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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n.661.
GU271296
Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione.
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n.86;
Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n.142, nonché l'articolo
4 e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n.146;
Vista la direttiva 90/396/CEE, del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, come
modificata dall'articolo 10 della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993;
Vista la legge 13 maggio 1961, n.469;
Vista la legge 26 luglio 1965, n.966;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n.1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.577;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio
1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre
1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente regolamento:
Art.1
(Campo di applicazione e definizioni)
1. Il presente regolamento riguarda:
a) gli apparecchi utilizzati per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua
calda, il raffreddamento, l'illuminazione ed il lavaggio, che bruciano combustibili
gassosi che hanno una temperatura normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a 105
gradi C; essi sono di seguito denominati "apparecchi". Sono assimilati agli
apparecchi i bruciatori ad aria soffiata nonché i corpi di scambio di calore destinati ad
essere attrezzati con tali bruciatori;
b) i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione e i sottogruppi, diversi dai
bruciatori ad aria soffiata e dai corpi di scambio di calore destinati ad essere
attrezzati con tali bruciatori, commercializzati separatamente per uso professionale e
destinati ad essere incorporati in un apparecchio a gas o montati per costituire un
apparecchio a gas; essi sono di seguito denominati "dispositivi".
2. Ai fini del presente regolamento si intende per "combustibile gassoso"
qualsiasi combustibile che sia allo stato gassoso alla temperatura 15 gradi C e alla
pressione di 1 bar.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione di cui al comma 1, lettera a), gli apparecchi
realizzati e destinati specificamente ad essere utilizzati in processi industriali in
stabilimenti industriali.
4. Ai fini del presente regolamento un apparecchio si considera "usato
normalmente" quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) è correttamente installato e sottoposto a regolare manutenzione, conformemente alle
istruzioni del fabbricante;
b) è usato nel normale campo di variazione della qualità del gas e della pressione di
alimentazione;
c) è usato per gli scopi per cui è stato costruito o in modi ragionevolmente
prevedibili.
Art.2
(Requisiti essenziali)
1. Gli apparecchi possono essere immessi in commercio e posti in servizio solo se, qualora
usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e
dei beni.
2. Apparecchi e dispositivi devono soddisfare i requisiti essenziali che sono loro
applicabili e che figurano nell'allegato I. Istruzioni e avvertenze devono essere redatte
nella lingua indicata nello stesso allegato I, punto 1.2..
Art.3
(Presunzione di conformità)
1. Si presumono conformi ai requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, apparecchi e
dispositivi fabbricati in conformità:
a) alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate i cui
riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
b) alle norme nazionali che li riguardano, nei settori in cui norme armonizzate non siano
ancora state emanate.
2. Le norme di cui al comma 1, lettera a), sono individuate con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno
limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza degli incendi, e pubblicate, unitamente
al testo delle norme stesse, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana con i
corrispondenti riferimenti delle norme armonizzate recepite.
3. Le norme di cui al comma 1, lettera b), compatibili con i requisiti essenziali di cui
all'allegato I, sono individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente agli aspetti
relativi alla sicurezza dagli incendi, e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana; tali norme sono trasmesse alla Commissione europea ai fini del
riconoscimento della presunzione di conformità.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nell'allegato VII sono indicate le norme
nazionali che recepiscono norme i cui riferimenti sono stati già pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art.4
(Immissione in commercio)
1. Non possono essere immessi in commercio o posti in servizio apparecchi privi o muniti
indebitamente della marcatura CE di conformità prevista all'articolo 5, né dispositivi
privi o muniti indebitamente della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2.
Art.5
(Marcatura CE di conformità)
1. La marcatura CE di conformità e le indicazioni di cui all'allegato III, sono apposte
in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile, sull'apparecchio o sulla targa di
identificazione ad esso stabilmente fissata; la targa deve essere tale da non poter essere
riutilizzata.
2. vietato apporre sugli apparecchi marcature o iscrizioni che possano trarre in inganno i
terzi sul significato e sul simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio o sulla
targa di identificazione può essere apposto ogni altro marchio, purché questo non limiti
la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
Art.6.
(Metodi per attestare la conformità degli apparecchi)
1. I metodi per attestare la conformità degli apparecchi fabbricati in serie sono i
seguenti:
a) l'esame CE del tipo previsto all'allegato II, punto 1;
b) prima dell'immissione in commercio, a scelta del fabbricante:
1) la dichiarazione CE di conformità al tipo, prevista dall'allegato II, punto 2;
2) la dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia della qualità della produzione,
prevista dall'allegato II, punto 3;
3) la dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia della qualità del prodotto,
prevista dall'allegato II, punto 4;
4) la verifica CE prevista dall'allegato II, punto 5.
2. Nel caso di un apparecchio prodotto come esemplare unico o in piccola quantità, il
fabbricante può ricorrere alla verifica CE dell'esemplare unico prevista dall'allegato
II, punto 6.
3. Al termine dell'adempimento di cui al comma 1, lettera b), o di quello di cui al comma
2, sugli apparecchi conformi viene apposta la marcatura CE di conformità, secondo le
modalità prescritte dall'articolo 5.
4. Le spese relative ai metodi per attestare la conformità degli apparecchi sono a carico
del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.
Art.7
(Metodi per attestare la conformità dei dispositivi)
1. I metodi per attestare la conformità dei dispositivi sono quelli di cui all'articolo
6, comma 1, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'apposizione della marcatura CE
di conformità e la relativa dichiarazione di conformità.
