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DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1992, n. 314.
GU160692
Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, in
materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.
IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del
libro II della legge postale e delle telecomunicazioni,
approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1947 riguardante la
disciplina delle derivazioni telefoniche interne, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1 marzo 1948;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791 di attuazione della
direttiva n. 73/23/CEE (in GUCE n. L 077 del 26 marzo 1973),
relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1980 concernente:
Determinazione della tariffazione relativa alle prestazioni
scientifiche e sperimentali eseguite dall'Istituto superiore
delle poste e delle telecomunicazioni , pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 30 aprile 1980, come modificato da
ultimo dal decreto ministeriale 24 giugno 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1982, recante norme in
materia di autorizzazione per l'installazione di impianti
telefonici interni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del
10 gennaio 1983;
Vista la direttiva 83/189/CEE (in GUCE n. L 109 del 26 aprile
1983) di informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 88/182/CEE
(in GUCE n. L 81 del 26 marzo 1988);
Vista la direttiva 86/361/CEE (in GUCE n. L 217 del 5 agosto
1986) concernente la prima fase del reciproco riconoscimento
dell'omologazione delle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 220, col quale è stata
data attuazione alla predetta direttiva 86/361/CEE;
Vista la direttiva 88/301/CEE (in GUCE n. L 131 del 27 maggio
1988) relativa alla concorrenza sul mercato dei terminali di
telecomunicazioni;
Vista la direttiva 89/336/CEE (in GUCE n. L 139 del 23 maggio
1989) relativa alla compatibilità elettromagnetica;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3;
Visto il decreto 8 settembre 1988, n. 484, concernente
l'approvazione del regolamento di servizio per l'abbonamento
telefonico;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, concernente norme per la
sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
1991 in materia di adeguamento delle tariffe telefoniche
nazionali, ed in particolare gli articoli 3 e 19, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 12 del 15
gennaio 1991;
Vista la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee del 19 marzo 1991, concernente la causa n. C-202/88;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 109, recante nuove
disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi di impianti
telefonici interni, di attuazione della direttiva 88/301/CEE;
Vista la direttiva 91/263/CEE (in GUCE n. L 128 del 23 maggio
1991) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della
loro conformità;
Riconosciuta la necessità di adottare le disposizioni di
attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109;
Visto il parere espresso dal consiglio superiore tecnico delle
poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 9 aprile 1992;
Vista la comunicazione effettuata in data 21 maggio 1992 al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta il seguente regolamento:
1. 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per:
a) apparecchiatura terminale : l'apparecchiatura d'utente
destinata ad essere collegata direttamente o indirettamente ad
un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazione o
ad interfunzionare con essa per la trasmissione, il trattamento
o la ricezione di informazioni. Il collegamento può essere
realizzato mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro
sistema elettromagnetico;
b) punto terminale di rete : l'insieme delle connessioni
fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte
della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per
poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente
per il suo tramite;
c) impianto interno : i sistemi di utente ubicati in un
fondo privato, quale definito dall'art. 183 del codice postale e
delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come modificato
dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 -- costituiti da
una o più apparecchiature terminali, nonché dalle condutture e
relativi accessori, connessi ai punti terminali della rete
pubblica.
2. Le funzioni tipiche della rete pubblica, che sono quelle di
esercizio e di manutenzione, di gestione della connessione, di
sincronizzazione, di controllo, di contabilizzazione e di
telecaricamento, sono di esclusiva competenza del gestore
pubblico.
2. 1. I punti terminali per l'accesso alle reti di
telecomunicazioni sono descritti negli allegati numeri 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che fanno parte integrante del presente
decreto.
2. Per i servizi radiomobili terrestri il punto terminale di
rete è costituito dall'antenna fissa del gestore pubblico, cui
possono collegarsi le apparecchiature utilizzate dall'utente.
3. 1. L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la
manutenzione delle apparecchiature terminali, omologate con la
procedura di cui all'allegato 11, parte integrante del presente
decreto, debbono essere eseguiti dal gestore del servizio
pubblico o da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 4, in
conformità alle norme CEI, alle norme per la sicurezza degli
impianti ed alle altre norme vigenti in materia.
2. Ultimata l'installazione, debbono essere effettuate le
prove atte a verificare la funzionalità dell'impianto secondo la
capacità ed il tipo dell'impianto stesso e le eventuali
prescrizioni fornite dal costruttore delle apparecchiature.
3. L'impresa autorizzata che ha provveduto alle operazioni di
installazione e di collaudo deve consegnare all'abbonato,
all'atto dell'allacciamento dell'impianto alla rete pubblica, il
progetto dell'impianto stesso sottoscritto da un progettista
iscritto all'albo professionale, nonché una dichiarazione
conforme allo schema dell'allegato 12, che fa parte integrante
del presente decreto, nella quale: sia attestata la conformità
dell'impianto e della sua installazione alla normativa in
vigore; siano descritti la marca, il tipo, il numero degli
elementi costitutivi dell'impianto stesso ed il numero di
omologazione delle apparecchiature collegate; sia dichiarato
l'esito positivo del collaudo.
