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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1982 n. 577
Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, primo comma, L. 18 luglio 1980, n. 406, che
prevede l'emanazione delle disposizioni intese, a regolare
l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza
antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n.
1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966, nonché
del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 23 luglio 1982;
Decreta:
E' approvato l'annesso regolamento concernente l'espletamento
dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, vistato dal
Ministro proponente.
Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione
incendi in esecuzione dell'art. 2 della legge 18 luglio 1980,
n. 406
TITOLO I
Finalità e caratteristiche generali
1. Obiettivi e competenze. -- La prevenzione incendi
costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento
di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle
persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri
applicativi uniformi nel territorio nazionale.
Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito
istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Definizione. -- Per prevenzione incendi si intende la
materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono
promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure,
provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare,
secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza
di un incendio e a limitarne le conseguenze.
3. Princìpi di base e misure tecniche fondamentali. -- Per il
conseguimento delle finalità perseguite dal presente decreto del
Presidente della Repubblica si provvede, oltre che mediante
controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate
dal Ministero dell'interno di concerto con le amministrazioni di
volta in volta interessate.
Le predette norme, fondate su presupposti tecnico-scientifici
generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da
prevenire, dovranno specificare:
1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a
ridurre la probabilità dell'insorgere dell'incendio quali
dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di
determinate operazioni atti ad influire alle sorgenti
d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;
2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a
limitare le conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi
e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo
d'emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti,
compartimentazione e simili;
3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di
titolari di attività comportanti notevoli livelli di rischio ai
sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13
maggio 1961, n. 469.
4. Collegamenti con le normative antinfortunistiche e con il
Servizio sanitario nazionale. -- Nel rispetto delle attribuzioni
assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, la
prevenzione incendi si esplica, ai sensi degli articoli 36 e 37
del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, anche nel settore della
prevenzione degli infortuni sul lavoro e concorre al
conseguimento degli obiettivi specificati nella L. 23 dicembre
1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario
nazionale.
In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, saranno determinati il ruolo, le competenze
e i collegamenti del servizio di prevenzione incendi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento
dell'azione svolta da uffici statali con quelli regionali, a
norma dell'art. 3, L. 22 luglio 1975, n. 382, e con
organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle
materie indicate al primo comma.
5. Collegamenti con organismi internazionali. -- Nell'ambito
delle direttive generali del Ministro dell'interno, il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco coordina la propria azione nel
settore della prevenzione incendi in conformità alle iniziative
della Comunità economica europea e di altri organismi
internazionali, al fine preminente di armonizzare le prassi e i
criteri informatori nazionali con quelli comunitari o
internazionali, anche mediante sistematici scambi di conoscenze
e di esperienze rivolte al progresso e all'aggiornamento del
settore medesimo.
6. Collegamenti con organismi nazionali. -- Il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, oltreché con i collegamenti di cui al
precedente art. 5, programma, coordina e sviluppa l'attività di
prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari mediante
la più ampia collaborazione con gli organismi nazionali
competenti in materia, anche attraverso seminari, riunioni,
iniziative didattiche, esercitazioni e dimostrazioni pratiche.
7. Attività formative. -- In relazione alle esigenze emergenti
dall'espletamento del servizio di prevenzione incendi, verranno
programmati in sede centrale i modi e i tempi per svolgere
l'attività formativa relativa al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco nonché la verifica dei risultati
conseguiti.
Tale attività formativa potrà comprendere seminari,
conferenze, cicli di formazione e di aggiornamento, collegamenti
con organi didattici e scientifici e potrà essere articolata in
varie sedi, incluse le scuole centrali antincendi ed il centro
studi ed esperienze antincendi opportunamente adeguati per
corrispondere a tali compiti.
TITOLO II
Servizi di prevenzione incendi
8. Attività di prevenzione incendi. -- Il servizio di
prevenzione incendi comprende le seguenti attività fondamentali:
organizzazione e programmazione centrale e periferica del
servizio;
predisposizione di norme generali e specificazioni tecniche
e procedurali;
studio, ricerca, sperimentazione e prove su materiali,
strutture, impianti, apparecchiature, ecc.;
designazione in organi collegiali centrali e periferici,
interni o esterni all'Amministrazione dell'interno;
esame di progetti di costruzioni e di installazioni
industriali e civili;
accertamenti sopralluogo (visite tecniche).
