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D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412. Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412

Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio
1991, n. 13;
Considerata l'opportunità di rinviare ad un successivo
separato decreto gli aspetti concernenti gli impianti termici di
climatizzazione estiva, nonché la rete di distribuzione e
l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e
di stoccaggio delle fonti di energia;
Sentiti in qualità di enti energetici: l'Enea, l'Enel, l'Eni;
ritenuto che i predetti pareri, ai sensi degli articoli 16 e 17
della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono intendersi
sostitutivi anche di quello del Cnr, considerata la mancata
risposta di tale Ente entro il termine di novanta giorni dalla
richiesta e tenuto conto della equipollente qualificazione e
capacità tecnica dell'Enea, dell'Enel e dell'Eni nello specifico
campo della ricerca energetica;
Sentite le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome;
Sentiti la Confindustria, la Confartigianato, la Cna, la Lega
delle Cooperative, l'Ance, l'Anima, l'Anit, l'Assocalor,
l'Assistal, l'Anpae, l'Anci, la Cispel, l'Aniacap, il Sunia,
l'Aiaci, l'Aicarr, quali associazioni di categorie interessate,
e la Fire quale associazione di istituti nazionali operanti per
l'uso razionale dell'energia, sentiti inoltre l'Uni, il Cti, il
Cig, l'Ati, il Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consiglio
nazionale dei periti industriali, la Snam, l'Agip servizi, il
Cir;
Ritenuto di poter prescindere dai pareri facoltativi richiesti
ad ulteriori enti ed associazioni interessati al settore e non
pervenuti nel termine di novanta giorni dalla richiesta;
Tenuto conto di tutti i pareri pervenuti e respinte le
osservazioni ritenute non pertinenti o comunque non coerenti con
la complessiva impostazione del provvedimento e con le posizioni
espresse dalla maggioranza degli enti ed associazioni
interpellati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 28 gennaio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Emana il seguente regolamento:

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si
intende:
a) per edificio , un sistema costituito dalle strutture
edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito,
dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti
gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano
al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio
può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente
esterno, il terreno, altri edifici;
b) per edificio di proprietà pubblica , un edificio di
proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonché
di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo
svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o
usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per edificio adibito ad uso pubblico , un edificio nel
quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale
di Enti pubblici;
d) per edificio di nuova costruzione , salvo quanto
previsto dall'articolo 7 comma 3, un edificio per il quale la
richiesta di concessione edilizia sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento
stesso;
e) per climatizzazione invernale , l'insieme di funzioni
atte ad assicurare, durante il periodo di esercizio
dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del presente
regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo,
all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti
dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e
della purezza dell'aria;
f) per impianto termico , un impianto tecnologico destinato
alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di
acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i
sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore
nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi
compresi negli impianti termici gli impianti individuali di
riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici
apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,
scaldacqua unifamiliari;
g) per impianto termico di nuova installazione , un
impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione
o in un edificio o porzione di edificio antecedente privo di
impianto termico;
h) per manutenzione ordinaria dell'impianto termico , le
operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e
manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere
effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo
agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego
di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
i) per manutenzione straordinaria dell'impianto termico ,
gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto
a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente
mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione o sostituzione di apparecchi o componenti
dell'impianto termico;
j) per proprietario dell'impianto termico , chi è
proprietario, in tutto o in parte, dell'impianto termico; nel
caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati
amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle
persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico
del proprietario del presente regolamento sono da intendersi
riferito agli Amministratori;
l) per ristrutturazione di un impianto termico , gli
interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un
insieme sistematico di opere che comportino la modifica
sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione
del calore; rientrano in questa categoria anche la
trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti
termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle
singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di
installazione di un impianto termico individuale previo distacco
dall'impianto termico centralizzato;
m) per sostituzione di un generatore di calore , la
rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro
nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
n) per esercizio e manutenzione di un impianto termico , il
complesso di operazioni che comporta l'assunzione di
responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti
includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e
controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di
contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia
ambientale;
o) per terzo responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico , la persona fisica o
giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica,
economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad
assumere la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e
dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei
consumi energetici;
p) per contratto servizio energia , l'atto contrattuale che
disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere
le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle
vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di
sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel
contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di
utilizzo dell'energia;
q) per valori nominali delle potenze e dei rendimenti di
cui ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal
costruttore per il regime di funzionamento continuo;
r) per potenza termica del focolare di un generatore di
calore, il prodotto del potere calorifico inferiore del
combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato;
l'unità di misura utilizzata è il kW;
s) per potenza termica convenzionale di un generatore di
calore, la potenza termica del focolare diminuita della potenza
termica persa al camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;
t) per potenza termica utile di un generatore di calore,
la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido
termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare
diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del
generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al
camino; l'unità di misura utilizzata è il kW;
u) per rendimento di combustione , sinonimo di rendimento
termico convenzionale di un generatore di calore, il rapporto
tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del
focolare;
v) per rendimento termico utile di un generatore di
calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza
termica del focolare;
w) per temperatura dell'aria in un ambiente , la
temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte
dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per gradi-giorno di una località, la somma, estesa a
tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di
riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la
temperatura dell'ambiente, convenzionalmente fissata a 20 C, e
la temperatura media esterna giornaliera; l'unità di misura
utilizzata è il grado-giorno (GG).

