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DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002. Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.

 

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 settembre 2002

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
 Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
 Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577;
 Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
 Rilevata  la  necessità  di  emanare  specifiche  disposizioni  di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, pubbliche e private;
 Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
 Visto  l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
 Espletata  la  procedura  di  informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

  1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione  incendi  riguardanti  la progettazione, la costruzione e l'esercizio   delle   strutture   sanitarie  di  seguito  elencate  e classificate  sulla  base  di quanto riportato all'art. 4 del decreto del   Presidente   della  Repubblica  14  gennaio  1997  (supplemento ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate:

    a) strutture  che  erogano  prestazioni  in  regime  di  ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno;

    b) strutture  che  erogano  prestazioni  in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;

    c) strutture  che erogano prestazioni di assistenza specialistica in  regime  ambulatoriale,  ivi  comprese  quelle  riabilitative,  di diagnostica strumentale e di laboratorio.

     

Art. 2.

Obiettivi

  1.  Ai  fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari  obiettivi  di  sicurezza  relativi  alla  salvaguardia delle persone  e  alla  tutela  dei  beni  contro  i rischi di incendio, le strutture sanitarie, di cui al precedente articolo, sono realizzate e gestite in modo da:

    a) minimizzare le cause di incendio;
    b) garantire  la  stabilita'  delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
    c) limitare  la  produzione  e  la  propagazione  di  un incendio all'interno dei locali;
    d) limitare  la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
    e) assicurare la possibilita' che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
    f) garantire  la  possibilita'  per  le  squadre  di  soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

      

Art. 3.

Disposizioni tecniche

  1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata  la  regola  tecnica  di  prevenzione  incendi  allegata al presente decreto.

     

Art. 4.

Applicazione delle disposizioni tecniche

  1.   Fatto   salvo  quanto  previsto  al  successivo  comma  4,  le disposizioni   tecniche  riportate  al  titolo  II  dell'allegato  si applicano alle strutture sanitarie di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettere  a) e b), di nuova costruzione ed a quelle esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, nel caso siano oggetto  di  interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso.

  Qualora   gli   interventi   effettuati   su  strutture  esistenti, comportino la sostituzione o modifica di impianti e/o attrezzature di protezione   attiva   antincendio,   la   modifica   parziale   delle caratteristiche  costruttive  e/o  del  sistema di vie di uscita, e/o ampliamenti,  le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano solamente  agli  impianti  e/o  alle  parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica. In ogni caso gli interventi di modifica effettuati  su strutture esistenti, che non comportino un loro cambio di  destinazione,  non  possono  diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti.

  A  fronte  di  interventi di ampliamento e/o modifiche di strutture sanitarie  esistenti,  comportanti  un incremento di affollamento, in misura  tale  da  essere  compatibile con il sistema di vie di uscita esistente  e  con  l'eventuale  nuovo  assetto  planovolumetrico,  il predetto  sistema  di  vie  di  uscita dovra' essere rispondente alle disposizioni di cui al titolo III.

  2.  Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, le strutture sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), esistenti alla data  di  entrata  in vigore del presente decreto, sono adeguate alle disposizioni  riportate  al  titolo III dell'allegato entro i termini temporali  di  cui  al  successivo  art.  6.  Non  sussiste l'obbligo dell'adeguamento per le strutture sanitarie:

    a) per   le   quali   sia  stato  rilasciato  il  certificato  di prevenzione incendi;
    b) per le quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di  modifica,  adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di  un  progetto  approvato  dal  competente  Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

  3.  Le  disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano alle  strutture  sanitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), di nuova costruzione ed esistenti.

  4.  Le  disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano altresì:

    a) alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a  ciclo  diurno  in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia esistenti che di nuova costruzione;
    b) alle  strutture  esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.

      

Art. 5.

Commercializzazione CE

  1.  I  prodotti provenienti da uno dei Paesi dell'Unione europea, o da  uno  dei  Paesi contraenti l'accordo SEE, legalmente riconosciuti sulla  base  di  norme  armonizzate ovvero di norme o regole tecniche applicate  in  tali  Stati  che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello perseguito    dalla   presente   regolamentazione,   possono   essere commercializzati  per  essere  impiegati  nel  campo  di applicazione disciplinato dal presente decreto.

  2. Nelle more dell'entrata in vigore di apposite norme armonizzate, agli estintori, alle porte e agli elementi di chiusura per i quali e' richiesto  il  requisito  di resistenza al fuoco, nonché ai prodotti per  i  quali  e'  richiesto  il  requisito  di reazione al fuoco, si applica  la regolamentazione italiana vigente, che prevede specifiche clausole  di  mutuo  riconoscimento,  concordate  con i servizi della Commissione  europea,  stabilite  nei  seguenti  decreti del Ministro dell'interno:

    decreto 12 novembre 1990 per gli estintori portatili;
    decreto  5  agosto  1991 per i materiali ai quali e' richiesto il requisito di reazione al fuoco;
    decreto 6 marzo 1992 per gli estintori carrellati;
    decreto  14  dicembre  1993  per le porte e gli altri elementi di chiusura ai quali e' richiesto il requisito di resistenza al fuoco.

 

      Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

  1.  Fatti  salvi  gli obblighi ed i relativi termini di adeguamento stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza, le  strutture  sanitarie  esistenti  di cui al comma 2 del precedente art.  4  sono  adeguate  entro  cinque  anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

  2.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il novantesimo giorno successivo  alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e di farlo osservare.

    Roma, 18 settembre 2002

                                                  Il Ministro: Pisanu

 

     

                                                             Allegato

REGOLA   TECNICA   DI   PREVENZIONE  INCENDI  PER  LA  PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE  ED  ESERCIZIO  DELLE  STRUTTURE  SANITARIE,  PUBBLICHE E PRIVATE

                              Titolo I

                    DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONE

1. - Generalita'.

1.1 - Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.

    1.  Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda  a  quanto  emanato con decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

    2. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce inoltre:

      a) corridoio cieco: corridoio o porzione di corridoio dal quale e'   possibile  l'esodo  in  un'unica  direzione.  La  lunghezza  del corridoio   cieco   va   calcolata   dall'inizio  dello  stesso  fino all'incrocio  con  un  corridoio  dal  quale sia possibile l'esodo in almeno  due  direzioni, o fino al piu' prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale;
      b) esodo   orizzontale  progressivo:  modalità  di  esodo  che prevede  lo  spostamento  dei  degenti  in un compartimento adiacente capace  di  contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia stato  domato  o  fino  a che non diventi necessario procedere ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro;
      c) percorso  orizzontale  protetto:  percorso  di comunicazione orizzontale o suborizzontale protetto da elementi con caratteristiche di  resistenza  al  fuoco  adeguata, con funzione di collegamento tra compartimenti o di adduzione verso luogo sicuro;
      d) piano di uscita dall'edificio: piano dal quale sia possibile l'evacuazione   degli   occupanti   direttamente   in   luogo  sicuro all'esterno  dell'edificio,  anche  attraverso  percorsi  orizzontali protetti;
      e) scala   di  sicurezza  esterna:  scala  totalmente  esterna, rispetto  al  fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri sotto riportati:
        i materiali devono essere di classe 0 di reazione al fuoco;
        la parete esterna dell'edificio su cui e' collocata la scala, compresi  gli  eventuali  infissi,  deve possedere, per una larghezza pari  alla  proiezione  della  scala,  incrementata di 2,5 m per ogni lato,  requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e  collegarsi  alle  porte  di  piano tramite passerelle protette con setti  laterali,  a  tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.

1.2 - Classificazione delle aree delle strutture sanitarie.

    1.  Le  aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono così classificate:

      tipo  A  -  aree  od impianti a rischio specifico, classificati come  attività  soggette  al  controllo  del  C.N.VV.F. ai sensi del decreto  ministeriale  16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile   1982)  e  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 maggio  1959,  n.  689  (Gazzetta Ufficiale n. 212 del 4 settembre 1959)   (impianti   di   produzione   calore,   gruppi   elettrogeni, autorimesse, ecc.);

      tipo B - aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente  (laboratori  di  analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.)  ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C e D;

      tipo  C - aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale    (ambulatori,   centri   specialistici,   centri   di

diagnostica, consultori, ecc.) in cui non e' previsto il ricovero;

      tipo  D  -  aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale   nonche'  aree  adibite  ad  unita'  speciali  (terapia intensiva,  neonatologia,  reparto  di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.);

      tipo  E  -  aree  destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni,  mensa  aziendale,  spazi  per  visitatori  inclusi  bar  e limitati spazi commerciali).