9. Competenze degli organi centrali. -- Oltre alle competenze
previste dalle vigenti disposizioni, agli organi centrali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono attribuite, in materia
di prevenzione incendi, le seguenti funzioni:
a) organizzazione generale e coordinamento delle attività di
prevenzione incendi;
b) rapporti, nel settore, con gli altri organi del Corpo;
c) prospettazione di esigenze e trasmissione di elementi
conoscitivi sulle norme di prevenzione incendi al comitato di
cui all'art. 10;
d) coordinamento degli adempimenti connessi agli interventi
da esplicare nel settore del Servizio sanitario nazionale, ai
sensi del precedente art. 4;
e) organizzazione e aggiornamento dell'attività di
documentazione, statistica e informazione inerenti la
prevenzione incendi;
f) organizzazione dell'attività di segreteria del comitato
centrale tecnico-scientifico.
10. Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi. -- E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno,
il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione
incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e
composto:
dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, che lo presiede;
da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;
da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e
aeroportuali;
da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi del
Ministero dell'interno;
da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle
ricerche;
da un funzionario designato dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro;
da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale;
da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;
da un ingegnere designato dal consiglio nazionale
dell'Ordine degli ingegneri;
da un architetto designato dal consiglio nazionale
dell'Ordine degli architetti;
da quattro esperti, designati rispettivamente dalle
confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e
dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle
imprese assicuratrici (ANIA);
da tre esperti, designati dalle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
da un rappresentante della piccola industria ed uno della
proprietà edilizia .
Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro
supplente.
Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono
essere riconfermati.
Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene
per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene
richiesta la tempestiva sostituzione.
Il comitato adotta i pareri di cui alla lettera d) dell'art.
11 a maggioranza dei presenti e ogni componente ha facoltà di
far verbalizzare il proprio dissenso.
Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
11. Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi. -- Il comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche
e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con
quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;
b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per
la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti
le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad
omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23, L. 23
dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio
sanitario nazionale;
c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la
prevenzione incendi;
d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga di
cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle norme di
prevenzione incendi;
e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di
studi, ricerche e progetti nella specifica materia.
Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà
articolarsi in gruppi di lavoro.
Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato
alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari
norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti
o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli
indicati nel precedente art. 10.
All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche,
elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico
per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del
Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri
Ministeri interessati.
Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma
generale della propria attività concernente i compiti al
medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta
nell'anno precedente.
12. Attività di studio, ricerca e sperimentazione. -- Per la
promozione e l'attuazione degli studi, della ricerca e
sperimentazione nel settore della prevenzione incendi, il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco si avvale del centro studi ed
esperienze antincendi il quale, a tali fini, può assumere idonee
iniziative ivi compresa la cooperazione con altri istituti,
enti, aziende che operano nel settore della ricerca.
Il centro studi ed esperienze antincendi formulerà in tal
senso specifici programmi annuali e pluriennali, da approvarsi
preventivamente da parte degli organi tecnici centrali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Il complesso delle attività di studio, ricerca e
sperimentazione, di cui ai precedenti commi del presente
articolo, concorre a fornire elementi tecnico-scientifici da
porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi
anche ai fini delle omologazioni di macchinari, impianti e
attrezzature.
13. Esame dei progetti. -- I competenti organi del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco provvedono, ai sensi dell'art. 37
del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, all'esame preventivo dei
progetti delle aziende e lavorazioni elencate nelle tabelle A e
B del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n.
689, per l'accertamento della rispondenza dei progetti
stessi alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri tecnici di
prevenzione incendi, tenendo presenti le finalità ed i princìpi
di base di cui al precedente art. 3 e le esigenze funzionali e
costruttive degli insediamenti, delle attività, degli impianti,
ecc.
Il motivato parere in merito all'esame preventivo dei progetti
deve essere comunicato agli interessati entro il termine di
novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta
corredata della prescritta documentazione ovvero dalla data di
perfezionamento della richiesta medesima.
Le norme tecniche di prevenzione e le osservazioni generali
formulate sui progetti, nonché i pareri espressi in materia dai
competenti organi, sono comunicati ai sindaci ai fini di tutti
gli interventi, gli adeguamenti anche regolamentari, e i
necessari adempimenti da disporre nell'ambito di competenza.