Articolo 2
Individuazione della zona climatica
e dei gradi-giorno

1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone
climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla
ubicazione geografica:
Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non
superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero gradi-giorno
maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province,
riporta per ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i
gradi-giorno e la zona climatica di appartenenza. Detta tabella
può essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, anche in
relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni
dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche
dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che verranno
fissate dall'UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue
successive modificazioni ed integrazioni adottano, con
provvedimento del Sindaco, i gradi-giorno riportati nella
tabella suddetta per il comune più vicino in linea d'aria, sullo
stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di
una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata
convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all'art. 9
comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in
meno rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento è reso
noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici avvisi
entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve
essere comunicato al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato ed all'ENEA ai fini delle successive modifiche
dell'Allegato A.
4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a
quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota
indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto
della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le
indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona
climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco,
attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una
zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il
provvedimento deve essere notificato al Ministero
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e dell'ENEA e
diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui
sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un
provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. Una
volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco
agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per
conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.

Articolo 3
Classificazione generale degli edifici per categorie

1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione
d'uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 abitazioni adibite a residenza con carattere
continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi,
conventi, case di pena, caserme;
E.1 abitazioni adibite a residenza con occupazione
saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
E.1 edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività
similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o
privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad
attività industriali o artigianali, purché siano da tali
costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e
assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di
minori o anziani nonché le strutture protette per l'assistenza
ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti
affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e
assimilabili:
E.4 quali cinema e teatri, sale di riunioni per
congressi;
E.4 quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di
culto;
E.4 quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili:
quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto,
supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 piscine, saune e assimilabili;
E.6 palestre e assimilabili;
E.6 servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i
livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e
assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali
come appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere
considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le
compete.

Articolo 4
Valori massimi della temperatura ambiente

1. Durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di
climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature
dell'aria dei singoli ambienti degli edifici, definite e
misurate come indicato al comma 1 lettera w dell'articolo 1, non
deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco
indicate:
a) 18 C +2 C di tolleranza per gli edifici rientranti
nella categoria E.8;
b) 20 C +2 C di tolleranza per gli edifici rientranti
nelle categorie diverse da E.8.
2. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti
entro i limiti fissati al comma 1 deve essere ottenuto con
accorgimenti che non comportino spreco di energia.
3. Per gli edifici classificati E.3, ed E.6, le autorità
comunali, con le procedure di cui al comma 5, possono concedere
deroghe motivate al limite massimo del valore della temperatura
dell'aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione
l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi
oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino
temperature più elevate di detti valori.
4. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe
al limite massimo della temperatura dell'aria negli ambienti,
durante il periodo in cui è in funzione l'impianto di
climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno una delle
seguenti condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano
temperature superiori al valore limite;
b) l'energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da
sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.
5. Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici
esistenti in base alle normative all'epoca vigenti, i valori di
temperatura fissati in deroga ai sensi dei commi 3 e 4 devono
essere riportati nella relazione tecnica di cui all'articolo 28
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi
tecnici di carattere oggettivo che li giustificano. Prima
dell'inizio lavori le autorità comunali devono fornire il
benestare per l'adozione di tali valori di temperatura; qualora
il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla presentazione
della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato,
salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un
provvedimento interruttivo o di diniego riguardante le
risultanze della relazione tecnica.

