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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1995, n. 418.
GU071095
Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse
storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089;
Considerato che il regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante norme per l'esecuzione,
il collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e
storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico
culturale, necessita di aggiornamenti e integrazioni, per quanto attiene in particolare la
prevenzione e la protezione antincendio;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;
Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;
Visto il decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 aprile 1987, n. 149;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
Vista la legge 20 maggio 1991, n. 158;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 2 giugno 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno
1995;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro
dell'interno;
E M A N A
il seguente regolamento:
NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO PER GLI
EDIFICI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO DESTINATI A BIBLIOTECHE ED ARCHIVI.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le presenti norme di sicurezza si applicano agli edifici pubblici e privati che, nella
loro globalità, risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno
1939, n. 1089 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939), destinati a
contenere biblioteche ed archivi.
2. Dette norme hanno per fine la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei
materiali in essi contenuti.
Art. 2.
Attività consentite negli edifici per i quali
si applicano le disposizioni del presente regolamento
1. Negli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1 possono essere ubicate attività comprese
nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9
aprile 1982 n. 98) non pertinenti l'attività principale unicamente se dette attività
risultano isolate o separate a mezzo di strutture tagliafuoco con REI non inferiore a 120
e rispettando le vigenti norme di sicurezza antincendio o, in mancanza, i criteri tecnici
di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1982 n. 229).
2. L'attività di cui al comma 1 deve altresì rispettare le norme di tutela ai sensi
della legge n. 1089/1939; tale requisito deve essere certificato a cura della
soprintendenza per i beni ambientali e architettonici competente per territorio.
3. Per le aree al servizio dell'attività principale che comportano rischio specifico,
individuate dal decreto ministeriale 16 febbraio 1982 quali le centrali termiche, le
autorimesse, i gruppi elettrogeni, valgono le relative disposizioni in vigore emanate dal
Ministero dell'interno.
4. Restano validi, per gli edifici di cui al comma 1 dell'art. 1, i provvedimenti di
deroga già concessi nonché i pareri formulati caso per caso e quanto già consentito
dagli organi tecnici competenti in materia di prevenzione incendi fino alla loro scadenza
e comunque non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta
Ufficiale secondo le norme vigenti; il rinnovo di deroghe temporanee è subordinato ad un
riesame delle valutazioni tecniche che hanno portato al provvedimento di deroga.
5. I termini utilizzati nel presente regolamento vanno interpretati sulla base delle
definizioni generali contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1983 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1983 n. 339). Per la segnaletica di sicurezza
antincendi si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1982
n.218).
6. Ad esclusione dei materiali di cui all'art.3, comma 5, e degli estintori portatili
d'incendio di cui all'art. 8, comma 1, per i quali è già previsto dalla vigente
normativa l'istituto della omologazione, con decreti del Ministro dell'interno, anche a
seguito di iniziative comunitarie, saranno emanate norme tecniche e procedurali per la
omologazione dei prodotti di rilevante interesse per la sicurezza dall'incendio, da
impiegarsi nelle attività disciplinate dalla presente norma. Tali prodotti,
successivamente all'emanazione dei decreti stessi potranno essere impiegati solo se
omologati. I suddetti decreti fisseranno anche i tempi e le modalità per l'adeguamento
dei prodotti in precedenza installati e per lo smaltimento delle scorte nonché i criteri
per il riconoscimento di quelli di provenienza dai Paesi della Comunità economica
europea.
Capo II
PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 3.
Disposizioni di esercizio
1. vietato, nei locali di cui all'art. 1, tenere ed usare fiamme libere, fornelli o stufe
a gas, stufe elettriche con resistenza in vista, stufe a kerosene, apparecchi a
incandescenza senza protezione, nonché depositare sostanze che possono, per la loro
vicinanza, reagire tra loro provocando incendi e/o esplosioni.
2. Il carico d'incendio delle attività di cui all'art. 1, certificato all'atto della
richiesta del certificato di prevenzione incendi, non può essere incrementato
introducendo negli ambienti nuovi elementi di arredo combustibili con esclusione del
materiale librario e cartaceo la cui quantità massima dovrà essere in ogni caso
predeterminata.
3. Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale, e nelle rampe, il carico
d'incendio esistente costituito dalle strutture, certificato come sopra, non potrà essere
modificato con l'apporto di ulteriori arredi e di materiali combustibili.