1.3 - Rinvio a norme e criteri di prevenzione incendi.

    1. Per le aree di tipo A ed E, salvo quanto diversamente previsto nella   presente   regola   tecnica,   si   applicano  le  specifiche disposizioni di prevenzione incendi o, in mancanza di esse, i criteri tecnici generali di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29 luglio  1982, n. 577 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982).

                              Titolo II

STRUTTURE  DI  NUOVA COSTRUZIONE CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO  OSPEDALIERO E/O IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO E/O DIURNO

2. - Ubicazione.

2.1 - Generalita'.

    1. Le strutture sanitarie di cui al presente titolo devono essere ubicate  nel  rispetto  delle  distanze di sicurezza, stabilite dalle disposizioni  vigenti,  da  altre  attivita' che comportino rischi di esplosione od incendio.

    2. Le strutture sanitarie possono essere ubicate:

      a) in edifici indipendenti ed isolati da altri;

      b) in  edifici  o  porzioni di edifici, anche contigui ad altri aventi  destinazioni  diverse  purche'  queste  ultime,  fatta  salva l'osservanza  delle specifiche disposizioni di sicurezza antincendio, se  soggette  ai  controlli  di prevenzione incendi, siano limitate a quelle  di  cui  ai punti 64, 83, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 94 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

2.2 - Comunicazioni e separazioni.

    1.  Salvo  quanto  disposto  nelle  specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, le strutture sanitarie:

      a) non devono comunicare con attivita' ad esse non pertinenti;

      b) possono  comunicare  con  attivita'  ad  esse pertinenti non soggette  ai  controlli  dei  Vigili  del  fuoco ai sensi del decreto ministeriale  16 febbraio  1982  e  del  decreto del Presidente della Repubblica  26 maggio  1959,  n.  689,  con  le limitazioni di cui al successivo punto 3.3;

      c) possono  comunicare  tramite  filtri a prova di fumo o spazi scoperti  con  le  attivita'  soggette  ai  controlli  di prevenzione incendi,  ad  esse  pertinenti,  di cui ai punti 43 (limitatamente ad archivi),   83,   84,  85,  90,  91  (ad  esclusione  dei  locali  di installazione  di  apparecchi  per la climatizzazione degli edifici e per  la  produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore), 92 e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982;

      d) devono essere separate dalle attivita' indicate alle lettere a),  b) e c) del presente comma, mediante strutture e porte aventi le caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco richieste dalle specifiche disposizioni  di  prevenzione  incendi e comunque non inferiori a REI 90.

2.3 - Accesso all'area.

    1.  Per  consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigili del  fuoco,  gli  accessi  all'area  dove  sorgono gli edifici devono possedere i seguenti requisiti minimi:

      larghezza: 3,50 m;
      altezza libera: 4 m;
      raggio di svolta: 13 m;
      pendenza: non superiore al 10%;
      resistenza   al  carico:  almeno  20  tonnellate  (8  sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

2.4 - Accostamento mezzi di soccorso.

    1.  Deve  essere  assicurata la passibilità di accostamento agli edifici  delle  autoscale  dei  Vigili  del  fuoco  in  modo da poter raggiungere almeno una finestra o balcone di ciascun piano.

3. - Caratteristiche costruttive.

3.1   -  Resistenza  al  fuoco  delle  strutture  e  dei  sistemi  di compartimentazione.

    1.   Le  strutture  e  i  sistemi  di  compartimentazione  devono garantire  rispettivamente  requisiti  di resistenza al fuoco R e REI secondo quanto sotto riportato:

      piani interrati: R/REI 120;
      edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI 90;
      edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R/REI 120.
    2.  Per le strutture e i sistemi di compartimentazione delle aree a  rischio  specifico  si  applicano  le  disposizioni di prevenzione incendi all'uopo emanate.

    3.  I  requisiti  di  resistenza  al  fuoco  dei singoli elementi strutturali e di compartimentazione nonché delle porte e degli altri elementi   di   chiusura,  devono  essere  valutati  e  attestati  in conformità al decreto ministeriale 4 maggio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998) e successive integrazioni.

3.2 - Reazione al fuoco dei materiali.

    1.  I  materiali  installati  devono  essere conformi a quanto di seguito specificato:

      a) negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe,  nei percorsi orizzontali protetti, nei passaggi in genere, e' consentito  l'impiego  di  materiali  di  classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni  orizzontali  delle  scale).  Per le restanti parti devono essere impiegati materiali di classe 0 (non combustibili);

      b) in   tutti   gli   altri   ambienti  e'  consentito  che  le pavimentazioni, compresi i relativi rivestimenti, siano di classe 2 e che  gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1, oppure di classe  2,  se in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi  di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi;

      c) i materiali di rivestimento combustibili, nonché i materiali isolanti  in  vista  di cui alla successiva lettera f), ammessi nelle varie  classi  di  reazione al fuoco, devono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi di classe 0 escludendo spazi vuoti o   intercapedini.   Ferme  restando  le  limitazioni  previste  alla precedente    lettera    a),   e'   consentita   l'installazione   di controsoffitti  nonché  di  materiali di rivestimento e di materiali isolanti  in  vista  posti non in aderenza agli elementi costruttivi, purché abbiano classe di reazione al fuoco non superiore a 1 o 1-1 e siano  omologati  tenendo conto delle effettive condizioni di impiego anche in relazione alle possibili fonti di innesco;

      d) i  materiali  suscettibili  di prendere fuoco su entrambe le facce  (tendaggi,  ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;

      e) i mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto,  sedie imbottite, ecc.) ed i materassi devono essere di classe 1 IM;

      f) i  materiali  isolanti  in  vista,  con  componente isolante direttamente esposte alle fiamme, devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1. Nel caso di materiale isolante in vista, con  componente  isolante  non esposto direttamente alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1;

      g) le sedie non imbottite devono essere di classe non superiore a 2.

    2. I materiali di cui al comma 1 devono essere omologati ai sensi del   decreto  ministeriale  26 giugno  1984  (supplemento  ordinario Gazzetta  Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) e successive modifiche ed integrazioni. Per i materiali rientranti nei casi specificatamente previsti dall'art. 10 del citato decreto ministeriale 26 giugno 1984, e'  consentito  che  la  relativa  classe  di  reazione  al fuoco sia attestata ai sensi del medesimo articolo.

    3.  E'  consentita  la posa in opera di rivestimenti lignei delle pareti  e  dei soffitti, purché opportunamente trattati con prodotti vernicianti  omologati  di  classe 1 di reazione al fuoco, secondo le modalità e le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1992 (Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992).

    4.  I  materiali isolanti installati all'interno di intercapedini devono essere non combustibili.

3.3 - Compartimentazione.

    1.  Le  strutture  sanitarie  devono essere progettate in modo da circoscrivere  e limitare la propagazione di un eventuale incendio. A tal fine devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate.

    2.  Le  aree  di tipo C devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.500 m2.

    3.  Le  aree  di tipo D devono essere suddivise in compartimenti, distribuiti sul medesimo livello, di superficie singola non superiore a 1.000 m2.

    4.  Le  aree  di  tipo E devono essere suddivise in compartimenti antincendio  per  attività omogenee e, qualora nel loro ambito siano previste  attivita'  soggette  ai  controlli  dei Vigili del fuoco ai sensi  del  decreto  ministeriale  16 febbraio  1982,  queste  devono rispondere   ai   requisiti  di  compartimentazione  stabiliti  nelle specifiche normative di prevenzione incendi, ove esistenti.

    5.  I  compartimenti  delle  aree  di  tipo D (limitatamente alle unita'  speciali quali terapia intensiva, rianimazione, neonatologia, sale operatorie, ecc.) ed E (limitatamente a scuole e convitti, spazi per   riunioni,   mensa  aziendale),  possono  comunicare  con  altri compartimenti  e  con  i  percorsi  di esodo orizzontali e verticali, tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti.

    6.  I  compartimenti  delle aree di tipo C, D (limitatamente alle aree   destinate   a   ricovero)  ed  E  (limitatamente  agli  uffici amministrativi  fino  a  500  addetti  e  agli spazi per visitatori), possono  comunicare con altri compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali  e  verticali,  tramite  porte aventi caratteristiche REI conformi  a quanto previsto per le strutture separanti al comma 1 del punto 3.1.