Articolo 5
Requisiti e dimensionamento
degli impianti termici

1. Gli impianti termici di nuova installazione nonché quelli
sottoposti a ristrutturazione devono essere dimensionati in modo
da assicurare, in relazione a:
-- il valore massimo della temperatura interna previsto
dall'art. 4,
-- le caratteristiche climatiche della zona,
-- le caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio,
-- il regime di conduzione dell'impianto in base agli
obblighi di intermittenza-attenuazione previsti dall'art. 9 del
presente decreto, un rendimento globale medio stagionale ,
definito al successivo comma 2, non inferiore al seguente
valore:
(eta)g=(65+3 log Pn)%

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile
nominale del generatore o del complesso dei generatori di calore
al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.
2. Il rendimento globale medio stagionale dell'impianto
termico è definito come rapporto tra il fabbisogno di energia
termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia
primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia
elettrica ed è calcolato con riferimento al periodo annuale di
esercizio di cui all'art. 9. Ai fini della conversione
dell'energia elettrica in energia primaria si considera
l'equivalenza: 10 MJ=1kWh.
Il rendimento globale medio stagionale risulta dal prodotto
dei seguenti rendimenti medi stagionali:
-- rendimento di produzione,
-- rendimento di regolazione,
-- rendimento di distribuzione,
-- rendimento di emissione, e deve essere calcolato secondo
le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche
UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite
dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
entro i successivi trenta giorni.
3. Nella sostituzione di generatori di calore di
dimensionamento del o dei generatori stessi deve essere
effettuato in modo tale che il rendimento di produzione medio
stagionale definito come il rapporto tra l'energia termica
utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e
l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia
elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di
esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore al seguente
valore:
(eta)g=(77+3 log Pn)%

