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D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185. Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1964 n. 185

Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare.
1. Campo di applicazione. -- Le attività che implicano la
detenzione, l'immagazzinamento, la produzione, l'utilizzazione,
la manipolazione, il trattamento e l'eliminazione di sostanze
radioattive naturali o artificiali debbono essere compiute in
modo da garantire nella maniera più efficace la sicurezza degli
impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e della
popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti.
Le attività stesse debbono pertanto essere svolte
conformemente alle disposizioni della presente legge, qualora
per quantità di radioattività e per attività specifica esse
possano implicare i pericoli di cui al comma precedente.
Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il
Ministro per l'industria e per il commercio, per l'interno, per
il lavoro e la previdenza sociale, per la marina mercantile, per
la sanità, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare
ed il Consiglio interministeriale di coordinamento di cui
all'articolo 10 in relazione allo stato degli sviluppi della
tecnica ed ai valori indicati da competenti organi
internazionali, sulla base del criterio previsto dai commi
precedenti, sono determinate per le attività indicate al primo
comma del presente articolo le quantità di radioattività, le
attività specifiche o concentrazioni e le intensità di dose di
esposizione soggette alle prescrizioni della presente legge.



2. Macchine radiogene. -- Le disposizioni della presente legge
si applicano altresì alle macchine radiogene il cui impiego
possa determinare rischi di radiazioni ionizzanti per i
lavoratori e la popolazione.
I tipi di macchine il cui impiego possa determinare tali
rischi sono definiti con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro per l'industria e per il
commercio, per l'interno, per il lavoro e la Previdenza sociale,
per la sanità, sentito il Comitato nazionale per l'energia
nucleare e il Consiglio interministeriale di coordinamento di
cui all'art 10.



3. Campo di applicazione per gli impianti nucleari. -- La
costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari sono, ai fini
della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria sottoposti
alla disciplina della presente legge.

Capo II - Definizioni.

4. Rinvio alle definizioni della legge sull'impiego pacifico
dell'energia nucleare. -- Per l'applicazione della presente
legge valgono, in quanto nella stessa non sia diversamente
disposto, le definizioni contenute nell'art. 1 della legge 31
dicembre 1962, n. 1860, comprese quelle relative alla
responsabilità civile, nonché le definizioni, contenute negli
articoli seguenti.



5. Definizioni di termini fisici, biologici e tecnici. -- Per
l'applicazione della presente legge valgono le seguenti
definizioni:
a) Nuclide: specie atomica definita dal numero di massa, dal
numero atomico e dallo stato energetico del nucleo;
b) Radiazioni ionizzanti: radiazioni capaci di determinare
la ionizzazione nei materiali presenti nello spazio nel quale si
propagano. A seconda della specie esse possono essere
elettromagnetiche o corpuscolari;
c) Disintegrazione (radioattiva): processo di rottura
spontanea di un nucleo di un atomo, con emissione di una
particella, o di un fotone, o di entrambi;
d) Radioattività: fenomeno di disintegrazione spontanea di
un nuclide, con emissione di una particella o di un fotone o di
entrambi, che comporti la formazione di un nuovo nuclide;
e) Attività (di un materiale radioattivo): numero di
disintegrazioni nell'unità di tempo. L'attività si esprime in
curie;
f) Sostanza radioattiva: ogni sostanza che presenti il
fenomeno della radioattività;
g) Fondo naturale di radiazioni: insieme delle radiazioni
ionizzanti provenienti da sorgenti naturali terrestri e
cosmiche;
h) Sorgente (di radiazioni ionizzanti): macchina radiogena
(apparecchio generatore di radiazioni) o sostanza avente la
capacità di emettere radiazioni ionizzanti;
i) Contaminazione (radioattiva): inquinamento di un
materiale o di un ambiente o di un organismo vivente, prodotto
da sostanze radioattive. Per quel che concerne i lavoratori la
contaminazione può essere esterna (cutanea o mucosa) o interna;
l) Incorporazione: contaminazione interna nella quale
sostanze radioattive partecipano al metabolismo dell'organismo o
a processi organici;
m) Irradiazione: qualsiasi esposizione a radiazioni
ionizzanti. Sono irradiazioni esterne quelle nelle quali la
sorgente di irradiazione è situata all'esterno dell'organismo;
irradiazioni interne quelle dovute alla incorporazione di
sostanze radioattive;
n) Irradiazione eccezionale concordata: esposizione alle
radiazioni ionizzanti di persona esposta per ragioni
professionali, preventivamente valutata e accettata;
o) Radiotossicità: tossicità dovuta alle radiazioni
ionizzanti emesse da un nuclide radioattivo incorporato; tale
tossicità dipende dalle caratteristiche radioattive, dal
metabolismo dell'elemento nell'organismo o nell'organo e dal suo
stato chimico e fisico;
p) Sorgente sigillata: sorgente formata da sostanze
radioattive solidamente incorporate in materie solide e
inattive, o sigillate in un involucro inattivo, che presenti una
resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di
impiego, qualsiasi dispersione di sostanze radioattive e
qualsiasi possibilità di contaminazione;
q) Sorgente non sigillata: sorgente avente tali
caratteristiche da non consentire di prevenire qualsiasi
dispersione di sostanze radioattive e qualsiasi rischio di
contaminazione.



6. Definizioni di unità di misura. -- Per l'applicazione della
presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) curie: quantità di nuclide radioattivo nella quale il
numero di disintegrazioni per secondo è di 3,7 x 10Ý10: esso
rappresenta l'unità di radioattività;
b) rad: unità di misura della dose assorbita;
1 rad è uguale a 100 erg per grammo di sostanza irradiata, nel
punto preso in esame;
c) rem: dose di radiazioni ionizzanti che, assorbita dal
corpo umano produce un effetto biologico identico a quello
prodotto nello stesso tessuto dall'assorbimento di un rad di
raggi X. I raggi X usati come riferimento sono quelli che
producono una ionizzazione specifica media uguale a 100 coppie
di ioni per micron di percorso in acqua. Ciò corrisponde a raggi
X di circa 250 chilovolt;
d) roentgen: unità di misura della dose di esposizione di
raggi X o gamma, tale che l'emissione corpuscolare ad essa
associata per 0,001293 grammi di aria produce, in aria, ioni
portanti una unità elettrostatica di quantità di elettricità
dell'uno e dell'altro segno.



7. Definizioni delle dosi. -- Per l'applicazione della
presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) Dose assorbita (di qualsiasi radiazione ionizzante):
quantità di energia ceduta dalle particelle ionizzanti alla
unità di massa della sostanza irradiata nel punto preso in
esame, quale che sia la natura della radiazione ionizzante
utilizzata. L'unità di misura della dose assorbita è il rad;
b) Dose di esposizione (ai raggi X o gamma, in un
determinato punto): è la misura delle radiazioni in funzione
della capacità di produrre ionizzazione. L'unità di misura della
dose di esposizione ai raggi X o gamma è il roentgen:
c) Efficacia biologica relativa: corrisponde al rapporto tra
una dose di raggi X presa come riferimento e la dose delle
radiazioni ionizzanti considerate, che produce lo stesso effetto
biologico;
d) Dose biologica efficace: è determinata dal prodotto della
dose assorbita in rad per il valore numerico della efficacia
biologica relativa. La dose biologica efficace è espressa in
rem;
e) Dose individuale: dose di radiazioni ionizzanti ricevuta
da un individuo durante un determinato intervallo di tempo;
f) Dose accumulata: rappresenta, integrata nel tempo, la
somma di tutte le dosi, qualunque ne sia la sorgente, ricevute
da un individuo, escluse quelle provenienti dal fondo naturale
di radiazioni e da esami e cure mediche;
g) Dose alla popolazione: dose di radiazioni ionizzanti
ricevuta dalla popolazione durante un determinato intervallo di
tempo, ponderata in funzione dei dati demografici.
h) Dosi massime ammissibili (con sufficiente margine di
sicurezza): dosi di radiazioni ionizzanti che, allo stato
attuale delle cognizioni, non sono suscettibili di causare
alterazioni notevoli né all'individuo nel corso della sua vita,
né alla popolazione. Tali dosi sono fissate tenendo conto delle
irradiazioni ricevute dagli individui o dalla popolazione,
escluse quelle provenienti dal fondo naturale di radiazioni e
quelle provenienti da esami e cure mediche;
i) Concentrazione massima ammissibile di un nuclide
radioattivo: concentrazione di un nuclide radioattivo nell'aria
inalata e nell'acqua potabile, espressa in unità di radiattività
per unità di volume, tale da dare la dose massima ammissibile,
con riferimento a determinate condizioni di esposizione.



8. Definizioni di particolari impianti nucleari e documenti
relativi. -- Per l'applicazione della presente legge valgono le
seguenti definizioni di particolari impianti nucleari e
documenti relativi:
a) Reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi
pacifici progettato od usato per produrre una reazione nucleare
a catena, capace di autosostenersi in condizioni normali o
accidentali, anche in assenza di sorgenti neutroniche.
b) Complesso nucleare sottocritico: ogni apparato progettato
od usato per produrre una reazione nucleare a catena, incapace
di autosostenersi in assenza di sorgenti di neutroni, in
condizioni normali o accidentali.
c) Impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale,
dotato di un reattore nucleare, avente per scopo la
utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a
fini industriali.
d) Impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un
reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte
non sono utilizzate a fini industriali.
e) Impianto nucleare per il trattamento di combustibili
irradiati: ogni impianto progettato o usato per trattare
materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono
esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per
studi e ricerche che contengono meno di 1000 curie di prodotti
di fissione e quelli a fini industriali che trattano materie che
non presentano un'attività dei prodotti di fissione superiore a
0,25 millicurie per grammo di uranio 235 ed una concentrazione
di plutonio inferiore a 10Ý-6 grammi per grammo di uranio 235, i
quali ultimi sono considerati aggregati agli impianti di cui
alla lettera f).
f) Impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle
materie fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni
impianto destinato a preparare o a fabbricare materie fissili
speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di
separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti
essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non
contengono più di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di
plutonio o uranio 233 o quantità totale equivalente.
g) Deposito di materie fissili speciali o di combustibili
nucleari: qualsiasi locale che, senza far parte degli impianti
di cui alle lettere precedenti, è destinato al deposito di
materie fissili speciali o di combustibili nucleari al solo
scopo dell'immagazzinamento in quantità totali superiori a 350
grammi di uranio 235, oppure 200 grammi di plutonio o uranio 233
o quantità totale equivalente.
h) Rapporto preliminare, rapporto intermedio e rapporto
finale di sicurezza: documenti o serie di documenti tecnici
contenenti le informazioni necessarie per l'analisi e la
valutazione della installazione e dell'esercizio di un reattore
o impianto nucleare. dal punto di vista della sicurezza nucleare
e della protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, e contenenti
inoltre una analisi ed una valutazione di tali pericoli. In
particolare i documenti debbono contenere una trattazione degli
argomenti seguenti:
1) ubicazione e sue caratteristiche fisiche,
meteorologiche, demografiche, agronomiche ed ecologiche;
2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;
3) descrizione tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei
suoi sistemi componenti ausiliari, inclusa la strumentazione
nucleare e non nucleare i sistemi di controllo e i dispositivi
di protezione ed i sistemi di raccolta, allontanamento e
smaltimento (trattamento e scarico) dei rifiuti radioattivi;
4) studio analitico di possibili incidenti derivanti da
mal funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione e
delle conseguenze previste, in relazione alla sicurezza nucleare
e alla protezione sanitaria;
5) studio analitico delle conseguenze previste, in
relazione alla protezione sanitaria, di scarichi radioattivi
durante le fasi di normale esercizio e in caso di situazioni
accidentali o di emergenza;
6) misure previste ai fini della prevenzione e protezione
antincendio.
Il rapporto è denominato preliminare se riferito al progetto
di massima; finale, se riferito al progetto definitivo. Il
rapporto intermedio precede il rapporto finale e contiene le
informazioni, l'analisi e la valutazione di cui sopra è detto,
con ipotesi cautelative rispetto a quelle del rapporto finale.
i) Regolamento di esercizio: documento che specifica
l'organizzazione e le funzioni in condizioni normali ed
eccezionali del personale addetto alla direzione, alla
conduzione e alla manutenzione di un impianto nucleare, nonché
alle sorveglianze fisica e medica della protezione, in tutte le
fasi, comprese quelle di collaudo ed avviamento.
l) Manuale di operazione: l'insieme delle disposizioni e
procedure operative relative alle varie fasi di esercizio
normale e di manutenzione dell'impianto, nel suo insieme e nei
suoi sistemi componenti, nonché le procedure da seguire in
condizioni eccezionali.
m) Specifica tecnica di prova: documento che descrive le
procedure e le modalità che debbono essere applicate per
l'esecuzione della prova ed i risultati previsti. Ogni specifica
tecnica di prova, oltre una breve descrizione della parte di
impianto e del macchinario impiegato nella prova, deve indicare:
a) lo scopo della prova;
b) la procedura della prova;
c) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;
d) gli eventuali valori minimi e massimi previsti delle
variabili considerate durante la prova;
n) Prescrizione tecnica: l'insieme dei limiti e condizioni
concernenti i dati e i paramenti relativi alle caratteristiche e
al funzionamento di un impianto nucleare nel suo complesso e nei
singoli componenti, che hanno importanza per la sicurezza
nucleare e per la protezione sanitaria.
o) Registro di esercizio: documento sul quale si annotano i
particolari delle operazioni effettuate sull'impianto, i dati
rilevati nel corso di tali operazioni, nonché ogni altro
avvenimento di interesse per l'esercizio dell'impianto stesso.


9. Definizioni di altri termini usati nella presente legge.
-- Per l'applicazione della presente legge valgono inoltre le
seguenti definizioni:
a) Medico autorizzato: medico che possiede la
specializzazione e l'addestramento necessari a garantire la
sorveglianza medica della protezione dei lavoratori e della
popolazione. La specializzazione e l'autorità del medico
autorizzato sono riconosciute dalla competente autorità.
b) Esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e
l'addestramento necessari per misurare le radiazioni ionizzanti,
per assicurare l'esatto funzionamento dei dispositivi di
protezione e per dare le istruzioni e prescrizioni necessarie a
garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori
e della popolazione. La qualificazione dell'esperto è
riconosciuta dalla competente autorità.
c) Sorveglianza medica (della protezione): l'insieme delle
visite mediche, delle indagini specialistiche e di laboratorio,
dei provvedimenti e delle disposizioni sanitarie adottate dal
medico autorizzato al fine di realizzare la protezione sanitaria
dei lavoratori e della popolazione contro le radiazioni
ionizzanti, e di garantire l'osservanza delle disposizioni della
presente legge.
d) Sorveglianza fisica (della protezione): l'insieme dei
dispositivi, degli esami, delle valutazioni, delle misure, delle
istruzioni e delle prescrizioni effettuate dall'esperto
qualificato al fine di realizzare la protezione sanitaria dei
lavoratori e della popolazione contro le radiazioni ionizzanti,
e di garantire l'osservanza delle disposizioni della presente
legge.
e) Zona controllata: luogo determinato in cui esiste una
sorgente di radiazioni ionizzanti e in cui persone esposte per
ragioni professionali possono ricevere una dose di radiazioni
superiore a 1,5 rem per anno. In tale zona sono svolte la
sorveglianza fisica e la sorveglianza medica della protezione
contro le radiazioni.
f) Zona sorvegliata: ogni luogo alla periferia di una zona
controllata in cui sussiste un pericolo permanente di
superamento della dose massima ammissibile per l'insieme della
popolazione e nel quale occorre esercitare la sorveglianza
fisica della protezione contro le radiazioni.
g) Persone esposte per ragioni professionali: persone che in
una zona controllata effettuano abitualmente un lavoro che le
espone al pericolo derivante dalle radiazioni ionizzanti.
h) Gruppi particolari della popolazione:
gruppo 1) le persone che per motivi di lavoro si trovano
occasionalmente nella zona controllata, ma che non sono
considerate persone esposte per ragioni professionali;
gruppo 2) le persone che manipolano apparecchi emittenti
radiazioni ionizzanti o contenenti sostanze radioattive in
quantità tali che le radiazioni emesse non superino la dose
massima ammissibile per questa categoria di persone;
gruppo 3) le persone che si trovano abitualmente nelle
vicinanze della zona controllata e che per tale ragione possono
ricevere una irradiazione superiore a quella fissata per la
popolazione nel suo insieme.
i) Esercizio professionale specialistico della
roentgendiagnostica: esercizio qualificato della
roentgendiagnostica, esclusa l'attività radiologica occasionale
di carattere complementare all'esercizio clinico.

