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Egr.
Sig.
Egr. Sig. E,
p.c., Egr. Sig. E,
p.c., Gent.ma Sig.ra Oggetto: Diffida ai sensi della l. n°281
del 30/07/1998, art.1, c.2, lett. a) e g) - Esposto-denuncia.
Il CODACONS – Coordinamento delle
associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e
consumatori – ONLUS, sede di Lecce, in persona del suo Responsabile
locale, avv. Piero Mongelli, per la carica elettivamente domiciliato in Lecce
alla via Braccio Martello n°2, PREMESSO 1. Che
il DPR 27/03/1992 ha istituito il numero telefonico nazionale 118 per
l’organizzazione su tutto il territorio nazionale delle attività di emergenza
sanitaria. Il successivo D.M. 15/05/1992 regolamentava invece le modalità per
la gestione di detti servizi di assistenza sanitaria di emergenza. 2. Che
ancora prima, il Consiglio Superiore di Sanità, con parere reso il 12/02/1992,
e il gruppo di lavoro istituito dalla Conferenza Stato-Regioni, con documento
del 02/12/1991, recepito in circ. P.C.M. del 30/05/1992, individuavano
l’importanza e le idonee tecniche sanitarie di emergenza. 3. Che
attualmente il numero 118 è stato attivato, totalmente o parzialmente, in quasi
tutte le regioni italiane, salvo che in Umbria, Molise, Basilicata, Sardegna e
Puglia, ma mentre nelle prime quattro sono state emanate perlomeno le direttive
in materia, nella regione Puglia “non
risultano vigenti atti programmatori relativi all’organizzazione del sistema”
(fonte: pagina Web del Ministero della Sanità, all’indirizzo http://www.sanita.it/atlante/italia/118.htm, di cui si allega in copia pagina stampata). 4. Che,
secondo quanto affermato nel documento approvato dalla conferenza Stato-Regioni
il 02/12/1991, il 118 “deve significare
il superamento della frammentazione delle opzioni oggi a disposizione
dell’utente” (par. A.1), al fine di consentire un soccorso il più
rapido possibile, tale che esso possa “estrinsecarsi
in un periodo di tempo non superiore agli 8 minuti per gli interventi in area
urbana e di 20 minuti per le aree extra-urbane” (par. B, 2° cpv.) 5. Che,
a seguito dei drammatici eventi che hanno portato all’attenzione generale la
sicurezza delle Guardie Mediche nel territorio, salentino in particolare, e
pugliese in generale, le più importanti istituzioni del territorio della
provincia di Lecce (Provincia, AA.UU.SS.LL., Ordine dei Medici, solo per fare
alcuni esempi) hanno a gran voce chiesto la rapida attivazione del servizio 118
in Puglia. 6. Che,
oltre a questi problemi dal punto di vista della sicurezza degli operatori della
sanità, l’istituzione del servizio 118, previsto dalle summenzionate norme,
assume un ruolo essenziale nella gestione dei servizi di assistenza sanitaria
anche in considerazione delle risultanze scientifiche in tema di mortalità per
trauma. La scienza medica, infatti, individua tre possibili andamenti degli
eventi mortali da lesioni: un primo genere di lesioni, gravissime, per le quali
qualsiasi intervento sanitario risulta inutile; una seconda categoria in cui,
invece, idonei e tempestivi interventi durante i primi momenti successivi
all’evento (la cosiddetta “golden hour”) possono portare ad un recupero
della situazione sanitaria del ferito ed evitare la morte dello stesso; ed un
terzo insieme di lesioni in cui invece si assiste a mortalità cosiddette
tardive, determinate da complicanze. 7. Che
in caso di lesioni “comunque collocabili
nel secondo gruppo, il difetto di soccorso secondo gli standards previsti dalla
migliore scienza ed esperienza, nonché recepiti a livello normativo”
costituisce “fattore causale autonomo,
idoneo a interrompere il nesso causale rispetto all’evento morte. (…) In
questa situazione (normativa e di conoscenze scientifiche sulla medicina di
urgenza), la garanzia di un intervento reso tempestivo dall’esigenza di un
numero unico di soccorso e di protocolli di interrogazione e risposta,
coordinato, qualificato da una valutazione centralizzata e professionale delle
risorse disponibili e da un soccorso medico avanzato, sul posto stesso
dell’evento lesivo, rientra, nel nostro territorio nazionale, nell’ordinaria
prevedibilità di ciò che al cittadino è garantito; la privazione di questo
diritto deve ritenersi atipica: utilizzando un approccio concettuale
complementare a questo, si può dire che all’illecito produttivo di lesioni
personali rientranti nel secondo gruppo di mortalità cagionate per colpa,
corrisponde una concretizzazione del rischio che non comprende la morte per
assenza di soccorso di qualità 118” (Pretura Penale di Varese – Dott.