per il significato di log Pn e per il fattore di conversione
dell'energia elettrica in energia primaria vale quanto
specificato ai commi 1 e 2.
4. Il rendimento di produzione medio stagionale deve essere
calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate
nelle norme tecniche UNI di cui al comma 2.
5. Negli impianti termici ad acqua calda per la
climatizzazione invernale con potenza nominale superiore a 350
kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due generatori di
calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel caso
di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora
ostino obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali
ad esempio la limitata disponibilità di spazio nella centrale
termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in
quelli sottoposti a ristrutturazione, la produzione
centralizzata dell'energia termica necessaria alla
climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di
acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di
utenze, deve essere effettuata con generatori di calore
separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa
dimostrare che l'adozione di un unico generatore di calore non
determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di
natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che
giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati
nella relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio
1991, n. 10. L'applicazione della norma tecnica UNI 8065,
relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, è prescritta, nei
limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli
impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva
superiore o uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, i generatori di calore destinati
alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e
sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono
essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono
disporre di un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacità
adeguata, coibentato in funzione del diametro dei serbatoi
secondo le indicazioni valide per tubazioni di cui all'ultima
colonna dell'allegato B e devono essere progettati e condotti in
modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto di
immissione della rete di distribuzione, non superi i 48 C, +5
C di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonché nella
sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione
di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione
di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve
essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della
combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore
stesso ed il camino allo scopo di consentire l'inserzione di
sonde per la determinazione del rendimento di combustione e
della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle
vigenti disposizioni.
9. Gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari
devono essere dotati di appositi condotti di evacuazione dei
prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio
alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129, nei
seguenti casi:
-- nuove installazioni di impianti termici, anche se al
servizio delle singole unità immobiliari,
-- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
-- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici
individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
-- trasformazioni da impianto termico centralizzato a
impianti individuali,
-- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo
distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese
quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro
successive modificazioni, le disposizioni del presente comma
possono non essere applicate nei seguenti casi:
-- mera sostituzione di generatori di calore individuali,
-- singole ristrutturazioni degli impianti termici
individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano già di sistemi di
evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il
tetto dell'edificio.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo
l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti
termici in base all'art. 1, comma 1 lettera f), quali: stufe,
caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di
ristrutturazione dell'impianto termico che comportino
l'installazione di generatori di calore individuali, esclusi i
casi di mera sostituzione di questi ultimi, è prescritto
l'impiego di generatori isolati rispetto all'ambiente abitato,
da realizzare ad esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo
classificazione delle norme tecniche UNI 7129) oppure apparecchi
di qualsiasi tipo se installati all'esterno o in locali tecnici
adeguati. Le disposizioni del presente comma non si applicano
nei casi di incompatibilità con il sistema di evacuazione dei
prodotti della combustione già esistente. In ogni caso i
generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della
suddetta normativa UNI 7129) devono essere muniti all'origine di
un dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti della
combustione, secondo quanto indicato nel foglio aggiornamento
UNI 7271 FA-2 del dicembre 1991.
11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle
opere di ristrutturazione degli impianti termici, la rete di
distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare un
valore del rendimento medio stagionale di distribuzione
compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al
rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come
prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione del
calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle
intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando queste
ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e
coibentate, secondo le modalità riportate nell'allegato B al
presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve
essere effettuata in modo da garantire il mantenimento delle
caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e di
quelli da costruzione. Tubazioni portanti fluidi a temperature
diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno
dell'impianto termico, devono essere coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli
sottoposti a ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili
zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad esempio
singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici
amministrativi nelle scuole), è prescritto che l'impianto
termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un
sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione
di detta climatizzazione in relazione alle condizioni di
occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi
di ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il
rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi a
ventilazione meccanica controllata, è prescritta l'adozione di
apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo
dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria di
ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei
sistemi di ventilazione siano superiori ai valori limite
riportati nell'allegato C del presente decreto.
14. L'installazione nonché la ristrutturazione degli impianti
termici deve essere effettuata da un soggetto in possesso dei
requisiti di cui agli art. 2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione
tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso
pubblico è fatto obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art. 26
della legge 9 gennaio 1991, in. 10, di soddisfare il
fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili
di energia o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge
10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica od economica. Per
quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina
in caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli
eventuali impedimenti di natura tecnica od economica devono
essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui
al comma 1 dell'art. 28 della legge stessa relativi all'impianto
termico, riportando le specifiche valutazioni che hanno
determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti
rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza
economica, per gli impianti di produzione di energia di nuova
installazione o da ristrutturare, che determina l'obbligo del
ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è
determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli
extracosti dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o
assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero,
calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle
minori spese per l'acquisto del combustibile, o di altri vettori
energetici,valutate ai costi di fornitura all'atto della
compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti
determinati dalla vendita della sovrapproduzione di energia
elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno semplice è
elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani
dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine
di tener conto della maggior importanza dell'impatto ambientale.
17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga
utilizzato oltre che per la climatizzazione invernale e per la
produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari anche per
altri usi, compreso l'utilizzo di energia meccanica e l'utilizzo
o la vendita a terzi di energia elettrica, le valutazioni
comparative tecniche ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno
effettuate globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi
e vendite.
18. L'allegato D al presente decreto individua alcune
tecnologie di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia o
assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia
per specifiche categorie di edifici. L'adozione di dette
tecnologie per dette categorie di edifici deve essere
specificatamente valutata in sede di progetto e di relazione
tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
senza che tale adempimento esoneri il progettista dal valutare
la possibilità al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di
fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute
valide.

Articolo 6
Rendimento minimo dei generatori di calore

1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonché nella
sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad
acqua calda devono avere un rendimento termico utile ed i
generatori di calore ad aria calda devono avere un rendimento
di combustione non inferiore ai rispettivi valori riportati
nell'allegato E al presente decreto.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:
a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere
alimentati con combustibili le cui caratteristiche si discostano
sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi
comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di
lavorazioni, biogas;
c) i generatori di calore policombustibili limitatamente
alle condizioni di funzionamento con combustibili di cui alla
lettera b.

