta e regolare manutenzione degli ambienti di lavoro, dei locali di
servizio e dei locali alloggio nonchè delle attrezzature di lavoro, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle
indicazioni dei fabbricanti;
r) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
marittimi alle questioni relative alla prevenzione degli infortuni,
all'igiene ed alla sicurezza del lavoro a bordo;
s) istruzioni per i lavoratori, adeguate all'attività lavorativa da
svolgere a bordo.
2. Le misure relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed alla
sicurezza del lavoro a bordo sono a carico dell'armatore e non devono in
nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori marittimi.
Art. 6
Obblighi dell'Armatore e del Comandante
1. L'armatore delle navi o unità di cui all'articolo 2 in relazione alle
caratteristiche tecnico-operative dell'unità, valuta, i rischi per la
sicurezza e per la salute dei lavoratori marittimi predisponendo il piano di
sicurezza dell'ambiente di lavoro che deve contenere i seguenti elementi:
a) progetto dettagliato dell'unità - nel quale sono riportate le
sistemazioni inerenti l'ambiente di lavoro;
b) specifica tecnica dell'unità, comprendente tutti gli elementi ritenuti
utili per l'esame delle condizioni di igiene e sicurezza del lavoro presenti
a bordo della nave;
c) relazione tecnica sulla valutazione dei rischi per la tutela della salute
e la sicurezza del lavoratore marittimo connessi allo svolgimento
dell'attività lavorativa a bordo; nella relazione sono specificati i
criteri adottati per la valutazione stessa e le misure di prevenzione e
protezione dei lavoratori, nonchè il programma di attuazione di eventuali
interventi migliorativi dei livelli di igiene e sicurezza a bordo.
2. La documentazione di cui al comma 1, redatta da personale tecnico delle
costruzioni navali di cui all'articolo 117 del codice della navigazione e
articolo 275 del relativo regolamento di attuazione, è inviata, a cura
dell'armatore, al Ministero ai fini dell'approvazione secondo le seguenti
modalità:
a) per le navi o unità nuove: almeno sei mesi prima dell'entrata in
esercizio;
b) per le navi o unità esistenti: entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
c) per le navi o unità acquistate all'estero: al momento della richiesta di
immatricolazione dell'unità e comunque entro e non oltre tre mesi dalla
predetta data;
d) per le navi sottoposte a trasformazione o modifica: almeno sei mesi prima
dell'entrata in esercizio.
3. Il piano di sicurezza è integrato ed aggiornato ogni volta che siano
apportate modifiche o trasformazioni a bordo ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 33, comma 3.
4. Per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi
o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per
quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o con
equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, la documentazione di
cui al comma 2, autocertificata da parte dell'armatore o dal proprietario,
non è inviata al Ministero per l'approvazione ma è conservata a bordo ed
esibita a richiesta degli organi di vigilanza, al fine di verificarne la
conformità alle disposizioni del presente decreto.
5. L'armatore ed il comandante della nave, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, sono obbligati a:
a) designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei
lavoratori marittimi nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12,
commi 1, 2 e 5;
b) designare il personale addetto al servizio di prevenzione e protezione
nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2 e 5;
c) designare il medico competente di cui all'articolo 23;
d) organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al minimo i fattori di
fatica di cui all'allegato I e verificare il rispetto della durata del
lavoro a bordo secondo quanto previsto dal presente decreto e dai contratti
collettivi nazionali di categoria;
e) informare i lavoratori marittimi dei rischi specifici cui sono esposti
nello svolgimento delle loro normali attività lavorative ed addestrarli sul
corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro nonchè dei dispositivi di
protezione individuali;
f) limitare al minimo il numero dei lavoratori marittimi esposti a bordo ad
agenti tossici e nocivi per la salute, nonchè la durata del periodo di
esposizione a tali agenti nocivi, anche mediante isolamento delle aree o
locali interessati dalla presenza degli agenti, e predisporre un programma
di sorveglianza sanitaria mirato;
g) fornire ai lavoratori marittimi i necessari dispositivi individuali di
sicurezza e di protezione, conformi alle vigenti norme e mantenerne le
condizioni di efficienza;
h) informare i lavoratori marittimi sulle procedure da attuare nei casi di
emergenza, particolarmente per l'incendio a bordo e l'abbandono della nave,
secondo quanto indicato nel vigente regolamento di sicurezza adottato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 di seguito
denominato regolamento di sicurezza;
i) formare e addestrare il personale marittimo in materia di igiene e di
sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo predisponendo in merito appositi
manuali operativi di facile consultazione;
l) richiede l'osservanza da parte dei lavoratori marittimi delle norme di
igiene e di sicurezza e l'utilizzazione dei mezzi individuali di protezione
messi a loro disposizione;
m) tenere a bordo della singola unità navale ed aggiornare il "registro
degli infortuni",di cui all'articolo 25, comma 2, nel quale sono annotati
gli infortuni occorsi ai lavoratori e la tipologia dell'infortunio;
n) garantire le condizioni di efficienza dell'ambiente di lavoro ed, in
particolare, la regolare manutenzione tecnica degli impianti, degli apparati
di bordo e dei dispositivi di sicurezza;
o) permettere ai lavoratori marittimi, mediante il rappresentante alla
sicurezza, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di
protezione della salute e consentire al rappresentante stesso di accedere
alle informazioni ed alla documentazione aziendale così come indicato
all'art. 16 comma 2, lettera d);
p) fornire e mettere a disposizione dell'equipaggio tutta la raccolta di
normative nazionali ed internazionali, documentazione tecnica; il manuale di
cui all'articolo 17 e la guida di cui all'articolo 24 comma 4, e le
procedure di sicurezza utili per lo svolgimento delle attività lavorative
di bordo in condizioni di sicurezza;
q) attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i
rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo ed
impedire che queste vengano utilizzate per operazioni o in condizioni per le
quali non sono adatte;
6. L'armatore non può delegare gli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 3,
4 e 5 lettera a).