CAPO III - Organi.

10. Consiglio interministeriale di coordinamento e
consultazione. -- E' istituito presso il Ministero
dell'industria e del commercio un Consiglio interministeriale di
coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla
sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione
e dei lavoratori, così composto:
Direttore generale delle fonti di energia e delle industrie
di base, con funzioni di Presidente;
quattro rappresentanti del Ministero dell'industria e del
commercio, di cui un rappresentante della Direzione generale
delle miniere;
un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
due rappresentanti del Ministero dell'interno;
un rappresentante del Ministero della difesa;
un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste;
tre rappresentanti del Ministero dei trasporti e
dell'aviazione civile di cui uno designato dalla Direzione
generale delle ferrovie dello Stato; uno dall'Ispettorato
generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;
uno dall'Ispettorato generale dell'aviazione civile;
un rappresentante del Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
due rappresentanti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
due rappresentanti del Ministero della marina mercantile;
un rappresentante del Ministero delle partecipazioni
statali;
tre rappresentanti del Ministero della sanità;
un rappresentante del Ministero del turismo e dello
spettacolo;
due rappresentanti del Comitato nazionale per l'energia
nucleare di cui alla legge 11 agosto 1960 n. 933.
I rappresentanti dei Ministeri debbono avere qualifica non
inferiore a direttore di divisione.
Le funzioni di segreteria del Consiglio sono esercitate da
funzionari della Direzione generale delle fonti di energia e
delle industrie di base.
Le funzioni del presidente in sua assenza o impedimento sono
esercitate da un funzionario del Ministero dell'industria e del
commercio designato dal presidente stesso.
I membri del Consiglio ed i segretari sono nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta
del Ministro per l'industria e per il commercio per la durata di
quattro anni.
Il Consiglio provvede al coordinamento sul piano
amministrativo delle attività delle varie Amministrazioni per la
applicazione della presente legge.
Il Consiglio esprime parere sulle questioni di massima
relative alla applicazione della presente legge nonché sulla
richiesta di revisione delle norme fondamentali secondo quanto
previsto dall'art. 32 del Trattato istitutivo della Comunità
europea della energia atomica.
Il Consiglio esprime altresì parere sui progetti di
disposizioni legislative e regolamentari volte a garantire
l'osservanza delle norme fondamentali relative alla protezione
sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli
derivanti dalle radiazioni ionizzanti, prima dell'invio dei
progetti suddetti alla Commissione della Comunità europea della
energia atomica, a norma dell'art. 33 del Trattato istitutivo
della Comunità.
Il presidente può istituire gruppi di lavoro per lo studio di
particolari problemi e può chiamare a far parte del Consiglio
esperti designati da pubbliche Amministrazioni.
Dei pareri espressi dal Consiglio viene data comunicazione
alle Amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia.


11. Commissione tecnica del Comitato nazionale per l'energia
nucleare. -- E' istituita presso il Comitato nazionale per
l'energia nucleare una Commissione tecnica per la sicurezza
nucleare e la protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti,
presieduta da un membro della Commissione direttiva, di cui
all'art. 4 della legge 11 agosto 1960, n. 933, designato dal
Presidente del Comitato nazionale per l'energia nucleare.
Della Commissione fanno parte esperti in questioni di
sicurezza nucleare o di protezione sanitaria dalle radiazioni
ionizzanti o di difesa contro gli incendi, di cui:
dieci designati rispettivamente dai Ministeri dell'interno,
dell'industria e del commercio, dei lavori pubblici, del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità, in numero di due per
ciascun Ministero;
quattro designati dal Presidente del Comitato nazionale per
l'energia nucleare.
Qualora gli impianti interessino il Demanio marittimo o
comunque il lavoro marittimo e dei porti, alla Commissione sono
aggregati due esperti designati dal Ministero della marina
mercantile.
Per le questioni la cui soluzione è connessa con altre di
competenza dell'Associazione nazionale per il controllo della
combustione è chiamato a far parte un esperto designato dal
presidente dell'Associazione stessa.
Il presidente può per speciali problemi, chiamare a
partecipare ai lavori della Commissione altri esperti, italiani
o stranieri, qualificati in particolari settori.
Le funzioni di segreteria della Commissione sono esercitate da
funzionari del Comitato nazionale per la energia nucleare.
Per la validità delle riunioni della Commissione è sufficiente
la presenza di almeno nove componenti.
La Commissione dura in carica due anni e i membri possono
essere riconfermati.



12. Compiti della Commissione tecnica del Comitato nazionale
per l'energia nucleare. -- La Commissione tecnica, di cui
all'articolo precedente, esprime il proprio parere nei casi
previsti dalla presente legge sui problemi tecnici relativi alla
sicurezza nucleare ed alla protezione dei lavoratori e della
popolazione contro i rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti, e ogni qualvolta sia richiesto dalle Amministrazioni
interessate o dal Consiglio interministeriale di coordinamento
di cui all'art. 10.
I pareri della Commissione sono trasmessi al Ministero
dell'industria e del commercio e alle altre Amministrazioni
interessate.



13. Ispettori del Comitato nazionale per l'energia nucleare. --
Ferme restando le attribuzioni previste per le singole
Amministrazioni dalle disposizioni in vigore e le particolari
attribuzioni demandate al Ministero dell'industria e del
commercio, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
al Ministero della marina mercantile e al Ministero della sanità
dalle disposizioni contenute nei Capi IV, VIII e IX, le funzioni
ispettive per l'applicazione della presente legge sono
esercitate dal Comitato nazionale per l'energia nucleare a mezzo
dei suoi ispettori.
Gli ispettori del Comitato nazionale per l'energia nucleare
sono autorizzati all'esercizio delle funzioni ispettive con
provvedimento del presidente del Comitato stesso.
Essi hanno diritto all'accesso a tutti gli impianti nucleari e
dovunque sono detenute o impiegate macchine radiogene, materie
nucleari e radioattive in quantità tale che possa prevedersi un
pericolo derivante dalle radiazioni ionizzanti.
Gli ispettori del Comitato nazionale per l'energia nucleare
possono in particolare:
1) richiedere ed ottenere dati ed informazioni al personale
operativo presente negli impianti;
2) accedere a tutti i documenti concernenti la sicurezza
nucleare e la protezione sanitaria;
3) richiedere la dimostrazione di efficienza di macchine e
di apparecchiature;
4) procedere agli accertamenti di sicurezza nucleare che si
rendano necessari a loro giudizio ai fini di garantire
l'osservanza, nella condotta degli impianti, delle prescrizioni
tecniche - particolari di cui al Capo VII della presente legge e
l'adempimento delle norme tecniche;
5) ottenere informazioni anche di carattere riservato e
segreto, limitatamente alla sicurezza nucleare ed alla
protezione sanitaria, per gli impianti di cui alla legge 31
dicembre 1962, numero 1860;
6) procedere a tutti gli accertamenti necessari ai fini di
stabilire l'osservanza delle prescrizioni della presente legge.
Nell'esercizio delle loro funzioni gli ispettori del Comitato
nazionale per l'energia nucleare sono ufficiali di polizia
giudiziaria.
Gli ispettori del Comitato nazionale per l'energia nucleare
nel presentarsi per adempiere le funzioni ad essi demandate
devono, a richiesta, far costatare la loro identità, esibendo la
carta di riconoscimento munita di fotografia che sarà loro
rilasciata dal presidente del Comitato - nazionale per l'energia
nucleare.
Gli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge
hanno l'obbligo di agevolare le visite e le ispezioni e di
fornire l'assistenza richiesta dagli ispettori per l'adempimento
del loro compito, apprestando anche i mezzi tecnici necessari.
Di ogni ispezione dovrà essere compilato apposito processo
verbale che dovrà contenere le principali constatazioni fatte,
nonché le prescrizioni date; copia di tale processo verbale sarà
rilasciata a richiesta all'esercente o a chi lo rappresenta sul
posto.
L'esercente o il suo rappresentante hanno diritto a far
inserire nel verbale le dichiarazioni che riterranno di esporre
nel loro interesse; quando si rifiutino di firmare, l'ispettore
del Comitato nazionale per l'energia nucleare ne farà menzione
nello stesso verbale, indicando le ragioni addotte per il
rifiuto.
Gli ispettori del Comitato nazionale per l'energia nucleare
non possono procedere ad ispezioni su impianti a diretto ed
esclusivo impiego medico, diagnostico e terapeutico, se non su
richiesta del Ministero della sanità.
Per le questioni di competenza del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale presso gli impianti di cui al comma
precedente, gli organi del Ministero stesso possono chiedere
l'intervento degli ispettori del Comitato nazionale per la
energia nucleare.



14. Ispezioni congiunte. -- Quando l'oggetto delle ispezioni
compiute dal Comitato nazionale per l'energia nucleare concerne
compiti ispettivi affidati dalla legge ad altre Amministrazioni,
o quando i funzionari ispettivi di altre Amministrazioni
compiono ispezioni che interessano i compiti istituzionali del
Comitato nazionale per l'energia nucleare, di regola le
ispezioni vanno compiute congiuntamente.
Nei casi di grave e imminente pericolo ciascuno degli organi
ispettivi potrà procedere anche separatamente adottando i
necessari provvedimenti e dandone immediata comunicazione alle
altre Amministrazioni competenti.

CAPO IV - Norme di polizia mineraria.

15. Campo di applicazione. -- Le disposizioni del presente
Capo si applicano alle lavorazioni minerarie in presenza di
sostanze radioattive ed in genere alle lavorazioni che si
effettuano nell'area oggetto del permesso di ricerca o della
concessione di coltivazione e che espongono al rischio di
radiazioni quando l'intensità di dose di esposizione e il
livello di concentrazione delle sostanze radioattive
nell'ambiente di lavoro superano i valori stabiliti con i
decreti di cui all'art. 1.
Le modalità per la valutazione delle dosi delle contaminazioni
ambientali sono stabilite con decreto del Ministro per
l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per la
sanità, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare.



16. Competenze e mezzi. -- Il direttore della miniera deve
assicurare la sorveglianza fisica della protezione per mezzo di
esperti qualificati a norma dell'art. 71.
In particolare debbono essere affidate ad esperti qualificati
le operazioni previste dagli artt. 17, 18 e 19.
L'entità dei mezzi impiegati deve essere adeguata alla
importanza degli impianti e la loro scelta di tipo e qualità
effettuata in funzione della gravità dei rischi connessi alle
lavorazioni che espongono alle radiazioni ionizzanti.
L'ingegnere capo del Distretto minerario vigila affinché le
attrezzature rispondano ai principi di cui al comma precedente.



17. Zone controllate. -- Il direttore della miniera deve
provvedere che le zone controllate siano delimitate e segnalate
mediante applicazione di appositi contrassegni.



18. Valutazioni. -- Nelle lavorazioni di cui al precedente
art. 15 devono essere effettuate:
1) le valutazioni delle esposizioni nei luoghi in cui
sussista il rischio da radiazioni, mediante l'indicazione della
natura e della qualità delle radiazioni stesse e della
determinazione, secondo i casi, della dose di esposizione, della
dose misurata in aria e del flusso;
2) le valutazioni delle contaminazioni, mediante la
indicazione della natura, dello stato fisico e della
composizione chimica delle sostanze radioattive contaminanti,
nonché la determinazione della loro attività e concentrazione
volumetrica e superficiale;
3) la valutazione della dose individuale, assorbita dai
lavoratori professionalmente od occasionalmente esposti,
effettuata su tutto l'organismo e su parti di esso, secondo le
modalità di irradiazione.
La valutazione della dose individuale accumulata dai
lavoratori esposti ad irradiazioni esterne deve essere eseguita
mediante uno o più apparecchi di misura individuali, da portarsi
in permanenza nei luoghi in cui sussista il rischio di
radiazioni.
La valutazione della dose individuale assorbita dai lavoratori
che possono essere esposti a contaminazioni interne deve essere
eseguita mediante idonei metodi fisici e medici.
Il datore di lavoro deve fornire i mezzi ed assicurare le
condizioni necessarie all'esperto qualificato per l'espletamento
dei propri compiti.
I risultati delle valutazioni devono essere comunicati al
medico autorizzato.



19. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della
protezione. -- Il direttore della miniera deve provvedere
affinché l'esperto qualificato istituisca, tenga aggiornati e
conservi i seguenti documenti:
a) un registro sul quale devono essere annotate le
valutazioni delle irradiazioni e le contaminazioni radioattive
di cui al primo comma, numeri 1, 2, 3 dell'art. 18;
b) i verbali dei provvedimenti di intervento adottati;
c) le schede personali sulle quali devono essere annotati i
risultati delle valutazioni delle dosi individuali.
Le schede personali devono essere conservate, a cura del
direttore, per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro
comportante una esposizione alle radiazioni ionizzanti e
comunque per tutta la durata della vita dell'interessato.
In caso di cessazione dell'impresa prima del compimento dei
termini di cui al comma precedente, il direttore deve consegnare
i predetti documenti al Distretto minerario competente che
provvede alla loro conservazione fino al compimento del periodo
previsto dal comma precedente.



20. Visita medica preventiva. -- Nessun prestatore di lavoro
può essere adibito alle lavorazioni di cui all'art. 15 se non
consegua la relativa idoneità fisica che deve essere accertata
mediante apposita visita medica eseguita dai medici autorizzati
di cui al Capo VIII della presente legge.
Contro il risultato della visita medica di cui al comma
precedente è ammesso ricorso all'ingegnere capo, che provvede
sentiti i sanitari di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.
Il provvedimento dell'ingegnere capo ha carattere definitivo.
La visita medica di cui al primo comma deve comprendere una
anamnesi completa dalla quale devono risultare le eventuali
irradiazioni precedenti, ed un esame clinico generale completato
da adeguate indagini specialistiche e di laboratorio per
valutare lo stato degli organi che possono essere maggiormente
danneggiati dalle radiazioni.
Il medico che esamina il soggetto deve conoscere la
destinazione lavorativa iniziale del prestatore di lavoro e
qualsiasi mutamento di essa, nonché le irradiazioni connesse a
tale destinazione. Egli deve anche attenersi, nell'esprimere il
suo giudizio, alla classificazione di idoneità di cui all'art.
77 della presente legge.



21. Visite mediche periodiche. -- Il prestatore di lavoro
adibito alle lavorazioni di cui all'art. 15 della presente
legge, deve essere sottoposto, ai fini della sorveglianza
medica, a visite mediche periodiche, eseguite da un medico
autorizzato, di cui al Capo VIII della presente legge.
La frequenza di tali visite è determinata dal medico
autorizzato in relazione alle condizioni di lavoro, alle
condizioni di irradiazione ed allo stato di salute del
lavoratore. L'intervallo tra due visite successive non può
essere superiore a sei mesi.
In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi
precedenti, i lavoratori sono classificati in:
1) lavoratori non idonei al lavoro, che devono essere
allontanati dal rischio;
2) lavoratori in osservazione, per i quali deve essere
provata la idoneità a sopportare il rischio;
3) lavoratori idonei, in grado di continuare a sopportare il
rischio derivante dalla loro attività;
4) lavoratori idonei limitatamente a determinate mansioni
ovvero con adozione di determinate precauzioni:
5) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la
cessazione dal lavoro che li ha esposti alle radiazioni
ionizzanti.



22. Superamento delle dosi massime ammissibili. -- Quando i
risultati della valutazione della dose assorbita da ogni singolo
prestatore di lavoro superano i valori delle dosi massime
ammissibili, il direttore deve darne notizia all'ingegnere capo
per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.



23. Decontaminazione e sorveglianza medica eccezionale. -- Il
direttore della miniera deve provvedere affinché i lavoratori
che hanno subito una contaminazione siano sottoposti
immediatamente a provvedimenti sanitari di decontaminazione.
Il direttore deve inoltre provvedere a che siano sottoposti a
visita medica eccezionale i lavoratori che abbiano subito una
contaminazione accidentale o una irradiazione il cui grado si
presume elevato e comunque superiore ai valori stabiliti con il
decreto di cui all'art. 87. Esso deve altresì provvedere a che i
lavoratori in questione siano sottoposti a sorveglianza medica
eccezionale comprendente, in particolare, i trattamenti
terapeutici di urgenza, il controllo clinico e gli esami che
saranno ritenuti necessari dal medico autorizzato.
Il medico autorizzato decide in merito all'eventuale
allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro e al suo
isolamento, dandone notizia all'ingegnere capo competente per
territorio e al medico provinciale.