2. Ogni dispositivo deve essere accompagnato da una dichiarazione del fabbricante che
attesti la conformità del dispositivo alle disposizioni del presente regolamento ad esso
applicabili, nonché le caratteristiche e le condizioni di montaggio o d'inserimento in un
apparecchio, in modo che risulti garantito il rispetto dei requisiti essenziali richiesti
per gli apparecchi completi.
3. Le spese relative ai metodi per l'attestazione conformità dei dispositivi sono a
carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea.
Art.8
(Disposizioni comuni per la marcatura CE e per le attestazioni di conformità)
1. Qualora gli apparecchi siano disciplinati da direttive relative ad altri aspetti e che
prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che gli apparecchi si
presumono conformi alle disposizioni di tali direttive.
2. Nel caso in cui una o più delle direttive di cui al comma 1 lascino al fabbricante la
facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura
CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate
dal fabbricante; in tal caso nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che
devono accompagnare tali apparecchi sono riportati i riferimenti concernenti le direttive
applicate.
3. La documentazione relativa ai metodi di attestazione di conformità deve essere in
lingua italiana o in altra lingua accettata dall'organismo autorizzato, incaricato
dell'esecuzione dei metodi di attestazioni.
4. Gli organismi di cui all'articolo 9 trasmettono al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e, per quanto attiene agli apparecchi e ai dispositivi
disciplinati dalla normativa antincendio, anche al Ministero dell'interno, le approvazioni
rilasciate e le loro revoche nonché le reiezioni delle domande.
Art.9
(Organismi autorizzati ad attestare la conformità)
1. L'autorizzazione ad espletare i metodi di cui agli articoli 6 e 7 è rilasciata, previa
istruttoria, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministero dell'interno, agli organismi che soddisfano i criteri di valutazione
fissati nell'allegato V; le disposizioni concernenti la presentazione della domanda, il
contenuto di essa e la documentazione da presentare a corredo della stessa sono indicati
nell'allegato VI; l'autorizzazione dura cinque anni, può essere rinnovata e si intende
rifiutata se non è rilasciata entro dodici mesi dalla data di presentazione della
domanda.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione
europea e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati ai sensi del comma 1,
indicandone i compiti specifici; il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'elenco degli organismi e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione
europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del numero di
identificazione loro attribuito dalla Commissione Europea.
3. Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti di cui al comma 1,
l'autorizzazione è revocata e il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati
membri.
4. Il controllo dell'attività degli organismi autorizzati è svolto dalle amministrazioni
che rilasciano le autorizzazioni ai sensi del comma 1 anche avvalendosi degli accertamenti
effettuati ai sensi dell'articolo 10.
5. Le spese relative al rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei richiedenti; le
spese relative ai controlli successivi all'autorizzazione sono a carico degli organismi
autorizzati.
6. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano altresì agli organismi tecnici delle amministrazioni
dello Stato.
Art.10
(Vigilanza)
1. Al fine di verificare la conformità degli attrezzi e dei dispositivi alle prescrizioni
del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
il Ministero dell'interno nell'ambito delle specifiche competenze dispongono verifiche e
controlli coordinando i propri servizi.
2. Gli accertamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, anche con metodo a
campione, presso il fabbricante, i depositi sussidiari del fabbricante, i grossisti, gli
importatori, i commercianti e in occasione di esercizio di attività ispettive di
competenza delle amministrazioni di cui al comma 1. A tal fine le persone incaricate:
a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti;
b) acquisiscono tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove.
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1, per l'effettuazione di eventuali prove
tecniche, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici
dello Stato o di laboratori specificamente autorizzati dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dell'interno prevedendo
modalità che escludono la possibilità di conflitto o sovrapposizione di interessi con
l'attività di certificazione.
Art.11
(Disposizioni finanziarie)
1. I proventi derivanti dalle attività di cui agli articoli 6 e 7, se effettuate da
organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dalle attività di cui
all'articolo 9, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli
degli stati di previsione dei Ministeri interessati per essere destinati al funzionamento
dei servizi preposti allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli e per
l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ogni due
anni, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, le tariffe da applicare per
l'espletamento delle attività di cui al comma 1 e le relative modalità di riscossione,
nonché le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al
personale addetto alle citate attività.
3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 è emanato entro sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
Art.12
(Ritiro dal mercato)
1. Ove si constati, anche a seguito degli accertamenti espletati ai sensi dell'articolo
10, che apparecchi o dispositivi, anche se muniti rispettivamente della marcatura CE o
dell'attestato di conformità ed usati normalmente, possono compromettere la sicurezza
delle persone, degli animali domestici o dei beni, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, adotta tutte le misure utili per il ritiro di tali prodotti
dal mercato o per proibirne o limitarne l'immissione sul mercato; tali misure possono
essere adottate qualora il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario ostacoli l'adempimento delle attività previste all'articolo 10, comma 2.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, qualora si constati che apparecchi o
dispositivi circolino senza essere stati legittimamente muniti della marcatura CE o
dell'attestato di conformità, o ne siano privi, o risultino difformi dagli apparecchi o
dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, decorso il termine assegnato al fabbricante o al suo mandatario
stabilito nella territorio comunitario per la regolarizzazione, adotta tutte le misure
necessarie a limitare o vietare l'immissione del prodotto sul mercato o a garantirne il
ritiro dal commercio.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adeguatamente motivati e notificati ai
destinatari unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto
1990, n.241, e successive modificazioni.