Art. 7
Obblighi del Comandante della nave
1. Ferme restando le disposizioni previste dal codice della navigazione e
dal relativo regolamento di attuazione nonchè dalle norme vigenti in
materia di sicurezza della navigazione, il comandante della nave deve:
a) emettere procedure ed istruzioni per l'equipaggio, relative all'igiene,
salute e sicurezza del lavoro, in forma chiara e comprensibile;
b) segnalare all'armatore, sentito il servizio di prevenzione e protezione
di bordo di cui all'articolo 13, le deficienze ed anomalie riscontrate che
possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a bordo;
c) valutare, d'intesa con il servizio di prevenzione e protezione, la
tipologia di infortuni occorsi al lavoratore marittimo a bordo e comunicare
tale dato all'armatore;
d) designare, tra i componenti dell'equipaggio, i lavoratori marittimi
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione nelle situazioni di
emergenza, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 203 del
regolamento di sicurezza;
e) informare l'armatore ed il rappresentante alla sicurezza di cui
all'articolo 16, nel caso in cui si verifichino a bordo eventi non
prevedibili o incidenti che possano comportare rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori ed adottare idonee misure atte a identificare e
rimuovere la causa dell'evento ed a limitare al minimo i rischi per i
lavoratori.
Art. 8
Obblighi del lavoratore marittimo
1. Il lavoratore marittimo imbarcato a bordo delle navi o unità di cui
all'articolo 2, deve:
a) osservare le misure disposte dall'armatore e dal comandante della nave,
ai fini della igiene e della sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
b) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possano
compromettere la sicurezza propria e di altri lavoratori;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i
dispositivi tecnico-sanitari di bordo, nonchè i dispositivi individuali di
protezione forniti dall'armatore;
d) segnalare al comandante della nave o al responsabile del servizio di
prevenzione e di protezione di cui all'articolo 13 le deficienze eventuali
dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti, dandone notizia al
rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo
16;
e) cooperare, insieme all'armatore ed al comandante o al responsabile del
servizio di prevenzione e di protezione, al fine di dare piena attuazione a
tutti gli obblighi imposti dagli organi di vigilanza e di ispezione o
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
marittimi durante il lavoro;
f) sottoporsi ai controlli sanitari secondo quanto disposto dalle vigenti
normative in materia;
g) attuare, con diligenza, le procedure previste nei casi di emergenza di
cui al comma 5 lettera h) dell'articolo 6.
Art. 9
Obblighi dei progettisti, dei costruttori, dei fornitori e degli
installatori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626 come modificato dal decreto legislativo 19 marzo
1996, n. 242, i progettisti ed i costruttori di navi mercantili e da pesca
nazionali devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di
tutela della salute e di sicurezza del lavoro a bordo, secondo le
disposizioni del presente decreto e di quanto stabilito, rispettivamente,
dall'articolo 232 del codice della navigazione e dall'articolo 275 del
relativo regolamento di attuazione, integrato dalle disposizioni contenute
all'articolo 20 della legge 14 giugno 1989, n. 234 e nel decreto del
Ministro della marina mercantile 18 febbraio 1992, n. 280.
Art. 10
Contratto d'appalto o d'opera
1. L'armatore, in caso di affidamento di lavori o di servizi a bordo della
nave mercantile o da pesca nazionale, ad imprese appaltatrici od a
lavoratori autonomi, deve:
a) verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o
contratto d'opera, secondo quanto previsto dall'articolo 68 del Codice della
Navigazione;
b) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti a bordo delle navi e nei locali interessati alle
attività appaltate e sulle relative misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro da adottare;
c) fornire istruzioni al servizio di prevenzione e protezione di bordo di
cui all'articolo 13 del presente decreto, al fine di coordinare le misure di
protezione di cui al comma 2 lettera b) con le attività oggetto
dell'appalto o del contratto d'opera.
2. Il titolare della impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo e
l'armatore devono:
a) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi di cui al comma 1 lettera b), incidenti sulle attività oggetto
dell'appalto o del contratto d'opera;
b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi dei
propri lavoratori, al fine di evitare interferenze con l'attività
lavorativa di bordo connessa all'esercizio della navigazione.
3. L'armatore promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma
2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Art. 11
Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca
1. Per "durata del lavoro a bordo della nave" si intende il tempo durante il
quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l'attività lavorativa
connessa all'esercizio della navigazione. Rientrano nella durata del lavoro
a bordo, oltre alle normali attività di navigazione e di porto:
a) gli appelli per le esercitazioni di emergenza antincendio ed abbandono
nave, nonchè tutte le esercitazioni prescritte dal regolamento di sicurezza
e dalla Convenzione di Londra sulla salvaguardia della vita umana in mare di
cui alla legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti di seguito
denominata Convenzione Solas;
b) le attività richieste dal comandante inerenti la sicurezza della
navigazione, in caso di pericolo per l'equipaggio e la nave;
c) le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a
bordo, in relazione alle mansioni svolte;
d) le attività di manutenzione ordinaria della nave;
e) le attività richieste dal comandante nel caso di operazioni di soccorso
ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone.
2. Per "ore di riposo" si intende il tempo non compreso nella durata del
lavoro; questa espressione non comprende le interruzioni di breve durata.
3. Fatte salve le disposizioni presenti nei contratti collettivi nazionali
di categoria, la durata dell'orario di lavoro del lavoratore marittimo, a
bordo delle navi mercantili e delle navi da pesca, è stabilita in otto ore
giornaliere, con un giorno di riposo a settimana, oltre ai giorni di ferie.
4. I limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi
sono così stabiliti:
a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve superare:
1. 14 ore in un periodo di 24 ore;
2. 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b) il numero minimo delle ore di riposo non è inferiore a:
1. 10 ore in un periodo di 24 ore;
2. 77 ore per un periodo di sette giorni.
5. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più di due periodi distinti, cui uno è almeno di 6 ore consecutive, e l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le 14 ore.
