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ILL.MO SIG. PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE PER IL TRAMITE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI
_______________ _____________________________ E,
p.c. Spett.le RICORSO AVVERSO AD
ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA EX ART. 203 d. Lgs. 30.04.92
n. 285
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* Il
sottoscritto__________________________________________, nato a
_________________________________________________________________ il
_____________ e residente in _____________________________________________ alla
via ___________________, Proprietario dell’Autovettura targata
___________________________ PREMESSO Che in data ______________,
con verbale n. ______________________, il Comando di Polizia Municipale del Comune di che l’odierno deducente ha
interesse a ricorrere avverso il suddetto verbale, come in effetti RICORRE avverso
tale provvedimento per le seguenti considerazioni in fatto ed in diritto. FATTO
(descrizione del
fatto) DIRITTO 1) In virtù di
Circolare di Codesta Onorevole Prefettura del 29.08.1995 n. 3002/95 Sett. 2°,
successivamente in più occasioni reiterata, alle apparecchiature c.d. photored
deve, in via analogica, applicarsi la disciplina che il Regolamento al Codice
della strada prevede in riferimento al c.d. Autovelox. Pertanto, a norma
dell’art. 345 comma 4° del DPR 495/95 le apparecchiature de quo devono essere
gestite direttamente dal personale della Polizia stradale così come individuato
dall’Art. 12 del C.d.S.. Orbene, dal medesimo verbale notificato all’odierno
ricorrente, si rileva che la verbalizzazione dell’infrazione è svolta IN
ORARIO D’UFFICIO presso
l’UFFICIO di Polizia Municipale. Per cui, dallo stesso verbale si evince come
l’apparecchiatura photored non risulta gestita né direttamente né
indirettamente da Personale della Polizia Municipale del Comune che ha elevato
la contravvenzione oggi impugnata; Preme solo evidenziare come la diretta
gestione dell’apparecchiatura da parte di personale altamente qualificato è
esplicitamente prevista dal legislatore al fine di garantire una parità di
trattamento tra i cittadini oltre che consentire un adeguato controllo sulla
regolarità e funzionalità dell’apparecchiatura medesima. 2) Il verbale di
accertamento dell’infrazione al Codice della Strada deve essere conforme al
modello approvato e, se redatto con sistemi meccanizzati, deve riportare le
medesime indicazioni contenute nel suddetto modello. Orbene, nel verbale oggi
impugnato risultano mancanti diversi dati normativamente previsti per la
garanzia del diritto di difesa costituzionalmente garantito: a) A norma
dell’art. 383 DPR 495/92 sul Verbale deve essere indicata l’Autorità ed il
termine presso cui il cittadino può proporre ricorso al verbale medesimo.
Orbene, nel corpo del verbale manca proprio l’indicazione dell’Autorità e
delle modalità di presentazione del ricorso. Infatti, solo grazie alla grande
campagna giornalistica ed alla assistenza di alcune associazioni per la difesa
dei diritti degli utenti e consumatori, i cittadini di Lecce e provincia hanno
appreso della effettiva possibilità di ricorrere avverso i verbali di
accertamento notificatigli. b) Nel
rilievo fotografico non sono indicati né il numero di matricola, né la data di
omologazione dell’apparecchio photored utilizzato per l’accertamento
dell’infrazione oggi contestata lasciando, in aperta violazione delle garanzie
di legge anche Costituzionale, il cittadino nell’incertezza dell’effettiva
apparecchiatura utilizzata, con conseguente impossibilità di verificare la
relativa taratura. 3) Nel caso che
ci occupa non vi è stata, seppure normativamente prevista, l’immediata
contestazione della presunta violazione. La ratio di tale norma obbedisce ad
un’esigenza di salvaguardia del diritto di difesa costituzionalmente garantito
ed assicura il contraddittorio immediato al fine di consentire al cittadino la
migliore difesa possibile. Nel caso di specie, vi era l’effettiva possibilità
di accertare immediatamente l’avvenuta infrazione e di contestarla
all’odierno ricorrente. La mancata contestazione è un elemento fattuale che
dimostra ancora di più come nel momento della presunta violazione ed in quel
luogo non vi era alcun agente di Polizia Municipale. Peraltro, il “passaggio con il rosso” è una violazione di
immediata percezione da parte dell’agente della Polizia Municipale e non
abbisogna, se l’agente si trova sul luogo, di particolari apparecchiature elettroniche (come avviene per
la velocità con l’Autovelox), se non come mero elemento di supporto a quanto
visto direttamente da se stesso quale Pubblico Ufficiale. 4) Ancorpiù, il
diritto di difesa non è garantito solo a voler considerare che la non esatta
indicazione dell’apparecchiatura che ha effettuato l’accertamento non
consente di verificarne l’effettiva taratura, ricordando che l’art. 41
C.d.S. consente al cittadino di sgombrare l’incrocio in caso di transito con
la luce gialla ove l’arresto allo stesso incrocio potrebbe rappresentare un
pericolo per la pubblica incolumità Per i motivi di cui sopra lo scrivente CHIEDE Che l’Ill.mo Sig. Prefetto voglia annullare il
Verbale oggi impugnato ed in epigrafe meglio specificato. Chiede altresì di essere sentito personalmente sui
fatti in contestazione. Allego: copia accertamento. Lecce,
_________________ Con osservanza | ATTENZIONE! questa sezione non viene più aggiornata. Per ogni comunicazione rivolgersi alla sede provinciale Codacons di Lecce.
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