4. Le spese relative al ritiro dal mercato degli apparecchi e dei dispositivi di cui ai
commi 1 e 2 sono a carico del fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa immediatamente la
Commissione europea delle misure adottate spiegandone i motivi e indicando, in
particolare, se la non conformità è dovuta:
a) alla mancata rispondenza ai requisiti essenziali di cui all'articolo 2, comma 2,
qualora l'apparecchio non corrisponda alle norme di cui all'articolo 3, comma 1;
b) ad una errata applicazione delle norme di cui all'articolo 3, comma 1;
c) ad una carenza delle norme di cui all'articolo 3, comma 1.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione
europea e gli altri Stati membri delle misure adottate nell'ipotesi che venga accertato
che un apparecchio non conforme è munito della marcatura CE.
Art.13
(Norme finali e transitorie)
1. Ai fini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, per gli apparecchi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), si considerano regole specifiche di buona tecnica per
la sicurezza unicamente quelle previste dal presente regolamento.
2. Gli organismi autorizzati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n.1083, ad eseguire prove,
accertamenti e attestazioni di conformità di norme di sicurezza UNI-CIG su apparecchi e
dispositivi, possono continuare ad operare, se presentano istanza a pena di decadenza, ai
sensi e con le modalità di cui all'articolo 9, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, fino alla decisione sulla domanda ai sensi dello stesso
articolo 9. Per quanto concerne i dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione,
fino alla decisione suddetta i predetti organismi possono avvalersi unicamente delle
certificazioni emesse dal Laboratorio di macchine e termotecnica del Centro studi ed
esperienze del Ministero dell'interno o da laboratori autorizzati ai sensi del decreto
ministeriale 26 marzo 1985 pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana n.95, del 22 aprile 1985.
3. Fino al 1 gennaio 1997 possono essere immessi in commercio per la successiva messa in
servizio apparecchi e dispositivi conformi al sistema di marcatura previsto dalla
direttiva 90/396/CEE.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 novembre 1996
(Seguono le firme)
ALLEGATO I
REQUISITI ESSENZIALI
Osservazioni preliminari
Gli obblighi derivanti dai requisiti enunciati nel presente allegato per gli apparecchi si
applicano anche ai dispositivi quando esiste un rischio corrispondente.
1. CONDIZIONI GENERALI
1.1. Ogni apparecchio viene progettato e costruito in modo da poter funzionare in
condizioni di sicurezza e non presentare pericoli per le persone, gli animali domestici ed
i beni, qualora venga usato normalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 4.
1.2. L'apparecchio immesso sul mercato deve:
-essere corredato da istruzioni tecniche elaborate per l'installatore.
-essere corredato da istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per l'utente.
-contenere, così come il suo imballaggio, le avvertenze del caso.
Le istruzioni e le avvertenze devono essere redatte nelle lingue ufficiali dello Stato
membro in cui gli apparecchi sono destinati ad essere commercializzati.
1.2.1. L'istruzione tecnica elaborata per l'installatore deve contenere tutte le
istruzioni per l'installazione, la regolazione e la manutenzione, permettendo così
l'esecuzione corretta di tali lavori e l'utilizzazione sicura dell'apparecchio. Le
istruzioni devono in particolare precisare:
-il tipo di gas utilizzato;
-la pressione di alimentazione utilizzata;
-l'aerazione dei locali richiesta:
-per l'alimentazione con aria per la combustione;
-per evitare la creazione di miscugli con un tenore pericoloso in gas non bruciato per gli
apparecchi non dotati del dispositivo di cui al punto 3.2.3;
-le condizioni di evacuazione dei prodotti di combustione;
-per i bruciatori ad aria soffiata ed i corpi di scambio calore destinati ad essere
attrezzati con i bruciatori precitati, le loro caratteristiche e le condizioni di
montaggio che contribuiscono al rispetto dei requisiti essenziali applicabili agli
apparecchi finiti e, se necessario, l'elenco delle combinazioni raccomandate dal
fabbricante.
1.2.2. Le istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per l'utente devono contenere
tutte le informazioni necessarie per l'utilizzazione sicura e devono soprattutto
richiamare l'attenzione dell'utente sulle eventuali restrizioni in materia di
utilizzazione.
1.2.3. Le avvertenze che figurano sull'apparecchio e sul suo imballaggio devono indicare
in modo non ambiguo il tipo di gas, la pressione d'alimentazione e le eventuali
restrizioni per quanto riguarda l'uso; in particolare, la restrizione secondo la quale si
deve installare l'apparecchio unicamente in locali sufficientemente aerati.
1.3. Ogni dispositivo destinato ad essere utilizzato in un apparecchio deve essere
progettato e costruito in modo da funzionare correttamente per l'uso cui è destinato se
montato conformemente alle istruzioni tecniche relative all'installazione.
Le istruzioni relative all'installazione, alla regolazione, al funzionamento e alla
manutenzione devono essere fornite con il dispositivo.
2. MATERIALI
2.1. I materiali devono essere appropriati all'uso cui sono destinati e resistere alle
sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche cui saranno prevedibilmente sottoposte.
2.2. Le proprietà dei materiali importanti ai fini della sicurezza vengono garantite dal
fabbricante dell'apparecchio o dal fornitore.
3. PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE
3.1. Aspetti generali
3.1.1. Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo che, qualora venga usato
normalmente, non si producano instabilità, deformazioni, rotture o usure che ne
diminuiscono la sicurezza.
3.1.2. La condensazione prodotta all'accensione e/o durante il funzionamento non devono
diminuire la sicurezza dell'apparecchio.
3.1.3. Ogni apparecchio deve essere concepito e costruito in modo che il rischio di
esplosione in caso di incendio di origine esterna sia ridotto al minimo.