    7.  Le  aree di tipo B devono rispettare le disposizioni relative alle compartimentazioni ed alle comunicazioni impartite al successivo punto 5.

3.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali.

    1.  Nessun  locale deve essere ubicato oltre quota -10 m rispetto al piano di uscita dall'edificio.

    2.  I  locali  ubicati  a  quote  comprese  tra -7,5 m e -10 m, e comunque  oltre  il  primo  piano  interrato,  devono essere protetti mediante  impianto  di  spegnimento  automatico  e  devono  immettere direttamente  in percorsi orizzontali protetti che adducano in luoghi sicuri dinamici.

    3. I piani interrati non devono essere destinati a degenza.

    4. Le aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed apparecchiature  ad  alta  energia  possono  essere  ubicate ai piani interrati  a condizione che siano separate mediante filtri a prova di fumo dalle vie d'accesso ai piani sovrastanti.

    5.  I  locali  destinati  ad  apparecchiature ad alta energia non possono essere ubicati in contiguita' ad aree di tipo D.

3.5 - Scale.

    1.  Tutte  le  scale  devono  essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1.

    2.  Le  scale  a  servizio di edifici destinati anche in parte ad aree  di  tipo  D,  devono  essere  a prova di fumo; per tali aree si ritiene  opportuno  escludere il ricorso a scale di sicurezza esterne in  quanto  non compatibili con il particolare stato psico-fisico dei ricoverati.

    3.  I filtri a prova di fumo a servizio di aree di tipo D, devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza.

    4.  Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.

    5.  Le rampe delle scale devono essere rettilinee, avere non meno di  tre  gradini  e  non  piu' di quindici. I gradini devono essere a pianta rettangolare, di alzata e pedata costanti, rispettivamente non superiore  a 17 cm e non inferiore a 30 cm. Ad esclusione delle scale a servizio delle aree di tipo D, sono ammesse rampe non rettilinee, a condizione  che  vi siano pianerottoli di riposo almeno ogni quindici gradini  e  che la pedata del gradino sia di almeno 30 cm, misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

    6. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono  essere  provvisti  di  aperture  di  aerazione in sommità di superficie  non  inferiore  ad  1  m2,  con sistema di apertura degli infissi  comandato  sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente  mediante  dispositivo  posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

3.6 - Ascensori e montacarichi.

    1.  Tutti  gli  ascensori  ed i montacarichi devono avere il vano corsa  di  tipo  protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 3.1.

    2. Gli ascensori non devono essere utilizzati in caso di incendio ad eccezione di quelli di cui al successivo punto 3.6.1.

    3.   Le  caratteristiche  di  ascensori  e  montacarichi  debbono rispondere   alle  specifiche  disposizioni  vigenti  di  prevenzione incendi.

3.6.1 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.

    1.  Gli edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre  di almeno un montalettighe utilizzabile in caso di incendio per le operazioni di soccorso e di evacuazione da parte del personale appositamente  incaricato  e dai Vigili del fuoco. Tale montalettighe deve possedere i seguenti requisiti:

      immettere  in  luogo  sicuro all'esterno, in corrispondenza del piano   di   uscita,  direttamente  o  tramite  percorso  orizzontale protetto;
      avere  strutture  del  vano  corsa  e del locale macchinario di caratteristiche REI 120;
      immettere ai piani tramite filtro a prova di fumo di resistenza al fuoco REI 120;
      avere accesso al locale macchinario direttamente dall'esterno o tramite  filtro a prova di fumo, con strutture di resistenza al fuoco non inferiori a REI 120;

      avere  doppia  alimentazione  elettrica,  una  delle  quali  di sicurezza;

      essere predisposto per il passaggio automatico da alimentazione normale ad alimentazione di sicurezza in caso di incendio;

      avere   montanti  dell'alimentazione  elettrica  normale  e  di sicurezza  del  locale macchinario protetti contro l'azione del fuoco per un tempo almeno pari a 120 minuti primi;

      essere   dotato   di  sistema  citofonico  tra  cabina,  locale macchinario,  pianerottoli  e  centro di gestione delle emergenze per l'utilizzo in caso di emergenza;

      avere  vano  corsa  e  locale macchinario distinti da quelli di altri elevatori.

4. - Misure per l'esodo in caso di emergenza.

4.1 -Affollamento.

    1. Il massimo affollamento e' stabilito in:

      a) aree di tipo B: persone effettivamente presenti incrementate del 20%;

      b) aree di tipo C:

        ambulatori e simili: 0,1 persone/m2;

        sale di attesa: 0,4 persone/m2;

      c) aree di tipo D:

        3 persone per posto letto in strutture ospedaliere;

        2 persone per posto letto in strutture residenziali;

      d) aree di tipo E:

        uffici amministrativi: 0,1 persone/m2;

        spazi  per  riunioni,  mensa  aziendale,  scuole,  convitti e simili: numero dei posti effettivamente previsti;

        spazi riservati ai visitatori: 0,4 persone/m2.

4.2 - Capacita' di deflusso.

    Ai  fini  del  dimensionamento  delle  uscite,  le  capacità  di deflusso non devono essere superiori ai seguenti valori:

       50 per piani con pavimento a quota compresa tra più o meno un metro rispetto al piano di uscita dall'edificio;

      37,5  per  piani con pavimento a quota compresa tra più o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio;

      33 per piani con pavimento a quota al di sopra o al di sotto di piu' o meno 7,5 m rispetto al piano di uscita dall'edificio.

4.3 - Esodo orizzontale progressivo.

    1.  Tutti  i  piani  che contengono aree di tipo D, devono essere progettati in modo da consentire l'esodo orizzontale progressivo.

    2.  Per  conseguire  tale  obiettivo  ciascun  piano  deve essere suddiviso  in  almeno  due  compartimenti. Ciascun compartimento deve poter  contenere  in  situazioni  di emergenza, oltre ai suoi normali occupanti,  il  numero  di  persone  previste  per  il  compartimento adiacente  con  la  capienza  piu'  alta, considerando una superficie media  di 0,70 m2/persona. Tale superficie deve essere elevata a 1,50 m2/persona  qualora  l'evacuazione  dei degenti debba necessariamente avvenire con letti o barelle.

4.4 - Sistemi di vie d'uscita.

    1.  I  compartimenti in cui risultano suddivise le aree di cui al punto  3.3  devono  essere provvisti di un sistema organizzato di vie d'uscita, dimensionato in base al massimo affollamento previsto per i singoli  compartimenti  in funzione della capacità di deflusso e che adduca verso un luogo sicuro.

    2.  I percorsi del sistema di vie di uscita comprendono corridoi, vani  di  accesso  alle scale e di uscita all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere.

    3.  Nella  predisposizione  dei sistemi di vie di uscita dovranno essere   tenute  presenti  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di superamento  ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1996,  n. 503 (supplemento  ordinario  Gazzetta  Ufficiale  n. 227 del 27 settembre 1996).

4.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano.

    1.  Il  percorso  di  esodo,  misurato  a  partire dalla porta di ciascun  locale  nonché  da ogni punto dei locali ad uso comune, non può essere superiore a:

      40  m  per  raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;

      30 m per raggiungere un'uscita su scala protetta.

    2.  Nei  piani destinati ad aree di tipo D, progettati in modo da garantire  l'esodo  orizzontale  progressivo,  deve  essere possibile raggiungere,  partendo  da  qualsiasi  punto  di un compartimento, un compartimento  attiguo  od  un  percorso orizzontale protetto ad esso adducente, con percorsi di lunghezza non superiore a 30 m.

    3.  Sono  ammessi  corridoi  ciechi  di lunghezza non superiore a 15 m.

4.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita.

    1.  La  larghezza  utile  delle vie d'uscita deve essere misurata deducendo  l'ingombro  di eventuali elementi sporgenti con esclusione degli estintori.  Tra  gli  elementi  sporgenti non sono considerati quelli  posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore ad 8 cm.

    2. L'altezza dei percorsi delle vie d'uscita deve essere, in ogni caso, non inferiore a 2 m.

    3.   I   pavimenti  ed  i  gradini  non  devono  avere  superfici sdrucciolevoli.

    4.  E'  vietato  disporre  specchi  che possano trarre in inganno sulla direzione dell'uscita.

    5.  Le porte che si aprono sulle vie di uscita non devono ridurre la larghezza utile delle stesse.

    6. Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da materiali che possano costituire impedimento al regolare deflusso delle persone.

4.7 - Larghezza delle vie di uscita.

