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TRIBUNALE CIVILE DI LECCE

ATTO DI INTERVENTO IN PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 700 C.P.C.

Promosso da: Condominio "Venere" e sito Condominio "Balsamo" situati in Lecce alla in Via Cav. di Vittorio Veneto n. 43 e n. 3 in persona degli Amministratori p.t., rappresentati e difesi dall’Avv. Carlo Basile;

Contro: Wind Telecomunicazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t.,

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PREMESSO:

Che con ricorso 06.07.1999, presentato dai Condomini in epigrafe indicati, si è chiesto all’adita Autorità Giudiziaria di "inibire alla Società WIND Telecomunicazioni S.p.A., con sede in Roma, l’installazione e quindi l’attivazione dell’antenna di telefonia mobile sul Condominio "Immobiliare Del Coco" sito in Lecce alla Via Bonifacio n. 79 e, quindi, di ordinare alla stessa l’immediata sospensione dei lavori in atto. Con vittoria di spese ed onorari".

Che con successivo provvedimento, previa sospensione dei lavori, Codesto Ill.mo Tribunale fissava l’udienza di comparizione delle parti per il 02.08.1999.

Che, alla base del proprio ricorso, i ricorrenti hanno posto, tra l’altro, l’esigenza di tutela del proprio diritto alla salute.

Che sia l’esigenza di tutelare il generale diritto alla salute sia quella di realizzare un armonico sviluppo della società nel pieno rispetto dell’ambiente circostante rientrano tra gli scopi primari del CODACONS.

Tutto ciò premesso:

Il CODACONS – Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’Ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori – ONLUS sede Regionale per la Puglia, nonché sede Provinciale per Lecce, in persona del Suo Presidente Regionale Avv. Alessandro Amato, nonché del Coordinatore Provinciale di Lecce Sig. Antonio Carpentieri, rappresentato e difeso giusto mandato a margine del presente atto dagli Avv.ti G. Cantobelli e P. Mongelli; tutti, per la carica, elettivamente domiciliati in Lecce alla Via B. Martello n. 2 – presso la sede locale del CODACONS

INTEVIENE

Nella procedura d’urgenza posta tra le parti in epigrafe indicate, che sarà chiamata all’Udienza del 02.08.1999 innanzi al Giudice Unico Dott. C. Invitto,

esponendo quanto appresso:

Seppure a livello scientifico internazionale non è stato espresso un risultato definitivo sugli effetti che le onde elettromagnetiche hanno sul corpo umano e sulla salute dell’individuo in generale, appare in ogni caso indiscutibile ed incontestabile come il c.d. "inquinamento elettromagnetico" rappresenta una fonte di pericolo per la salute dell’uomo.

Le numerose ricerche scientifiche che si stanno ultimamente svolgendo su tale delicato problema ambientale, hanno dimostrato che una continua esposizione ai campi elettromagnetici determina delle alterazioni biologicamente significative sul corpo umano, tanto che ormai si sottolinea la necessità di una progressiva riduzione delle esposizioni ai campi elettromagnetici da parte dell’uomo. In altre parole: appare sempre più necessario realizzare una significativa riduzione del c.d. "inquinamento elettromagnetico".

Il problema centrale che oggi occupa l’Illustre Giudicante, non è tanto (e guai se così fosse) la regolarità tecnica dell’impianto radio-base Wind di cui si discute, non è tanto, il rispetto da parte di detto impianto dei limiti tecnici di emissione contenuti nel D.M. 10.09.1998 n. 381, quanto, piuttosto, la necessità di una concreta tutela del diritto alla salute dei cittadini. Peraltro, nel caso che ci occupa, la situazione ambientale del quartiere Rudiae non è certo delle migliori posto che la zona in cui la Wind ha posizionato il proprio impianto presenta, a poca distanza l’una dall’altra, numerose altre antenne che rendono i cittadini dell’intera area particolarmente esposti, nell’arco delle ventiquattr’ore, alle onde elettromagnetiche. A tal proposito già il T.A.R. per il Lazio, (18.12.1996 n. 3806) in una propria ordinanza, ha chiaramente sottolineato come "in materia di inquinamento elettromagnetico, l’interesse primario della salute deve considerarsi prevalente rispetto ad ogni altro interesse giuridicamente protetto" ovvero, nel nostro caso, quello della WIND ad installare il proprio impianto proprio in quella zona.