24. Documento sanitario personale. -- Il direttore della
miniera deve provvedere a che il medico autorizzato istituisca,
tenga aggiornato e conservi un documento sanitario personale sul
quale devono essere registrati per ogni lavoratore dipendente:
a) i dati raccolti nella visita medica preventiva e nelle
visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della
sorveglianza medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa del lavoratore, i rischi ad
essa connessi e i successivi mutamenti;
c) le dosi di radiazioni assorbite dal lavoratore
utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato
responsabile della sorveglianza fisica della protezione.
Il documento sanitario personale, di cui al comma precedente,
deve essere conservato per almeno trenta anni dopo la cessazione
del lavoro comportante una esposizione alle radiazioni
ionizzanti e comunque per tutta la durata della vita
dell'interessato.
Nel caso di cessazione dell'impresa prima del compimento dei
termini di cui al comma precedente, ovvero in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, il medico autorizzato deve
consegnare i predetti documenti all'ingegnere capo. Detti
documenti devono essere conservati fino al compimento del
periodo previsto dal comma precedente.



25. Informazioni specifiche ai lavoratori. -- Ogni lavoratore
suscettibile di essere esposto a radiazioni deve essere
informato, a cura del direttore della miniera, dei rischi che il
lavoro presenta per la sua salute, delle modalità di esecuzione
del lavoro, delle specifiche norme essenziali di protezione
sanitaria, delle precauzioni da prendere e dell'importanza di
attenersi alle prescrizioni mediche.



26. Dosi e concentrazioni massime ammissibili. -- I valori
delle dosi massime ammissibili per esposizioni alle radiazioni e
delle concentrazioni massime ammissibili di sostanze radioattive
nell'aria inalata dai prestatori di lavoro sono quelli fissati
dal decreto di cui all'art. 87 della presente legge.
Quando si riscontrino valori di concentrazioni superiori ai
limiti massimi ammissibili, il direttore della miniera adotta le
misure necessarie per riportare le concentrazioni entro i valori
ammissibili. In caso di impossibilità, il direttore, sospende i
lavori, dandone immediatamente avviso all'ingegnere capo per i
provvedimenti di competenza.



27. Acque di miniera. -- Il direttore della miniera deve
curare che non sia impiegata acqua di miniera la quale presenti
concentrazioni di sostanze radioattive superiori a 3/10 dei
valori massimi ammissibili nell'acqua potabile per una
esposizione continua di persone professionalmente esposte, per
la perforazione ad umido, per la irrorazione del minerale e per
qualsiasi altra operazione che favorisca la diffusione delle
sostanze radioattive contenute nelle acque stesse.
Dette acque di miniera devono essere convogliate all'esterno
per la via più breve ed in condotta chiusa e scaricate in luoghi
nei quali non vi è pericolo di contaminazione.



28. Obblighi particolari del direttore della miniera. -- Il
direttore della miniera è tenuto ad adottare le misure atte a
ridurre, per quanto possibile, il rischio di irradiazioni
interne. In particolare deve provvedere che:
a) la perforazione sia eseguita ad umido;
b) i lavoratori non consumino i pasti o fumino nel
sotterraneo;
c) il personale sia, occorrendo, munito di guanti, maschere
o indumenti contro il rischio di contaminazione;
d) gli indumenti di lavoro del personale siano sottoposti a
processi di lavatura e bonifica;
e) sul luogo della miniera siano predisposti locali
adeguatamente attrezzati per la lavatura dei lavoratori al
termine del turno di lavoro.



29. Obblighi dei lavoratori. -- I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le misure previste dalla presente legge,
quelle disposte dai loro superiori ai fini della sicurezza e
della protezione collettiva e individuale;
b) in base agli ordini del direttore usare con cura i
dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi protettivi e
indossare gli indumenti di protezione e di lavoro prescritti;
c) segnalare al superiore più vicino le deficienze dei mezzi
di sicurezza e di protezione ed ogni eventuale condizione di
pericolo rilevata, con l'obbligo, in caso di urgenza e
nell'ambito delle loro possibilità, di eliminare o ridurre dette
deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri
mezzi di sicurezza e di protezione senza autorizzazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre
che possano compromettere la sicurezza e la protezione propria e
di altri.

Capo V - Detenzione di materie fissili speciali, materie
grezze, minerali e materie radioattive.

30. Obblighi dei detentori. -- I detentori di materie fissili
speciali, di materie grezze, di minerali, nonché di materie
radioattive, oltre quanto prescritto dalla legge 31 dicembre
1962 n. 1860 hanno l'obbligo di procedere alla denuncia e di
tenere la contabilità delle dette materie nei modi e per le
quantità che sono stabiliti dal Ministro per l'industria e per
il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia
nucleare ed il Consiglio interministeriale di coordinamento di
cui all'art. 10.



31. Modalità di denuncia e di comunicazione. -- Con le norme
di esecuzione della Presente legge sono stabilite le modalità
della denuncia di comunicazione alle altre Amministrazioni
interessate ed al Comitato nazionale per l'energia nucleare,
nonché le prescrizioni circa il controllo da eseguirsi dalle
Amministrazioni interessate e dal Comitato nazionale per
l'energia nucleare sulle materie indicate nel precedente
articolo, a qualsiasi titolo detenute.

Capo VI - Commercio di minerali, Materie grezze e materie
radioattive.

32. Classificazione degli esercizi commerciali. -- Ai fini
della presente legge l'esercizio del commercio dei minerali,
delle materie grezze e delle materie radioattive con attività
superiore ai limiti previsti dal decreto di cui all'art. 1, è
classificato nelle seguenti categorie:
Categoria A: Esercizi con pericolo limitato prevalentemente
per l'ambiente dei locali destinati al commercio stesso.
La detta categoria si riferisce al commercio con detenzione di
sostanze radioattive conservate nei contenitori di trasporto
integri, purché la attività di dette materie sia inferiore a
quella stabilita con decreto del Ministro per l'industria e per
il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per il
lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, sentito il
Comitato nazionale per l'energia nucleare ed il Consiglio
interministeriale di coordinamento di cui all'art. 10.
Categoria B: Esercizi con pericolo anche per l'ambiente
esterno ai locali destinati al commercio.
La detta categoria si riferisce al commercio con detenzione di
sostanze con attività superiore a quella considerata nella
precedente categoria A o in qualsiasi quantitativo quando il
commercio comporti la manomissione degli imballaggi di
trasporto.



33. Esercizi commerciali di categoria A. -- Per l'esercizio
del commercio di categoria A, oltre quanto prescritto dalla
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è necessario un nulla osta
sull'idoneità dei locali e delle attrezzature.
Il nulla osta è rilasciato dal Prefetto, sentito il Medico
provinciale, l'Ispettorato del lavoro e il Comando provinciale
dei vigili del fuoco.



34. Esercizi commerciali di categoria B. -- Per l'esercizio
del commercio di categoria B, oltre quanto prescritto dalla
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è necessario un nulla osta del
Ministro per l'industria e per il commercio sulla idoneità della
ubicazione, dei locali di esercizio, delle attrezzature e della
qualificazione del personale addetto.
Nel nulla osta possono essere stabilite particolari
prescrizioni per l'esercizio.
Il nulla osta è concesso dal Ministro per l'industria e per il
commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per il
lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, sentito il
Comitato nazionale per l'energia nucleare.



35. Rilascio del nulla osta per gli esercizi commerciali di
categoria B. -- Con decreto del Ministro per l'industria e per
il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per il
lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, sentito il
Comitato nazionale per l'energia nucleare e il Consiglio
interministeriale di coordinamento di cui all'art. 10, sono
stabilite le norme relative alla procedura di rilascio del nulla
osta di cui all'articolo precedente.



36. Registro delle operazioni commerciali. -- Chiunque
eserciti il commercio di materie grezze, minerali o materie
radioattive è tenuto ad indicare in speciale registro, secondo
un modello da approvarsi con decreto del Ministro per
l'industria e per il commercio, tutti gli atti di commercio
relativi alle dette materie, con l'indicazione dei contraenti.

Capo VII - Impianti.

37. Documentazione di sicurezza nucleare e di protezione
sanitaria. -- Il richiedente l'autorizzazione di cui all'art. 6
e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, per gli
impianti di cui all'art. 8, lettere a), c), d), e), f), ai fini
del l'accertamento delle condizioni di sicurezza nucleare e di
protezione sanitaria, deve trasmettere oltre che al Ministero
dell'industria e del commercio al Comitato nazionale per
l'energia nucleare i seguenti documenti:
a) progetto di massima dell'impianto corredato dalla pianta
topografica, dai piani esplicativi, dai disegni e descrizioni
dell'impianto e da uno studio preliminare di smaltimento dei
rifiuti radioattivi:
b) rapporto preliminare di sicurezza, con l'indicazione
delle previste misure di sicurezza e di protezione.
L'autorizzazione di cui all'art. 6 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, è rilasciata previo l'espletamento della
procedura di cui al presente Capo.



38. Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.
6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860. -- Gli impianti
nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica
compresi anche quelli non soggetti all'autorizzazione di cui
all'art. 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
possono essere costruiti solo a seguito del nulla osta alla
costruzione, sotto il profilo della sicurezza nucleare e della
protezione sanitaria.
Il nulla osta è rilasciato dal Ministro per l'industria e per
il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia
nucleare, su domanda dell'interessato, corredata dei documenti
di cui al precedente articolo, secondo la procedura prevista dal
presente Capo.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche
agli impianti di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da
Amministrazioni dello Stato.



39. Istruttoria tecnica. -- Sulle istanze di cui ai precedenti
artt. 37 e 38 il Comitato nazionale per l'energia nucleare
effettua un'istruttoria tecnica e redige una relazione tecnica
sul progetto di massima, nella quale deve essere espresso
l'avviso sulla ubicazione dell'impianto, sulle caratteristiche
di esso risultanti dal progetto di massima, e debbono essere
indicati inoltre tutti gli elementi atti a consentire una
valutazione preliminare complessiva sulle caratteristiche di
sicurezza nucleare e di protezione sanitaria dell'impianto e sul
suo esercizio.
Il Comitato nazionale per l'energia nucleare, oltre alla
documentazione rimessagli ai sensi degli artt. 37 e 38, può
chiedere agli interessati ogni ulteriore documentazione che
ritiene necessaria alla istruttoria.
La relazione tecnica elaborata dal Comitato nazionale per
l'energia nucleare deve contenere un esame critico del rapporto
preliminare di sicurezza e dello studio preliminare di
smaltimento dei rifiuti radioattivi.



40. Consultazione con le Amministrazioni interessate. -- Il
Ministero dell'industria e del commercio trasmette copia della
relazione tecnica del Comitato nazionale per l'energia nucleare
ai Ministeri dell'interno, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanità ed agli altri Ministeri interessati.
Il Ministero dell'industria e del commercio e gli altri
Ministeri interessati possono richiedere al Comitato nazionale
per l'energia nucleare ulteriori informazioni ed i dati
necessari per una completa valutazione della ubicazione
dell'impianto e del progetto di massima.
Tutti i Ministeri interessati trasmettono al Comitato
nazionale per l'energia nucleare non oltre sessanta giorni dalla
data di ricevimento della relazione tecnica, i rispettivi pareri
relativi al progetto di massima ed alla ubicazione
dell'impianto.



41. Parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare. --
La Commissione tecnica di cui all'art. 11, tenuto conto delle
eventuali osservazioni dei vari Ministeri, esprime un parere
tecnico finale, specificando le eventuali prescrizioni da
stabilire per l'esecuzione del progetto.
Il Comitato nazionale per l'energia nucleare trasmette al
Ministero dell'industria e del commercio il suo parere elaborato
sulla base di quello della Commissione tecnica con le eventuali
osservazioni delle varie Amministrazioni.



42. Progetti particolareggiati di costruzione. -- Il titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta di cui ai precedenti
articoli deve trasmettere al Comitato nazionale per l'energia
nucleare i progetti particolareggiati di quelle parti
costitutive dell'impianto che sulla base della documentazione di
cui agli articoli 37 e 38 il Comitato nazionale per l'energia
nucleare, sentita la Commissione tecnica, ritiene rilevanti ai
fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria. I
progetti relativi a dette parti, completati da che ne illustrano
o dimostrano la rispondenza ai fini della sicurezza nucleare e
della protezione sanitaria, devono essere approvati dal Comitato
nazionale per l'energia nucleare sentita la Commissione tecnica,
prima della costruzione e messa in opera.
L'esecuzione dei progetti relativi allo smaltimento dei
rifiuti radioattivi non può essere approvata dal Comitato
nazionale per l'energia nucleare nei casi previsti dall'art. 37
del Trattato istitutivo della Comunità europea della energia
atomica se non ad avvenuta comunicazione da parte del Comitato
stesso alla Commissione della predetta Comunità dei dati
generali del progetto in questione.
La costruzione viene effettuata sotto il controllo tecnico del
Comitato nazionale per l'energia nucleare che vigila sulla
rispondenza della costruzione ai progetti approvati dal Comitato
stesso.



43. Collaudi. -- Il collaudo degli impianti di cui al secondo
comma dell'art. 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è
eseguito con le modalità di cui agli artt. 44, 45 e 46 per i
tipi di impianti definiti all'art. 8, lettere a), c), d), e),
f).
Con le norme di esecuzione della presente legge sono stabilite
le modalità per l'esecuzione delle prove di collaudo per altri
impianti nucleari. Dette norme possono prevedere procedure
semplificate rispetto a quelle previste dal presente Capo.



44. Prove non nucleari. -- Ultimata la costruzione delle parti
dell'impianto, di cui all'art. 42, o di qualunque altra parte
ritenuta dal Comitato nazionale per l'energia nucleare rilevante
ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria,
il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto ad
eseguirne mediante prove non nucleari la verifica. Copia dei
verbali delle prove è trasmessa dal titolare al Comitato
nazionale per l'energia nucleare.
Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è altresì
tenuto a procedere all'esecuzione delle prove combinate
dell'impianto antecedenti al caricamento del combustibile e, ove
trattasi di impianti di trattamento di combustibili irradiati,
antecedenti all'immissione di combustibile irradiato, previa
approvazione da parte del Comitato nazionale per l'energia
nucleare di un programma delle prove stesse. Per le prove
dichiarate dallo stesso Comitato nazionale per l'energia
nucleare rilevanti ai fini della sicurezza, le specifiche
tecniche di ogni singola prova devono essere approvate prima
della loro esecuzione. Il Comitato nazionale per l'energia
nucleare ha facoltà di introdurre, nelle specifiche tecniche
delle prove, opportune modifiche e prescrizioni aggiuntive
attinenti alla sicurezza. Delle modalità di esecuzione delle
prove è redatto apposito verbale. Copia del verbale delle prove
è trasmessa dal titolare dell'autorizzazione o del nulla osta al
Comitato nazionale per l'energia nucleare.
Il Comitato nazionale per l'energia nucleare ha facoltà di far
assistere alle prove di cui al primo e secondo comma propri
ispettori; in tal caso il verbale è redatto in contraddittorio.
L'esecuzione delle prove avviene sotto la responsabilità del
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta.
A compimento di tutte le prove antecedenti al caricamento del
combustibile e, ove si tratti di impianti di trattamento di
combustibili irradiati, di quelle antecedenti l'immissione di
combustibile irradiato, il Comitato nazionale per l'energia
nucleare rilascia al titolare dell'autorizzazione o del nulla
osta apposita certificazione del loro esito attestante che
l'impianto dal punto di vista della sicurezza nucleare e della
protezione sanitaria è idoneo al caricamento del combustibile o,
per gli impianti di trattamento di combustibile irradiato, alla
immissione di detto combustibile.