Articolo 7
Termoregolazione e contabilizzazione

1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia
sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore del
presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e
controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano agli impianti
termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione
degli impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al
riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze, qualora la
potenza nominale del generatore di calore o quella complessiva
dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è
prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di
programmatore che consenta la regolazione della temperatura
ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili nell'arco
delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da
una sonda termometrica di rilevamento della temperatura esterna.
La temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno
del fluido termovettore devono essere misurate con una
incertezza non superiore a <241>2 C.
3. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, gli impianti di riscaldamento al servizio di
edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia
stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in
vigore di detto articolo 26, devono essere progettati e
realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni
singola unità immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del
presente articolo può essere dotato di un programmatore che
consenta la regolazione su un solo livello di temperatura
ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia
effettivamente installato e funzionante un sistema di
contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione
pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente
dell'unità immobiliare e dotato di programmatore che consenta la
regolazione di questa temperatura almeno su due livelli
nell'arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla
loro destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una
occupazione discontinua nel corso della settimana o del mese
devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o
mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o
l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione
del sistema di riscaldamento nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unità immobiliari
destinati, anche se non esclusivamente, alla climatizzazione
invernale devono essere parimenti dotati di un sistema di
termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della
temperatura ambiente con programmatore che consenta la
regolazione di questa temperatura su almeno due livelli di
temperatura nell'arco delle 24 ore.
7. Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli
locali di una unità immobiliare per effetto degli apporti solari
e degli apporti gratuiti interni è opportuna l'installazione di
dispositivi per la regolazione automatica della temperatura
ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi
caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L'installazione
di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di
regolazione di cui ai precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove
tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di
contabilizzazione, ed è prescritta nei casi in cui la somma
dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a
maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell'arco
del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico, e degli
apporti gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del
fabbisogno energetico complessivo calcolato nello stesso mese.
8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve
essere giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma
1 dell'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; in
particolare la valutazione degli apporti solari e degli apporti
gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la
metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3
dell'art. 8.
9. Nel caso di installazione in centrale termica di più
generatori di calore, il loro funzionamento deve essere attivato
in maniera automatica in base al carico termico dell'utenza.

Articolo 8
Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno
energetico convenzionale per la climatizzazione invernale è la
quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di
un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura
al valore costante di 20 C con un adeguato ricambio d'aria
durante una stagione di riscaldamento il cui periodo è
convenzionalmente fissato:
a) per le zone climatiche A, B, C, D, E, dal comma 2
dell'articolo 9 del presente decreto;
b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di
ottobre, senza che ciò determini alcuna limitazione
dell'effettivo periodo annuale di esercizio.
2. Il fabbisogno energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale (FEN) è il fabbisogno energetico
convenzionale di cui al precedente comma 1 diviso per il volume
riscaldato e i gradi-giorno della località. L'unità di misura
utilizzata è il kJ/mc) GG.
3. Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la
climatizzazione invernale definito al comma 1 ed il calcolo del
fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale definito al comma 2 devono essere effettuati con la
metodologia indicata dalle norme tecniche UNI che verranno
pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro i
successivi trenta giorni; tale calcolo deve essere riportato
nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10.
4. La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio
energetico del sistema edificio-impianto termico e tiene conto,
in termini di apporti:
-- dell'energia primaria immessa nella centrale termica
attraverso i vettori energetici,
-- dell'energia solare fornita all'edificio,
-- degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli
dovuti al metabolismo degli abitanti, all'uso della cucina, agli
elettrodomestici, all'illuminazione,
in termini di perdite:
-- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione
attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche
l'energia associata all'umidità,
-- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di
produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.
5. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata
inferiore a 10.000 mc) è ammesso un calcolo semplificato del
fabbisogno energetico convenzionale e del fabbisogno energetico
normalizzato, basato su un bilancio energetico del sistema
edificio impianto che tiene conto,
in termini di apporti:
-- dell'energia primaria immessa nella centrale termica
attraverso i vettori energetici,
in termini di perdite:
-- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione
attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche
l'energia associata all'umidità,
-- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di
produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.
6. Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per
trasmissione dell'involucro edilizio deve essere effettuato
utilizzando le norme UNI 7357 e non deve superare i valori che
saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art.
4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della
emanazione di detti regolamenti, i valori limite di tale
coefficiente restano fissati in conformità di quanto disposto
dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici del 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 20 ottobre 1986, n. 244.
7. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale di cui al comma 2, calcolato con le
metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare inferiore
al seguente valore limite:
FENlim=[(Cd+0.34n)--ku (0,01I+ a )] 86.4
---------- ------ --------
dTm dTm (eta)g