3.1.4. L'apparecchio deve essere fabbricato in modo da evitare infiltrazioni di acqua e
aria parassita nel circuito a gas.
3.1.5. L'apparecchio deve continuare in condizioni di sicurezza anche in caso di una
normale fluttuazione dell'energia ausiliaria.
3.1.6. Una fluttuazione anomala o un'interruzione all'alimentazione dell'energia
ausiliaria o il suo ripristino non deve rappresentare una fonte di pericolo.
3.1.7. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da prevenire i rischi
di origine elettrica. Nel suo settore di applicazione si presume la conformità a questo
requisito laddove siano rispettati gli obiettivi di sicurezza relativi ai pericoli
elettrici previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n.791, e successive modificazioni.
3.1.8. Tutte le parti sotto pressione di un apparecchio devono resistere alle
sollecitazioni meccaniche e termiche cui sono sottoposte senza che si producano
deformazioni pregiudizievoli per la sicurezza.
3.1.9. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo che il guasto di un
dispositivo di sicurezza, di controllo e di regolazione non possa rappresentare una fonte
di pericolo.
3.1.10. In un apparecchio dotato di dispositivi di sicurezza e di regolazione,
l'intervento dei dispositivi di sicurezza deve essere indipendente dal funzionamento dei
dispositivi di regolazione.
3.1.11. Tutte le parti di un apparecchio montato in fase di fabbricazione e non destinate
ad essere manipolate dall'utente e dall'installatore devono essere adeguatamente protette.
3.1.12. Le leve o gli organi di comando o di regolazione devono essere individuati in modo
preciso e recare le indicazioni utili per evitare manovre errate. Essi devono essere
progettati in modo da impedire manipolazioni intempestive.
3.2. Rilascio di gas incombusto
3.2.1. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che il tasso di fuga di gas non
provochi alcun rischio.
3.2.2. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che le fughe di gas, che
avvengono durante l'accensione, la riaccensione e dopo lo spegnimento della fiamma, siano
sufficientemente limitate per evitare un pericoloso accumulo di gas incombusto
nell'apparecchio.
3.2.3. Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati nei locali devono essere attrezzati
con un dispositivo specifico che eviti un accumulo pericoloso di gas non bruciato.
Gli apparecchi che non sono attrezzati con un simile dispositivo devono essere utilizzati
solo in locali con una aerazione sufficiente per evitare un accumulo pericoloso di gas non
bruciato.
Le condizioni sufficienti di aerazione dei locali per la installazione degli apparecchi di
cui al paragrafo precedente sono stabilite dalle norme UNI-CIG di cui alla legge 6
dicembre 1971, n.1083, e delle disposizioni applicative emanate dal Ministero dell'interno
per la prevenzione degli incendi.
Gli apparecchi per grandi cucine e gli apparecchi alimentati a gas contenenti componenti
tossiche devono essere attrezzati con questo dispositivo.
3.3. Accessione
Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, qualora sia utilizzato
normalmente:
-l'accensione e la riaccensione avvengano dolcemente;
-sia assicurata una iter-accessione, intendendosi per iter-accessione la regolare e
tempestiva propagazione della fiamma, durante l'attenzione, dal foro di accensione del
bruciatore agli altri fori del bruciatore stesso.
3.4. Combustione
3.4.1. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo che, quando è utilizzato
normalmente, la fiamma sia stabile e i prodotti della combustione non contengano
concentrazioni inaccettabili di sostanze nocive per la salute.
3.4.2. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, quando è utilizzato
normalmente non si producano indebite esalazioni di prodotti di combustione.
3.4.3. Ogni apparecchio collegato ad un condotto di evacuazione dei prodotti di
combustione deve essere costruito in modo che in caso di tiraggio anomalo non si producano
esalazioni di prodotti di combustione in quantità pericolosa nel locale in cui è
situato.
3.4.4. Gli apparecchi di riscaldamento indipendenti per uso domestico e gli scalda acqua
istantanei, non collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti di combustione, non
devono provocare una concentrazione di monossido di carbonio che possa rappresentare un
rischio di natura tale da intaccare la salute delle persone esposte in funzione del tempo
di esposizione previsto per tali persone.
3.5. Utilizzazione razionale dell'energia
Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo da garantire un'utilizzazione razionale
dell'energia, la quale risponda al livello delle conoscenze e delle tecniche e tenga conto
delle esigenze di sicurezza.
3.6. Temperature
3.6.1. Le parti di un apparecchio destinate ad essere in corrispondenza del suolo o di
altre superfici non devono raggiungere temperature tali da costituire un pericolo per
l'ambiente circostante.
3.6.2. La temperatura delle manopole e delle leve di regolazione destinate ad essere
manipolate non deve raggiungere valori tali da costituire un pericolo per l'utente.
3.6.3. La temperatura superficiale delle parti esterne di un apparecchio destinato ad usi
domestici, ad eccezione delle superfici o delle parti che partecipano alla funzione di
trasmissione del calore, non deve superare, durante il funzionamento, valori che
costituiscano un pericolo per l'utente ed in particolare per i bambini, per i quali si
deve tenere conto di un tempo di reazione adeguato.
3.7. Alimenti ed acqua ad uso sanitario
Fatta salva la regolamentazione comunitaria al riguardo, i materiali ed i componenti
utilizzati nella fabbricazione di un apparecchio non devono alterare la qualità degli
alimenti o dell'acqua ad uso sanitario con i quali potrebbero venire a contatto.