45. Prove nucleari. -- Il titolare dell'autorizzazione o del
nulla osta, prima di procedere alla esecuzione di prove ed
operazioni con combustibile nucleare ivi comprese quelle di
caricamento del combustibile stesso, ovvero, qualora si tratti
di impianti di trattamento di combustibili irradiati, prima di
procedere all'esecuzione di prove con combustibile irradiato,
ivi compresa quella della sua immissione nell'impianto stesso,
deve ottenere l'approvazione del programma generale di dette
prove da parte del Comitato nazionale per l'energia nucleare ed
il rilascio, da parte dello stesso, di un permesso per
l'esecuzione di ciascuna di esse.
Al fine di ottenere l'approvazione di cui al comma precedente,
il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto a
presentare al Comitato nazionale per l'energia nucleare la
seguente documentazione:
a) rapporto finale di sicurezza;
b) regolamento di esercizio;
c) manuale di operazione;
d) programma generale di prove con combustibile nucleare o
con combustibile irradiato;
e) certificato di esito favorevole delle prove precedenti al
caricamento del combustibile o alla immissione di combustibile
irradiato comprese quelle relative a contenitori in pressione
destinati a contenere comunque sostanze radioattive;
f) organigramma del personale preposto ed addetto
all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni
rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della
protezione sanitaria e relative patenti di idoneità;
g) proposte di prescrizioni tecniche.
Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta deve
presentare a richiesta del Comitato nazionale per l'energia
nucleare, ogni altra documentazione ritenuta necessaria,
concernente la sicurezza e la protezione sanitaria
dell'impianto.
Il Comitato nazionale per l'energia nucleare, esaminata la
documentazione esibita, sentita la Commissione tecnica, provvede
all'approvazione del programma generale di prove nucleari.
L'approvazione da parte del Comitato nazionale per l'energia
nucleare del programma generale di prove nucleari è subordinata
all'approvazione, da parte del Ministero dell'interno. del piano
di emergenza esterna, con le modalità previste dal Capo X.
Al fine di ottenere il permesso per l'esecuzione dei singoli
gruppi di prove nucleari, il titolare dell'autorizzazione o del
nulla osta è tenuto a presentare al Comitato nazionale per
l'energia nucleare le specifiche dettagliate di ciascuna di
esse. Le specifiche dettagliate devono contenere gli elementi
atti ad accertare che sono state adottate tutte le misure per
garantire alle prove la maggiore sicurezza e l'efficacia in
relazione alle particolari caratteristiche dell'impianto
soggette al controllo.
Il Comitato nazionale per l'energia nucleare rilascia il
permesso per l'esecuzione dei singoli gruppi di prove nucleari
condizionandolo alla osservanza delle prescrizioni tecniche con
la possibilità di indicare a quali di esse si possa derogare per
la singola prova e quali ulteriori prescrizioni debbono invece
essere eventualmente adottate. Il Comitato nazionale per
l'energia nucleare ha anche facoltà di chiedere che siano
studiate ed eseguite prove particolari rilevanti ai fini della
sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
Il Comitato nazionale per l'energia nucleare può altresì
concedere al titolare dell'autorizzazione o del nulla osta
l'approvazione di singoli gruppi di prove nucleari anche prima
che sia intervenuta l'approvazione dell'intero programma
generale; in tal caso il titolare della autorizzazione o del
nulla osta non può eseguire i detti singoli gruppi di prove
fino a che non abbia ottenuto, da parte del Comitato nazionale
per l'energia nucleare, l'approvazione del programma generale
delle prove nucleari stesse.
Le prove nucleari sono eseguite dal titolare della
autorizzazione o del nulla osta, che ne è responsabile a tutti
gli effetti. Lo stesso è responsabile della esattezza dei
calcoli dei progetti e delle dimostrazioni di sicurezza.



46. Verbali, relazioni e certificazioni delle prove nucleari.
-- Per ogni prova nucleare il titolare dell'autorizzazione o del
nulla osta è tenuto a misurare e registrare i dati come previsto
dalle specifiche approvate con la procedura dell'articolo
precedente, copia di tali dati, inclusa nel relativo verbale, è
trasmessa al Comitato nazionale per l'energia nucleare al
termine della prova stessa.
Le modalità con le quali ciascuna prova nucleare è stata
eseguita ed il suo esito devono constare da apposita relazione
predisposta dal titolare della autorizzazione o del nulla osta.
Copia della relazione deve essere trasmessa dallo stesso al
Comitato nazionale per l'energia nucleare.
Il Comitato nazionale per l'energia nucleare ha comunque la
facoltà di fare assistere propri ispettori all'esecuzione delle
prove nucleari ed in tal caso il verbale è redatto in
contraddittorio. Il Comitato nazionale per l'energia nucleare
rilascia al titolare dell'autorizzazione o del nulla osta
apposite certificazioni dell'esito dei singoli gruppi di prove
nucleari.
Nei casi in cui le modalità di esecuzione di una prova
nucleare non rispondano a quelle previste dalle specifiche
tecniche e alle prescrizioni aggiuntive di cui al quinto e sesto
comma dell'articolo precedente, l'ispettore del Comitato
nazionale per l'energia nucleare presente sul posto ha facoltà
di sospendere lo svolgimento della prova stessa, previa
contestazione ed invito al titolare ad adeguare le modalità di
esecuzione a quelle previste dalle specifiche approvate.



47. Regolamento di esercizio. -- Il regolamento di esercizio
per gli impianti di cui agli artt. 37 e 38 è approvato dal
Comitato nazionale per l'energia nucleare, sentita la
Commissione tecnica.



48. Manuale di istruzioni per le situazioni eccezionali. -- Il
manuale di operazione di cui alla lettera c) dell'art. 45 deve
contenere in allegato un manuale di istruzioni per le situazioni
eccezionali, che possono insorgere nell'impianto e che
determinano la previsione o il verificarsi di una emergenza
nucleare.
Il manuale di operazione deve altresì contenere la
identificazione del personale addetto all'impianto, che, in caso
di insorgenza di situazioni eccezionali, deve essere adibito a
mansioni di pronto intervento.



49. Personale tenuto a non allontanarsi in qualsiasi
evenienza. -- Dal momento in cui il combustibile nucleare è
presente nell'impianto, deve essere assicurata in ogni caso, ai
fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, la
permanenza del personale indispensabile che non può abbandonare
il posto di lavoro senza preavviso e senza avvenuta
sostituzione.
Il Ministro per l'industria e per il commercio, con proprio
decreto, d'intesa con i Ministri per il lavoro e la previdenza
sociale e per la sanità, sentito il Comitato nazionale per
l'energia nucleare, stabilisce per ciascun impianto il numero e
la qualifica degli addetti soggetti all'obbligo di cui al comma
precedente.
In ottemperanza al decreto del Ministro il titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta, con ordine di servizio
affisso nel luogo di lavoro, stabilisce i turni nominativi del
personale indispensabile, ai fini della sicurezza nucleare e
della protezione sanitaria, per le varie condizioni di
funzionamento.
Copia dell'ordine di servizio e delle eventuali variazioni
deve essere comunicata al Prefetto, all'Ispettorato del lavoro
competente per territorio, al Medico provinciale ed al Comitato
nazionale per l'energia nucleare.



50. Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto. -- Per
gli impianti di cui all'art. 8, lettere a), b), c), d), e), f)
deve essere costituito un Collegio dei delegati alla sicurezza
dell'impianto.
Il titolare dell'autorizzazione o del nulla osta è tenuto a
sottoporre all'approvazione del Comitato nazionale per l'energia
nucleare la composizione di detto Collegio.
Il Collegio è composto da almeno quattro membri prescelti fra
i tecnici che sovraintendono a servizi essenziali per il
funzionamento dell'impianto; di esso deve far parte l'esperto
qualificato di cui all'art. 70. Il Collegio ha funzioni
consultive con i seguenti compiti:
a) esprimere parere preventivo su ogni progetto di modifica
all'impianto o a sue parti;
b) esprimere parere preventivo su ogni proposta di modifica
alle procedure di esercizio dell'impianto;
c) esprimere parere preventivo su programmi di esperienze,
prove ed operazioni di carattere straordinario da eseguire
sull'impianto;
d) rivedere periodicamente lo svolgimento dell'esercizio
dell'impianto esprimendo il proprio parere unitamente ad
eventuali raccomandazioni relative alla sicurezza e protezione;
e) elaborare il piano di emergenza interna dell'impianto e
provvedere a sue eventuali modifiche successive d'intesa col
Comando provinciale dei vigili del fuoco;
f) assistere il direttore responsabile di turno o il capo
impianto nella adozione delle misure che si rendono necessarie
per fronteggiare qualsiasi evento o anormalità che possa far
temere l'insorgere di un pericolo per la pubblica incolumità o
di danno alle cose.
Nel caso previsto dalla lettera f) assiste alle riunioni del
Collegio di sicurezza dell'impianto un esperto nucleare
designato dal Comitato nazionale per l'energia nucleare; negli
altri casi tale esperto ha la facoltà di intervenire alle
riunioni. Alle riunioni del Collegio di sicurezza dell'impianto
possono inoltre partecipare funzionari rappresentanti delle
Amministrazioni interessate.
Tra i componenti del Collegio di sicurezza devono essere
designati due tecnici incaricati di esplicare le funzioni di
collegamento con il Comitato di cui all'art. 115 del Capo X, nel
caso di convocazione di quest'ultimo.



51. Licenza di esercizio. -- La licenza di esercizio prevista
dall'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, è accordata
per fasi successive di esercizio, correlative all'esito positivo
di successivi gruppi di prove nucleari e determina limiti e
condizioni che l'esercente è tenuto ad osservare.
L'istanza intesa ad ottenere la licenza di esercizio di
ciascuna fase è presentata al Ministero dell'industria e del
commercio. Ogni istanza deve essere corredata dei certificati di
esito positivo del gruppo di prove nucleari relative e della
dimostrazione che le caratteristiche dell'impianto consentono di
prevedere una fase di esercizio sicuro entro determinati limiti
e condizioni. Copia dell'istanza, corredata della copia della
detta documentazione, deve essere contemporaneamente presentata
al Comitato nazionale per l'energia nucleare.
Il Comitato nazionale per l'energia nucleare, esaminata
l'istanza e la documentazione, sentita, per gli impianti di cui
agli artt. 37 e 38, la Commissione tecnica, trasmette al
Ministero dell'industria e del commercio il proprio parere,
prescrivendo eventualmente l'osservanza di determinati limiti e
condizioni per l'esercizio.
Il Ministero dell'industria e del commercio rilascia la
licenza di esercizio, condizionandola all'osservanza delle
eventuali prescrizioni definite dal Comitato nazionale per
l'energia nucleare che vigila sulla loro osservanza.
L'esercente deve tenere aggiornati in tutte le fasi, agli
appositi registri di esercizio. L'esercente è tenuto inoltre ad
osservare le disposizioni di cui agli artt. 47, 48, 49, 50, 55 e
gli obblighi di cui al Capo X.



52. Reattori di ricerca. -- Per gli impianti, con reattore di
ricerca di potenza non superiore a 100 chilowatt termici non si
applica la procedura prevista dagli artt. 39 e 40.
Il Ministero dell'industria e del commercio, prima del
rilascio della autorizzazione o del nulla osta, richiede il
parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare, che lo
rilascia sentita la Commissione tecnica.
Per i reattori di ricerca di potenza maggiore si applicano
integralmente le disposizioni previste dal presente Capo.



53. Depositi e complessi nucleari sottocritici. -- L'esercizio
di un deposito di materie fissili speciali o di combustibili
nucleari di cui all'art. 8, lettera g) e quello dei complessi
nucleari sottocritici di cui all'art. 8, lettera b), sono
subordinati all'autorizzazione del Ministro per l'industria e
per il commercio, di intesa con i Ministri per l'interno, per il
lavoro e la previdenza sociale e per la sanità, sentito il
parere del Comitato nazionale per l'energia nucleare che lo
rilascia sentita la Commissione tecnica se si tratta di
combustibili nucleari irradiati. Nel decreto di autorizzazione
possono essere stabilite speciali prescrizioni.



54. Depositi temporanei ed occasionali. -- Il deposito
temporaneo ed occasionale di materie fissili speciali o di
combustibili nucleari non irradiati, purché conservati negli
imballaggi di trasporto e nelle quantità autorizzate per le
singole spedizioni, può essere costituito per non oltre trenta
giorni con il nulla osta del prefetto, sentito il medico
provinciale, ferme tutte le disposizioni di cui alla legge 31
dicembre 1962, n. 1860, sull'obbligo della garanzia finanziaria
per la responsabilità civile di cui agli artt. 19, 20 e 21 della
stessa legge. Per i depositi in zona portuale e aeroportuale il
nulla osta è rilasciato dal Comando di porto o di aeroporto,
sentito il medico di porto.
Del deposito temporaneo ed occasionale deve essere data
immediata comunicazione al Comitato nazionale per l'energia
nucleare ed al Comando provinciale dei vigili del fuoco, e nei
casi di deposito in zona portuale o aeroportuale, anche al
Prefetto.



55. Altri impianti destinati a scopo industriale o di ricerca
scientifica, contenenti importanti sorgenti radioattive o
macchine radiogene di notevole potenza. -- Gli impianti non
considerati negli articoli precedenti destinati a scopi
industriali o di ricerca scientifica il cui impiego determini
pericoli anche per l'ambiente esterno agli impianti o in cui la
radioattività totale sia particolarmente elevata, devono essere
autorizzati dal Ministro per l'industria e per il commercio, di
intesa con i Ministri per l'interno, per il lavoro e la
previdenza sociale e per la sanità, sentito il Comitato
nazionale per l'energia nucleare.
Nel decreto di autorizzazione alla costruzione degli impianti
possono essere stabilite le prescrizioni per la costruzione e
l'esercizio, sull'osservanza delle quali il Comitato nazionale
per l'energia nucleare effettua il controllo.
Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio,
di concerto con i Ministri per l'interno, per il lavoro e la
previdenza sociale e per la sanità, sentito il Consiglio
interministeriale di coordinamento ed il Comitato nazionale per
l'energia nucleare, sono indicati gli impianti che, per le loro
caratteristiche tecniche, per quantità e concentrazione di
radioattività, sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi
precedenti. Per i detti impianti industriali non si applicano le
disposizioni di cui al Capo IX.



56. Inosservanza delle prescrizioni; sospensioni; revoche. --
Il titolare dell'autorizzazione, del nulla osta o della licenza
di esercizio, è tenuto alla esecuzione dei progetti come
approvati dal Comitato nazionale per l'energia nucleare. Egli
deve altresì osservare le prescrizioni impartite con detti
provvedimenti.
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute
nell'atto di autorizzazione, nel nulla osta o nella licenza di
esercizio, oppure di difformità della esecuzione dai progetti
approvati dal Comitato nazionale per l'energia nucleare, il
Ministro per l'industria e per il commercio contesta
all'interessato l'inosservanza. Quest'ultimo può fornire le
proprie giustificazioni entro il termine di trenta giorni.
Decorso tale termine, il Ministro per l'industria e per il
commercio, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale
per la energia nucleare, può imporre al titolare
dell'autorizzazione, del nulla osta o all'esercente di
adempiere, in un termine stabilito, alle modifiche delle opere
di esecuzione, ovvero alla osservanza delle prescrizioni.
Nel caso di inottemperanza agli adempimenti suddetti da parte
del titolare dell'autorizzazione, del nulla osta o da parte
dell'esercente, il Ministro per l'industria e per il commercio,
qualora ricorrano motivi d'urgenza ai fini della sicurezza
nucleare o della protezione sanitaria dei lavoratori e della
popolazione, può sospendere con proprio decreto, per una durata
di tempo non superiore a sei mesi, l'autorizzazione, il nulla
osta o la licenza di esercizio.
Nei casi di constatata grave o ripetuta inottemperanza agli
adempimenti di cui al secondo comma, il Ministro per l'industria
e per il commercio revoca con proprio decreto l'autorizzazione,
il nulla osta o la licenza di esercizio.
Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al terzo e quarto
comma il Ministro per l'industria e per il commercio deve
sentire la Commissione tecnica, di cui all'art. 11, per gli
impianti di cui agli artt. 37 e 38, e nei casi di revoca deve
procedere di intesa con i Ministri per l'interno, per il lavoro
e la previdenza sociale, per la sanità e le altre
Amministrazioni interessate, sentito il Comitato nazionale per
l'energia nucleare.
Nei provvedimenti di sospensione o di revoca devono essere
indicate, ove necessario, le disposizioni per assicurare la
sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e
della popolazione.