    1.  La  larghezza  utile delle vie di uscita deve essere multipla del  modulo  di  uscita  e  non  inferiore  a due moduli (1,20 m). La misurazione  della  larghezza  delle  uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce.

    2.  Nelle  aree  di tipo D, la profondità dei pianerottoli delle scale,  con  cambi  di direzione di 180o, deve essere non inferiore a 2 m,  misurata  nella direzione dell'asse delle rampe, per consentire la movimentazione di letti o barelle in caso di emergenza.

4.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita.

    1.  La  larghezza  totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, deve essere determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

    2.  Per  le  strutture  sanitarie  che occupano più di due piani fuori  terra,  la  larghezza  totale delle vie d'uscita verticali che conducono  al  piano  di  uscita dall'edificio, deve essere calcolata sommando  il  massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

    3.  Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

4.9 - Sistemi di apertura delle porte e di eventuali infissi.

    1.   Le   porte   installate   lungo  le  vie  di  uscita  ed  in corrispondenza  delle  uscite  di  piano  devono  aprirsi  nel  verso dell'esodo  a semplice spinta mediante l'azionamento di dispositivi a barra  orizzontale.  Esse  vanno  previste  a  uno  o due battenti. I battenti  delle  porte,  quando  sono  aperti,  non  devono  ostruire passaggi, corridoi e pianerottoli.

    2.  Qualora,  per necessità connesse a particolari patologie dei ricoverati,  sia  necessario  cautelarsi  da  un  uso improprio delle uscite,  e'  consentita  l'adozione  di  idonei  e  sicuri sistemi di controllo   ed  apertura  delle  porte  alternativi  a  quelli  sopra previsti.  In  tali  casi, tutto il personale addetto al reparto deve essere  a  conoscenza  del  particolare sistema di apertura ed essere capace di utilizzarlo in caso di emergenza.

    3.  E'  consentito installare porte d'ingresso di tipo scorrevole con  azionamento automatico, a condizione che siano predisposte anche per  l'apertura  a  spinta verso l'esterno (con dispositivo o modo di azione  opportunamente  segnalati) e restare in posizione di apertura in  assenza di alimentazione elettrica. In prossimità di tali porte, in posizione segnalata e facilmente accessibile, deve essere posto un dispositivo di blocco nella posizione di apertura.

    4.  Le porte, comprese quelle di ingresso, devono aprirsi su area piana, di profondità almeno pari a quella delle porte stesse.

    5.  Qualora  l'utilizzo  di  porte  resistenti al fuoco dotate di dispositivo  di autochiusura ed installate lungo le vie di uscita, in corrispondenza  di  compartimentazioni  o nei filtri a prova di fumo, dovesse  determinare  intralcio o difficoltà alle persone che devono utilizzare  tali  percorsi,  e'  consentito che le porte stesse siano tenute    in    posizione   aperta   tramite   appositi   dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito di:

      attivazione   dell'impianto   di   rivelazione   automatica  di incendio;

      attivazione del sistema di allarme incendio;

      mancanza di alimentazione elettrica;

      intervento  manuale su comando posto in prossimità delle porte in posizione segnalata.

    6.  Nei  filtri a prova di fumo aerati direttamente dall'esterno, qualora   specifiche   esigenze   funzionali   dovessero   richiedere l'installazione  di elementi di chiusura delle aperture di aerazione, e'  consentito  installare infissi purche' apribili automaticamente a seguito dell'attivazione del dispositivo elettromagnetico di chiusura delle porte resistenti al fuoco del filtro stesso. In ogni caso, tali infissi  devono  essere  dotati  anche  di  dispositivo di apertura a comando  manuale,  posto in posizione segnalata, e non devono ridurre la sezione netta di aerazione quando sono in posizione di apertura.

4.10 - Numero di uscite.

    1.  Le  uscite  da  ciascun piano dell'edificio non devono essere inferiori  a  due,  ed  essere  posizionate  in punti ragionevolmente contrapposti.

5. - Aree ed impianti a rischio specifico.

5.1 - Generalità.

    1. Gli impianti ed i servizi tecnologici devono essere realizzati a  regola  d'arte e devono essere intercettabili sia centralmente che localmente  da  posizioni  segnalate  e  facilmente  accessibili. Gli impianti di produzione calore devono essere di tipo centralizzato.

    2. Nei filtri a prova di fumo devono prevedersi intercettazioni a comando  manuale, ubicate in apposito quadro, dei seguenti impianti a servizio dei compartimenti attigui:

      impianto elettrico;
      impianto di distribuzione dei gas medicali;
      impianto di condizionamento e ventilazione.

    3.  All'interno  dei  filtri  devono  essere ripetuti in apposito pannello  i  segnali  relativi  allo  stato  di servizio dei seguenti impianti dei compartimenti attigui:

      impianto elettrico;
      impianto di distribuzione dei gas medicali;
      rete idrica antincendio;
      impianto di rivelazione e allarme.

5.2 - Locali adibiti a depositi e servizi generali.

5.2.1  -  Locali  adibiti a deposito di materiale combustibile per le esigenze giornaliere dei reparti.

    1.  E' consentito destinare a deposito di materiali combustibili, per  le  esigenze  giornaliere  dei  reparti,  locali  di  superficie limitata  e  comunque non eccedente i 10 m2, anche privi di aerazione naturale, alle seguenti condizioni:

      carico di incendio non superiore a 30 kg/m2 di legna standard;
      strutture  di  separazione  con caratteristiche non inferiori a REI 30;
      porte  di  accesso  con caratteristiche non inferiori a REI 30, munite di dispositivo di autochiusura;
      rilevatore di fumo collegato all'impianto di allarme;
      un estintore portatile d'incendio avente carica minima pari a 6 kg  e  capacità  estinguente  non  inferiore  a  21A  89B  C,  posto all'esterno  del  locale,  nelle  immediate  vicinanze della porta di accesso.

5.2.2  - Locali destinati a deposito di materiale combustibile aventi superficie non superiore a 50 m2.

    1.  Possono  essere  ubicati  anche  in  aree  di  tipo C e D; la comunicazione  deve  avvenire  unicamente  con  spazi  riservati alla circolazione   interna,   ad   esclusione  dei  percorsi  orizzontali protetti.  Le  strutture di separazione e le porte di accesso, munite di  dispositivo  di  autochiusura,  devono  possedere caratteristiche almeno REI 60.

    2. Il carico di incendio deve essere limitato a 30 kg/m2 di legna standard   e   deve  essere  installato  un  impianto  automatico  di rivelazione  ed  allarme  incendio.  Il limite del carico di incendio può essere elevato fino a 60 kg/m2 qualora il locale sia protetto da impianto di spegnimento automatico.

    3.  La  ventilazione  naturale  non deve essere inferiore ad 1/40 della  superficie  in  pianta.  Ove non sia possibile raggiungere per l'aerazione  naturale  il rapporto di superficie predetto, e' ammesso il   ricorso  alla  aerazione  meccanica  con  portata  di  3  volumi ambiente/ora,   da   garantire  anche  in  situazioni  di  emergenza, semprechè  sia  assicurata una superficie di aerazione naturale pari almeno  al  25% di quella richiesta. L'aerazione naturale può essere ottenuta  anche  tramite  camini di ventilazione. Qualora l'aerazione naturale  non  dovesse essere compatibile con particolari esigenze di asetticità  dei  locali,  gli  stessi  devono essere provvisti di un impianto  meccanico  di immissione e di estrazione dell'aria in grado di  assicurare  una  portata pari ad almeno 6 volumi ambiente/ora, da garantire anche in situazioni di emergenza.

    4.  In  prossimità  della porta di accesso al locale deve essere installato  un estintore portatile avente carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.

5.2.3  -  Locali  destinati  a deposito di materiale combustibile con superficie massima di 500 m2.

    1.  Possono  essere ubicati all'interno della struttura sanitaria con esclusione dei piani adibiti ad aree di tipo C e D.

    2. L'accesso può avvenire dall'esterno:

      da spazio scoperto;

      da  intercapedine  antincendi di larghezza non inferiore a 0,90 m;

oppure   dall'interno,  esclusivamente  dagli  spazi  riservati  alla circolazione   interna,   con  esclusione  dei  percorsi  orizzontali protetti, tramite filtro a prova di fumo.

    3.  I  locali  devono  avere  almeno una parete, di lunghezza non inferiore  al  15% del perimetro, attestata su spazio scoperto o, nel caso di locali interrati, su intercapedine antincendi.