ALLEGATO II
PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
1. ESAME CE DEL TIPO
1.1. L'esame CE del tipo è il modo mediante il quale l'organismo accerta e certifica che
un apparecchio rappresentativo della produzione prevista soddisfa le disposizioni del
presente regolamento.
1.2. La richiesta di esame CE del tipo viene presentata dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario ad un solo organismo.
1.2.1. La richiesta contiene:
-il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo
mandatario, il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
-una dichiarazione scritta che specifica che la richiesta non è stata presentata a nessun
altro organismo;
-la documentazione relativa al progetto, secondo quanto indicato nell'allegato III.
1.2.2. Il richiedente mette a disposizione dell'organismo un apparecchio rappresentativo
della produzione prevista, in seguito denominato " tipo ".
L'organismo può chiedere ulteriori esemplari del tipo, se ciò è necessario per il
programma di prova. Il tipo può anche comprendere varianti di prodotto, purché le
caratteristiche di queste varianti non siano diverse, per quanto riguarda i tipi di
rischio.
1.3. L'organismo:
1.3.1. esamina la documentazione relativa al progetto, verifica che il tipo sia stato
fabbricato conformemente alla documentazione stessa e precisa gli elementi che sono stati
progettati in conformità delle disposizioni applicabili delle norme di cui all'articolo 3
e dei requisiti essenziali previsti dall'allegato I;
1.3.2. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari per verificare che le
soluzioni adottate dal fabbricante rispondano ai requisiti essenziali qualora non siano
state applicate le norme di cui all'articolo 3;
1.3.3. esegue o fa eseguire gli opportuni esami e/o prove necessari per verificare se le
norme applicabili siano state effettivamente applicate, nei casi in cui il fabbricante
abbia deciso di applicarle, garantendo in tal modo le conformità con i requisiti
essenziali.
1.4. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente regolamento, l'organismo rilascia al
richiedente un certificato di esame CE del tipo.
Il certificato contiene le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e
i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato nonché, se necessario, la
descrizione del suo funzionamento. I relativi elementi tecnici, quali disegni e schemi,
sono allegati al certificato.
1.5. L'organismo che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo ed i certificati
addizionali previsti al punto 1.7, informa immediatamente gli altri organismi. Questi
possono ottenere una copia del certificato di esame CE del tipo e/o dei certificati
addizionali e, su richiesta motivata, possono ottenere una copia degli allegati del
certificato, nonché i rapporti relativi agli esami e prove effettuati.
1.6. L'organismo che rifiuti di rilasciare o ritiri un certificato di esame CE del tipo ne
informa il Ministero che gli ha rilasciato l'autorizzazione e gli altri organismi,
precisando i motivi della propria decisione.
1.7. Il richiedente tiene informato l'organismo che ha rilasciato il certificato di esame
CE del tipo in merito a tutte le modifiche al tipo certificato che possono avere una
ripercussione sul rispetto dei requisiti essenziali.
Le modifiche ad un tipo certificato devono essere oggetto di un'omologazione addizionale
da parte dell'organismo che ha rilasciato il certificato di esame CE del tipo qualora tali
modifiche incidano sul rispetto dei requisiti essenziali e delle condizioni d'uso
prescritte per l'apparecchio. Questa omologazione addizionale assume la forma di
un'aggiunta al certificato originale di esame CE del tipo.
2. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO
2.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo è l'atto mediante il quale il fabbricante
dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato
di esame CE del tipo e soddisfa i requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente
regolamento.
Il fabbricante e il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la
marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità.
Questa dichiarazione di conformità riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal
fabbricante.
La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo incaricato dei
controlli improvvisi previsti nel punto 2.3.
2.2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di
fabbricazione, inclusi l'ispezione finale dell'apparecchio e le prove, garantisca
l'omogeneità della produzione e la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel
certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti essenziali applicabili enunciati nel
presente regolamento.
L'organismo scelto dal fabbricante effettua i controlli improvvisi sugli apparecchi
secondo quanto stabilito al punto 2.3.
2.3. A intervalli almeno annuali l'organismo effettua controlli improvvisi sul posto degli
apparecchi.
Esso deve esaminare un numero adeguato di apparecchi ed effettuare prove appropriate
definite nelle norme applicabili previste all'articolo 3 o prove equivalenti per accertare
la conformità degli apparecchi ai requisiti essenziali corrispondenti applicabili fissati
nel presente regolamento. L'organismo deve in ogni caso determinare se si debbano
effettuare le prove in tutto o in parte. Se uno o più apparecchi sono respinti,
l'organismo prende le misure appropriate per evitarne la commercializzazione.
3. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO
(Garanzia della qualità della produzione)
3.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità della produzione)
è l'atto mediante il quale il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 3.2,
dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato
di esame CE enunciati nel presente regolamento.
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la
marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. Tale
dichiarazione riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal fabbricante.
La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo responsabile del
controllo CE.
3.2. Il fabbricante applica un sistema di qualità della produzione il quale garantisca la
conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai
requisiti essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento. Il fabbricante è
soggetto al controllo CE secondo le modalità specificate al punto 3.4.
3.3. Sistema di qualità
3.3.1. Il fabbricante presenta una domanda di approvazione del suo sistema di qualità
all'organismo di sua scelta per gli apparecchi in questione.
La domanda contiene:
-la documentazione relativa al sistema di qualità;
-l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato;
-l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di qualità
approvato;
-la documentazione relativa al tipo approvato e una copia del certificato di esame CE del
tipo.
