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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 dicembre 2002, n.308
Regolamento per la determinazione del modello e delle
modalita' di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai
sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e del MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 36, comma 3 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277, il quale prevede, per la tutela dei lavoratori contro i
rischi connessi all'esposizione all'amianto durante il lavoro, la
determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro
dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, nonché le modalità di
trasmissione della documentazione clinica all'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro da parte degli organi del
Servizio sanitario nazionale e degli Istituti previdenziali
assicurativi pubblici e privati;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 21 maggio 1998;
Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Sentito il parere dell'Autorità' per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;
Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e
della salute;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati
1. E' istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) il registro nazionale dei casi di
mesotelioma asbesto-correlati. L'ISPESL e' autorizzato alla raccolta
ed al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 22 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, cosi' come modificato dall'articolo 5 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.
2. Nel registro e' raccolta l'informazione relativa ai casi di
mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio e della
tunica vaginale del testicolo, diagnosticati in Italia, con lo scopo
di:
a) stimare l'incidenza dei casi di mesotelioma in Italia;
b) raccogliere informazioni sulla pregressa esposizione ad
amianto dei casi registrati;
c) contribuire alla valutazione degli effetti, dell'avvenuto uso
industriale, dell'amianto ed al riconoscimento delle fonti di
contaminazione;
d) promuovere progetti di ricerca per la valutazione
dell'associazione tra casi di mesotelioma ed esposizione ad amianto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti. Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 36 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente: "Attuazione delle direttive
n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE,
in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma
dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212" (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1991, supplemento ordinario), reca: "Art. 36
(Registro dei tumori). - 1. - 2. Omissis. 3. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sono determinati il modello e le modalità di tenuta
del registro, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui
al comma 2.". - I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente: "Disciplina dell'attività' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario), recano: "Art. 17
(Regolamenti). - 1. - 2. Omissis. 3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al
comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio
di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". Nota all'art. 1, comma 1: - Il testo
dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), così come
modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135
(disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul
trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici) e dal decreto
legislativo 28 dicembre 2001, n. 467 (Disposizioni correttive ed integrative
della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'art.
1 della legge 24 marzo 2001, n. 127), e' il seguente: "Art. 22 (Dati
sensibili). - 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere
oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa
autorizzazione del Garante. 1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi
agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano
regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione,
nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura
esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni,
che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempre
che i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.
Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati. 1-ter. Il comma 1 non si applica, altresi', ai dati riguardanti
l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di
categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla
richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata
pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero
successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante puo'
prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare
del trattamento e' tenuto ad adottare. 3. Il trattamento dei dati indicati al
comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e'
consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale
siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni
eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai
decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge,
emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti
pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione
legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi
soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico
e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il
trattamento dei dati indicati al comma 1. 3-bis. Nei casi in cui e'
specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico,
ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti
pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai
decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in
materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i
rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti
e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi,
aggiornando tale identificazione periodicamente. 4. I dati personali indicati
al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del
Garante: a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico,
filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici,
confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di finalità lecite,
relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione
a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo,
sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e
l'ente, l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente
ai trattamenti effettuati; b) qualora il trattamento sia necessario per la
salvaguardia della vita o dell'incolumità' fisica dell'interessato o di un
terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per
impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o
di volere; c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o,
comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango
pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al
comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di
buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera h).
Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.".
Art. 2
. Centri operativi regionali
1. Presso ogni regione, gli assessorati alla sanità
individuano i Centri operativi regionali, di seguito denominati COR, e nominano
il funzionario responsabile della rilevazione dei casi di mesotelioma e
dell'accertamento della pregressa esposizione ad amianto, nonché, su proposta di
questo, il soggetto vicario nei casi di vacanza, assenza o impedimento del primo
. 2. Ai fini della individuazione dei COR, gli assessorati alla sanità tengono
conto, ove istituite, delle strutture già operanti nella regione e nelle
province autonome quali: osservatori epidemiologici regionali o altri servizi
epidemiologici, archivi locali di mesoteliomi, registri tumori di popolazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'ISPESL i
dati identificativi e le modalità operative dei COR.
4. La rilevazione di cui al comma 1 comprende i casi di cui al precedente
articolo 1, diagnosticati a partire dal 1 gennaio 2000.
Art. 3.
Compiti dei Centri operativi regionali
1. I COR provvedono:
a) alla raccolta ed archiviazione delle informazioni su tutti i casi di
mesotelioma della pleura, del peritoneo e della tunica vaginale del testicolo,
sulla base delle informazioni di cui al comma 4;
b) alla definizione dei casi dal punto di vista diagnostico;
c) alle verifiche di qualita' delle diagnosi pervenute;
d) alla ricerca ed integrazione dell'informazione sulla pregressa
esposizione all'amianto dei casi identificati;
e) al controllo periodico del flusso informativo dei casi di mesotelioma,
anche al fine di valutarne la completezza;
f) all'invio all'ISPESL, mediante la scheda di notifica di cui
all'allegato 1, delle informazioni relative alla diagnosi ed alle valutazioni
dell'esposizione con salvaguardia delle previsioni normative di cui alla legge
n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 135 del 1999.
2. I COR provvedono all'assolvimento dei compiti di cui al precedente
comma 1, in conformità a standards definiti e periodicamente aggiornati dall'ISPESL,
anche con la collaborazione dei COR, attraverso la elaborazione delle apposite
linee guida.
3. Il personale dei COR e' tenuto al rispetto del segreto professionale e
d'ufficio nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1. 4. Le strutture
sanitarie pubbliche e private forniscono ai COR le informazioni di cui al comma
1, lettera a).
Art. 4.
Collaborazione con altri istituti
1. L'ISPESL, l'Istituto nazionale di previdenza sociale
(INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e gli altri istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati,
collaborano al fine di completare od integrare reciprocamente i dati in loro
possesso.
Art. 5.
Modalità e tenuta del registro
1. Il registro di cui all'articolo 1, puo' essere informatizzato secondo
quanto previsto al successivo articolo 6, ed e' comunque tenuto in conformita'
alle norme di cui alla legge n. 675 del 1996, secondo quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernenti la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
2. I COR e l'ISPESL dovranno rilasciare, a cura dei responsabili del
trattamento dei dati, individuati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 675
del 1996 e del precedente articolo 2, comma 1, specifiche autorizzazioni agli
incaricati del trattamento o della manutenzione dei dati.
3. Il registro di cui all'articolo 1, ove tenuto in forma cartacea, deve essere
conforme al modello riportato in allegato 1
4. L'ISPESL trasmette annualmente alle regioni i dati di sintesi relativi alle
risultanze del registro di cui al presente decreto. Detta trasmissione viene
effettuata in forma anonima, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge n.
675 del 1996.
Nota all'art. 5, comma 1: - Il testo del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318 del 28 luglio 1999 (Regolamento recante norme
per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei
dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999. Nota
all'art. 5, comma 2: - Il testo dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e' il seguente: "Art. 5 (Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di
mezzi elettronici). - 1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati e' soggetto alla medesima
disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.".
Nota all'art. 5, comma 4: - Il testo dell'art. 23, comma 4, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "Art. 23 (Dati inerenti la salute). - da
1. a 3. Omissis. 4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
e' vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalita' di prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano
la materia.".
(Allegato omesso)
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