4. Per le attività di cui al comma 1 dell'art. 1 di nuova istituzione o per gli
ampliamenti da realizzare negli edifici sottoposti nella loro globalità a tutela ai sensi
della legge n. 1089/1939, il carico di incendio relativo agli arredi e al materiale
depositato, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non
dovrà superare i 50 kg/m2 in ogni singolo ambiente.
5. Gli elementi di arredo combustibili introdotti negli ambienti successivamente atta data
di entrata in vigore della presente norma, con esclusione del materiale esposto, debbono
risultare omologati nelle seguenti classi di reazione al fuoco: i materiali di
rivestimento dei pavimenti debbono essere di classe non superiore a 2; gli altri materiali
di rivestimenti e i materiali suscettibili di prendere fuoco su ambo le facce debbono
essere di classe 1; i mobili imbottiti debbono essere di classe 1 IM.
Art. 4.
Sale di consultazione e lettura
1. Gli ambienti destinati a sala di consultazione e lettura devono essere provvisti di un
sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido ed ordinato degli occupanti
verso spazi scoperti o luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
2. A tal fine deve essere realizzato il percorso più breve per raggiungere le uscite;
tale percorso deve avere in ogni punto larghezza non inferiore a 0,90 m, essere privo di
ostacoli, segnalato con cartelli conformi al decreto del Presidente della Repubblica n.
524/1982 e provvisto, ad intervalli regolari, di cartelli recanti le istruzioni sul
comportamento che in caso di incendio dovranno tenere gli occupanti, così come
specificato al successivo art. 10.
3. I percorsi di esodo di lunghezza non superiore a 30 m, devono essere dimensionati, in
funzione del massimo affollamento ipotizzabile, per una capacità di deflusso non
superiore a sessanta persone.
4. Il conteggio delle uscite può essere effettuato sommando la larghezza di tutte le
porte (di larghezza non inferiore a 0,90 m) che immettono su spazio scoperto o luogo
sicuro. La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto
dell'uscita.
5. Ove il sistema di vie di uscita non risponda alle anzidette caratteristiche
dimensionali si deve procedere alla riduzione dell'affollamento eventualmente con
l'ausilio di sistemi che limitino il numero delle persone in ingresso.
Art. 5.
Depositi
1. Nei depositi il materiale ivi conservato deve essere
posizionato all'interno del locale in scaffali e/o contenitori metallici consentendo
passaggi liberi non inferiori a 0,90 m tra i materiali ivi depositati.
2. Le comunicazioni tra questi locali ed il resto dell'edificio debbono avvenire tramite
porte REI 120 munite di congegno di autochiusura.
3. Nei depositi il cui carico di incendio è superiore a 50 kg/m2 debbono essere
installati impianti di spegnimento automatico collegati ad impianti di allarme.
4. Nei locali dovrà essere assicurata la ventilazione naturale pari a 1/30 della
superficie in pianta o n. 2 ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici.
Art. 6.
Impianti elettrici
1. Gli impianti elettrici devono essere realizzati secondo le prescrizioni della legge 1
marzo 1968, n. 186 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1968 n. 77) e della
legge 5 marzo 1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990 n. 59) e
rispettive integrazioni e modificazioni.
2. Nelle sale di lettura e negli ambienti, nei quali è prevista la presenza del pubblico,
deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza per garantire
l'illuminazione delle vie di esodo e la segnalazione delle uscite di sicurezza per il
tempo necessario a consentire l'evacuazione di tutte le persone che si trovano nel
complesso.
3. L'edificio deve essere protetto contro le scariche atmosferiche.
Art. 7.
Ascensori e montacarichi
1. Gli ascensori e montacarichi di nuova installazione debbono rispettare le norme
antincendio previste nei decreti del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie del 28 novembre 1987, n. 586 e del 9 dicembre 1987, n. 587 (pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1988 n. 71) e, per quanto compatibile, nel decreto del
Ministro dell'interno del 16 maggio 1987, n. 246 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
27 giugno 1987 n. 148), e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 8.
Mezzi antincendio
1. Deve essere prevista l'installazione di un estintore portatile con capacità
estinguenti non inferiore a 13 A ogni 150 mq di superficie di pavimento; gli estintori
debbono essere disposti in posizione ben visibile, segnalata e di facile accesso.