3.3.2. Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono
essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e
istruzioni scritte. Questa documentazione sul sistema di qualità deve permettere una
comprensione comune dei programmi, piani, manuali e registrazioni relativi alla qualità.
Essa deve contenere in particolare un'adeguata descrizione:
-degli obiettivi abitualità, dell'organigramma e delle responsabilità dei quadri e dei
loro poteri per quanto riguarda la qualità degli apparecchi;
-dei processi di fabbricazione e delle tecniche controllo e di garanzia della qualità che
saranno utilizzati e degli interventi sistematici che saranno attuati;
-degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con
indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli;
-dei mezzi con cui controllare il raggiungimento della richiesta qualità dell'apparecchio
e il funzionamento efficace del sistema di qualità.
3.3.3. L'organismo esamina e valuta il sistema di qualità per determinare se esso
soddisfi i requisiti di cui al punto 3.3.2.
Esso presume conformi a tali requisiti i sistemi di qualità che applichino le
corrispondenti norme armonizzate.
Esso notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi. La
notifica al fabbricante contiene le conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo
dell'organismo e la decisione di valutazione motivata per gli apparecchi in questione.
3.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato il sistema di qualità
in merito a qualsiasi adattamento dei sistemi di qualità reso necessario, ad esempio,
dalle nuove tecnologie e dai nuovi concetti di qualità.
L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato
sia conforme alle relative disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso
notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del
controllo e la decisione di valutazione motivata.
3.3.5. L'organismo che revochi l'approvazione di un sistema di qualità ne informa gli
altri organismi, motivando la propria decisione.
3.4. Sorveglianza CE
3.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE è di garantire che il fabbricante soddisfi
correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
3.4.2. A fini di ispezione, il fabbricante deve permettere l'accesso ai locali
riproduzione, controllo, collaudo e deposito e deve fornire tutte le informazioni
necessarie, in particolare:
-la documentazione sul sistema di qualità;
-le registrazioni effettuate in materia di qualità, quali i rapporti di ispezione e i
dati sulle prove, i dati di taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto,
eccetera.
3.4.3. L'organismo effettua controlli almeno una volta ogni due anni per accertarsi che il
fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità approvato e trasmette al
fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.
3.4.4. L'organismo può far visite improvvise al fabbricante e, nel corso di tali visite
può effettuare e far effettuare prove sugli apparecchi. Esso rilascia al fabbricante un
rapporto di visita ed eventualmente un rapporto di prova.
3.4.5. Il fabbricante deve essere in grado di presentare, su richiesta, il rapporto.
4. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ AL TIPO
(Garanzia della qualità del prodotto)
4.1. La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della qualità del prodotto) è
l'atto mediante il quale il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 4.2,
dichiara che gli apparecchi in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato
di esame CE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali applicabili enunciati nel
presente regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio
comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di
conformità. Tale dichiarazione riguarda uno o più apparecchi ed è conservata dal
fabbricante. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo
responsabile del controllo CE.
4.2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità per l'ispezione finale degli
apparecchi e per le prove, come specificato al punto 4.3, ed è soggetto al controllo CE,
come specificato al punto 4.4.
4.3. Sistema di qualità
4.3.1. Nell'ambito di questo metodo, il fabbricante presenta una domanda di approvazione
del suo sistema di qualità all'organismo di sua scelta per gli apparecchi in questione.
La domanda contiene:
-la documentazione relativa al sistema di qualità;
-l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato;
-l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza e l'efficacia di sistema di qualità
approvato;
-la documentazione relativa al tipo approvato ed una copia del certificato di esame CE del
tipo.
4.3.2. Nell'ambito del sistema di qualità, ciascun apparecchio viene esaminato e vengono
effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 3, o prove
equivalenti, al fine di verificarne la conformità ai requisiti essenziali applicabili
enunciati nel presente regolamento.
Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere
documentate in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure e istruzioni scritte.
Questa documentazione sul sistema di qualità deve permettere una comprensione uniforme
dei programmi, piani, manuali e registrazioni relativi alla qualità.
La documentazione sul sistema di qualità deve sostenere in particolare un'adeguata
descrizione:
-degli obiettivi di qualità, dell'organigramma, delle responsabilità dei quadri e dei
loro poteri per quanto riguarda la qualità degli apparecchi;
-dei controlli e delle prove che devono essere effettuati dopo la fabbricazione;
-dei mezzi con cui verificare il funzionamento efficace del sistema di qualità.
4.3.3. L'organismo esamina e valuta il sistema di qualità per determinare se esso
soddisfa i requisiti di cui al punto 4.3.2. Esso presume conformi a tali requisiti i
sistemi di qualità che applichino la corrispondente norma armonizzata. Esso notifica la
propria decisione al fabbricante e ne informa gli altri organismi. La notifica al
fabbricante contiene le conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo e la
decisione di valutazione motivata per gli apparecchi in questione.
4.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato il sistema di qualità
in merito a qualsiasi adattamento del sistema reso necessario, ad esempio, dalle nuove
tecnologie e dai nuovi concetti di qualità.
L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il sistema di qualità modificato
sia conforme alle relative disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso
notifica la propria decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni del
controllo e la decisione di valutazione motivata.
4.3.5. L'organismo che revochi l'omologazione di un sistema di qualità ne informa gli
altri organismi motivando la propria decisione.
4.4. Sorveglianza CE
4.4.1. Lo scopo della sorveglianza CE è di garantire che il fabbricante soddisfi
correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.
