Servizio 118
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Egr. Sig.                                                                                  
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                         

 Egr. Sig.
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE  DI BARI

E, p.c.,  Egr. Sig.
On. Massimo D’ALEMA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 

E, p.c.,  Gent.ma Sig.ra
On. Rosy BINDI

MINISTRO DELLA SANITA’

Oggetto: Diffida ai sensi della l. n°281 del 30/07/1998, art.1, c.2, lett. a) e g) -    Esposto-denuncia.

             Il CODACONS – Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori – ONLUS, sede di Lecce, in persona del suo Responsabile locale, avv. Piero Mongelli, per la carica elettivamente domiciliato in Lecce alla via Braccio Martello n°2,

PREMESSO

1.      Che il DPR 27/03/1992 ha istituito il numero telefonico nazionale 118 per l’organizzazione su tutto il territorio nazionale delle attività di emergenza sanitaria. Il successivo D.M. 15/05/1992 regolamentava invece le modalità per la gestione di detti servizi di assistenza sanitaria di emergenza.

2.      Che ancora prima, il Consiglio Superiore di Sanità, con parere reso il 12/02/1992, e il gruppo di lavoro istituito dalla Conferenza Stato-Regioni, con documento del 02/12/1991, recepito in circ. P.C.M. del 30/05/1992, individuavano l’importanza e le idonee tecniche sanitarie di emergenza.

3.      Che attualmente il numero 118 è stato attivato, totalmente o parzialmente, in quasi tutte le regioni italiane, salvo che in Umbria, Molise, Basilicata, Sardegna e Puglia, ma mentre nelle prime quattro sono state emanate perlomeno le direttive in materia, nella regione Puglia “non risultano vigenti atti programmatori relativi all’organizzazione del sistema” (fonte: pagina Web del Ministero della Sanità, all’indirizzo http://www.sanita.it/atlante/italia/118.htm, di cui si allega in copia pagina stampata).

4.      Che, secondo quanto affermato nel documento approvato dalla conferenza Stato-Regioni il 02/12/1991, il 118 “deve significare il superamento della frammentazione delle opzioni oggi a disposizione dell’utente” (par. A.1), al fine di consentire un soccorso il più rapido possibile, tale che esso possa “estrinsecarsi in un periodo di tempo non superiore agli 8 minuti per gli interventi in area urbana e di 20 minuti per le aree extra-urbane” (par. B, 2° cpv.)

5.      Che, a seguito dei drammatici eventi che hanno portato all’attenzione generale la sicurezza delle Guardie Mediche nel territorio, salentino in particolare, e pugliese in generale, le più importanti istituzioni del territorio della provincia di Lecce (Provincia, AA.UU.SS.LL., Ordine dei Medici, solo per fare alcuni esempi) hanno a gran voce chiesto la rapida attivazione del servizio 118 in Puglia.

6.      Che, oltre a questi problemi dal punto di vista della sicurezza degli operatori della sanità, l’istituzione del servizio 118, previsto dalle summenzionate norme, assume un ruolo essenziale nella gestione dei servizi di assistenza sanitaria anche in considerazione delle risultanze scientifiche in tema di mortalità per trauma. La scienza medica, infatti, individua tre possibili andamenti degli eventi mortali da lesioni: un primo genere di lesioni, gravissime, per le quali qualsiasi intervento sanitario risulta inutile; una seconda categoria in cui, invece, idonei e tempestivi interventi durante i primi momenti successivi all’evento (la cosiddetta “golden hour”) possono portare ad un recupero della situazione sanitaria del ferito ed evitare la morte dello stesso; ed un terzo insieme di lesioni in cui invece si assiste a mortalità cosiddette tardive, determinate da complicanze.