2. L'impianto idrico antincendio deve essere realizzato da una rete, possibilmente chiusa
ad anello, dotata di attacchi UNI 45 utilizzabili per il collegamento di manichette
flessibili o da naspi. La rete idrica deve essere dimensionata per garantire una portata
minima di 240 1/min per ogni colonna montante con più di due idranti e, nel caso di più
colonne, per il funzionamento contemporaneo di 2 colonne. L'alimentazione idrica deve
essere in grado di assicurare l'erogazione ai due idranti idraulicamente più sfavoriti di
120 1/min cadauno, con una pressione residua al bocchello di 2 bar per un tempo di almeno
60 minuti. Gli idranti di regola debbono essere collocati ad ogni piano in prossimità
degli accessi, delle scale, delle uscite, dei locali a rischio e dei depositi; la loro
ubicazione deve comunque consentire di poter intervenire in ogni ambiente dell'attività.
Nel caso di installazione di naspi, ogni naspo deve essere in grado di assicurare
l'erogazione di 35 1/min alla pressione di 1,5 bar al bocchello; la rete che alimenta i
naspi deve garantire le predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in
posizione idraulicamente più sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una
autonomia di 60 min. Deve essere inoltre prevista una rete di idranti UNI 70 esterna al
fabbricato. In prossimità dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente
accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco deve essere installato un attacco
di mandata per autopompe.
3. Devono essere installati impianti fissi di rivelazione automatica di incendio. Questi
debbono essere collegati mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o
acustici percepibili in locali presidiati.
4. Nei locali deve essere installato almeno un sistema di allarme acustico in grado di
avvertire i presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. Tale sistema deve
essere attivato a giudizio del responsabile dell'attività o di un suo delegato. I
dispositivi sonori devono avere caratteristiche e sistemazione tali da poter segnalare il
pericolo a tutti gli occupanti. Il comando del funzionamento dei dispositivi sonori deve
essere sistemato in uno o più luoghi posti sotto controllo del personale. Nei locali
aperti al pubblico deve essere previsto un impianto di altoparlanti da utilizzare in
condizioni di emergenza per dare le necessarie istruzioni ai presenti. E' ammessa
l'assenza di detto impianto in attività che occupano un unico piano, in cui
l'affollamento, il numero dei locali e le loro caratteristiche siano tali da permettere
altre soluzioni egualmente affidabili. Gli impianti devono disporre di almeno due
alimentazioni elettriche, una di riserva all'altra. Un'alimentazione almeno deve essere in
grado di assicurare la trasmissione da tutti gli altoparlanti per 30 minuti consecutivi
come minimo. Le apparecchiature di trasmissione devono essere poste in luogo sicuro noto
al personale e facilmente raggiungibile dal personale stesso.
Capo III
PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE
Art. 9.
Gestione della sicurezza
1. Il soggetto che, a qualsiasi titolo, ha la disponibilità di un edificio disciplinato
dal presente regolamento, deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo
interno (direttore della biblioteca, dell'archivio o dell'istituto) e il responsabile
tecnico addetto alla sicurezza.
2. Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non
vengano alterate le condizioni di sicurezza e in particolare:
non siano superati gli affollamenti massimi previsti per gli ambienti destinati a sale di
consultazione e lettura;
siano mantenute sgombre da ogni ostacolo ed agibili le vie di esodo;
siano rispettate le disposizioni di esercizio in occasione di manutenzioni e
risistemazioni.
3. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:
a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le
manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano altresì condotte periodicamente verifiche
degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei
controlli di cui al punto 4;
b) siano mantenuti costantemente in buono stato tutti gli impianti presenti nell'edificio.
Gli schemi aggiornati di detti impianti nonché di tutte le condotte, fogne e opere
idrauliche, strettamente connesse al funzionamento dell'edificio, ove in dotazione
all'Istituto, devono essere conservati in apposito fascicolo. In particolare per gli
impianti elettrici deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la
periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione ed
a segnalare al responsabile dell'attività eventuali carenze e/o malfunzionamento, per gli
opportuni provvedimenti. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel
registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso tutti gli impianti
devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni;
c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e
riscaldamento ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi
con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche e frigorifere devono essere
condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti
normative;
d) sia previsto un servizio organizzato composto da un numero proporzionato di addetti
qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività, esperti
nell'uso dei mezzi antincendio installati;
e) siano eseguite per il personale addetto all'attività periodiche riunioni di
addestramento e di istruzioni sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché
esercitazioni di sfollamento dell'attività.
4. Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza di cui al comma 1 deve altresì curare
la tenuta di un registro ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi
all'efficienza degli impianti elettrici dell'illuminazione di sicurezza e dei presidi
antincendio, nonché all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei
vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.
Art. 10.
Piani di intervento e istruzioni di sicurezza
1. Nelle attività di cui al comma 1 dell'art. 1 devono essere predisposti adeguati piani
di intervento da porre in atto in occasione delle situazioni di emergenza ragionevolmente
prevedibili. Il personale addetto deve essere edotto sull'intero piano e, in particolare,
sui compiti affidati ai singoli.
2. Detti piani, definiti caso per caso in relazione alle caratteristiche dell'attività,
devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:
siano avvisati immediatamente i presenti in pericolo evitando, per quanto possibile,
situazioni di panico;
con l'ausilio del personale addetto, sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei
locali secondo un piano prestabilito nonché la protezione del materiale bibliografico;
sia richiesto l'intervento dei soccorsi (Vigili del fuoco, Forze dell'ordine ecc.);
sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni
del caso, riguardanti le caratteristiche dell'edificio;
sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del
caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli
impianti di emergenza, arresto delle installazioni di ventilazione e condizionamento,
azionamento dei sistemi di evacuazione dei fumi e dei mezzi di spegnimento e quanto altro
previsto nel piano di intervento.
3. Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di
emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli, anche in conformità a quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, e successive
modifiche e integrazioni.
4. All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento
semplificata che indichi tutte le possibili vie di esodo.
5. All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata dalle
seguenti indicazioni:
scale e vie di esodo;
mezzi di estinzione;
dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e
dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;
eventuale quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme;
impianti e locali a rischio specifico.
6. A cura del responsabile dell'attività dovrà essere predisposto un registro dei
controlli periodici relativo all'efficienza degli impianti elettrici, dell'illuminazione
di sicurezza, dei presidi antincendio, dell'osservanza della limitazione dei carichi
d'incendio nei vari ambienti della attività e delle aree a rischio specifico. Tale
registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da
parte dell'autorità competente.
Capo IV
DEROGHE
Art. 11.
Deroghe
1. Ove, per particolari ragioni di carattere tecnico o speciali esigenze di tutela ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, non sia possibile il rispetto integrale delle
prescrizioni contenute nel presente decreto in materia di sicurezza antincendi, potrà
essere avanzata domanda di autorizzazione a realizzare impianti difformi da quelli
prescritti dal presente regolamento, corredata per le biblioteche dal parere dell'ufficio
tecnico per l'edilizia bibliotecaria e per gli archivi dal parere dell'ufficio tecnico per
l'edilizia archivistica, con le procedure previste dall'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577. Il Comitato centrale tecnico scientifico si
pronuncia sulla domanda di autorizzazione e può avvalersi, ai sensi del terzo comma
dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, di
esperti nominati dal Ministero per i beni culturali e ambientali.
Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 12.
Norme transitorie.
1. Gli edifici storici ed artistici di cui al precedente art. 1, punto 1, sono tenuti ad
adeguarsi alle presenti disposizioni non oltre tre anni dalla pubblicazione del presente
regolamento nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 13.
Disposizioni finali
1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, da 7 a 12, da 16 a 25, e l'art. 36 del regio decreto 7
novembre 1942, n 1564 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1943 n. 8).
Restano in vigore gli altri articoli che siano compatibili con le disposizioni contenute
nel presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 1995
(Seguono le firme)
N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
-- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
--La legge 1 giugno 1939, n. 1089, recante Tutela delle cose d'interesse artistico , è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939.
--Il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, recante Approvazione della norma per l'esecuzione, il
collaudo e l'esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per
arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie,
collezioni e oggetti d'interesse culturale , è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8
del 12 gennaio 1943.
--Il D.M. 16 febbraio 1982, recante Modificazione al decreto ministeriale 27 settembre
1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione
incendi , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982.
-- La legge 7 dicembre 1984, n. 818, recante Nulla osta provvisorio per le attività
soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4
marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco , è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.338 del 10 dicembre 1984.
