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ILL.MO SIG. PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

PER IL TRAMITE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI _______________ _____________________________

E, p.c. Spett.le
CODACONS di Lecce
Via B. Martello, 2

RICORSO AVVERSO AD ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AL CODICE DELLA STRADA EX ART. 203 d. Lgs. 30.04.92 n. 285

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Il sottoscritto__________________________________________, nato a _________________________________________________________________ il _____________ e residente in _____________________________________________ alla via ___________________,

Proprietario dell’Autovettura targata ___________________________

PREMESSO

 

Che in data ______________, con verbale n. ______________________, il Comando di Polizia Municipale del  Comune di
 _______________________________________, contestava all’odierno ricorrente la violazione
della norma di cui all’art. 41 in relazione all’art. 146, commi 1 e 3,  del C.d.S.,
poiché, in data _________________ alle ore ______________ avrebbe  superato la linea di arresto dell’incrocio semaforizzato
e proseguito la marcia nonostante il semaforo proiettasse la luce rossa”, il tutto a seguito di rilevazione effettuata
 a mezzo apparecchio
 photored n. ___________ omologata dal Ministero LL.PP. con Decreto n._________ del _____________.

che l’odierno deducente ha interesse a ricorrere avverso il suddetto verbale, come in effetti

RICORRE

avverso tale provvedimento per le seguenti considerazioni in fatto ed in diritto.

  

FATTO

 (descrizione del fatto)

 

DIRITTO

 

1)   In virtù di Circolare di Codesta Onorevole Prefettura del 29.08.1995 n. 3002/95 Sett. 2°, successivamente in più occasioni reiterata, alle apparecchiature c.d. photored deve, in via analogica, applicarsi la disciplina che il Regolamento al Codice della strada prevede in riferimento al c.d. Autovelox. Pertanto, a norma dell’art. 345 comma 4° del DPR 495/95 le apparecchiature de quo devono essere gestite direttamente dal personale della Polizia stradale così come individuato dall’Art. 12 del C.d.S.. Orbene, dal medesimo verbale notificato all’odierno ricorrente, si rileva che la verbalizzazione dell’infrazione è svolta IN ORARIO D’UFFICIO  presso l’UFFICIO di Polizia Municipale. Per cui, dallo stesso verbale si evince come l’apparecchiatura photored non risulta gestita né direttamente né indirettamente da Personale della Polizia Municipale del Comune che ha elevato la contravvenzione oggi impugnata; Preme solo evidenziare come la diretta gestione dell’apparecchiatura da parte di personale altamente qualificato è esplicitamente prevista dal legislatore al fine di garantire una parità di trattamento tra i cittadini oltre che consentire un adeguato controllo sulla regolarità e funzionalità dell’apparecchiatura medesima.

 

2)   Il verbale di accertamento dell’infrazione al Codice della Strada deve essere conforme al modello approvato e, se redatto con sistemi meccanizzati, deve riportare le medesime indicazioni contenute nel suddetto modello. Orbene, nel verbale oggi impugnato risultano mancanti diversi dati normativamente previsti per la garanzia del diritto di difesa costituzionalmente garantito:

a)    A norma dell’art. 383 DPR 495/92 sul Verbale deve essere indicata l’Autorità ed il termine presso cui il cittadino può proporre ricorso al verbale medesimo. Orbene, nel corpo del verbale manca proprio l’indicazione dell’Autorità e delle modalità di presentazione del ricorso. Infatti, solo grazie alla grande campagna giornalistica ed alla assistenza di alcune associazioni per la difesa dei diritti degli utenti e consumatori, i cittadini di Lecce e provincia hanno appreso della effettiva possibilità di ricorrere avverso i verbali di accertamento notificatigli.

b)    Nel rilievo fotografico non sono indicati né il numero di matricola, né la data di omologazione dell’apparecchio photored utilizzato per l’accertamento dell’infrazione oggi contestata lasciando, in aperta violazione delle garanzie di legge anche Costituzionale, il cittadino nell’incertezza dell’effettiva apparecchiatura utilizzata, con conseguente impossibilità di verificare la relativa taratura. 

 

3)   Nel caso che ci occupa non vi è stata, seppure normativamente prevista, l’immediata contestazione della presunta violazione. La ratio di tale norma obbedisce ad un’esigenza di salvaguardia del diritto di difesa costituzionalmente garantito ed assicura il contraddittorio immediato al fine di consentire al cittadino la migliore difesa possibile. Nel caso di specie, vi era l’effettiva possibilità di accertare immediatamente l’avvenuta infrazione e di contestarla all’odierno ricorrente. La mancata contestazione è un elemento fattuale che dimostra ancora di più come nel momento della presunta violazione ed in quel luogo non vi era alcun agente di Polizia Municipale.  Peraltro, il “passaggio con il rosso” è una violazione di immediata percezione da parte dell’agente della Polizia Municipale e non abbisogna, se l’agente si trova sul luogo,  di particolari apparecchiature elettroniche (come avviene per la velocità con l’Autovelox), se non come mero elemento di supporto a quanto visto direttamente da se stesso quale Pubblico Ufficiale.

4)   Ancorpiù, il diritto di difesa non è garantito solo a voler considerare che la non esatta indicazione dell’apparecchiatura che ha effettuato l’accertamento non consente di verificarne l’effettiva taratura, ricordando che l’art. 41 C.d.S. consente al cittadino di sgombrare l’incrocio in caso di transito con la luce gialla ove l’arresto allo stesso incrocio potrebbe rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità

 

Per i motivi di cui sopra lo scrivente

CHIEDE

Che l’Ill.mo Sig. Prefetto voglia annullare il Verbale oggi impugnato ed in epigrafe meglio specificato.

 

Chiede altresì di essere sentito personalmente sui fatti in contestazione.

 

Allego: copia accertamento.

 

Lecce, _________________

 

Con osservanza

 

ATTENZIONE! questa sezione non viene più aggiornata. Per ogni comunicazione rivolgersi alla sede provinciale Codacons di Lecce.