Battarino – sent. 380/97). 8. Che
la mancata istituzione del servizio 118 induce i cittadini, in caso di necessità,
a rivolgersi ad enti che solo impropriamente possono garantire assistenza, quali
il Pronto Intervento di Polizia e Carabinieri e le associazioni di volontariato
di pubblica assistenza e, quindi, l’omessa istituzione di un servizio unico di
emergenza sanitaria “costituisce inadempimento di un complesso normativo, avente carattere di
analiticità tale da garantirne immediata precettività e cogenza; ed inoltre,
con tutta evidenza, genera distorsioni che si riflettono su altri soggetti:
distrazione delle risorse pubbliche dell’Ufficio Prevenzione generale della
Polizia di Stato (‘113’), cattiva gestione della ricezione nei reparti di
pronto soccorso ospedaliero, anomala devoluzione dei compiti pubblici di
valutazione sanitaria e gestione di risorse ad un’organizzazione di
volontariato” (Pret. Pen. Varese, sent. 380/97, cit.). 9. Che,
il CODACONS è componente del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti
istituito dalla L.30/07/1998 n°281. 10. Che la medesima legge
riconosce come diritti fondamentali dei cittadini il diritto alla tutela della
salute e il diritto alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di
qualità e di efficienza (art.1, c.2, lett. a) e g)). 11. Che finché non verrà
istituito il servizio 118, in Puglia non si potrà dire che tali diritti siano
pienamente garantiti ai cittadini pugliesi, stante il perdurante inadempimento
della Regione Puglia alle direttive impartite dallo Stato con i sopramenzionati
DPR 27/03/1992 e DM 15/05/1992, unica regione, si ripete, che ancora non ha
provveduto a varare atti programmatori ai fini dell’istituzione del servizio. CHIEDE ¨
Al
Presidente della Giunta Regionale della Puglia di attivarsi affinché al più
presto la Regione Puglia si metta al passo con le altre regioni e attivi in
tempi rapidi il servizio 118, unico mezzo per garantire la soluzione delle
emergenze entro la c.d. “golden hour”, così da rendere effettiva la tutela
del diritto, costituzionalmente garantito, alla salute e alla erogazione di
servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza. ¨
Al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Bari di accertare le eventuali ipotesi di
reato connesse alla omessa istituzione del servizio 118 nella regione Puglia,
nonché i relativi responsabili, chiedendo, inoltre di essere informato in caso
di archiviazione ex art. 408, c.2, cpp. ¨
Al
Presidente del Consiglio e al Ministro della Sanità di intervenire nei
confronti della Regione Puglia nei modi previsti dalla legge, eventualmente
anche attraverso l’istituzione di un commissario ad acta, affinché cessi questa
situazione di grave danno e disagio dei cittadini pugliesi. Lecce, 01 febbraio 2000 | ATTENZIONE! questa sezione non viene più aggiornata. Per ogni comunicazione rivolgersi alla sede provinciale Codacons di Lecce.
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