57. Sorveglianza locale della radioattività ambientale. -- Il
titolare dell'autorizzazione o del nulla osta e l'esercente sono
tenuti a provvedere alle attrezzature per la sorveglianza
permanente del grado di radioattività dell'atmosfera, delle
acque, del suolo e degli alimenti nelle zone sorvegliate e nelle
zone limitrofe ed alle relative determinazioni.



58. Divieto di costruzione, di vendita, di noleggio e di
concessione in uso di sorgenti non conformi alle disposizioni di
legge. -- Sono vietati dalla data di entrata in vigore della
presente legge la costruzione, la vendita, il noleggio e la
concessione in uso di sorgenti destinate al mercato interno
nonché l'installazione di impianti che non garantiscono la
protezione dei lavoratori e della popolazione in conformità alle
norme dei Capi VIII e IX.

59. Attività disciplinate. -- Le norme del presente Capo si
applicano alle attività previste dai Capi V, VI e VII ed a
quelle che comunque espongono al rischio derivante da radiazioni
ionizzanti, alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad
essi equiparati ai sensi del successivo articolo, comprese
quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province,
dai Comuni, da altri enti pubblici, dagli istituti di istruzione
e dai laboratori di ricerca.
La vigilanza per la tutela fisica dei lavoratori addetti alle
attività di cui al primo comma è affidata al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo
dell'Ispettorato del lavoro.



60. Definizione di lavoratore subordinato. -- Agli effetti del
precedente articolo, per lavoratore subordinato si intende colui
che fuori del proprio domicilio, presta il proprio lavoro alle
dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza
retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione.
Agli stessi effetti sono equiparati ai lavoratori subordinati:
a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche
di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società
o degli enti stessi;
b) gli allievi degli istituti di istruzione e dei laboratori
di ricerca;
c) coloro i quali a qualsiasi titolo prestino la propria
opera professionale in attività che espongano a rischi da
radiazioni ionizzanti.


61. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei
preposti. -- I datori di lavoro ed i dirigenti che eserciscono e
dirigono le attività indicate all'art. 59, ed i preposti che vi
sovraintendono devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e competenze:
a) attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste
dal presente Capo e dai provvedimenti emanati in applicazione di
esso;
b) predisporre adeguate norme interne di protezione e di
sicurezza; copia di dette norme deve essere consultabile nei
luoghi frequentati dai lavoratori;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione e
quelli per la sorveglianza dosimetrica;
d) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono
esposti, delle modalità di esecuzione del lavoro, delle norme
interne di cui alla lettera b), delle norme essenziali di
protezione e, a seconda delle mansioni cui sono addetti i
lavoratori medesimi, delle norme di protezione sanitaria e
dell'importanza di attenersi alle prescrizioni mediche;
e) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le
modalità di esecuzione del lavoro, le norme interne di cui alla
lettera b) ed usino i mezzi di cui alla lettera c);
f) provvedere che le zone controllate siano delimitate e
segnalate mediante applicazione di appositi contrassegni.
Quando si tratti di compagnie e gruppi portuali, di
corporazioni di piloti e di organizzazioni in cui siano
costituiti gli addetti ai servizi portuali, le responsabilità e
gli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle
disposizioni del presente Capo si intendono posti a carico dei
dirigenti e dei preposti alle medesime.



62. Obblighi di informazione da parte dei datori di lavoro,
dirigenti, preposti, nei confronti dei lavoratori autonomi. -- I
datori di lavoro ed i dirigenti che eserciscono e dirigono le
attività indicate all'art. 59 ed i preposti che vi
sovraintendono, devono rendere edotti i lavoratori autonomi e
quelli dipendenti da terzi incaricati di particolari compiti
nell'ambito aziendale, dei rischi specifici esistenti nei luoghi
in cui siano chiamati a prestare la loro opera.
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono fornire
ai lavoratori di cui al primo comma i mezzi di protezione e di
dosimetria personale necessari ed esigerne l'impiego.
I datori di lavoro ed i dirigenti devono inoltre comunicare
per iscritto ai lavoratori in parola, all'atto del loro
allontanamento dai luoghi ove si svolgono le attività
considerate, la dose assorbita.
E' vietato adibire i lavoratori di cui al primo comma ad
attività che li espongano ad assorbire dosi di radiazioni
superiori ai limiti fissati con il decreto di cui all'art. 87.



63. Doveri degli esperti qualificati e dei medici autorizzati.
-- Gli esperti qualificati, incaricati della sorveglianza fisica
della protezione ed i medici autorizzati, incaricati della
sorveglianza medica, devono, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze, uniformarsi alle norme del presente
Capo.



64. Obblighi dei lavoratori. -- I lavoratori devono:
a) osservare oltre le norme del presente Capo le
disposizioni impartite dal datore di lavoro, o da suoi
incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e
della sicurezza a seconda delle mansioni alle quali sono
addetti;
b) usare, con cura ed in modo corretto, i dispositivi di
sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica
predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei
mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica,
nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano
a conoscenza;
d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuta
l'autorizzazione, i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza,
di segnalazione, di protezione e di misurazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre
che non sono di loro competenza o che possono compromettere la
protezione e la sicurezza.



65. Minori e lavoratrici gestanti. -- I minori di anni
diciotto e le donne gestanti non possono essere adibiti alle
mansioni proprie dei lavoratori esposti alle radiazioni
ionizzanti.
E' fatto obbligo alle lavoratrici di notificare al datore di
lavoro il proprio stato di gestazione non appena accertato.
E' vietato altresì adibire le donne che allattano al seno a
lavori che comportino rischi di contaminazione e di irradiazione
elevata.



66. Limitazione delle esposizioni e del numero dei lavoratori
esposti. -- Nell'esercizio delle attività di cui all'art. 59, il
datore di lavoro è tenuto ad attuare tutte le misure di
sicurezza e di protezione idonee a ridurre, in conformità alle
buone norme tecniche in uso, l'esposizione dei lavoratori alle
radiazioni ionizzanti.
Il numero dei lavoratori esposti sarà limitato
all'indispensabile per le esigenze dell'esercizio, osservate le
prescrizioni di sicurezza, in relazione alla necessità di
limitare, in conformità alle buone norme tecniche in uso, le
dosi assorbite dai singoli.



67. Provvedimenti e misure relativi alla limitazione delle
dosi e delle concentrazioni.-- I datori di lavoro, i dirigenti,
ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, devono:
a) adottare i provvedimenti idonei ad evitare che le
radiazioni assorbite dai lavoratori professionalmente o non
professionalmente esposti superino le dosi massime ammissibili
per irradiazione globale o parziale dell'organismo, stabilite
con il decreto di cui all'art. 87;
b) provvedere affinché le dosi accumulate dai lavoratori
professionalmente esposti non superino i valori stabiliti con il
decreto di cui sopra;
c) provvedere a che i dispositivi di protezione siano tali
da impedire che, in condizioni normali di lavoro, la dose media
per intervallo di tempo che i lavoratori possono ricevere risulti
superiore a quella stabilita con il citato decreto;
d) provvedere affinché le concentrazioni massime ammissibili
di nuclidi radioattivi nell'aria inalata e nell'acqua potabile
non superino i valori di cui al detto decreto;
e) far osservare i criteri di computo delle dosi ricevute in
caso di irradiazione eccezionale, ai fini del documento
sanitario di cui all'art. 81.



68. Irradiazione eccezionale concordata. -- Qualora il
lavoratore professionalmente esposto riceva una irradiazione
eccezionale concordata, devono essere adottati i provvedimenti
necessari affinché la dose assorbita non superi i valori
stabiliti con il decreto di cui all'art. 87.
Le donne non possono subire una irradiazione eccezionale
concordata prima della fine del periodo riproduttivo.


69. Sorveglianza fisica e medica. -- I datori di lavoro
esercenti attività che comportano la delimitazione di zone
controllate devono provvedere ad assicurare la sorveglianza
fisica della protezione e la sorveglianza medica dei lavoratori,
in conformità alle norme stabilite dal presente Capo.
I datori di lavoro devono altresì assicurare la sorveglianza
fisica e medica nei confronti dei lavoratori professionalmente
esposti fuori dalle zone controllate se sussiste un rischio
lavorativo derivante dalle radiazioni ionizzanti.


70. Esperti qualificati. -- Il datore di lavoro deve
assicurare la sorveglianza fisica della protezione per mezzo di
esperti qualificati a norma dell'art. 71.
Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato medico
centrale del lavoro i nominativi degli esperti qualificati
prescelti.
E' consentito che mansioni strettamente esecutive, inerenti
alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni,
siano affidate dal datore di lavoro a personale non provvisto
dell'abilitazione, sempre che esso operi secondo le direttive e
sotto la responsabilità di un esperto qualificato.



71. Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo.
-- Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale è istituito, di concerto con il Ministro per la sanità e
di intesa con il Ministro per la marina mercantile, un elenco
nominativo degli esperti qualificati, ripartito secondo i
seguenti gradi di abilitazione:
a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica
delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che emettono
raggi X funzionando con tensione massima, applicato al tubo,
inferiore a 400 chilovolt;
b) abilitazione di secondo grado per la sorveglianza fisica
delle sorgenti costituite da macchine radiogene diverse da
quelle definite alla precedente lettera a), o da sostanze
radioattive, escluse le sorgenti di neutroni e gli impianti
nucleari di cui all'art. 8, lettere a), b), c), d), e), f);
c) abilitazione di terzo grado per la sorveglianza fisica
delle sorgenti di neutroni e degli impianti di cui all'art. 8,
lettere a), b), c), d), e), f).
L'abilitazione di secondo grado comprende quella di primo
grado; quella di terzo grado le abilitazioni di primo e secondo
grado.
Nell'elenco possono essere iscritti, su domanda, coloro che
dimostrano di essere in possesso della capacità tecnica e
professionale e della idoneità fisica necessarie per lo
svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza fisica della
protezione.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per la sanità e d'intesa con il Ministro per la
marina mercantile, sono stabilite le modalità per l'iscrizione
nell'elenco di cui al primo comma, nonché per l'accertamento
della capacità tecnica e professionale e dell'idoneità fisica.


72. Attribuzioni dell'esperto qualificato. -- L'esperto
qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica della
protezione per conto del datore di lavoro, deve:
1) effettuare la delimitazione delle zone controllate e
l'applicazione dei relativi contrassegni;
2) effettuare l'esame ed il controllo dei dispositivi di
protezione, ed in particolare:
a) procedere all'esame preventivo, dal punto di vista
della sorveglianza fisica della protezione, dei progetti di
impianti che comportano pericoli di irradiazione e della loro
ubicazione nello stabilimento; nonché delle modifiche agli
impianti stessi le quali implicano sostanziali trasformazioni
delle condizioni, dell'uso e della pericolosità della sorgente,
e rilasciare il relativo benestare;
b) effettuare la prima verifica, sempre dal punto di vista
della sorveglianza fisica della protezione, di nuovi impianti e
delle eventuali sostanziali modifiche apportate agli stessi;
c) eseguire il controllo dell'efficacia dei dispositivi
tecnici di protezione;
d) eseguire il controllo delle buone condizioni di
funzionamento degli strumenti protezionistici di misura e del
loro impiego corretto;
3) effettuare le seguenti valutazioni:
a) delle esposizioni nei luoghi in cui sussista il rischio
da radiazioni, mediante l'indicazione della natura e della
qualità delle radiazioni stesse -- qualora risulti necessaria per
poter tener conto della loro efficacia biologica relativa --
nonché la determinazione, secondo i casi, della dose di
esposizione, della dose misurata in aria o del flusso;
b) delle contaminazioni, mediante l'indicazione della
natura, dello stato fisico e della composizione chimica delle
sostanze radioattive contaminanti, nonché la determinazione
della loro attività e concentrazione volumetrica e superficiale;
c) della dose individuale, assorbita dai lavoratori
professionalmente od occasionalmente esposti, effettuata su
tutto l'organismo e su parti di esso, secondo le modalità di
irradiazione.
La valutazione della dose individuale accumulata dai
lavoratori esposti ad irradiazioni esterne deve essere eseguita
mediante uno o più apparecchi di misura individuali, da portarsi
in permanenza nei luoghi in cui sussista il rischio da
radiazioni.
La valutazione della dose individuale assorbita dai lavoratori
che possono essere esposti a contaminazioni interne deve essere
eseguita mediante idonei metodi fisici e medici.
Il datore di lavoro deve fornire i mezzi ed assicurare le
condizioni necessarie all'esperto qualificato per l'espletamento
dei propri compiti.



73. Frequenza delle valutazioni. -- In base alle indicazioni
che l'esperto qualificato fornisce in relazione all'entità del
rischio il datore di lavoro deve stabilire, con ordine di
servizio, la frequenza delle valutazioni di cui al numero 3
dell'articolo precedente, al fine di garantire l'osservanza del
presente Capo.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere una diversa frequenza
delle valutazioni.



74. Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della
protezione. -- Il datore di lavoro deve provvedere affinché
l'esperto qualificato istituisca, tenga aggiornati e conservi i
seguenti documenti:
a) un registro sul quale devono essere annotate le
valutazioni delle irradiazioni e le contaminazioni radioattive
di cui al numero 3), lettere a), b), c) dell'art. 72;
b) i verbali dei provvedimenti di intervento adottati;
c) le schede personali sulle quali devono essere annotati i
risultati delle valutazioni delle dosi individuali.
Le schede personali devono essere conservate, a cura del
datore di lavoro, per almeno trenta anni dopo la cessazione del
lavoro comportante un'esposizione alle radiazioni ionizzanti e
comunque per tutta la durata della vita dell'interessato.
In caso di cessazione dell'impresa prima del compimento dei
termini di cui al comma precedente, il datore di lavoro deve
consegnare i predetti documenti all'Ispettorato medico centrale
del lavoro che provvede alla loro conservazione fino al
compimento del periodo previsto dal comma precedente.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
possono essere determinate particolari modalità di tenuta delle
predette documentazioni e approvati i modelli delle stesse.


75. Sorveglianza medica dei lavoratori. -- Il datore di
lavoro deve far eseguire la sorveglianza medica della protezione
da medici autorizzati.
Il datore di lavoro deve comunicare all'Ispettorato medico
centrale del lavoro e al medico provinciale i nominativi dei
medici autorizzati prescelti.



76. Elenco dei medici autorizzati. -- Con decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la sanità e d'intesa con il Ministro per la marina
mercantile, è istituito un elenco nominativo dei medici
autorizzati.
All'elenco possono essere iscritti, su domanda, i laureati in
medicina e chirurgia i quali hanno almeno tre anni di esercizio
professionale e che dimostrano di essere in possesso della
capacità tecnica e professionale e della idoneità fisica
necessarie per lo svolgimento dei compiti inerenti alla
sorveglianza medica della protezione.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per la sanità e d'intesa con il Ministro per la
marina mercantile, sono stabilite le modalità per l'iscrizione
nell'elenco di cui al primo comma, nonché per l'accertamento
della capacità tecnica e professionale e dell'idoneità fisica.



77. Visita medica preventiva. -- Il datore di lavoro deve
provvedere a che i lavoratori, prima di essere destinati ad
attività che li esponga professionalmente alle radiazioni
ionizzanti, siano sottoposti a visita medica.
Esso deve altresì rendere edotto il medico autorizzato,
all'atto della visita, della destinazione lavorativa del
soggetto, nonché dei rischi connessi a tale destinazione.
La visita medica preventiva deve comprendere una anamnesi
completa, dalla quale risultino le eventuali irradiazioni
precedenti ed un esame clinico generale completato da adeguate
indagini specialistiche e di laboratorio, per valutare lo stato
degli organi che possono essere maggiormente danneggiati dalle
radiazioni.
In base alle risultanze della visita medica preventiva, i
lavoratori all'atto della assunzione vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
I lavoratori per i quali già sussista rapporto di lavoro con
il datore di lavoro sono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) temporaneamente non idonei;
c) non idonei;
d) in osservazione.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può
determinare criteri indicativi di non idoneità specifica.
Il datore di lavoro non può adibire ad attività che esponga
professionalmente alle radiazioni ionizzanti i lavoratori che
alla visita medica preventiva risultino sprovvisti dei requisiti
di idoneità specifica.
Nulla è innovato per quanto riguarda l'applicazione delle
vigenti disposizioni sull'avviamento e sul collocamento della
mano d'opera.