6. Le attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 sono
svolte, per quanto possibile, in maniera tale da non disturbare i periodi di
riposo e da non provocare fatica.
7. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in
disponibilità alle chiamate, il marittimo dovrà usufruire di un adeguato
periodo di riposo compensativo qualora la durata normale del suo periodo di
riposo sia interrotta da una chiamata di lavoro.
8. Per le navi impiegate in viaggi di breve durata e per le particolari
tipologie di navi impiegate in servizi portuali, la contrattazione
collettiva potrà derogare a quanto previsto nei commi 4 e 5, tenendo conto
di periodi di riposo più frequenti o più lunghi oppure della concessione
di riposi compensativi ai marittimi impiegati nel servizio di guardia o ai
marittimi che operano a bordo.
9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali è affissa, in
posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana ed in lingua
inglese, una tabella con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente
per ogni posizione lavorativa:
a) l'orario del servizio in navigazione e del servizio in porto;
b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo
previste ai sensi del presente decreto o dai contratti collettivi in vigore.
10.Una copia dei contratto collettivo è conservata a bordo, a disposizione
di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.
Art. 12
Servizio di prevenzione e protezione - criteri generali
1. L'armatore designa per ogni unità navale, tra il personale di bordo, una
o più persone che espleteranno i compiti del servizio di prevenzione e
protezione, nonchè il responsabile del servizio stesso, sentito il
rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo
16.
2. Il personale di cui al comma 1 è rappresentativo delle diverse categorie
di equipaggio presenti a bordo ed è in numero sufficiente, in relazione
alla tipologia dell'unità ed al tipo di navigazione, allo svolgimento
dell'incarico ricevuto. Esso deve inoltre possedere le necessarie capacità
professionali e deve ricevere, da parte dell'armatore, tutte le informazioni
appropriate in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, nonchè le
risorse adeguate al compito assegnato.
3. Il personale designato al servizio di prevenzione e protezione di bordo
non può subire pregiudizio alcuno a causa dell'esercizio delle funzioni
connesse all'espletamento del proprio incarico.
4. I nominativi del personale designato sono annotati nel ruolo di
equipaggio o nella licenza ed a tale annotazione è allegata una
dichiarazione nella quale si attesti, con riferimento alle singole persone
designate:
a) i compiti svolti all'interno del servizio di prevenzione e protezione a
bordo;
b) il curriculum professionale.
5. Per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi
o unità mercantili nazionali nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a
200 e per quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o
con equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, il servizio di
prevenzione e protezione può essere istituito a terra ed il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e gli addetti possono essere
nominati nell'ambito del personale appartenente alla struttura armatoriale
di terra.
6. Per le unità indicate al comma 5, i dati e le informazioni di cui al
comma 4 sono conservati presso la sede della struttura armatoriale.
7. L'armatore ed il comandante forniscono al servizio di prevenzione e
protezione a bordo informazioni in merito:
a) alla natura dei rischi;
b) all'organizzazione del lavoro, alla programmazione ed all'attuazione
delle misure preventive e protettive;
c) alla descrizione delle attrezzature di lavoro di bordo;
d) ai dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali.
Art. 13
Servizio di prevenzione e protezione a bordo - compiti
1. Il servizio di prevenzione e protezione provvede a:
a) collaborare con il comandante dell'unità e con il responsabile della
sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo dell'unità, al fine di attuare le
norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo predisposto
dall'armatore;
b) segnalare al responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro le
deficienze ed anomalie riscontrate che possono compromettere l'igiene, la
salute e la sicurezza del lavoro a bordo;
c) individuare i fattori di rischio connessi alle attività lavorative
svolte a bordo dell'unità e relativi al normale esercizio della stessa;
d) individuare, in collaborazione con l'armatore, le misure di igiene e
sicurezza dell'ambiente di lavoro, ai fini della prevenzione e protezione
contro i rischi identificati;
e) esaminare, congiuntamente al responsabile alla sicurezza dell'ambiente di
lavoro, gli infortuni verificatisi a bordo dell'unità a carico dei
lavoratori marittimi, al fine di relazionare in merito alla struttura
armatoriale di terra;
f) informare l'equipaggio sulle problematiche inerenti l'igiene e la
sicurezza del lavoro a bordo dell'unità;
g) proporre programmi di formazione e di informazione dei lavoratori
marittimi imbarcati.
2. Il servizio di prevenzione e protezione ha accesso a tutte le
informazioni inerenti l'igiene, la salute e la sicurezza dell'ambiente di
lavoro a bordo dell'unità ed è consultato dall'armatore per l'elaborazione
delle metodologie di lavoro a bordo che possono avere degli effetti sulla
salute e sulla sicurezza del lavoratore marittimo.
Art. 14
Riunione periodica di prevenzione e protezione a bordo
1. L'armatore, tramite il servizio di prevenzione e protezione, deve
convocare, almeno una volta l'anno, una riunione alla quale partecipano il
comandante della nave, il responsabile della sicurezza dell'ambiente di
lavoro ed il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, al fine
di esaminare:
a) le misure di igiene e sicurezza dell'ambiente di lavoro previste a bordo,
ai fini della prevenzione e protezione, con riferimento a quanto indicato
nel piano di sicurezza di cui all'articolo 6, comma 1;
b) l'idoneità dei mezzi di protezione individuali previsti a bordo;
c) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori marittimi,
predisposti dall'armatore, ai fini della sicurezza e della protezione della
loro salute;
d) eventuali variazioni, rispetto alle normali condizioni di esercizio
dell'unità, delle situazioni di esposizione del lavoratore a fattori di
rischio, con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro a bordo
ed all'introduzione di nuove tecnologie che potrebbero comportare riflessi
sull'igiene e la sicurezza dei lavoratori.
2. A conclusione della riunione è redatto apposito verbale che è
conservato tra i documenti di bordo a disposizione degli organi di vigilanza
e di ispezione. Copia del suddetto verbale è affissa a bordo per opportuna
conoscenza di tutto l'equipaggio.