    4.  Le  strutture di separazione devono possedere caratteristiche almeno REI 90.

    5.  Deve  essere installato un impianto automatico di rivelazione ed  allarme incendio ed un impianto idrico antincendio con idranti DN 45.  Inoltre  all'interno  dei locali deve essere previsto un congruo numero  di  estintori  portatili  aventi  carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C.

    6.  Qualora  sia  superato il valore del carico di incendio di 30 kg/m2  di  legna  standard o i 300 m2 di superficie, il deposito deve essere protetto con impianto di spegnimento automatico.

    7.  L'aerazione  naturale deve essere non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale.

5.2.4 - Depositi di sostanze infiammabili.

    1. Devono essere ubicati al di fuori del volume del fabbricato.

    2.  E'  consentito detenere all'interno del volume dell'edificio, in  armadi  metallici  dotati  di  bacino  di  contenimento, prodotti liquidi  infiammabili  in  quantità  strettamente  necessaria per le esigenze igienico-sanitarie. Tali armadi possono essere ubicati nelle infermerie   di  piano  nonché  nei  locali  deposito  dotati  della prescritta superficie di aerazione naturale.

5.2.5  -  Locali  adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano sostanze   radioattive,  lavanderie,  sterilizzazione,  inceneritori, ecc.).

    1.  In  relazione  all'oggettivo  piu' elevato livello di rischio connesso  con  i  locali  adibiti  a  servizi generali (laboratori di analisi  e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano o manipolano   sostanze   radioattive,   lavanderie,   sterilizzazione, inceneritori,  ecc.),  si  richiede  che  tali  locali siano posti ad adeguata  distanza  rispetto alle aree di tipo C e D. I locali, fatto salvo  quanto  previsto  dalle  specifiche  normative  di prevenzione incendi,  devono  avere  strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche almeno REI

90.

    2.  I servizi di lavanderia e sterilizzazione, qualora superino i valori  di  carico d'incendio di 30 kg/m2, devono essere protetti con impianto di spegnimento automatico.

    3.  Gli inceneritori devono essere realizzati a regola d'arte nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

5.3 - Impianti di distribuzione dei gas.

5.3.1 - Distribuzione dei gas combustibili.

    1.  Le condutture principali dei gas combustibili devono essere a vista  ed  esterne al fabbricato. In alternativa, nel caso di gas con densità  relativa  inferiore  a  0,8,  e' ammessa la sistemazione in cavedi  direttamente e permanentemente aerati in sommità. In caso di eventuali  brevi  attraversamenti  di  locali  tecnici,  le tubazioni devono  essere  poste  in guaina di classe zero di reazione al fuoco, aerata alle due estremità verso l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto alla tubazione interna.

    2.  All'interno  delle  strutture  sanitarie  non  e'  consentito impiegare ed introdurre bombole di gas combustibili.

5.3.2 - Distribuzione dei gas medicali.

    1.  La distribuzione dei gas medicali all'interno delle strutture sanitarie  deve  avvenire mediante impianti centralizzati rispondenti ai seguenti criteri:

      a) allo  scopo  di  evitare che un incendio sviluppatosi in una zona   della   struttura   comporti  la  necessità  di  interrompere l'alimentazione   dei  gas  medicali  anche  in  zone  non  coinvolte dall'incendio  stesso,  la  disposizione  geometrica  delle tubazioni della  rete primaria deve essere tale da garantire l'alimentazione di altri  compartimenti.  Cio'  e'  realizzato, ad esempio, mediante una rete  primaria  disposta  ad  anello  e  collegata  alla  centrale di alimentazione  in  punti contrapposti. L'impianto di un compartimento non  deve  essere derivato da un altro compartimento, ma direttamente dalla rete di distribuzione primaria;

      b) l'impianto  di  distribuzione  dei  gas medicali deve essere compatibile  con  il  sistema  di  compartimentazione  antincendio  e permettere   l'interruzione   della   erogazione   dei  gas  mediante dispositivi  di  intercettazione  manuale  posti  all'esterno di ogni compartimento  in posizione accessibile e segnalata; idonei cartelli, inoltre,  devono  indicare i tratti di impianto sezionabili a seguito delle manovre di intercettazione;

      c) le  reti  di  distribuzione  dei  gas medicali devono essere disposte  in  modo  tale da non entrare in contatto con reti di altri impianti   tecnologici   ed   elettrici.   Devono   essere   altresì opportunamente  protette  da  azioni  meccaniche  e  poste a distanza adeguata  da possibili surriscaldamenti. La distribuzione all'interno del   compartimento   deve   avvenire  in  modo  da  non  determinare sovrapposizioni  con  altri  impianti.  Eventuali sovrapposizioni per attraversamenti  sono  consentite  mediante  separazione fisica dagli altri impianti ovvero adeguato distanziamento;

      d) i  cavedi attraversati dagli impianti di gas medicali devono essere  ventilati  con  aperture  la  cui posizione e' individuata in funzione della densità dei gas utilizzati;

      e) gli impianti di distribuzione dei gas medicali devono essere realizzati e sottoposti ad interventi di controllo e manutenzione nel rispetto  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari vigenti, delle  norme  di  buona  tecnica  o, in assenza di dette norme, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

5.4 - Impianti di condizionamento e ventilazione.

5.4.1 - Generalita'.

    1.  Gli  impianti  di condizionamento e/o di ventilazione possono essere  di  tipo  centralizzato  o  localizzato. Tali impianti devono possedere  requisiti  che garantiscano il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

      a) non   alterare   le   caratteristiche   delle  strutture  di compartimentazione;

      b) evitare  il  ricircolo  dei  prodotti della combustione o di altri gas ritenuti pericolosi;

      c) non  produrre, a causa di avarie e/o guasti propri, fumi che si diffondano nei locali serviti;

      d) non  costituire elemento di propagazione di fumi e/o fiamme, anche nella fase iniziale degli incendi.

    2.  Tali  obiettivi  si  considerano  raggiunti  se  gli impianti vengono realizzati come specificato ai seguenti punti.

5.4.2 - Impianti centralizzati.

    1.  Le unità di trattamento dell'aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.

    2.  I  gruppi  frigoriferi  devono  essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza  al  fuoco  non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall'esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.

    3.   L'aerazione   nei  locali  dove  sono  installati  i  gruppi frigoriferi   non   deve  essere  inferiore  a  quella  indicata  dal costruttore   dei  gruppi  stessi,  con  una  superficie  minima  non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.

    4.  Nei  gruppi  frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni  prodotti  non  infiammabili  e  non  tossici.  I  gruppi refrigeratori  che  utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere  installati solo all'esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche  analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.

    5.   Le   centrali   frigorifere  destinate  a  contenere  gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le  disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.

    6.  Non e' consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.

5.4.3 - Condotte aerotermiche.

    1. Le condotte aerotermiche devono essere realizzate in materiale di  classe  0  di  reazione  al  fuoco  e  le tubazioni flessibili di raccordo in materiale di classe 2.

    2. Le condotte non devono attraversare:

      luoghi sicuri, che non siano a cielo libero;
      vani scala e vani ascensore;
      locali  che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di  scoppio.

    3.  Qualora,  per tratti limitati, non fosse possibile rispettare quanto  sopra  indicato,  le  condotte  devono  essere  separate  con strutture   REI  di  classe  pari  al  compartimento  interessato  ed intercettate     con    serrande    tagliafuoco    aventi    analoghe caratteristiche.

    4.  Negli  attraversamenti  di  pareti e solai, lo spazio attorno alle  condotte deve essere sigillato con materiale di classe 0, senza tuttavia ostacolare le dilatazioni delle stesse.

5.4.4 - Dispositivi di controllo.

    1.  Ogni impianto deve essere dotato di un dispositivo di comando manuale,  situato  in  un punto facilmente accessibile, per l'arresto dei ventilatori in caso d'incendio.

    2.  Inoltre  gli  impianti  devono  essere  dotati  di sistema di rivelazione  di  presenza  di  fumo  all'interno  delle  condotte che comandi automaticamente l'arresto dei ventilatori e la chiusura delle serrande   tagliafuoco.   L'intervento  dei  rivelatori  deve  essere segnalato nella centrale di controllo.

    3.  L'intervento dei dispositivi, sia manuali che automatici, non deve   permettere  la  rimessa  in  funzione  dei  ventilatori  senza l'intervento manuale dell'operatore.

5.4.5 - Schemi funzionali.