78. Visite mediche periodiche e straordinarie. -- Il datore
di lavoro deve provvedere a che i lavoratori professionalmente
esposti siano sottoposti, a cura del medico autorizzato, a
visita medica periodica a intervalli non superiori al semestre e
comunque ogni qualvolta venga mutata la destinazione lavorativa
o aumentino i rischi connessi a tale destinazione. Le visite
mediche periodiche, ove necessario, devono essere integrate da
adeguate indagini specialistiche e di laboratorio.
L'Ispettorato del lavoro può disporre che dette visite siano
ripetute con maggiore frequenza in tutti i casi in cui le
condizioni di irradiazione e lo stato di salute dei lavoratori
lo esigano.
In base alle risultanze delle visite mediche di cui ai commi
precedenti, i lavoratori sono classificati in:
1) lavoratori non idonei al lavoro, che devono essere
allontanati dal rischio;
2) lavoratori in osservazione, per i quali deve essere
provata la idoneità a sopportare il rischio;
3) lavoratori idonei, in grado di continuare a sopportare il
rischio derivante dalla loro attività;
4) lavoratori idonei limitatamente a determinate mansioni
ovvero con adozione di determinate precauzioni;
5) lavoratori sottoposti a sorveglianza medica dopo la
cessazione dal lavoro che li ha esposti alle radiazioni
ionizzanti.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di disporre la prosecuzione
della sorveglianza medica per il tempo ritenuto opportuno, a
giudizio del medico autorizzato, nei confronti dei lavoratori
dipendenti trasferiti ad attività che non espongano
professionalmente ai rischi derivanti dalle radiazioni
ionizzanti.
Il datore di lavoro deve altresì provvedere, nei casi di
cessazione del rapporto di lavoro a che da parte del medico
autorizzato, siano fornite al lavoratore le eventuali
indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.
Qualora insorga la necessità di adibire personale ad
operazioni che comportano un rischio di irradiazione eccezionale
concordata, il datore di lavoro, i dirigenti ed i preposti
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze devono
far ricorso, salvo che l'urgenza non lo consenta, a personale
indicato dal medico autorizzato.



79. Allontanamento dal lavoro. -- Il datore di lavoro ha
l'obbligo di allontanare immediatamente dal lavoro che li
esponga a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i
lavoratori professionalmente esposti che alla visita periodica
risultino non idonei.
Detti lavoratori non possono proseguire l'attività cui erano
adibiti, né altre attività che li espongano professionalmente ai
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo essere
stati riesaminati dal medico autorizzato e riconosciuti idonei.



80. Decontaminazione, sorveglianza medica eccezionale -- I
datori di lavoro devono provvedere affinché i lavoratori che
hanno subito una contaminazione siano sottoposti immediatamente
a provvedimenti sanitari di decontaminazione.
I datori di lavoro devono inoltre provvedere a che siano
sottoposti a visita medica eccezionale i lavoratori che abbiano
subito una contaminazione accidentale o una irradiazione il cui
grado si presume elevato e comunque superiore ai valori
stabiliti con il decreto di cui all'art. 87. Essi devono altresì
provvedere a che i lavoratori in questione siano sottoposti a
sorveglianza medica eccezionale, comprendente in particolare i
trattamenti terapeutici di urgenza, il controllo clinico e gli
esami che saranno ritenuti necessari dal medico autorizzato.
Il medico autorizzato decide in merito all'eventuale
allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro e al suo
isolamento, dandone notizia all'Ispettorato del lavoro
competente per territorio e al Medico provinciale.


81. Documento sanitario personale. -- I datori di lavoro
devono provvedere a che il medico autorizzato istituisca, tenga
aggiornato e conservi un documento sanitario personale sul quale
devono essere registrati per ogni lavoratore dipendente:
a) i dati raccolti nella visita medica preventiva e nelle
visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione della
sorveglianza medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa del lavoratore, i rischi ad
essa connessi e i successivi mutamenti;
c) le dosi di radiazioni assorbite dal lavoratore,
utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato
responsabile della sorveglianza fisica della protezione.
Il documento sanitario personale, di cui al comma precedente,
deve essere conservato per almeno trenta anni dopo la cessazione
del lavoro comportante un'esposizione alle radiazioni ionizzanti
e comunque per tutta la durata della vita dell'interessato.
Nel caso di cessazione dell'impresa prima del compimento dei
termini di cui al comma precedente, ovvero in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro, il medico autorizzato deve
consegnare i predetti documenti all'Ispettorato medico centrale
del lavoro. Detti documenti devono essere conservati fino al
compimento del periodo previsto al comma precedente.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
possono essere determinate particolari modalità di tenuta delle
predette documentazioni e approvati i modelli delle stesse.



82. Segnalazione di incidenti nucleari e di malattie
professionali. -- I datori di lavoro hanno l'obbligo di
comunicare all'Ispettorato del lavoro competente per territorio
e al Medico provinciale gli incidenti nucleari verificatisi
nelle attività previste dall'art. 59 della presente legge. Dette
comunicazioni debbono essere effettuate entro ventiquattro ore
dall'evento per i casi di incidenti che abbiano implicato danni
a persone, ed entro tre giorni negli altri casi.
I datori di lavoro devono altresì comunicare all'Ispettorato
stesso entro ventiquattro ore i casi di irradiazione esterna e
di contaminazione che abbiano richiesto la sorveglianza medica
di cui al terzo comma dell'art. 80, nonché entro tre giorni dal
momento in cui ne abbiano avuto notizia i casi di malattia
professionale.



83. Istituti autorizzati. -- I datori di lavoro possono
chiedere all'Ispettorato del lavoro competente per territorio,
di essere autorizzati ad affidare l'incarico dell'esecuzione
della sorveglianza fisica e della sorveglianza medica all'Ente
nazionale per la prevenzione degli infortuni o ad istituti
previamente autorizzati dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, che risultino idoneamente attrezzati per il
disimpegno del servizio e che diano affidamento di eseguirlo con
diligenza e competenza. L'Ispettorato del lavoro decide sulla
richiesta, sentito il medico provinciale.
I datori di lavoro devono dare conferma del conferito incarico
all'Ispettorato del lavoro.
Gli esperti qualificati e i medici autorizzati adibiti
dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni o dagli
istituti autorizzati devono essere iscritti negli elenchi di cui
agli artt. 71 e 76, e devono uniformarsi, nell'espletamento del
loro servizio, alle norme del presente Capo ed incorrono nelle
sanzioni previste dall'art. 84.
L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e gli
istituti autorizzati devono comunicare all'Ispettorato del
lavoro e al medico provinciale le generalità degli esperti
qualificati e dei medici autorizzati incaricati della
sorveglianza.
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può revocare
l'autorizzazione concessa ai predetti istituti ove accerti che
siano venuti meno taluni dei requisiti previsti dal primo
comma.



84. Provvedimenti a carico dell'esperto qualificato e del
medico autorizzato. -- Il capo dell'Ispettorato del lavoro
competente per territorio, con ordinanza motivata e previa
contestazione degli addebiti, può disporre, senza pregiudizio
delle altre sanzioni previste dalla legge, la sospensione, non
superiore a sei mesi, dall'esercizio delle funzioni dell'esperto
qualificato o del medico autorizzato che non risulti in grado di
assolvere il proprio compito in modo idoneo.
Nei casi più gravi, su proposta del capo dell'Ispettorato del
lavoro competente per territorio, il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità e
d'intesa con il Ministro per la marina mercantile, può disporre
la cancellazione dell'esperto qualificato o del medico
autorizzato dagli elenchi di cui agli artt. 71 e 76.
In tal caso il provvedimento è preso dopo che sia stato
assegnato all'interessato un termine di almeno trenta giorni per
presentare le proprie deduzioni sugli addebiti contestati.



85. Ricorsi. -- Le disposizioni impartite dagli ispettori del
lavoro in materia di protezione sanitaria dei lavoratori sono
esecutive.
Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso
ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro
il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione delle
disposizioni medesime. Il ricorso deve essere inoltrato al
Ministero per il tramite dell'Ispettorato del lavoro competente
per territorio. Il ricorso non ha effetto sospensivo salvo i
casi in cui la sospensione sia disposta dal capo
dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio o dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
E' altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, entro il termine e con le modalità di cui al
secondo comma, avverso le determinazioni adottate dal capo
dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio, ai sensi
dell'art. 84, primo comma. Il ricorso non ha effetto sospensivo
salvo i casi in cui la sospensione sia disposta dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.



86. Ricorso avverso il giudizio del medico autorizzato. --
Avverso il giudizio espresso dal medico autorizzato ai sensi
degli artt. 77 e 78 è ammesso ricorso entro il termine di trenta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso,
all'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
Decorsi trenta giorni dal ricorso all'Ispettorato del lavoro
senza che lo stesso abbia deciso, il ricorso si intende
respinto.
Il provvedimento dell'Ispettorato del lavoro è definitivo.



87. Determinazione delle dosi e concentrazioni massime
ammissibili. -- Con decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità,
sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, sono
fissati ai sensi delle disposizioni del presente Capo, oltre
quanto previsto dall'art. 67:
a) per i lavoratori professionalmente esposti:
1) le dosi massime ammissibili per irradiazione globale o
parziale dell'organismo;
2) i criteri di computo delle dosi per irradiazione
accidentale;
3) la dose massima ammissibile per irradiazione
eccezionale concordata;
b) per i lavoratori non professionalmente esposti, le dosi
massime ammissibili per irradiazione globale o parziale
dell'organismo;
c) per i lavoratori autonomi e per quelli dipendenti da
terzi incaricati di particolari compiti nell'ambito aziendale,
le dosi massime ammissibili;
d) per i lavoratori di cui alle precedenti lettere a), b),
c):
1) le concentrazioni massime ammissibili di nuclidi
radioattivi nell'aria inalata e nell'acqua potabile;
2) i valori della efficacia biologica relativa;
3) il valore della dose di irradiazione esterna
accidentale che comporta la sorveglianza medica eccezionale.

Capo IX - Protezione sanitaria della popolazione.

88. Protezione sanitaria della popolazione. -- La tutela
sanitaria della popolazione ai fini della protezione contro i
pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti spetta al
Ministero della sanità che, a mezzo dei suoi organi, esercita la
vigilanza, anche mediante ispezioni, su tutte le sorgenti di
radiazioni ionizzanti al fine di prevenire eventuali
irradiazioni e contaminazioni della popolazione, contaminazioni
dell'aria atmosferica, delle acque superficiali e potabili,
delle acque di rifiuto, delle acque in genere, del suolo, delle
sostanze alimentari e delle bevande.
Per l'esercizio della vigilanza nelle aziende industriali e
commerciali si applica l'art. 68 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.



89. Commissione provinciale. -- E' istituita in ogni provincia
una Commissione provinciale per la protezione sanitaria della
popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti.
La Commissione è presieduta dal medico provinciale ed è
composta:
da due laureati in medicina, dei quali almeno uno
specialista in radiologia;
da un laureato in fisica o da un esperto qualificato scelto
nell'elenco di cui al n. 3) dell'articolo seguente;
da un Ispettore medico del lavoro designato dal capo
dell'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
La Commissione ha funzioni consultive e resta in carica tre
anni.
I membri della Commissione sono nominati dal medico
provinciale, tenuto conto della loro competenza in materia di
protezione contro le radiazioni, di igiene, di igiene del lavoro
che esponga alle radiazioni o di fisica delle radiazioni.
Possono, di volta in volta, essere invitati dal medico
provinciale a partecipare ai lavori della Commissione esperti
per l'esame di particolari problemi, in numero non superiore a
due.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della
carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.



90. Attribuzioni della Commissione provinciale. -- La
Commissione provinciale per la protezione sanitaria della
popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti:
1) esprime, su richiesta del medico provinciale, parere
circa la domanda di autorizzazione:
a) all'apertura ed all'esercizio di istituti, gabinetti
medici, reparti, ambulatori in genere, di cui all'art. 96;
b) alla detenzione di sostanze radioattive naturali o
artificiali, di cui all'art. 93;
c) allo smaltimento di rifiuti radioattivi, di cui
all'art. 105;
2) presta la propria consulenza al medico provinciale circa
i problemi della protezione della popolazione contro i rischi da
radiazioni ionizzanti;
3) istituisce e mantiene aggiornati, sulla base degli
elenchi di cui agli artt. 71 e 76, l'elenco provinciale degli
esperti qualificati, ai fini della sorveglianza fisica e dei
medici autorizzati ai fini della sorveglianza medica della
protezione della popolazione.



91. Divieti. -- E' vietato produrre, importare, mettere in
circolazione, impiegare o comunque detenere:
1) prodotti per l'igiene o la cosmesi;
2) insegne, quadranti, dispositivi, vernici oggetti in
genere luminescenti;
3) giocattoli;
emittenti radiazioni ionizzanti.
E' parimenti vietata nella fabbricazione dei prodotti e
manufatti di cui sopra l'aggiunta di sostanze radioattive.
Per i prodotti di cui ai precedenti commi, eventuali deroghe
dovranno essere autorizzate dal Ministro per la sanità.
Il divieto di cui al primo comma del presente articolo, numeri
1 e 2, non si applica nei casi previsti dal decreto di cui
all'art. 110.
E' vietato altresì l'uso sulle persone di apparecchi per
accertamenti radioscopici o radiografici, che non siano
effettuati a Scopi sanitari o scientifici.
E' anche vietato produrre, importare, mettere in circolazione,
concedere in uso, impiegare apparecchi televisivi o tubi a raggi
catodici che emettano radiazioni ionizzanti di intensità di dose
superiore ai valori indicati nel decreto di cui all'art. 110.


92. Comunicazioni concernenti la detenzione di sorgenti. --
Oltre a quanto disposto dall'articolo 93, chiunque detiene, a
qualsiasi titolo, sostanze radioattive naturali o artificiali,
comunque confezionate ed apparecchi contenenti dette sostanze,
ovvero apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, di
qualsiasi tipo, fissi o mobili, deve darne comunicazione entro
dieci giorni al medico provinciale, e, ove di loro competenza,
all'Ispettorato del lavoro e al comandante di porto, indicando i
mezzi di protezione posti in atto.
Qualora sussistano possibilità di rischio per la popolazione,
il medico provinciale, indipendentemente dal procedimento
penale, prescrive le necessarie misure protettive e
all'occorrenza dispone il divieto di utilizzazione delle
sorgenti.



93. Nulla osta alla detenzione di sorgenti. -- Fuori dei casi
previsti da altre disposizioni della presente legge in materia
di autorizzazione, di nulla osta, di licenza di esercizio,
chiunque detiene, a qualsiasi titolo, sostanze radioattive
naturali o artificiali, comunque confezionate ed apparecchi
contenenti dette sostanze, ovvero apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti, deve essere in possesso di nulla osta
rilasciato dal medico provinciale, sentita la Commissione
provinciale di cui all'art. 89.
Il nulla osta di cui al precedente comma non è richiesto per
gli apparecchi di roentgendiagnostica medica.



94. Smarrimento o perdita: ritrovamento. -- Lo smarrimento o
la perdita, per qualsiasi causa, di sostanze radioattive
naturali o artificiali, comunque confezionate e di apparecchi
contenenti dette sostanze devono essere immediatamente
comunicati al medico provinciale, al Comando provinciale dei
vigili del fuoco competente per territorio, al più vicino
Comando di pubblica sicurezza, e al comandante di porto ove di
sua competenza.
Il ritrovamento delle sostanze e degli apparecchi di cui al
comma precedente deve essere immediatamente comunicato al più
vicino comando di pubblica sicurezza.



95. Norme generali di protezione. -- Chiunque produce, tratta,
manipola, utilizza, commercia, detiene, ha in deposito, sostanze
radioattive naturali o artificiali, ovvero impiega apparecchi
contenenti dette sostanze o apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti, deve disporre le misure necessarie al fine di
evitare:
a) che la popolazione e le persone di cui alle lettere a) e
b) dell'art. 111, escluse quelle sottoposte a indagine
diagnostica o a trattamento terapeutico, siano esposte al
rischio di assorbire dosi di radiazioni ionizzanti superiori
alle dosi massime ammissibili fissate con il decreto di cui
all'art. 111;
b) che i mezzi ambientali, ed in particolare l'aria
atmosferica e le acque potabili, siano contaminati con sostanze
radioattive in misura tale che vengano superati i valori delle
concentrazioni massime ammissibili fissati con il decreto di cui
all'art. 111.
Il medico provinciale, salvo quanto disposto al Capo VII, può
impartire prescrizioni ai fini della ottemperanza di quanto
previsto nel comma precedente.