Art. 15
Il responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro
1. Ferme restando le responsabilità del comandante della nave previste dal
codice della navigazione e dell'ufficiale responsabile della sicurezza, ove
previsto, stabilite dal regolamento di sicurezza, a bordo di tutte le navi o
unità di cui all'articolo 2, il responsabile del servizio di cui
all'articolo 13, deve:
a) sensibilizzare l'equipaggio all'applicazione delle direttive in materia
di igiene e sicurezza del lavoro a bordo;
b) controllare lo stato di applicazione delle prescrizioni specifiche in
materia di igiene e sicurezza del lavoro procedendo alle verifiche inerenti
l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo;
c) segnalare al comandante della nave le deficienze ed anomalie riscontrate
che possono compromettere l'igiene, la salute e la sicurezza del lavoro a
bordo;
d) valutare, d'intesa con il comandante, la tipologia di infortuni occorsi
al lavoratore marittimo a bordo, al fine di individuare nuove misure di
prevenzione degli infortuni.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni, il responsabile della sicurezza
dell'ambiente di lavoro si avvale del servizio di prevenzione e protezione e
della collaborazione del rappresentante alla sicurezza.
Art. 16
Il rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro
1. A bordo di tutte le navi o unità di cui all'articolo 2, i lavoratori
marittimi eleggono il proprio rappresentante all'igiene e sicurezza
dell'ambiente di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti
collettivi nazionali di categoria.
2. Il rappresentante alla sicurezza:
a) collabora con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo
13;
b) è consultato preventivamente sulla designazione effettuata dall'armatore
del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione;
c) propone iniziative in materia di prevenzione e protezione del lavoratore
a bordo;
d) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle
riguardanti le sostanze ed i materiali pericolosi, le attrezzature di
lavoro, l'organizzazione e l'ambiente di lavoro a bordo, gli infortuni e le
malattie professionali.
3. Il rappresentante della sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a
causa della sua attività e beneficia delle misure di salvaguardia e
libertà dei diritti sindacali, previste dalle vigenti norme in materia di
tutela dei lavoratori. Egli, inoltre, deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento del proprio incarico senza perdita di retribuzione, nonchè
dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni connesse al compito
assegnato.
4. Il rappresentante della sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo delle navi,
concernente la normativa nazionale ed internazionale vigente nel settore ed
i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi.
5. Per le unità adibite ai servizi tecnico-nautici e portuali, per le navi
o unità mercantili nuove ed esistenti di stazza lorda inferiore a 200 e per
quelle da pesca nuove ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m o con
equipaggio fino a sei unità di tabella di armamento, il rappresentante alla
sicurezza può essere eletto nell'ambito del personale appartenente alla
struttura armatoriale di terra.
Art. 17
Manuale di gestione della sicurezza dell'ambiente di lavoro
1. Nel "Manuale di gestione per la sicurezza dell'ambiente di lavoro a
bordo" sono riportati gli strumenti e le procedure utilizzate dall'armatore
per adeguarsi alle disposizioni previste dal presente decreto e dalle norme
internazionali. Esso può costituire parte integrante del "Safety Management
Manual" redatto ai sensi di quanto previsto dal codice internazionale di
gestione per la sicurezza delle navi (ISM Code) di cui alla Convenzione
Solas.
Art. 18
Tipi di Visite
1. Ai fini di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel
presente decreto, le navi di cui all'articolo 2, sono sottoposte alle
seguenti visite:
a) visita iniziale:
1) per le navi o unità mercantili nazionali nuove;
2) per le navi da pesca nuove di lunghezza superiore ai 24 m;
b) visita periodica:
1) per le navi o unità mercantili nazionali esistenti di stazza lorda
superiore a 200;
2) per le navi da pesca esistenti di lunghezza superiore a 24 m;
c) visita occasionale:
1) per le navi o unità mercantili nazionali nuove ed esistenti;
2) per le navi da pesca nuove ed esistenti;
3) per le navi adibite al servizio di pilotaggio e per quelle adibite a
servizio di rimorchio in ambito portuale;
4) per le navi in regime di sospensione temporanea di bandiera;
5) per le navi o unità mercantili straniere.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, le visite di cui
al comma 1 sono disposte dall'Autorità marittima del compartimento
marittimo di iscrizione della nave su richiesta dell'Azienda unità
sanitaria locale competente, dell'armatore o di un suo rappresentante.
3. Le visite sono eseguite dalla Commissione territoriale per la prevenzione
degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 31, di
seguito denominata Commissione territoriale.
4. Le risultanze delle visite sono annotate in apposito documento conforme a
modello approvato dal Ministero. Copia del documento è conservata tra i
documenti di bordo, a disposizione degli organi di vigilanza.
Art. 19
Visita iniziale
1. Le unità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 18 sono
sottoposte a visita iniziale:
a) entro la data di fine lavori della costruzione e comunque prima che
avvenga l'immatricolazione, per le navi o unità nuove;
b) al primo porto nazionale di approdo, per le navi nuove acquistate
dall'estero.
2. Al fine di verificare la corretta compilazione del piano di sicurezza
dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 6, comma 1 nonchè di prevenire
costruzioni non conformi alle disposizioni del presente decreto e del
regolamento di cui all'articolo 34, la visita iniziale può essere preceduta
da visite informali e preliminari.
3. La visita iniziale è effettuata, in riferimento al tipo di unità, alla
specie di navigazione ed al servizio svolto dall'unità stessa, in modo da
verificare che i materiali impiegati, le sistemazioni dei locali alloggio,
dei locali di lavoro e di quelli di servizio, le condizioni climatiche ed
ambientali interne ai suddetti locali, gli accessi e le vie di sfuggita,
l'impiego dei macchinari e degli impianti, le apparecchiature nonchè le
dotazioni sanitarie siano conformi alle disposizioni del presente decreto e
del regolamento di cui all'articolo 34.