La predetta formula non è utilizzabile per il calcolo del
fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale; essa serve esclusivamente per la determinazione di un
valore limite superiore di detto fabbisogno; il valore dei
simboli e delle costanti viene di seguito elencato:
Cd = valore limite del coefficiente di dispersione volumica
per trasmissione dell'involucro edilizio, espresso in W/mc C,
come fissato in base alle disposizioni richiamate al comma 6;
n=numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora (valore
medio nelle 24 ore), espresso in hÝ--1);
0.34=costante, dimensionata in W h/mc) C, che esprime il
prodotto del calore specifico dell'aria per la sua densità;
I=media aritmetica dei valori dell'irradianza solare media
mensile sul piano orizzontale espressa in W/m2, la media è
estesa a tutti i mesi dell'anno interamente compresi nel periodo
di riscaldamento di cui al comma 1 del presente articolo; i
valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma
3;
dTm=differenza di temperatura media stagionale espressa in
C; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al
comma 3;
0.01=valore convenzionale, espresso in mÝ--1), della
superficie ad assorbimento totale dell'energia solare per unità
di volume riscaldato;
a=valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/mc),
fissati in conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI
di cui al comma 3;
kÝu=coefficiente adimensionato di utilizzazione degli
apporti solari e degli apporti gratuiti interni, calcolato in
conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al
comma 3;
86.4=migliaia di secondi in un giorno; rappresenta la
costante di conversione da W/mc) C (dimensioni della
espressione tra parentesi nella formula) a kJ/mc)GG (dimensione
del FEN);
(eta)g)=valore del rendimento globale medio stagionale
definito all'art. 5 comma 1.
8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del
numero dei volumi d'aria ricambiati in un'ora ed è
convenzionalmente fissato in 0.5 per l'edilizia abitativa nel
caso non sussistano ricambi meccanici controllati.
9. Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d'aria
imposti da norme igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio:
alla destinazione d'uso dell'edificio, all'eventuale presenza
nei locali di apparecchi di riscaldamento a focolare aperto), o
comunque regolamentati da normative tecniche, il valore di n è
convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati,
che devono comunque essere espressi in termini di valori medi
giornalieri nelle 24 ore.
10. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata
inferiore a 10.000 mc), nel caso sia stato utilizzato il calcolo
semplificato di cui al punto 5, il valore limite del fabbisogno
energetico normalizzato per climatizzazione invernale, dovrà
essere calcolato mediante la formula di cui al comma 7 ponendo
I=0, a=0.
11. La formulazione del valore limite del fabbisogno
energetico normalizzato di cui al comma 7 potrà essere variata,
anche in relazione all'evoluzione della normativa nazionale o
comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato.

Articolo 9
Limiti di esercizio degli impianti termici

1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale
degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il
loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di
temperatura fissati dall'articolo 4 del presente decreto.
2. L'esercizio degli impianti termici è consentito con i
seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio
dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione:
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1 dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1 dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono
essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne
giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera
non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.
3. E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di
riscaldamento in due o più sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella
zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di
ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla
limitazione del periodo annuale di esercizio ed alla durata
giornaliera di attivazione non si applicano:
a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di
organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili
condominiali;
c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se
adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici rientranti nella categoria E.1, adibiti ad
alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6, adibiti a
piscine saune e assimilabili;
f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in
cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano,
limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione degli
impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei
seguenti casi:
a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5,
limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione
giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da
centrali di cogenerazione con produzione combinata di
elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento
di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati
di circuito primario, al solo fine di alimentare gli edifici di
cui alle deroghe previste al comma 5, di produrre acqua calda
per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la
temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore
necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari
nei tempi previsti;
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza,
dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori
minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i
generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato
da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con
programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli
della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi
impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il
programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il
raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16 C +2
C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera
di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza,
dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi valori
minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i
generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante,
in ogni singola unità immobiliare, un sistema di
contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione
della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato
di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due
livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di
apparecchi per la produzione di calore aventi valori minimi di
rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di
calore installati dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione della
temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta
la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli
nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di
calore sulla base delle necessità dell'utente;
h) impianti termici condotti mediante contratti di servizio
energia i cui corrispettivi siano essenzialmente correlati al
raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal
presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di
fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dal
comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti
indicati alla lettera e);
7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o
locatario può richiedere che, a cura delle Autorità competenti
di cui all'art. 31 comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
e a proprie spese, venga verificata l'osservanza delle
disposizioni del presente regolamento.
8. In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e,
dove questo manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti
ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al
servizio di una pluralità di utenti, una tabella concernente:
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio
dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera
prescelto nei limiti di quanto disposto al presente articolo;
b) le generalità e il domicilio del soggetto responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.