96. Apertura ed esercizio di istituti, gabinetti medici,
reparti ed ambulatori. -- Non possono essere aperti e posti in
esercizio, senza l'autorizzazione del medico provinciale, che la
rilascia sentita la Commissione provinciale di cui all'art. 89,
istituti, gabinetti medici, reparti ed ambulatori in genere, ove
si impieghino anche saltuariamente:
a) a scopo terapeutico, sostanze radioattive naturali o
artificiali, apparecchi contenenti dette sostanze, apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti;
b) a scopo diagnostico, sostanze radioattive naturali o
artificiali.
Ogni qualvolta siano riscontrate violazioni alle norme
vigenti, il medico provinciale può disporre l'immediata chiusura
degli istituti, gabinetti medici, reparti o ambulatori di cui al
precedente comma.



97. Esercizio professionale: qualifiche e divieti. -- E'
vietato l'esercizio professionale specialistico della
roentgendiagnostica ai laureati in medicina che non sono muniti
del diploma di specializzazione in radiologia.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai
sanitari che prestano servizio negli istituti radiologici
universitari o nelle divisioni radiologiche ospedaliere, sotto
la diretta responsabilità dei rispettivi direttori o primari.
E' vietato l'impiego a scopo terapeutico delle sostanze
radioattive naturali o artificiali, degli apparecchi contenenti
dette sostanze, degli apparecchi generatori di radiazioni
ionizzanti ai sanitari che non sono muniti del diploma di
specializzazione in radiologia.
E' vietato l'impiego di sostanze radioattive naturali o
artificiali a scopo diagnostico e di indagine scientifica
clinica, ai sanitari che non sono muniti del diploma di
specializzazione inerente alla materia trattata.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica per
l'impiego di sostanze radioattive artificiali negli istituti
scientifici di Facoltà mediche universitarie o nelle cliniche
universitarie, purché il direttore dell'istituto o della clinica
ne assuma la responsabilità delegando un sanitario esperto in
materia.



98. Somministrazione di sostanze radioattive. -- I sanitari
che, a scopo diagnostico o terapeutico, somministrano a pazienti
sostanze con nuclidi radioattivi le cui attività o
concentrazioni siano superiori a quelle fissate con il decreto
di cui all'art. 110, devono tenerne nota, in appositi registri,
e rilasciare a ciascun paziente una dichiarazione, dalla quale
risultino i nuclidi radioattivi somministrati, la quantità e la
data della somministrazione.



99. Interventi chirurgici. -- Gli interventi chirurgici, che
comportano la introduzione nei pazienti di sostanze radioattive
o che si svolgano su pazienti portatori di radioattività, devono
essere compiuti in modo che sia evitata la contaminazione degli
operatori e del personale ausiliario, e che la esposizione degli
operatori e del personale non superi i valori delle dosi massime
ammissibili.



100. Certificati di morte. -- Nei certificati di morte di
persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve
essere fatta menzione dei nuclidi somministrati, della loro
quantità e della data di somministrazione, quali risultano dalla
dichiarazione di cui all'art. 98.



101. Autopsie. -- I riscontri diagnostici su cadaveri
portatori di radioattività devono essere eseguiti in modo che
sia evitata la contaminazione dei medici settori e del personale
ausiliario, e che l'esposizione dei medici settori e del
personale non superi i valori delle dosi massime ammissibili.



102. Nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni
ionizzanti nella ricerca scientifica e nelle attività
industriali. -- Ad eccezione degli impianti di cui al Capo VII,
non possono essere posti in attività istituti, laboratori,
stabilimenti e reparti nei quali si effettuano, anche
saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per
le quali vengono utilizzate sostanze radioattive naturali o
artificiali, apparecchi contenenti dette sostanze e apparecchi
generatori di radiazioni ionizzanti senza il nulla osta ai fini
della protezione sanitaria rilasciato dal prefetto, su parere
favorevole del medico provinciale, dell'Ispettorato del lavoro
competente per territorio e, per quanto di competenza,
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del veterinario
provinciale e del comandante di porto.
Qualora sussistano possibilità di rischio per la popolazione,
il medico provinciale, indipendentemente dal procedimento
penale, prescrive le necessarie disposizioni protettive e,
all'occorrenza, dispone il divieto della utilizzazione
dell'impianto.



103. Contaminazione dell'ambiente. -- Qualora nelle operazioni
con sostanze radioattive si verifichi una contaminazione
dell'ambiente, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, e
in ogni caso coloro che ne vengono a conoscenza per ragioni di
lavoro o di servizio devono prendere tutti i provvedimenti per
eliminare il pericolo di ulteriori contaminazioni e di danno
alle persone.
Nel caso che vi sia pericolo di diffusione della
contaminazione alle persone, all'aria, all'acqua, al suolo di
zone non controllate, le persone di cui sopra debbono darne
immediata comunicazione al medico provinciale.



104. Rifiuti radioattivi: disposizioni generali. -- Chiunque
produce, tratta, manipola, utilizza, commercia, detiene, ha in
deposito sostanze radioattive naturali o artificiali, deve
disporre le misure necessarie affinché la raccolta,
l'allontanamento e lo smaltimento -- trattamento e scarico -- dei
rifiuti radioattivi solidi, liquidi o gassosi, avvengano in modo
tale da assicurare che non ne derivi pericolo o danno diretto o
indiretto ai singoli individui e alla popolazione.



105. Autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti radioattivi.
-- Salvo i casi disciplinati dal Capo VII della presente legge
lo smaltimento dei rifiuti radioattivi solidi, liquidi o
gassosi, deve essere autorizzato:
a) per le attività di cui all'art. 96 dal medico
provinciale, sentita la Commissione provinciale di cui all'art.
89;
b) per le attività di cui all'art. 102 dal prefetto, su
parere favorevole del medico provinciale che lo rilascia sentita
la Commissione provinciale di cui all'art. 89.
Nel caso in cui lo smaltimento interessi il mare territoriale
o le acque interne, partecipano ai lavori della Commissione di
cui all'art. 89 i rappresentanti delle Amministrazioni
interessate.
Le autorizzazioni di cui sopra vengono concesse in funzione
della recettività dell'ambiente e del numero delle
autorizzazioni previste.
Le autorità indicate al primo comma del presente articolo
provvedono a trasmettere copia della domanda di autorizzazione
al Comitato nazionale per l'energia nucleare per gli eventuali
adempimenti di cui all'art. 37 del Trattato istitutivo della
Comunità europea della energia atomica.



106. Sorveglianza e rilevamenti riguardanti lo smaltimento dei
rifiuti radioattivi. -- Chiunque esplica le attività indicate
all'art. 104, è tenuto a predisporre gli opportuni mezzi di
rilevamento e di sorveglianza atti a consentire le valutazioni
necessarie per assicurare che siano rispettate le prescrizioni
di cui all'articolo stesso e quelle contenute nelle
autorizzazioni di cui all'art. 105, o che non siano superati i
valori di cui all'art. 110.
E' in facoltà del Ministero della sanità in ogni caso, del
Comitato nazionale per l'energia nucleare nel caso di attività
di cui ai Capi VI e VII e del medico provinciale nel caso delle
attività indicate negli artt. 96 e 102, di prescrivere la
adozione di adeguati dispositivi e provvedimenti, nonché di
ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari ai
fini della protezione sanitaria, specie nelle località ove
coesistono più fonti di rifiuti radioattivi.



107. Registrazione dei rilevamenti. -- I risultati dei
rilevamenti eseguiti in base al disposto dell'articolo
precedente debbono essere registrati e comunicati, se richiesti,
al medico provinciale, all'Ispettorato del lavoro e al Comitato
nazionale per l'energia nucleare.



108. Situazioni eccezionali. -- Qualora, nel corso delle
operazioni con sostanze radioattive e di quelle relative alla
raccolta, all'allontanamento ed allo smaltimento dei rifiuti
radioattivi, si verifichino eventi che possono comportare
rilevante contaminazione dell'aria, delle acque e del suolo di
zone non controllate, coloro che effettuano dette operazioni
sono tenuti:
a) ad informare immediatamente il Prefetto ed il medico
provinciale, nel caso si tratti delle attività di cui agli artt.
96 e 102; il prefetto, il medico provinciale, il Comitato
nazionale per l'energia nucleare, nonché il comandante del
compartimento marittimo quando gli eventi stessi interessino gli
ambiti portuali e le altre zone di demanio marittimo e di mare
territoriale, nel caso si tratti delle attività di cui ai Capi,
VI e VII:
b) a prendere tutte le misure atte a ridurre la
contaminazione radioattiva delle zone non controllate ai valori
minimi possibili, ad evitare pericolo o danno diretto o
indiretto per i singoli individui e per la popolazione, e ad
osservare le eventuali disposizioni impartite dal medico
provinciale.
Nel caso in cui gli eventi di cui al precedente comma si
configurino come stato di emergenza nucleare, valgono in quanto
applicabili le disposizioni di cui al Capo X.
Con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Comitato
nazionale per l'energia nucleare, sono stabiliti i livelli di
contaminazione dell'aria, delle acque e del suolo, delle
sostanze alimentari e bevande al di sopra dei quali si applicano
le disposizioni di cui al presente articolo.



109. Controllo sulla radioattività ambientale. -- Il controllo
sulla radioattività ambientale e degli alimenti spetta al
Ministero della sanità. Ai fini del controllo sulla sorveglianza
locale di cui all'art. 57 della presente legge e per gli effetti
dell'art. 35 del Trattato istitutivo della Comunità europea
della energia atomica, il Comitato nazionale per l'energia
nucleare secondo le direttive impartite dal Ministero della
sanità e di intesa con il Ministero stesso:
a) coordina le misure effettuate a norma dell'art. 57
verificando le modalità di esecuzione e promuovendo criteri di
normalizzazione;
b) coordina le misure effettuate da Amministrazioni, da
istituti e da enti, riguardanti la radioattività dell'atmosfera,
delle acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande,
seguendo le modalità di esecuzione e promuovendo criteri di
normalizzazione;
c) promuove la installazione di stazioni di prelevamento di
campioni e le relative misure di radioattività, quando ciò sia
necessario per il completamento di una organica rete generale di
rilevamento su scala nazionale;
d) trasmette, in ottemperanza all'art. 36 del Trattato
istitutivo della Comunità europea della energia atomica, alla
Commissione della Comunità le informazioni relative ai
rilevamenti effettuati.



110. Esenzioni. -- Sono determinati con decreto del Ministro
per la sanità, di concerto con il Ministro per l'industria e per
il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia
nucleare, i valori delle attività totali, delle concentrazioni
dei nuclidi radioattivi, e delle intensità di dose di
esposizione al di sotto dei quali non si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 91, 92, 93, 94, 98, 102 e 105.
Lo stesso decreto determina i requisiti che le sorgenti devono
possedere affinché ad esse possa applicarsi l'esenzione.



111. Determinazione delle dosi e concentrazioni massime
ammissibili. -- Con decreto del Ministro per la sanità, di
concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare sono
stabiliti i valori delle dosi massime ammissibili e delle
concentrazioni massime ammissibili, nonché i valori della
efficacia biologica relativa:
a) per la popolazione nel suo insieme;
b) per i gruppi particolari della popolazione.
L'esercente è tenuto a provvedere alla sorveglianza fisica
nelle zone sorvegliate, per assicurare che non vengano superati
i valori delle dosi e delle concentrazioni massime ammissibili.

Capo X - Stato di emergenza nucleare.

112. Piano di emergenza esterna. -- Per assicurare la
protezione, ai fini della pubblica incolumità, della popolazione
e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da emergenza nucleare
per ciascuno degli impianti previsti dagli articoli 37 e 38
della presente legge, deve essere predisposto un piano di
emergenza esterna.



113. Contenuto del piano di emergenza esterna. -- Il piano di
emergenza esterna prevede l'insieme coordinato delle misure da
prendersi dalle Autorità responsabili in caso di incidente
dell'impianto nucleare che comporti pericolo per la pubblica
incolumità.



114. Presupposti del piano di emergenza esterna. -- Ai fini
della compilazione del piano di emergenza esterna il titolare
dell'autorizzazione o del nulla osta dell'impianto nucleare,
centocinquanta giorni prima di procedere alla esecuzione di
prove ed operazioni con combustibile nucleare, ivi comprese
quelle di caricamento del combustibile stesso, ovvero qualora si
tratti di impianto di trattamento di combustibile irradiato,
prima di procedere alla esecuzione di prove con detto
combustibile, ivi comprese quelle della sua immissione
nell'impianto stesso, deve fornire al Comitato nazionale per
l'energia nucleare la seguente documentazione:
1) il rapporto intermedio di sicurezza;
2) il rapporto tecnico contenente:
a) l'esposizione analitica delle presumibili condizioni
ambientali pericolose per la popolazione e per i beni, derivanti
dai singoli incidenti nucleari credibili, in relazione alle
caratteristiche strutturali e di esercizio dell'impianto, e
delle prevedibili loro localizzazioni ed evoluzioni nel tempo;
b) la descrizione delle attrezzature predisposte per il
rilevamento e la misurazione della radioattività nell'ambiente
circostante l'impianto, in caso di incidente, e dei sistemi del
loro impiego.
Il Comitato nazionale per l'energia nucleare esamina il
rapporto intermedio di sicurezza ed il rapporto tecnico e li
sottopone, unitamente ad una relazione critica riassuntiva, al
parere della Commissione tecnica, di cui all'art. 11 della
presente legge.
Il rapporto tecnico, munito del parere della Commissione
tecnica, viene trasmesso dal Comitato nazionale per l'energia
nucleare, non oltre trenta giorni dal suo ricevimento, al
Ministero dell'interno che lo invia, entro venticinque giorni,
al prefetto competente per territorio, unitamente ad uno schema
contenente i lineamenti generali della pianificazione che sarà
attuata dal Comitato di cui al successivo articolo.
Un esemplare dello schema viene trasmesso, per conoscenza, ai
Ministeri i cui organi provinciali sono rappresentati nel
Comitato stesso.



115. Compilazione del piano di emergenza. -- Il piano è
compilato, nel termine di quaranta giorni dal ricevimento della
documentazione di cui al terzo comma dell'articolo precedente,
da un Comitato istituito presso la Prefettura della Provincia
ove ha sede l'impianto, e composto come segue:
1) questore;
2) comandante provinciale dei Vigili del fuoco;
3) comandante dei Carabinieri;
4) medico provinciale;
5) ispettore medico dell'Ispettorato del lavoro competente
per territorio;
6) veterinario provinciale;
7) capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
8) ingegnere capo del Genio civile;
9) un rappresentante del competente Ispettorato
compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione;
10) un rappresentante del competente Compartimento delle
ferrovie dello Stato;
11) un rappresentante del competente Comando militare
territoriale;
12) un rappresentante del Ministero dell'industria e del
commercio;
13) direttore provinciale delle Poste e telegrafi;
14) un ufficiale di porto designato dai capi dei
Compartimenti marittimi interessati.
Possono essere chiamati a partecipare ai lavori di detto
Comitato, che opera alle dipendenze del prefetto, uno o più
esperti nucleari designati dal Comitato nazionale per l'energia
nucleare ed il direttore responsabile dell'impianto.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco esplica i compiti
di segreteria ed attua il coordinamento dei lavori del
Comitato.



116. Approvazione del piano di emergenza esterna. -- Il piano
di emergenza esterna compilato dal Comitato di cui al precedente
articolo viene trasmesso dal prefetto al Comitato nazionale per
l'energia nucleare il quale, sentita la Commissione tecnica, lo
invia, munito di eventuali osservazioni nel termine di trenta
giorni dal ricevimento, al Ministero dell'interno per
l'approvazione.
L'approvazione deve intervenire entro dieci giorni.
Un esemplare del piano approvato viene quindi trasmesso dal
Ministero dell'interno al Comitato nazionale per l'energia
nucleare ed ai Ministeri rappresentati nel Comitato di cui
all'articolo 115 nonché al prefetto e, a cura di quest'ultimo, a
ciascun ufficio rappresentato nel Comitato di cui all'articolo
precedente.
Il prefetto, non oltre trenta giorni dal ricevimento del
piano, compie tutti gli adempimenti necessari per assicurarne
l'attuazione in Caso di emergenza.
Sempre a cura del prefetto, un esemplare del piano viene
notificato anche al titolare dell'autorizzazione o del nulla
osta.
Il Comitato nazionale per l'energia nucleare e all'inoltro
alla Comunità europea dell'energia atomica del piano di
emergenza, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 17,
paragrafo 5, lettera b) delle direttive che fissano le norme
fondamentali relative alla protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle
radiazioni ionizzanti, emanate dal Consiglio della Comunità
europea dell'energia atomica il 2 febbraio 1959.



