TRIBUNALE CIVILE DI LECCE
ATTO DI INTERVENTO IN PROCEDIMENTO DURGENZA EX ART. 700
C.P.C.
Promosso da: Condominio "Venere" e sito Condominio
"Balsamo" situati in Lecce alla in Via Cav. di Vittorio Veneto n. 43 e n. 3 in
persona degli Amministratori p.t., rappresentati e difesi dallAvv. Carlo Basile;
Contro: Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del suo legale
rappresentante p.t.,
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PREMESSO:
Che con ricorso 06.07.1999, presentato dai Condomini in epigrafe
indicati, si è chiesto alladita Autorità Giudiziaria di "inibire alla
Società WIND Telecomunicazioni S.p.A., con sede in Roma, linstallazione e quindi
lattivazione dellantenna di telefonia mobile sul Condominio "Immobiliare
Del Coco" sito in Lecce alla Via Bonifacio n. 79 e, quindi, di ordinare alla stessa
limmediata sospensione dei lavori in atto. Con vittoria di spese ed onorari".
Che con successivo provvedimento, previa sospensione dei lavori,
Codesto Ill.mo Tribunale fissava ludienza di comparizione delle parti per il
02.08.1999.
Che, alla base del proprio ricorso, i ricorrenti hanno posto, tra
laltro, lesigenza di tutela del proprio diritto alla salute.
Che sia lesigenza di tutelare il generale diritto alla salute sia
quella di realizzare un armonico sviluppo della società nel pieno rispetto
dellambiente circostante rientrano tra gli scopi primari del CODACONS.
Tutto ciò premesso:
Il CODACONS Coordinamento delle associazioni per la difesa
dellAmbiente e dei diritti degli utenti e consumatori ONLUS sede Regionale
per la Puglia, nonché sede Provinciale per Lecce, in persona del Suo Presidente Regionale
Avv. Alessandro Amato, nonché del Coordinatore Provinciale di Lecce Sig. Antonio
Carpentieri, rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto dagli
Avv.ti G. Cantobelli e P. Mongelli; tutti, per la carica, elettivamente domiciliati in
Lecce alla Via B. Martello n. 2 presso la sede locale del CODACONS
INTEVIENE
Nella procedura durgenza posta tra le parti in epigrafe indicate,
che sarà chiamata allUdienza del 02.08.1999 innanzi al Giudice Unico Dott. C.
Invitto,
esponendo quanto appresso:
Seppure a livello scientifico internazionale non è stato espresso un
risultato definitivo sugli effetti che le onde elettromagnetiche hanno sul corpo umano e
sulla salute dellindividuo in generale, appare in ogni caso indiscutibile ed
incontestabile come il c.d. "inquinamento elettromagnetico" rappresenta una
fonte di pericolo per la salute delluomo.
Le numerose ricerche scientifiche che si stanno ultimamente svolgendo
su tale delicato problema ambientale, hanno dimostrato che una continua esposizione ai
campi elettromagnetici determina delle alterazioni biologicamente significative sul corpo
umano, tanto che ormai si sottolinea la necessità di una progressiva riduzione delle
esposizioni ai campi elettromagnetici da parte delluomo. In altre parole: appare
sempre più necessario realizzare una significativa riduzione del c.d. "inquinamento
elettromagnetico".
Il problema centrale che oggi occupa lIllustre Giudicante, non è
tanto (e guai se così fosse) la regolarità tecnica dellimpianto radio-base Wind di
cui si discute, non è tanto, il rispetto da parte di detto impianto dei limiti tecnici di
emissione contenuti nel D.M. 10.09.1998 n. 381, quanto, piuttosto, la necessità di una
concreta tutela del diritto alla salute dei cittadini. Peraltro, nel caso che ci occupa,
la situazione ambientale del quartiere Rudiae non è certo delle migliori posto che la
zona in cui la Wind ha posizionato il proprio impianto presenta, a poca distanza
luna dallaltra, numerose altre antenne che rendono i cittadini
dellintera area particolarmente esposti, nellarco delle ventiquattrore,
alle onde elettromagnetiche. A tal proposito già il T.A.R. per il Lazio, (18.12.1996 n.
3806) in una propria ordinanza, ha chiaramente sottolineato come "in materia di
inquinamento elettromagnetico, linteresse primario della salute deve considerarsi
prevalente rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto" ovvero, nel
nostro caso, quello della WIND ad installare il proprio impianto proprio in quella zona.