    1.  Per  ciascun  impianto  deve  essere  predisposto  uno schema funzionale in cui risultino:

      gli attraversamenti di strutture resistenti al fuoco;
      l'ubicazione delle serrande tagliafuoco;
      l'ubicazione delle macchine;
      l'ubicazione di rivelatori di fumo e del comando manuale;
      lo schema di flusso dell'aria primaria e secondaria;
      la  logica sequenziale delle manovre e delle azioni previste in emergenza;
      l'ubicazione del sistema antigelo.

5.4.6 - Impianti localizzati.

    1.  E'  consentito  il  condizionamento dell'aria a mezzo singoli apparecchi,   a   condizione  che  il  fluido  refrigerante  sia  non infiammabile   e  non  tossico.  E'  comunque  escluso  l'impiego  di apparecchiature a fiamma libera.

6 - Impianti elettrici.

    1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati in conformità alla  legge  n.  186  del 1 marzo 1968. In particolare, ai fini della prevenzione degli incendi, gli impianti elettrici:

      a) devono  possedere  caratteristiche  strutturali, tensione di alimentazione  e  possibilità  di  intervento  individuate nel piano della  gestione  delle  emergenze  tali  da  non  costituire pericolo durante le operazioni di spegnimento;

      b) non  devono  costituire  causa  primaria  di  incendio  o di esplosione;

      c) non   devono   fornire   alimento   o  via  privilegiata  di propagazione   degli   incendi.   Il  comportamento  al  fuoco  della membratura  deve  essere  compatibile  con  la specifica destinazione d'uso dei singoli locali;

      d) devono  essere suddivisi in modo che un eventuale guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero sistema (utenza);

      e) devono   disporre   di  apparecchi  di  manovra  ubicati  in posizioni protette e riportare chiare indicazioni dei circuiti cui si riferiscono.

    2.  I  seguenti  sistemi  utenza  devono  disporre di impianti di sicurezza:

      a) illuminazione;

      b) allarme;

      c) rivelazione;

      d) impianti di estinzione incendi;

      e) elevatori antincendio;

      f) impianto di diffusione sonora.

    3.  La  rispondenza  alle  vigenti norme di sicurezza deve essere attestata con la procedura di cui alla legge n. 46 del 5 marzo 1990 e successivi regolamenti di applicazione.

    4.   L'alimentazione  di  sicurezza  deve  essere  automatica  ad interruzione  breve  (&60;0,5  sec)  per gli impianti di rivelazione, allarme  e  illuminazione  e  ad  interruzione media (&60;15 sec) per elevatori  antincendio,  impianti  idrici  antincendio ed impianto di diffusione sonora.

    5.  Il  dispositivo  di  carica degli accumulatori deve essere di tipo  automatico  e  tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore.

    6. L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve consentire lo svolgimento  in  sicurezza  del  soccorso  e dello spegnimento per il tempo  necessario;  in  ogni caso l'autonomia minima e' stabilita per ogni impianto come segue:

      a) rivelazione e allarme: 30 minuti primi;

      b) illuminazione di sicurezza: 2 ore;

      c) elevatori antincendio: 2 ore;

      d) impianti idrici antincendio: 2 ore;

      e) impianto di diffusione sonora: 2 ore.

    7.  L'impianto  di  illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano  di  calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D.

    8.  Sono  ammesse  singole  lampade  con  alimentazione autonoma, purché assicurino il funzionamento per almeno 2 ore.

    9.  Il  quadro elettrico generale e quelli di piano devono essere ubicati  in  posizione  facilmente  accessibile, segnalata e protetta dall'incendio.

7 - Mezzi ed impianti di estinzione degli incendi.

7.1 - Generalità.

    1.  Le apparecchiature e gli impianti di estinzione degli incendi devono  essere  realizzati  ed  installati  a  regola  d'arte  ed  in conformità a quanto di seguito indicato.

7.2 - Estintori.

    1.  Tutte  le  strutture  sanitarie  devono  essere  dotate di un adeguato numero di estintori portatili da incendio, di tipo approvato dal Ministero dell'interno, distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere  in  modo  da  facilitarne  il  rapido utilizzo in caso di incendio;  a  tal  fine  e'  consigliabile  che  gli  estintori siano ubicati:

      lungo le vie di esodo, in prossimità degli accessi;

      in prossimita' di aree a maggior pericolo.

    2.  Gli  estintori  devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile  e  visibile in modo che la distanza che una persona deve percorrere  per  utilizzarli  non  sia  superiore  a  30  m; appositi cartelli  segnalatori  devono  facilitarne  l'individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di  almeno uno ogni 100 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di due  estintori  per  piano  o  per compartimento e di uno per ciascun impianto a rischio specifico.

    3.  Salvo  quanto  specificatamente  previsto al punto 5.2.1, gli estintori  portatili  devono  avere  carica  minima  pari  a  6  kg e capacità  estinguente  non inferiore a 34A - 144B C. Gli estintori a protezione  di  aree  ed  impianti  a  rischio specifico devono avere agenti estinguenti di tipo idoneo all'uso previsto.

7.3 - Impianti di estinzione incendi.

7.3.1 - Reti naspi e idranti.

    7.3.2.1 - Generalità.

    1.  Per quanto riguarda i componenti degli impianti, le modalità di   installazione,   i   collaudi  e  le  verifiche  periodiche,  le alimentazioni   idriche  e  i  criteri  di  calcolo  idraulico  delle tubazioni, si applicano le norme UNI vigenti.

    2.  Per  i  criteri  di dimensionamento degli impianti si applica quanto di seguito indicato.

    7.3.2.2 - Tipologia degli impianti.

    1.  La  tipologia delle reti idriche a naspi o idranti e' fissata dalla seguente tabella in funzione del numero di posti letto:

 

=====================================================================

 Numero posti letto |                Tipo di impianto

=====================================================================

Fino a 100          |Impianti costituiti da naspi DN 25

---------------------------------------------------------------------

Oltre 100 fino a 300|Impianti costituiti da idranti DN 45

---------------------------------------------------------------------

                    | Impianti costituiti da idranti interni DN 45 ed

Oltre 300           | idranti esterni DN 70

 

    Per  le  strutture  sanitarie  articolate  in  diversi  corpi  di fabbrica separati da spazi scoperti, la tipologia degli impianti può essere correlata al numero dei posti letto del singolo corpo, purché le  eventuali  comunicazioni  di  servizio  (tunnel  di  collegamento interrati  o  fuori terra, cunicoli tecnici e simili) siano protette, in  corrispondenza di ciascun innesto con gli edifici, con sistemi di compartimentazione conformi al punto 3.1.

    7.3.2.3 - Caratteristiche prestazionali e di alimentazione.

    1. Devono essere garantite le seguenti caratteristiche idrauliche minime:

      a) per  i naspi DN 25, una portata per ciascun naspo non minore di  60  l/min  ad una pressione residua di almeno 2 bar, considerando simultaneamente  operativi  non  meno  di  4  naspi  nella  posizione idraulicamente più sfavorevole;

      b) per  gli  idranti DN 45, una portata per ciascun idrante non minore  di  120  l/min  ad  una  pressione  residua  di almeno 2 bar, considerando  simultaneamente  operativi  non meno di 3 idranti nella posizione  idraulicamente  piu'  sfavorevole.  In  presenza  di  piu' colonne  montanti,  l'impianto  deve  avere  caratteristiche  tali da garantire   per   ogni   montante   le   condizioni   idrauliche   di contemporaneità  sopra  indicate ed assicurare, per tali condizioni, il funzionamento contemporaneo di almeno due colonne montanti;

      c) per  gli  idranti  esterni DN 70, il funzionamento di almeno 4 idranti  nella  posizione  idraulicamente più sfavorevole, con una portata  minima  per  ciascun  idrante  di  300  l/min a 4 bar, senza contemporaneità con gli idranti interni.

    2.  L'autonomia degli impianti idrici antincendio non deve essere inferiore a 60 minuti primi.

    3.   Per   strutture   sanitarie   con   oltre  100  posti  letto l'alimentazione  idrica  degli  impianti  antincendio  deve essere di "tipo superiore" secondo le norme UNI vigenti.

7.3.3 - Impianto di spegnimento automatico.

    1.  Oltre  che nei casi previsti ai punti precedenti, deve essere installato  un  impianto  di  spegnimento  automatico a protezione di ambienti  con  carico  di  incendio  superiore  a  30  kg/m2 di legna standard.