4.4.2. Il fabbricante deve permettere l'accesso, a fini di ispezione, ai locali di
ispezione, collaudo e deposito e deve fornire tutte le informazioni necessarie, in
particolare:
-la documentazione sul sistema di qualità;
-le registrazioni effettuate in materia di qualità, quali i rapporti di ispezione e i
dati sulle prove, i dati di taratura, i rapporti sulle qualifiche del personale addetto,
eccetera.
4.4.3. L'organismo effettua un controllo una volta ogni due anni per accertarsi che il
fabbricante mantenenga ed applichi il sistema di qualità approvato e trasmette al
fabbricante un rapporto sul controllo effettuato.
4.4.4. L'organismo può fare visite improvvise al fabbricante. Nel corso di tali visite
l'organismo può effettuare o far effettuare collaudi sugli apparecchi. Esso rilascia al
fabbricante un rapporto di visita ed eventualmente un rapporto sul controllo effettuato.
4.4.5. Il fabbricante deve essere in grado di presentare, su richiesta, il rapporto.
5. VERIFICA CE
5.1. La verifica CE è il metodo mediante il quale il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nel territorio comunitario garantisce e dichiara che gli apparecchi sottoposti
alle prescrizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto nel certificato CE del
tipo e soddisfano i requisiti ad esse applicabili enunciati nella presente regolamento.
5.2. Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di
fabbricazione garantisca la conformità degli apparecchi al tipo descritto nel certificato
CE del tipo e ai requisiti applicabili, di cui al punto 5.1. Il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE su ogni apparecchio
e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.
La dichiarazione di conformità può riguardare uno più apparecchi ed è conservata dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario.
5.3. L'organismo effettua gli esami e le prove atte a verificare la conformità
dell'apparecchio ai requisiti del presente regolamento, a scelta del fabbricante, o con
controllo e prova di ciascun apparecchio, come specificato al punto 5.4 o mediante
controllo e prova dell'apparecchio su una base statistica, come specificato al punto 5.5.
5.4. Verifica per controllo e prova di ciascun apparecchio
5.4.1. Ciascun apparecchio viene esaminato singolarmente e vengono effettuate prove
adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 3, o prove equivalenti al
fine di verificarne la conformità al tipo descritto dal certificato CE del tipo e ai
requisiti essenziali ad esso applicabili.
5.4.2. L'organismo appone o fa apporre su ciascun apparecchio il suo numero di
identificazione e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove
effettuate. L'attestato di conformità può riguardare uno o più apparecchi.
5.4.3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario deve essere
in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità.
5.5. Verifica statistica
5.5.1. Il fabbricante presenta i propri apparecchi in lotti omogenei e prende tutte le
misure necessarie affinché il processo di lavorazione assicuri l'omogeneità di ciascun
lotto prodotto.
5.5.2. Gli apparecchi sono sottoposti a controlli statistici per attributi e devono
pertanto essere raggruppati in lotti identificabili, costituiti da esemplari di un unico
modello, fabbricati in condizioni identiche. Ad intervalli indeterminati viene esaminato
un lotto. Gli apparecchi che costituiscono un campione vengono esaminati singolarmente e
vengono effettuate prove adeguate, definite delle norme applicabili di cui all'articolo 3
o prove equivalenti, onde determinare l'accettazione o il rifiuto del lotto.
Viene applicato un programma di campionamento con le seguenti caratteristiche di
funzionamento:
-un livello standard della qualità pari ad una probabilità di accettazione del 95%, con
una percentuale di non conformità compresa tra lo 0, 5 e l'1, 5%;
-un limite di qualità pari ad una probabilità di accettazione del 5% con una percentuale
di non conformità compresa tra il 5 e il 10%.
5.5.3. Per i lotti accettati l'organismo appone o fa apporre il proprio numero di
identificazione su ogni apparecchio e fornisce un attestato scritto di conformità
relativo alle prove effettuate. Tutti gli apparecchi del lotto possono essere immessi sul
mercato, ad eccezione del campione di cui si è constatata la non conformità.
Qualora un lotto venga respinto, l'organismo prende le misure appropriate per evitare che
tale lotto venga immesso sul mercato. Qualora si verifichi frequentemente che un lotto
venga respinto, l'organismo può sospendere la verifica statistica.
Sotto la responsabilità dell'organismo, il fabbricante può apporre il numero di
identificazione di quest'ultimo durante il processo di fabbricazione.
5.5.4. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario deve essere
in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità.
6. VERIFICA CE DELL'ESEMPLARE UNICO
6.1. La verifica CE dell'esemplare unico è il metodo mediante il quale il fabbricante o
il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario garantisce e dichiara che
l'apparecchio in questione, che ha ottenuto l'attestazione di cui al successivo punto 6.2,
è conforme ai requisiti essenziali ad esso applicabili enunciati nel presente
regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario
appone la marcatura CE sull'apparecchio o fornisce una dichiarazione scritta di
conformità.
6.2. L'organismo esamina l'apparecchio ed effettua le prove del caso, tenendo conto dei
documenti del progetto, per verificarne la conformità ai requisiti essenziali ad esso
applicabili.
L'organismo appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sull'apparecchio
approvato e fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate.
6.3. La documentazione relativa al progetto di cui all'allegato IV permette la valutazione
della conformità ai requisiti nonché la comprensione del progetto, della fabbricazione e
del funzionamento dell'apparecchio.
La documentazione del progetto di cui all'allegato IV è a disposizione dell'organismo.
6.4. Se l'organismo lo ritiene necessario, gli esami e le opportune prove possono essere
effettuati dopo l'installazione dell'apparecchio.
6.5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario deve essere
in grado di presentare, su richiesta, gli attestati di conformità.