Dal punto di vista sanitario, LIstituto Superiore per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) ha, in più occasioni, sottolineato la
pericolosità della continua esposizione del corpo umano alle onde elettromagnetiche. In
particolare, in una relazione predisposta in esecuzione dellOrdinanza n. 3161/96 del
T.A.R. per il Lazio (in all.), lISPELS ha evidenziato la pericolosità, anche solo
potenziale, degli impianti radio-base per la telefonia, ed il conseguente potenziale
pericolo per la salute pubblica, derivante dallinstallazione delle antenne
allinterno dei centri abitati. In tale relazione si legge: (pag. 10 punto 7)
"Di effetti in vivo ed in vitro, anche a basse intensità di esposizione, la
letteratura specifica ne contiene diversi ed autorevoli"
la tabella (pag. 12
della relazione), evidenzia "effetti sul sistema nervoso centrale a partire da 50
mW/kg e mutazioni o aberrazioni cromosomiche a partire da 50 mW/kg. Nel corpo di un uomo
di complessione media, tali valori di SAR si ottengono per una esposizione al campo
elettrico rispettivamente pari a 1,5 V/m e a 32,7 V/m, mentre in un neonato normale tali
valori SAR si ottengono per esposizione a 0,6 V/m e a 14 V/m." Nullaltro serva
a sostenere la potenziale pericolosità delle onde elettromagnetiche sul corpo umano.
Purtroppo, però, vi è di più! sempre dalla medesima relazione
dellISPESL (pag. 17) si evidenzia la pericolosità di una continua esposizione ai
campi elettromagnetici anche a bassi livelli. A tal proposito, in un procedimento penale
aperto presso la Procura della Repubblica di Bari da una analisi del sangue prelevato da
quaranta volontari esposti alle radiazioni di una antenna televisiva (assimilabile, per
gli stessi i ricercatori, a quella di un impianto radio base per la telefonia) è
risultata una alterazione nelle sotto-popolazioni linfocitarie, nonché una ridotta
capacità di aggredire organismi infettati e ridotta capacità di proliferazione. La
successiva ri-esposizione dei soli campioni di sangue alle onde elettromagnetiche ha fatto
emergere una diminuita attività immunitaria rispetto ai controlli in precedenza
effettuati.
A tali inconfutabili risultanze scientifiche, devono infine aggiungersi
alcune semplici considerazioni: la popolazione civile, in quanto tale, è particolarmente
esposta al pericolo di patologie derivanti dalla continua assimilazione di onde
elettromagnetiche. Allinterno della comunità del quartiere Rudiae di Lecce, (come
di qualsiasi altra comunità) vi sono bambini, donne in gravidanza, persone malate o che
assumono farmaci ovvero persone che, per qualunque causa presentano una naturale riduzione
delle proprie difese immunitarie; Tali cittadini, trovandosi in condizioni di minore
resistenza, nonché costantemente esposti alle onde elettromagnetiche, possono non essere
in grado di realizzare una efficace metabolizzazione delle sostanze inquinanti assimilate,
con un naturale aumento dei rischi biologici e sanitari evidenziati dalle ricerche
dellISPESL.
Tale situazione è ancor più vera, per le popolazioni residenti nel
quartiere Rudiae di Lecce, in considerazione delle situazioni ambientali circostanti e
della presenza, in zona, di altri imponenti impianti.
Per quanto innanzi esposto e dedotto, Il CODACONS - ONLUS sede
Regionale per la Puglia, nonché sede Provinciale per Lecce, in persona del Suoi
Rappresentanti locali, per come sopra rappresentato e difeso
CONCLUDE
Perché lIllustre Giudice adito voglia inibire
linstallazione e lattivazione dellimpianto Radio Base per come chiesta
degli odierni ricorrenti, con vittoria di spese e competenze legali.
In via istruttoria si produce nel proprio fascicolo: 1) Copia statuto
nazionale CODACONS ONLUS; 2) Copia Regolamento Codacons Regione Puglia; 3) Copia
Relazione ISPESL 09.12.1996; 4) Copia Ordinanza Comune di Agliana; 5) Copia ordinanza
T.A.R. Lazio 3806/96.
Il presente atto non è portato in bollo in ossequio al disposto di cui
allart. 8 L. 266/91 sul volontariato.
Lecce, 2 agosto 1999
Avv. Piero Mongelli Avv. Gianfabio Cantobelli