Dal punto di vista sanitario, L’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL) ha, in più occasioni, sottolineato la pericolosità della continua esposizione del corpo umano alle onde elettromagnetiche. In particolare, in una relazione predisposta in esecuzione dell’Ordinanza n. 3161/96 del T.A.R. per il Lazio (in all.), l’ISPELS ha evidenziato la pericolosità, anche solo potenziale, degli impianti radio-base per la telefonia, ed il conseguente potenziale pericolo per la salute pubblica, derivante dall’installazione delle antenne all’interno dei centri abitati. In tale relazione si legge: (pag. 10 punto 7) "Di effetti in vivo ed in vitro, anche a basse intensità di esposizione, la letteratura specifica ne contiene diversi ed autorevoli" … la tabella (pag. 12 della relazione), evidenzia "effetti sul sistema nervoso centrale a partire da 50 mW/kg e mutazioni o aberrazioni cromosomiche a partire da 50 mW/kg. Nel corpo di un uomo di complessione media, tali valori di SAR si ottengono per una esposizione al campo elettrico rispettivamente pari a 1,5 V/m e a 32,7 V/m, mentre in un neonato normale tali valori SAR si ottengono per esposizione a 0,6 V/m e a 14 V/m." Null’altro serva a sostenere la potenziale pericolosità delle onde elettromagnetiche sul corpo umano.

Purtroppo, però, vi è di più! sempre dalla medesima relazione dell’ISPESL (pag. 17) si evidenzia la pericolosità di una continua esposizione ai campi elettromagnetici anche a bassi livelli. A tal proposito, in un procedimento penale aperto presso la Procura della Repubblica di Bari da una analisi del sangue prelevato da quaranta volontari esposti alle radiazioni di una antenna televisiva (assimilabile, per gli stessi i ricercatori, a quella di un impianto radio base per la telefonia) è risultata una alterazione nelle sotto-popolazioni linfocitarie, nonché una ridotta capacità di aggredire organismi infettati e ridotta capacità di proliferazione. La successiva ri-esposizione dei soli campioni di sangue alle onde elettromagnetiche ha fatto emergere una diminuita attività immunitaria rispetto ai controlli in precedenza effettuati.

A tali inconfutabili risultanze scientifiche, devono infine aggiungersi alcune semplici considerazioni: la popolazione civile, in quanto tale, è particolarmente esposta al pericolo di patologie derivanti dalla continua assimilazione di onde elettromagnetiche. All’interno della comunità del quartiere Rudiae di Lecce, (come di qualsiasi altra comunità) vi sono bambini, donne in gravidanza, persone malate o che assumono farmaci ovvero persone che, per qualunque causa presentano una naturale riduzione delle proprie difese immunitarie; Tali cittadini, trovandosi in condizioni di minore resistenza, nonché costantemente esposti alle onde elettromagnetiche, possono non essere in grado di realizzare una efficace metabolizzazione delle sostanze inquinanti assimilate, con un naturale aumento dei rischi biologici e sanitari evidenziati dalle ricerche dell’ISPESL.

Tale situazione è ancor più vera, per le popolazioni residenti nel quartiere Rudiae di Lecce, in considerazione delle situazioni ambientali circostanti e della presenza, in zona, di altri imponenti impianti.

Per quanto innanzi esposto e dedotto, Il CODACONS - ONLUS sede Regionale per la Puglia, nonché sede Provinciale per Lecce, in persona del Suoi Rappresentanti locali, per come sopra rappresentato e difeso

 

CONCLUDE

Perché l’Illustre Giudice adito voglia inibire l’installazione e l’attivazione dell’impianto Radio Base per come chiesta degli odierni ricorrenti, con vittoria di spese e competenze legali.

In via istruttoria si produce nel proprio fascicolo: 1) Copia statuto nazionale CODACONS – ONLUS; 2) Copia Regolamento Codacons Regione Puglia; 3) Copia Relazione ISPESL 09.12.1996; 4) Copia Ordinanza Comune di Agliana; 5) Copia ordinanza T.A.R. Lazio 3806/96.

Il presente atto non è portato in bollo in ossequio al disposto di cui all’art. 8 L. 266/91 sul volontariato.

Lecce, 2 agosto 1999

Avv. Piero Mongelli Avv. Gianfabio Cantobelli

 

ATTENZIONE! questa sezione non viene più aggiornata. Per ogni comunicazione rivolgersi alla sede provinciale Codacons di Lecce.