Articolo 10
Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di
esercizio degli impianti termici

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su
conforme delibera immediatamente esecutiva della giunta
comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i
periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di
attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati,
sia per i singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della
popolazione relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del
comma 1.

Articolo 11
Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli
relativi

1. L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono
affidati al proprietario, definito come alla lettera j)
dell'art. 1 comma 1, o per esso a un terzo, avente i requisiti
definiti alla lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume
la responsabilità.
2. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici
individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo,
dell'unità immobiliare stessa subentra per la durata
dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di
adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e
nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla
manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche
di cui al comma 12.
3. Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza
nominale superiore a 350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti
termici siano destinati esclusivamente ad edifici di proprietà
pubblica od esclusivamente ad edifici adibiti ad uso pubblico,
il possesso dei requisiti richiesti al terzo responsabile
dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è
dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla
pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad
esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e
manutenzione degli impianti termici di ventilazione e di
condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi
equivalenti delle Comunità Europee, oppure mediante
accreditamento del soggetto ai sensi delle norme UNI EN 29.000.
4. Le operazioni di manutenzione dell'impianto termico devono
essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti normative
UNI e CEI e devono essere effettuate almeno una volta l'anno
salvo indicazioni più restrittive delle suddette normative.
5. Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della
manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in
evidenza sul libretto di centrale o sul libretto di impianto
prescritto dal comma 9.
6. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico appone la firma sul libretto di centrale
o sul libretto d'impianto di cui al comma 9 per accettazione
della funzione che lo impegna, tra l'altro, quale soggetto delle
sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34
della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
7. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli
impianti termici è tra l'altro tenuto:
-- al rispetto del periodo annuale di esercizio;
-- all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della
durata giornaliera di attivazione consentita dall'art. 9;
-- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti
consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4.
8. Nel caso di impianti termici individuali è fatto obbligo
all'occupante l'unità immobiliare di affidare la manutenzione
dell'impianto a persona fisica o giuridica che risponda ai
requisiti di cui alla lettera o) dell'art. 1, qualora non
possegga esso stesso i requisiti ivi richiesti. Tali requisiti,
nel caso specifico di impianti termici individuali, si intende
sussistano, tra l'altro, per i soggetti abilitati alla
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera c), della legge 5 marzo 1990, n. 46. La figura del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica
con l'occupante o, su delega di questo, con il soggetto cui è
affidata la manutenzione dell'impianto, fermo restando che
l'occupante stesso assume in maniera esclusiva le responsabilità
di cui al comma 7. Al termine dell'occupazione è fatto obbligo
all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il
libretto di impianto prescritto al comma 9.
9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o
uguale a 35 kW devono essere muniti di un libretto di centrale
conforme all'allegato F al presente regolamento; gli impianti
termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere
muniti di un libretto di impianto conforme all'allegato G al
presente regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti
d'impianto di cui al comma 9 possono essere aggiornati dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con
proprio decreto.
11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti
termici di nuova installazione o da ristrutturare e, per
impianti termici individuali anche in caso di sostituzione di
generatori di calore, deve essere effettuata da un installatore
che possegga i requisiti richiesti per l'installazione e
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c) della legge 5 marzo 1990, n. 46. La compilazione
iniziale del libretto per impianti esistenti all'atto
dell'entrata in vigore del presente regolamento nonché la
compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente
regolamento è effettuata dal responsabile dell'esercizio e della
manutenzione dell'impianto termico.
12. Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono
quelli riportati sul libretto di centrale o sul libretto di
impianto di cui al comma 9.
Le suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta
l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per
i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a
35 kW e almeno con periodicità biennale per i generatori di
calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la
periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione
prescritte al comma 4.
13. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o
di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva
maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda
determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare
normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle
verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato al valore nominale
della potenza termica del focolare, in conformità a norme
tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e
recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro i successivi trenta giorni, deve
risultare:
a) per i generatori di calore ad acqua calda installati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento: non inferiore a quattro punti percentuali rispetto
al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza
nominale indicato al punto 1 dell'allegato E;
b) per i generatori di calore ad acqua calda installati dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a un
punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale indicato al punto 1
dell'allegato E;
c) per generatori di calore ad aria calda installati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento: non inferiore a sei punti percentuali rispetto al
valore minimo del rendimento di combustione alla potenza
nominale indicato al punto 2 dell'allegato E;
d) per generatori di calore ad aria calda installati dopo
l'entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a
tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento
di combustione alla potenza nominale indicato al punto 2
dell'allegato E.
15. Qualora i generatori di calore installati antecedentemente
alla data di entrata in vigore del presente regolamento non
possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai
valori di rendimento di combustione indicati alle lettere a) e
c) del comma 14 è prescritta la loro sostituzione entro i
termini appresso indicati:
potenza nominale termini
350 kw e oltre entro il 30 settembre 1994
inferiore a 350 kw
per zone climatiche E, F entro il 30 settembre 1995
inferiore a 350 kw
per le restanti zone
climatiche entro il 30 settembre 1996