-Il D.L. 27 febbraio 1987, n. 51, recante Proroga di alcuni termini in materia di nulla
osta provvisorio di prevenzione incendi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28
febbraio 1987, è stato convertito, con modificazione, con legge 13 aprile 1987, n. 149
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.91 del 18 aprile 1987).
--Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non
coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
--La legge 5 marzo 1990, n. 46, recante Norme per la sicurezza degli impianti , è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1990.
--La legge 20 maggio 1991, n. 158, recante Differimento di termini previsti da
disposizioni legislative , è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio
1991.
Nota all'art. 1:
-- La legge 1 giugno 1939, n. 1089, è citata nella nota alle premesse.
Note all'art. 2:
--Il D.M. 16 febbraio 1982 è citato nella nota alle premesse.
--Il testo dell'art. 3 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, recante <<Approvazione del
regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza
antincendi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 20 agosto 1982, è il seguente:
Art. 3. -- Per il conseguimento delle finalità perseguite dal presente decreto del
Presidente della Repubblica si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante
norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le
amministrazioni di volta in volta interessate.
Le predette norme, fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazioni alle
situazioni di rischio tipica da prevenire, dovranno specificare:
1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre la probabilità
dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di
svolgimento di determinate operazioni atti ad influire alle sorgenti d'ignizione, sul
materiale combustibile e sull'agente ossidante;
2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze
dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie
d'esodo di emergenza, dispositivi, impianti distanziamenti, compartimentazione e simili;
3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attività
comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c),
della legge 13 maggio 1961, n.469>>.
--La legge 1 giugno 1939, n.1089 è citata nella nota alle premesse.
--Il D.M. 30 novembre 1983, recante Termine, definizioni generali e simboli grafici di
prevenzione incendi , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983.
--Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, recante Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della direttiva
(CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva suddetta , è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.218 del 10 agosto 1982.
Nota all'art. 3:
--La legge 1 giugno 1939, n. 1089, è citata nella nota alle premesse.
Nota all'art. 4:
--Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524 è citato nella nota all'art. 2.
Note all'art. 6:
-- La legge 1 marzo 1968, n. 186, recante Disposizioni concernenti la produzione di
materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici
, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.77 del 23 marzo 1968.
--La legge 5 marzo 1990, n. 46, è citata nella nota alle premesse.
Note all'art. 7:
--Il D.M. 28 novembre 1987, n. 586, recante: Attuazione della direttiva n. 84/528 CEE
relativa agli apparecchi di sollevamento e di movimentazione e loro elementi costruttivi ,
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.71 del 25 marzo 1988, suppl. ord.
--Il D.M. 9 dicembre 1987 n. 587, recante Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n.
86/312/CEE relative agli ascensori elettrici è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71
del 25 marzo 1988, suppl. ord.
--Il D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante: Norme di sicurezza antincendi per gli edifici
di civile abitazione , è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987.
Nota all'art. 10:
--Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524, è citato nella nota all'art. 2.
Note all'art. 11:
--La legge 1 giugno 1939, n. 1089, è citata nella nota alle premesse.
--Il testo dell'art. 21 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, è il seguente:
Art. 21. Nei casi in cui per un'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi,
per situazione particolare degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche dei
cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore,
l'interessato potrà avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma
medesima al comando provinciale dei vigili del fuoco che, accertata la consistenza dei
motivi della richiesta, ne curerà l'inoltro, con il proprio parere all'ispettore
regionale o interregionale.
L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato parere, trasmetterà
l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato centrale
tecnico-scientifico di cui all'art. 10, sempreché venga accertata la possibilità di
realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello
previsto dalle norme.
Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 sugli olii
minerali e carburanti .
--Il testo dell'art. 11 del D.P.R. del 29 luglio 1982, n. 577, è il seguente:
Art. 11. Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di
prevenzione e incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4,
secondo comma;
b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di
prevenzione incendi soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;
d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga di cui all'art.21 in attesa del
riordinamento delle norme di prevenzione incendi;
e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi ricerche e progetti nella
specifica materia.
Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di
lavoro.
Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di
elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi
dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati
nel precedente art. 10.
All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal
comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante
decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri
interessati.
Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria
attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente .
Nota all'art 13:
--Il R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, è citato nella nota alle premesse.
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