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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre
1997.
GU050298
Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per
l'individuazione degli organi operanti nella materia della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, il quale prevede la definizione di criteri generali
per l'individuazione degli organi operanti nella materia della
sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, al fine di
realizzare uniformitā di interventi ed il necessario raccordo
con la commissione consultiva permanente;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Considerate le competenze istituzionali attribuite dalle leggi
vigenti agli organismi pubblici operanti nel settore della
sicurezza e salute sul lavoro;
Vista l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale
e della sanitā;
Decreta:
E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento:
1. Al fine di realizzare sul territorio l'uniformitā degli
interventi della pubblica amministrazione in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro ed il necessario raccordo con la
commissione consultiva permanente, le regioni istituiscono
comitati di coordinamento.
2. I comitati di coordinamento di cui al comma 1, sono presieduti
dal presidente della giunta regionale o suo delegato, e devono
comprendere almeno rappresentanti degli assessorati regionali
competenti, dei dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie locali, dei settori ispezione del lavoro delle
direzioni regionali del lavoro, degli ispettorati regionali dei
Vigili del fuoco, dei dipartimenti periferici dell'Istituto
superiore per la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli uffici
periferici dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e,
ove presenti, rappresentanti degli uffici di sanitā aerea e
marittima del Ministero della sanitā.
3. Relativamente all'attivitā dei comitati di coordinamento di
cui al comma 1, le regioni assicurano forme di consultazione
delle parti sociali secondo le modalitā vigenti nei rispettivi
ordinamenti.
4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalitā del presente atto di indirizzo e coordinamento
nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai
rispettivi ordinamenti.
Roma, 5 dicembre 1997
(Seguono le firme)
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