ALLEGATO III
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ ED ISCRIZIONI
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali CE, secondo il simbolo grafico
che segue:
La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo che interviene
nella fase di controllo della produzione.
L'apparecchio o la scheda delle caratteristiche deve contenere la marcatura CE nonché le
seguenti indicazioni:
-il nome o il simbolo di identificazione del fabbricante;
-la denominazione commerciale dell'apparecchio;
-il tipo di alimentazione elettrica;
-la categoria di apparecchio;
-le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.
Eventuali informazioni complementari riguardanti l'installazione devono essere fornite in
funzione delle caratteristiche particolari dell'apparecchio.
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le
proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.
I diversi simboli della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione
verticale che non può essere inferiore a 5 mm.
ALLEGATO IV
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO
La documentazione relativa al progetto deve contenere le informazioni seguenti, quando
esse siano necessarie all'organismo ai fini della valutazione:
-una descrizione generale dell'apparecchio;
-il progetto di massima nonchè gli schemi e i disegni di fabbricazione di componenti,
sotto unità, circuiti, eccetera;
-le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i disegni e gli schemi
precedenti, inclusa la descrizione del funzionamento;
-un elenco delle norme di cui all'articolo 3 applicate in tutto o in parte e la
descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali nei casi in cui
non siano state applicate le norme di cui all'articolo 3;
-i rapporti sulle prove effettuate;
-i manuali per l'installazione e per l'uso.
Eventualmente la documentazione relativa al progetto comprende i seguenti elementi:
-gli attestati relativi alle apparecchiature incorporate nell'apparecchio;
-gli attestati e i certificati relativi ai metodi di fabbricazione e/o di ispezione e/o di
controllo dell'apparecchio;
-qualsiasi altro documento che consenta all'organismo notificato di migliorare la propria
valutazione.
ALLEGATO V
REQUISITI MINIMI PER LA DESIGNAZIONE DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
1. L'organismo di controllo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le
operazioni connesse ai metodi per l'attestazione di conformità non possono essere né il
progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né il montatore dei prodotti che essi
controllano, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire, né
direttamente né come mandatari, nella progettazione, costruzione, commercializzazione o
manutenzione di tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di
informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo di controllo.
2. L'organismo di controllo e il personale incaricato debbono eseguire le operazioni
connesse ai metodi per l'attestazione di conformità con il massimo di integrità
professionale e competenza tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia
pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro
giudizio o i risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da
persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo di controllo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per
eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con i metodi
per l'attestazione di conformità. Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per
le verifiche eccezionali.
4. La direzione tecnica dell'organismo deve essere affidata, nel rispetto delle competenze
professionali, a tecnici iscritti nei rispettivi albi professionali.
5. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
-una buona formazione tecnica e professionale;
-un'adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli che effettua, nonché una
sufficiente esperienza pratica di tali controlli;
-la capacità necessaria a compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono
riportati i risultati dei controlli effettuati.
6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato di eseguire i metodi per
l'attestazione di conformità.
7. L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione per la
responsabilità civile, a meno che detta responsabilità civile non sia coperta dallo
Stato o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato o che si tratti di
organismo pubblico.
8. Si personale dell'organismo di controllo è tenuto al segreto professionale.
ALLEGATO VI
MODALITÀ E CONTENUTI DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE
1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 9, redatta su carta da
bollo e indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (D.G.
P.I. Ispettorato tecnico dell'industria - Via Molise, 19 - 00187 ROMA), che ne trasmette
copia al Ministero dell'interno (D. G. P. C. S. A. - Centro studi ed Esperienze), contiene
la dichiarazione di soddisfacimento dei requisiti minimi di cui all'allegato V ed è
firmata dal legale rappresentante dell'organismo.
2. Alla domanda dovranno essere allegati, in originale o copia autenticata in regola con
le disposizioni in materia di bollo, i seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
b) atto costitutivo o statuto, da cui risulti l'esercizio di attività di attestazione di
conformità; per i soggetti di diritto pubblico tale documento è sostituito dagli estremi
dell'atto normativo;
c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, corredato delle
caratteristiche tecniche ed operative;
d) elenco del personale con relativi titoli di studio, qualifiche e mansioni;
e) polizza di assicurazione per la responsabilità civile con massimale non inferiore a
lire tre miliardi, per i rischi derivanti dall'esercizio di attività di attestazione di
conformità;
f) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle norme della serie EN 45000
contenente, tra l'altro, la specifica sezione per la direttiva 90/396/CEE e successive
modifiche. In detta sezione dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi:
requisito richiesto dalla direttiva, normativa adottata e prova da essa prevista,
attrezzatura impiegata, ente che ne ha effettuato la taratura con la relativa scadenza;
g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori, da cui risulti la
disposizione delle principali attrezzature;
h) documentazione rilasciata dalle autorità competenti comprovante l'idoneità dei locali
e degli impianti dal punto di vista dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro.
Nelle more della presentazione della documentazione anzidetta, l'esistenza dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente può essere provvisoriamente attestata da atto notorio
o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante;
i) copia di eventuali riconoscimenti ottenuti;
l) due copie della documentazione presentata.
3. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, limitatamente ad esami o
prove complementari o particolari, dovrà essere specificato nella domanda e documentato
mediante copia autenticata della apposita convenzione stipulata nelle forme di legge
nonché mediante la produzione dei documenti di cui al punto 2, lettere a), b), c), d) ed
e), concernenti tale struttura.
ALLEGATO VII
NORME ARMONIZZATE
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