    2.   Tali   impianti,   devono   utilizzare   agenti  estinguenti compatibili con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali e le apparecchiature ivi presenti, ed essere realizzati a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.

8. - Impianti di rivelazione, segnalazione e allarme.

8.1 - Generalità.

    1. Nelle strutture sanitarie deve essere prevista l'installazione in tutte le aree di:

      segnalatori  di  allarme  incendio  del tipo a pulsante manuale opportunamente  distribuiti  ed ubicati, in ogni caso, in prossimità delle uscite;

      impianto  fisso  di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi  in  grado  di  rilevare  e segnalare a distanza un principio d'incendio.

8.2 - Caratteristiche.

    1. L'impianto deve essere progettato e realizzato a regola d'arte secondo le vigenti norme di buona tecnica.

    2.  La  segnalazione  di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rivelatori  utilizzati  deve  determinare  una segnalazione ottica ed acustica  di  allarme  incendio  presso  il  centro di gestione delle emergenze.

    3.   L'impianto  deve  consentire  l'azionamento  automatico  dei dispositivi di allarme posti nell'attività' entro:

      a) un   primo   intervallo   di   tempo   dall'emissione  della segnalazione  di  allarme  proveniente  da  due  o  più rivelatori o dall'azionamento  di un qualsiasi pulsante manuale di segnalazione di incendio;

      b) un   secondo  intervallo  di  tempo  dall'emissione  di  una segnalazione  di  allarme  proveniente  da  un  qualsiasi rivelatore, qualora   la   segnalazione   presso   la  centrale  di  controllo  e segnalazione non sia tacitata dal personale preposto.     I   predetti  intervalli  di  tempo  devono  essere  definiti  in considerazione  della  tipologia  dell'attività' e dei rischi in essa esistenti nonché di quanto previsto nel piano di emergenza.

    4.   Qualora   previsto   dalla  presente  disposizione  o  nella progettazione   dell'attività',   l'impianto   di   rivelazione  deve consentire  l'attivazione  automatica  di  una  o più delle seguenti azioni:

      chiusura automatica di eventuali porte tagliafuoco, normalmente mantenute aperte, appartenenti al compartimento antincendio da cui e' pervenuta  la  segnalazione,  tramite  l'attivazione  degli  appositi dispositivi di chiusura;

      disattivazione    elettrica   degli   eventuali   impianti   di ventilazione e/o condizionamento;

      chiusura  di  eventuali  serrande  tagliafuoco  esistenti poste nelle    canalizzazioni    degli   impianti   di   ventilazione   e/o condizionamento   riferite   al  compartimento  da  cui  proviene  la segnalazione;

      eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

    5.  I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non sorvegliati  e  in  aree non direttamente visibili, devono far capo a dispositivi  ottici  di  ripetizione  di  allarme  installati lungo i corridoi.

8.3 - Sistemi di allarme.

    1.  Le  strutture sanitarie devono essere dotate di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonche' alle  connesse  operazioni  di  evacuazione. A tal fine devono essere previsti  dispositivi  ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

    2.  La  diffusione  degli  allarmi  sonori  deve avvenire tramite impianto ad altoparlanti.

    3.  Le  procedure  di  diffusione  dei  segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

9 - Segnaletica di sicurezza.

    1.  La  segnaletica  di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza  antincendi,  deve essere conforme alle disposizioni di cui al  decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Deve, inoltre, essere  osservato  quanto  prescritto  all'art.  17  del  decreto del Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1996, n. 503, in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

10 - Organizzazione e gestione della sicurezza antincendio.

10.1 - Generalita'.

    1.  I  criteri in base ai quali deve essere organizzata e gestita la  sicurezza  antincendio,  sono enunciati negli specifici punti del decreto  del  Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro  e  della  previdenza  sociale  del 10 marzo 1998 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998).

10.2 - Procedure da attuare in caso di incendio.

    1. Oltre alle misure specifiche definite secondo i criteri di cui al precedente punto 10.1, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve indicare tra l'altro:

      a) le  azioni  che il personale addetto deve mettere in atto in caso di incendio a salvaguardia dei degenti, degli utenti dei servizi e dei visitatori;

      b) le procedure per l'esodo degli occupanti.

10.3 - Centro di gestione delle emergenze.

    1.  Ai  fini  del  necessario  coordinamento  delle operazioni da affrontare  in  situazioni  di  emergenza, deve essere predisposto un apposito centro di gestione delle emergenze.

    2. Nelle strutture sanitarie fino a 100 posti letto, il centro di gestione  delle emergenze può eventualmente coincidere con il locale portineria,  se  di caratteristiche idonee. Nelle strutture sanitarie con oltre 100 posti letto, il centro di gestione delle emergenze deve essere   previsto   in   apposito  locale  costituente  compartimento antincendio  e dotato di accesso diretto dall'esterno. Il centro deve essere   dotato  di  strumenti  idonei  per  ricevere  e  trasmettere comunicazioni  agli  addetti al servizio antincendio, alle aree della struttura  ed  all'esterno.  In  esso  devono  essere  installate  le centrali  di  controllo  e  segnalazione  degli  incendi  nonché  di attivazione  degli  impianti di spegnimento automatico e quanto altro ritenuto necessario alla gestione delle emergenze.

    3.  All'interno  del  centro  di  gestione delle emergenze devono essere  custodite  le  planimetrie  dell'intera  struttura riportanti l'ubicazione  delle  vie  di  uscita,  dei  mezzi e degli impianti di estinzione  e  dei  locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli  impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il  piano  di  emergenza,  l'elenco  completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.

    4.  Il centro di gestione delle emergenze deve essere accessibile al  personale responsabile della gestione dell'emergenza ed ai Vigili del fuoco, e deve essere presidiato da personale all'uopo incaricato.

11 - Informazione e formazione.

    1.  La  formazione  e  l'informazione  del  personale deve essere attuata secondo i criteri di base enunciati negli specifici punti del decreto  del  Ministero dell'interno di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998.

12 - Istruzioni di sicurezza.

12.1 - Istruzioni da esporre a ciascun piano.

    1.  In  ciascun  piano  della struttura sanitaria, in prossimità degli  accessi, lungo i corridoi e nelle aree di sosta, devono essere esposte,  bene in vista, precise istruzioni relative al comportamento del  personale  e  del  pubblico  in  caso  di emergenza corredate da planimetrie  del  piano  medesimo  che  riportino,  in particolare, i percorsi da seguire per raggiungere le scale e le uscite.

12.2  -  Istruzioni  da esporre nei locali cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori.

    1.  In  ciascun locale precise istruzioni, esposte bene in vista, devono indicare il comportamento da tenere in caso di incendio.

    2.  Le  istruzioni  devono essere accompagnate da una planimetria semplificata  del piano, che indichi schematicamente la posizione del locale  rispetto  alle  vie  di  esodo, alle scale ed alle uscite. Le istruzioni  devono  richiamare il divieto di usare i comuni ascensori in caso di incendio ed eventuali altri divieti.

                             Titolo III

STRUTTURE  ESISTENTI  CHE  EROGANO  PRESTAZIONI IN REGIME DI RICOVERO OSPEDALIERO  E/O  IN  REGIME  RESIDENZIALE  A  CICLO CONTINUATIVO E/O  DIURNO

13 - Definizioni e classificazioni.

    1. Si applica quanto previsto al titolo I.

14 - Ubicazione.

    1. Devono essere osservati i punti 2.1 e 2.2 del titolo II.

15 - Caratteristiche costruttive.

15.1  -  Resistenza  al  fuoco  delle  strutture  e  dei  sistemi  di compartimentazione.

    1.   Le  strutture  e  i  sistemi  di  compartimentazione  devono garantire  rispettivamente  requisiti  di resistenza al fuoco R e REI secondo quanto sotto riportato:

      piani interrati: R/REI 90;

      edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI 60;

      edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R/REI 90.

    2.  Deve essere osservato quanto stabilito al punto 3.1, commi 2, e 3.

15.2 - Reazione al fuoco dei materiali.

    1.  I  materiali  installati  devono  essere  conformi  a  quanto specificato al punto 3.2.

    2.  E'  consentito  mantenere in uso mobili imbottiti e sedie non imbottite  non  rispondenti  ai  requisiti previsti, rispettivamente, alle lettere e) e g) del citato punto 3.2.

15.3 - Compartimentazione.

    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.3.

15.4 - Limitazioni alle destinazioni d'uso dei locali.

    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 3.4, ad eccezione del comma 1.