Art. 20
Visita periodica
1. Le unità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 18 sono
visitate, a cadenza biennale, al fine di verificare il mantenimento della
conformità dell'ambiente di lavoro a quanto riscontrato nel corso della
visita iniziale ovvero il rispetto delle norme previste dal presente decreto
e dal regolamento di cui all'articolo 34.
Art. 21
Visita occasionale
1. Al fine di verificare il mantenimento della conformità dell'ambiente di
lavoro e ogni qualvolta se ne verifichi la necessità una visita occasionale
è disposta, a bordo delle unità di cui all'articolo 18 comma 1 lettera c),
dall'Autorità marittima competente di propria iniziativa, o su richiesta
dell'Azienda unità sanitaria locale competente, dei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali, degli armatori o della gente di mare. La visita
può, inoltre, essere richiesta direttamente dai lavoratori mediante il
rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro di cui all'articolo
16.
2. Le navi o unità in regime di sospensione temporanea di bandiera sono
sottoposte a visita occasionale al primo porto nazionale di approdo.
3. La visita occasionale effettuata a bordo delle navi o unità mercantili
straniere è svolta secondo le procedure indicate nel Memorandum di intesa
sul controllo dello stato del porto di approdo.
Art. 22
Mantenimento delle condizioni dopo le visite
1. Dopo l'effettuazione delle visite di cui all'articolo 18, svolte con
riferimento a quanto riportato nel piano di sicurezza dell'ambiente di
lavoro a bordo di cui all'articolo 6 comma 1, nessun cambiamento può essere
apportato se non con le procedure di cui all'articolo 33, comma 3.
2. Il comandante ha l'obbligo di sostituire immediatamente, di propria
iniziativa, le dotazioni che presentino deterioramenti o deficienze tali da
compromettere l'igiene e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
Art. 23
Medico competente e sorveglianza sanitaria del lavoratore marittimo
1. Il medico competente:
a) collabora con l'armatore e con il servizio di prevenzione e protezione di
cui all'articolo 13, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione del lavoro a bordo e delle situazioni di rischio, alla
predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute del
lavoratore marittimo;
b) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla
mansione specifica indicati al comma 6;
c) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio da custodire, presso l'armatore con salvaguardia del
segreto professionale;
d) fornisce informazioni ai lavoratori marittimi sul significato degli
accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad
agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta
l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì a richiesta informazioni
analoghe al rappresentante alla sicurezza dell'ambiente di lavoro;
e) informa il lavoratore marittimo dei risultati degli accertamenti sanitari
di cui alla lettera b) e a richiesta rilascia copia della documentazione
sanitaria;
f) comunica in occasione delle riunioni di cui all'articolo 14, i risultati
anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e
fornisce indicazioni sul significato degli stessi;
g) congiuntamente al responsabile della sicurezza visita gli ambienti di
lavoro almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori marittimi;
h) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b) effettua le
visite mediche richieste dai lavoratori qualora tali richieste siano
correlate ai rischi professionali.
2. Il medico competente può avvalersi nello svolgimento della propria
attività di sorveglianza sanitaria, per motivate ragioni, della
collaborazione di medici specialisti, scelti dall'armatore che ne sopporta
gli oneri.
3. Qualora il medico competente a seguito degli accertamenti sanitari di cui
al comma 1, lettera b) esprima un giudizio di inidoneità parziale o
temporanea o totale del lavoratore imputabile all'esposizione a situazioni
di rischio, ne informa per iscritto l'armatore ed il lavoratore. A seguito
di tale informazione l'armatore dispone una nuova valutazione del rischio e
una analisi ambientale finalizzata alla verifica dell'efficacia delle nuove
misure di protezione adottate.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso entro trenta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'Ufficio di
sanità marittima del Ministero della sanità territorialmente competente.
5. Il medico competente può essere dipendente di una struttura pubblica o
privata convenzionata con l'armatore, libero professionista o dipendente
dell'armatore. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere
l'attività di medico competente qualora esplichi l'attività di vigilanza.
6. La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori marittimi sono destinati ai
fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori
ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 comprendono esami clinici, biologici e
indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico
competente.
Art. 24
Assistenza sanitaria a bordo
1. L'armatore provvede alla fornitura ed al mantenimento a bordo delle
dotazioni mediche, medicinali ed attrezzature sanitarie adeguate al tipo di
navigazione, alla durata della linea, nonchè al numero dei lavoratori
marittimi imbarcati previsto dalla vigente normativa.
2. Il comandante dell'unità provvede a che il materiale sanitario di cui al
comma 1 sia sempre disponibile ed è responsabile della custodia e della
gestione delle sostanze stupefacenti facenti parte di tali dotazioni. Ferma
restando tale responsabilità, il comandante della nave può delegare la
custodia del suddetto materiale sanitario a personale dell'equipaggio,
componente del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il comandante può richiedere, qualora lo ritenga necessario, assistenza
medica tramite radio alla nave più vicina con medico a bordo o al Centro
Internazionale Medico (C.I.R.M.) nonchè alla stazione costiera che offre
assistenza medica.
4. Per pronta consultazione dell'equipaggio, è disponibile a bordo, a spese
dell'armatore, la "Guida Pratica medica per l'assistenza ed il pronto
soccorso a bordo delle navi" o altra analoga pubblicazione.
Art. 25
Infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca
1. In caso di infortunio, indipendentemente dalla durata del periodo di
inattività del lavoratore marittimo, l'armatore - sulla base di quanto
indicato dal servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 13 -
segnala l'infortunio all'Autorità Marittima ed all'istituto assicuratore ai
sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, nonchè alla Azienda
Unità sanitaria locale del compartimento di iscrizione della nave.
2. Gli elementi significativi relativi all'infortunio a bordo sono annotati
su apposito "registro degli infortuni" conforme al modello approvato dal
Ministero. Il registro è tenuto a bordo della nave a disposizione degli
organi di vigilanza.