4. Copia conforme della dichiarazione di cui al comma 3 deve
essere inoltrata, dall'impresa autorizzata, con raccomandata con
avviso di ricevimento, alla competente sede territoriale del
gestore del servizio pubblico entro trenta giorni dal rilascio
dell'originale all'abbonato.
5. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano, previa diffida, il provvedimento di
sospensione dell'autorizzazione e, nell'ipotesi di reiterate
inadempienze, il provvedimento di revoca dell'autorizzazione
stessa.
4. 1. Ai fini dell'installazione, del collaudo,
dell'allacciamento e della manutenzione delle apparecchiature
terminali, abilitate a comunicare con la rete pubblica di
telecomunicazioni, le imprese debbono munirsi di apposita
autorizzazione secondo le classi ed i requisiti di cui
all'allegato 13, che fa parte integrante del presente decreto.
5. 1. Gli abbonati possono provvedere direttamente
all'installazione, al collaudo, all'allacciamento ed alla
manutenzione di apparecchiature terminali omologate con capacità
non superiore a due linee urbane, qualora l'allacciamento alla
terminazione della rete pubblica richieda il solo inserimento
della spina nel relativo punto terminale.
6. 1. L'abbonato consente l'accesso ai propri locali al
personale del gestore del servizio pubblico munito di tessera di
riconoscimento, nelle ore diurne dei giorni lavorativi, per la
sorveglianza sulla rete e sulle apparecchiature collegate.
2. Nel caso in cui l'abbonato non permetta l'effettuazione
delle verifiche, anche in seguito a comunicazione scritta, il
gestore può sospendere il servizio fino a quando l'abbonato
consenta l'accesso.
3. Qualora si riscontrino disservizi sulla rete causati da
apparecchiature dell'abbonato, ovvero violazione alle norme
richiamate all'art. 4, il gestore può disconnettere dalla rete
l'impianto o parte di esso e/o l'apparecchiatura terminale,
diffidando contestualmente l'abbonato ad eliminare entro il
termine di trenta giorni la causa dei disservizi.
4. Persistendo oltre tale termine la violazione, il gestore
può sospendere il servizio fino a quando l'abbonato stesso abbia
comunicato l'intervenuta regolarizzazione dell'impianto e/o
dell'apparecchiatura.
5. Trascorsi sei mesi dalla scadenza del suddetto termine di
trenta giorni senza che sia pervenuta la comunicazione da parte
dell'abbonato, il gestore può adottare il provvedimento di
risoluzione del contratto.
6. Il gestore del servizio pubblico comunica all'Ispettorato
generale delle telecomunicazioni o ad altro organo da questo
delegato le difformità riscontrate, nel corso dei controlli, tra
l'impianto esistente e quello certificato dall'impresa
autorizzata.
7. La spesa per l'intervento del gestore pubblico a richiesta
dell'abbonato presso la sede d'utente è a carico dell'abbonato
stesso qualora dai controlli effettuati risulti che il
disservizio non dipende dalla rete pubblica.
7. 1. I nuovi abbonati al servizio telefonico hanno facoltà di
provvedere, a condizioni di libero mercato, direttamente o
tramite il gestore del servizio pubblico, all'approvvigionamento
e, nel rispetto degli articoli 3 e 5, all'installazione, al
collaudo, all'allacciamento ed alla manutenzione
dell'apparecchio telefonico principale e degli impianti
supplementari ed accessori, con esclusione del dispositivo di
centrale per invio impulsi di conteggio.
8. 1. Gli abbonati, che alla data di entrata in vigore del
presente decreto abbiano in esercizio le apparecchiature di cui
all'art. 7 di proprietà del gestore pubblico, hanno facoltà di
procedere, entro il termine di sei mesi da tale data, alla
risoluzione del relativo rapporto di locazione e di
manutenzione, da comunicare a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
2. La disdetta di cui al comma 1 ha effetto al compimento di
nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il gestore pubblico comunica le nuove
condizioni contrattuali di locazione e di manutenzione delle
apparecchiature a mezzo di avvisi sulla stampa e di messaggi da
inserire nella bolletta telefonica.
4. Per gli abbonati, che non abbiano chiesto la risoluzione
del contratto ai sensi del comma 1, le nuove condizioni di cui
al comma 3 si applicano alla scadenza dei contratti in corso.
9. 1. I decreti ministeriali 12 dicembre 1947 e 4 ottobre
1982, citati nelle premesse, sono abrogati.
(Gli allegati tecnici sono omessi)
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