7.      Che in caso di lesioni “comunque collocabili nel secondo gruppo, il difetto di soccorso secondo gli standards previsti dalla migliore scienza ed esperienza, nonché recepiti a livello normativo” costituisce “fattore causale autonomo, idoneo a interrompere il nesso causale rispetto all’evento morte. (…) In questa situazione (normativa e di conoscenze scientifiche sulla medicina di urgenza), la garanzia di un intervento reso tempestivo dall’esigenza di un numero unico di soccorso e di protocolli di interrogazione e risposta, coordinato, qualificato da una valutazione centralizzata e professionale delle risorse disponibili e da un soccorso medico avanzato, sul posto stesso dell’evento lesivo, rientra, nel nostro territorio nazionale, nell’ordinaria prevedibilità di ciò che al cittadino è garantito; la privazione di questo diritto deve ritenersi atipica: utilizzando un approccio concettuale complementare a questo, si può dire che all’illecito produttivo di lesioni personali rientranti nel secondo gruppo di mortalità cagionate per colpa, corrisponde una concretizzazione del rischio che non comprende la morte per assenza di soccorso di qualità 118” (Pretura Penale di Varese – Dott. Battarino – sent. 380/97).

8.      Che la mancata istituzione del servizio 118 induce i cittadini, in caso di necessità, a rivolgersi ad enti che solo impropriamente possono garantire assistenza, quali il Pronto Intervento di Polizia e Carabinieri e le associazioni di volontariato di pubblica assistenza e, quindi, l’omessa istituzione di un servizio unico di emergenza sanitaria “costituisce inadempimento di un complesso normativo, avente carattere di analiticità tale da garantirne immediata precettività e cogenza; ed inoltre, con tutta evidenza, genera distorsioni che si riflettono su altri soggetti: distrazione delle risorse pubbliche dell’Ufficio Prevenzione generale della Polizia di Stato (‘113’), cattiva gestione della ricezione nei reparti di pronto soccorso ospedaliero, anomala devoluzione dei compiti pubblici di valutazione sanitaria e gestione di risorse ad un’organizzazione di volontariato” (Pret. Pen. Varese, sent. 380/97, cit.).

9.      Che, il CODACONS è componente del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti istituito dalla L.30/07/1998 n°281.

10. Che la medesima legge riconosce come diritti fondamentali dei cittadini il diritto alla tutela della salute e il diritto alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza (art.1, c.2, lett. a) e g)).

11. Che finché non verrà istituito il servizio 118, in Puglia non si potrà dire che tali diritti siano pienamente garantiti ai cittadini pugliesi, stante il perdurante inadempimento della Regione Puglia alle direttive impartite dallo Stato con i sopramenzionati DPR 27/03/1992 e DM 15/05/1992, unica regione, si ripete, che ancora non ha provveduto a varare atti programmatori ai fini dell’istituzione del servizio.

CHIEDE

¨       Al Presidente della Giunta Regionale della Puglia di attivarsi affinché al più presto la Regione Puglia si metta al passo con le altre regioni e attivi in tempi rapidi il servizio 118, unico mezzo per garantire la soluzione delle emergenze entro la c.d. “golden hour”, così da rendere effettiva la tutela del diritto, costituzionalmente garantito, alla salute e alla erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza.

¨       Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari di accertare le eventuali ipotesi di reato connesse alla omessa istituzione del servizio 118 nella regione Puglia, nonché i relativi responsabili, chiedendo, inoltre di essere informato in caso di archiviazione ex art. 408, c.2, cpp.

¨       Al Presidente del Consiglio e al Ministro della Sanità di intervenire nei confronti della Regione Puglia nei modi previsti dalla legge, eventualmente anche attraverso l’istituzione di un commissario ad acta, affinché cessi questa situazione di grave danno e disagio dei cittadini pugliesi.

Lecce, 01 febbraio 2000
 
CODACONS LECCE

Il responsabile della sede

 
Avv. Piero Mongelli

 

ATTENZIONE! questa sezione non viene più aggiornata. Per ogni comunicazione rivolgersi alla sede provinciale Codacons di Lecce.