Art. 26
Statistiche sugli infortuni
1. Ai fini della elaborazione di specifiche statistiche, ogni infortunio
verificatosi a bordo, indipendentemente dalla durata del conseguente periodo
di inattività del lavoratore marittimo, è segnalato dall'Autorità
marittima che ha svolto l'inchiesta sommaria o formale, al Ministero.
2. L'Autorità di cui al comma 1, entro un mese dalla fine dell'anno di
riferimento, invia al Ministero, statistiche sul numero, la natura, le cause
e le conseguenze degli infortuni sul lavoro, specificando in quale parte
della nave (ponte, sala macchine o locali adibiti ai servizi generali) ed in
quale luogo (in mare o in porto) gli incidenti si sono verificati. Tali
informazioni saranno redatte su appositi modelli approvati dal Ministero.
3. I dati statistici forniti saranno elaborati a cura del Ministero e, ai
fini della prevenzione degli infortuni, annualmente sarà predisposto un
rapporto informativo che sarà inviato al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, al Ministero della sanità, alle parti sociali
interessate e, per conoscenza, all'Ufficio internazionale del lavoro ai
sensi della legge 10 aprile 1981, n. 157.
Art. 27
Informazione e formazione dei lavoratori marittimi
1. L'armatore e il comandante provvedono affinchè ciascun lavoratore
marittimo imbarcato riceva una adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'esercizio della
navigazione marittima;
b) le misure e le attività di protezione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta a
bordo, le normative di sicurezza e le disposizioni armatoriali in materia;
d) i pericoli connessi all'uso di sostanze e dei preparati pericolosi
presenti a bordo;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l'abbandono nave;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a bordo ed il
medico competente.
2. L'armatore assicura che ciascun lavoratore marittimo riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento alla tipologia di nave ed alle mansioni svolte a
bordo.
3. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell'imbarco;
b) del trasferimento e cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie, di
nuove sostanze o preparati pericolosi.
4. La formazione deve essere ripetuta periodicamente in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
5. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con i
Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, d'intesa
con le organizzazioni di categoria degli armatori e dei lavoratori, può
promuovere, istituire ed organizzare corsi di formazione ed aggiornamento
dei lavoratori marittimi in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo
delle navi mercantili e da pesca , tenendo presente quanto indicato in
merito dalle Convenzioni internazionali di settore.
6. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione saranno
stabiliti i criteri per il rilascio delle certificazioni relative alla
formazione del personale marittimo.
Art. 28
Vigilanza
1. L'attività di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia di
tutela della salute e sicurezza del lavoro a bordo delle navi o unità di
cui all'articolo 2, è di competenza dell'organo di vigilanza di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera i).
2. Le visite e gli accertamenti di cui agli articoli 19, 20 e 21 sono
effettuati dalle Commissioni territoriali e dagli Uffici periferici della
sanità marittima del Ministero della sanità.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento, su proposta dei Ministri dei
trasporti e della navigazione, del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i
criteri per assicurare unitarietà ed omogeneità di comportamento in tutto
il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori marittimi.
Art. 29
Informazione, consulenza ed assistenza
1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, il Ministero della sanità, l'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), nonchè gli altri organismi
previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
le organizzazioni sindacali degli armatori e dei lavoratori di categoria del
settore marittimo svolgono attività di informazione, consulenza ed
assistenza in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca.
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che
svolgono attività di controllo e di vigilanza.
Art. 30
Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del
lavoro a bordo: composizione e funzioni
1. Nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è
istituito un Comitato tecnico permanente con il compito di esaminare i
particolari problemi applicativi della normativa nazionale ed
internazionale, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
marittimi nell'ambiente di lavoro a bordo delle navi, nonchè esaminare le
proposte avanzate dalle Commissioni territoriali di cui all'articolo 31.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni ed igiene dei lavoro è integrata dai seguenti
componenti:
a) due dirigenti del Ministero dei trasporti e della navigazione -
Dipartimento della navigazione marittima ed interna - esperti nel settore
dell'igiene e della sicurezza del lavoro marittimo, di cui uno in possesso
di laurea in ingegneria;
b) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare
maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui uno rappresentante
dei lavoratori della pesca;
c) tre esperti designati dalle associazioni armatoriali maggiormente
rappresentative a livello nazionale, di cui uno rappresentante delle
associazioni della pesca.
3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione e durano in carica tre anni.
Art. 31
Commissione Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e
sicurezza del lavoro a bordo: composizione e funzioni
1. Con decreto del Direttore marittimo sono istituite le Commissioni
territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del
lavoro a bordo, presiedute dai capi dei compartimenti marittimi dipendenti o
da un Ufficiale superiore, da lui delegato, così composte:
a) l'ufficiale responsabile della sezione sicurezza della navigazione, della
Capitaneria di Porto territorialmente competente in relazione al luogo in
cui la nave effettua la visita;
b) il medico di porto, o medico designato dall'Ufficio di sanità marittima
competente per territorio;
c) un rappresentante della Azienda unità sanitaria locale competente per
territorio;
d) un ingegnere o capo tecnico, dipendente del Ministero;
e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della gente
di mare, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
f) due rappresentanti designati dalle associazioni degli armatori.
2. I componenti di cui al comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) possono far
parte di più Commissioni territoriali della stessa zona marittima. Le
funzioni di segreteria sono svolte da personale dell'Amministrazione
periferica del Ministero.
3. Per le navi da pesca, i componenti di cui al comma 1 lettere e) ed f),
sono sostituiti da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori della pesca e da due rappresentanti delle associazioni della
pesca.
4. Per le problematiche concernenti le unità che svolgono servizio di
pilotaggio, ai componenti di cui alla lettera f) del comma 1, è aggiunto un
rappresentante della federazione italiana piloti dei porti.