I generatori di calore installati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento per i quali, durante
le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati
rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle
lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili a tali valori
mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti
entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica.
16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni
di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di
combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del
comma 14, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio
continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h) del comma 6
dell'art. 9.
17. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione
invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione
di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine
e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di
cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di
calore al servizio delle utenze degli impianti di
teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale
mediante sistemi solari attivi, devono essere muniti di
libretto di centrale predisposto, secondo la specificità del
caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli impianti
esistenti, dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione;
detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione
dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi da sottoporre a
verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in
conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le
verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato
all'annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria.
Per la parte relativa ad eventuali generatori di calore il
libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni già
previste nel presente regolamento.
18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 10/1991, i
comuni con più di quarantamila abitanti e le provincie per la
restante parte del territorio effettuano, con cadenza almeno
biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi
di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i
controlli necessari ad accettare l'effettivo stato di
manutenzione e di esercizio dell'impianto termico. I risultati
dei controlli eseguiti sugli impianti termici con potenza
superiore o uguale a 35 kW devono essere segnati nel libretto di
centrale utilizzando gli spazi appositamente previsti.
19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli
di cui al comma 18, i comuni e le province competenti dovranno
stipulare con detti organismi appositi convenzioni, previo
accertamento che gli stessi non svolgano nel contempo funzione
di responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli
impianti termici sottoposti a controllo. L'ENEA nell'ambito
dell'accordo di programma con il Ministero dell'Industria, del
Commercio e dell'Artigianato, fornisce agli Enti locali che ne
facciano richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneità
tecnica dei predetti organismi.
20. In una prima fase transitoria di applicazione del presente
regolamento, in alternativa alle procedure di controllo di cui
ai commi 18 e 19, gli Enti di cui al comma 18 possono, con
proprio provvedimento, reso noto alle popolazioni interessate,
al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e
all'ENEA, stabilire che i controlli ordinari biennali si
intendano effettuati nei casi in cui i proprietari degli
impianti termici o i terzi responsabili dell'esercizio e
manutenzione degli stessi trasmettano, entro termini stabiliti
dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, con firma
autenticata e con connessa assunzione di responsabilità,
attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con
particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche
periodiche di cui al comma 12. Gli Enti, qualora ricorrano a
tale forma di controllo, devono comunque effettuare verifiche a
campione ai fini del riscontro della veridicità delle
dichiarazioni pervenute, devono altresì provvedere per tutti gli
impianti termici per i quali risulti omessa la dichiarazione di
cui sopra a controlli nei termini previsti dal comma 18. La fase
transitoria di cui al presente comma non deve di norma superare
i due anni per gli impianti termici con potenza superiore o
uguale a 350 kW, i quattro anni per gli impianti termici
centralizzati di potenza inferiore a 350 kW ed i sei anni per
gli impianti termici per singole unità immobiliari.

Articolo 12
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2,
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno
effetto dal novantesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste
dall'articolo 5, comma 2, dall'articolo 8, comma 3,
dall'articolo 11, comma 14, e dall'allegato B e, in ogni caso, a
decorrere dal 1 agosto 1994.
(Allegati non disponibili)