15.5 - Scale.

    1.  Tutte  le  scale  devono  essere almeno di tipo protetto, con caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto previsto al punto 15.1.

    2. Le scale a servizio di edifici di altezza antincendi superiore a  24  m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono essere a prova di fumo.

    3.  Le scale, sia protette che a prova di fumo, devono immettere, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio.

    4.  Sono  ammesse  scale di sicurezza esterna in alternativa alle scale a prova di fumo.

    5.  Fermo  restando  la  presenza  di  almeno  una  scala  avente larghezza non inferiore a 1,20 m, sono ammesse scale di larghezza non inferiore  a 0,90 m, computate come un modulo ai fini del calcolo del deflusso.

    6.  Sono  ammesse rampe non rettilinee, a condizione che vi siano pianerottoli  di  riposo almeno ogni quindici gradini e che la pedata del  gradino  sia  di  almeno  30  cm,  misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

    7. I vani scala privi di aperture di aerazione su parete esterna, devono  essere  provvisti  di  aperture  di  aerazione in sommità di superficie  non  inferiore  ad  1  m2,  con sistema di apertura degli infissi  comandato  sia automaticamente da rivelatori di incendio che manualmente  mediante  dispositivo  posto in prossimità dell'entrata alle scale, in posizione segnalata.

15.6 - Ascensori e montacarichi.

    1.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  punto  3.6;  le caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  devono  essere conformi a quanto previsto al punto 15.1.

15.7 - Montalettighe utilizzabili in caso di incendio.

    1.  Gli edifici di altezza antincendi superiore a 12 m, destinati anche  in  parte  ad  aree  di  tipo  D, devono disporre di almeno un montalettighe   utilizzabile  in  caso  di  incendio  rispondente  ai requisiti previsti al punto 3.6.1.

15.8 - Ammissibilità di una sola scala.

    1.  Per  gli edifici aventi altezza antincendi fino a 12 metri è ammessa  la  presenza  di  una sola scala, almeno di tipo protetto, a servizio  dei piani fuori terra, di larghezza non inferiore a 1,20 m, purché raggiungibile con percorsi di esodo, misurati a partire dalla porta  di ciascun locale, non superiori a 15 m, incrementabili fino a 25 m alle seguenti condizioni:

      le  pareti  di separazione dei locali che si affacciano su tali percorsi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30;

      le  porte  dei  locali  aventi accesso da tali percorsi abbiano caratteristiche  non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo di  autochiusura;

  le  porte  normalmente tenute in posizione aperta, devono  essere  munite  di  dispositivo  di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5;

      tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione al fuoco.

    2.  I piani interrati devono essere serviti da almeno due uscite, per ciascun piano, adducenti verso luogo sicuro dinamico.

16 - Misure per l'esodo di emergenza.

16.1 - Affollamento.

    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.1.

16.2 - Capacita' di deflusso.

    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.2.

16.3 - Esodo orizzontale progressivo.

    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.3.

16.4 - Sistemi di vie d'uscita.

    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.4.

16.5 - Lunghezza delle vie d'uscita al piano.

    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.5, commi 1 e 2.

    2.  Sono  ammessi corridoi ciechi di lunghezza superiore a 15 m e fino a 25 m a condizione che:

      le  pareti  di separazione dei locali che si affacciano su tali corridoi abbiano caratteristiche non inferiori a REI 30;

      le  porte  dei  locali  aventi accesso da tali corridoi abbiano caratteristiche  non inferiori a REI 30 e siano dotate di dispositivo di  autochiusura;  le  porte  normalmente tenute in posizione aperta,

devono  essere  munite  di  dispositivo  di rilascio elettromagnetico secondo quanto riportato al punto 4.9, comma 5;

      tutti i materiali di rivestimento siano di classe 0 di reazione al fuoco.

16.6 - Caratteristiche delle vie d'uscita.

    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.6.

16.7 - Larghezza delle vie d'uscita.

    1.  Fermo  restando  la  presenza  di  almeno  una  via di uscita conforme  al  punto  4.7,  comma  1, sono consentite vie di uscita di larghezza non inferiore a 0,90 m da computarsi come un modulo ai fini del calcolo del deflusso. La misurazione della larghezza delle uscite deve essere eseguita nel punto più stretto della luce.

16.8 - Larghezza totale delle vie d'uscita.

    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.8.

16.9 - Sistemi di apertura delle porte.

    1. Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.9.

16.10 - Numero di uscite.

    Si applicano le disposizioni di cui al punto 4.10, fatto salvo il caso in cui e' ammessa la presenza di una sola scala.

17  -  Aree ed impianti a rischio specifico, impianti, gestione della sicurezza ed altre disposizioni

    1.  Si  applicano le disposizioni di cui ai punti 5 (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, del titolo II.

    2. Nelle strutture sanitarie con meno di 300 posti letto, in caso di  difficoltà  di accesso alle aree da parte dei mezzi di soccorso, deve  essere prevista l'installazione di almeno un idrante esterno DN 70, ubicato in posizione segnalata.

    3.   Su   specifica   autorizzazione   dell'autorità'   sanitaria competente,  e'  consentito  che  la  distribuzione  dei gas medicali avvenga  mediante  singole  bombole,  munite  di  idoneo  sistema  di riduzione   della   pressione,   sotto  l'osservanza  delle  seguenti prescrizioni:

      a) le  procedure di utilizzazione di gas in bombole all'interno dei  reparti  e  dei  servizi  devono  formare  oggetto  di specifica trattazione  nel  documento di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 626/1994. Inoltre, il montaggio e lo smontaggio dei riduttori deve essere affidato esclusivamente a personale specializzato e formato ed e' vietato il caricamento delle bombole mediante travaso;

      b) il  riduttore  e  i flussometri devono essere protetti dalle azioni  meccaniche.  All'interno dei reparti le bombole devono essere adeguatamente posizionate al fine di evitare cadute accidentali;

      c) e'  vietato  depositare, anche in via temporanea, le bombole lungo qualsiasi via di esodo;

      d) e'  vietato  l'utilizzo  di  gas  in  bombole  in locali con presenza di visitatori non autorizzati all'assistenza.

                              Titolo IV

STRUTTURE  CHE  EROGANO  PRESTAZIONI  DI  ASSISTENZA SPECIALISTICA IN REGIME AMBULATORIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE

STRUTTURE,  FINO  A  25  POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI A CICLO DIURNO  IN  REGIME  DI  RICOVERO  OSPEDALIERO  E/O  RESIDENZIALE, SIA ESISTENTI CHE DI NUOVA COSTRUZIONE

STRUTTURE  ESISTENTI,  FINO A 25 POSTI LETTO, CHE EROGANO PRESTAZIONI IN REGIME RESIDENZIALE A CICLO CONTINUATIVO

 

18.1 - Generalita'.

    1.  Le strutture di cui al presente titolo possono essere ubicate in edifici ad uso civile, serviti anche da scale ad uso promiscuo.

18.2 - Strutture di superficie fino a 500 m2.

    1. Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

      strutture  portanti  e  separanti  almeno  R/REI 30 per i piani fuori terra e almeno R/REI 60 per i piani interrati;

      misure  relative  alle  vie di uscita in grado di assicurare il sicuro  esodo  degli occupanti e conformi almeno all'allegato III del decreto  ministeriale  10 marzo  1998.  I  locali  ubicati  ai  piani interrati  devono disporre, in ogni caso, di almeno due vie di uscita alternative adducenti verso luoghi sicuri dinamici;

      impianti realizzati in conformita' alla normativa vigente;

      aree ed impianti a rischio specifico conformi alle disposizioni di  cui  al  punto  5  (ad eccezione del punto 5.1, commi 2 e 3), del titolo II.

    2.  Devono  inoltre  essere  osservate  le disposizioni di cui al titolo II, punti 7.2, 9, 10.1, 10.2, 11 e 12.

    3.  Nelle strutture fino a 25 posti letto che erogano prestazioni in  regime  di  ricovero  ospedaliero  e/o  residenziale, deve essere installato  un  impianto  di  allarme elettrico a comando manuale con dispositivi di segnalazione ottici ed acustici.

18.3 - Strutture di superficie superiore a 500 m2.

    1.  Devono  essere applicate le disposizioni previste per le aree di tipo C di cui, rispettivamente:

      al  titolo  II,  per  le  strutture  di nuova costruzione e per quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel  caso  siano  oggetto  di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione e/o il cambio di destinazione d'uso;

      al titolo III per le strutture esistenti.