5. Per ogni rappresentante effettivo è designato un supplente.
6. I componenti della Commissione territoriale sono nominati dal Direttore
marittimo, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
7. La Commissione territoriale ha il compito di:
a) effettuare le visite di cui all'articolo 18;
b) effettuare visite occasionali al fine di rilevare le condizioni tecniche
ed igieniche delle singole navi mercantili e da pesca, il numero e le
condizioni di lavoro dei marittimi imbarcati, il numero e le cause degli
infortuni eventualmente occorsi a bordo delle unità ispezionate;
c) formulare proposte al Comitato di cui all'articolo 30 per le modifiche
delle sistemazioni e delle dotazioni delle navi esistenti al fine di rendere
le stesse navi rispondenti alle condizioni di igiene e di sicurezza
disciplinate dal presente decreto e di prevenire gli incidenti a bordo;
d) effettuare accertamenti preliminari durante i lavori di costruzione o
trasformazione delle navi;
e) vigilare sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di
categoria per le materie inerenti il presente decreto;
f) inviare, annualmente, al Comitato di cui all'articolo 30, una relazione
sull'attività di vigilanza effettuata.
8. La Commissione territoriale, istituita ai sensi del presente articolo
sostituisce la Commissione locale per l'igiene degli equipaggi di cui
all'articolo 82 della legge 16 giugno 1939, n. 1045.
Art. 32
Approvazione del piano di sicurezza dell'ambiente di lavoro
1. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione, la documentazione di
cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) e b), dopo l'eventuale verifica della
Commissione territoriale, è munita di visto di approvazione da parte del
Ministero che attesta la conformità delle condizioni inerenti l'ambiente di
lavoro a quanto richiesto dal presente decreto e dal regolamento di cui
all'articolo 34.
2. Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata agli atti
della Capitaneria di porto di iscrizione della nave ed una ulteriore copia
è conservata a bordo della nave ed esibita durante le visite effettuate
dagli organi di vigilanza.
Art. 33
Certificato di sicurezza dell'ambiente di lavoro a bordo
1. A seguito della conclusione dell'istruttoria e dopo l'approvazione della
documentazione di cui all'articolo 32, comma 1, è rilasciato, da parte dei
Ministero, un certificato attestante la conformità alle disposizioni del
presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34.
2. Per le unità indicate nell'articolo 6, comma 4, il certificato è
rilasciato dall'Autorità marittima, a seguito di verifica nel corso di una
visita occasionale da parte degli organi di vigilanza.
3. Dopo il rilascio del certificato, l'Autorità marittima, sentita
l'Azienda unità sanitaria locale competente, qualora lo ritenga opportuno,
autorizza cambiamenti di lieve entità rispetto alle condizioni inerenti
l'ambiente di lavoro a bordo indicate nel piano di sicurezza approvato,
purchè sia garantito un livello equivalente di sicurezza ed igiene
dell'ambiente di lavoro.
Art. 34
Criteri progettuali e costruttivi
1. Con regolamento da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24
agosto 1988, n. 400 entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, dal Ministro dei trasporti e della Navigazione di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, è emanata la
normativa tecnica per la costruzione e le sistemazioni relative all'ambiente
di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali, in conformità
anche con le disposizioni di cui alle convenzioni dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) n.109, n. 134 ratificate e rese esecutive
con la legge 10 aprile 1981, n. 157, nonchè n. 92 e n. 133 ratificate e
rese esecutive con la legge 10 aprile 1981, n. 158.
2. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16
giugno 1939, n.1045 è abrogata.
Art. 35
Sanzioni relative agli obblighi dell'armatore e del comandante
1. L'armatore è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 6 commi 1, 2, 3, 5
lettera a); 23 comma 3, secondo periodo; 24, comma 1; 27, commi 2, 3 e 4;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni per la violazione dell'articolo 14.
2. Il comandante è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 22, comma 2; 24, comma 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per la violazione dell'articolo 7, comma 1, lettere a),
b), d) ed e).
3. L'armatore ed il comandante sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per violazione degli articoli 6, comma 5 lettere f), g),
i), n) e q); 16, comma 4; 22, comma 1;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire cinque milioni per la violazione degli articoli 6, comma 5, lettere b),
c), d), e), h), l), o) e p); 12, comma 7; 27, comma 1;
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei
milioni per la violazione dell'articolo 6, comma 5, lettera m).
Art. 36
Sanzioni relative agli obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori marittimi sono puniti con l'arresto fino ad un mese o con
l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milioneduecentomila per la
violazione dell'articolo 8.
Art. 37
Sanzioni relative agli obblighi del medico competente
1. Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
sei milioni per la violazione dell'articolo 23, comma 1, lettere b), c), g);
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecento mila a
lire tre milioni per la violazione dell'articolo 23, comma 1, lettere d),
e), f), h) e comma 3 primo periodo.
Art. 38
Sanzioni relative agli obblighi del titolare dell'impresa appaltatrice e
dell'armatore
1. La violazione dell'articolo 10, comma 2, è punita con l'arresto da tre a
sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni.
2. La violazione dell'articolo 10, commi 1 e 3, è punita con l'arresto da
due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
Art. 39
Estinzione delle contravvenzioni
1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 35, commi 1, lettera a), 2, 3,
lettere a), b); 36; 37 e 38 si applicano le disposizioni del Capo II del
decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Art. 40
Sanzioni amministrative
1. Qualora l'Autorità marittima riscontri che a bordo dell'unità
mercantile o da pesca nazionale vi siano difformità rispetto al piano di
sicurezza approvato ed al relativo "Certificato di sicurezza dell'ambiente
di lavoro" che comportino rischi per l'igiene e la sicurezza del lavoratore
marittimo, provvede, ai sensi dell'articolo 181 del codice della
navigazione, non concedendo il rilascio delle spedizioni.
Art. 41
Disciplina sanzionatoria
1. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel
presente decreto e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvede
l'Autorità marittima. Alla vigilanza ai fini penali, alle prescrizioni e
alla applicazione del Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n.