14. Visite tecniche. -- Il personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, tenuto anche conto di quanto verrà stabilito
nel decreto di cui all'art. 4, provvede agli accertamenti
sopralluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli
impianti e le attività soggetti al controllo di prevenzione
incendi al fine di valutare direttamente i fattori di rischio,
verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di
prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli
obblighi a carico dei responsabili delle attività soggette a
controllo.
Gli accertamenti sopralluogo possono essere effettuati:
a) su richiesta degli interessati per procedere al controllo
dell'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di esame
dei progetti delle nuove attività e dei nuovi impianti soggetti
ai controlli stessi;
b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge,
alla sicurezza antincendi, al fine del controllo dell'osservanza
delle norme di prevenzione incendi per le attività in esercizio;
c) per procedere al controllo di situazioni di potenziale
pericolo segnalate o comunque rilevate;
d) per procedere a controlli a campione , in base a
disposizioni da emanarsi da parte degli organi tecnici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a
tecnologia avanzata, gli accertamenti sopralluogo sono effettuati
da una commissione composta da tre esperti in materia, designati
dal comitato tecnico regionale di cui all'art. 20.
Di detta commissione deve far parte un componente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
15. Adempimenti di enti e privati. -- Gli enti e i privati sono
tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:
1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e
civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei
progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;
2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle
prescrizioni impartite;
3) le visite periodiche secondo le modalità stabilite dal
decreto di cui agli articoli 2 e 4 della legge 26 luglio 1965,
n. 966;
4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati,
prima dell'inizio delle lavorazioni per le attività indicate
nelle tabelle A e B del D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 ai
sensi dell'art. 37, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;
5) le visite di controllo al fine del rilascio del
certificato di prevenzione incendi per manifestazioni di
qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al
pubblico, sprovvisti di tale certificato. Il certificato di
prevenzione incendi non può essere rilasciato prima di aver
fatto verificare, nel termine per l'adozione dei provvedimenti
conseguenti all'obbligo del preavviso alle autorità, dalla
commissione di cui all'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635,
le condizioni generali di sicurezza dei locali o dei
luoghi indicati per lo svolgimento delle manifestazioni. La
validità del certificato di prevenzione incendi, appositamente
rilasciato per l'occasione, è limitata alla durata della
manifestazione.
Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle
visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al
comando provinciale dei vigili del fuoco competente per
territorio e debbono essere corredate dalla idonea
documentazione tecnico-illustrativa necessaria. In particolare,
per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a
tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma
debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e
di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di
protezione.
Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di
cui al successivo art. 17, il responsabile dell'attività è
tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti
e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel
certificato stesso.
Il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato
il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare
il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e
delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione
incendi.
Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del
fuoco sono atti definitivi.
16. Compiti dei comandi provinciali. -- I comandi provinciali
dei vigili del fuoco provvedono alla organizzazione ed al
funzionamento del servizio di prevenzione incendi.
A tal fine essi adegueranno la propria organizzazione interna
alle esigenze della migliore funzionalità del servizio, anche
mediante la programmazione del controllo delle attività con
sistemi meccanizzati, secondo criteri stabiliti dagli organi
centrali del Corpo.
Accertata con le modalità di cui all'art. 14, la osservanza
delle norme di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei
vigili del fuoco rilasciano il certificato di prevenzione
incendi di cui al successivo art. 17 anche per insediamenti
industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia
avanzata, sentito il parere del comitato tecnico regionale di
cui all'art. 20.
Qualora dai controlli effettuati, venga invece accertata la
inosservanza di norme o la alterazione delle preesistenti
condizioni di sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del
fuoco comunicano i propri rilievi all'autorità comunale e alle
altre autorità competenti, ai fini dell'adozione dei relativi
provvedimenti.
17. Certificato di prevenzione incendi. -- Il certificato di
prevenzione incendi attesta che l'attività sottoposta a
controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle
prescrizioni dell'autorità competente.
18. Procedure di prevenzione incendi. -- Ai fini
dell'approvazione di un progetto o del rilascio del certificato
di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del
fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente
eseguite, possono avvalersi, nei casi previsti dalla legge e dai
regolamenti, di certificazioni rilasciate da enti e laboratori
legalmente riconosciuti o da professionisti iscritti agli albi
professionali.
L'esito degli accertamenti sopralluogo svolti dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deve essere formalizzato a
mezzo di apposito verbale da acquisire agli atti del comando
provinciale.