117. Revisione ed aggiornamenti del piano di emergenza
esterna. -- Il piano di emergenza esterna deve essere, a cura
del Comitato di cui all'art. 115, semestralmente riveduto ed
eventualmente aggiornato in relazione ai mutamenti sopravvenuti
nelle circostanze precedentemente valutate e particolarmente
nell'ambiente fisico, demografico e nelle modalità per l'impiego
dei mezzi previsti.
Il piano di emergenza esterna deve inoltre, a cura del
Comitato di cui all'art. 115, essere riveduto ed aggiornato ogni
biennio, allo scopo di adeguarlo alle mutate esigenze della
sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi
disponibili.



118. Compilazione del piano di emergenza esterna
interprovinciale. -- Un piano di emergenza esterna, nei casi di
prevedibile estensione del pericolo per la pubblica incolumità e
del danno alle cose da incidente dell'impianto nucleare a più
Province, deve essere contemporaneamente compilato, per ciascuna
Provincia, dal Comitato istituito presso la Prefettura e
composto nel modo previsto dall'art. 115, previa intesa fra i
prefetti delle Province interessate.
Il coordinamento dei piani provinciali è demandato al prefetto
della Provincia ove ha sede l'impianto cui si riferiscono i
singoli piani provinciali.
Si applicano le disposizioni degli artt. 113, 114, 116 e 117.



119. Denuncia dell'emergenza nucleare. -- Il direttore
responsabile di un impianto nucleare ha l'obbligo di dare
immediata comunicazione al prefetto ed al comandante provinciale
dei vigili del fuoco di qualsiasi incidente nucleare che
comporti pericolo per la pubblica incolumità o pericolo di danno
alle cose, indicando sommariamente le misure adottate per
contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico per
l'attuazione del piano di emergenza esterna.
Lo stesso obbligo incombe al direttore responsabile per
qualsiasi evento o anormalità che possa far temere l'insorgenza
di un pericolo per la pubblica incolumità.
Il Comando provinciale dei vigili del fuoco deve dare con
urgenza le comunicazioni di cui al primo comma al medico
provinciale.



120. Avviso di pericolo a Province limitrofe. -- Nel caso in
cui si preveda che il pericolo per la pubblica incolumità o di
danno alle cose possa estendersi a province limitrofe, il
comandante dei vigili del fuoco della Provincia in cui è ubicato
l'impianto ne dà immediato avviso ai comandanti provinciali dei
vigili del fuoco interessati, i quali ne informano
immediatamente i rispettivi prefetti.
In modo analogo provvede l'Autorità di pubblica sicurezza.



121. Attuazione del piano di emergenza esterna -- Il
comandante dei vigili del fuoco, resosi conto dell'entità del
pericolo anche a mezzo di accertamenti diretti, attua i primi
interventi di propria competenza e richiede ai responsabili
degli altri settori interessati al piano l'adozione delle misure
previste nel piano stesso.



122. Attribuzioni e poteri del prefetto. -- Ai fini
dell'attuazione del piano, il prefetto:
a) determina con ordinanza, sentito il Comitato di cui
all'art. 115, la zona riconosciuta di pericolo e stabilisce le
modalità per l'accesso e la circolazione delle persone, delle
merci e dei mezzi di trasporto entro la zona stessa; per le zone
portuali chiede al Comandante di porto di provvedere nell'ambito
delle proprie competenze;
b) sovraintende a tutti i servizi di intervento e di
soccorso avvalendosi del Comitato di cui all'art. 115;
c) adotta tutte le misure che la gravità del caso impone
nell'interesse della pubblica incolumità.
Nel caso in cui, nonostante le misure adottate dal direttore
responsabile dell'impianto, l'impianto stesso esca fuori
controllo, con conseguenze sempre più gravi per la pubblica
incolumità, il prefetto, udito il parere degli esperti nucleari
del Comitato nazionale per l'energia nucleare e, ove lo ritenga,
di altri esperti, adotta i provvedimenti necessari per far
cessare lo stato di pericolo.
Gli esperti di cui al comma precedente sono inviati sul posto
con il mezzo più celere, non appena il Prefetto abbia denunciato
al Comitato nazionale per l'energia nucleare ed alle altre
Amministrazioni interessate lo stato di emergenza.
Il prefetto è inoltre tenuto a dare al Ministero dell'interno
immediata comunicazione di ogni incidente che abbia per
Conseguenza una irradiazione della popolazione, ai fini degli
adempimenti di cui all'art. 17, paragrafo 5, lettera c) delle
direttive che fissato le norme fondamentali relative alla
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i
pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, emanate dal
Consiglio della Comunità europea dell'energia atomica il 2
febbraio 1959.

Capo XI -- Norme penali.

123. Violazione dell'obbligo di cui all'art. 30. -- I
detentori di materie fissili speciali, di materie grezze e
minerali, nonché di materie radioattive che non tengono o
tengono irregolarmente la contabilità delle dette materie, sono
puniti con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 15.000.000 se la
violazione riguarda materie fissili speciali o materie grezze, e
con l'ammenda da lire 150.000 a lire 1.500.000 se la violazione
riguarda minerali o materie radioattive.



124. Abusivo esercizio del commercio di categoria A. --
Chiunque mette in esercizio, senza il nulla osta di cui
all'art. 33, locali destinati al commercio di categoria A è
punito con l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000.



125. Abusivo e irregolare esercizio del commercio di categoria
B. -- Chiunque mette in esercizio, senza il nulla osta di cui
all'art. 34, locali destinati al commercio di categoria B, è
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da
lire 1.500.000 a lire 6.000.000.
Chiunque, avendo ottenuto il nulla osta, non osserva le
particolari prescrizioni stabilite per l'esercizio commerciale
di categoria B, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000.



126. Omessa o irregolare tenuta del registro delle operazioni
commerciali. -- Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente
il registro prescritto dall'art. 36, è punito con l'ammenda da
lire 600.000 a L. 3.000.000.



127. Esecuzione abusiva di progetti particolareggiati di
impianti nucleari. -- Il titolare dell'autorizzazione di cui
all'art. 6, L. 31 dicembre 1962, n. 1860, e il titolare del
nulla osta di cui all'art. 38 della presente legge che mettono
in esecuzione progetti particolareggiati di impianti nucleari
senza l'approvazione del Comitato nazionale per l'energia
nucleare, prevista dal primo comma dell'art. 42, sono puniti con
l'arresto da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire
1.500.000 a lire 15.000.000.



128. Violazione del regolamento di esercizio. -- Chiunque
viola le prescrizioni del regolamento di esercizio, previsto
dagli artt. 8 e 47, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000.



129. Abbandono del posto di lavoro. -- Chiunque, in violazione
degli obblighi stabiliti dall'art. 49, abbandona il posto di
lavoro è punito con l'arresto fino ad un anno.



130. Violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione, del
nulla osta e della licenza di esercizio. -- Chiunque viola le
prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel nulla osta o
nella licenza di esercizio di un impianto nucleare, di cui al
Capo VII, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000.



131. Violazione delle disposizioni di cui all'art. 55. --
Chiunque mette in esercizio gli impianti di cui all'art. 55,
senza la relativa autorizzazione è punito con l'arresto da tre
mesi ad un anno o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire
6.000.000.
Le stesse pene si applicano a chi non osserva le prescrizioni
stabilite dal Ministro per l'industria e per il commercio nel
decreto di autorizzazione o nella licenza di esercizio.



132. Costruzione e commercio di apparecchiature non conformi
alle disposizioni di legge. -- Chiunque costruisce, pone in
commercio o comunque in uso sorgenti in violazione del divieto
stabilito dall'art. 58, è punito con l'ammenda da lire 900.000 a
lire 3.000.000.
La condanna importa la confisca delle sorgenti.


133. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro, dai
dirigenti e dai direttori delle miniere. -- I datori di lavoro,
i dirigenti, i direttori delle miniere sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
dieci milioni a lire sessanta milioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 20, primo comma, 61, lettera a), 62,
quarto comma, 65, primo comma, 66, primo comma, 67, lettera a) e
b), 68, 69, 70, primo comma, 75, primo comma, 77, settimo comma,
79, primo comma, 80, primo e secondo comma.
b) con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire
otto milioni a lire quarantotto milioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 18, quarto comma, 19, 21, primo
comma, 22, 24, primo comma, 25, 61, lettera c), 62, secondo
comma, 65, terzo comma, 67, lettera c), 72, ultimo comma, 74,
77, primo comma, 78, primo, quarto e quinto comma, 81, primo
comma;
c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire ventiquattro milioni per l'inosservanza
di tutte le altre norme contenute nei Capi IV e VIII della
presente legge.


134. Contravvenzioni commesse dai preposti. -- I preposti
sono puniti:
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire un milione a lire quattro milioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli artt. 61, lettere d) ed e), 62, primo e
secondo comma, 67, lettere a) e b);
b) con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire tre milioni per l'inosservanza delle
norme di cui all'art. 61, lettere a), b), c);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire due milioni per l'inosservanza di tutte le
altre norme di cui ai Capi IV e VIII della presente legge.



135. Contravvenzioni commesse dai lavoratori. -- I lavoratori
sono puniti:
a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire
cinquecentomila a lire due milioni per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 29, lettere b), d), e), 64, lettere
b), d), e);
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire
trecentomila a lire un milione cinquecentomila per
l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 29, lettere a),
c), 64, lettere a), c), 65, secondo comma.



136. Contravvenzioni commesse dagli esperti qualificati e dai
medici autorizzati. -- Gli esperti qualificati incaricati della
sorveglianza fisica ed i medici autorizzati incaricati della
sorveglianza medica, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi o
con l'ammenda da lire quattro milioni a lire ventiquattro
milioni per l'inosservanza delle norme contenute nei Capi IV e
VIII della presente legge.



137. Superamento dei valori massimi ammissibili. -- Fuori
delle ipotesi previste dagli articoli 133, 134, 135 e 136
chiunque viola le disposizioni della presente legge in modo da
esporre la popolazione o singole persone, escluse quelle
sottoposte a indagine diagnostica o a trattamento terapeutico,
al rischio di assorbire dosi di radiazioni ionizzanti superiori
alle dosi massime ammissibili, ovvero in modo da determinare il
pericolo di superamento delle concentrazioni massime ammissibili
nell'aria inalata o nelle acque potabili, è punito con l'arresto
da sei mesi ad un anno o con l'ammenda da lire 900.000 a lire
15.000.000.
Nei casi di grave o continuato superamento dei valori massimi
ammissibili, il contravventore è punito con l'ammenda da lire
3.000.000 a lire 30.000.000 e con l'arresto fino a un anno.
Indipendentemente dal procedimento penale, il Ministero della
sanità o il medico provinciale possono disporre la chiusura
dell'impianto o la sospensione dell'attività prescrivendo
all'Occorrenza le misure protettive necessarie.



138. Violazione dei divieti di cui all'art. 91. -- Chiunque
viola le disposizioni di cui all'articolo 91 è punito con
l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 15.000.000.


139. Omessa comunicazione di detenzione di sorgenti. --
Chiunque omette la comunicazione di cui all'art. 92 è punito
con l'ammenda da lire 600.000 a lire 1.500.000.



140. Detenzione abusiva di sorgenti. -- Chiunque detiene
sorgenti senza il nulla osta prescritto dall'art. 93 è punito
con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 9.000.000.



141. Apertura ed esercizio abusivo di istituti, gabinetti
medici, reparti ed ambulatori. -- Chiunque apre o pone in
esercizio istituti, gabinetti medici, reparti ed ambulatori ove
si impiegano sostanze radioattive naturali o artificiali,
apparecchi contenenti dette sostanze apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti a scopo terapeutico o sostanze radioattive
naturali o artificiali a scopo diagnostico senza
l'autorizzazione del medico provinciale prescritta dall'art. 96,
è punito con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 12.000.000.



142. Esercizio professionale abusivo. -- Il sanitario che
viola le disposizioni di cui all'articolo 97 è punito con
l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 9.000.000.



143. Violazione delle disposizioni di cui all'art. 102. --
Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 102 è punito con
l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 9.000.000.



144. Violazioni delle disposizioni di cui all'art. 105. -
Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 105 è punito con
l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000.
Nei casi di maggiore gravità è punito con l'arresto da sei
mesi ad un anno.


145. Contravvenzione alle altre disposizioni del Capo IX. --
Fuori delle ipotesi previste dagli artt. 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144 chiunque viola le disposizioni del Capo IX, è
punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 6.000.000.



146. Omessa denuncia di emergenza nucleare esterna. -- Il
direttore responsabile dell'impianto nucleare che omette la
denuncia prescritta dall'art. 119, è punito con l'arresto da sei
mesi ad un anno o con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire
30.000.000.



147. Violazione dell'ordinanza del Prefetto in casi di
emergenza nucleare esterna. -- Chiunque viola le prescrizioni
contenute nell'ordinanza emessa dal prefetto ai sensi dell'art.
122 per l'emergenza nucleare esterna è punito, se il fatto non
costituisce più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da lire 150.000 a lire 3.000.000.

Capo XII -- Disposizioni transitorie e finali.

148. Esercizi commerciali. -- Nel termine di sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge gli esercenti
commerciali considerati nell'articolo 32 debbono munirsi del
nulla osta previsto dagli artt. 33 e 34.
Qualora non ottengano il prescritto nulla osta, gli stessi
debbono cessare da ogni attività commerciale.



149. Impianti nucleari costruiti o in funzionamento prima
della data di entrata in vigore della presente legge. -- Per gli
impianti nucleari di cui al Capo VII, costruiti o in
funzionamento prima della data dell'entrata in vigore della
presente legge, il Ministero dell'industria e del commercio nel
termine di un anno dalla entrata in vigore della legge stessa,
richiede al Comitato nazionale per l'energia nucleare di
esprimere parere sulla conformità degli impianti alle
disposizioni di protezione e sicurezza stabilite dalle presenti
norme.
Il Comitato nazionale per l'energia nucleare esprime il
proprio parere, sentita la Commissione tecnica per gli impianti
per i quali detta Commissione deve essere sentita a termini
della presente legge.
Il Ministro per l'industria e per il commercio per gli
impianti di cui al presente articolo può stabilire speciali
prescrizioni per l'adeguamento alle norme della presente legge.
Qualora l'impianto non venga adeguato, secondo le prescrizioni,
nel termine assegnato, il Ministro per l'industria e per il
commercio può sospendere la costruzione o il funzionamento
dell'impianto stesso.
Per le attività di cui all'art. 102, in funzionamento prima
della data dell'entrata in vigore della presente legge, il
medico provinciale e, per quanto di competenza, l'Ispettorato
del lavoro, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il
veterinario provinciale e il comandante di porto, possono
imporre prescrizioni per adeguare dette attività alle
disposizioni della presente legge.



150. Regioni a Statuto speciale. -- Nelle Regioni a Statuto
speciale si applicano le norme della presente legge,
intendendosi sostituiti agli organi e servizi, quivi previsti,
quelli regionali, che in mancanza degli organi e dei servizi
statali esercitino le attribuzioni corrispondenti.
Per l'utilizzazione di tali organi e servizi le competenti
Amministrazioni statali possono impartire, sentite le Regioni
interessate, disposizioni alle quali gli organi regionali devono
attenersi.



151. Abrogazione e coordinamento. -- Sono abrogate tutte le
disposizioni contrarie o incompatibili con quelle stabilite
dalla presente legge.
Oltre quanto disposto dall'art. 34 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, nulla è innovato nelle competenze attribuite
dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile, e alle
autorità da esso dipendenti, a bordo delle navi, nei porti e per
il Demanio marittimo.



152. Entrata in vigore. -- Le disposizioni della presente
legge eccetto quelle del Capo IX, entreranno in vigore tre mesi
dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni del Capo IX, fatta eccezione per l'art. 97 che
entra in vigore tre anni dopo la pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale, entreranno in vigore un anno
dopo la predetta pubblicazione.