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LEGGE 24 ottobre 1942 n. 1415
Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio
privato.
1. Sono soggetti alle prescrizioni della presente legge tutti
gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti categorie,
installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi
privati, anche se accessibili al pubblico:
Categoria A - Ascensori adibiti al trasporto di persone;
Categoria B - Ascensori adibiti al trasporto di cose
accompagnate da persone;
Categoria C - Montacarichi adibiti al trasporto di cose, con
cabina accessibile alle persone per le sole operazioni di carico
e scarico;
Categoria D - Montacarichi a motore adibiti al trasporto di
cose, con cabina non accessibile alle persone e di portata non
inferiore a chilogrammi 25;
Categoria E - Ascensori a cabine multiple a moto continuo
adibiti al trasporto di persone. Le norme della presente legge
non si applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere e
per navi, a quelli con corsa inferiore a metri due, agli
apparecchi di sollevamento a trazione funicolare, scorrevoli su
guide inclinate ed agli ascensori in servizio pubblico.
Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori destinati
ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli
che fanno parte integrante di ferrovie di tramvie o funivie e
quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o
con stazioni ferroviarie o tramviarie.
2. Nessun ascensore o montacarichi può essere impiantato e
tenuto in esercizio senza preventiva licenza del Prefetto da
rilasciarsi a persona fisica determinata.
La licenza di impianto è rilasciata in seguito all'esame del
relativo progetto costruttivo e con le modalità stabilite nel
regolamento.
La licenza di esercizio è concessa in seguito a collaudo
dell'impianto e deve essere rinnovata ogni anno per gli
ascensori di categoria A, B ed E, ogni due anni per i
montacarichi di categoria C ed ogni quattro anni per i
montacarichi di categoria D.
3. Ogni ascensore di categoria A, B, ed E deve essere
ispezionato una volta all'anno per accertare lo stato di
conservazione dell'impianto ed il suo normale funzionamento. I
montacarichi di categoria C devono essere ispezionati ogni due
anni e quelli di categoria D ogni quattro anni.
Il rinnovo della licenza, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.
2, è subordinato all'esito favorevole delle ispezioni periodiche
anzicennate.
E' in facoltà del Prefetto di ordinare in ogni tempo, quando
lo ritenga opportuno, ispezioni straordinarie agli ascensori o
ai montacarichi in esercizio.
Il proprietario dello stabile in cui è impiantato l'ascensore
o il montacarichi è tenuto a richiedere una ispezione
straordinaria ogni qualvolta apporti modificazioni all'impianto,
oppure quando, per importanti riparazioni degli organi di
sollevamento o di sicurezza, l'ascensore o il montacarichi sia
stato messo temporaneamente fuori servizio.
In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non
siano seguiti da infortunio, deve essere immediatamente sospeso
l'esercizio dell'ascensore in attesa delle disposizioni
dell'organo incaricato delle ispezioni, al quale il proprietario
deve dare immediata notizia dell'incidente.
4. Il proprietario è tenuto a fornire i mezzi e gli aiuti
indispensabili perché siano eseguiti il collaudo di primo
impianto e le successive ispezioni.
Il verbale del collaudo di primo impianto, la licenza
prefettizia di esercizio ed i verbali debbono essere annotati su
apposito libretto, conforme al modello determinato dal
regolamento.
Su ogni cabina dell'ascensore o del montacarichi deve
applicarsi, a cura del proprietario, una targa dalla quale
risulti il numero di matricola corrispondente a quello indicato
sul libretto.
La spesa per il libretto e per la targa è a carico del
proprietario.
5. Il proprietario è tenuto ad affidare la manutenzione di
tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona
munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata,
la quale deve provvedere a mezzo di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione è rilasciato dal Prefetto, in
seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da
sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice, in
conformità delle norme stabilite dal regolamento.
6. Il collaudo di primo impianto degli ascensori e dei
montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di regola essere
eseguite da funzionari del Corpo del genio civile, forniti di
laurea in ingegneria, designati di volta in volta dall'ispettore
generale compartimentale del Genio civile.
Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare
l'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli
infortuni ad eseguire, per tutto il territorio dello Stato o per
una parte di tale territorio, a mezzo di ingegneri forniti di
laurea dipendenti dall'Ente medesimo e scelti da apposito elenco
annualmente approvato dal detto Ministero, le prove di collaudo
e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi, esclusi
quelli delle Amministrazioni statali, e degli stabilimenti
industriali e delle aziende agricole.
La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma è
esercitato dal Ministero dei lavori pubblici.
Spetta esclusivamente all'Ispettorato del lavoro di eseguire,
a mezzo degli ispettori dipendenti, forniti di laurea in
ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed ai
montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli delle
aziende agricole.
Per gli ascensori ed i montacarichi delle amministrazioni
statali provvedono, di regola, al collaudo ed alle ispezioni,
gli ingegneri del Corpo del genio civile.
Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri
provvedono direttamente, per mezzo degli ingegneri dei
rispettivi ruoli.
7. La licenza per l'impianto degli ascensori e dei
montacarichi e la licenza di esercizio sono soggette alle tasse
stabilite dalla tabella A), annessa alla presente legge, le
quali sostituiscono quelle contenute nel numero 34-13 della
tabella di cui all'art. 4 del R.D.L. 29 dicembre 1926, numero
2191, convertito con modificazioni nella L. 5 febbraio 1928, n.
188.
Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori e dei
montacarichi in stabilimenti industriali destinati alla
trasformazione o lavorazione delle materie prime sono esenti
dalle tasse di concessione governativa.
Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto e di
esercizio gli ascensori ed i montacarichi impiantati in edifici
in uso delle amministrazioni dello Stato, gli ascensori ed i
montacarichi degli istituti di assistenza ospedaliera, destinati
al servizio degli ammalati ed al trasporto dei feretri, quelli
degli altri istituti pubblici di assistenza e beneficenza,
destinati al servizio dei ricoverati, e quelli impiantati in
edifici adibiti come sede di uffici dell'Opera nazionale per la
protezione ed assistenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra.
Il pagamento della tassa di licenza per l'esercizio degli
ascensori e dei montacarichi è annuale.
Chi omette o ritarda il pagamento delle tasse di licenza è
soggetto alla pena pecuniaria da un minimo pari al doppio della
tassa dovuta sino ad un massimo pari al quadruplo della tassa
medesima.
8. Per il collaudo di primo impianto e per le ispezioni
periodiche o straordinarie, eseguite da funzionari del Corpo del
genio civile, spettano all'erario, al quale vanno versate
anticipatamente dal proprietario dello stabile ove è impiantato
l'ascensore od il montacarichi, escluse le amministrazioni dello
Stato, le contribuzioni stabilite dalla tabella B) annessa alla
presente legge.
Le stesse contribuzioni sono dovute per i collaudi e le
ispezioni eseguite, a norma del precedente art. 6, dagli
ispettori dell'Ispettorato del lavoro.
Per i collaudi e le ispezioni eseguite dagli ingegneri
dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli
infortuni sono dovute all'Ente le contribuzioni fissate nel
regolamento dell'Ente medesimo, nella misura che sarà approvata
con decreto del Ministro per i lavori pubblici e comunque non
eccedente quella stabilita dalla sopraindicata tabella B).
9. E' vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai
minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più
elevata.
E' inoltre vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a
moto continuo ai ciechi, alle persone con abolita o diminuita
funzionalità degli arti ed ai minori di 12 anni, anche se
accompagnati.
Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle
donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori,
montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica,
ai sensi della voce 69, tabella A) annessa al R.D. 7 agosto
1936, n. 1720.
10. Per la costruzione, l'impianto, il collaudo e l'esercizio
degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato, previsti
nell'art. 1 della presente legge, si applicano le norme emanate
ai termini dell'art. 18 del R.D.L. 25 giugno 1937, n. 1114
convertito nella L. 11 aprile 1938, n. 569, e dell'articolo
unico del R.D.L. 5 settembre 1938, n. 1787 convertito nella
L. 5 gennaio 1939, n. 388.
11. Chiunque impianti o tenga in esercizio un ascensore od un
montacarichi senza autorizzazione dell'autorità competente è
soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 60 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Qualora non si osservino, per l'esercizio e la manutenzione
dell'ascensore o del montacarichi, le prescrizioni della
presente legge, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione
duecentomila.
12. Le norme di esecuzione della presente legge saranno
emanate a norma dell'art. 1, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n.