758, provvedono gli organi di vigilanza di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera i), in coordinamento tra loro.
Art. 42
Adeguamenti al progresso tecnico
1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto
con i Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità, si provvede:
a) al riconoscimento della conformità alle vigenti norme per la sicurezza e
la salute dei lavoratori marittimi di mezzi e sistemi di sicurezza
utilizzati a bordo delle navi;
b) all'attuazione di direttive della Unione europea in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi per le parti in cui
modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre
direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
c) all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica degli
allegati al presente decreto e del regolamento di cui all'articolo 34 in
relazione al progresso tecnologico nel settore marittimo.
Art. 43
Oneri relativi a prestazioni e controlli
1. Gli oneri derivanti al Ministero per le spese relative a studi, analisi,
istruttorie, valutazioni tecniche, controlli e vigilanza da eseguirsi in
applicazione delle disposizioni del presente decreto sono poste a carico dei
richiedenti, secondo tariffe e modalità da stabilirsi entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del
Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione e economica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 luglio 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
TREU, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO
ALLEGATO I
(rif. art. 6 comma 5 lettera d)
FATTORI DI FATICA
1 Introduzione
1.1 Lo scopo di questo documento è quello di fornire una descrizione
generale del fattore fatica, al fine di identificare le attività lavorative
a bordo delle navi che possono contribuire alla fatica, classificare tali
fattori in esplicite categorie e indicare il punto con cui i fattori possono
essere messi in relazione.
1.2 L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza di coloro che
svolgono attività in campo marittimo dell'importanza di questi fattori e di
tenerne conto nel momento in cui si prendono decisioni operative.
2 Descrizione generale della fatica
2.1 La fatica ha come conseguenza la diminuzione delle prestazioni
dell'uomo, il rallentamento dei riflessi fisici e mentali e/o la riduzione
della capacità di fare valutazioni razionali.
2.2 La fatica può essere provocata da fattori come il prolungamento di
periodi di attività fisiche o mentali, riposo inadeguato, condizioni
ambientali avverse, fattori fisiologici e/o stress o altri fattori
psicologici.
3 Classificazione dei fattori di fatica collegati al gruppo
3.1 Nel caso dei marittimi le principali cause di fatica più comunemente
riconosciute e documentate sono la cattiva qualità del riposo, gli
eccessivi carichi di lavoro, l'eccessivo rumore ed i rapporti
interpersonali. I fattori che contribuiscono a creare tali cause di fatica
sono vari. L'importanza dei fattori che contribuiscono alle cause di fatica
si differenziano in relazione alle varie attività. Alcuni fattori sono più
trattabili che altri. Alcuni possono essere raggruppati come segue:
3.1.1 Gestione a terra e a bordo della nave e responsabilità di
Amministrazione:
- programmazione del lavoro e periodi di riposo;
- gradi di armamento;
- assegnazione di mansioni;
- comunicazione a terra della nave;
- unificazione delle procedure di lavoro;
- pianificazione dei viaggi;
- procedure di tenuta della guardia;
- politica di armamento;
- operazioni portuali;
- servizi ricreativi;
- compiti amministrativi;
3.1.2 Fattori relativi alla nave:
- grado di automazione;
- affidabilità delle attrezzature;
- caratteristiche del movimento;
- livelli di rumore, calore e delle vibrazioni;
- qualità dell'ambiente di vita e di lavoro;
- caratteristiche e requisiti del carico;
- progettazione navale;
3.1.3 Fattori relativi all'equipaggio:
- completezza di addestramento;
- esperienza;
- compatibilità della composizione dell'equipaggio;
- qualità e competenza dell'equipaggio.
3.1.4 Fattori ambientali esterni:
- condizioni meteorologiche;
- condizioni portuali;
- condizioni di ghiaccio;
- densità del traffico navale.
4 Disposizioni generali
4.1 Direzione a terra a bordo e altre responsabilità di Amministrazione
4.1.1 E' essenziale che la Direzione fornisca chiare concise e scritte guide
al fine di assicurare che l'equipaggio della nave abbia familiarità con le
procedure operative della nave, le caratteristiche del carico, la lunghezza
del viaggio, la destinazione, le normali procedure di comunicazione interna
ed esterna e l'acquisizione della conoscenza delle procedure di gestione
della nave.
4.1.2 La Direzione deve controllare che l'equipaggio che si assegna alla
nave deve essere sufficientemente riposato prima di assumere le mansioni di
bordo.
4.2 Fattori specifici della nave
4.2.1 Nella progettazione o modificazione delle navi devono essere tenuti in
conto le prescrizioni, raccomandazioni, norme e pubblicazioni che riguardano
i sopra elencati fattori di fatica. Inoltre dovrebbero essere considerati,
nel momento di progettazione delle navi, l'adozione di mezzi per prevenire
la fatica da questi fattori.
4.3 Fattori specifici dell'equipaggio
4.3.1 Il perfezionamento dell'addestramento deve essere considerato
importante nella prevenzione della fatica. Idoneità alla mansione, compresa
l'idoneità medica, appropriati titoli professionali esperienza lavorativa e
caratteristiche dei membri dell'equipaggio sono considerati importanti in
questo contesto.
4.3.2 E' importante che la Direzione della nave riconosca le problematiche
che derivano dall'impiego di equipaggi multinazionali sulla stessa unità,
consuetudine che potrebbe avere come conseguenza ostacoli nel linguaggio,
isolamento sociale, culturale e religioso, tutto ciò può portare problemi
alla sicurezza.
4.3.3 Particolare accento deve essere posto dalla Direzione sui rapporti
interpersonali, sulla solitudine carenza sociale e aumenti dei carichi di
lavoro che possono verificarsi con un equipaggio ridotto.
4.3.4 La noia può contribuire alla fatica perciò è necessario fornire ai
marittimi opportuni stimoli.
4.4 Fattori ambientali esterni
4.4.1 Si dovrebbe riconoscere che i fattori ambientali esterni
contribuiscono alla fatica.
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