Nella fase preliminare di progettazione i comandi provinciali
dei vigili del fuoco potranno valutare le proposte dei
professionisti e degli operatori privati per la individuazione
delle soluzioni tecniche più idonee a garantire le condizioni di
sicurezza antincendio.
19. Competenze degli ispettori regionali o interregionali. --
Gli ispettori regionali o interregionali:
a) coordinano l'attività di prevenzione incendi nell'ambito
della regione di competenza, ai fini di assicurare l'uniformità
dei criteri applicativi delle norme e delle disposizioni
procedurali emanate dagli organi tecnici centrali del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
b) avanzano proposte e suggerimenti desunti in base allo
svolgimento del servizio di prevenzione incendi in sede
regionale e suscettibili di applicazione su scala nazionale;
c) presiedono i comitati tecnici regionali di cui al
successivo art. 20;
d) procedono all'esame, dal punto di vista della prevenzione
incendi, dei progetti di realizzazione, ampliamento o modifica
di installazioni od impianti di particolare rilevanza o che
presentino, per le tecnologie adottate, alti livelli di rischio,
per i successivi adempimenti, sentito in proposito il parere del
comitato tecnico regionale e secondo quanto sarà previsto dalla
direttiva CEE; a tal fine i progetti dovranno essere corredati
anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli
impianti di processo e dei sistemi di protezione;
e) esprimono motivato parere agli organi tecnici centrali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulle istanze di deroga
di cui all'art. 21;
f) ai sensi dell'art. 107, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, possono
far parte di organismi tecnici consultivi delle regioni che
trattano problemi connessi con l'applicazione di norme di
prevenzione incendi, secondo le norme regionali che ne
disciplinano la composizione.
Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta degli
organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sarà provveduto a determinare l'elenco delle attività
demandate, per l'esame, agli ispettori regionali o
interregionali.
20. Comitato tecnico regionale o interregionale per la
prevenzione incendi. -- Presso l'ufficio dell'ispettore regionale
o interregionale è istituito, con decreto del Ministro
dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per
la prevenzione incendi, con il compito di esprimere parere sui
progetti delle installazioni o impianti concernenti le attività
di cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione
incaricata di effettuare gli accertamenti sopralluogo per gli
insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a
tecnologia avanzata di cui all'art. 14.
Il comitato è composto dei seguenti membri:
un ispettore regionale o interregionale competente per
territorio con funzione di presidente;
tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di
comandante;
un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale
del lavoro;
un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della
provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o
interregionale.
Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle
regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto
tecnico designato dalla regione.
In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è
nominato anche un membro supplente.
Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari
problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.
Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale
designato dall'ispettore.
21. Deroghe. -- Nei casi in cui, per un'attività soggetta al
controllo di prevenzione incendi, per situazione particolare
degli insediamenti degli impianti, delle caratteristiche dei
cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale
delle norme in vigore, l'interessato potrà avanzare motivata
richiesta di deroga all'osservanza della norma medesima al
comando provinciale dei vigili del fuoco che, accertata la
consistenza dei motivi della richiesta, ne curerà l'inoltro, con
il proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale.
L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato
parere, trasmetterà l'istanza ai competenti organi centrali
tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere
espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico di cui
all'art. 10, sempreché venga accertata la possibilità di
realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza
equivalente a quello previsto dalle norme.
Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale 31
luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti.
22. Fino a quando non entreranno in vigore le norme e
specificazioni tecniche di cui all'art. 11 del presente decreto,
si applicano le norme e i criteri tecnici in materia di
prevenzione incendi attualmente in vigore.
Salvo quanto specificamente previsto dal presente decreto, le
attività soggette, ai fini della prevenzione incendi, al
controllo dei competenti organi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, sono quelle elencate nelle tabelle A e B annesse al
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689,
e nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 febbraio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n.
98, con le periodicità indicate nel decreto ministeriale
medesimo.
23. Con successive norme regolamentari si provvederà a
determinare una nuova ed organica disciplina delle procedure per
l'attuazione del servizio di vigilanza, in armonia con gli
indirizzi del presente regolamento e a completo adempimento
della previsione espressa dall'art. 2, primo comma, della legge
18 luglio 1980, numero 406.
NOTE: sono stati abrogati dal D.P.R. 12
gennaio 1998, n. 37 i seguenti articoli: 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera
d); 15, comma primo, numero 5); 21.
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