100, su proposta del Ministero per i lavori pubblici, di
intesa con quelli per l'interno, per le finanze, per le
comunicazioni e per le corporazioni, sentito anche il parere del
Consiglio nazionale delle ricerche.
Tabella A) ...OMISSIS...(Sostituita dalle tasse di concessione
governativa stabilite dal D.P.R. 121/61)
Tabella B)
Contributi dovuti per il collaudo di primo impianto e per le
ispezioni periodiche e straordinarie degli ascensori e dei
montacarichi
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I I Quota I Quota I
I I fissa I mobileI
I I L. I L. I
I --------------
Ia) collaudo di primo impianto degli ascensoriI I I
I adibiti al trasporto di persone (categoriaI I I
I A). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 7.100I 560I
I -- Per ciascuna ispezione periodica oI I I
I straordinaria ai detti ascensori (escluseI I I
I le ispezioni straordinarie ordinate dalI I I
I Prefetto) . . . . . . . . . . . . . . . .I 3.500I 280I
Ib) collaudo di primo impianto degli ascensoriI I I
I adibiti al trasporto di cose accompagnateI I I
I da persone (categoria B). . . . . . . . . .I 7.100I 560I
I -- Per ciascuna ispezione periodica oI I I
I straordinaria ai detti ascensori (escluseI I I
I le ispezioni straordinarie ordinate dalI I I
I Prefetto) . . . . . . . . . . . . . . . .I 3.500I 280I
Ic) collaudo di primo impianto dei montacarichiI I I
I adibiti al trasporto di sole cose ma conI I I
I cabina accessibile alle persone per leI I I
I sole operazioni di carico e di scaricoI I I
I (categoria C) . . . . . . . . . . . . . . .I 4.300I 300I
I -- Per ciascuna ispezione periodica oI I I
I straordinaria ai detti montacarichiI I I
I (escluse le ispezioni straordinarieI I I
I ordinate dal Prefetto). . . . . . . . . .I 3.100I 250I
Id) collaudo di primo impianto dei montacarichiI I I
I a motore adibiti al trasporto di sole coseI I I
I con cabina non accessibile alle persone diI I I
I portata non inferiore a kg. 25 (categoriaI I I
I D). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I 3.500I 280I
I -- Per ciascuna ispezione periodica oI I I
I straordinaria ai detti montacarichiI I I
I (escluse le ispezioni straordinarieI I I
I ordinate dal Prefetto). . . . . . . . . .I 2.400I 180I
Ie) collaudo di primo impianto degli ascensoriI I I
I a cabine multiple a moto continuo adibitiI I I
I al trasporto di persone (categoria E) . . .I 8.000I 700I
I -- Per ciascuna ispezione periodica oI I I
I straordinaria ai detti ascensori (escluseI I I
I le ispezioni straordinarie ordinate dalI I I
I Prefetto) . . . . . . . . . . . . . . . .I 4.500I 300I
Quando per il collaudo di primo impianto o per le ispezioni
periodiche o straordinarie il funzionario incaricato debba
recarsi fuori del capoluogo di provincia di residenza, è dovuto,
in aggiunta a quanto sopra stabilito, l'importo delle spese di
viaggio in prima classe a tariffa intera per il percorso in
ferrovia, tramvia o autoservizi in servizio pubblico e la
indennità di lire 3 per ogni chilometro percorso su strade
ordinarie stabilita dal D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 320.
Qualora il funzionario sia obbligato, per la esecuzione del
collaudo o della ispezione, a pernottare fuori del capoluogo di
provincia di residenza, è dovuto inoltre sempre a carico dei
privati, il trattamento di missione a norma del citato
D.Lgs.Lgt. 7 giugno 1945, n. 320, se trattisi di dipendenti
statali, e quello previsto per i funzionari statali di grado 6
se trattisi di ingegnere estraneo alle Amministrazioni dello
Stato.
Se in occasione di una gita al di fuori del capoluogo di
provincia di residenza il funzionario incaricato collauda od
ispeziona più di un ascensore o montacarichi, i rimborsi spese e
le indennità di cui al precedente comma vanno ripartiti, tra i
vari proprietari interessati, in un numero di quote, di uguale
importo, pari al numero degli impianti collaudati od
ispezionati.
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